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Cembre AGM Information 2025

Jan 7, 2025

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AGM Information

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N. 112043 di rep. N. 41761 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria e ordinaria della società CEMBRE S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici dicembre duemilaventiquattro alle ore nove e minuti trenta

16/12/2024 ore 9:30

In Brescia, Via Serenissima n. 9.

Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al Collegio notarile di Brescia, senza la presenza dei testimoni con il consenso del comparente e di me notaio, è presente

Rosani Giovanni, nato a Brescia il 21 gennaio 1974, domiciliato per la carica in Brescia Via Serenissima n. 9, Codice fiscale: RSN GNN 74A21 B157C, di cittadinanza italiana, della cui identità personale sono certo, il quale dichiara di essere qui presente nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni quotata

CEMBRE S.p.A.

con sede in Brescia Via Serenissima n. 9, capitale sociale euro 8.840.000,00 interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Brescia 00541390175, R.E.A. BS-168910,

per tenere l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società, il cui svolgimento risulta dal presente verbale.

Io Notaio dò quindi atto di quanto segue.

*****

Il dott. Rosani Giovanni, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'odierna Assemblea, indetta in prima convocazione alle ore 9.30, in Brescia, Via Serenissima n. 9, presso la sede sociale di CEMBRE S.p.A.

Il Presidente

* designa, ai sensi dell'art. 13.2 e 13.4 dello statuto sociale e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, me Notaio Dott. Giovanni Battista Calini a verbalizzare la riunione e a svolgere le funzioni di Segretario dell'assemblea e rileva che mi trovo presso la predetta sede sociale;

* segnala che - in conformità all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e da ultimo prorogato dal D.L. 20 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 18/2024 (il "Decreto Legge") - la partecipazione degli Azionisti alla presente Assemblea ordinaria avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi;

* richiama a tale riguardo, la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio;

* dà atto che sono operativi i collegamenti audio/video che consentono al Presidente e al Notaio verbalizzante di seguire in via diretta l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione ai lavori e a tutti gli aventi diritto di parteciparvi nei limiti consentiti;

* dichiara che sono presenti:

  • nella sede sociale, oltre a me Notaio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rosani Giovanni, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione Bottini Bongrani Aldo (Vice Presidente), Albertazzi Felice, Celli Franco, Rosani Sara, Carrara Paola e Ceretti Elisabetta,

assente giustificata Onofri Anna Maria,

Giovanni Battista Calini NOTAIO

REGISTRATO A

BRESCIA

IL 23/12/2024

N. 65142

SERIE 1T

€ 356,00

ISCRITTO NEL

REGISTRO IMPRESE

DI BRESCIA

IL 31/12/2024

N. 188255/2024 PROT.

e tutti i membri del Collegio Sindacale Colpani Stefano (Presidente), Pilenga Rosanna Angela e Astori Riccardo;

* constata l'effettiva operatività dei collegamenti audio/video;

* comunica che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del "Decreto" e in conformità all'avviso di convocazione dell'assemblea di cui più avanti, l'intervento degli azionisti nella odierna assemblea ha luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF");

al Rappresentante Designato, individuato in Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, sono state conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, e lo stesso è in collegamento audio/video in persona di Macchiaizzano Matteo, nato a Milano (MI) il 23 settembre 2001.

Il Presidente

* comunica che, secondo le rilevazioni a lui fornite, alle ore nove e minuti trentadue il Rappresentante Designato è portatore di n. 104 (centoquattro) deleghe/subdeleghe rilasciate da n. 104 (centoquattro) azionisti, titolari complessivamente di n. 13.950.939 (tredicimilioninovecentocinquantamilanovecentotrentanove) azioni, pari all'82,064347% (ottantadue virgola zero sessantaquattromilatrecentoquarantasette per cento), delle n. 17.000.000 (diciassettemilioni) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale interamente sottoscritto e versato; il dettaglio degli azionisti rappresentati, con relativi possessi azionari, verrà allegato al verbale assembleare;

* dichiara quindi che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e valida per poter deliberare in sede straordinaria e ordinaria, e che la stessa si svolge nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Assembleare, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie in ragione dell'applicazione, alla corrente sessione, del "Decreto".

*****

Il Presidente

* comunica che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato in data 15 novembre 2024 sul sito internet della società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, e per estratto sul quotidiano "Il Giornale", come previsto dall'articolo 12.5 dello statuto sociale e dal Regolamento Consob recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, per il giorno 16 dicembre 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2024, stessi luogo ed ora;

* come sopra anticipato, la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

* come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

* Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea;

* richiama l'ordine del giorno presente nell'avviso di convocazione, invita me Notaio a riportarne il testo nel verbale dell'odierna riunione e chiede che l'avviso di convocazione e l'estratto dello stesso vengano allegati al verbale assembleare.

"ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Modifica degli artt. 4 ("Durata"), 12 ("Convocazione"), 13 ("Svolgimento delle adunanze"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglio"), 22 ("Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica art. 12, decimo comma); deliberazioni inerenti e conseguenti

1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica

* che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è pervenuta la presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 ("TUF");

* che per gli azionisti intervenuti in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato è pervenuta alla società nei termini di legge la comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea ai sensi dell'articolo 12.7 dello statuto sociale;

* che l'Emittente è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Consob n.11971/1999 in quanto rientra nei parametri previsti dalle suddette norme e, conseguentemente, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF, è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto; si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della società con riferimento alla soglia del 5% secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 e di altre informazioni a disposizione: - LYSNE S.p.A. con n. 8.766.825 (ottomilionisettecentosessantaseimilaottocentoventicinque) azioni detenute direttamente, pari al 51,570% (cinquantuno virgola cinquecentosettanta per cento) del capitale sociale;

  • Rosani Giovanni con n. 1.450.000 (unmilionequattrocentocinquantamila) azioni detenute direttamente, pari all'8,529% (otto virgola cinquecentoventinove per cento) del capitale sociale;

  • Rosani Sara con n. 1.470.000 (unmilionequattrocentosettantamila) azioni detenute direttamente, pari all'8,647% (otto virgola seicentoquarantasette per cento) del capitale sociale;

* che alla data odierna la società CEMBRE S.p.A. detiene n. 185.041 (centottantacinquemilaquarantuno) azioni proprie, pari all'1,09% (uno virgola zero nove per cento) del capitale sociale;

* di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto azioni della società Lysne S.p.A. che controlla CEMBRE S.p.A. ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stipulato in data 21 dicembre 2005; per maggiori informazioni si rinvia all'estratto del patto parasociale pubblicato sul sito internet della Consob e sul sito internet della Società nella Sezione "Investor Relations/Patti Parasociali";

di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali rilevanti ex art. 122, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente dichiara quindi

* che è stata effettuata la verifica di rispondenza delle deleghe o subdeleghe, rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e dell'art. 135-novies

del TUF;

* che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, quale delegato/subdelegato dei soci, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;

* che l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale;

* che sulla base delle informazioni disponibili sono stati effettuati gli opportuni riscontri per l'ammissione al voto; invita in ogni caso il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

* comunica che non sono pervenute prima dell'assemblea domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

* * *

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 125-ter Testo Unico della Finanza nonchè la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno sono state fatte oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile e verranno allegate al verbale assembleare.

***

PARTE STRAORDINARIA

Alle ore nove e minuti trentanove il Presidente inizia la trattazione della parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Il Presidente propone la trattazione unitaria dei punti 1.1 e 1.2 del punto 1. all'Ordine del Giorno parte straordinaria e, con il consenso dell'Assemblea, senza che nessuno si opponga, procede in tal senso.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria.

1. Modifica degli artt. 4 ("Durata"), 12 ("Convocazione"), 13 ("Svolgimento delle adunanze"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglio"), 22 ("Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

  • 1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica art. 12, decimo comma); deliberazioni inerenti e conseguenti
  • 1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione di alcune modifiche al testo vigente dello statuto sociale riguardanti gli artt. 4 ("Durata"), 12 ("Convocazione"), 13 ("Svolgimento delle adunanze"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegato e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglio"), 22 ("Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione"), come ben illustrate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 15 novembre 2024 e chiede a me notaio che detta documentazione venga allegata al verbale.

Il Presidente riassume sinteticamente le modifiche proposte:

Modifica dell'art. 4 dello Statuto

Tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza della Società, si ritiene opportuno estendere sin da ora la durata della Società dal 2050 al 2100.

Modifica dell'art. 12 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 12 dello Statuto al fine di:

(i) garantirne il coordinamento con le modifiche proposte al settimo comma dell'art. 13 dello Statuto, come meglio di seguito indicate (modifica ai commi 1, 5, secondo periodo, e 6); (ii) in linea con la best practice, assicurare una maggiore flessibilità, prevedendo la facoltà

per la Società di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea anche su un quotidiano a diffusione nazionale diverso dal quotidiano "Il Giornale" (modifica al comma 5, primo periodo);

(iii) prevedere, mediante l'introduzione di un nuovo comma, la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (nuovo comma 10).

Quanto sopra, al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle assemblee della Società.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto

Si propone di allineare l'art. 13 dello Statuto sociale alle più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari, secondo cui, nell'eventualità di riunione svolta esclusivamente a distanza con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, l'assemblea non venga convocata in un luogo fisico.

Le proposte in esame hanno l'evidente scopo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, riconoscendo la facoltà di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Con particolare riferimento all'applicazione di tali modalità di intervento avuto riguardo alle Assemblee, la suddetta proposta si collega, inoltre, a quella di introdurre la possibilità di fare ricorso al Rappresentante Designato come modalità esclusiva di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF (cfr. introduzione del nuovo comma 10 dell'art. 12 di cui sopra). Si ritiene, infatti, che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente online (o con altri mezzi di telecomunicazione eventualmente utilizzabili tempo per tempo) ben si adatti all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero di soggetti limitato, quale è il caso dell'intervento unicamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies.1 del TUF.

Ciò chiarito, sempre nella medesima ottica di flessibilità, si considera, altresì, opportuno procedere all'eliminazione del riferimento alla necessaria presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, nel caso in cui le Assemblee si tengano tramite mezzi di telecomunicazione. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente che dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della

riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

Ai fini di quanto precede, al comma 7 dell'art. 13 dello Statuto sarà (i) inserita la facoltà che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia previsto che le adunanze si tengano – anche o in via esclusiva – mediante mezzi di telecomunicazione e (ii) espunto l'inciso che richiede, in caso di riunione dell'Assemblea a distanza, la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario.

Modifica dell'art. 15 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 15 dello Statuto al fine di prevedere, in linea con le best practice in materia di governo societario, che la quota minima di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia fissata con riferimento, volta per volta, alla soglia stabilita da Consob ai sensi di regolamento.

Modifica dell'art. 16 dello Statuto

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto 125") di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), è previsto che il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") e gli organi delegati rilascino una attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al Decreto 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852. Cogliendo la possibilità offerta dal nuovo comma 5-ter dell'art. 154-bis del TUF, si propone di modificare il comma 7 dell'art. 16 dello Statuto al fine di prevedere l'opzione di affidare tale attestazione ad un dirigente – diverso dal Dirigente Preposto – dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Modifica dell'art. 17 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte all'art. 13 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta dell'Assemblea, si propone di modificare l'art. 17 dello Statuto al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano – anche o esclusivamente – mediante collegamento a distanza per teleconferenza o per videoconferenza, anche senza richiedere la presenza del Presidente e del Segretario in uno stesso luogo.

Modifica dell'art. 22 dello Statuto

In un'ottica di maggiore flessibilità si propone di integrare l'art. 22 con un riferimento all'eventuale diversa periodicità che dovesse essere prevista dalla normativa pro tempore vigente in relazione alla frequenza delle riunioni del Collegio Sindacale.

Inoltre, in linea con le modifiche proposte agli artt. 13 e 17 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta, rispettivamente, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto al fine di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano – anche o esclusivamente – mediante collegamento a distanza per teleconferenza o per videoconferenza, eliminando altresì il riferimento alla tenuta dell'adunanza nel luogo dove si trova il Presidente.

Modifica dell'art. 23 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte all'art. 15 dello Statuto con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare altresì l'art. 23 dello Statuto al fine di prevedere che la quota minima di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sia fissata con riferimento, volta per volta, alla soglia stabilita da Consob ai sensi di regolamento.

Il Presidente precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto.

*

Conclusa l'illustrazione delle modifiche statutarie proposte il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sempre in forma unitaria sui punti 1.1 e 1.2 del punto 1. all'ordine del giorno per la parte straordinaria.

Il Presidente precisa che i testi delle proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.2 del punto 1. all'Ordine del Giorno risultano riportati nella medesima Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 pubblicata sul sito internet della società e chiede che vengano riportati nel verbale assembleare.

Il Presidente chiede di omettere la lettura dei testi delle proposte di deliberazione sui punti 1.1 e 1.2 del punto 1 all'Ordine del Giorno.

Con il consenso unanime dell'Assemblea, senza che nessuno si opponga, procede in tal senso.

