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Basic Net SpA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 26, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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UNFO DIRIETO 2006
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la parte straordinaria all'ordine del giorno
Proposta di modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:
"Modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nel dettaglio:
a) modifica dell'articolo 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea) afferente alla proposta di prevedere che l'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato possa avvenire anche o esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario verbalizzante;
b) modifica dell'articolo 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) afferente alla proposta di prevedere che nel caso in cui le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano tramite strumenti di telecomunicazione, si considerino tenute nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante;
c) modifica dell'articolo 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) afferente alla proposta di adeguamento dello Statuto sociale;
d) modifica dell'articolo 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) afferente alla proposta di introduzione della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari."
Vi proponiamo la modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale per le motivazioni di seguito esposte
Si segnala che la presente relazione illustrativa (la "Relazione") - redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, schema 3, al Regolamento Emittenti - ha lo scopo di fornirvi un'illustrazione del predetto argomento all'ordine del giorno.
A. Motivazioni delle variazioni proposte
Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea)
Si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea) al fine di prevedere che, qualora l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato, la partecipazione dei soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea stessa possa avvenire anche o esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario dell'Assemblea, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni normative e assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta di modifica opportuna per migliorare la flessibilità e l'efficienza delle riunioni assembleari.
Proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)
Si propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), prevedendo che nel caso in cui le riunioni si svolgano tramite strumenti di telecomunicazione, anche con la partecipazione di membri collegati singolarmente da remoto, inclusi Presidente e segretario, si considerino tenute nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante, garantendosi così la regolare tenuta delle riunioni anche se il Presidente o altri membri partecipano da remoto.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta di modifica opportuna per migliorare la flessibilità e l'efficienza delle riunioni consiliari, senza incidere sulle prerogative collegiali.
Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) Si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 16 dello Statuto (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale), che contiene un rinvio espresso agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, che sono stati oggetto negli anni di interventi legislativi.
Al fine di evitare la necessità di ulteriori interventi di adeguamento dello Statuto in caso di future modifiche legislative e di assicurare un coordinamento automatico con l'evoluzione normativa, il Consiglio di Amministrazione propone di sostituire il riferimento puntuale agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile con un richiamo generale alle deliberazioni concernenti la fusione o la scissione "nei casi previsti dalla legge".
Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)
Come noto, il D.Lgs. n. 125/2024, attuativo della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. CSRD), ha previsto – mediante l'introduzione del comma 5-ter all'art. 154-bis TUF –, per gli emittenti soggetti agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità, la possibilità di prevedere in Statuto che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione alle norme del D.Lgs. n. 125/2024 sia "resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto".
La modifica proposta all'articolo 20 dello Statuto (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) è volta, pertanto, a introdurre la facoltà di nominare, previo parere dell'organo di controllo, un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità indicati in Statuto. Con l'occasione, sono apportati taluni adeguamenti e modifiche di forma alla rubrica dell'articolo 20 dello Statuto e all'articolo in esame.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta di modifica opportuna per introdurre in Statuto una facoltà prevista dalla legge che incrementa la flessibilità organizzativa della Società.
B. Esposizione a confronto degli articoli oggetto delle proposte di modifica
Di seguito sono illustrate le conseguenti modifiche che si propone di apportare al testo degli artt. 10, 14, 16 e 20 dello Statuto sociale (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).
Proposte di modifica all'articolo 10 dello Statuto sociale
| Testo Vigente
Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea | Testo Proposto
Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea |
| --- | --- |
| I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge | I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il rappresentante designato, anche in via esclusiva) al quale i soci |
e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Nel caso in cui l'intervento in Assemblea avvenga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato, come sopra indicato, potrà inoltre essere previsto che la partecipazione all'Assemblea dei soggetti legittimati a prendervi a parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto sociale
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione |
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura | Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura |
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e la sottoscrizione del relativo verbale.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile.
e la sottoscrizione del relativo verbale.
La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante, anche se il Presidente e gli altri membri del Consiglio partecipano da remoto.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile.
Proposte di modifica all'articolo 16 dello Statuto sociale
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale |
-
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.
-
Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- le deliberazioni concernenti la fusione o la scissione ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- -gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- -la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
-
il trasferimento della sede sociale nel territorio | Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale
-
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.
-
Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- le deliberazioni concernenti la fusione o la scissione nei casi previsti dalla legge ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- -gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- -la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio |
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nazionale.
Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vicepresidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.
nazionale.
Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.
Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vicepresidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.
Proposte di modifica all'articolo 20 dello Statuto sociale
| Testo vigente Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica. Il preposto dovrà possedere: - un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. | Testo proposto Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e incaricato dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica. Il preposto dovrà possedere: - un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. |
|---|---|
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| cui al comma precedente) determinarne la durata in carica. In tal caso, il dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sosteni bilità è nominato tra soggetti in possesso di un'adeguata esperienza in materia di rendicontazione di sostenibilità. | |
|---|---|
C. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso
L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica degli artt. 10, 14, 16 e 20 dello Statuto sociale non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.
Signori Azionisti,
qualora concordiate con le modifiche proposte Vi invitiamo a adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., in sede straordinaria:
- preso atto ed esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori e le proposte ivi contenute,
delibera
- di approvare le proposte di modifica agli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale come esposte nella Relazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla presente delibera, compreso quello di apportare alla stessa quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese."
La presente Relazione illustrativa sarà depositata nei termini di legge e di regolamento presso la sede legale della Società in Torino, Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito internet della Società (www.basicnet.com, sezione Assemblee degli azionisti) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "" ().
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione