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Somec SPA Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 20, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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INFO GIOVNI 2020

SOMEC
SOCIETÀ COSTRUTTIVA ITALIANA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul quarto e quinto e quarto punto all'Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata il giorno 30 aprile 2026 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 20 marzo 2026

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("Somec" o la "Società") in conformità all'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché all'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec, convocata il giorno 30 aprile 2026, in unica convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

  1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione:

4.1. Determinazione del numero dei componenti:
4.2. Determinazione del periodo di durata della carica;
4.3. Nomina dei consiglieri;
4.4. Nomina del Presidente;
4.5. Determinazione dei compensi.

  1. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1. Nomina dei sindaci;
5.2. Nomina del Presidente;
5.3. Determinazione dei compensi.


Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 scadrà il mandato degli organi di amministrazione e controllo di Somec nominati dall'Assemblea del 4 maggio 2023. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per procedere alla nomina dei nuovi organi sociali nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Ciò premesso, viene di seguito richiamato il contenuto delle principali clausole statutarie che disciplinano la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.



  1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

4.1. Determinazione del numero dei componenti

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale di Somec (lo "Statuto"), la Società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci. L'Assemblea è dunque chiamata a stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione all'interno dei predetti limiti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

4.2. Determinazione del periodo di durata della carica

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. Pertanto, la durata massima del nominando Consiglio di Amministrazione sarà fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

4.3. Nomina dei consiglieri

(a) Presentazione delle liste di candidati per la carica di amministratore

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società viene nominato da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante l'indicazione di un numero progressivo. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'art. 21 dello Statuto, cui si rinvia integralmente per quanto non espressamente indicato nella presente relazione illustrativa.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto in assemblea, ai sensi della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 155 del 27 gennaio 2026. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine ultimo previsto per la pubblicazione da parte della Società delle liste medesime, ossia entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovverosia, entro il 9 aprile 2026).

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del Codice Civile), e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista:

(i) deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità (¹) e di ogni altro requisito previsto dalla disciplina normativa e

(¹) L'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF prevede che "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono


regolamentare pro tempore vigente;

(ii) deve contenere ed espressamente indicare un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili, in modo da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alle previsioni delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili (²);

(iii) ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve indicare candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore (³).

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita a presentare liste di candidati nel rispetto dei predetti requisiti.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF, le liste dei candidati, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli azionisti presso la Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 5 aprile 2026), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo (ovverosia il 7 aprile 2026). Le liste dei candidati devono essere depositate unitamente ai seguenti documenti (ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti):

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statutari e/o prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili per gli amministratori;

(iii) il curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; e

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Il deposito delle liste può essere effettuato con le seguenti modalità:

(i) a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Somec S.p.A., Segreteria Affari Societari, Via Palù n. 30, 31020 San Vendemiano (TV);

(ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].

In ogni caso, si prega di indicare come riferimento “Deposito liste Consiglio di Amministrazione” e di inserire le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4°. L'articolo 147-quinquies richiama quindi i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società per azioni quotate stabiliti con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF, il quale a sua volta rinvia all'articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

(²) L'articolo 147-ter, comma 4, del TUF prevede che “almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.” Invece, la Raccomandazione 5 del Codice di Corporate Governance, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria (il “Codice di Corporate Governance”) prevede che “l'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente”, in quanto Somec è una qualificabile come “società a proprietà concentrata” e non rientra tra le “società grandi” ai sensi del Codice di Corporate Governance.

(³) L'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF prevede che “il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi”.


Le liste, corredate dalla documentazione e dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovverosia, entro il 9 aprile 2026), presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.somecgruppo.com, nella sezione “Investitori > Assemblee azionisti” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Si ricorda inoltre che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, ai sensi della predetta Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presentino una “lista di minoranza” dovranno depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Ai fini della composizione delle liste, gli Azionisti sono, inoltre, invitati a tenere conto delle raccomandazioni in materia di composizione dell'organo amministrativo (con particolare riguardo agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza) contenute nel Codice di Corporate Governance.

(b) Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(i) risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno (⁴);

(ii) risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo dei non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da

(⁴) Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.


tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra riportate.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra riportate.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di amministratore tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza ricordate.