Parte Straordinaria - Deliberazione relativa al punto 1.1 all'Ordine del Giorno "L'Assemblea straordinaria di Cembre S.p.A.,

delibera

1. di modificare l'art. 12 dello Statuto mediante inserimento del decimo comma nel testo di seguito riportato:

"10. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari."

2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario."

Parte Straordinaria - Deliberazione relativa al punto 1.2 all'Ordine del Giorno "L'Assemblea straordinaria di Cembre S.p.A.,

delibera

1. di modificare gli artt. 4, 12, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello Statuto adottando il testo di seguito riportato:

"Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci."

"Art. 12 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso, salvo quanto previsto dall'articolo 13, settimo comma, del presente Statuto.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, anche eventualmente per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché con le eventuali altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicate le informazioni previste dalla disciplina pro tempore vigente.

6. Lo stesso avviso può prevedere una data di seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

7. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pervenuta alla Società nei termini di legge. A tal fine, si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

8. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

9. La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

10. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari."

"Art. 13 - Svolgimento delle adunanze

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori tra i soci.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

4. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, che in tal caso funge da Segretario, scelto dal Presidente medesimo.

5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

6. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera e) del presente Statuto.

7. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

· sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."

"Art. 15 - Composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.

4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore

vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'As-

semblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo, fermo in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

8. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

9. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:

i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.

10. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione."

"Art. 16 - Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia già stato eletto dall'assemblea, un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice-Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

4. In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti ed almeno uno degli Amministratori Delegati se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in relazione ai contenuti del presente articolo, fissare le particolari remunerazioni di cui all'articolo 2389 del Codice Civile, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 21, secondo comma del presente Statuto.

6. Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni pro tempore applicabili, ivi inclusi i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; tale dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina, alla revoca e al compenso del dirigente re-

sponsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni disposte per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal presente settimo comma."

"Art. 17 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche o esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Presidente, ovvero un Amministratore Delegato, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. In caso di assenza sia del Presidente, sia dell'Amministratore Delegato, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione."

"Art. 22 - Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni o secondo la diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa pro tempore vigente. La riunione può svolgersi anche o esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

· che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;

· che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

· che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

4. L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

5. I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge." "Art. 23 - Nomina e cessazione

1. La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

3. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari pro tempore vigenti, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

4. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto ai sensi di legge; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.

5. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di al-

meno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

7. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

8. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti.

9. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

10. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

11. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari."

2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o inte-

grazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario."

Il Presidente

* invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti;

* chiede se qualcuno degli aventi diritto desideri intervenire;

* accerta che non vi sono richieste di intervento degli aventi diritto;

* dichiara quindi chiusa la discussione sui punti 1.1 e 1.2 del punto 1. all'Ordine del Giorno. ***

Il Presidente comunica che, secondo le rilevazioni a lui fornite, alle ore nove e minuti cinquanta sono rappresentate in assemblea complessivamente n. 13.950.939 (tredicimilioninovecentocinquantamilanovecentotrentanove) azioni, pari all'82,064347% (ottantadue virgola zero sessantaquattromilatrecentoquarantasette per cento) delle n. 17.000.000 (diciassettemilioni) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale della società.

Parte Straordinaria - Votazione relativa al punto 1.1 del punto 1. all'Ordine del Giorno

Il Presidente pone in votazione la proposta di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno, come riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 pubblicata sul sito internet della società e riportata nel verbale della presente riunione assembleare.

Il Rappresentante Designato comunica il risultato della votazione:

  • voti favorevoli n. 12.075.379 (dodicimilionisettantacinquemilatrecentosettantanove) pari all'86,556030% (ottantasei virgola cinquecentocinquantaseimilatrenta per cento) del capitale sociale presente in assemblea

  • voti contrari n. 1.875.560 (unmilioneottocentosettantacinquemilacinquecentosessanta) pari al 13,443970% (tredici virgola quattrocentoquarantatremilanovecentosettanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea

  • voti astenuti n. 0 (zero)

  • azioni non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza;

il dettaglio della votazione verrà allegato al verbale assembleare.

Parte Straordinaria - Votazione relativa al punto 1.2 del punto 1. all'Ordine del Giorno

Il Presidente pone in votazione la proposta di cui al punto 1.2 all'ordine del giorno, come riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 pubblicata sul sito internet della società e riportata nel verbale della presente riunione assembleare.

Il Rappresentante Designato comunica il risultato della votazione:

  • voti favorevoli n. 13.781.232 (tredicimilionisettecentottantunomiladuecentotrentadue) pari al 98,783544% (novantotto virgola settecentottantatremilacinquecentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale presente in assemblea

  • voti contrari n. 169.707 (centosessantanovemilasettecentosette) pari all'1,216456% (uno virgola duecentosedicimilaquattrocentocinquantasei per cento) del capitale sociale presente in assemblea

  • voti astenuti n. 0 (zero)

  • azioni non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza;

il dettaglio della votazione verrà allegato al verbale assembleare.

Il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche approvate, verrà allegato al verbale assembleare.

Alle ore nove e minuti cinquantatre il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria all'ordine del giorno.

* * *

PARTE ORDINARIA

Alle ore nove e minuti cinquantatre il Presidente inizia la trattazione della parte ordinaria all'Ordine del Giorno.

1. Modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione di alcune modifiche del testo del Regolamento delle Assemblee degli azionisti come ben illustrate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 15 novembre 2024 e allegata al presente verbale.

Il Presidente riassume sinteticamente le modifiche proposte per adeguarlo alle attuali modalità di partecipazione, intervento e voto in Assemblea, nonché alle migliori prassi.

In particolare, fa presente che le modifiche proposte sono volte ad allineare le disposizioni in esso contenute alle concrete modalità di svolgimento delle Assemblee di Cembre, tenuto conto dell'esperienza maturata, nonché della necessità di dettagliare o semplificare la formulazione di talune previsioni.

Inoltre, tenuto conto delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea in sede straordinaria (per le quali si rinvia alla apposita relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge), si propone di aggiornare il Regolamento Assembleare al fine di allinearne il testo alle modalità statutarie di intervento, rappresentanza e voto in Assemblea, tenuto conto della possibilità che le adunanze si tengano anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante conferimento di apposita delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

Conclusa l'illustrazione delle modifiche proposte al Regolamento delle Assemblee degli azionisti, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria.

Alle ore nove e minuti cinquantacinque il Presidente comunica che il Consigliere Rosani Sara dichiara di doversi assentare dalla riunione assembleare per motivi familiari.

Il Presidente precisa che il testo della proposta di deliberazione sul punto 1. all'Ordine del Giorno risulta riportato nella medesima Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 pubblicata sul sito internet della società, chiede che venga riportato nel verbale assembleare e ne dà lettura.

Parte Ordinaria - Deliberazione relativa al punto 1. all'Ordine del Giorno

"L'Assemblea ordinaria di Cembre S.p.A., vista e approvata Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di approvare le modifiche al Regolamento Assembleare come illustrate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così adottando il nuovo testo di Regolamento Assembleare allegato al presente verbale;

  1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.".

Il Presidente

* invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azioni-

sti;

* chiede se qualcuno degli aventi diritto desideri intervenire;

* accerta che non vi sono richieste di intervento degli aventi diritto;

* dichiara quindi chiusa la discussione sul punto 1. all'Ordine del Giorno.

***

Il Presidente comunica che, secondo le rilevazioni a lui fornite, alle ore nove e minuti cinquantasei sono rappresentate in assemblea complessivamente n. 13.950.939 (tredicimilioninovecentocinquantamilanovecentotrentanove) azioni, pari all'82,064347% (ottantadue virgola zero sessantaquattromilatrecentoquarantasette per cento), delle n. 17.000.000 (diciassettemilioni) azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale della società.

Parte Ordinaria - Votazione relativa al punto 1. all'Ordine del Giorno

Il Presidente pone in votazione la proposta di cui al punto 1. all'ordine del giorno, come riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 pubblicata sul sito internet della società, precedentemente letta dal Presidente e riportata nel verbale della presente riunione assembleare.

Il Rappresentante Designato comunica il risultato della votazione:

  • voti favorevoli n. 12.075.379 (dodicimilionisettantacinquemilatrecentosettantanove) pari all'86,556030% (ottantasei virgola cinquecentocinquantaseimilatrenta per cento) del capitale sociale presente in assemblea

  • voti contrari n. 1.875.560 (unmilioneottocentosettantacinquemilacinquecentosessanta) pari al 13,443970% (tredici virgola quattrocentoquarantatremilanovecentosettanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea

  • voti astenuti n. 0 (zero)

  • azioni non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza:;

il dettaglio della votazione verrà allegato al verbale assembleare.

Il nuovo testo del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti, aggiornato con le modifiche approvate, verrà allegato al verbale assembleare.

Alle ore nove e minuti cinquantasette il Presidente dichiara chiusa la parte ordinaria all'ordine del giorno.

***

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia il Notaio, il Rappresentante Designato e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore nove e minuti cinquantasette.

*****

Il Presidente mi consegna i seguenti documenti perchè vengano uniti quali "Allegati" al verbale alle lettere rispettivamente indicate:

A) Elenco Azionisti Rappresentati;

B) Avviso di convocazione ed estratto dello stesso;

C) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno ex

art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 (per la parte straordinaria)

D) Nuovo testo dello Statuto Sociale;

E) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno ex art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 (per la parte ordinaria)

F) Nuovo testo del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti;

G) Dettaglio votazioni relative ai singoli punti all'ordine del giorno.

Omessa la lettura degli allegati per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 19 (diciannove) pagine su 5 (cinque) fogli.

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

allegato A) n.112043/41761 Rep.G.B.Calini

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COMPLITERSHARE SPA BAPP. DESGRATO IN QUALITA DI SUBEDELEG: 135-NOVES IST. TREVISANI IN PRODUA DI MATTED MACCHIALZANCE 1 C
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2 21/10/4220/03:55:05 13-1-
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021 DANIMARCA
D COMPUTERSHARE SPARAPPLOESKINATO IN QUALITA JI SUBEDELEG. LS-NOVES IST. PREVISANI IN PERSONA DI MATTED MACCHACZANI 10
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2 23/10/4220 03:55:11 -1-1- INVESTITORI PIAZZA AFFARI LARGO DOMODOSSOLA 20145 MILANG
SAN FRANCISCO CA 94109
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086 ITALIA
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10
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2 23/10/4220 03:54:50
2 23/10/4220 03:54:51
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ISHARES MSCI EUROPE SMALL CAP ETF
400 HOWARD STREET
400 HOWARD STREET
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2 21/19/4220 11:53:51 -1-1- ISHARES MSCI INTL SMALL CAP MULTIFACTOR ETT ADO HOWARD STREST SAN FRANCISCOCA 14105 Ho OFF STATUALITY IN COMPUTERSIARE SPESIMATO IN CUALITÀ OFFISEDERE 13-MINDRESET TREVISAN IN PENSONA UMATED MACEMAILEAND 1718
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2 21/10/4220 19:30:02
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ICHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATICMAL SMAILL COMPANY TRUST
200 BERKELEY STREET BCSTON MA 02210 EE 069 STATUANT O' COMPUTERSHARE SPA 3APPL DESCRIMTO IN QUALITY OF SUBEDELED. 135 MOVIES IST. REVISANI IN VERSONA UNATED MACHAIDANO 12 C
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2 23/10/4220 03:54:30 -1-5-
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21
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2 21/10/4220 03:55:28 J-J- LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS IS RUE DE COURCELLES
25 AUE DE COURCELLES
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029 FRANCIA
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092: LUSSEMBLIRGO
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031 GRAN BRETAGNA
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D COMPLITERSHARE SPA RAPPS. DESCRIATO IN CUALITY DI SUBEDELES. 135-NOVES (ST. TREVISAN) IN FERSONALDI MATTED MACCHALLEAN
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2 17/10/4220 13:53 45
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2 23/10/4220 03:55:24 -1-5- CINEPATH GLOHAL SHARES SMALL CAPIUNHEDGED) INGEXPOO LEVEL 13 147 KENT STREET SYGNE EE
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1 14/10/4215 06:08:13 PSSLNZ7500206130 PIANING
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D COMPUTERSHARE SPA BAPPL DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBEDELEG. 135-NOVES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MATTED MACCHAILLAND
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21
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121 EAST WILSON STREET MADISCIN MADISON EE 369 STATI UNIT D MERICA D COMPLETERSARE SPA RAPPE DESEMATO IN CUALITA IST TREVISAN IN PERSONAL IN PERSONAL IN PERSONAL INNTED MACCHANZONIC 103
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23/10/4220035453 -1- TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 1000 RED RIVER STREET
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78701-1698 AUSTIN TEXAS
WASHINGTON D.C.
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093 LUSSEMBURGO
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UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEVINW UNIVERSAL FONDS
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27 209 11 2 209
1-23/10/422003 54:17 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS SAD EAST 100 SOUTH LITAH SALT LAKE CITY USA 54102 2099 EE CES STATI UNIT D MAERCA D COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESEMATO IN QUALITY 20 SUBEDELED. 135 HOUSE (ST. TREVISAN) INVENSONA DIMATTED MACCHAND 16
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D COMPUTERSHARE SPARAPPE DESENATO IN QUALITA OISUBEDELEG. JS-WOVIES ST. TREVISANI IN PROSOMA OI MATTEO MACCHAUZANO
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f.to Giovanni Rosani f.to Giovanni Battista Calini

Cembre S.p.A. - Sede in Brescia - Via Serenissima 9 Capitale Sociale € 8.840.000 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. 00541390175 Sito internet: www.cembre.com

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Cembre S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 16 dicembre 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2024, stessi luogo ed ora.

La Società rende noto che - in conformità all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e da ultimo prorogato dall'art. 11 della Legge n. 21/2024 (il "Decreto Legge") - la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria e straordinaria oggetto del presente avviso ("Assemblea") avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

  1. Modifica degli artt. 4 ("Durata"), 12 ("Convocazione"), 13 ("Svolgimento delle adunanze"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglio"), 22 ("Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

  2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante 1.1 partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica art. 12, decimo comma); deliberazioni inerenti e conseguenti

  3. 1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

1. Modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 8.840.000, rappresentato da n. 17.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 185.041 azioni proprie, pari all'1,09% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile; sul sito internet www.cembre.com (sezione "Investor Relations") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 5 dicembre 2024 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro l'11 dicembre 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cembre.com (sezione "Investor Relations/assemblee").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (12 dicembre 2024 ove l'Assemblea si tenga

in prima convocazione o 13 dicembre 2024 ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135undecies, comma 4, del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto), potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776815 o 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica "[email protected]".

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 25 novembre 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") (il "Provvedimento Post - Trading"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "[email protected]", a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di

convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 1ª dicembre 2024). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TOF.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 1º dicembre 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 3 dicembre 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la record date (5 dicembre 2024), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "[email protected]". La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Post - Trading; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta alle domande pervenute entro l'11 dicembre 2024, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet; ciò anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri a dette domande, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima n. 9, e sarà pubblicata sul sito internet della Società https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito , nei seguenti termini:

contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, le Relazioni illustrative degli Amministratori relative a tutti i punti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-epresentazioni, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. consultabile sul sito e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Brescia, 15 novembre 2024

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Giovanni Rosani

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

emarket

allegato C) n. 112043/41761 Rep.G.B.Calini

Cembre S.p.A. - Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125-TER D.LGS. 58/1998

Parte straordinaria

  1. Modifica degli artt. 4 ("Durata"), 12 ("Convocazione"), 13 ("Svolgimento delle adunanze"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegato e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglio"), 22 ("Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

  2. 1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifica art. 12, decimo comma); deliberazioni inerenti e conseguenti

  3. 1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per propor Vi l'approvazione della proposta di modifica degli art. 4 ("Durata"), 12 ("Convocazione"), 13 ("Svolgimento delle adunanze"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegato e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglio"), 22 ("Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione") dello statuto sociale di Cembre S.p.A. ("Cembre" o la "Società"), come di seguito illustrato.

I. LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI

Modifica dell'art. 4 dello Statuto

Tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza della Società, si ritiene opportuno estendere sin da ora la durata della Società dal 2050 al 2100 come evidenziato nella tabella che segue.

1

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 4 - Durata Articolo 4 - Durata
La durata della Società è stabilita fino al l
trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà trentuno
prorogata
deliberazione
essere
Com
dell'Assemblea straordinaria dei soci.
La durata della Società è stabilita fino al
dicembre
duemilacinquanta
duemilacento e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei
SOC1.

Modifica dell'art. 12 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 12 dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue, al fine di:

  • (i) garantime il coordinamento con le modifiche proposte al settimo comma dell'art. 13 dello Statuto, come meglio di seguito indicate (modifica ai commi 1, 5, secondo periodo, e 6);
  • (ii) in linea con la best practice, assicurare una maggiore flessibilità, prevedendo la facoltà per la Società di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea anche su un quotidiano a diffusione nazionale diverso dal quotidiano "Il Giornale" (modifica al comma 5, primo periodo);
  • (iii) prevedere, mediante l'introduzione di un nuovo comma, la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (nuovo comma 10).

Quanto sopra, al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle assemblee della Società.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 12 - Convocazione Articolo 12 - Convocazione
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione nella sede della Società od
altrove, purche in Italia o nel territorio di un
altro stato membro dell'Unione Europea,
secondo quanto indicato nell'avviso di
convocazione di cui appresso.
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione nella sede della Società od
altrove, purché in Italia o nel territorio di un
altro stato membro dell'Unione Europea,
secondo quanto indicato nell'avviso di
convocazione di cui appresso, salvo quanto
previsto dall'articolo 13, settimo comma,
del presente Statuto.

t

. •

,

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata
almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro
centottanta giorni, qualora la Società sia
tenuta alla redazione del bilancio consolidato
e qualora lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della
Società. In questi casi gli Amministratori
segnalano nella relazione sulla gestione che
accompagna il bilancio di esercizio le ragioni
della dilazione.
Invariato
L'Assemblea
3.
straordinaria
viene
convocata, oltre che nei casi e per i fini
previsti dalla legge, quando il Consiglio di
Amministrazione lo ritenga opportuno.
Invariato
4. La convocazione dell'Assemblea dovrà
essere fatta senza ritardo quando
ne è
inoltrata richiesta ai sensi di legge.
Invariato
5. La convocazione dell'Assemblea è
effettuata dal Consiglio di Amministrazione
mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di
legge, sul sito internet della Società e,
qualora richiesto dalla normativa pro tempore
applicabile, anche eventualmente per estratto,
sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o
in alternativa sul quotidiano "Il Giornale".
Nell'avviso di convocazione debbono essere
indicati:
- il luogo in cui si svolge l'Assemblea,
nonché i luoghi eventualmente ad esso
collegati per via telematica;
il giorno e l'ora di convocazione
dell'Assemblea;
- l'elenco delle materie da trattare;
- le altre menzioni eventualmente richieste
dalla legge.
5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata
dal Consiglio di Amministrazione mediante
avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul
sito internet della Società e, qualora richiesto
dalla normativa pro tempore applicabile,
anche eventualmente per estratto su un
quotidiano a diffusione nazionale, nonché
con le eventuali altre modalità previste
dalla disciplina anche regolamentare pro
tempore vigente, sulla "Gazzetta-Ufficiale
della Repubblica" o o in alternativa sul
quotidiano "Il Giornale". Nell'avviso di
convocazione debbono essere indicate le
informazioni previste dalla disciplina pro
tempore vigente. 4:
-il-luogo in cui si-svolge l'Assemblea, nonché
i-luoghi eventualmente ad esso collegati per
via telematica;
- il giorno - e-l'ora-di-convocazione
dell'Assemblea;
-l'elenco-delle-materio da trattare;
-le-altre-menzioni-eventualmente-richieste
dalla legge.
6. Lo stesso avviso può indicare il giorno,
l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda e
terza convocazione per il caso in cui
nell'adunanza precedente l'Assemblea non
risulti legalmente costituita.
6. Lo stesso avviso può indicare il giorno, l'ora
ed il luogo dell'adunanza in prevedere una
data di seconda e terza convocazione per il
caso in cui nell'adunanza precedente
l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
7. La legittimazione all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società
Invariato
fito Rosani Giovanni

f.to Giovanni Battista Calini

effettuata dall'intermediario abilitato alla
tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base
delle evidenze delle proprie scritture contabili
relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea, e
pervenuta alla Società nei termini di legge. A
tal fine, si ha riguardo alla data della prima
convocazione purché le date delle eventuali
convocazioni successive siano indicate
nell'unico avviso di convocazione; in caso
contrario si ha riguardo alla data di ciascuna
convocazione.
8. Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono farsi rappresentare per delega a sensi
di legge. La notifica elettronica della delega
può essere effettuata, con le modalità di volta
in volta indicate nell'avviso di convocazione,
mediante messaggio indirizzato alla casella di
certificata
posta
elettronica
riportata
nell'avviso medesimo ovvero
mediante
utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società.
Invariato
9. La Società ha la facoltà di designare un
soggetto al quale i soci possono conferire una
delega per la rappresentanza in Assemblea ai
sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs.
58/1998. dandone notizia nell'avviso di
convocazione dell'Assemblea.
Invariato
10. Ove previsto e/o consentito dalla legge
e/o dalle disposizioni regolamentari pro
tempore vigenti, la Società potrà prevedere
che l'intervento e l'esercizio del diritto di
voto in Assemblea da parte degli aventi
diritto possa anche avvenire esclusivamente
mediante conferimento di delega (o
subdelega) di voto al rappresentante
designato dalla Società ai sensi dell'articolo
135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le
modalità previste dalle medesime leggi e/o
disposizioni regolamentari.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto

Si propone di allineare l'art. 13 dello Statuto sociale alle più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari1, secondo cui, nell'eventualità di

1 Si fa riferimento, in particolare, alla Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e alla Massima n. 200 "Clausole sintutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio

riunione svolta esclusivamente a distanza con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, l'assemblea non venga convocata in un luogo fisico.

Le proposte in esame hanno l'evidente scopo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, riconoscendo la facoltà di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Con particolare riferimento all'applicazione di tali modalità di intervento avuto riguardo alle Assemblee, la suddetta proposta si collega, inoltre, a quella di introdurre la possibilità di fare ricorso al Rappresentante Designato come modalità esclusiva di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del TUF (cfr. introduzione del nuovo comma 10 dell'art. 12 di cui sopra). Si ritiene, infatti, che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente online (o con altri mezzi di telecomunicazione eventualmente utilizzabili tempo per tempo) ben si adatti all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero di soggetti limitato, quale è il caso dell'intervento unicamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135- undecies. I del TUF.

Ciò chiarito, sempre nella medesima ottica di flessibilità, si considera, altresì, opportuno procedere all'eliminazione del riferimento alla necessaria presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante, nel caso in cui le Assemblee si tengano tramite mezzi di telecomunicazione. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente che dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

Ai fini di quanto precede, al comma 7 dell'art. 13 dello Statuto sarà (i) inserita la facoltà che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia previsto che le adunanze si tengano - anche o in via esclusiva - mediante mezzi di telecomunicazione e (ii) espunto l'inciso che richiede, in caso di riunione dell'Assemblea a distanza, la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario, come di seguito riportato.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 13 - Svolgimento delle adunanze Articolo 13 - Svolgimento delle adunanze
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in
sua assenza, da altra persona designata
dall'Assemblea medesima.
Spetta
81
Presidente dell'assemblea, il quale può
avvalersi di appositi incaricati, di verificare la
regolarità
della costituzione, accertare
l'identità e la legittimazione dei presenti,
Invariato

Notarile di Milano, nonché allo Studio della Commissione d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41/2023, "La riunione assembleare a distanza". f.to Rosani Giovanni

f.to Giovanni Battista Calini

regolare lo svolgimento dei lavori, verificare
i risultati delle votazioni.
2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche
non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno,
due Scrutatori tra i soci.
Invariato
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte
constare da apposito verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario ed eventualmente
dagli Scrutatori.
Invariato
4. Nei casi di legge, ed inoltre quando il
dell'Assemblea
Presidente
lo
ritenga
opportuno, il verbale viene redatto da un
Notaio, che in tal caso funge da Segretario,
scelto dal Presidente medesimo.
Invariato
5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità
tali che tutti coloro che hanno il diritto di
parteciparvi possono rendersi conto in tempo
reale degli eventi, formare liberamente il
proprio convincimento ed
esprimere
liberamente e tempestivamente il proprio
voto.
Invariato
Lo svolgimento dell'Assemblea
è
6.
disciplinato dal regolamento dei
layori
assembleari di cui all'articolo 11, terzo
comma, lettera e) del presente Statuto.
Invariato
7. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare, è necessario che:
· sia consentito al Presidente dell'Assemblea,
anche a mezzo del proprio ufficio di
presidenza, di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di
adeguatamente
percepire
gli
eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea.
sugli argomenti all'ordine del giorno;
indicati
vengano
nell'avviso
di
convocazione i luoghi audio/video collegati a
cura della Socictà, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
7. Nell'avviso di convocazione può essere
stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o
(ii) esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, con le modalità e nei
limiti di cui alla disciplina normativa
regolamentare
tempore
pro
vigente.
omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del
luogo fisico di svolgimento della riunione.
L'Assemblea-può-svolgersi-con-intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
audio/video collegati. Il tutto a condizione
che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci. In particolare, è
necessario che:
· sia consentito al Presidente dell'Assemblea,
anche a mezzo del proprio ufficio di
presidenza, di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di
riunione nel luogo ove saranno presenti il
Presidente e il soggetto verbalizzante.
adeguatamente gli
percepire
eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;

· sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno;.
vengano indicati nell'avviso di convocazione
i-luoghi-audio/video-collegati-a cura della
Secietà, nei-quali-gli-intervenuti-potranno
affluire, dovendosi ritenero svolta la riunione
nel luogo ove saranno presenti il Presidente e
il soggetto verbalizzante.

Modifica dell'art. 15 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 15 dello Statuto al fine di prevedere, in linea con le best practice in materia di governo societario, che la quota minima di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia fissata con riferimento, volta per volta, alla soglia stabilita da Consob ai sensi di regolamento.

Di seguito la proposta di modifica del testo dell'art. 15 a confronto con il testo vigente:

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 15 - Composizione Articolo 15 - Composizione
1. La Società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da tre a undici
membri.
Invariato
2. Il numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, nei limiti predetti, viene
fissato dall'Assemblea.
Invariato
3. Il Consiglio di Amministrazione può
essere composto anche da non soci, dura in
carica per il periodo stabilito all'atto della
nomina non superiore a tre esercizi, scade
alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.
Invariato
4. Gli Amministratori devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa
pro tempore vigente; di essi un numero
minimo corrispondente al minimo previsto
dalla normativa medesima deve possedere i
requisiti di indipendenza di cui all'articolo
148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il
venir meno dei requisiti determina la
decadenza dell'Amministratore. Il venir meno
del requisito dell'indipendenza qual sopra
definito in capo ad un Amministratore non ne
Invariato
determina la decadenza se i requisiti
permangono in capo al numero minimo di
Amministratori che secondo la normativa
vigente devono possedere tale requisito.
f.to Rosani Giovanni
f.to Giovanni Battista Calini

  1. nomina La del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o di regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, della percentuale con indicazione di partecipazione complessivamente detenuta; di un'esauriente informativa sulle (ii)

  1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola einque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa-percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o di risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, соп indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla del elezione Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, coloro che hanno con presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno

informativa (ii) di un'esauriente sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo le rispettive cariche, con Statuto per indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto 0 da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, coloro con che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari

f.to Rosani Giovanni

f.to Giovanni Battista Calini

pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla in relazione legge al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra candidato del generi, il genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza

alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato, indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la del composizione Consiglio તા Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti

relativa, previa presentazione di candidature
di soggetti appartenenti al genere meno
rappresentato.
Nel caso in cui gli Amministratori possano
essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui
presentata
venga
alcuna
non
lista.
l'Assemblea delibera con le maggioranze di
legge, senza osservare il procedimento
previsto al presente articolo, fermo il rispetto
della disciplina pro tempore vigente inerente
all'equilibrio tra generi. Sono comunque
salve diverse ed ulteriori disposizioni previste
inderogabili
da
norme
di
legge
O
regolamentari.
appartenenti al genere meno rappresentato.
Nel caso in cui gli Amministratori possano
essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui
non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge, senza
osservare il procedimento previsto al presente
articolo, fermo il rispetto della disciplina pro
tempore vigente inerente all'equilibrio tra
generi. Sono comunque salve diverse ed
ulteriori disposizioni previste da inderogabili
norme di legge o regolamentari.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più Amministratori, purché la
maggioranza
costituita
da
sia
sempre
Amministratori nominati dall'Assemblea, si
provvede ai sensi dell'articolo 2386 del
Codice Civile secondo quanto appresso
indicato:
i) il Consiglio di Amministrazione, con
approvata
Collegio
deliberazione
dal
Sindacale,
procede
alla
sostituzione
nell'ambito degli appartenenti alla medesima
lista cui appartenevano gli Amministratori
cessati e l'Assemblea delibera, con le
maggioranze di legge, rispettando lo stesso
criterio;
ii) qualora non residuino dalla predetta lista
candidati non eletti in precedenza, ovvero
candidati con i requisiti richiesti, o comunque
quando per qualsiasi ragione non
sta
possibile rispettare quanto disposto al punto
i), il Consiglio di Amministrazione, con
approvata dal Collegio
deliberazione
Sindacale, provvede alla sostituzione, così
successivamente
provvede
come
l'Assemblea, con le maggioranze di legge,
senza voto di lista.
Invariato
In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea
procederanno alla nomina in modo da
assicurare (i) la presenza di Amministratori
indipendenti nel
numero
complessivo
minimo richiesto
dalla normativa
pro
tempore vigente e (ii) il rispetto della
disciplina pro tempore vigente inerente
all'equilibrio tra generi.
f.to Rosani Giovanni
f.to Giovanni Battista Calini

7. Se nel corso dell'esercizio vengono
8
mancare uno o più Amministratori, purché la
Invariato
maggioranza
sia
costituita
sempre
da
Amministratori
nominati
dall'Assemblea.
l'Assemblea ha
tuttavia
facoltà
તન
la
ridurre il
di
deliberare
numero
dei
componenti il Consiglio a quello degli
Amministratori in carica per il periodo di
durata residuo del loro mandato, sempre che
siano in carica Amministratori indipendenti
nel numero complessivo minimo richiesto
dalla normativa pro tempore vigente
e
sempre che non sia venuto a mancare (ove in
precedenza eletto) l'Amministratore tratto
dalla lista di minoranza di cui al comma
quinto, punto b) del presente articolo, fermo
in ogni caso il rispetto della disciplina pro
tempore vigente inerente all'equillibrio tra
generi.
8. Se viene meno la maggioranza
degli
Invariato
Amministratori nominati dall'Assemblea, si
intende decaduto l'intero Consiglio,
con
effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea
deve essere convocata senza indugio dagli
Amministratori rimasti in carica per
la
nomina del nuovo Consiglio.
9. Ove il numero degli Amministratori sia Invariato
stato determinato in misura inferiore
al
massimo previsto dal primo comma
del
presente articolo, l'Assemblea,
durante
il
di
permanenza
periodo
in
del
carica
Consiglio, potrà aumentare tale numero entro
il limite massimo di cui al citato comma
primo, fermo restando il rispetto delle
disposizioni di legge e regolamentari pro
tempore vigenti
che
disciplinano
B
composizione
Consiglio
di
del
Amministrazione. Per
la nomina
degli
ulteriori componenti del Consiglio si procede
come segue:
i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
dei voti in occasione della nomina dei
componenti al momento in carica, tra i
candidati che siano tuttora eleggibili, e
l'Assemblea delibera, con le maggioranze di
legge, rispettando lo stesso criterio;
ii) qualora non residuino dalla predetta lista
candidati non eletti in precedenza, ovvero si
sia verificato il caso previsto al comma

quinto, ultimo periodo del presente articolo,
l'Assemblea provvede alla nomina senza
l'osservanza di quanto indicato al punto i),
con le maggioranze di legge senza voto di
lista.
10. L'Assemblea può tuttavia deliberare di
ridurre il numero dei componenti il Consiglio
a quello degli Amministratori in carica per il
periodo di durata residuo del loro mandato,
fermo restando il rispetto delle disposizioni
di legge e regolamentari pro tempore vigenti
disciplinano la composizione del
che
Consiglio di Amministrazione.
Invariato

Modifica dell'art. 16 dello Statuto

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto 125") di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), è previsto che il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") e gli organi delegati rilascino una attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE, al Decreto 125, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852. Cogliendo la possibilità offerta dal nuovo comma 5-ter dell'art. 154bis del TUF, si propone di modificare il comma 7 dell'art. 16 dello Statuto al fine di prevedere l'opzione di affidare tale attestazione ad un dirigente - diverso dal Dirigente Preposto - dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Di seguito la proposta di modifica del testo dell'art. 16 a confronto con il testo vigente:

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 16 - Presidente, Vice-Presidente,
Organi Delegati e Dirigente Preposto
Articolo 16 - Presidente, Vice-Presidente,
Organi Delegati e Dirigente Preposto
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra
i suoi membri, qualora non sia già stato eletto
dall'assemblea, un Presidente e, ove lo
ritenga opportuno, uno o più Vice-Presidenti
aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del
Presidente.
Invariato
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina,
inoltre, un Segretario scegliendolo anche
all'infuori dei suoi membri.
Invariato
3. Il Consiglio di Amministrazione può
inoltre nominare tra i suoi membri uno o più
Amministratori Delegati e/o un Comitato
Esecutivo, fissandone, con le limitazioni
previste dall'articolo 2381 del Codice Civile,
i poteri, e, per quanto riguarda il Comitato
Invariato
Esecutivo anche il numero dei componenti, la f.to Rosani Giovanni
f.to Giovanni Battista Calini

durata e le norme che ne regolano
II
funzionamento.
4. In caso di nomina del Comitato Esecutivo,
ne fanno parte di diritto il Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-
Presidenti
ed
almeno
degli
uno
Amministratori Delegati se nominati. Il
Consiglio di Amministrazione può altresi
istituire Comitati con funzioni consultive e/o
propositive determinandone le competenze,
modalità
attribuzioni
le
e
le
di
funzionamento.
Invariato
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in
relazione ai contenuti del presente articolo,
fissare le particolari remunerazioni di cui
all'articolo 2389 del Codice Civile, salvo che
vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci
a norma dell'articolo 21, secondo comma del
presente Statuto.
Invariato
6. Gli Organi Delegati curano che l'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile sia
adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa e riferiscono al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale,
trimestralmente,
sul
almeno
generale
andamento della gestione e sulla
sua
prevedibile
evoluzione, nonché
sulle
operazioni di maggior rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società o dalle sue controllate.
Invariato
7. Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere obbligatorio del Collegio Sindacale,
nomina e revoca il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari,
ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs.
58/1998, determinandone altresi il compenso.
Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari deve possedere,
oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla
normativa vigente per coloro che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione,
requisiti di professionalità caratterizzati da
specifica
competenza
in
materia
amministrativa e contabile. Tale competenza,
da accertarsi da parte del medesimo
Consiglio di Amministrazione, deve essere
acquisita attraverso esperienza di lavoro in
posizione di adeguata responsabilità per un
congruo periodo di tempo. Al predetto
7. Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere obbligatorio del Collegio Sindacale,
nomina e revoca il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, ai
sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998,
determinandone altresì il compenso.
DOI
dirigente preposto alla redazione
dei
documenti contabili societari deve possedere,
oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla
normativa vigente per coloro che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione.
requisiti di professionalità caratterizzati da
specifica
competenza
in
materia
amministrativa e contabile. Tale competenza,
da accertarsi da parte del medesimo Consiglio
di Amministrazione, deve essere acquisita
attraverso esperienza di lavoro in posizione di
adeguata responsabilità per un congruo
periodo di tempo. Al predetto dirigente sono

dirigente sono attribuiti i poteri e le funzioni attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla
stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni legge e dalle altre disposizioni pro tempore
applicabili, nonche i poteri e le funzioni applicabili, ivi inclusi i poteri e le funzioni
stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o dalla legge
stahiliti
in materia
di
con successiva deliberazione. rendicontazione di sostenibilità, nonché i
poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio
all'atto della nomina o con successiva
deliberazione.
Resta ferma la facoltà del Consiglio di
Amministrazione di attribuire i poteri e le
responsabilità in materia di rendicontazione
di sostenibilità a un dirigente diverso dal
dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari; tale dirigente
rendicontazione
preposto
alla
di
deve possedere,
sostenibilità
oltre
21
requisiti di onorabilità prescritti dalla
normativa vigente per coloro che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione,
requisiti di professionalità caratterizzati da
competenza
in in
materia
di
specifica
rendicontazione di sostenibilità.
Tale
competenza, da accertarsi da parte del
Consiglio di Amministrazione, deve essere
acquisita attraverso esperienza di lavoro in
posizione di adeguata responsabilità per un
congruo periodo di tempo. Alla nomina, alla
e al compenso del dirigente
revoca
responsabile della rendicontazione di
sostenibilità si applicano, mutatis mutandis,
previsioni disposte per il dirigente
le
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari dal presente settimo
comma.

Modifica dell'art. 17 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte all'art. 13 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta dell'Assemblea, si propone di modificare l'art. 17 dello Statuto come di seguito evidenziato al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano - anche o esclusivamente - mediante collegamento a distanza per teleconferenza o per videoconferenza, anche senza richiedere la presenza del Presidente e del Segretario in uno stesso luogo.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 17 - Riunioni del Consiglio Articolo 17 - Riunioni del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna
sia presso la sede della Società che altrove,
purché in Italia, tutte le volte che il
Invariato
Presidente lo giudichi necessario o quando ne f.to Rosani Giovanni
f.to Giovanni Battista Calini

sia fatta domanda da almeno due dei suoi
membri. Il Consiglio di Amministrazione può
essere altresi convocato da almeno due
membri del Collegio Sindacale, previa
comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Le
riunioni
2.
del
Consiglio
di
Amministrazione si potranno svolgere anche
mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
distanza
teleconferenza
in
a
0
videoconferenza, a condizione che ciascuno
2.
riunioni
di
Le
del
Consiglio
Amministrazione si potranno svolgere anche o
esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi
di collegamento a distanza in teleconferenza o
dei partecipanti possa essere identificato da
tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti
sia in grado di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati, nonché
di ricevere, trasmettere o visionare documenti
e sia garantita la contestualità dell'esame e
della deliberazione. Sussistendo queste
condizioni, la riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il
Segretario.
videoconferenza, a condizione che ciascuno
dei partecipanti possa essere identificato da
tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia
in grado di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale durante
la
trattazione degli argomenti esaminati, nonché
di ricevere, trasmettere o visionare documenti
e sia garantita la contestualità dell'esame e
deliberazione. Sussistendo queste
della
condizioni, la riunione si considera tenuta-nel
luogo in cui si-trovano il-Presidente ed il
Segretario.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene
convocato dal Presidente, ovvero, in caso di
suo comprovato impedimento, da almeno due
Consiglieri, con lettera, posta elettronica o
Invariato
telefax da spedirsi almeno tre giorni prima
dell'adunanza a ciascun membro
del
Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di
urgenza, con telegramma, telefax o posta
elettronica da inviarsi almeno un giorno
prima dell'adunanza. Il Presidente, ovvero un
Amministratore Delegato, coordina i lavori
del Consiglio di Amministrazione e provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie
iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti i Consiglieri.
4. In caso di assenza sia del Presidente, sia
dell'Amministratore
Delegato, gli
alli
membri presenti alla riunione del Consiglio
Amministrazione delegheranno,
di
a
maggioranza dei presenti, ad uno di loro la
funzione di presiedere la singola specifica
riunione.
Invariato

membri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità
prevale la proposta cui aderisca il voto di chi
presiede la riunione.
Invariato

Modifica dell'art. 22 dello Statuto

In un'ottica di maggiore flessibilità si propone di integrare l'art. 22 con un riferimento all'eventuale diversa periodicità che dovesse essere prevista dalla normativa pro tempore vigente in relazione alla frequenza delle riunioni del Collegio Sindacale.

Inoltre, in linea con le modifiche proposte agli artt. 13 e 17 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta, rispettivamente, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto come di seguito evidenziato al fine di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano - anche o esclusivamente - mediante collegamento a distanza per teleconferenza o per videoconferenza, eliminando altresi il riferimento alla tenuta dell'adunanza nel luogo dove si trova il Presidente.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 22 - Composizione, riunioni e
deliberazioni del Collegio
Articolo 22 - Composizione, riunioni e
deliberazioni del Collegio
1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio
Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e
due Supplenti, che restano in carica per tre
esercizi, più precisamente sino alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica, e sono rieleggibili.
Invariato
2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno
ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi anche con interventi dislocati in più
luoghi audio/video collegati, e ciò alle
seguenti condizioni, cui dovrà essere dato
atto nei relativi verbali:
che sia consentito al Presidente della
accertare l'identità
riunione di
degli
intervenuti e regolare lo svolgimento della
riunione;
· che sia consentito al soggetto verbalizzante
di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto della verbalizzazione;
· che sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti. Sussistendo queste
2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno
ogni novanta giorni o secondo la diversa
periodicità eventualmente prevista dalla
normativa pro tempore vigente. La riunione
può svolgersi anche o esclusivamente con
interventi dislocati in più luoghi audio/video
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui
dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
· che sia consentito al Presidente della
riunione di accertare l'identità degli intervenuti
e regolare lo svolgimento della riunione;
· che sia consentito al soggetto verbalizzante
di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto della verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

luogo in cui si trova il Presidente. condizioni, la riunione si considera tenuta nel simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti. Sussistendo-queste
condizioni, la riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il Presidente.
3. Per la costituzione e le deliberazioni delle
riunioni del Collegio Sindacale si applicano
le norme di legge.
Invariato
4. L'Assemblea determina il compenso
spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle
sostenute
l'espletamento
spese
per
dellincarico.
Invariato
5. I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli
stabiliti dalla legge.
Invariato

Modifica dell'art. 23 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte all'art. 15 dello Statuto con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare altresì l'art. 23 dello Statuto al fine di prevedere che la quota minima di partecipazione al capitale per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sia fissata con riferimento, volta per volta, alla soglia stabilita da Consob ai sensi di regolamento.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 23 - Nomina e cessazione Articolo 23 - Nomina e cessazione
1. La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel
rispetto della disciplina pro tempore vigente
inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di
liste presentate da Soci, che recano i
nominativi, contrassegnati da un numero
progressivo, di uno o più candidati, indicando
se la singola candidatura viene presentata per
la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la
carica di Sindaco supplente. Ogni candidato
può essere presentato in una sola lista.
Le
liste che presentino un numero
complessivo di candidati pari o superiore a
tre devono essere composte da candidati
appartenenti ad entrambi i generi, in modo
che sia rispettato l'equilibrio tra generi
previsto dalla normativa pro tempore vigente.
Invariato
2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci 2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che
che da soli o insieme ad altri Soci da soli o insieme ad altri Soci rappresentino
rappresentino almeno il 2,5% (due virgola almeno il 2,5% (due virgola-oinque per-cente)
cinque per cento) del capitale sociale con del capitale sociale con-diritto di voto
diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. nell'Assemblea -- ordinaria, -- ovvero
ovvero rappresentanti la diversa percentuale rappresentanti-la-diversa -- percentuale

eventualmente stabilita o richiamata da
disposizioni di legge o regolamentari. Ogni
Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122
del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto
controllante, le società controllate e quelle
sottoposte a comune controllo ai sensi
dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non
possono presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista, né possono votare
liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in
violazione di tale divieto non saranno
attribuiti ad alcuna lista.
eventualmente-stabilita-o-richiamata-da
disposizioni di legge o regolamentari risultino
titolari della quota di partecipazione
minima al capitale sociale stabilita dalla
Consob con regolamento. Ogni Azionista,
nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale
rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs.
58/1998, come pure il soggetto controllante, le
società controllate e quelle sottoposte a
comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del
D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista, né
possono votare liste diverse. Le adesioni e i
voti espressi in violazione di tale divieto non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
3. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le
dovranno
hanno presentate
e
essere
depositate presso la sede sociale almeno 25
(venticinque) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione, fatti
salvi i diversi termini eventualmente stabiliti
dalle norme regolamentari pro tempore
vigenti, ferme eventuali ulteriori forme di
pubblicità e modalità di deposito prescritte
dalla normativa anche regolamentare pro
tempore vigente.
Invariato
4. Le liste devono essere corredate, ferma
ogni eventuale ulteriore disposizione anche
regolamentare pro tempore vigente: (i) delle
informazioni relative all'identità dei Soci che
le hanno presentate, con indicazione della
partecipazione
percentuale
di
complessivamente detenuta; la titolarità della
partecipazione complessivamente detenuta è
attestata, anche successivamente al deposito
delle liste, nei termini e con le modalità
previsti dalla normativa anche regolamentare
pro tempore vigente; (ii) di una dichiarazione
dei Soci diversi da quelli che detengono,
anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti
ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del
D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche
regolamentare pro tempore vigente; (iii) di
un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali di ciascun candidato
incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con
le quali i singoli candidati accettano la
Invariato
f.to Rosani Giovanni
f.to Giovanni Battista Calini

propria candidatura e attestano, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti
prescritti
dalla
normativa vigente e dallo Statuto per le
rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo
da essi eventualmente ricoperti presso altre
società.
effettuato
181
deposito,
conformemente a quanto sopra, è valido
anche per la seconda e la terza convocazione,
ove previste. La lista per la quale non sono
osservate le statuizioni di cui sopra è
considerata come non presentata. Nel caso in
cui alla scadenza del termine di cui al
precedente comma 3 (tre) sia stata depositata
una sola lista, ovvero soltanto liste presentate
da soci tra i quali sussistano rapporti di
collegamento
rilevanti
sensi
ai
della
normativa di legge e regolamentare pro
tempore vigente, possono essere presentate
liste entro il termine previsto ai sensi di
legge; in tal caso la soglia determinata ai
sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta
alla metà.
5. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed
Invariato
almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali
che abbiano esercitato l'attività di revisione
legale dei conti per un periodo non inferiore a
tre anni. I Sindaci che non siano in possesso
di questo requisito sono scelti tra coloro che
abbiano maturato un'esperienza complessiva
di almeno un triennio nell'esercizio di: (a)
attività di amministrazione o di controllo
ovvero compiti direttivi presso società di
capitali che abbiano un capitale sociale non
inferiore a euro due milioni, ovvero; (b)
attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche,
finanziarie
tecnico-
e
scientifiche, inerenti alla produzione e
commercio di prodotti elettromeccanici, di
connettori elettrici e di prodotti meccanici in
genere, ovvero; (c) funzioni dirigenziali
pubblici
enti
pubbliche
presso
O
amministrazioni
operanti
nei
settori
creditizio, finanziario e assicurativo, o

6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una
sola lista.
Invariato
7. All'elezione dei Sindaci si procede come
segue: a) dalla lista che ha ottenuto in
Assemblea il maggior numero di voti sono
tratti, in base all'ordine progressivo con il
quale sono elencati nella lista, due membri
effettivi ed uno supplente; b) dalla seconda
lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior
numero di voti e che non sia collegata (ai
sensi dell'articolo 148, comma secondo del
D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche
regolamentare pro tempore vigente) in alcun
modo, neppure indirettamente, con coloro
che hanno presentato o votato la lista di cui al
precedente punto a), sono tratti, in base
all'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista, un membro effettivo e
l'altro membro supplente. In caso di parità di
voti tra due o più liste risulteranno eletti
Sindaci i candidati più anziani per età.
Qualora con le modalità sopra indicate non
sia assicurata la composizione del Collegio
Sindacale, nei suoi
effettivi.
membri
conforme alla disciplina pro tempore vigente
all'equilibrio
inerente
tra
Si
generi,
provvederà, nell'ambito dei candidati alla
carica di sindaco effettivo dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti. alle
necessarie
sostituzioni, secondo
l'ordine
progressivo con cui i candidati risultano
eletti.
Invariato
8. La presidenza del Collegio Sindacale sarà
attribuita ai sensi delle disposizioni
normative pro tempore vigenti.
Invariato
9. Il Sindaco decade dalla carica nei casi
normativamente previsti nonché qualora
meno
i
requisiti
richiesti
vengano
statutariamente per la nomina. I Sindaci non
ricoprire
incarichi
di
possono
amministrazione e controllo oltre i limiti
stabiliti dalla normativa
legge
di
e
pro
tempore
regolamentare
vigente.
L'eventuale superamento di tali limiti, ove
decadenza,
non costituisca
causa
di
costituisce giusta causa di revoca del
Sindaco. Salvo ogni eventuale ulteriore
anche regolamentare pro
disposizione
tempore vigente, in caso di sostituzione di un
Invariato
f.to Rosani Giovanni
f.to Giovanni Battista Calini

Sindaco, subentra il supplente appartenente
alla medesima lista di quello cessato, fermo
restando che la presidenza del Collegio
Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto
dalla lista cui apparteneva il Presidente
cessato e che la composizione del Collegio
Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro
tempore vigente inerente all'equilibrio tra
generi.
10. Le precedenti statuizioni in materia di
elezione dei Sindaci non si applicano nelle
Assemblee per le quali è presentata un'unica
lista oppure è votata una sola lista; in tali casi
l'Assemblea delibera a maggioranza relativa,
fermo il rispetto della disciplina pro tempore
vigente inerente all'equilibrio tra generi.
Invariato
11. Sono comunque salve diverse e ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di
legge o regolamentari.
Invariato

II. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto disposto dall'art. 10 dello Statuto.

III. PROPOSTE DI DELIBERE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione.

Proposta di deliberazione sul punto 1.1. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Cembre S.p.A.,

delibera

  1. di modificare l'art. 12 dello Statuto mediante inserimento del decimo comma nel testo di seguito riportato:

"IO. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. "

  1. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amninistratore Delegato e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche

o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

Proposta di deliberazione sul punto 1.2. all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Cembre S.p.A.,

delibera

I. di modificare gli artt. 4, 12, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello Statuto adottando il testo di seguito riportato:

"Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. "

"Art. 12 - Convocazione

  1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso, salvo quanto previsto dall'articolo 13, settimo comma, del presente Statuto.

  2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.

  3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

  4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

  5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, anche eventualmente per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché con le eventuali altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicate le informazioni previste dalla disciplina pro tempore vigente.

  6. Lo stesso avviso può prevedere una data di seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

  7. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pervenuta alla Società nei termini di legge. A tal fine, si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

f.to Rosani Giovanni

23

f.to Giovanni Battista Calini

  1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

  2. La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

  3. Ove previsto elo consentito dalla legge elo dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. "

"Art. 13 - Svolgimento delle adunanze

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

  2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori tra i soci.

  3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

  4. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, che in tal caso funge da Segretario, scelto dal Presidente medesimo.

  5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

  6. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari di cui all'articolo II, terzo comma, lettera e) del presente Statuto.

  7. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

· sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno."

"Art. 15 - Composizione

  1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

  2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.

  3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.

  4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei reguisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

  5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, ne possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale stabilita dalla Consob con regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei reguisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggioilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei reguisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amninistratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'eguilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

  1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato: i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo, fermo in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

  3. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:

i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.

  1. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione."

27

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

"Art. 16 - Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto

  1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia già stato eletto dall'assemblea, un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice-Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente.

  2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri.

  3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare tra i suoi membri uno o più Aministratori Delegati elo un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

  4. In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti ed almeno uno degli Amministratori Delegati se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive elo propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

  5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in relazione ai contenuti del presente articolo, fissare le particolari remunerazioni di cui all'articolo 2389 del Codice Civile, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 21, secondo comma del presente Statuto.

  6. Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amninistrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate

  7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai reguisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni pro tempore applicabili, ivi inclusi i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; tale dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità deve possedere, oltre ai reguisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, reguisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina, alla revoca e al compenso del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni disposte per il dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal presente settimo comma."

"Art. 17 - Riunioni del Consiglio

l. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche o esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

  2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Presidente, ovvero un Amministratore Delegato, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

  1. In caso di assenza sia del Presidente, sia dell'Amministratore Delegato, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.

  2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

  3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione."

"Art. 22 - Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio

  1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

  2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni o secondo la diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa pro tempore vigente. La riunione può svolgersi anche o esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

· che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;

· che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

· che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

  1. Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

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f.to Rosani Giovanni

f.to Giovanni Battista Calini

  1. L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

  2. I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. "

"Art. 23 - Nomina e cessazione

l. La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

  1. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale stabilita dalla Consob con regolamento. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

  2. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari pro tempore vigenti, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

  3. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano

rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto ai sensi di legge; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.

  1. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo reguisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

  1. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

  2. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

  1. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti.

  2. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  1. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle

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Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  1. Sono comungue salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. "

  2. Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali, opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento necessario.

Brescia, 14 novembre 2024

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Giovanni ROSANI

STATUTO

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini emarket

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

E' costituita una Società per azioni denominata:

"CEMBRE S.p.A."

Art. 2 - Sede

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  1. La Società ha sede in Brescia.

Art. 1 - Denominazione

  1. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione.

  2. La Società potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, sia in Italia che all'estero, come pure sopprimerle.

  3. Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Oggetto

  1. La Società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di prodotti elettromeccanici, oleodinamici e meccanici in genere, di connettori e di accessori per conduttori elettrici, nonché di prodotti per la siglatura industriale e di prodotti complementari o accessori ai precedenti, anche per conto di terzi.

  2. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali ritenute necessarie, utili ed anche solo opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

  3. Potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, ditte, aventi scopi affini, identici o connessi al proprio. Dette partecipazioni potranno rappresentare quote o azioni di società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non precludendo ogni altra partecipazione ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

  4. Potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi nei confronti di istituti bancari e finanziari in genere, così come compiere operazioni finanziarie attive e/o passive con persone fisiche o giuridiche.

  5. Le attività di cui ai commi 2°, 3°, 4° potranno essere svolte non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico.

  6. A norma di legge la Società potrà anche raccogliere risparmio presso i propri dipendenti, purché l'ammontare della raccolta sia contenuto entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

  7. Sono in ogni caso escluse le attività professionali oggetto di esplicita riserva di legge. Art. 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI - RECESSO

Art. 5 - Capitale sociale

  1. Il capitale sociale è determinato in euro 8.840.000= (ottomilioniottocentoquarantamila) ed è rappresentato da numero 17.000.000= azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

  2. Le azioni sono nominative e indivisibili.

  3. Le azioni sono trasferibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

  4. Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale si applicano le norme di legge.

  5. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del

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dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato con apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

  1. L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. 7. L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

Art. 6 - Strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma degli articoli 2349, secondo comma e 2351, ultimo comma del Codice Civile, l'assegnazione, a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 7 - Obbligazioni

  1. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2410 del Codice Civile e obbligazioni convertibili in azioni con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'articolo 2420-bis del Codice Civile

  2. L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

  3. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

Art. 8 - Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Finanziamenti

I finanziamenti, con diritto a restituzione delle somme versate, potranno essere effettuali a favore della Società, alle condizioni previste dalle norme in vigore al momento di effettuazione di tali operazioni.

Art . 10 - Recesso

Il diritto di recesso è esercitatile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della società;

b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 11 - Competenze

I. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci.

  1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

  2. L'Assemblea ordinaria ha i compiti ed i poteri che le sono riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;

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c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;

d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) approva il regolamento dei lavori assembleari;

  1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, terzo comma del presente Statuto:

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori, a norma dell'articolo 26 del presente Statuto;

c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 6 del presente Statuto;

d) l'emissione di prestiti obbligazionari nei limiti di cui all'art. 7 del presente Statuto;

e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12 - Convocazione

  1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso, salvo quanto previsto dall'articolo 13, settimo comma, del presente Statuto.

  2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.

  3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

  4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

  5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, anche eventualmente per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché con le eventuali altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicate le informazioni previste dalla disciplina pro tempore vigente.

  6. Lo stesso avviso può prevedere una data di seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

  7. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pervenuta alla Società nei termini di legge. A tal fine, si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla diata di ciascuna convocazione.

  8. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

  9. La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

  1. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

Art. 13 - Svolgimento delle adunanze

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

  2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori tra i soci.

  3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

  4. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio, che in tal caso funge da Segretario, scelto dal Presidente medesimo.

  5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

  6. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera e) del presente Statuto.

  7. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

· sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni

  1. L'Assemblea può riunirsi in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in ferza convocazione.

  2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

  3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in applicazione degli articoli 15 e 23 del presente Statuto. Tuttavia si intende approvata la delibera che rinunzia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.

  4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando è

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rappresentata almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale ed in terza convocazione quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.

  1. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 15 - Composizione

  1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

  2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.

  3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.

  4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

  5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale stabilita dalla Consob con regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente e

dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente incrente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori

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disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

  1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo, fermo in ogni caso il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.

  3. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:

i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.

  1. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto

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  1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, qualora non sia già stato eletto dall'assemblea, un Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice-Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente.

  2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri.

  3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri, e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

  4. In caso di nomina del Comitato Esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice-Presidenti ed almeno uno degli Amministratori Delegati se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire Comitati con funzioni consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

  5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in relazione ai contenuti del presente articolo, fissare le particolari remunerazioni di cui all'articolo 2389 del Codice Civile, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 21, secondo comma del presente Statuto.

  6. Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

  7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, determinandone altresì il compenso. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica compelenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Al predetto dirigente sono altribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni pro tempore applicabili, ivi inclusi i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; tale dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di rendicontazione di sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Alla nomina, alla revoca e al compenso del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano, mutatis mutandis, le previsioni disposte per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal presente settimo comma.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio

  1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società che altrove,

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purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche o esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

  2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera, posta elettronica o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Presidente, ovvero un Amministratore Delegato, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

  1. In caso di assenza sia del Presidente, sia dell'Amministratore Delegato, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.

  2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

  3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

I. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

  1. Il Consiglio di Amministrazione può quindi compiere, a solo titolo esemplificativo, qualsiasi operazione mobiliare, finanziaria e bancaria, acquistare e vendere titoli azionari, obbligazionari, quote, valori, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 del presente Statuto, ferma restando la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2361, secondo comma del Codice Civile, rappresentare la Società, in Italia e all'estero, presso l'Amministrazione dello Stato, gli uffici pubblici e privati e presso ogni altra autorità, giurisdizionale, amministrativa, tributaria, valutaria, politica, doganale o altra.

  2. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ ;

b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;

d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

f) l'istituzione e la soppressione di secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;

g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

  1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, approva le procedure in materia di operazioni con parti correlate.

Le procedure - avvalendosi delle deroghe previste rispettivamente dall'articolo 11, comma 5 e dall'articolo 13, comma 6, del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche -

possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni di urgenza, anche di competenza assembleare, realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di controllate, nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

  1. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi Delegati, il generale andamento della gestione.

  2. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

Art. 19 - Poteri di rappresentanza

I. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione o per revocazione.

  1. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice-Presidente e/o al o agli Amministratori Delegati.

Art. 20 - Direttori generali e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, potrà nominare direttori generali della Società, nonché procuratori della Società per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 21 - Compensi degli Amministratori

I. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

  1. L'Assemblea potrà inoltre assegnare allo stesso compensi ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, anche solto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, nonché determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

  2. Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'Assemblea dei soci; le singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio

I. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, che restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

  1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni o secondo la diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa pro tempore vigente. La riunione può svolgersi anche o esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati,

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e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

· che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;

· che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

· che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

  1. Per la costituzione e le deliberazioni delle riunioni del Collegio Sindacale si applicano le norme di legge.

  2. L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

  3. I poteri ed i doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Art. 23 - Nomina e cessazione

  1. La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che sia rispettato l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa pro tempore vigente.

  1. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

  2. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari pro tempore vigenti, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

  3. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società.

Il deposito, effettuato conformente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto ai sensi di legge; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.

  1. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;

(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e lecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;

(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

  1. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

  2. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono trati, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per eià.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

  1. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti.

  2. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.

Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato e che la composizione del

Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  1. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

  2. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Esercizi sociali e bilancio

  1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

  2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e della relazione sull'andamento della gestione sociale che accompagna il bilancio di esercizio.

Art. 25 - Distribuzione degli utili ai soci e acconti sui dividendi

  1. Gli utili netti di bilancio, dedotte le eventuali remunerazioni agli Amministratori di cui all'articolo 21 del presente Statuto, e previa detrazione del cinque per cento da destinarsi alla riserva ordinaria fino al raggiungimento del quinto del capitale, restano a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, salva tuttavia ogni altra eventuale deliberazione assembleare.

  2. Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito dall'articolo 2433 bis del Codice Civile.

  3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Nomina e revoca dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per una delle cause previste dalla legge allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina:

a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;

b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione;

d) i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

allegato E) n. 112043/41761 Rep.G.B.Calini

Cembre S.p.A. - Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART, 125-TER D.LGS, 58/1998

Parte ordinaria

  1. Modifica del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per propor Vi l'approvazione della proposta di modifica del regolamento assembleare di Cembre S.p.A. (rispettivamente, il "Regolamento Assembleare" e "Cembre" o la "Società") per adeguarlo alle attuali modalità di partecipazione, intervento e voto in Assemblea, nonché alle migliori prassi.

In particolare, le modifiche proposte sono volte ad allineare le disposizioni in esso contenute alle concrete modalità di svolgimento delle Assemblee di Cembre, tenuto conto dell'esperienza maturata, nonché della necessità di dettagliare o semplificare la formulazione di talune previsioni.

Inoltre, tenuto conto delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea in sede straordinaria (per le quali si rinvia alla apposita relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge), si propone di aggiornare il Regolamento Assembleare al fine di allinearne il testo alle modalità statutarie di intervento, rappresentanza e voto in Assemblea, tenuto della possibilità che le adunanze si tengano anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante conferimento di apposita delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

In ogni caso si rinvia al nuovo testo proposto del Regolamento Assembleare, allegato alla presente Relazione Illustrativa con evidenza delle revisioni rispetto al testo vigente (sub Allegato 1).

Proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

"L'Assemblea ordinaria di Cembre S.p.A., vista e approvata Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

    1. di approvare le modifiche al Regolamento Assembleare come illustrate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, così adottando il nuovo testo di Regolamento Assembleare allegato al presente verbale;
    1. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato e al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche o integrazioni meramente formali e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempinento necessario.".

***

Brescia, 14 novembre 2024

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Giovanni ROSANI

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Articolo 1

Ambito di applicazione

· Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Cembre S.p.A. (di seguito "Cembre" o la "Società"), con sede in Brescia, Via Serenissima n. 9.

· Il presente Regolamento, nel testo da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria del 14 maggio-2004della Società del 16 dicembre 2024, è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società e presso - gli eventuali luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è inoltre pubblicato sul sito internet di Cembre.

Si precisa che, ove la Società, in conformità a quanto previsto dagli artt. 12, comma 10 e 13, comma 7, dello statuto sociale (lo "Statuto"), preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs, n. 58/1998, si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni statutarie e normative pro tempore vigenti.

Articolo 2

Intervento in Assemblea e partecipazione ai lavori assembleari

· L'intervento nelle Assemblee della Società è disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto, dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti, nonché dalle previsioni eventualmente contenute nell'avviso di convocazione della singola Assemblea, sociale.

· All'Assemblea possono assistere, previo consenso del Presidente, esperti, analisti finanziani, e giornalisti e rappresentanti della società di revisione che a tal fine sono invitati a far pervenire all'Ufficio Societario, con le modalità indicato nell'avviso di convocazione, la richiesta dipartecipazione almeno due giorni prima dell'adunanzainvitati per la singola Assemblea.

· All'Assemblea possono inoltre assistere dipendenti della Società e, amministratori e dipendenti delle società controllate la eui presenzae rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti e consulenti o altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

· Il Presidente può farsi assistere da esperti esterni appositamente invitati ai lavori assembleari.

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luego di svolgimento dell'adunanza-almeno trenta minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavori assembleari nell'avviso di convocazione, secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza.

  • · Per-agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea-in-rappresentanza-legale o-volontaria di Azionisti, o-comunque di-altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri all'Ufficio Societario, eon le modalità indicate nell'avviso di convocazione, due giorni prima dell'adunanza.
  • · La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
  • · Se-la-rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro entecollettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Articolo 4

Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

· L'accesso ai locali in cui si svolge l'adunanza convocata presso un luogo fisico è consentito previa verifica della legittimazione ad intervenire. Se il Presidente lo ritiene necessario agli Azionistied ai soggetti legittimati ad assistere ai lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2-del presente Regolamento viene rilasciato al momento dell'identificazione un-contrassegno da conservare per ilperiodo di partecipazione ai lavori assembleari.

Gli Azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l'adunanza convocata presso un luogo fisico sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario appositamente incaricato.

Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso nei locali in cui si svolge linizio dell'adunanza assembleare e l'utilizzo delle stesse deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente, ad eccezione di quelle apparecchiature che servano ad agevolare i lavori di verbalizzazione. Della messa in funzione di dette apparecchiature sarà data apposita comunicazione da parte del Presidente.

Articolo 5

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto-sociale, il Presidente dell'Assemblea, il quale può . avvalersi di appositi incaricati, è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e con approvazione dell'Assemblea. Il-Segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propriafiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.

  • · Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incarieato fornito di specifici segni di riconoscimento.
  • L'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea compete al Presidente con le

riferimento in particolare alla verifica dell'identità e della legittimazione dei presenti ed all'accertamento della regolarità delle singole deleghe e in genere del diritto di intervento degli

Azionisti.

Il Presidente comunica il numero dei partecipanti cui spetta il diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di coloro che sono intervenuti in proprio, per delega o altra forma di rappresentanza.

Qualora le presenze necessarie per la costituzionenon consentano di raggiungere il quorum costitutivo necessario per lo svolgimento dell'Assemblea-non-siano-raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non-prima-che-siano-trascorsi-trenta minuti-dall'ora-fissata per-l'inizio-dei-lavoriassembleari nell'avviso di convocazione, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove prevista.

· Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati,Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i), anche o (ii) esclusivamente mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere-svolta la riunione nel luogo ovesaranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 6

Sospensione dell'Assemblea

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore o disporre il rinvio in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 7

Discussione

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

· Il-Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare afarlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate-L'ordine degli argomenti quale-risulta dall'avviso di convocazione-può-essere-variato-conl'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in-Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il compito di dirigere i lavori assicurando il regolare svolgimento della riunione assembleare, la correttezza della discussione e il diritto agli interventi.

Gli interventi devono essere chiari e concisi, attinenti alle materie poste all'ordine del giorno edevono essere svolti nel tempo previsto al successivo comma 4. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a coneludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulmo dagli argomenti posti-all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti o atteggiamenti in contrasto con il regolare svolgimento dei lavori, eventualmente anche togliendo la parola. Nei easi più gravi, il Presidente può disperre l'allontanamento dell'Azionista dai-locali in eui si svolge l'adunanza per tutta la durata della diseussione.Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società controllate, L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato sempre che l'Assemblea non si opponga.

Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di intervento. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata-al-lavolo-della presidenza o richiesta per alzata di mano dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione sul relativo argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno della durata massima, di regola, di dieci minuti primi (102), salvo che, in considerazione dell'importunza di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, in apertura dei lavori, non ritenga epportuno elevare la durata massima degli interventi su tali argomenti, con il limite di venti minutiprimi (20') per ciaseun-singolo-intervento,

Gli interventi devono essere chiari e concisi, attinenti alle materie poste all'ordine del giorno, Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti o atteggiamenti in contrasto con il regolare svolgimento dei lavori, eventualmente anche togliendo la parola. Nei casi più gravi, ove l'adunanza sia convocata in un luogo fisico, il Presidente può disporre l'allontanamento dell'Azionista dai locali in cui si svolge l'adunanza per tutta la durata della discussione.

Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società o delle società controllate, rispondono, di-nermaper quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Sono consentiti interventi di replica da parte degli Azionisti di durata non superiore a cinque minuti-primi-(5'). Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Articolo 8

Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli Azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

· Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

· Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni, che possono svolgersi anche per alzata di mano- ovvero mediante dichiarazione del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D,Lgs. n. 58/1998, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Gli Azionisti che votano contro o si astengono devono dichiarare il proprio nominativo e il numero di azioni rappresentate all'Assemblea.

· I-voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nelli: Quando sia previsto nell'avviso di convocazione della singola Assemblea, il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità indicate dalla Società,

· Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto sociale."

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

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REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Articolo 1

Ambito di applicazione

· Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Cembre S.p.A. (di seguito "Cembre" o la "Società"), con sede in Brescia, Via Serenissima n. 9.

· Il presente Regolamento, nel testo da ultimo approvato dall'Assemblea ordinaria della Società del 16 dicembre 2024, è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società, gli eventuali luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è inoltre pubblicato sul sito internet di Cembre.

Si precisa che, ove la Società, in conformità a quanto previsto dagli artt. 12, comma 10 e 13, comma 7, dello statuto sociale (lo "Statuto"), preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni statutarie e normative pro tempore vigenti.

Articolo 2

Intervento in Assemblea e partecipazione ai lavori assembleari

L'intervento nelle Assemblee della Società è disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto, dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti, nonché dalle previsioni eventualmente contenute nell'avviso di convocazione della singola Assemblea.

· All'Assemblea possono assistere, previo consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti invitati per la singola Assemblea.

· All'Assemblea possono inoltre assistere dipendenti della Società, amministratori e dipendenti delle società controllate e rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti e consulenti o altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

· L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio almeno trenta minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavori assembleari nell'avviso di convocazione, secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza.

Articolo 4

Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

· L'accesso ai locali in cui si svolge l'adunanza convocata presso un luogo fisico è consentito previa verifica della legittimazione ad intervenire.

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

· Gli Azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l'adunanza convocata presso un luogo fisico sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario appositamente incaricato.

. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'inizio dell'adunanza assembleare e l'utilizzo delle stesse deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente, ad eccezione di quelle apparecchiature che servano ad agevolare i lavori di verbalizzazione. Della messa in funzione di dette apparecchiature sarà data apposita comunicazione da parte del Presidente.

Articolo 5

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

· Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente e con approvazione dell'Assemblea.

. L'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea compete al Presidente con riferimento in particolare alla verifica dell'identità e della legittimazione dei presenti ed all'accertamento della regolarità delle singole deleghe e in genere del diritto di intervento degli Azionisti.

. Il Presidente comunica il numero dei partecipanti cui spetta il diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di coloro che sono intervenuti in proprio, per delega o altra forma di rappresentanza.

. Qualora le presenze non consentano di raggiungere il quorum costitutivo necessario per lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove prevista.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperti i lavori.

· L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 6

Sospensione dell'Assemblea

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore o disporre il rinvio in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 7

Discussione

· Spetta al Presidente dell'Assemblea il compito di dirigere i lavori assicurando il regolare svolgimento della riunione assembleare, la correttezza della discussione e il diritto agli interventi.

· Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posii all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato sempre che l'Assemblea non si opponga.

@ Il Presidente può stabilire, in apertura e nel corso della discussione, il termine e le modalità per la presentazione delle richieste di intervento. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata dal momento dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarato chiusa la discussione sul relativo argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno della durata massima, di regola, di dieci minuti.

Gli interventi devono essere chiari e concisi, attinenti alle materie poste all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti o atteggiamenti in contrasto con il regolare svolgimento dei lavori, eventualmente anche togliendo la parola. Nei casi più gravi, ove l'adunanza sia convocata in un luogo fisico, il Presidente può disporre l'allontanamento dell'Azionista dai locali in cui si svolge l'adunanza per tutta la durata della discussione.

Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società o delle società controllate, rispondono, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore. Sono consentiti interventi di replica da parte degli Azionisti di durata non superiore a cinque minuti. Ultimate le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto di breve durata.

Articolo 8

Votazioni

. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di essi ovvero di più di essi.

· Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli Azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

· Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

· Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni, che possono svolgersi anche per alzata di mano ovvero mediante dichiarazione del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

· Quando sia previsto nell'avviso di convocazione della singola Assemblea, il voto può essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità indicate dalla Società.

· Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto sociale.

Cembre S.p.A.

allegato G) n. 112043/41761 Rep.G.B.Calini

CERTIFIED

Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024 (2^ Convocazione del 17 dicembre 2024 )

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 13.950.939 azioni ordinarie

pari al 82,064347% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 104 azionisti tutti rappresentati per delega.

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 104 Teste: 1 Azionisti. : 104

Cembre S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024 (2^ Convocazione del 17 dicembre 2024 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. 'Rappresentante Designato' (modifica art.12, decimo comma)

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 104 azionisti, portatori di nº 13.950.939 azioni

ordinarie, di cui nº 13.950.939 ammesse al voto,

pari al 82,064347% del capitale sociale.

Hanno votato:

% Azioni Ordinarie
Rappresentate
(Quorum deliberativo)
% Azioni Ammesse
al voto
%Cap. Soc.
Favorevoli 12.075.379 86,556030 86,556030 71,031641
Contrari 1.875.560 13,443970 13.443970 11,032706
Sub Totale 13 850 . 939 100,000000 100,000000 82,064347
Astenuti 0 0.000000 0,000000 0,000000
Non Votanti O 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000000 0,000000
Sub totale 0 0,000000 0,000000 0.000000
Totale 13.950.939 100,000000 100,000000 82,064347

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 104 Teste: | Azionisti : 104

Cembre S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2024 (2^ Convocazione del 17 dicembre 2024 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22, 23 dello statuto sociale)

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 104 azionisti, portatori di nº 13.950.939 azioni

ordinarie, di cui nº 13.950.939 ammesse al voto,

pari al 82,064347% del capitale sociale.

Hanno votato:

% Azioni Ordinarie
Rappresentate
(Quorum deliberativo)
& Azioni Ammesse
al voto
%Cap. Soc.
Favorevoli 13.781.232 98,783544 98,783544 81,066071
Contrari 169.707 1,216456 1,216456 0.998276
Sub Totale 13.950.939 100,000000 100,000000 82,064347
Astenuti 0 0.000000 0,000000 0,000000
Non Votanti O 0 , 0000000 0,000000 0,000000
Sub
cotale
0 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 13.950.939 100,000000 100,000000 82,064347

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 104 Teste: 1 Azionisti. : 104

Cembre S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 16 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Modifica del Regolamento Assembleare

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 104 azionisti, portatori di nº 13.950.939 azioni

ordinarie, di cui nº 13.950.939 ammesse al voto,

pari al 82,064347% del capitale sociale.

Hanno votato:

% Azioni Ordinarie
Rappresentate
(Quorum deliberativo)
% Azioni Ammesse
al voto
%Cap. Soc.
Favorevoli 12.075.379 86,556030 86,556030 71,031641
Contrari 1.875.560 13,443970 13,443970 11,032706
Sub Totale 13.950.939 100,000000 100,000000 82,064347
Astenuli O 0.000000 0,000000 0,000000
Non Votanti 0 0,000000 0,000000 0,000000
Sub totale 0 0,000000 0,0000000 0,00000
Notale 13.950.939 100,000000 100,000000 82,064347

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 104 Teste: 1 Azionisti, : 104

Cembre S.p.A

Assemblea Straordinaria o Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 16 dicembre 2024

per n. 13.950.939 azioni ordinarie pari al 82,064347% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 104 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

  • Modifica degli artt. 4 ("Durata"), 12 ("Convocatione"), 15 ("Composizione"), 16 ("Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto"), 17 ("Riunioni del Consiglo"), 22 ("Composizioni del Collegio"), 23 ("Nomina e cessazione") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.
  • Proposta di introdurre la possibilià di tenere le assemble ne esclusiva tramite il c.d. "Rapresentante Designato" (modifica art. 12, decimo comma); deliberazioni inerenti e conseguenti 1.1
% SU CAPITALE
ORDINARIO
SOCIALE
0.0000000
71.031641
20082706
0.008000
82.064347
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTTO
13.443970
0.0000000
0.000000
86.556030
100.0000000
% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
86.556030
13,443970
Orocodo
00000000
100,000000
N. AZIONI 1.875.560
121075879
George of
0
0
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
Non Votant
Favorevoli
Astenuti
Contrari
oale

Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello statuto sociale); dellberazioni inerenti e conseguenti 1.2

% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO 81.066071 0,998276 0,000000 0.000000 82,064347
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO 98.783544 1,216456 0.000000 0,000000 100,000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE 98.783544 1.216456 0.000000 0.0000000 100,000000
N. AZ ONI 13,781,232 169.707 0 0 13.950.939
N. ACIUNISTI (PEK DELEGA) . . 104
Favorevol Contrari Astenuti Non Volant latale

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

PARTE ORDINARIA
  1. Modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.
% SU CAPITALE
ORDINARIO
SOCIALE
% SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO
71.03 641
86.556030
86.556030
11,032706
13.443970
13,443970
0.000000
0.000000
0.0000000
0.000000
0.0000000
O ODODO
82,064347
100,000000
100,000000
% SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE
N. AZIONI
12.075379 1.875.560 Elgentesa
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
12 92
Favorevoli Contrari Astenuti Non Volanti Totale

certified

Cembre S.p.A.

ELENCO PARTECIPANTI

NOME A LIVO PARTECIPANTE RUSTUL TO SERVORALON
Ordinaria
Straordinaria
DE FECENT LE RERES BATE
Parziale Totale m 12
CONPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELECATO
135-UNDECTES TUF IN PERSONA DI MATTEO MACCHIALIZZANO
- PER DELEGA DI
0
BORNATI CI AUDIO 10.000 E E E
BOTTINI BONGRANI ALDO 100.000 E E E
LYSNE SPA 8.766.825 E E F
ONOFRI ANNA MARIA 120.096 E E E
ROSANI GIOVANNI 1.450 000 E E
ROSANI SARA 1.470.000 F E E
11.916.921
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBEDELEG. 135-
NO MES (ST. UREMSTA) IN LERSONA DI ANTILISO MACCHIAISSANO
- PER DELEGA DI
0
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO 856 C C E
ALASKA PERMANIS TO CORPORATION 29 C C E
ALLEY STOREST IN CONSTITUTION OF SECTIONS SPRIES 20.670 C C B
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND 138 C C C
ANTUNDING CALL STATIO GAL BESCICITH NZANIB 4.872 C C C
ANUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO
ANIBIT ON CITY
एडने C C C
BYISH DIGITO CHE CREATING REA PATE - 40.067 C C C
ANTINDI NUR BECE CANS REACH IC-P 59.199 C C C
AQR ABSOLUTE RELURA MASLER ACCOUNT LP ACENTE BYL
PARTIS NEW YORK
રાતા C C ID
AQR GLOBAL STOCK SELECTION OFFSHORE FUNDIT L.P. C/O AQR
CAPITAL MANAGEMENT DE RICHIEDENTE GOLDNAN SACHS
1.427 C C IS
ARIZONA STATE RETIRENES ISSESSIONI ને રે C CE
ALL VORSORGE FORDS II EQUITIES CLOBAL MARKETS STATE CAL
PASSIME UNSTAND NAMEDIAN SYTZERLAND AC
808 C C C
AZIMIT LIFE DAC RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. LONDON CBLDN AZ
LIFE - 1335708 Sire
19.429 C C E
AZT DEA INTERNATIONAL GORE EQUILA AUDAD 463 C C F
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP AGENTE: BAPP LUXEMBOURG 59.320 C C F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT
FUNDS FOR ENILOYER BEAST LIBUSTS ACENTE: THAICBVA
3,790 C C R
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B
(EAFESMLB AGENTE JPMGBNA
ગ્રેસ C C R
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM 107 C C E
CANADA FOST CORPORATION RECISTERED LEASION LEAST
RIGHTS DEALERS CLAREAL CDISALS C
5.768 C C. D.
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 1 6888 C C E
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC ENIRLOVERS RETUREMENT SYSTEM.
RECENT CONTRACTOR CACALL CANCE A CARTER CANTS L
309 C C F
COLLEGE RETIRENTES ALLEO CHILLES CONTU 43 C CE
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SALALL CONIPANY
RICHIED DNIETCBN SNUT SNALL CO SERIES
10.307 C C E
CREDIT SUISSE INDEX FUND (TTX) AGENTE BROMA BROTHERS HA-LU 2.468 C C C
DANSKE INVEST EUROPE SMALL CAP FUND AGENTE SKANDINANISKA
Chicked I.
48.447 C C E
DANSKE NATAL STORNET FRANES FOR CANSELLON 60 543 C CE
EDECATION ORDER LC 74.276 E E E
EIFFEL NOVA EUROPE ISR 48 450 C C E
CIEREL NOVA MIDCAP 25.415 C C E
EURIZON AZIONI PAI ITALIA 29810 E E E
Our Por Firm 5.947 E F F

Pagina 1 Ex Externation In Noti Escarto, Ir Lista Ir 21 Lista 27 -1 Hon Vetanes f.O. Rosani Giovanni no de la 2 di Lost Lon
computati, R. Voti revocati, Q: Voti esclusi dal querum f.to Giovanni Battista Calini

ELENCO PARTECIPANTI

RISURE IS NESKOTEVALONT
Ordinaria
Straordinaria
NOMINATIVO PARTECHANDE
DE CANTERS CARA CARRES FAR
FIDENTY CONCORD STREET TRUST LIDENTY SATINTERNATIONAL S
RIGHTED BENTER CONVERTIE IS PARAL
Parziale
1-659
Totale 3
C
12
C B
FONDS ASSURECT ST CURTI 26.920 C C F
GRANDEIR PEAK GLOBAL BE CORDE 587 C C F
IAM NATIONAL PENSION FUND 4 C C F
INLERNATIONAL CORE EQUILA SORTILOLIO OF DEALY AREAL
DIVENSIONS CROUb INC RICHINDE/ATE: CBAY ST INT CORE EQ FOR1
6.702 C C F
PATERNAMOUNT FORLLY FOUD 4.661 C C F
INVESTERINGSFORENINGEN DAVISKE INVEST EUROPA SMALL CAP -
AKKUMULDER PRODI AGENTE: IP MORGAN SE LUX
7 308 C C E
INVESTERINGSFORENINGENDANSKE INVEST EUROPA SMALL CAP KL
AGENTE IP MORGAN SE LUX
40.013 C C E
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT FLEXINVEST
AKTIER KL AGENTE:JP MORGAN SE LUX
8.141 0 CE
INVESTERIAGSFOREMIAGEN DANSKE PARTIES SERECA GEORAT
EQUIMSOLUTION - ARRIVINGERENDE KT AGEIANES IN VIOKOVIA SE
201875 C G E
IN A FALCIS LOSE AND CELL DAVISKE FARRIL SERECAL CLORYT
NOTINASOLOWING ACCATESTI NOKGAN SELECY
12-183 C C B
INVESTINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT GLOBAL
RESIRICTED KL AGENTE: JP MORGAN SE LUX.
2207 0 C 2
NAFSMIRORI PLASZA VEPARE AGENERAL SALANTIV 6.750 C C E
1.11.4 1.2 3.2 3.2 3.0 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.636 C C E
ISHARES MSCIECKORRSMALE-CAREAR 481 C C E
ISHARES MSCI INTL SMALL-CAP MULTIFACTOR ENT 8.736 C C F
STATURES ANDRIBITION CONTRATURED CONTRANT 100 C C E
TOHN HANCOCK FUADS II TALEBANTIONAL SMALL COVILYAY FUND.
RECHISDIE CBNY JHF II INT L SMALL CO FUND
521 C C F
TOIIN IIVACOCK VARIABLE INSURERACE III O'ATERATI OVAT
SANNI CONTRACTS & RIGHTED EATCHANA NAMAL CO
370 C C E
FAR OS DYNANIC EQUIPY FUND ENRIGHTEDEALE: USS AG-LONDON
BRANCII SA NE BONOBIE A MAR GEICAL AC
21 C C E
FAXYRD PARSENSSENERS WICKOGARS AGENTERS RYAK LC RE 9.077 C C R
I'VLARD INVESTISSENION REVELVIP YOU ANDRO BANK ITC -13.000 C C E
DEAD CRS CL P.M.I 11.500 U C E
FECTI VAD GEVERENT ASSOCIATIACE (INDUSCRIPANT CONTINUAL
LIAILIED RICHIEDENTE:CBLDN SVA LEGAL AND GENERAL
2.428 C C C
A SOCIECULACIANID CAP PIR 17.603 C C C
MANULIFE INVESIMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC
INLERAMONYT STATT CAL EQUILAR COLLEMOODED AUAD
573 C CE
MERCER OIL LUAD PEC 2.081 C C C
VIES HERTAGE TRUST CONFECTIVE CONTRACTARS MEAL 18051 0.943 C CE
MIS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND AGENTERIMERING 542.000 C C 12
MFS MERIDIA SCIENTS 105-159 C C E
MONTANARO SMALTER CONFESTIC 48.000 E 12 13
NA PARABILIFORDS I N V 3-1 223 C CE
NORMERS AREST CONNON ALL COUNTRY NORTH INDEX (YO'H)
EX-115 F RIGHTROSALES AND LEASTRALY ACCOUNT LEND
415 C C E
NORTHERN TRUST GLOBAL AND START CORDENTIAL TOP COLLECTION DE
TRUST RICHIEDENTE: NT NT 15% TREATY ACCOUNT CLIE
4.238 C C 13
NORTHER SERVENS CONNOMEONECHIRC TUAL FOND
RICHIEDENTE NORTHERN TRUST UCITS COMMON
2.033 C C B
ODDO BHF YCUNE MICRO GAL AGENTICODDO BHF SCA 26.904 C CF
ODDO CAP HORIZONS PATE CULTICAL AGENTE ODDO BEIF SCA 234 C C I3
ONEPATH GLOBAL SHARES-SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL
ACENTLE PHOBNA
176 C CF
PIRATO TO 13 7 7 0 7 6 0 7 1 4 5 7 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ારક 14 E IS
ROBERT DE REVIEW STARTS STENEN OF NEW JERSEY 21 C C E
FURT & CART TO TEES REAL BALL STENT OF VISETS THE 1913 C C 5
PUBLIC ENTREOVERS READ REAL SYSTEM OF OHIO 270 C C B
Pagina: 2

Fr Pavorevolu; C: Contratio; D: Lista 1; 2; Lista 1; 2; Linta 2; - : Non Vetante; X: Amente alla votazione; N: Voti non
computati; R: Voti esclusi O: Voti esclusi dal quornm

ELENCO PARTECIPANTI

DELECTRIC REPRESENTATI
3
Parziale
Totale
12
ROBERT ROSCH CNIBH AGENTE PROPORCALS FOR
2953
C
C P
SANOFI ACTIONS EUROPE PAIR ETI
27.359
C
U
C
SE MANICON A TECTRA SILON BUROPE
38.120
C
E
U
SEXTENT PMIC
63.000
C
CE
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.
170
C
CE
RIGHTSDENTIES TO SPARTRANGREAR FOR ENREPART
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
161
C
C C
SSB MSCIEAEE SMALL GARDER SECURITIES DENDING CONNION
629
C
C C
FND
SSGA SPDR ETFS EUROPE II RUBBIC INITIED COMPANY
48
C
C C
SST GLOB ADV THE CARD INT RETIRENTENT PLANS
7.416
C
C C
STATE OF ALASKARDITIREMENT AND RENEFITIS PLANS
રની
C
CE
STATE OF ALASKA RECORDENT AND BENEFITS PLANS
405
C
C C
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD
103
C
CE
SYCONORE SELECTION PAIL AGENTLE PARTICLERANCE
40 500
C
C
E
TEACHER RETIRENESS STEN OF THENS
5397
C
CE
THRISTS VINGS PLAN CONTECTIVICENA
1.656
C
CE
TRUST II BRIGHTHOUSEDINENSIONAL CONPANY
248
C
C F
PORTEOLIO
DESTRUCTIONS OF CONS
3.051
C
C C
DECODAS ACTIVES CALLERS TILLE OF THE CE
11.976
C
C F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR MERCE FINCK S
44.700
C
CE
RENTERTCONDS III
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF
200
C
C 5
STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE:BNPP SA DEUISCH
THAT IS THE REDIRENCE TEST CALLEN SERIENTS RECEITED CONTIDENT ATTO
270
E
E E
TREATY/NONIRES BALLET
ANGUARD INTERNATI ONAL SMANIE COMPANIES INDENTIES INDENTIONAL ONT
1.200
C
CE
AGENTERIPACITY.
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC FINITIED COMPANY
2.771
C
C D
AGENTE: BROWN BROTHERS HARR
VERDIPAPIRFONDET KIP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS
975
C
C D
ACCITED CANCIAL ST ORCHIRCALL ACCOUNT CLI TEN
XTRACKERS MSCIEUROZONE HEDGED EQUITY ETF
96
C
CE
2.034.018
NOMINATIVO PARTECIPANTE Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

Legenda:

1

1 Perpota di Littedures

f.to Rosani Giovanni f.to Giovanni Battista Calini

Pagina 3

F: Ravorevole; C: Centrario; A: Lista I; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Aasente alla votatione; N: Voti non
computatl; R: Voti revocati; O: Voti enclusi dal morum