Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Fidia AGM Information 2019

Mar 20, 2019

4258_rns_2019-03-20_18fb7a60-bb9d-4549-95a7-ae06f44b2201.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede Straordinaria il 29 aprile 2019 e il 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato).

* * *

Signori Azionisti, la presente relazione illustrativa (la "Relazione"), redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), ha lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica allo statuto sociale di cui all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci convocata, in sede Straordinaria il 29 aprile 2019 e il 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

* * *

1. MOTIVAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(A) Premessa: la revisione delle procedure della Società in materia di operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, in data 13 dicembre 2018, una nuova versione del Regolamento relativo alle Operazioni con Parti Correlate, denominato "Linee guida relative alle operazioni con parti correlate, alle operazioni particolarmente significative e alle operazioni atipiche o inusuali" (le "Linee Guida"), con entrata in vigore dal 1° gennaio 2019.

Le modifiche alla precedente versione delle Linee Guida hanno riguardato, inter alia, la definizione di Parti Correlate, la procedura per la creazione e l'aggiornamento di un "elenco" delle Parti Correlate e per l'identificazione delle Operazioni, il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il regime delle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate.

La nuova versione delle Linee Guida è pubblicata sul sito internet della Società.

(B) La motivazione delle modifiche statutarie connesse alla revisione delle Linee guida

Il regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni (il "Regolamento Consob") non necessariamente comporta l'adeguamento degli statuti delle società quotate, in quanto la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate non impone l'adozione di modifiche obbligatorie.

Peraltro, in particolari casi previsti dal Regolamento Consob, quali: (i) parere non favorevole sull'operazione espresso dal comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate; (ii) deroga in casi di urgenza, anche collegati a crisi aziendale, alla procedura di approvazione delle operazioni con parti correlate, le società possono volontariamente adottare talune soluzioni, peraltro solo previo adeguamento del proprio statuto.

L'art. 13 dello statuto della Società attualmente prevede che la Società possa avvalersi di talune delle facoltà previste dal Regolamento (articolo 13, paragrafi 3 e 4 dell'attuale formulazione dello statuto sociale, rispettivamente con riguardo alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare, e in relazione ai casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale).

Ferme tali facoltà, il progetto di modifiche statutarie sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria, oltre che a riformulare e coordinare tali previsioni con la nuova versione delle Linee Guida (v. sotto il punto (C) sub b) e d)), è volto a consentire alla società di avvalersi (nei casi e nei modi previsti dalle Linee Guida) di ulteriori facoltà accordate dal Regolamento Consob e dalla nuova versione delle Linee Guida a proposito delle operazioni con parti correlate, regolando in particolare:

  • (i) la possibilità, per il caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio, di rendere non vincolante il parere non favorevole sull'operazione espresso dal Comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni con parti correlate (ove, sulla base delle Linee Guida, a tali operazioni trovi applicazione la procedura per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza) (v. sotto il punto (C) sub a)), e
  • (ii) la competenza deliberativa non vincolante dell'Assemblea per le operazioni con parti correlate, non rientranti nella competenza assembleare e non soggette a autorizzazione dell'Assemblea, adottate in via d'urgenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida (v. sotto il punto (C) sub c)).

Di seguito si illustrano le proposte di modifica delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 19 dello statuto sociale.

(C) Illustrazione delle modifiche statutarie

a) possibilità, per il caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio, di rendere non vincolante il parere non favorevole sull'operazione espresso dal

Comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni con parti correlate (ove, sulla base delle Linee Guida, a tali operazioni trovi applicazione la procedura per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza).

Per avvalersi di tale facoltà occorre che lo statuto preveda che il Consiglio di Amministrazione possa approvare tali operazioni nonostante il parere non favorevole del Comitato e che il compimento delle medesime sia autorizzato dall'assemblea con deliberazione approvata (ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile) con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. whitewash).

Con tale facoltà, nelle ipotesi di diverso parere del Comitato e del Consiglio, si rimette la decisione finale all'assemblea, organo sovrano della società.

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV "Assemblee" dello statuto, art. 13 (inserendo la previsione di cui al nuovo terzo paragrafo), nonché la modifica la modifica del Titolo V "Amministrazione" dello statuto, art. 19 (attraverso l'inserimento, al secondo paragrafo, di una nuova lettera g)).

