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Pharmanutra Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2026

Punto n. 3 all'ordine del giorno

"3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione."


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Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 26 aprile 2023; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Consiglio di Amministrazione e Orientamenti agli Azionisti del Consiglio di Amministrazione uscente

Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da un numero di amministratori non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea determina, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i suddetti limiti. Gli Amministratori, che devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile alla Società, sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto di PHN, un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili (i "Requisiti di Indipendenza") e dunque possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1988 (il "TUF") e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")¹. Al riguardo, si ricorda che le azioni della Vostra Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext STAR Milan e che, pertanto, PHN è soggetta alle disposizioni prescritte per gli emittenti in possesso della qualifica STAR dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa") e dalle relative istruzioni (le "Istruzioni al Regolamento di Borsa"). In particolare, ai sensi dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nei Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri, devono essere presenti almeno 2 Amministratori Indipendenti e nei Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri, devono essere presenti almeno 3 Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Il venir meno dei Requisiti di Indipendenza di un Amministratore non ne determina la decadenza se i

¹ Cfr. Art. 2.2.3, comma 3, lett. m), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR.


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requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali Requisiti di Indipendenza.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare la disciplina in materia di equilibrio fra i generi, di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Consiglieri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore (art. 144-undecies.1, comma 3, Regolamento Consob n. 11971/1999, di seguito "RE").

In data 23 febbraio 2026, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, in linea con le Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, ha approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e tenuto conto degli esiti della board review, gli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione". Il documento è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.pharmanutragroup.com.

Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, sulla base di liste, presentate secondo le modalità di seguito indicate, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e equilibrio tra generi.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo, nonché gli altri soggetti tra i quali sussiste un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob ai sensi del RE. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Vigilanza Emittenti n. 155 del 27 gennaio 2026, la Consob ha determinato nel $2,5\%$


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del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità:

  • trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], entro giovedì 2 aprile 2026, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori, ovvero
  • consegna presso la sede sociale, in Pisa, Via Campodavela, 1, alla c.a di Giovanni Bucarelli, entro le ore 18:00 di giovedì 2 aprile 2026.

Le liste, così presentate, devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, nonché dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto sociale, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, dei Requisiti di Indipendenza, nonché dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 6 aprile 2026. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilita dalla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi e dunque assicurare, come detto, che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.


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Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 6 aprile 2025) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste medesime.

In caso di parità tra liste, (i) in presenza di una lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, si procede ad una votazione di ballottaggio; (ii) altrimenti prevale la lista presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

Qualora al termine della votazione non siano eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, e tale candidato sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista avente i suddetti Requisiti di Indipendenza, secondo l'ordine progressivo.

Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione, non consenta di rispettare il numero minimo di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Qualora, inoltre, al termine della votazione, con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra generi, di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della


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stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, fermo restando che, qualora, anche all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme a tale disciplina, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti dall'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e (ii) il rispetto dell'equilibrio fra generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare, risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e di equilibrio tra i generi.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante la procedura del voto di lista disciplinata dall'art. 14.8 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e di equilibrio tra i generi, e fermo restando quanto previsto dagli artt. 14.9 e 14.10 dello Statuto in materia di sostituzione degli Amministratori e cessazione del Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e il compenso determinato dall'Assemblea, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione. Il compenso degli Amministratori che ricoprono particolari cariche è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

Il Consiglio, nella riunione del 17 marzo 2026, a seguito della proposta del Comitato


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Remunerazioni e Nomine e sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, in conformità alla "Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" che sarà sottoposta all'Assemblea del 27 aprile 2026 (quale punto 2 all'ordine del giorno), ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta relativa al compenso del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato:

(i) massimi Euro 5.811.300 il compenso fisso complessivo annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, comprensivo dei compensi per la partecipazione ai Comitati consiliari e dei compensi da riconoscersi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 20.2 dello Statuto di PHN; e

(ii) ulteriori massimi Euro 2.574.000 il compenso variabile complessivo annuo da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. (il "CVC" o il "Compenso Variabile Complessivo"), da attribuire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 20.2 dello statuto di PHN, con applicazione dei seguenti criteri:

  • Compensi Variabili su Obiettivo Annuale ("CVBT"), per un importo annuo pari a Euro 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila/00) - il "CVBTBASE" - con possibilità di incremento fino a un massimo di Euro 1.716.000 (unmilionesettecentosedicimila/00), il "CVBTMAX", e rappresentano i due/terzi (2/3) del Compenso Variabile Complessivo;
  • Compensi variabili su obiettivo triennale ("CVMT"), pari a un terzo (1/3) del Compenso Variabile Complessivo annuo, per un importo pari a Euro 660.000 (seicentosessantamila/00) - il "CVMTBASE" - con possibilità di incremento fino a un massimo di Euro 858.000 (ottocentocinquantottomila /00), il "CVMTMAX";

e quindi per un ammontare di CVC annuo base pari a Euro 1.980.000 (unmilionenovecentottantamila/00) e sino a un massimo di Euro 2.574.000 (duemilionicinquecentosettantaquattromila/00);

  • il CVC è determinato sulla base del raggiungimento dei seguenti 3 obiettivi, mantenendo per ogni obiettivo la ripartizione tra 2/3 (breve termine) e 1/3 (medio termine), il tutto secondo i criteri indicati nella Politica di Remunerazione della Società tempo per tempo vigente e nei pesi percentuali ivi individuati per ciascuno di detti obiettivi:

1) crescita annuale del 10% dell'EBITDA Adjusted consolidato (EBITDA consolidato dell'esercizio al netto delle componenti non ricorrenti) - al lordo dei Compensi Variabili Complessivi dell'anno ("EBITDA Adjusted Lordo" o "EAL") rispetto all'EAL dell'esercizio precedente, prendendo come base l'EAL 2025;


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2) crescita annuale del 20% della Posizione Finanziaria Netta consolidata alla data di chiusura dell'esercizio - calcolata come somma dei Debiti verso banche, correnti e non correnti, delle Passività per diritti d'uso correnti e non correnti al netto delle Disponibilità liquide e delle Attività finanziarie correnti e non correnti, al netto degli effetti riconducibili ad eventuali operazioni straordinarie poste in essere dalla Società, ("PFN") rispetto alla PFN dell'esercizio precedente, prendendo come base la PFN al 31/12/2025;

3) crescita annuale del 10% del Valore Economico Distribuito – che rappresenta la parte del Valore Economico Generato (somma del Valore della Produzione e Proventi finanziari, inclusi quelli da partecipazioni) distribuita tra i vari stakeholders (fornitori di beni e servizi, rete commerciale, dipendenti, pubblica amministrazione, comunità, fornitori di capitale) ("VED") rispetto al VED dell'esercizio precedente, prendendo come base il VED 2025;

resta inteso che l'erogazione dei CVMT è prevista solo per gli Amministratori Esecutivi in carica alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028.


Si invitano:

  • gli Azionisti che presentino proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti;

  • gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere (i) a fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista medesima agli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra S.p.A. agli azionisti sulla futura dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione" pubblicati in data 23 febbraio 2026; (ii) a indicare il proprio candidato alla carica di Presidente dell'organo amministrativo; (iii) a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] – le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (durata del nuovo mandato e numero dei componenti nel rispetto dei limiti statutari), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste.


Alla luce di tutto quanto sopra esposto siete invitati a deliberare in merito:

  • alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno);

  • alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno);

  • alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 3.3 all'ordine del giorno) e


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  • alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno), con riferimento al quale, il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Proposta di deliberazione sul punto 3.4. all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di Pharmanutra S.p.A.,

  • viste le previsioni dell'art. 20 dello statuto di PHN e
  • vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,
  • tenuto conto della “Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata in data odierna,

delibera

di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dall'assemblea e resterà in carica per il triennio 2026-2028 come segue:

(i) massimi Euro 5.811.300 il compenso fisso complessivo annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata dell'incarico, comprensivo dei compensi per la partecipazione ai Comitati consiliari e dei compensi da riconoscersi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni e, per i soli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., all'accantonamento annuale nella misura massima del 10% del compenso percepito a titolo di indennità di fine rapporto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 20.2 dello Statuto di PHN; e

(ii) ulteriori massimi Euro 2.574.000 il compenso variabile complessivo annuo da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. (il "CVC" o il "Compenso Variabile Complessivo"), da attribuire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e in conformità a quanto previsto dall'art. 20.2 dello statuto di PHN, con applicazione dei seguenti criteri:

  • Compensi Variabili su Obiettivo Annuale ("CVBT"), per un importo annuo pari a Euro 1.320.000 (unmilionetrecentoventimila/00) – il "CVBTBASE" – con possibilità di incremento fino a un massimo di Euro 1.716.000 (unmilionesettecentosedicimila/00), il "CVBTMAX", e rappresentano i due/terzi (2/3) del Compenso Variabile Complessivo,
  • Compensi variabili su obiettivo triennale ("CVMT"), pari a un terzo (1/3) del Compenso Variabile Complessivo annuo, per un importo pari a Euro 660.000 (seicentosessantamila/00) – il "CVMTBASE" – con possibilità di incremento fino a un massimo di Euro 858.000 (ottocentocinquantottomila /00), il "CVMTMAX";

e quindi per un ammontare di CVC annuo base pari a Euro 1.980.000 (unmilionenovecentottantamila/00) e sino a un massimo di Euro 2.574.000 (duemilionicinquecentosettantaquattromila/00);


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  • il CVC è determinato sulla base del raggiungimento dei seguenti 3 obiettivi, mantenendo per ogni obiettivo la ripartizione tra 2/3 (breve termine) e 1/3 (medio termine), il tutto secondo i criteri indicati nella Politica di Remunerazione della Società tempo per tempo vigente e nei pesi percentuali ivi individuati per ciascuno di detti obiettivi:

1) crescita annuale del 10% dell'EBITDA Adjusted consolidato (EBITDA consolidato dell'esercizio al netto delle componenti non ricorrenti) - al lordo dei Compensi Variabili Compressivi dell'anno ("EBITDA Adjusted Lordo" o "EAL") rispetto all'EAL dell'esercizio precedente, prendendo come base l'EAL 2025;

2) crescita annuale del 20% della Posizione Finanziaria Netta consolidata alla data di chiusura dell'esercizio - calcolata come somma dei Debiti verso banche, correnti e non correnti, delle Passività per diritti d'uso correnti e non correnti al netto delle Disponibilità liquide e delle Attività finanziarie correnti e non correnti, al netto degli effetti riconducibili ad eventuali operazioni straordinarie poste in essere dalla Società, ("PFN") rispetto alla PFN dell'esercizio precedente, prendendo come base la PFN al 31/12/2025;

3) crescita annuale del 10% del Valore Economico Distribuito – che rappresenta la parte del Valore Economico Generato (somma del Valore della Produzione e Proventi finanziari, inclusi quelli da partecipazioni) distribuita tra i vari stakeholders (fornitori di beni e servizi, rete commerciale, dipendenti, pubblica amministrazione, comunità, fornitori di capitale) ("VED") rispetto al VED dell'esercizio precedente, prendendo come base il VED 2025;

resta inteso che l'erogazione dei CVMT è prevista solo per gli Amministratori Esecutivi in carica alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028".

Pisa, 17 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Lacorte