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Unicredit M&A Activity 2017

May 19, 2017

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M&A Activity

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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

BUDDY SERVIZI MOLECOLARI S.P.A.

IN

UNICREDIT S.P.A.

Ony of

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN UNICREDIT S.P.A. DI BUDDY SERVIZI MOLECOLARI SPA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

1. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante

UNICREDIT S.P.A.

  • · Sede sociale in Roma Via Alessandro Specchi, 16
  • · Capitale sociale di Euro 20.880.549.801,81 interamente versato, diviso in 6.180.343.073 azioni prive del valore nominale, di cui 6.177.818.177 azioni ordinarie e 2.524.896 azioni di risparmio
  • · Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00348170101.
  • · Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 2008.1
  • · Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
  • · Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Società Incorporanda

BUDDY SERVIZI MOLECOLARI S.P.A

  • · Sede sociale in Milano Piazza Gae Aulenti n.3,
  • · Capitale sociale interamente versato Euro 15.000.000, rappresentato da n 15.000.000 azioni ordinarie, del valore di Euro 1,00 ciascuna
  • · Iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09446450968
  • · Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A.

2. Tipo di fusione

La fusione di cui al presente progetto si realizzerà - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 e seguenti del Codice Civile - attraverso l'incorporazione in UniCredit S.p.A. (di seguito "UniCredit" o "Società Incorporante") di buddy servizi molecolari S.p.A. (di sequito "BSM" o "Società Incorporata").

3. Statuto della Società Incorporante

Lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna variazione per effetto della fusione per incorporazione di cui trattasi.

(Ory

4. Rapporto di cambio

UniCredit detiene direttamente l'intero capitale sociale di BSM. Tale circostanza consente che alla fusione sia data esecuzione mediante l'iter di cui all'art. 2505 del Codice Civile applicando le semplificazioni procedurali ivi previste.

Non troveranno pertanto applicazione le previsioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, n. 3 (Rapporto di cambio), n. 4 (Modalità di assegnazione di azioni dell'incorporante) e n. 5 (Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni assegnate in sede di concambio) del Codice Civile, così come quelle di cui agli artt. 2501-quinquies e sexies del Codice Civile.

A seguito della fusione UniCredit procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda senza che si proceda alla determinazione di alcun concambio e senza alcuna emissione ed assegnazione di nuove azioni da parte della Società Incorporante, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-ter, comma 2, del Codice Civile.

5. Effetti giuridici della fusione

Gli effetti giuridici della fusione nei confronti dei terzi - ai sensi dell'articolo 2504-bis del Codice Civile - decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero da data successiva che si fa riserva di indicare nell'atto di fusione.

6. Decorrenza della imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante e degli effetti fiscali della fusione

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1º giorno dell'esercizio in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Dallo stesso giorno decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote

Non esistono particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento particolare.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

(Our V

9. Autorizzazione della Banca Centrale Europea

La presente fusione è stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea con provvedimento di cui alla lettera n. ECB/SSM/2017 - 549300TRUWO2CD2G5692/94 del 10 maggio 2017.

Sono fatte salve le variazioni che possano essere richieste dall'Autorità di Vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente progetto.

Milano, ..................2017

Gianni Franco Papa Direttore Generale UniCredit S.p.A

Milano, ..................2017

$\mathcal{A}$ Osvaldo Magrini Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione Buddy Servizi molecolari S.p.A.

Società per azioni - Sede Sociale:

Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1- iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Testo modificato all'articolo 6 a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2017

(Aggiornato al 12 maggio 2017)

TITOLO I Costituzione, sede e durata della Società

Articolo 1

  1. UniCredit, società per azioni, già UniCredito Italiano, già Credito Italiano e già Banca di Genova, costituita in Genova con privata scrittura del 28 aprile 1870, è Banca ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, denominata anche in forma abbreviata UniCredit S.p.A..

  2. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i segni distintivi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle Società nella stessa incorporate.

Articolo 2

  1. La Società ha Sede Sociale in Roma e Direzione Generale in Milano. Può stabilire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze.

Articolo 3

  1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II Delle operazioni della Società

Articolo 4

  1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi attività strumentale o comunque connessa.

  2. La Società conformemente alle vigenti disposizioni normative può emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.

  3. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio della attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO III Del capitale sociale e delle azioni

Articolo 5

  1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di Euro 20.880.549.801,81 diviso in 2.225.945.295 azioni prive del valore nominale, di cui 2.225.692.806 azioni ordinarie e 252.489 azioni di risparmio.

  2. Le azioni ordinarie sono nominative.

  3. Nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al cinque per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, secondo comma del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia). Il collegamento ricorre nei casi di cui all'art. 2359, terzo comma, Codice Civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

  4. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. In particolare l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni di risparmio aventi le caratteristiche e i diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

  5. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio e/o ordinarie tanto in sede di aumento di capitale quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altra categoria, non richiedono l'approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio.

  6. L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate in ottemperanza alla normativa vigente.

Articolo 6

  1. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 4 maggio 2004, ha deliberato in data 22 luglio 2004 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 7.284.350 corrispondenti ad un numero massimo di 14.568.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna e in data 18 novembre 2005 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 20.815.000 corrispondenti ad un numero massimo di 41.630.000 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2008 e fino al 2017 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

  2. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 maggio 2006, ha deliberato, in data 13 giugno 2006 di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.602.350 corrispondenti ad un numero massimo di 29.204.700 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo

che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2010 e fino al 2019 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

  1. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 maggio 2007, ha deliberato, in data 12 giugno 2007, di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 14.904.711,50 corrispondenti ad un numero massimo di 29.809.423 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2011 e fino al 2017 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

  2. Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'8 maggio 2008, ha deliberato, in data 25 giugno 2008, di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di nominali Euro 39.097.923 corrispondenti ad un numero massimo di 78.195.846 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cadauna, al servizio dell'esercizio di un corrispondente numero di diritti di sottoscrizione riservati al Personale Direttivo di UniCredit S.p.A., nonché delle altre Banche e Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo. I predetti diritti sono esercitabili a far data dal 2012 e fino al 2018 secondo i criteri e nei periodi individuati dal Consiglio di Amministrazione.

  3. Gli aumenti di capitale deliberati a fronte dei piani di incentivazione di cui ai precedenti commi risultano incrementati di ulteriori massimi i) Euro 29.522.571 corrispondenti a massime n° 5.904.514 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 novembre 2009 e, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011, e ii) Euro 47.019.850,00 corrispondenti a massime n° 940.397 azioni ordinarie per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, conseguente all'operazione sul capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.