A questo riguardo ricorda che allo stato Fidia ricade tra le "società di minori dimensioni", quali definite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) del Regolamento Consob e che, come consentito dall'articolo 10 del Regolamento Consob, Fidia applica all'approvazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (diverse da quelle di competenza assembleare) le procedure previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate di minore rilevanza. Fintantoché Fidia possa qualificarsi quale "società di minori dimensioni", essa potrà pertanto applicare alle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (diverse da quelle di competenza assembleare), la procedura individuata dalle Linee Guida per le operazioni di minore rilevanza (che non attribuisce natura vincolante al parere del comitato degli Comitato). Le modifiche statutarie qui illustrate coerentemente prevedono che la facoltà del consiglio di amministrazione di sottoporre al c.d. whitewash assembleare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare sussista quando ciò sia previsto dalle Linee Guida (che prevedono tale facoltà nei casi di applicazione della procedura valevole per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza: attuale art. 5.2, secondo paragrafo, delle Linee Guida).

b) possibilità, per il caso di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea, di rendere non vincolante il parere non favorevole sull'operazione espresso dal Comitato di amministratori indipendenti non correlati preposto alla valutazione delle operazioni con parti correlate.

Come illustrato, attualmente lo Statuto (articolo 13, paragrafo 3 dello statuto) prevede il c.d. whitewash per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare in cui il comitato abbia espresso "parere contrario".

La proposta di modifica consiste nell'eliminazione dell'articolo 13, paragrafo 3 dello statuto, e nella introduzione della analoga previsione di cui al nuovo articolo 13, paragrafo 4, lettera a), che prevede il quorum deliberativo per tali deliberazioni.

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV "Assemblee" dello statuto, art. 13, come sopra indicato.

c) introduzione della competenza deliberativa non vincolante dell'Assemblea per le operazioni con parti correlate, non rientranti nella competenza assembleare e non soggette a autorizzazione dell'Assemblea, adottate in via d'urgenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida.

Si propone l'introduzione della competenza deliberativa non vincolante dell'Assemblea per le operazioni con parti correlate, non rientranti nella competenza assembleare e non soggette a autorizzazione dell'Assemblea, adottate in via d'urgenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare tali operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile.

La modifica è volta a consentire alla società di avvalersi della facoltà di adottare tali operazioni nelle modalità previste dalle Linee Guida per i casi d'urgenza, subordinata dal Regolamento Consob (art. 13, comma 6), all'esistenza di specifica previsione statutaria in tal senso.

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV "Assemblee" dello statuto, art. 13 (inserendo la previsione di cui al nuovo paragrafo 5).

d) competenza deliberativa dell'Assemblea su proposte relative a operazioni con parti correlate di competenza assembleare da adottare in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale.

La proposta di modifica consiste nell'eliminazione dell'articolo 13, paragrafo 4 dello statuto, e nella introduzione della analoga previsione di cui al nuovo articolo 13, paragrafo 4, lettera b), che specifica il quorum deliberativo per tali deliberazioni in presenza di valutazioni negative del Collegio Sindacale.

Si propone pertanto la modifica del Titolo IV "Assemblee" dello statuto, art. 13, come sopra indicato.

2. MODIFICHE STATUTARIE

Qui di seguito si illustrano le modifiche allo statuto sociale di cui si propone l'adozione, presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello statuto sociale indicando nella colonna adiacente, in carattere barrato il testo di cui si propone l'eliminazione e in carattere grassetto la proposta di modifica che si intende apportare.

