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Technogym AGM Information 2018

Apr 16, 2018

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AGM Information

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TECHNOGYM S.P.A. SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861 CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECHNOGYM S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 8 MAGGIO 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE

7. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), previa revoca, per il periodo ancora mancante, dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria del 21 aprile 2017, e Vi illustriamo di seguito modalità e termini dell'operazione proposta, in conformità al disposto dell'articolo 73 e dell'allegato 3A, schema n. 4 del Regolamento Emittenti.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti di Technogym S.p.A. (di seguito "Technogym" o la "Società") del 21 aprile 2017 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie Technogym senza valore nominale, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere lo 0,55% del capitale sociale pro-tempore di Technogym per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione e, pertanto, fino al 21 ottobre 2018. A fronte di tale autorizzazione la Società non ha effettuato alcuna operazione di acquisto o disposizione di azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, d'altra parte, che le ragioni che avevano indotto a chiedere a suo tempo all'Assemblea l'autorizzazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie siano da considerarsi tuttora valide.

In considerazione della scadenza della delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e considerato il calendario societario, al fine di consentire a Technogym di conservare la facoltá di acquistare azioni proprie e disporne, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione, per un analogo periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta, rimasta ineseguita.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende necessaria al fine di consentire a Technogym, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società, di:

▪ acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, disposizione o utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché a condizioni di mercato;

  • intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
  • dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre per impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società, ivi incluso a servizio di piani di incentivazione azionaria;

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute.

Con particolare riferimento alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si precisa che, allo stato, tale richiesta non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, sino a un numero massimo di azioni (proprie) pari a 4.000.000 (quattro milioni) avuto riguardo sia alle azioni proprie possedute direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate e, comunque, entro i limiti consentiti dall'art. 2357, comma 3, del codice civile. Alla data della presente relazione, il numero massimo di 4.000.000 (quattro milioni) di azioni proprie rappresenta circa l'1,99% del capitale sociale.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del codice civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto, alienazione, permuta e conferimento di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In particolare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3 del codice civile, l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del codice civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è rappresentato da n. 201.005.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Alla data odierna né la Società né le società dalla medesima controllate possiedono azioni della Società.

Ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Si segnala che nel bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 approvato dell'Assemblea del 21aprile 2017 risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 46.172 migliaia, mentre nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione in data 8 maggio 2018 risultano iscritte riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare pari a Euro 94.188 migliaia.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

4. Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione assembleare.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ove ne sussistano i presupposti e si decida di avvalersene, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

6. Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente.

Resta comunque esclusa dall'autorizzazione che si richiede all'Assemblea la facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, seppur contemplata dall'articolo 144-bis, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria – da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie e/o dalle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c), del TUF.

Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'art. 132, terzo comma, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate e della società controllante, che siano ai medesimi assegnate nell'ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Le operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Come chiarito in precedenza, l'acquisto di azioni proprie non è preordinato ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

* * *

Se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Technogym S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:

  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;
  • edotta delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati;
  • visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 approvato dall'odierna assemblea;
  • constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;

delibera

  • (a) di revocare, a far data dalla presente delibera, la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017;
  • (b) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie Technogym senza valore nominale in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, sino a un numero massimo di azioni proprie pari a 4.000.000 (quattro milioni) avuto riguardo sia alle azioni proprie possedute direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate e, comunque, entro i limiti consentiti dall'art. 2357, commi 1 e 3, del codice civile, e previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società, al fine di:
  • acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, disposizione o utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché a condizioni di mercato;
  • intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
  • dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre per impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società, ivi incluso a servizio di piani di incentivazione azionaria;

stabilendo che:

(i) l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto degli articoli 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-bis, lettere a), b) e d) del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, e/o dalle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c), del TUF, ove ne sussistano i presupposti e se ne ravveda l'interesse, e in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato, con la sola eccezione della modalità di acquisto prevista dall'art. 144-bis, lettera c) del Regolamento Emittenti dianzi citato;

  • (ii) delle operazioni di acquisto di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
  • (iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione;
  • (iv) gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge,

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti in materia;

  • (c) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione al compimento, sia direttamente sia per il tramite di intermediari, di operazioni di disposizione, in tutto o in parte e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto (b), anche prima di aver esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, stabilendo che:
  • la disposizione può essere effettuata secondo le finalità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge, compreso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria, e in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, in tema di abusi di mercato;
  • delle operazioni di alienazione di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
  • la cessione delle azioni proprie può avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie/di carattere strategico. Le azioni possono essere cedute anche tramite abbinamento a obbligazioni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;
  • gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie possono essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse della Società;
  • le disposizioni possono essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso ogni più ampio potere occorrente per effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro e, comunque, per dare attuazione alle predette deliberazioni, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti ed effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili."

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Nerio Alessandri