Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Technogym Governance Information 2021

Mar 26, 2021

4494_cgr_2021-03-26_e76cd759-4221-4227-9118-13f39f984639.pdf

Governance Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861 CAPITALE SOCIALE EURO 10.066.375,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli amministratori

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

In applicazione delle raccomandazioni contenute nella Raccomandazione n. 15 del Codice di Corporate Governance, da ultimo in data 24 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento che esprime gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym in merito al numero massimo di incarichi che i relativi componenti possono rivestire negli organi di amministrazione e di controllo di altre società di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare agli interessati una disponibilità di tempo idonea a garantire un efficace espletamento del ruolo da essi ricoperto nel Consiglio di Amministrazione della Società, confermando la politica sul cumulomassimo di incarichi già approvata con riferimento ai precedenti esercizi.

In particolare, coloro che rivestono il ruolo di amministratore esecutivo della Società non possono ricoprire:

  • a. più di 3 incarichi di amministratore esecutivo nelle società di rilevanti dimensioni(1 ); e
  • b. più di 5 incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo nelle società di rilevanti dimensioni.

Coloro che rivestono il ruolo di Amministratore non esecutivo della Società non possono ricoprire:

  • a. più di 4 incarichi di amministratore esecutivo nelle società di rilevanti dimensioni; e
  • b. più di 7 incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo nelle società di rilevanti dimensioni.

Nel computo degli incarichi indicati nei precedenti paragrafi non si tiene conto di quelli eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente dalla Società ovvero ad essa collegate, in società che controllano la Società o che esercitano sulla stessa attività di direzione e coordinamento. Inoltre, gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati quale unico incarico.

È rimesso alla competenza del Consiglio di Amministrazione di accordare eventuali deroghe (anche temporanee) al numero massimo di incarichi sopra indicato. Nell'accordare tali deroghe, il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione i seguenti elementi:

a. le specifiche caratteristiche degli incarichi rivestiti dall'interessato, anche in relazione alla natura ed alle dimensioni delle società in cui tali incarichi sono ricoperti;

(1) Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti ai fini del presente orientamento gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario - TUB) e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) restando inteso che, ove trattasi di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale; (iii) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro.

  • b. l'impegno richiesto (i) dalle eventuali ulteriori attività professionali svolte dall'interessato e (ii) dalle cariche associative da costui eventualmente ricoperte;
  • c. l'impegno richiesto all'interessato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società (con particolare riferimento al caso in cui si tratti di Amministratore non esecutivo che non risulta componente di alcun Comitato).

Delle deroghe eventualmente accordate in tal modo dal Consiglio di Amministrazione viene data informativa nella relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.