4.4. Nomina del Presidente

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a indicare nelle liste di candidati alla carica di amministratore il soggetto che ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Determinazione dei compensi

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso fisso per indennità di carica determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina, o con apposita delibera successivamente assunta in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria potrà inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'importo complessivo stabilito dall'Assemblea sarà ripartito tra i consiglieri con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli Azionisti sono pertanto chiamati a deliberare in merito al compenso annuo fisso per indennità di carica spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che, oltre a tale compenso, gli amministratori investiti di particolari cariche avranno diritto ad una remunerazione stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti in data 4 maggio 2023 aveva determinato in Euro 943.000,00 il compenso lordo annuo complessivo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata del mandato 2023/2025, oltre alle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.


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  1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale

5.1. Nomina dei sindaci e del Presidente

(a) Presentazione delle liste di candidati per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente

Ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 29 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti e viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 29 dello Statuto, cui si rinvia integralmente per quanto di seguito non espressamente indicato.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto in assemblea, ai sensi della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 155 del 27 gennaio 2026. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine ultimo previsto per la pubblicazione da parte della Società delle liste medesime, ossia entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovverosia, entro il 9 aprile 2026).

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, e con esclusivo riguardo alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ovverosia, il 7 aprile 2026) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, le liste di candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente possono essere presentate sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data (ovverosia, entro il 10 aprile 2026). Si rammenta che, in caso di proroga del termine ai sensi di quanto precede, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà ed è dunque pari all'1,25% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2, del Codice Civile), e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, ciascuna lista:

  • deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo (specificando quale di essi viene indicato come Presidente) e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
  • deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile (⁵), ferma restando l'applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di arrotondamento (⁶).

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF – come richiamato dall'art. 148, comma 2, del TUF –, le liste

(⁵) L'articolo 148, comma 1-bis, del TUF, come modificato da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che "L'Atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quindi dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi".

(⁶) Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, troverà applicazione il criterio di arrotondamento per difetto all'unità inferiore in linea con quanto previsto dalla formulazione dell'articolo 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti (così come modificato dalla Delibera Consob del 13 maggio 2020, n. 21359) per gli organi composti da 3 (tre) componenti.


dei candidati, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli azionisti presso la Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; tuttavia, in considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 5 aprile 2026), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo (ovverosia il 7 aprile 2026). Le liste dei candidati devono essere depositate unitamente ai seguenti documenti (ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti):

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
(ii) la dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti;
(iii) il curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
(iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e il possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge;
(v) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Con riferimento al documento sub (v) che precede si invita, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e dell'art. 148-bis del TUF, a curare l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Il deposito delle liste può essere effettuato con le seguenti modalità:

(i) a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R all'indirizzo Somec S.p.A., Segreteria Affari Societari, Via Palù n. 30, 31020 San Vendemiano (TV);
(ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].

In ogni caso, si prega di indicare come riferimento "Deposito liste Collegio Sindacale" e di inserire le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Le liste, corredate dalla documentazione e dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ovverosia, entro il 9 aprile 2026), presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.somecgruppo.com, nella sezione "Investitori > Assemblee azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Si rammenta infine che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presentino una "lista di minoranza" devono fornire una dichiarazione circa le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della suddetta comunicazione di Consob. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative; e se del caso le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

(b) Modalità di nomina dei componenti del Collegio sindacale

Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

(i) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale;


(ii) risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni il Collegio Sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei presenti paragrafi; qualora in tal modo non sia eletto il numero minimo di legge di sindaci del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento di cui sopra ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza ricordate.

5.2. Determinazione dei compensi

Ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede infatti a determinare la retribuzione annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023 aveva determinato in Euro 30.000 il compenso annuale per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 15.000 il compenso annuale per ciascun sindaco effettivo per l'intera durata del mandato 2023/2025.

Si sottolinea che, con riguardo al compenso dei sindaci, la Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance prevede che esso sia "adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione."

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione del compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.


La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Vendemiano (TV), via Palù 30 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società www.somecgruppo.com, sezione Investitori > Assemblee Azionisti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)