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Zest S.p.A. Capital/Financing Update 2017

Aug 31, 2017

4354_rns_2017-08-31_3af7181f-0efc-49bd-8835-397fea7f2b37.pdf

Capital/Financing Update

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innovative e alle imprese (anche diverse dalle
Partecipate) oltre che a privati, tra l'altro, per
l'avvio di nuove attività imprenditoriali, inclusa
l'assistenza
nella
definizione
della
struttura
finanziaria,
della
strategia
industriale,
commerciale, promozionale e di marketing. Tali
servizi includono, a titolo esemplificativo, anche
le
attività
di
mentoring
e/o
formazione
professionale, l'assistenza nell'elaborazione di
piani aziendali e della documentazione per la
partecipazione
a
bandi
di
finanziamento
nazionali
e/o
europei
oltre
che
per
l'organizzazione di operazioni finanziarie che
coinvolgono più soggetti finanziatori.
E' esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività
che
sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti
dal D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato
ed integrato e qualsiasi attività sottoposta per legge a
specifiche autorizzazioni salvo ottenimento delle
stesse.
La società può compiere tutto quanto occorrente, ad
esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, per
l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:
i)
compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed
ogni altra operazione su beni mobili, anche
registrati,
immobili
e
diritti
immobiliari,
complessi aziendali e rami d'azienda ed ogni
altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;
ii)
contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di
credito e/o operazione di locazione finanziaria,
concedere garanzie nei limiti sopra indicati;
iii)
ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con
Istituti di credito, banche, società e privati;
in generale compiere operazioni commerciali ed
industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto
delle
disposizioni
normative
e
regolamentari
in
vigore.
ART. 4
La durata della società è stabilita sino al trentuno
dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere
prorogata nei modi di legge.
INVARIATO
I soci che si oppongono alla proroga del termine di
durata così stabilito non avranno diritto di recedere
dalla Società.
CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.731.449,00 Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.731.449,00
(novemilionisettecentotrentunomilaquattrocentoquar (novemilionisettecentotrentunomilaquattrocentoquar
antanove /zero zero)
ed è ripartito in numero
29.562.201
antanove /zero zero) ed è ripartito in numero
29.562.201
(ventinovemilionicinquecentosessantaduemiladuecent (ventinovemilionicinquecentosessantaduemiladuecen
ouno)
azioni ordinarie senza valore nominale, tutte
touno)
azioni ordinarie senza valore nominale, tutte
rappresentative della medesima frazione del capitale. rappresentative della medesima frazione del capitale.
Con
deliberazione
assunta
dall'Assemblea
Con
deliberazione
assunta
dall'Assemblea
Straordinaria del 30 aprile 2014, n. 9185 di repertorio Straordinaria del 30 aprile 2014, n. 9185 di repertorio
Notaio Elio Bergamo, è
stato deliberato di attribuire,
Notaio Elio Bergamo, è
stato deliberato di attribuire,
al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.
del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il
sociale, a pagamento, in una o più volte, entro cinque capitale sociale, a pagamento, in una o più volte,
anni dalla data della deliberazione, per l'importo entro cinque anni dalla data della deliberazione, per
massimo
di
Euro
4.990.000,00
l'importo
massimo
di
Euro
4.990.000,00
(quattromilioninovecentonovantamila
virgola
zero
(quattromilioninovecentonovantamila
virgola
zero
zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con
esclusione del
diritto di opzione ai sensi dell'art.
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto: (i) 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto:
da effettuare con conferimenti in natura aventi ad (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad
oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni,
nonché beni e complessi aziendali, conferenti con nonché beni e complessi aziendali,
conferenti con
l'oggetto sociale della Società e delle società da questa l'oggetto sociale della Società e delle società da
partecipate o comunque connesse al settore seed
e
questa partecipate o comunque connesse al settore
micro
seed
venture
capital
e,
in
particolare,
delle
seed
e micro seed
venture capital
e, in particolare, delle
tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso
l'internalizzazione,
servizi
inerenti
e/o
complementari alle attività della Società e/o delle sue
l'internalizzazione,
servizi
inerenti
e/o
complementari alle attività della Società e/o delle sue
controllate e/o partecipate; o (ii) da effettuare a controllate e/o partecipate; o (ii) da effettuare a
favore
di
soggetti
individuati
dall'Organo
favore
di
soggetti
individuati
dall'Organo
amministrativo nell'ambito di partner commerciali amministrativo nell'ambito di partner commerciali
e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio
lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori
istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e
condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente
disposizione
normativa
e
regolamentare.
Infine,
disposizione
normativa
e
regolamentare.
Infine,
l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso
della medesima riunione, ha deliberato di conferire al della medesima riunione, ha deliberato di conferire al
Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia
facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni
tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti
sopra
indicati,
ivi
inclusi
a
titolo
meramente
sopra
indicati,
ivi
inclusi
a
titolo
meramente
indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, indicativo e non esaustivo, il potere di determinare,
per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di
emissione
delle
azioni
da
emettere
(compreso
emissione
delle
azioni
da
emettere
(compreso
l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere

ART. 5

per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione

ART. 5

per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017, n. 16.466 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione quattrocentosettantottomila centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti della Società. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge. Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati. Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge. Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare

l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in
azioni e/o con warrant
per la sottoscrizione di azioni,
o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.
La competenza per le relative deliberazioni spetta
all'assemblea straordinaria.
ART. 6
Salvo diversa norma di legge, le azioni della società
potranno essere nominative o al portatore a scelta
dell'azionista.
Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili. E'
l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in
azioni e/o con warrant
per la sottoscrizione di azioni,
o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.
La competenza per le relative
deliberazioni spetta
all'assemblea straordinaria.
INVARIATO
precluso il diritto di
recedere dalla società ai soci che
non
partecipino,
con
voto
sfavorevole
alla
formazione di delibere che introducano o rimuovano
vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
ART. 6-bis
Ogni azione dà diritto a un voto, salvo quanto di
seguito
previsto.
In
deroga
a
quanto
precedentemente
previsto,
ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e, pertanto,
a due voti per ogni azione), ove siano soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni:
(a)
l'azione
sia
appartenuta
al
medesimo
soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante
l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con
diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o
usufrutto con diritto di voto) per un periodo
continuativo di almeno ventiquattro mesi;
(b)
la ricorrenza del presupposto sub (a) sia
attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo
di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di
cui all'art. 6 quater (l'"Elenco Speciale"), nonché da
apposita
comunicazione
attestante
il
possesso
azionario riferita alla
data di decorso del periodo
continuativo rilasciata dall'intermediario presso il
quale è aperto il conto su cui sono registrate le azioni
ai sensi della normativa vigente.
INVARIATO
Il soggetto che intenda accedere al beneficio del voto
maggiorato ha diritto di chiedere di essere iscritto
nell'Elenco Speciale, comunicando il numero di
azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione e la
legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale deve
essere
attestata
da
idonea
comunicazione
dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile.
La maggiorazione può essere richiesta anche solo per
parte delle azioni.
La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve
essere accompagnata, a pena di irricevibilità, anche
dalla
documentazione
richiesta
dalla
normativa
applicabile e da una attestazione sottoscritta dal

soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la record date se precedente; e b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la record date se precedente.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

L'acquisizione della maggiorazione del voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, per la maggiorazione del voto; o b) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del voto.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (per tutte o parte delle azioni), con conseguente perdita totale o parziale della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Inoltre, colui al quale spetta il diritto di voto doppio può in qualsiasi momento rinunciarvi (in tutto o in parte). La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di:

i) cessione a titolo gratuito o oneroso, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, usufrutto o di altri vincoli sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato e integrato).

La maggiorazione del voto già maturata si conserva in caso di:

a) successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del voto:

i. si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

ii. può spettare anche alle azioni assegnate in cambio delle azioni a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nelle ipotesi di cui ai punti i. e ii. che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo di appartenenza continuativa; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli

ART. 6-ter
La maggiorazione di voto di cui all'art. 6-bis
si
computa per ogni deliberazione assembleare e quindi
pure per la determinazione di quorum assembleari e
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del
capitale.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi
dal
voto,
spettanti
ed
esercitabili
in
forza
del
possesso di determinate aliquote del capitale e così
pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote
di capitale richieste per la presentazione di liste per
l'elezione
degli
organi
sociali,
per
l'esercizio
dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis
del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste
per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi
causa, di delibere assembleari.
INVARIATO
ART. 6-quater
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale,
con
le forme e i contenuti previsti dalla normativa
applicabile, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti, a
loro richiesta, gli azionisti che intendano beneficiare
della maggiorazione del voto.
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società in
conformità
alle comunicazioni e alle segnalazioni
effettuate dagli intermediari, nonché sulla base delle
eventuali
comunicazioni
ricevute
dagli
azionisti,
entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di
ciascun mese di calendario durante il quale sono
state comunicate o accertate le circostanze che
comportano un aggiornamento e, in ogni caso, entro
la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in
relazione al diritto di intervento e di voto in
assemblea.
INVARIATO
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco
Speciale,
nelle
seguenti
circostanze:
i)
rinunzia
dell'interessato; ii) comunicazione dell'interessato o
dell'intermediario comprovante il venir meno dei
presupposti per la maggiorazione del diritto di voto
o il verificarsi di fatti che comportano la perdita della
titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo
diritto di voto; iii) d'ufficio, ove abbia notizia del
verificarsi di fatti che comportano la perdita della
titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo
diritto di voto o comunque il venir meno dei
presupposti per la sua acquisizione.
All'Elenco
Speciale
si
applicano,
in
quanto
compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed
riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di
ispezione dei soci.
ASSEMBLEA ASSEMBLEA
ART. 7
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti
gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità
alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto
delle norme in materia di recesso, anche coloro che
non hanno concorso con voto favorevole alla loro
formazione.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce,
su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso
la sede sociale o altrove, purché in Italia.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che
deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale
ovvero
entro
centoottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato o, comunque
quando lo richiedono particolari esigenze relative alla
struttura e all'oggetto della Società.
INVARIATO
Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la
società, è quello risultante dal libro dei soci.
Lo
svolgimento
delle
riunioni
assembleari
è
disciplinato dalla legge, dal presente statuto e –
limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie

dal Regolamento delle assemblee, ove approvato.
ART. 8
L'avviso di convocazione della Assemblea deve
essere pubblicato nei termini di legge per mezzo di
avviso da pubblicarsi sul sito Internet della società e
con
le
altre
modalità
previste
dalle
vigenti
disposizioni di legge e regolamentari.
Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo
dell'adunanza nonché l'elenco
delle materie da trattare e le informazioni richieste
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
anche per la seconda e, se del caso, per la terza
convocazione.
INVARIATO
L'Organo
Amministrativo
convoca
l'Assemblea
quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo
ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a
convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa
richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare,
da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo
del capitale sociale.
E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la
convocazione dell'assemblea quando si tratti di
argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi
predisposta.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentano
almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi,
con le modalità e nei termini di legge, possono
chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare,
indicando
nella
domanda
gli
ulteriori
argomenti
da
essi
proposti
ovvero
presentare
proposte di deliberazione su materie già all'ordine
del giorno.
Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della
presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
su materie già all'ordine del
giorno è data notizia, nei
termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del
giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di
Amministrazione, entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione, una
relazione che riporti la motivazione relativa alle
proposte di deliberazione sulle materie di cui essi
propongono la trattazione ovvero la motivazione
relativa
alle
ulteriori
proposte
di
deliberazione
presentate su materie già all'ordine del giorno. Il
Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine
del giorno e con le modalità previste dalla legge,
mette
a
disposizione
del
pubblico
la
relazione
predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie
eventuali valutazioni.
ART. 9
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di
diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste
dalle norme di legge e regolamentari e che abbiano
ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della
normativa
vigente
dall'intermediario
autorizzato
(sulla
base
delle
proprie
scritture
contabili)
e
comunicata alla società con le modalità ed entro il
termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari.
INVARIATO
I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare
per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti
e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari. La
notifica elettronica
della delega potrà essere effettuata a mezzo posta
elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul Sito
Internet, secondo le modalità indicate nell'avviso di
INVARIATO
INVARIATO
del
capitale
sociale,
deliberando
con
il
voto
favorevole
di
almeno
due
terzi
del
capitale
rappresentato
in
assemblea.
La
competenza
dell'assemblea
in
sede
ordinaria
ed
in
sede
straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente
statuto.
ART. 12
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare
da apposito verbale firmato dal Presidente e dal
segretario.
INVARIATO
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
ART. 13
La società è amministrata da un Consiglio composto
da un numero di componenti variabile da tre a
undici,
secondo
la
determinazione
fatta
dall'Assemblea. Gli amministratori devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle
norme regolamentari in materia; di essi almeno un
numero corrispondente al minimo previsto dalla
normativa medesima deve possedere i requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs.
58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento
redatti da società di gestione di mercati regolamentati
o da associazioni di categoria a cui la società abbia
prestato adesione. La nomina del Consiglio di
Amministrazione
avverrà
sulla
base
di
liste
presentate dai soci con le modalità di seguito
specificate, nelle quali i candidati dovranno essere
elencati mediante un numero progressivo. Le liste
presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le
presentano, dovranno essere depositate presso la
sede della società, a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta, entro il termine stabilito dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari e saranno
soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla
normativa pro tempore vigente.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale
INVARIATO
rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs.
58/98, il
soggetto controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del
D.Lgs 58/98 non possono presentare o concorrere
alla presentazione, neppure per interposta persona o
società fiduciaria, di più di una sola lista né
possono
votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni
ed i voti espressi in violazione di tale divieto non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci
che,
da
soli
o
insieme
ad
altri
soci,
siano

complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno

alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Vanno intese come interamente richiamate le disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'equilibrio dei generi all'interno degli organi di amministrazione e controllo. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le applicabili previsioni normative e regolamentari, almeno un terzo dei candidati presenti nelle liste deve appartenere al genere meno rappresentato.

Conseguentemente ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato faccia parte del genere meno rappresentato (qualora dall'applicazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore). I criteri di equilibrio sopra evidenziati dovranno essere rispettati anche per le procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge.

Tali disposizioni, relative all'equilibrio dei generi

riferibili
alla
composizione
del
Consiglio
di
Amministrazione ed alla presentazione delle liste,
devono considerarsi applicabili e vincolanti, mutatis
mutandis,
anche
con
riferimento
alla
nomina
e
composizione del Collegio sindacale, sindaci effettivi
e supplenti, di cui al successivo articolo 22.
ART. 14
Il
Consiglio
di
Amministrazione,
previo
parere
obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca
il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs.
58/98, e ne determina il compenso.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di
onorabilità
prescritti dalla normativa vigente per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione,
anche
i
requisiti
di
professionalità
caratterizzati da specifica competenza finanziaria,
amministrativa e contabile. Tale competenza, da
accertarsi
da
parte
del
medesimo
Consiglio
di
Amministrazione, deve essere acquisita attraverso
esperienza
di
lavoro
in
posizione
di
adeguata
responsabilità per un congruo periodo di tempo.
INVARIATO
ART. 15
Ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina, il
Consiglio di Amministrazione nomina nella sua
prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si
ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.
La rappresentanza legale della società spetta per
qualsiasi tipo di atto al Presidente. In caso di
dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la
rappresentanza legale della società spetta ai Vice
Presidenti.
INVARIATO
Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei
limiti delle rispettive attribuzioni. La rappresentanza
legale della società non spetta in nessun caso ad altri
soggetti.
ART. 16
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i
poteri di amministrazione della società, ed è unico
responsabile per gli atti compiuti.
INVARIATO
Compete
in
via
esclusiva
al
Consiglio
di
Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli
artt. 2365 -
comma secondo, 2505 e 2505 bis del
Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'art.
2436 del Codice Civile, oltre all'adeguamento dello
statuto alle disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno
o
più
dei
suoi
membri,
che
assumeranno
conseguentemente
qualifica
di
Amministratore
Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo
espresso divieto di legge, determinando i limiti della
delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai
delegati
e di avocare a sé operazioni rientranti nella
delega.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in
tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri
ad un Comitato Esecutivo di cui si determinano
contestualmente alla nomina il numero e l'identità
dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia
nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di
diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del
Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori
Delegati se nominati.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
istituire
comitati
interni
con
funzioni
consultive
o
propositive. Il Consiglio può altresì istituire uno e/o
più
comitati
speciali,
tecnici
o
amministrativi,
chiamando a farne parte anche persone estranee al
Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.
La
nomina,
il
funzionamento,
la
revoca,
la
cessazione, la decadenza e la sostituzione degli
Organi Delegati sono disciplinati dalla legge e dallo
Statuto.
Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono
cumulabili con quella di Amministratore Delegato.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
stabilisce
con
propria deliberazione, sentito il parere del Collegio
sindacale
e
dell'apposito
Comitato,
se
istituito,
l'ammontare delle retribuzioni del Presidente, del o
dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e
dei
componenti
del
Comitato
Esecutivo
(ove
istituito).
Il
Consiglio
di
Amministrazione
delibera
sulla
nomina di procuratori della società, determinando il
contenuto
della
procura
da
conferire.
Gli
Amministratori Delegati possono, nei limiti dei
poteri loro concessi, conferire procure ad agire
nell'interesse sociale.
ART. 17
L'Assemblea può nominare uno o più Direttori
Generali, i cui poteri e le cui responsabilità sono
determinate dall'art. 2396 del Codice Civile.
INVARIATO

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione contenente l'indicazione del luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio comunicato alla società da ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo, ovvero via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato con dichiarazione scritta alla società dai singoli membri del Consiglio e del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci, tenuto conto delle circostanze del caso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove, inoltre, trovasi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART. 19 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della

INVARIATO

INVARIATO

maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di
convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in
carica e dei Sindaci effettivi.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti prevarrà il voto del Presidente.
ART. 20
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed
ogni
verbale
sarà
firmato
dal
Presidente
della
riunione e dal Segretario.
Gli organi delegati (amministratori delegati e, se
istituito, il Comitato Esecutivo) curano che l'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile
sia
adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e
riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale
sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di
maggior
rilievo
(per
le
loro
dimensioni
o
caratteristiche) effettuate dalla società e dalle sue
controllate.
INVARIATO
Tali comunicazioni, di regola,
vengono effettuate in
occasione
delle
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione o del Comitato esecutivo.
ART. 21
L'Assemblea delibera sul compenso annuale del
Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà
invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea
stessa.
INVARIATO
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese
sostenute per ragioni d'Ufficio.
L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o
compensi di altra natura.
COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci
effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata
l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I
Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla
vigente normativa, anche regolamentare. La nomina
del Collegio sindacale avviene sulla base di liste
presentate dagli azionisti.
INVARIATO
La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un
numero progressivo, di un numero di candidati non
superiore a quelli da eleggere, indica se la singola

candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente

titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del

capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (I) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (II) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e (III) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti. Qualora entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari risulti presentata una sola lista ovvero siano state presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato dell'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento), ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e

Qualora venga comunque proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista stessa, mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

regolamentari, sopra indicata è ridotta alla metà.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il
supplente appartenente alla medesima lista di quello
cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del
sindaco
di
minoranza,
il
candidato
collocato
successivamente
nella
medesima
lista
a
cui
apparteneva quello cessato o in subordine il primo
candidato
della
lista
di
minoranza
che
abbia
conseguito il secondo maggior numero di voti.
Resta fermo che la Presidenza del Collegio sindacale
rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.
Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei
sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per
l'integrazione del Collegio sindacale si procede come
segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione
di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina
avviene con votazione a maggioranza relativa senza
vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i
sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li
sostituisce
con
voto
a
maggioranza
relativa,
scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui
faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista
di minoranza che abbia riportato il secondo maggior
numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei
risultati della votazione non verranno computati i
voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in
forza della vigente normativa, detengono anche
indirettamente ovvero anche congiuntamente con
altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi
dell'articolo
122
del
D.Lgs.
58/98,
la
maggioranza
relativa
dei
voti
esercitabili
in
assemblea, nonché dei soci che controllano, sono
controllati o sono assoggettati a comune controllo
dei medesimi.
Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in
parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra,
l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
ART. 23
Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
convocare
l'assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione
ed
il
Comitato
Esecutivo,
se
nominato, nonché avvalersi dei dipendenti della
società per l'espletamento delle proprie funzioni.
I
poteri
di
convocazione
e
di
richiesta
di
collaborazione, possono essere
esercitati anche da un
solo membro del Collegio.
INVARIATO
La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale
può avvenire –
qualora il Presidente o chi ne fa le
veci ne accerti la necessità –
mediante mezzi di
telecomunicazione che consentano la partecipazione
al dibattito e la parità informativa di tutti gli
intervenuti.
REVISIONE LEGALE REVISIONE LEGALE
ART. 24
Il controllo contabile sulla società è esercitato da una
società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La
sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate
dalla legge.
INVARIATO
BILANCIO E UTILI BILANCIO E UTILI
ART. 25
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di
legge, a cura degli Amministratori verrà compilato il
bilancio
e
sottoposto
all'approvazione
dell'Assemblea.
INVARIATO
ART. 26
Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato
dall'Assemblea saranno destinati come segue:
-
il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;
-
gli
utili
residui
potranno
essere
dall'Assemblea ordinaria assegnati ai Soci
salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli
a riserva.
INVARIATO
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e
nelle forme di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27
Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può
essere
sciolta
con
deliberazione
dell'Assemblea
Straordinaria. L'Assemblea nomina l'organo della
liquidazione, ne determina i poteri e stabilisce le
modalità secondo cui dovrà svolgersi la procedura.
INVARIATO
ART. 28
Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi
inderogabili espressamente previsti dalla legge e
secondo le disposizioni che la legge stessa fissa. Si
richiamano le previsioni dell'articolo 4 -comma
secondo e 6 -comma secondo-
del presente statuto
per i casi di recesso di cui all'articolo 2437 -secondo
comma-
del codice civile.
INVARIATO
ART. 29 INVARIATO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si

**.***.**

STATUTO SOCIALE

LVENTURE GROUP – SOCIETA' PER AZIONI

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

La società regolata dal presente statuto ha denominazione "LVenture Group - Società per Azioni".

La società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata "LVenture Group S.p.A.".

ART. 2

La società ha sede legale in Roma.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  • la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;
  • la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, adottando le conseguenti modifiche statutarie;
  • l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, filiali, rappresentanze, succursali e dipendenze sia in Italia che all'estero.

La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 3

La società ha per oggetto – in via prevalente – l'esercizio non nei confronti del pubblico, dell'attività di:

  • i) assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, costituiti o costituendi, in Italia e/o all'estero (le "Partecipate");
  • ii) supporto tecnico, amministrativo e finanziario delle Partecipate, ivi inclusa la concessione di finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi) e rilascio di garanzie, in qualsiasi forma, a favore delle Partecipate e/o di startup innovative nei casi consentiti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
  • iii) soprattutto nell'ottica di potenziali investimenti, la consulenza e la fornitura di servizi a startup innovative e alle imprese (anche diverse dalle Partecipate) oltre che a privati, tra l'altro, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, inclusa l'assistenza nella definizione della struttura finanziaria, della strategia industriale, commerciale, promozionale e di marketing. Tali servizi includono, a titolo esemplificativo, anche le attività di mentoring e/o formazione professionale, l'assistenza nell'elaborazione di piani aziendali e della documentazione per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e/o europei oltre che per l'organizzazione di operazioni finanziarie che coinvolgono più soggetti finanziatori.

E' esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti

dal D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ed integrato e qualsiasi attività sottoposta per legge a specifiche autorizzazioni salvo ottenimento delle stesse.

La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:

  • i) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali e rami d'azienda ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;
  • ii) contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie nei limiti sopra indicati;
  • iii) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati;
  • iv) in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata nei modi di legge.

I soci che si oppongono alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla Società.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.731.449,00 (novemilionisettecentotrentunomilaquattrocentoquarantanove /zero zero) ed è ripartito in numero 29.562.201 (ventinovemilionicinquecentosessantaduemiladuecentouno) azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014, n. 9185 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto: (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore seed e micro seed venture capital e, in particolare, delle tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi inerenti e/o complementari alle attività della Società e/o delle sue controllate e/o partecipate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'Organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017, n. 16.466 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione quattrocentosettantottomila centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti della Società. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato

con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge. Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.

La competenza per le relative deliberazioni spetta all'assemblea straordinaria.

ART. 6

Salvo diversa norma di legge, le azioni della società potranno essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili. E' precluso il diritto di recedere dalla società ai soci che non partecipino, con voto sfavorevole alla formazione di delibere che introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 6-bis

Ogni azione dà diritto a un voto, salvo quanto di seguito previsto.

In deroga a quanto precedentemente previsto, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e, pertanto, a due voti per ogni azione), ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui all'art. 6 quater (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale è aperto il conto su cui sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, comunicando il numero di azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione e la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere attestata da idonea comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni.

La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, anche dalla documentazione richiesta dalla normativa applicabile e da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la record date se precedente; e b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la record date se precedente.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

L'acquisizione della maggiorazione del voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, per la maggiorazione del voto; o b) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del voto.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (per tutte o parte delle azioni), con conseguente perdita totale o parziale della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Inoltre, colui al quale spetta il diritto di voto doppio può in qualsiasi momento rinunciarvi (in tutto o in parte). La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di:

i) cessione a titolo gratuito o oneroso, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, usufrutto o di altri vincoli sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato e integrato).

La maggiorazione del voto già maturata si conserva in caso di:

a) successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del voto:

i. si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale

ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

ii. può spettare anche alle azioni assegnate in cambio delle azioni a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nelle ipotesi di cui ai punti i. e ii. che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo di appartenenza continuativa; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

ART. 6-ter

La maggiorazione di voto di cui all'art. 6-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

ART. 6-quater

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti, a loro richiesta, gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del voto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale sono state comunicate o accertate le circostanze che comportano un aggiornamento e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, nelle seguenti circostanze: i) rinunzia dell'interessato; ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o il verificarsi di fatti che comportano la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; iii) d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

ASSEMBLEA

ART. 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, ove approvato.

ART. 8

L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere pubblicato nei termini di legge per mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche per la seconda e, se del caso, per la terza convocazione.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi, con le modalità e nei termini di legge, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario autorizzato (sulla base delle proprie scritture contabili) e comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul Sito Internet, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, altrimenti, da persona designata dagli intervenuti con voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al numero di voti posseduti.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Assembleare (se adottato), il Presidente dell'assemblea coordina i lavori assembleari e ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio di incaricati per le funzioni demandategli e si avvarrà di un Segretario nominato, su proposta del Presidente, con voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al numero di voti posseduti. Nei casi in cui è previsto dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario saranno svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 11

I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli per la costituzione dell'Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla legge. Per l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere prevista una terza convocazione. A riguardo, l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita quale che sia la parte di capitale rappresentata, deliberando a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, deliberando con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. La competenza dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi almeno un numero corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/98 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Vanno intese come interamente richiamate le disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'equilibrio dei generi all'interno degli organi di amministrazione e controllo. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, secondo le applicabili previsioni normative e regolamentari, almeno un terzo dei candidati presenti nelle liste deve appartenere al genere meno rappresentato.

Conseguentemente ciascuna lista dovrà indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto, almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato faccia parte del genere meno rappresentato (qualora dall'applicazione di tale criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore). I criteri di equilibrio sopra evidenziati dovranno essere rispettati anche per le procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge.

Tali disposizioni, relative all'equilibrio dei generi riferibili alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed alla presentazione delle liste, devono considerarsi applicabili e vincolanti, mutatis mutandis, anche con riferimento alla nomina e composizione del Collegio sindacale, sindaci effettivi e supplenti, di cui al successivo articolo 22.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

ART. 15

Ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.

La rappresentanza legale della società spetta per qualsiasi tipo di atto al Presidente. In caso di dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta ai Vice Presidenti.

Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni. La rappresentanza legale della società non spetta in nessun caso ad altri soggetti.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione della società, ed è unico responsabile per gli atti compiuti.

Compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli artt. 2365 - comma secondo, 2505 e 2505 bis del Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile, oltre all'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno conseguentemente qualifica di Amministratore Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo espresso divieto di legge, determinando i limiti della delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri ad un Comitato Esecutivo di cui si determinano contestualmente alla nomina il numero e l'identità dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive. Il Consiglio può altresì istituire uno e/o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

La nomina, il funzionamento, la revoca, la cessazione, la decadenza e la sostituzione degli Organi Delegati sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione, sentito il parere del Collegio sindacale e dell'apposito Comitato, se istituito, l'ammontare delle retribuzioni del Presidente, del o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei componenti del Comitato Esecutivo (ove istituito).

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina di procuratori della società, determinando il contenuto della procura da conferire. Gli Amministratori Delegati possono, nei limiti dei poteri loro concessi, conferire procure ad agire nell'interesse sociale.

ART. 17

L'Assemblea può nominare uno o più Direttori Generali, i cui poteri e le cui responsabilità sono determinate dall'art. 2396 del Codice Civile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione contenente l'indicazione del luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno

deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio comunicato alla società da ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo, ovvero via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato con dichiarazione scritta alla società dai singoli membri del Consiglio e del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci, tenuto conto delle circostanze del caso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove, inoltre, trovasi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART. 19

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli organi delegati (amministratori delegati e, se istituito, il Comitato Esecutivo) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo (per le loro dimensioni o caratteristiche) effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo.

ART. 21

L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'Ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente

titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del

capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (I) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (II) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e (III) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.

Qualora entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari risulti presentata una sola lista ovvero siano state presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato dell'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento), ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari, sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista stessa, mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età in queste indicato.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

ART. 23

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

convocare l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione, possono essere esercitati anche da un solo membro del Collegio.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

REVISIONE LEGALE

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge.

BILANCIO E UTILI

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di legge, a cura degli Amministratori verrà compilato il bilancio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 26

Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea saranno destinati come segue:

  • il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;
  • gli utili residui potranno essere dall'Assemblea ordinaria assegnati ai Soci salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea nomina l'organo della liquidazione, ne determina i poteri e stabilisce le modalità secondo cui dovrà svolgersi la procedura.

ART. 28

Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi inderogabili espressamente previsti dalla legge e secondo le disposizioni che la legge stessa fissa. Si richiamano le previsioni dell'articolo 4 -comma secondo e 6 -comma secondo- del presente statuto per i casi di recesso di cui all'articolo 2437 secondo comma- del codice civile.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge.