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Iren Major Shareholding Notification 2020

Jan 7, 2020

4243_rns_2020-01-07_84839581-6911-493c-829b-678276147d4d.pdf

Major Shareholding Notification

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IREN S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "Testo Unico") e dell'art. 129 e seguenti del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in data 5 aprile 2019 si è perfezionata la sottoscrizione di un Atto Integrativo e Modificativo del Patto sottoscritto in data 9 maggio 2016 (l'Addendum al Patto Parasociale) avente ad oggetto azioni ordinarie di Iren S.p.A.

Sempre con efficacia al 5 aprile 2019 le "Parti Emiliane" hanno sottoscritto un "Addendum al Sub Patto" al fine di mantenere il coordinamento con il Patto come modificato dall'Addendum.

Si rende noto che nel periodo dal 9 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, 7 Aderenti hanno venduto complessivamente n. 3.803.733 azioni, in particolare il Comune di Reggio Emilia ha venduto n. 1.157.895 azioni, il Comune di Brescello ha venduto n. 130.000 azioni, il Comune di Canossa ha venduto n. 20.000 azioni, il Comune di Casina ha venduto n. 98.000 azioni, il Comune di Correggio ha venduto n. 300.000 azioni, il Comune di Luzzara ha venduto n. 184.838 azioni ed il Comune di Piacenza ha venduto n. 1.913.000 azioni.

Si rende altresì noto che a far data dal 1° dicembre 2019 è variato il numero dei diritti di voto conferiti al Patto Parasociale dal Comune di Lugagnano Val d'Arda per effetto dell'attribuzione del Voto Maggiorato, come di seguito definito.

Il Sub Patto, come modificato, è in vigore tra 62 Aderenti, come infra definiti.

A. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL SUB PATTO

Iren S.p.A., con sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Nubi di Magellano, 30 iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale e Partita Iva n. n. 07129470014.

B. SOGGETTI ADERENTI AL SUB PATTO

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub Patto sono i seguenti: (i) n. 187.939.184 azioni ordinarie della Società (le "Azioni Conferite") apportate al Sindacato di Voto (come infra definito), che rappresentano complessivamente (a) n. 375.014.059diritti di voto con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e (b) n. 187.939.184 diritti di voto con riferimento alle Delibere Assembleari diverse dalle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e (ii) le Azioni Conferite diverse dalle "Azioni Bloccate" ai sensi del Patto, le quali sono sottoposte al Diritto di Prelazione (come infra definito), e sono attualmente pari a n. 58.977.963 azioni ordinarie della Società, che rappresentano complessivamente (a) n. 117.091.617 diritti di voto con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e (b) n. 58.977.963 diritti di voto con riferimento alle Delibere Assembleari diverse dalle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

Si precisa che le Azioni Conferite costituiscono la totalità delle azioni ordinarie di titolarità degli aderenti al Sub Patto (gli "Aderenti" o le "Parti") e sono oggetto del sindacato di voto di cui infra (il "Sindacato di Voto") e del diritto di prelazione di cui infra (il "Diritto di Prelazione"). Gli Aderenti si sono impegnati a conferire nel sindacato di voto e sottoporre al Diritto di Prelazione ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società eventualmente posseduta dagli Aderenti successivamente alla stipula del Sub Patto.

Le Parti del Patto Parasociale sono 62 azionisti pubblici di IREN (gli "Aderenti al Sub Patto" o le "Parti").

La seguente tabella indica: (i) i Diritti di voto conferiti al Sindacato di Voto con riferimento alle Delibere Assembleari diverse dalle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; (ii) la percentuale dei Diritti di voto conferiti sul totale dei diritti di voto conferiti al Sindacato di Voto con riferimento alle Delibere Assembleari diverse dalle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; (iii) la percentuale dei Diritti di voto conferiti sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale con riferimento alle Delibere Assembleari diverse dalle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato;(iv) il numero dei Diritti di voto conferiti al Sindacato di Voto con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; (v) la percentuale dei Diritti di voto conferiti sul totale dei diritti di voto conferiti al Sindacato di Voto con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; (vi) la percentuale dei Diritti di voto conferiti sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; (vii) il numero di Azioni sottoposte al Diritto di Prelazione; (viii) la percentuale rispetto al totale di Azioni sottoposte al Diritto di Prelazione; (ix) la percentuale delle Azioni sottoposte al diritto di prelazione rispetto al capitale sociale con riferimento alle Delibere Assembleari diverse dalle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; (x) la percentuale delle Azioni sottoposte al diritto di prelazione rispetto al capitale sociale con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

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C. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ TRAMITE IL SUB PATTO

Nessuno degli Aderenti esercita in virtù del Sub Patto il controllo sulla Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

D. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITÀ

Il Sub Patto è riconducibile ad un sindacato di blocco e di voto avente la finalità tra l'altro di: (i) assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dagli Aderenti nell'ambito di quanto previsto dal Patto; (ii) prevedere ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo; (iii) attribuire un Diritto di Prelazione a favore degli Aderenti nell'ipotesi di cessione delle azioni della Società diverse dalle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco ai sensi del Patto; nonché (iv) conferire al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile ad esercitare per conto dei pattisti i diritti attribuiti ai pattisti ai sensi del Patto.

E. CONTENUTO DEL SUB PATTO ED ORGANI DEL SUB PATTO

Sindacato di Voto

Gli Aderenti che hanno sottoscritto il Sub Patto designeranno 3 membri del Consiglio di Amministrazione della Società secondo le seguenti modalità: (i) 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, condiviso con la maggioranza dei Sindaci dell'area territoriale di Reggio Emilia; (ii) 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Parma, condiviso con la maggioranza dei Sindaci dell'area territoriale di Parma; e (iii) 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza, condiviso con la maggioranza dei Sindaci dell'area territoriale di Piacenza.

Nell'ambito del Sub Patto gli Aderenti designeranno 1 Sindaco Effettivo ed due Sindaci Supplenti della Società; questi ultimi saranno designati dalle Parti Emiliane a rotazione con FSU e FCT. Ai sensi del Sub Patto la predetta designazione avverrà secondo le seguenti modalità: (i) il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, e successivamente a rotazione il Sindaco del Comune di Piacenza e poi quello di Parma avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo" della Società; (ii) il Comune di Piacenza avrà diritto - a rotazione con FSU e FCT - di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente" della Società; (iii) il Comune di Parma avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".

Organi del Sub Patto

Gli organi del Sindacato di Voto sono l'"Assemblea del Sub Patto", il "Coordinatore", il "Segretario del Sub Patto" e l'"Ufficio di Presidenza del Sub Patto". L'Assemblea del Sub Patto, costituita da tutti gli Aderenti, è l'organo che esprime, in generale, la volontà degli Aderenti e deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta da un numero di Parti rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti ovvero, in ogni caso, prima della data:

  • • di prima convocazione di una assemblea della Società avente ad oggetto le seguenti deliberazioni (le "Materie Rilevanti Assembleari") (a) le deliberazioni da adottare con l'applicazione del Voto Maggiorato ai sensi dello statuto della Società; o (b) le deliberazioni relative alle seguenti materie: (i) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (ii) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (iii) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione; (iv) la sede sociale; (v) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (vii) la liquidazione della Società;
  • • in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare su una delle materie di cui agli articoli 25.5 punti (ii), (iii), (iv) e (vi) dello statuto (le "Materie Rilevanti Consiliari").

Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto saranno valide qualora sia presente alla riunione un numero di Aderenti rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti. Anche in assenza di valida convocazione, l'Assemblea del Sub Patto si riterrà validamente costituita e idonea a deliberare con la presenza di un numero di Parti rappresentanti il 70% dei voti spettanti alle Parti.

L'Assemblea del Sub Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti, salvo quanto previsto con riguardo alle Materie Rilevanti Assembleari, in relazione alle quali è idonea a deliberare con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una delibera assembleare per la quale trova applicazione la maggiorazione del voto ai sensi dello statuto, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi dello statuto della Società.

Ciascuna Parte dovrà fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Sub Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere per provocare la revoca di ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto dal Sub Patto, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato dalla medesima Parte che lo aveva nominato.

Le attività dell'Assemblea del Sub Patto saranno coordinate dal coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto (il "Coordinatore"). Il Coordinatore sarà nominato dall'Assemblea del Sub Patto tra le Parti.

Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto e viene designato dal Comune di Reggio Emilia.

Il Segretario del Sub Patto provvede alla convocazione dell'Assemblea del Sub-Patto.

L'Ufficio di Presidenza ha funzione consultiva e di istruzione ed è costituito dai seguenti n. 5 membri:

  • (i) il Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri soggetti facenti parte dei Comuni dell'area territoriale di Reggio Emilia;
  • (ii) il Sindaco pro tempore del Comune di Parma, quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri soggetti facenti parte dei Comuni dell'area territoriale di Parma;
  • (iii) il Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza, quale rappresentante del Comune di Piacenza e degli altri soggetti facenti parte dei Comuni dell'area territoriale di Piacenza;
  • (iv) il Coordinatore; e
  • (v) il Segretario del Sub Patto.

L'Ufficio di Presidenza ha funzioni meramente consultive e di istruzione dell'Assemblea del Sub Patto su materie di rilevanza strategica per la Società o per le Parti in quanto soci della Società, oltre che, eventualmente, sulle Materie Rilevanti Assembleari e sulle Materie Rilevanti Consiliari.

Diritto di Prelazione

Fermo il divieto di intrasferibilità previsto dal Patto, ove uno degli Aderenti intendesse porre in essere, in tutto o in parte, atti di disposizione aventi ad oggetto Azioni della Società ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni della Società ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione dovrà offrirli - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società - preventivamente in prelazione a tutti gli altri Aderenti alle medesime condizioni. Il Sub Patto contiene disposizioni volte e regolare le condizioni e termini di esercizio del Diritto di Prelazione. In particolare, il Diritto di Prelazione dovrà essere in ogni caso attuato nel rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche previste dal Patto, fermo restando che, in caso di incompatibilità: (i) le previsioni del Patto si considereranno prevalenti e gli Aderenti dovranno osservare ed attuare quanto previsto nel Patto; e (ii) il Diritto di Prelazione non troverà applicazione tra gli Aderenti stessi.

F. PENALI

La Parte inadempiente a talune disposizioni del Sub Patto (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni delle disposizioni relative al Diritto di Prelazione) sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; e (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dall'Aderente cedente.

G. DURATA E MODIFICHE DEL SUB PATTO

Il Sub Patto è divenuto efficace in data 5 aprile 2019 (la "Data di Efficacia"), Il Sub Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "Prima Data di Scadenza") e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni (la "Seconda Data di Scadenza"); successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere con efficacia dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 180 giorni rispetto, alla Prima Data di Scadenza. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sub Patto. Il Sub Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso. Lo scioglimento del Patto comporterà lo scioglimento del Sub Patto e il recesso dal Patto comporterà il recesso dal Sub Patto. Il Sub Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto degli Aderenti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni della Società detenute dagli Aderenti e apportate al Patto. Le modifiche del Sub Patto dovranno essere comunicate a tutti gli Aderenti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i pattisti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato dal Sub Patto mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni.

Il Sub Patto è aperto all'adesione di soggetti (i) che siano diventati soci a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato libero, (ii) che siano diventati parti del Patto e (iii) che siano qualificabili quali enti territoriali della provincia di Parma, Piacenza o Reggio Emilia ovvero siano società controllate da tali enti territoriali oppure consorzi tra tali enti territoriali. Tale adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione.

H. SOGGETTO PRESSO IL QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO DEPOSITATI

Il Sub Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni della Società.

I. DEPOSITO DEL SUB PATTO

Il Sub Patto è stato depositato presso il registro delle imprese di Reggio nell'Emilia in conformità al disposto dell'art. 122, comma 1, lett. c), del Testo Unico (protocollo n. 13177/2019).

7 gennaio 2020