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Zest S.p.A. — Share Issue/Capital Change 2021
May 12, 2021
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AZIONISTI DI LVENTURE GROUP: CERTIFICAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 (UNICO 2021)
È a disposizione degli azionisti la certificazione delle condizioni per le agevolazioni fiscali relative all'anno di imposta 2020 (UNICO 2021) di cui all'art. 29, Decreto Legge n. 179/2012 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 e successive modificazioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019)
Roma, 12 maggio 2021
LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVG"), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, certifica che il rapporto tra il valore delle partecipazioni in startup innovative e il totale del valore della voce "Titoli e Partecipazioni" della Società al 31 dicembre 2020 è superiore al 70%.
Pertanto, essendo soddisfatte le condizioni affinché LVG si qualifichi come "società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative" ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, gli investitori possono beneficiare in misura piena dell'incentivo fiscale di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, come modificato dalla Legge n. 232/2016, sull'intero investimento effettuato nella Società nell'anno 2020, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società medesima.
La certificazione per l'anno d'imposta 2020 (UNICO 2021) è a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e allegata alla presente comunicazione.
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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito .
LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:
- Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";
- Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.
LVENTURE GROUP S.P.A.
Investor Relations Francesca Bartoli Via Marsala 29 h – 00185 Roma Tel.: +39 06 94429421 M +39 335 7729138 [email protected] www.lventuregroup.com
BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.
Specialist e Corporate Broker Piazza del Gesù 49 00186 Roma Tel.: +39 06 69933 [email protected]
CERTIFICAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 AI SENSI DELL'ART. 29, DECRETO LEGGE N. 179/2012, COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 232 DELL'11 DICEMBRE 2016, E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 MAGGIO 2019 (PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 156 DEL 5 LUGLIO 2019)
La sottoscritta Francesca Bartoli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVG"), tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 (art. 1, comma 2, lettera f), e art. 5, comma 2) e considerato che:
- le azioni della Società sono quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") di Borsa Italiana S.p.A.;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti ("IAS/IFRS"), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee ("SIC"). Il disposto di cui all'art. 85, comma 3-bis del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi ("T.U.I.R.") prevede che "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione" (cd. strumenti di trading);
- nessuno degli attivi classificati nella voce "Titoli e Partecipazioni" è detenuto per la negoziazione (cd. strumenti di trading);
- nessuna startup partecipata dalla Società è classificata quale startup a vocazione sociale;
attesta che:
- il rapporto tra il valore delle partecipazioni in startup innovative e il totale del valore della voce "Titoli e Partecipazioni" della Società al 31 dicembre 2020 è superiore al 70%;
- la Società di qualifica come "società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019 e, considerato l'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli investitori possono beneficiare in misura piena dell'incentivo fiscale di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, come modificato dalla Legge n. 232/2016, sull'intero investimento effettuato nella Società nell'anno 2020, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società medesima.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Ai sensi all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, la cessione dell'investimento, anche se solo parziale, prima del triennio comporterà il venir meno dell'incentivo, con conseguente obbligo, per i soggetti passivi IRPEF, di incrementare l'imposta lorda del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentato degli interessi legali ovvero, per i soggetti passivi IRES, di recupero a tassazione dell'intero importo dedotto con versamento degli interessi legali determinati in relazione all'imposta sul reddito delle società non versata per i periodi di imposta precedenti. Le cessioni che danno luogo a decadenza sono quelle a titolo oneroso, ivi incluse quelle che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non comportano decadenza dall'agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del Titolo III del T.U.I.R.
Roma, 12 maggio 2021
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Francesca Bartoli