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Acea AGM Information 2023

Mar 9, 2023

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AGM Information

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ASSEMBLEA DEL 18 E 20 APRILE 2023 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 72 DELLA

DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999.

*

1. Modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. ('Acea' o la 'Società') ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 25 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ('TUF') e dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il 'Regolamento Emittenti'), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Società convocata presso la sede sociale in Roma - Piazzale Ostiense 2, per il giorno 18 aprile 2023, alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 20 aprile 2023, stesso luogo e ora, in seconda convocazione.

Le proposte di modifica oggetto della presente relazione si riferiscono in particolare all'articolo 15, primo comma dello Statuto Sociale e sono relative:

  • (i) al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • (ii) al numero degli amministratori indipendenti da includere nell'organo amministrativo;

  • (iii) al numero di amministratori indipendenti da inserire nelle liste presentate dai soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione e alla loro collocazione;

  • (iv) tenuto conto dell'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'integrazione dei divisori funzionali alla determinazione dei quozienti da attribuire ai candidati delle liste ai fini della formazione della graduatoria da cui trarre gli amministratori eletti.

È previsto che le proposte di modifica sopra elencate siano oggetto di un'unica votazione in Assemblea Straordinaria.

Tali proposte sono state elaborate dal Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'Amministratore Delegato, nell'esercizio del proprio potere di valutazione del sistema di Governo Societario e hanno la triplice finalità di:

  • (a) ampliare la composizione quantitativa del Consiglio attualmente in essere per assicurare, tra l'altro, una migliore articolazione delle cariche e delle funzioni all'interno dell'organo di gestione, anche tenuto conto delle esigenze di efficace svolgimento delle funzioni amministrative, di monitoraggio sulla gestione e di equilibrata composizione dei comitati endoconsiliari;
  • (b) prevedere che il numero minimo degli amministratori indipendenti sia individuato facendo espresso riferimento, oltre che alle rilevanti previsioni di legge, anche alle raccomandazioni fornite dal nuovo Codice di Corporate Governance, secondo cui nelle società grandi a proprietà concentrata, cui è riconducibile Acea, almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza;
  • (c) allineare il numero degli amministratori indipendenti da includere nelle liste di candidati per il rinnovo dell'organo di gestione all'ampliamento della composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, coordinando le relative disposizioni sulla collocazione in lista di tali amministratori;
  • (d) mediante l'integrazione dei divisori funzionali della determinazione dei quozienti, disporre di un meccanismo procedurale idoneo a regolare tutti i

possibili esiti della votazione assembleare, ivi incluso quello in cui il numero dei componenti da trarre dalle liste di minoranza sia superiore a quattro.

Inoltre, gli emendamenti proposti comprendono la sostituzione dei riferimenti al previgente Codice di Autodisciplina delle società quotate con riferimenti al nuovo Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020.

Relativamente alle proposte di modifica sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, anche con il supporto dei propri consulenti, che non ricorrono gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti, nonché la piena legittimità a procedere in un'unica Assemblea alla modifica dello Statuto sociale e al rinnovo del Consiglio di Amministrazione – sulla base della nuova formulazione dell'articolo 15 dello Statuto sociale, previa relativa approvazione – con efficacia subordinata all'iscrizione della delibera di modifica dello Statuto nel competente Registro delle Imprese.

Nella tabella che segue si riporta l'esposizione a confronto delle previsioni oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.

TESTO VIGENTE DELL'ARTICOLO 15 TESTO DELL'ARTICOLO 15 CON EVIDENZA DELLE
MODIFICHE PROPOSTE
1.
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
1.
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione composto da un numero di membri non Amministrazione composto da un numero di membri non
inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). inferiore a 5 (cinque) 7 (sette) e non superiore a 9 (nove) 13
L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla (tredici). L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere
elezione degli Amministratori, determina il numero dei alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei
componenti il Consiglio nei limiti suddetti. componenti il Consiglio nei limiti suddetti.
Il Consiglio di Amministrazione così formato: dovrà Il
Consiglio
di
Amministrazione
così
formato: dovrà
contenere un numero minimo di amministratori in possesso contenere un numero minimo di amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla
normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle normativa
e
dal
applicabile
vigente
Codice
di
Società Quotate, pari a quello tempo per tempo stabilito Autodisciplina
Corporate
Governance
redatto
dal
dalla normativa vigente. Comitato per la Corporate Governance, pari a quello
Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei tempo per tempo stabilito dalla normativa vigente e dal
criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge. Codice di Corporate Governance.
Per quanto riguarda gli Amministratori, si procederà Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei
all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge.
essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti Per
quanto
riguarda
gli
Amministratori,
si
procederà
da coprire. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno
con avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti
entro
il
quarantesimo
giorno
precedente
la
data
da coprire. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con
dell'Assemblea; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente entro il
dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; a
pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare; le pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del
liste potranno essere presentate rispettivamente almeno codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere
venti e venticinque giorni prima della data fissata per la tutte le materie da trattare; le liste potranno essere presentate
prima adunanza dagli Amministratori uscenti o da Soci che rispettivamente almeno venti e venticinque giorni prima della
da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'uno data fissata per la prima adunanza dagli Amministratori
per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea uscenti o da Soci che da soli o insieme ad altri Soci,
ordinaria e saranno rese pubbliche a cura della Società rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi
mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese
quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la
nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione
tempo per tempo vigente. nazionale, di cui due economici, nonché secondo le diverse
Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una modalità indicate dalla normativa tempo per tempo vigente.
sola lista. Ciascuna lista dovrà includere almeno due Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola
candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti lista. Ciascuna lista dovrà includere almeno due quattro
dalla legge, indicando distintamente tali candidati ed candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti
inserendo uno di essi non oltre il secondo posto della lista e dalla legge e dal Codice di Corporate Governance redatto
il secondo non oltre il quarto posto della lista. dal Comitato per la Corporate Governance, indicando
I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato distintamente tali candidati ed inserendo uno di essi non
all'art. 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare oltre il secondo posto della lista e il secondo non oltre il
una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di quarto posto della lista almeno due di essi non oltre il
tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. La secondo e il terzo posto della lista e almeno altri due di
presentazione congiunta di una lista e la sua votazione non essi non oltre il quinto e il sesto posto della lista.
costituiscono di per sé patto ai fini della presente I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato all'art.
disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare una sola
degli
Azionisti
presentatori
e
corredate
dalla
lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto
documentazione
richiesta
ai
sensi
della
normativa
non sono attribuibili ad alcuna lista. La presentazione

congiunta di una lista e la sua votazione non costituiscono di

applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere

candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si procederà come segue: A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4 e 8 fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza.

per sé patto ai fini della presente disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si procederà come segue: A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4, e 8, 16 e 32 fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza.

2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, cessano INVARIATO
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono
rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile
3. Se nel corso dell'esercizio
venisse a mancare un
INVARIATO
Amministratore nominato sulla base del voto di lista sopra
previsto il Consiglio provvederà alla sua sostituzione per
cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., con il primo
non eletto della lista in cui era stato candidato il consigliere
cessato, nel rispetto della normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi ovvero, qualora tale lista non esponga
il candidato, con il primo dei non eletti, indipendentemente
dalla lista di appartenenza; ove il Consigliere dimissionario
fosse stato tratto da una lista diversa dalla Lista di
Maggioranza, tuttavia, dovrà essere rispettata l'assenza di
collegamento con la Lista di Maggioranza. Qualora il
Consigliere cessato fosse uno dei Consiglieri in possesso dei
requisiti di indipendenza e/o fosse appartenente al genere
meno rappresentato e, per effetto della sua cessazione, il
numero degli amministratori indipendenti e/o il numero
degli
amministratori
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato, si riducesse al di sotto del numero minimo
previsto dalla legge, la cooptazione sarà effettuata con il
primo non eletto della lista in cui era stato candidato il
Consigliere cessato che abbia i requisiti di indipendenza
previsti dalla legge e/o appartenga allo stesso genere del
consigliere cessato. Gli amministratori così nominati
resteranno in carica sino alla prima assemblea successiva
4. Nella nomina di Consiglieri in sostituzione di Consiglieri INVARIATO
venuti a mancare nel corso dell'esercizio l'assemblea
provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di indipendenza e di
equilibrio tra i generi, ove possibile, fra i candidati non eletti
indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da
sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria
candidatura,
unitamente
alle
dichiarazioni
relative
all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di
sostituzione non sia possibile si procede con deliberazione
da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia
della
necessaria
rappresentanza
delle
minoranze,
del
numero minimo di Amministratori indipendenti nonché del
rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di
equilibrio tra i generi. I Consiglieri così nominati resteranno
in carica per una durata coincidente con quella degli altri
Amministratori. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero
degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà,
si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione
e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la
ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in

carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori

***

Alla luce della presente Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa

delibera

- di approvare la modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale secondo la formulazione riportata nella colonna di destra della tabella inclusa nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e quindi nei seguenti termini:

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti. Il Consiglio di Amministrazione così formato: dovrà contenere un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla normativa applicabile vigente e dal Codice di Autodisciplina Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, pari a quello tempo per tempo stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance. Nella composizione del consiglio si assicura il rispetto dei criteri di equilibrio tra i generi, come disciplinati dalla legge. Per quanto riguarda gli Amministratori, si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con avviso da pubblicarsi ai sensi della normativa vigente entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'Assemblea; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare; le liste potranno essere presentate rispettivamente almeno venti e venticinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza dagli Amministratori uscenti o da Soci che da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa tempo per tempo vigente. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ciascuna lista dovrà includere almeno due quattro candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance, indicando distintamente tali candidati ed inserendo uno di essi non oltre il secondo posto della lista e il secondo non oltre il quarto posto della lista almeno due di essi non oltre il secondo e il terzo posto della lista e almeno altri due di essi non oltre il quinto e il sesto posto della lista. I Soci aderenti ad uno stesso patto del tipo disciplinato all'art. 122 del D. Lgs. 58/98 possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. La presentazione congiunta di una lista e la sua votazione non costituiscono di per sé patto ai fini della presente disposizione. Le liste dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presentatori e corredate dalla documentazione richiesta ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola

lista. Le liste validamente ricevute saranno poste in votazione, e sarà formata una graduatoria fra le liste sulla base di un numero di voti conseguiti da ciascuna di esse. Per la nomina si procederà come segue: A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4, e 8, 16 e 32 fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. In ogni caso, qualora oltre alla Lista di Maggioranza venisse presentata una sola lista regolare, saranno eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Ai sensi di legge ed a pena di ineleggibilità dei candidati, subito dopo la proclamazione dei risultati relativi al voto di lista, i proponenti di ciascuna delle liste che siano risultate successive alla Lista di Maggioranza dovranno certificare, anche mediante dichiarazione da trascrivere nel verbale dell'assemblea, l'assenza di collegamento anche indiretto delle rispettive liste con candidati presentati dalla Lista di Maggioranza, di guisa che almeno uno degli eletti sia espressione di una lista non collegata alla Lista di Maggioranza.

2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessarie in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

Roma, 8 marzo 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESIDENTE

Barbara Marinali