Qualora la proposta di cui alla presente Relazione sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica degli articoli 13 e 19 dello statuto sociale della Società nei termini di seguito indicati:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
TITOLO IV ASSEMBLEE [invariato]

Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, per le materie di competenza assembleare di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, in caso di parere contrario fornito dal Comitato di Controllo Interno di cui al successivo articolo 19, o altro Comitato costituito ad hoc, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, tale operazione può essere comunque compiuta purché sia adottata una delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile e non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione e rappresentino più del 10% del capitale sociale con il diritto di voto. Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare, anche laddove vengano compiute tramite società controllate, è possibile derogare alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, articolo 7.2 f). Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge, fermo restando quanto previsto dal terzo e dal quarto paragrafo del presente art. 13. [invariato] In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, per le materie di competenza assembleare di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, in caso di parere contrario fornito dal Comitato di Controllo Interno di cui al successivo articolo 19, o altro Comitato costituito ad hoc, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, tale operazione può essere comunque compiuta purché sia adottata una delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile e non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione e rappresentino più del 10% del capitale sociale con il diritto di voto. Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare, anche laddove vengano compiute tramite società controllate, è possibile derogare alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, articolo 7.2 f). L'Assemblea autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante l'avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti che siano state a essa sottoposte sulla base dell'art. 19, secondo paragrafo, lett. g) del presente Statuto. Ferme le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge, in tal caso l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che

partecipano
all'Assemblea
al
momento
della
votazione,
purché
i
soci
non
correlati
che
partecipano all'Assemblea al momento del voto
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale
con diritto di voto.
L'Assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei soci non correlati votanti che
partecipano
all'Assemblea
al
momento
della
votazione,
purché
i
soci
non
correlati
che
partecipano all'Assemblea al momento del voto
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale
con diritto di voto, allorché sia chiamata a
deliberare:
a) su proposte relative a operazioni con parti
correlate di maggiore rilevanza di competenza
assembleare in presenza di un avviso contrario
degli amministratori indipendenti; e
b) su proposte relative a operazioni con parti
correlate di competenza assembleare da adottare
in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi
aziendale, in presenza di valutazioni negative del
Collegio Sindacale.
L'Assemblea delibera in via non vincolante, alla
prima occasione utile, sulle operazioni con parti
correlate
non
rientranti
nella
competenza
assembleare e non soggette a autorizzazione
dell'Assemblea
approvate
dagli
organi
competenti in conformità alla procedura prevista
per i casi di urgenza prevista dalle linee guida per
le operazioni con parti correlate adottate dalla
società,
ferma
l'efficacia
delle
deliberazioni
assunte da detti organi.
TITOLO V [invariato]
AMMINISTRAZIONE
Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più
ampi
poteri
per
l'ordinaria
e
straordinaria
amministrazione della società, ivi compresa la nomina
di procuratori per singoli atti o categorie di atti.
[invariato]
Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le
seguenti competenze:
[invariato]
a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli [invariato]
articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; [invariato]
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società;
[invariato]
d) la riduzione del capitale in caso di recesso del
socio;
[invariato]
e)
gli
adeguamenti
dello
statuto
a
disposizioni
normative;
[invariato]
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale.
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale.;
g) sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea,
ai sensi dell'art. 13, terzo paragrafo, del presente
Statuto, le operazioni con parti correlate di
maggiore
rilevanza
di
competenza
consiliare
approvate dal Consiglio di Amministrazione in
presenza di avviso contrario del comitato degli
amministratori
indipendenti,
quando
previsto
dalle linee guida per le operazioni con parti
correlate adottate dalla società.