  4. Trascorsi i termini entro i quali gli aumenti di capitale deliberati a fronte di piani di incentivazione dovranno essere eseguiti, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino alle rispettive date indicate negli stessi.

  5. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere a fronte dei singoli aumenti di capitale menzionati nei precedenti commi e funzionali all'esecuzione di piani di incentivazione tempo per tempo approvati dalla Società, deve tenersi conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2011 ed eseguito il 27 dicembre 2011, nonché del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, fermo l'ammontare massimo complessivo già stabilito per i predetti aumenti.

  6. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare dell'11 maggio 2012, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 202.603.978,15 corrispondenti ad un numero massimo di 59.700.000 di azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo.

  7. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare dell'11 maggio 2013, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 143.214.140,73 corrispondenti ad un numero massimo di 42.200.000 di azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2013 di Gruppo.

  8. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2014, di massimi Euro 98.294.742,05, corrispondenti ad un numero massimo di 28.964.197 azioni ordinarie, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, di massimi Euro 32.239.804,21, corrispondenti ad un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2014 di Gruppo.

  9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, (i) di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 13 maggio 2015, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 100.075.594,87 corrispondenti ad un numero massimo di 29.490.000 di azioni ordinarie, nonché (ii) di aumentare gratuitamente il capitale sociale nel 2021 di massimi Euro 6.821.022,23, corrispondenti ad un numero massimo di 2.010.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2015 di Gruppo. Il numero massimo di azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio delle predette deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione pari complessivamente a n. 31.500.000 risulta incrementato, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, di complessive ulteriori massime n. 1.212.056 azioni ordinarie pari a Euro 41.131.646,39 per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF in conseguenza dell'operazione sul capitale deliberata dalla stessa Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.

  10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 14 aprile 2016, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 77.370.044,40 corrispondenti ad un numero massimo di 22.800.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema

Incentivante 2016 di Gruppo; il numero massimo di azioni ordinarie gratuite da emettersi in esercizio della predetta delega conferita al Consiglio di Amministrazione risulta incrementato, tenuto conto del raggruppamento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguito il 23 gennaio 2017, di complessive ulteriori massime n. 2.269.758 azioni ordinarie pari a Euro 77.022.490,42 per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica AIAF in conseguenza dell'operazione sul capitale deliberata dalla stessa Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017.

  1. Ai fini della determinazione del numero massimo di azioni da emettere a fronte dei singoli aumenti di capitale menzionati nei precedenti commi e funzionali all'esecuzione di piani di incentivazione tempo per tempo approvati dalla Società, deve tenersi conto dell'operazione di raggruppamento deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2017 ed eseguita il 23 gennaio 2017, fermo l'ammontare massimo complessivo già stabilito per i predetti aumenti.

  2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale nel 2022, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea del 20 aprile 2017, di massimi Euro 3.181.011,56, corrispondenti ad un numero massimo di 339.236 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo a completamento del Sistema Incentivante 2016 di Gruppo;

  3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 20 aprile 2017, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 187.539.740,00 corrispondenti ad un numero massimo di 20.000.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit, delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo in esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017- 2019.

Articolo 7

  1. Le azioni di risparmio non danno diritto a voto. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eventualmente ecceda l'ammontare del capitale sociale complessivamente rappresentato dalle altre azioni; nel caso di scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 63 per azione. Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, il sopra indicato importo fisso per azione potrà essere modificato di conseguenza. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

  2. Con delibera dell'Assemblea Straordinaria può essere attribuita ai portatori delle azioni di risparmio la facoltà di conversione delle azioni stesse in azioni ordinarie secondo modalità ed entro termini determinati.

  3. Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'Azionista di risparmio potrà richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie alla Società, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

  4. Le azioni di risparmio, quando interamente liberate, sono al portatore salvo diversa disposizione di legge. A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa.

  5. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti viene nominato un Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. Egli può partecipare ed intervenire all'Assemblea dei soci.

  6. Al fine di assicurare al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate le comunicazioni relative alle predette materie negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui esse sono messe a disposizione del mercato.

TITOLO IV Dell'Assemblea

Articolo 8

  1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale alla sua competenza.

  2. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

  3. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:

  4. con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;

  5. con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

  6. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.

Articolo 9

  1. L'Assemblea si riunisce nella Sede Sociale, presso la Direzione Generale ovvero in altro luogo sito nel territorio nazionale, come indicato nell'avviso di convocazione.

  2. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10

  1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente anche regolamentare.

Articolo 11

  1. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito a termini di legge e di Statuto da chi eserciti il potere di convocazione.

  2. La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno e quella di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno possono essere esercitate – nei casi, modi e termini indicati dalla normativa vigente – da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale.

Articolo 12

  1. L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Si applicano le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Articolo 13

  1. Possono partecipare all'Assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti la comunicazione alla Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14

  1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

  2. La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

Articolo 15

  1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dall'art. 5.

Articolo 16

  1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, nel caso siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un Amministratore o da un Socio designato dagli intervenuti. Chi presiede l'Assemblea è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza di coloro che hanno diritto al voto. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio incaricato dal Presidente.

  2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla normativa vigente e nel Regolamento Assembleare.

Articolo 17

  1. Per la validità di costituzione della Assemblea e delle deliberazioni da questa assunte si osservano le disposizioni di legge, salvo quanto disposto dall'art. 5.

Articolo 18

  1. I verbali dell'Assemblea sono redatti e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti dal notaio.

Articolo 19

  1. Le copie e gli estratti dei verbali dell'Assemblea, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova.

TITOLO V Del Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove a un massimo di ventiquattro membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

  2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

  3. Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate deve possedere i requisiti di indipendenza di seguito indicati. In particolare, un Amministratore non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina.

  1. La durata del mandato degli Amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

  2. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

  3. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

  4. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

  5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

  6. le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

  7. un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

  8. la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;

  9. la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

  1. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

  2. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 1, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore o pari a 20, oppure diminuito di 2, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a 20. I restanti Amministratori sono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza;

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

c) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

e) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d);

f) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti

dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

g) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera f) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

  1. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

  2. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Articolo 21

  1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, per tre esercizi, fra i propri Membri, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 20, un Presidente, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei Membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente Vicario, presiede il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti i Vice Presidenti, l'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

  2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato determinandone ruolo e poteri e può conferire incarichi e deleghe speciali ad altri suoi Membri.

  3. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.

  4. I poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato possono essere dallo stesso sub-delegati alla Direzione Generale, con facoltà di ulteriore sub-delega.

  5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali e/o uno o più Vice Direttori Generali, determinandone ruoli e aree di competenza. Ove non sia stato nominato l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione nomina un solo Direttore Generale, e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone ruoli e aree di competenza.

  6. I Direttori Generali fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni all'Amministratore Delegato, ove nominato, dando esecuzione alle direttive di gestione dallo stesso impartite e, su richiesta dell'Amministratore Delegato

medesimo, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.

  1. I poteri attribuiti ai Direttori Generali ed ai Vice Direttori Generali possono essere dagli stessi sub-delegati, con facoltà di ulteriore sub-delega.

  2. I Direttori Generali partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

  3. I destinatari delle deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività, in conformità alle norme di legge.

Articolo 22

  1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la Sede Sociale od altrove in Italia o all'estero ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo creda necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa di un Sindaco.

  2. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

  3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce e può essere effettuata anche con mezzi di telecomunicazione.

  4. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato, possono invitare il Personale di UniCredit S.p.A. e/o di Società facenti parte del Gruppo UniCredit a partecipare alle adunanze del Consiglio.

Articolo 23

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

  2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto.

  3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

  4. l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;

  5. la valutazione del generale andamento della gestione;
  6. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
  7. la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
  8. la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
  9. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  10. l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
  11. la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

  12. le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

  13. l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende comportanti investimenti o disinvestimenti che superino il 5% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, della Società, e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modificano la composizione del Gruppo Bancario e non rientrano nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
  14. le decisioni concernenti le strutture organizzative della società ed i relativi regolamenti che, secondo i criteri determinati per regolamento dal Consiglio di Amministrazione, rivestono carattere di rilevanza;
  15. la costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
  16. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze;
  17. la nomina e revoca dei Direttori Generali, dei Vice Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società;
  18. - la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di controllo dei rischi e del responsabile della funzione di conformità.

  19. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle Società controllate e sulle loro operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse. A tal fine trasmettono al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi ad oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli amministratori stessi.

Articolo 24

  1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

  2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei votanti, esclusi gli astenuti, e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante.

Articolo 25

  1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate con processi verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

  2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, oppure dal Segretario, fanno piena prova.

Articolo 26

  1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale che sarà deliberato dall'Assemblea e che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

  2. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, deliberate dall'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

TITOLO VI Della Direzione Generale

Articolo 27

  1. La Direzione Generale è composta dai Direttori Generali, dai Vice Direttori Generali, dagli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, dal Personale alla stessa destinato nonché dalle persone in distacco presso la stessa.

  2. La Direzione Generale assicura, secondo gli indirizzi fissati dall'Amministratore Delegato oppure – se quest'ultimo non sia stato nominato – dal Direttore Generale, la gestione dell'azienda sociale e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

  3. L'Amministratore Delegato, i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche della Società sono direttamente investiti, senza bisogno di ulteriori specifiche deleghe, della facoltà esercitabile disgiuntamente di assumere decisioni finalizzate a:

a) promuovere e sostenere azioni giudiziarie e amministrative, procedimenti arbitrali e di conciliazione/mediazione in qualunque grado di giurisdizione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca e rappresentare la Società in ogni sede giudiziaria e amministrativa, arbitrale e conciliativa, avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di rendere gli interrogatori previsti dalla legge, di conciliare, transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nonché di rinunciare agli atti ed alle azioni;

b) consentire, anche mediante speciali mandatari, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;

c) effettuare qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, presso qualsiasi società o ente, presso la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Amministrazione del Debito Pubblico, e, comunque, presso ogni Amministrazione Pubblica, nessuna esclusa, gli enti, le aziende e le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, ed, inoltre, compiere ogni atto inerente alle operazioni medesime;

d) rilasciare mandati speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o di determinate categorie di atti e operazioni e procure alle liti, nonché nominare consulenti tecnici ed arbitri, munendoli dei necessari poteri;

e) attribuire anche singolarmente a dipendenti o a terzi la facoltà di rappresentare la Società come azionista o quale delegataria di terzi soci nelle Assemblee Ordinarie o Straordinarie di società italiane ed estere, in conformità alle vigenti leggi.

I soggetti facoltizzati di cui al presente comma possono delegare i poteri di cui sopra al Personale destinato alla Direzione Generale o alle persone in distacco presso la stessa.

  1. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire strutture organizzative e/o decisionali della Direzione Generale, quali direzioni territoriali, dislocate su base locale, alle quali l'Amministratore Delegato oppure – se quest'ultimo non sia stato nominato – il Direttore Generale potrà delegare, anche avvalendosi

della Direzione Generale, poteri e attribuzioni, oltre quelli indicati all'art. 28, per la gestione delle succursali, comunque denominate, determinandone le modalità di esercizio.

  1. L'Amministratore Delegato oppure – se quest'ultimo non sia stato nominato – il Direttore Generale potrà delegare alle Direzioni delle succursali, comunque denominate, anche avvalendosi della Direzione Generale e delle strutture di cui al comma precedente, poteri e attribuzioni, oltre quelli indicati all'art. 28, per la gestione delle succursali stesse, determinandone le modalità di esercizio.

Articolo 28

  1. Il Personale Direttivo, cui sia affidata la gestione di una succursale, comunque denominata, è investito, limitatamente a tale gestione, di tutti i poteri occorrenti per il compimento delle ordinarie operazioni, comprese le facoltà di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 27 da esercitarsi, senza bisogno di specifiche deleghe, con le modalità di cui al successivo art. 29.

TITOLO VII Della rappresentanza e della firma sociale

Articolo 29

  1. La rappresentanza, anche processuale, della Società e l'uso della firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, nonché disgiuntamente all'Amministratore Delegato, ai Direttori Generali e ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della Società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.

  2. La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere e sostenere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge, e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

  3. Hanno, altresì, facoltà di firmare, ai sensi dei precedenti commi, anche ai fini della rappresentanza processuale, in nome di UniCredit S.p.A.:

a) per la Direzione Generale e per tutte le sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti con responsabilità strategiche della Società se diversi dai rappresentanti di cui al precedente comma 1, e quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;

b) per la sola Direzione Generale, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essa destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati a cui sia stata conferita tale facoltà;

c) per le singole sedi secondarie, succursali, comunque denominate, e rappresentanze, i Dirigenti, i Quadri Direttivi di quarto, terzo e secondo livello ad essi destinati, nonché quegli altri soggetti anche distaccati cui sia stata conferita tale facoltà.

Gli atti emanati per la Società dai rappresentanti autorizzati ai sensi del presente comma, per essere obbligatori, devono essere sottoscritti congiuntamente da due di essi, con la restrizione che i Quadri Direttivi di terzo o secondo livello potranno firmare soltanto con un Quadro Direttivo di quarto livello o con un Dirigente.

  1. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà peraltro autorizzare la firma del Personale della Società e delle persone in distacco presso la Società stessa, anche ai fini della rappresentanza processuale, da esercitarsi congiuntamente, ovvero anche singolarmente, per le categorie di atti che verranno determinati dal Consiglio stesso.

TITOLO VIII Dei Sindaci

Articolo 30

  1. L'Assemblea Ordinaria nomina cinque Sindaci effettivi, fra i quali il Presidente. Nomina altresì quattro Sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

  2. I Sindaci effettivi ed i supplenti sono rieleggibili.

  3. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto – in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

  1. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo

e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

  1. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

  2. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

  3. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 5, i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

  4. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

  5. Con riferimento alla elezione dei Sindaci effettivi, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del primo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Salvo quanto previsto al comma successivo, risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

  6. Fermo quanto sopra, risultano comunque eletti i primi tre candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora quattro o più candidati di una lista abbiano ottenuto i quozienti più elevati, risulteranno comunque eletti soltanto i primi tre di essi. In ogni caso il quarto e il quinto eletto saranno coloro che, tra gli appartenenti alle liste di minoranza, abbiano ottenuto il quoziente più elevato.

  7. Il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza, come definite dalle disposizioni (anche regolamentari) vigenti, è nominato dall'Assemblea Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità

tra le liste è eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato della lista che sia stata presentata dai soggetti legittimati in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soggetti stessi. In caso di ulteriore parità viene nominato Presidente il candidato più anziano di età. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non possa essere eletto sulla base dei criteri sopra indicati, alla sua nomina provvede direttamente l'Assemblea a maggioranza relativa.

  1. Con riferimento all'elezione dei Sindaci supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del secondo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Salvo quanto previsto al comma successivo, risultano eletti Sindaci supplenti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

  2. Fermo quanto sopra, risultano comunque eletti i primi due candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora tre o più candidati di una lista abbiano ottenuto i quozienti più elevati, risulteranno comunque eletti i primi due di essi. In ogni caso il terzo e il quarto eletto saranno coloro che, tra gli appartenenti alle liste di minoranza, abbiano ottenuto il quoziente più elevato.

  3. In caso di parità di quoziente tra candidati per l'elezione a Sindaco effettivo e/o a Sindaco supplente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

  4. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il Sindaco della lista più votata contraddistinto dal numero progressivo più alto e appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal successivo candidato appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista. Qualora, ciononostante, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione si applicherà, ove possibile, alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti, oppure si applicherà nuovamente alla lista più votata. Ove, nonostante tutto, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal quoziente meno elevato.

  5. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

  6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

  7. Per le attribuzioni dei Sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osserva la normativa vigente.

  8. Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

  9. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società, del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale e sul processo di informativa finanziaria.

  10. I Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre Società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

  11. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

  12. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nelluogo in cui si trova il Presidente

TITOLO IX Del bilancio, dividendo e fondo di riserva

Articolo 31

  1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 32

  1. L'utile netto risultante dal bilancio è destinato come segue:

a) alla riserva una quota non inferiore al 10%; allorché la riserva risulti di ammontare pari al massimo previsto dalle disposizioni di legge, l'utile viene prioritariamente assegnato alle azioni di risparmio nella misura di cui al successivo punto b);

b) alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione; quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al cinque per cento di Euro 63 per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al tre per cento di Euro 63 per azione;

c) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento di Euro 63 per azione.

Nel caso di operazioni sul capitale che modifichino il rapporto tra l'ammontare del capitale sociale e le azioni emesse, gli importi fissi per azione di cui alle lettere b) e c) del presente comma 1 potranno essere modificati di conseguenza;

d) l'utile che residua e del quale l'Assemblea deliberi la distribuzione è ripartito fra tutte le azioni in aggiunta alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere b) e c);

e) sulla destinazione dell'utile non distribuito delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

  1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti, ordinari e di risparmio, la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi di cui ai punti b), c) e d) che precedono, sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie e/o di risparmio, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.

In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.

Resta fermo che il privilegio sul dividendo spettante alle azioni di risparmio ai sensi della precedente lettera b) sarà corrisposto in denaro, salva diversa indicazione dell'azionista.

  1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare altresì la formazione e l'incremento di riserve di carattere straordinario e speciale da prelevarsi dall'utile netto anche in antecedenza ai riparti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

  2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.

  3. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO X Del recesso

Articolo 33

  1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO XI Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Articolo 34

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.

  2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti di professionalità:

a) laurea (o equivalente) in discipline economiche o finanziarie conseguita in Italia o all'estero;

b) esperienza pregressa di almeno tre anni nel ruolo di responsabile della struttura interna dedicata alla formazione del bilancio o nel ruolo di Chief Financial Officer in società per azioni (o equivalente) quotata italiana o estera (compresa UniCredit e le sue controllate);

c) inquadramento al momento della nomina quale Dirigente o superiore.

  1. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

  2. Nello svolgimento del proprio compito il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari potrà avvalersi della collaborazione di tutte le strutture del Gruppo UniCredit.

  3. Il Dirigente preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli Organi Delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente

BUDDY SERVIZI MOLECOLARI S.p.A.

Sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - 20124 Milano (MI) Capitale sociale Euro 15.000.000,00 i.v. Iscrizione al R.E.A. di Milano al n. 2090617 Registro Imprese e Codice Fiscale 09446450968

Bilancio in forma abbreviata al 31/12/2016

Stato Patrimoniale attivo 31/12/2016
A) dovuti Crediti verso soci per versamenti ancora
B) Immobilizzazioni
11. I. Immateriali
Materiali
III.
Finanziarie 3.043.405
Totale Immobilizzazioni 3.043.405
C) Attivo circolante
1.
II.
Rimanenze
Crediti
- esigibili entro 12 mesi
27
Ш. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
27
IV. Disponibilità liquide 9.279.220
Totale attivo circolante 9.279.247
D) Ratei e risconti 36.029
Totale attivo 12.358.681
Stato Patrimoniale passivo 31/12/2016
A) Patrimonio netto
Capitale
$\iota$
15.000.000
11.
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
III.
IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
Altre riserve
VI.
VII.
Riserve per operazioni di copertura flussi
finanz, attivi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.
Perdita dell'esercizio
(8.105.865)
portafoglio Х.
Riserva negativa per azioni proprie in
Totale patrimonio netto 6.894.135
B) Fondi per rischi e oneri 2.078.100
C) Trattamento
di
fine
lavoro
rapporto
subordinato
D) Debiti
- Esigibile entro 12 mesi 3.386.446
3.386.446
E) Ratei e Risconti
Totale passivo 12.358.681

ă,

Conto Economico 31/12/2016
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
6)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)
Per servizi
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione
974.113
5.046.938
2.078.100
6.776
Totale costi della produzione 8.105.927
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (8.105.927)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
proventi diversi dai precedenti:
d)
-altri
106
106
17) Interessi e altri oneri finanziari:
e) altri
$-44$
44
Totale proventi e oneri finanziari 62
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
differite Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
20)
(8.105.865)
e anticipate
21) Perdita dell'esercizio (8.105.865)

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società ed il risultato economico dell'esercizio.

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

Nota integrativa al bilancio

in forma abbreviata al 31/12/2016

Premessa

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio di Buddy Servizi Molecolari S.p.A. (di seguito la "Società") che si è chiuso al 31/12/2016, e che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad € 8.105.865.

Attività svolte

La Società, che ha come oggetto sociale iniziale l'elaborazione di ricerche di mercato finalizzate all'individuazione e valutazione delle potenzialità del mercato del software per le aziende, unitamente alla prestazione di servizi di consulenza, assistenza e aggiornamento tecnico relativamente all'utilizzo dei programmi software, nel corso del 2016 si è adoperata per sviluppare la nuova banca di UniCredit S.p.A., disegnata esclusivamente per smartphone, con l'obiettivo di assistere i propri clienti nelle operazioni di tutti i giorni, come prenotare un ristorante, spostarsi con un taxi o pianificare un viaggio ecc. Con il nome di "Buddybank", la Società offrirà quindi, accanto a tre prodotti finanziari classici (conto corrente, carta di credito/debito e prestiti personali), un servizio di concierge paragonabile a quello dei grandi alberghi e disponibile via chat e via telefono 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La Società è stata costituita il 14 marzo 2016 con atto a rogito del Notaio dott. Pietro Sormani (repertorio n. 399085 / raccolta 88893) per essere parte del piano di digitalizzazione e innovazione di UniCredit S.p.A.. Con la definizione del nuovo Piano Strategico di Gruppo per il 2017-19, UniCredit S.p.A. nel suo Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2016 ha modificato l'impostazione strategica decidendo di servire i clienti digitali non più utilizzando una nuova banca ma agendo direttamente al suo interno sviluppando un canale dedicato.

A seguito di guesta decisione UniCredit S.p.A. ha comunicato a Banca d'Italia la sua intenzione e pertanto ha ritirato la richiesta di l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, riservandosi la decisione di analizzare le modalità di integrazione della Società al suo interno.

Criteri di formazione

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La nota integrativa, come lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, è stata redatta in unità di €, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del Codice Civile: tutti gli importi espressi in unità di € sono stati arrotondati per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in forma abbreviata in quanto risultano rispettati i limiti di cui all'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile che prevede per le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata guando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei sequenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

Nota integrativa al 31/12/2016 menich 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

La Relazione sulla Gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del Codice Civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria:

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del Codice Civile

Sono state rispettate:

  • la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 Codice Civile), $\bullet$
  • i suoi principi di redazione (art. 2423-bis Codice Civile). $\bullet$
  • i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 Codice Civile). a.

In particolare:

  • √ la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività
  • √ la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto:
  • vi proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento:
  • v i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo:
  • √ ali utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Si precisa inoltre che:

  • √ i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC:
  • ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del Codice Civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Il presente bilancio è privo di raffronto con l'esercizio precedente in quanto il 2016 rappresenta per la Società il primo esercizio sociale.

Criteri di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della Società, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dall'art. 2423 del Codice Civile.

I principi di redazione del bilancio sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dall'art. 2423bis del Codice Civile.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, comma 4, del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Nota integrativa al 31/12/2016 Volt. $-C2$

Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto, ma non sono state sottoposte ad ammortamento in quanto, stante la loro capacità di produrre benefici economici pluriennali per l'impresa. queste non sono ancora state inserite nel processo produttivo e non hanno pertanto concorso alla produzione di alcun beneficio economico nel corso dell'esercizio.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo; la Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione.

Fondo per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Dehiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore di estinzione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria. adottando ove necessario, le opportune variazioni.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono determinate in applicazione della vigente normativa fiscale. In particolare, le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del reddito imponibile.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore di bilancio e il valore fiscale delle attività e passività.

Le imposte anticipate sono stanziate solo nel caso in cui vi sia la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile anche su base consolidata non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno a utilizzare.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non sussistono, alla data di chiusura dell'esercizio, crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera di paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea e pertanto non si è reso necessario alcun allineamento delle poste.

Garanzie

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati negli impegni assunti per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Nota Integrativa Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Descrizione Dettaglio Consist, iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. Finale
Valore lordo
Software 2.042.904 2,042,904
Licenze d'uso
software
LΞ. 1.000.501 s
1,000.501
Totale e. 3.043.405 ×. ù,
3.043.405

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/20016 sono costituite essenzialmente da investimenti pluriennali in software per la realizzazione della APP della Società e dalle licenze d'uso per specifici applicativi dedicati alla sicurezza informatica, contact center e video chat. Si precisa che tali immobilizzazioni non sono ancora state inserite nel processo produttivo e pertanto non sono state oggetto di ammortamento nell'esercizio.

C. Attivo circolante

II. Crediti

Descrizione Dettaglio Consist, iniziale Increm. Decrem. Consist, finale
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Ritenute subite su interessi attivi 27
Totale 27 27

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi
UE
Resto d'€pa Resto del
Mondo
CREDITI 27 ٠.
Importo esigibile entro l'es. successivo 27
Importo esigibile oltre l'es, succ. entro 5 anni $\overline{\phantom{a}}$
Importo esigibile oltre 5 anni ۰ ۰ a.

I crediti tributari sono costituiti da crediti per le ritenute applicate sugli interessi attivi bancari.

IV. Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist, finale
Disponibilità liquide
Banca c/c ٠ 30.262.143 20.982.923 9.279.220
Totale 30.262.143 20.982.923 9.279.220

Il saldo di € 9.279.220 rappresenta le disponibilità liquide costituite dal conto corrente ordinario aperto presso UniCredit S.p.A. S.p.A.

D. Ratei e risconti
Descrizione Dettaglio Consist, iniziale Increm. Decrem. Consist, finale
Ratei e risconti
Risconti attivi ă. 59,050 23.021 36.029
Totale $\sim$ 59.050 23.021 36.029

I risconti attivi pari ad € 36.029 sono costituiti da costi rinviati all'esercizio successivo in quanto di competenza di quest'ultimo e sono principalmente riferibili alle licenze annuali dell'applicativo SugarCRM Enterprise.

Nota Integrativa Passività

A) Patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio
Destinazione
del risultato
dell'es. prec. -
Attribuzione
di dividendi
Destinazione
del risultato
dell'es, prec. -
Altre
destinazioni
Altre
variazioni -
Incrementi
Altre
variazioni -
Decrementi
Altre
variazioni -
Riclassifiche
Risultato
d'esercizio
Valore di fine
esercizio
Capitale ÷
÷
× 15,000,000 × $\sim$ ÷ 15,000,000
Versamenti in
conto capitale
$\sim$
÷.
×. ۰ $\rightarrow$ ٠
Utile (perdita)
dell'esercizio

W.
Ξ Ŧ, F. $\overline{\phantom{a}}$ (8.105.865) (8, 105.865)
Totale g) L. 15.000.000 $\sim$ (8.105.865) 6.894.135

Il capitale sociale, alla data del 31/12/2016 è così composto n. 15.000.000.azioni ordinarie del valore di 1 € cadauna.

Come previsto dall'art. 2446 cc il capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza delle perdite d'esercizio, sarà quindi cura degli Amministratori convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

B) Fondo per rischi ed oneri

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist, finale
Fondo per rischi e oneri
Fondo per rischi e oneri 2.078.100 2.078.100
z.
Totale 2.078.100 2.078.100
۰

Il Fondo per rischi ed oneri è pari ad € 2.078.100 ed è stato costituito a seguito della probabilità di vedersi applicare penali contrattuali a seguito di disdetta anticipata. Tali recessi contrattuali si sono resi necessari a seguito del cambio di strategia come richiamato nella sezione "Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio".

Nota integrativa al 31/12/2016 ence Pohr

D) Debiti

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale ncrem. Decrem. Consist. finale
Debiti
Debiti verso fornitori 26 6.961.161 (5.689.251) 1.271.910
Fatture da ricevere da fornitori ÷ 2.239.771 (189.338) 2.050.433
Debiti tributari ÷ 298.925 (134.822) 64.103
Totale ٠ 9.499.857 (6.013.411) 3.386.446

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi
UE
Resto d'€pa Resto del
Mondo
DEBITI 2.856.522 529.924 $\overline{a}$
Importo esigibile entro l'es, successivo 2.856.522 529.924
Importo esigibile oltre l'es, succ. entro 5 anni ÷ $\sim$
Importo esigibile oltre 5 anni ٠ $\mathbf{u}$ ۰ CONTRACTOR

I Debiti tributari, pari ad € 64.103, sono composti da € 56.732 per debiti IVA ed € 7.371 per debiti su ritenute lavoratori autonomi.

Nota Integrativa Conto Economico

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della produzione sono così composti:

Descrizione Dettaglio Importo
Costi della produzione 8.105.927
Materie di consumo 974.113
Costi per servizi 5.046.938
Accantonamenti per rischi 2.078.100
Oneri diversi di gestione 6.776

Materie di consumo

La voce è composta prevalentemente dal hardware acquistato dalla Società a supporto dell'attività bancaria.

Costi per servizi

rientrano in questa voce di costo essenzialmente le spese software € 3.016.385 e annesse consulenze informatiche di € 1.316.009, le spese di marketing per € 251.606, le spese di pubblicità per € 150.517, i compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione per € 114.087, al Collegio Sindacale per € 45.073 e al Comitato Rischi per € 24.333.

Accantonamenti per rischi

La voce si riferisce all'accantonamento per possibili penali contrattuali relative all'acquisto del sistema di core banking XF e di Data center.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Descrizione Dettaglio Importo
Proventi e oneri finanziari 62
Interessi attivi su c/c bancari 106
Totale 106
Interessi passivi moratori (44)
Totale (44)

I proventi finanziari pari ad €106 son costituiti da interessi attivi bancari, mentre gli oneri finanziari, pari ad € 44, sono costituiti da interessi passivi di mora.

Nota Integrativa Altre informazioni

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 c.9 del Codice Civile si segnala che nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo né impegno non risultante dallo Stato Patrimoniale, non sono state prestate direttamente o indirettamente garanzie né sono state iscritte voci degli altri conti d'ordine.

Numero medio dei dipendenti

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 non sono stati assunti lavoratori dipendenti. Ci si è tuttavia avvalsi delle prestazioni di personale UniCredit S.p.A. distaccato presso la Società. Nel corso dell'esercizio il personale distaccato impiegato è stato in media di sei unità e con una percentuale media di distacco del 5%.

Compensi revisore legale o società di revisione

L'Assemblea dei Soci di Buddy Servizi Molecolari S.p.A. ha deliberato, in data 4 aprile 2016 il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche S.p.A..

conti annuali svolti Revisione legale dei Altri servizi di verifica Servizi di consulenza
fiscale
Altri servizi diversi
dalla revisione
contabile
Totale corrispettivi
spettanti al revisore
legale o alla società
di revisione
Valore 10.000 10.000

Così come deliberati dall'Assemblea dei Soci gli importi dovuti alla società di revisione per l'esercizio 2016 per le attività di revisione legale dei conti ai fini del bilancio di esercizio, attività di verifica e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali sono state definite forfettariamente pari a € 10.000.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è controllata, per il 100% del capitale sociale, da UniCredit S.p.A. S.p.A., con sede legale a Roma, Via Alessandro Specchi 16. UniCredit S.p.A. S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società UniCredit S.p.A. S.p.A.. Nel sequente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell'ultimo Bilancio sono depositate presso la sede della stessa.

en blu.

Stato patrimoniale
-- -------------------- --
Stato patrimoniale
CONSISTENZE AL
VOCI DELL'ATTIVO 31.12.2015 31.12.2014
10. Cassa e disponibilità liquide 2.460.123.105 2.324.945.243
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 13.720.643.922 16.165.889.326
30. Attività finanziarie valutate al fair value 338.295.453 395.501.895
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 65.424.747.740 55.725.023.162
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 751.807.953 1.565.887.092
60. Crediti verso banche 22.062.498.699 21.865.747.058
70. Crediti verso clientela 215.174.711.235 220.649.120.433
80. Derivati di copertura 6.405.356.900 7.842.137.399
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 2.309.155.751 2.626.300.944
100. Partecipazioni 45.847.175.443 50.339.369.659
110. Attività materiali 2.405.407.416 2.582.507.703
120. Attività immateriali 5.509.461 1.285.280
di cui: - avviamento
130. Attività fiscali 12.554.411.647 12.046.618.915
a) correnti 805.803.481 773.083.079
b) anticipate 11.748.608.166 11.273.535.836
di cui alla L. 214/2011 11.354.076.328 10.503.951.460
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 238.358.640 55.231.602
150. Altre attività 4.674.078.440 4.627.489.264
Totale dell'attivo 394.372.281.805 398.813.054.975
(importi in $\epsilon$ )
CONSISTENZE AL
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31.12.2015 31.12.2014
10. Debiti verso banche 37.466.490.120 31.703.099.960
20. Debiti verso clientela 181.573.565.455 167.989.749.017
30. Titoli in circolazione 97.311.533.237 114.109.332.713
40. Passività finanziarie di negoziazione 10.671.552.238 13.020.472.032
50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura 6.629.618.425 7.606.128.032
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 3.039.174.156 3.848.482.192
80. Passività fiscali 152.030.669 223.636.955
a) correnti 142.239.520 223.636.955
b) differite 9.791.149
90. Passività associate ad attività in via di dismissione
100. Altre passività 7.373.932.982 9.043.865.479
110. Trattamento di fine rapporto del personale 1.028.374.419 1.059.051.641
120. Fondi per rischi e oneri 2.601.453.029 2.036.873.658
a) quiescenza e obblighi simili 735.894.822 829.326.094
b) altri fondi 1.865.558.207 1.207.547.564
130. Riserve da valutazione 1.092.027.055 1.001.109.067
150. Strumenti di capitale 1.888.463.450 1.888.463.450
160. Riserve 8.753.683.190 9.323.078.472
170. Sovrapprezzi di emissione 15.976.604.463 15,976,604,463
180. Capitale 20.257.667.512 19.905.773.742
190. Azioni proprie (-) (2.440.001) (2.440.001)
200. Utile (Perdita) di periodo (+/-) (1.441.448.594) 79.774.103
Totale del passivo e del patrimonio netto 394.372.281.805 398.813.054.975

Washington College

Conto Economico
oono cuonomuu (in pont in c)
ESERCIZIO
VOCI 2015 2014
10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.287.626.938 8.781.262.857
20. Interessi passivi e oneri assimilati (3.252.384.982) (4.431.349.165)
30. Margine di interesse 4.035.241.956 4.349.913.692
40. Commissioni attive 4.205.454.685 4.024.773.110
50. Commissioni passive (368.170.617) (365.841.811)
60. Commissioni nette 3.837.284.068 3.658.931.299
70. Dividendi e proventi simili 1.475.529.410 1.381.468.997
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 194.509.003 149.253,796
90. Risultato netto dell'attività di copertura 7.386.379 4.928.797
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 204.918.442 323.136.453
a) crediti (25.867.903) 44.711.967
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 246.497.724 269.326.098
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (2)
d) passività finanziarie (15.711.377) 9.098.386
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 13.161.224 6.197.210
120. Margine di intermediazione 9.768.030.482 9.873.830.244
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (2.667.654.568) (3.035.081.791)
a) crediti (2.593.265.051) (2.684.364.596)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita (41.124.605) (239.628.045)
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni finanziarie (33.264.912) (111.089.150)
140. Risultato netto della gestione finanziaria 7.100.375.914 6.838.748.453
150. Spese amministrative: (6.949.656.706) (5.994.225.368)
a) spese per il personale (3.810.497.955) (3.140.960.747)
b) altre spese amministrative (3.139.158.751) (2.853.264.621)
160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (298.586.948) (121.863.290)
170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (129.068.119) (141.467.442)
180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (1.103.465) (398.392)
190. Altri oneri/proventi di gestione 527.007.770 611.857.609
200. Costi operativi (6.851.407.468) (5.646.096.883)
210. Utili (Perdite) delle partecipazioni (1.998.575.823) (694.495.451)
230. Rettifiche di valore dell'avviamento
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 33.655.491 2.680.169
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (1.715.951.886) 500.836.288
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 274.503.292 (421.062.185)
270. Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte (1.441.448.594) 79.774.103
290. Utile (Perdita) d'esercizio (1.441.448.594) 79.774.103

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni rilevanti (con UBIS per servizi di procurement e con UniCredit S.p.A. per servizi di Audit, quest'ultimo contratto non attivato in quanto connesso all'avvio dell'attività bancaria) ma concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

buddy servizi molecolari S.p.a.

Sede Legale: Piazza Gae Aulenti, 3 - 20124 - Milano Capitale sociale: Euro 15.000.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 09446450968 Iscrizione al REA di Milano al n. 2090617

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso il 31 dicembre 2016

Signori Soci,

nel corso del primo esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2016 e iniziato il 14 marzo 2016 abbiamo svolto l'attività di vigilanza di nostra competenza, ispirandoci ai principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Desideriamo rammentare a questo riguardo che l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 4 aprile 2016 ha deliberato di nominare ai sensi dell'Art. 2409-bis del Codice Civile quale incaricato della revisione legale dei conti della Società per il periodo 2016-2024 la società di revisione Deloitte S.p.a.. La suddetta società di revisione ha emesso in data 27 marzo 2017 la sua relazione al Bilancio al 31 dicembre 2016 senza rilievi.

Ai sensi dell'art. 2429 c.c. il Collegio Sindacale provvede a riferire all'assemblea le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, così da mettere i soci in condizione di valutare in maniera più approfondita il bilancio redatto dagli Amministratori.

$\overline{1}$ . Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la nostra attività diamo atto:

  • di avere assistito nel corso dell'esercizio a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e a tutte le assemblee;
  • di avere acquisito gli elementi di conoscenza necessari per svolgere l'attività di nostra competenza sulla valutazione del grado di adeguatezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, mediante indagini dirette e raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni interessate:
  • di avere riscontrato l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile a recepire e rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tradurli in sistemi affidabili di dati per la realizzazione dell'informazione esterna e per le esigenze di controllo interno.

$2.$ Nel corso dell'esercizio siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Possiamo ragionevolmente affermare che le azioni poste in essere sono rispondenti all'interesse sociale, conformi alla legge ed allo statuto sociale e non manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

$\overline{3}$ . Sulla base di quanto è emerso dagli interventi diretti e dalle informazioni assunte, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ci sono apparse conformi alla legge e allo statuto, nonché ai principi della corretta amministrazione, coerenti e compatibili con le dimensioni del patrimonio sociale, rispettose del disposto dell'art. 2391 c.c., in materia di interesse portato, per conto proprio o di terzi, dagli amministratori.

  1. Diamo atto che nel corso dell'esercizio non sono state presentate denunce di cui all'art. 2408 del Codice Civile, non sono pervenuti esposti, né sono state segnalate, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, omissioni, fatti censurabili, irregolarità tali da doverne fare menzione in questa Relazione.

  2. Con riferimento al bilancio di esercizio, diamo atto che:

  3. abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione e all'impostazione del bilancio; in particolare diamo atto che il bilancio di esercizio è redatto secondo gli schemi di legge;

  4. le note al bilancio contengono i criteri di valutazione seguiti per la formazione del bilancio di chiusura e le informazioni richieste dalle norme vigenti;
  5. abbiamo constatato la conformità dei principi contabili adottati in relazione all'attività svolta e alle operazioni effettuate dalla Società, ravvisandone l'adeguatezza e la correttezza;
  6. per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile:
  7. il bilancio risponde ai fatti e alle informazioni di cui di cui siamo venuti a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli Organi Sociali, che hanno permesso di acquisire adeguata informativa circa le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società;
  8. nella nota integrativa, compilata in osservanza al disposto dell'art. 2427 del Codice Civile, sono contenute le indicazioni previste dalla legge e le eventuali altre informazioni utili per la comprensione degli schemi contabili di Stato Patrimoniale e di Conto economico.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, e tenuto conto che dalle informazioni ricevute dalla società di revisione Deloitte S.p.A. non emergono rilievi o riserve, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del Bilancio suddetto così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Milano, 27 marzo 2017

Il Colled dacale Dr. Massimo Trotter

Avv. Benedetta Navarra

Dr. Michele Paolillo

Deloitte & Touche S.p.A. Via Tortona, 25 20144 Milano Italia

Tel: +39 02 83322111 Fax: +39 02 83322112 www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010

Agli Azionisti di Buddy Servizi Molecolari S.p.A.

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, di Buddy Servizi Molecolari S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per il periodo dal 14 marzo 2016 (data di costituzione) al 31 dicembre 2016 e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.

Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049560166 - R.E.A. Milano n. 1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e clascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai disegne e informativa complet www.deloitte.com/about.

Deloitte.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Buddy Servizi Molecolari S.p.A. al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

rer Maurizio Ferrero Socio

Milano, 27 marzo 2017

buddy servizi molecolari S.p.a. Sede Legale: Piazza Gae Aulenti, 3 - 20124 - Milano Capitale sociale: Euro 15.000.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 09446450968 Iscrizione al REA di Milano al n. 2090617

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA CONVOCATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2446 C.C.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di buddy servizi molecolari S.p.A. ha deciso di convocarVi in Assemblea il giorno 12 aprile 2017, per deliberare, oltre che in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2016 ("Bilancio"), anche in merito alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, in quanto con l' approvazione del predetto Bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale della Società evidenzia perdite complessive per Euro 8,106 milioni a fronte di un capitale sociale di 15,000 milioni e senza alcuna riserva e pertanto il capitale sociale stesso risulta conseguentemente ridotto ad Euro 6,894 milioni con una perdita superiore ad un terzo.

Per l'illustrazione della situazione patrimoniale della Società, dei fatti rilevanti accaduti nel corso dell'esercizio, si rinvia a quanto illustrato nel Bilancio che siete chiamati ad approvare in Assemblea. In merito alla decisione che siete chiamati ad assumere in Assemblea, ai sensi dell'art. 2446 c.c., il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 9 marzo .u.s., prendendo atto delle

perdite superiori ad un terzo del capitale sociale della Società e considerato che per la Società stessa questo è il primo esercizio sociale ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci la decisione in merito al rinvio a nuovo delle perdite di cui sopra tenendo anche presente che è in corso un progetto di fusione per incorporazione della Società in UniCredit.

In Assemblea Vi sarà pertanto richiesto di deliberare in merito alla proposta di rinviare all'esercizio successivo le perdite pari a Euro 8,106 milioni.

Milano, 9 marzo 2017

per il Consiglio di Amministrazione, H-Presidente (Osváldo MAGRINI STGNÓRELLI)

buddy servizi molecolari S.p.a.

Sede Legale: Piazza Gae Aulenti, 3 - 20124 - Milano Capitale sociale: Euro 15.000.000 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 09446450968 Iscrizione al REA di Milano al n. 2090617

Osservazioni del Collegio Sindacale sul bilancio al al 31 dicembre 2016 per la delibera ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società in data 9 marzo 2017 ha approvato la bozza di bilancio al 31 dicembre 2016, unitamente alla relazione illustrativa, predisposta per l'Assemblea degli Azionisti che delibererà anche ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile convocata per il 12 aprile 2017 alle ore 17.00.

Il Collegio Sindacale prende atto che dalla bozza di bilancio al 31 dicembre 2016 risultano:

  • perdite complessive per Euro 8,106 milioni a fronte di un capitale sociale di 15,000 milioni e senza alcuna riserva;
  • · il capitale sociale risulta consequentemente ridotto ad Euro 6,894 milioni con una perdita superiore ad un terzo dello stesso, integrando la fattispecie di cui all'art. 2446 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia il fatto che è in corso il progetto di fusione per incorporazione della società in UniCredit S.p.a..

Questo Collegio, esaminate la situazione patrimoniale e la relazione del Consiglio di Amministrazione, esprime quindi parere favorevole sulla proposta di deliberazione ex art. 2446 del Codice Civile formulata dall'Organo Amministrativo stesso.

Le presenti osservazioni, unitamente alla relazione dell'Organo Amministrativo, vengono depositate presso la sede sociale.

2 aprile 2017

Il Collegio Sindacale Massimo Trotter DV. tto $\sqrt{2}$

Avv. Benedetta Navarra

Dr. Michele Paolillo

Situazione patrimoniale di UniCredit S.p.A.

la Situazione patrimoniale di UniCredit S.p.A., rappresentata dal bilancio 2016, è disponibile sul sito internet di UniCredit S.p.A. al seguente indirizzo: www.unicreditgroup.eu