* * *

Di seguito il testo integrale dello statuto con l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di intervento.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
TITOLO I [invariato]
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art.1) - E' costituita una società per azioni denominata
"FIDIA -S.p.A".
[invariato]
Art.2) - La società ha sede in San Mauro Torinese. [invariato]
La sede sociale può essere trasferita nel territorio
nazionale con delibera dell'organo amministrativo.
Nelle forme di legge potranno essere istituite e
soppresse
succursali,
agenzie,
rappresentanze,
depositi, uffici e stabilimenti sia in Italia che all'estero
con delibera dell'organo amministrativo.
Art.3) - La durata della società è stabilita sino al 31
dicembre
2050,
salvo
proroga
od
anticipato
scioglimento
da
deliberarsi
secondo
le
modalità
previste dal Codice Civile.
[invariato]
TITOLO II [invariato]
OGGETTO
Art.4) - La società ha per oggetto: [invariato]
a) - la fabbricazione in Italia e all'estero di macchine,
apparecchiature,
impianti
e
sistemi
meccanici,
elettromeccanici, elettrici ed elettronici, automatismi
industriali e sistemi informatici nonché di manufatti,
accessori, materiali e componenti di impiego nei
medesimi ivi compresi i relativi processi di software;
b) - il commercio, in proprio o per conto terzi, sia in
Italia che all'estero di macchine, apparecchiature e
sistemi affini o complementari a quanto oggetto di
fabbricazione;
c) - la prestazione di servizi di assistenza tecnica e
manutenzione in Italia e all'estero su macchinari,
apparecchiature e componenti in genere;
d) -
l'attività di engineering, la progettazione e la
realizzazione di apparecchiature e sistemi meccanici,
elettromeccanici, elettrici ed elettronici nonché di
automatismi
industriali,
per
proprio
conto
o
su
mandato di terzi, in Italia ed all'estero;
e) - lo sviluppo, l'acquisto e la cessione di tecnologie
per la realizzazione di macchinari, apparecchiature e
sistemi.
Essa potrà svolgere la propria attività sia in Italia che
all'estero.
A tal fine potrà compiere, nei limiti di legge ed in via
non
prevalente,
tutte
le
operazioni
industriali,
commerciali,
mobiliari,
immobiliari
e
finanziarie
funzionalmente
connesse
alla
realizzazione
degli
scopi sociali, ivi comprese:
- l'assunzione di rappresentanze di aziende congeneri
ed affini;
-
l'assunzione di partecipazioni in società aventi
oggetto connesso o complementare;
- la stipulazione di finanziamenti e mutui fondiari ed
ipotecari garantiti da ipoteca sugli immobili di proprietà
sociale;
- la facoltà di concedere avalli, fideiussioni ed altre
garanzie in genere, anche reali, in favore ed anche
nell'interesse di terzi, istituti di credito compresi.
Sono tassativamente ed espressamente escluse le
attività riservate agli iscritti in albi professionali o
speciali,
e
quelle
vietate
dalle
vigenti
e
future
disposizioni legislative: in particolare è tassativamente
escluso l'esercizio nei confronti del pubblico delle
attività di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo
primo settembre 1993 numero 385 e l'erogazione del
credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci,
secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con
comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana numero 227 del 27 settembre
1991.
TITOLO III [invariato]
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI -
RECESSO
Art.5) - Il capitale sociale è pari ad Euro 5.123.000,00
diviso in numero 5.123.000 azioni di nominali Euro
uno.
[invariato]
Le deliberazioni di aumento del capitale sociale
possono prevedere che la sottoscrizione abbia luogo
sia
con
pagamento
in
denaro,
sia
mediante
conferimenti di beni in natura e/o di crediti.
Le azioni sono indivisibili.
La qualità di azionista comporta piena ed assoluta
adesione allo statuto della società ed alle deliberazioni
dell'Assemblea.

un Euro posseduta.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società

risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto:

(a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

(b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di

voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale,
senza necessità di un ulteriore decorso del periodo
continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova
emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni
per le quali la maggiorazione di voto non sia già
maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento
del compimento del periodo di appartenenza calcolato
a
partire
dalla
originaria
iscrizione
nell'Elenco
Speciale.
È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui
spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni
tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla
maggiorazione
del
diritto
di
voto,
mediante
comunicazione scritta da inviare alla società, fermo
restando che la maggiorazione del diritto di voto può
essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le
quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione
nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo
di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche
per
la
determinazione
dei
quorum
costitutivi
e
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del
capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal
voto, spettanti in forza del possesso di determinate
aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è
quella
prevista
dalla
disciplina
normativa
degli
emittenti quotati.
Art.6) - Le azioni sono nominative e sono liberamente
trasferibili in conformità alla vigente normativa.
[invariato]
Art.7) -
L'Assemblea straordinaria può deliberare
aumenti di capitale anche con emissione di altre
categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse
azioni di risparmio, nonché l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, nel rispetto della normativa
vigente.
[invariato]
L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante
conversione di altre categorie di azioni.
L'assemblea può delegare all'organo amministrativo i
poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti
e le modalità di esercizio.
Qualora la società proceda ad aumenti del capitale
sociale, anche mediante emissione di altre categorie
di azioni, le azioni di nuova emissione dovranno
essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione
per i casi di esclusione del diritto di opzione consentiti
dalla legge. Il diritto di opzione può, inoltre, essere
escluso nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle
azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla
società incaricata della revisione contabile.
La società può emettere obbligazioni con delibera
dell'organo amministrativo.
Art. 8) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle
loro
azioni,
i
soci
che
non
hanno
concorso
all'approvazione delle deliberazioni indicate all'articolo
2437, comma I, C.C. Non hanno diritto di recedere gli
azionisti che non hanno concorso all'approvazione
delle deliberazioni riguardanti (i) la proroga del termine
e (ii) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
[invariato]
TITOLO IV [invariato]
ASSEMBLEE
Art.9)
-
Le
assemblee
sociali
rappresentano
l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in
conformità
della
legge
e
del
presente
statuto,
vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o
dissenzienti.
[invariato]
Art.10) - Le assemblee sociali sono convocate, presso
la sede sociale o altrove, purché in Italia, nei modi e
nei termini di legge.
[invariato]
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche
disposizioni di legge, e fatta altresì salva la previsione
dell'art. 2367 CC, la convocazione dell'Assemblea è
effettuata,
previa
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione, a cura del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, di un Amministratore Delegato o
di altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal
Consiglio medesimo, in accordo con le modalità
previste dalla normativa vigente.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione
del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco
delle materie da trattare, la previsione per i soci della
possibilità di porre domande sulle materie all'ordine
del giorno anche prima dell'assemblea, inviando la
propria richiesta all'indirizzo di posta elettronica e nei
termini
che
verranno
di
volta
in
volta
indicati
nell'avviso di convocazione, e le altre informazioni

previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet della Società e con le modalità previste da CONSOB con proprio regolamento. Nello stesso avviso potranno essere fissate, per altri giorni, la seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, la terza convocazione qualora consentito dalla legge nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte o non vengano raggiunti i quorum costitutivi previsti dalla normativa vigente. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. L'Assemblea della Società si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ove ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società Art.11) - Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti. La delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare per ciascuna assemblea un [invariato]

soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le
modalità previste dalla legge e dalle disposizioni
regolamentari, entro la fine del secondo giorno di
mercato antecedente la data fissata per l'assemblea in
prima o in unica convocazione, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo
alle sole proposte per le quali siano state conferite
istruzioni di voto.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
regolarità delle singole deleghe e, in generale, il diritto
di intervento in Assemblea.
Art.12) - Le assemblee sono presiedute dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di
sua assenza od impedimento, da altra persona scelta
dall'Assemblea stessa.
[invariato]
L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un
Notaio, nomina un segretario, anche non socio.
Al
Presidente,
spettano
la
direzione
di
lavori
dell'Assemblea e la proclamazione dei risultati delle
deliberazioni.
L'Assemblea ordinaria potrà, su proposta del Consiglio
di
Amministrazione,
approvare
un
regolamento
assembleare che disciplini l'ordinato e funzionale
svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
della Società.
Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è
validamente costituita e delibera in prima, seconda e
terza
convocazione
secondo
le
maggioranze
rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge.
Art.13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
è validamente costituita e delibera in prima, seconda
e
terza
convocazione
secondo
le
maggioranze
rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge,
fermo restando quanto previsto dal terzo e dal
quarto paragrafo del presente art. 13.
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato
dal
Regolamento
dell'Assemblea
con
le
leggi
e
le
disposizioni regolamentari in materia.
[invariato]

In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, per le materie di competenza assembleare di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, in caso di parere contrario fornito dal Comitato di Controllo Interno di cui al successivo articolo 19, o altro Comitato costituito ad hoc, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, tale operazione può essere comunque compiuta purché sia adottata una delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile e non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione e rappresentino più del 10% del capitale sociale con il diritto di voto.

Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare, anche laddove vengano compiute tramite società controllate, è possibile derogare alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, articolo 7.2 f).

In accordo con quanto previsto dalle Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, per le materie di competenza assembleare di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, in caso di parere contrario fornito dal Comitato di Controllo Interno di cui al successivo articolo 19, o altro Comitato costituito ad hoc, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza con Parti Correlate, tale operazione può essere comunque compiuta purché sia adottata una delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile e non vi sia il voto negativo della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione e rappresentino più del 10% del capitale sociale con il diritto di voto.

Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare, anche laddove vengano compiute tramite società controllate, è possibile derogare alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida per le Operazioni con Parti Correlate, articolo 7.2 f).

L'Assemblea autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante l'avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti che siano state a essa sottoposte sulla base dell'art. 19, secondo paragrafo, lett. g) del presente Statuto. Ferme le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge, in tal caso l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'Assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'Assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale

con diritto di voto, allorché sia chiamata a
deliberare:
a) su proposte relative a operazioni con parti
correlate di maggiore
rilevanza di competenza
assembleare in presenza di un avviso contrario
degli amministratori indipendenti; e
b) su proposte relative a operazioni con parti
correlate di competenza assembleare da adottare
in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi
aziendale, in presenza di valutazioni negative del
Collegio Sindacale.
L'Assemblea delibera in via non vincolante, alla
prima occasione utile, sulle operazioni con parti
correlate
non
rientranti
nella
competenza
assembleare e non soggette a autorizzazione
dell'Assemblea
approvate
dagli
organi
competenti in conformità alla procedura prevista
per i casi di urgenza prevista dalle linee guida per
le operazioni con parti correlate adottate dalla
società,
ferma
l'efficacia
delle
deliberazioni
assunte da detti organi.
TITOLO V [invariato]
AMMINISTRAZIONE
Art. 14) - La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un numero di membri
non inferiore a tre e non superiore a sette.
[invariato]
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi se all'atto della nomina non è
indicato un termine più breve, scadono alla data
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione
del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e
sono rieleggibili.
L'Assemblea,
prima
di
procedere
alla
nomina,
determina il numero dei componenti e la durata in
carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei
requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità
previsti dalla normativa applicabile. Ai sensi dell'art.
147-ter,
comma
4,
d.lgs.
58/1998,
almeno
un
Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di
indipendenza
ivi
richiesti
(d'ora
innanzi

"Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter d.lgs. 58/1998. La lista deve intendersi come automaticamente decaduta qualora il presentatore (od anche uno dei presentatori in caso di presentazione congiunta) non risulti soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea ai sensi dell'art. 11 primo paragrafo del presente statuto.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli

intermediari abilitati.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro.

In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i soci che partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della lista medesima.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti nei capoversi che precedono. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto ai paragrafi successivi e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore

partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, d.lgs. 58/1998.

Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista, essa deve comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Anche in caso di cooptazione effettuata da parte del

Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la
sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi
dell'art. 2386 c.c., la Società procede avendo cura di
garantire il rispetto della normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi secondo le disposizioni dei
paragrafi che precedono.
Art.15) - Il Consiglio, nel caso in cui non vi abbia
provveduto l'Assemblea degli azionisti, elegge tra i
suoi membri un Presidente, e può eleggere un Vice
Presidente ed uno o più Amministratori Delegati. Le
cariche di Presidente e di Vice Presidente sono
cumulabili con quella di Amministratore Delegato.
[invariato]
Art.16) - Il Consiglio si riunisce, anche al di fuori della
sede sociale su convocazione del Presidente ogni
qualvolta lo esigano gli interessi della società o negli
altri casi previsti dalla legge. Il Presidente, o in sua
assenza
o
impedimento,
il
Vice
Presidente
o
l'Amministratore Delegato, deve comunque convocare
il Consiglio qualora ne venga fatta richiesta dal
Collegio Sindacale o da almeno due membri dello
stesso, ovvero da almeno due amministratori.
[invariato]
Nell'avviso di convocazione, da inviarsi mediante
lettera raccomandata o telefax 5 giorni prima di quello
fissato per la riunione, deve essere indicato il luogo, il
giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno.
Nei
casi
di
particolare
urgenza,
l'avviso
di
convocazione potrà essere inviato mediante lettera
raccomandata o telefax con un preavviso di 24 ore.
In difetto di avviso, il Consiglio di Amministrazione
sarà legittimamente costituito e potrà validamente
deliberare con la presenza di tutti i suoi membri e di
tutti i sindaci effettivi.
E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del
Consiglio
di
Amministrazione
si
tengano
per
teleconferenza o videoconferenza, purché ciascuno
dei partecipanti possa essere identificato e sia in
grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti
gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione
e
di
trasmetterne.
Verificandosi
tali
requisiti,
il
Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel
luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve
trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Art.17) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione
sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua
assenza o impedimento, da altro consigliere nominato
dal Consiglio.
[invariato]
Art. 18) –
Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio è necessaria la presenza o la partecipazione
della maggioranza degli Amministratori in carica.
[invariato]
Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza
degli Amministratori presenti o partecipanti; in caso di
parità,
il
voto
del
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione prevale.
[invariato]
Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei
più
ampi
poteri
per
l'ordinaria
e
straordinaria
amministrazione della società, ivi compresa la nomina
di procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le
seguenti competenze:
[invariato]
a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli
articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;
[invariato]
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; [invariato]
[invariato]
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società;
[invariato]
d) la riduzione del capitale in caso di recesso del
socio;
[invariato]
e)
gli
adeguamenti
dello
statuto
a
disposizioni
normative;
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale.
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale.;
g) sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea,
ai sensi dell'art. 13, terzo paragrafo, del presente
Statuto, le operazioni con parti correlate di
maggiore
rilevanza
di
competenza
consiliare
approvate dal Consiglio di Amministrazione in
presenza di avviso contrario del comitato degli
amministratori
indipendenti,
quando
previsto
dalle linee guida per le operazioni con
parti
correlate adottate dalla società.
Il
Consiglio,
rispettando
le
limitazioni
dettate
dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in
tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al
Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti
della delega.
Il Consiglio può altresì nominare un
Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e
poteri suoi propri.
[invariato]
Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche
dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello
stesso.
[invariato]
Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio
può nominare direttori, institori e designare procuratori
speciali
per
determinati
atti
o
categorie
di
atti
fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.
[invariato]
Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati
speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne
parte
anche
persone
estranee
al
Consiglio
e
determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli
altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato
per il controllo interno.
[invariato]
Il Consiglio può inoltre deliberare
la costituzione di
articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in
volta necessarie per l'adeguamento alla normativa
applicabile alla società.
[invariato]
Art.20) -
Il Consiglio di Amministrazione, anche
attraverso gli Amministratori a cui sono stati delegati
poteri, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta
e sulle operazioni di maggiore rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni con
parti correlate effettuate dalla Società e dalle società
controllate. La relativa comunicazione viene effettuata
con periodicità almeno trimestrale, sia oralmente in
[invariato]
occasione delle riunioni del Consiglio e del Collegio
Sindacale, sia mediante nota scritta al Presidente del
Collegio Sindacale.
Art.21) - La società è rappresentata di fronte ai terzi ed
in giudizio dal Presidente del Consiglio e, nei limiti
delle loro specifiche attribuzioni e poteri, dal Vice
Presidente o dai Vice Presidenti, dall'Amministratore
Delegato o da uno degli Amministratori Delegati,
disgiuntamente tra loro.
[invariato]
Art.22) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere
obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari ai sensi dell'art. 154-bis del d.lgs. 58/1998.
[invariato]
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili
societari
deve
essere
in
possesso
dei
requisiti
di
professionalità
caratterizzati
da
una
qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio
di attività di amministrazione e controllo, o nello
svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza,
nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di
imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e
rilevanza significative, anche in relazione alla funzione
di redazione e controllo dei
documenti contabili
societari.
In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione
provvederà ad accertare la sussistenza in capo al
preposto dei requisiti richiesti dalla normativa e dal
presente Statuto.
Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari disponga di
adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti
attribuiti ai sensi di legge e di regolamento, nonché del
rispetto delle procedure amministrative e contabili.
TITOLO VI [invariato]
COLLEGIO SINDACALE
Art. 23) – Il Collegio Sindacale è composto da tre
Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti.
[invariato]

I Sindaci durano in carica per tre esercizi. Sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori strettamente attinenti a quello dell'impresa sono l'informatica, l'elettronica e la meccanica.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione in seguito disciplinati.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima di tale assemblea.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, c.c.
procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del
principio
di
necessaria
rappresentanza
delle
minoranze.
TITOLO VII
BILANCI
[invariato]
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare
il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco
Supplente di Minoranza.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di
uno
dei
Sindaci
effettivi
tratti
dalla
lista
di
Maggioranza, a questo subentra il primo dei Sindaci
supplenti
tratto
dalla
stessa
lista.
Inoltre,
per
l'eventualità in cui il subentro, effettuato nei termini
anzidetti, non consenta di ricostituire un Collegio
Sindacale conforme alla normativa vigente in materia
di equilibrio tra i generi, subentrerà il secondo dei
Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in
cui, successivamente si renda necessario sostituire
l'altro
Sindaco
effettivo
tratto
dalla
lista
di
Maggioranza,
a
questo
subentra
in
ogni
caso
l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla medesima
lista.
Qualora l'Assemblea si trovi a dover procedere alla
nomina dei componenti del Collegio Sindacale senza
seguire il procedimento del voto di lista, essa deve
comunque, anche in tale caso, deliberare in modo tale
da assicurare il rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il
Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le
ordinarie maggioranze previste dalla legge.
Qualora
sia
stata
presentata
una
sola
lista,
l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei
votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno
eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali
cariche indicati nella lista stessa. Presidente del
Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a
Sindaco effettivo.
di ogni anno.
Art.25) -
Al termine di ciascun esercizio sociale
l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione
del bilancio ai sensi di legge.
[invariato]
Art.26) - Il bilancio deve restare depositato presso la
sede della società e sul sito internet della Società, a
disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne
visione durante i
ventuno giorni che precedono
l'Assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente
approvato.
[invariato]
Il progetto di bilancio e la relazione di gestione devono
essere comunicati dagli Amministratori al
Collegio
Sindacale ed alla società di revisione, almeno 15
giorni prima della pubblicazione dei documenti di cui al
precedente paragrafo.
Art.27)
-
Gli
utili
netti
risultanti
dal
bilancio
regolarmente
approvato
dall'Assemblea
dei
soci
vengono così ripartiti:
[invariato]
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che
questa non abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale;
-
il residuo a
disposizione dell'Assemblea per la
destinazione che la medesima ritenga opportuno
adottare.
Art.28) - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato
presso
la
sede
sociale,
ovvero
gli
altri
luoghi
appositamente designati, nei termini e con le modalità
fissati dall'Assemblea.
[invariato]
Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni
dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a
favore della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le
modalità di legge.
Art.29) –
Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione nominata dall'Assemblea. Per la
nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità della
società di revisione, si applicano le previsioni di legge
in materia. L'Assemblea revoca l'incarico, previo
parere del Collegio Sindacale, quando ricorra una
giusta
causa,
provvedendo
contestualmente
a
conferire l'incarico ad un'altra società di revisione.
L'incarico conferito ha durata di nove esercizi, è
rinnovabile una sola volta e non può essere conferito
se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di
cessazione del precedente.
[invariato]
TITOLO VIII [invariato]
SCIOGLIMENTO
Art.30) -
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo
scioglimento della società l'Assemblea determina le
modalità per la liquidazione nominando uno o più
liquidatori e determinandone poteri e retribuzioni.
[invariato]
TITOLO IX [invariato]
CLAUSOLE FINALI
Art.31) - Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente statuto si richiamano le disposizioni
contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in
materia.
[invariato]
Art. 32) - Le disposizioni degli artt. 14 e 23 finalizzate
a garantire il rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai
primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi
all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle
disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n.
120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
[invariato]
La composizione del Collegio Sindacale indicata
nell'art. 23 caratterizzata dalla nomina di tre Sindaci
effettivi e di tre Sindaci supplenti, trova applicazione a
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo
successivo
all'entrata
in
vigore
ed
all'acquisto
dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge
12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del
28 luglio 2011. Fino a tale momento il Collegio
Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due
Sindaci supplenti.

3. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INESISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di modifica degli articoli 13 e 19 dello statuto sociale di cui alla presente Relazione Illustrativa non comportino l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione.

4. PROPOSTA DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Fidia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa sulla materia oggetto di deliberazione e in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione:

DELIBERA

di approvare la modificazione degli articoli 13 e 19 dello Statuto sociale secondo il testo contenuto nella Relazione Illustrativa sulla materia oggetto di deliberazione, testo che verrà allegato al verbale della presente deliberazione."

San Mauro Torinese, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente