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TXT E-Solutions — Regulatory Filings 2020
Oct 30, 2020
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Regulatory Filings
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Allegato "B" all'atto in data 21 ottobre 2020 n. 53765/19477 di repertorio a rogito notaio Monica Scaravelli.
STATUTO
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 E' costituita una società per azioni con la denominazione
"TXT E-SOLUTIONS S.p.A."
Art. 2 La società ha sede in Milano.
La società ha facoltà di istituire, altrove, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.
Art. 3 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Oggetto
Art. 4 La società ha per oggetto:
-
lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione, in proprio o attraverso terzi, di sistemi di commercio elettronico e di e-business, nonché di soluzioni hardware e software e di servizi, compresi anche i servizi di gestione e di out-sourcing, nel campo dell'informatica, della telematica e delle comunicazioni, anche con riferimento alle reti, a internet e a mezzi e servizi di comunicazione innovativi;
-
la gestione, in proprio, con terzi o per conto terzi, di attività di "e-commerce" e di "e-business";
-
l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know-how nel campo di internet, della telematica, dell'informatica, della comunicazione e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale sia in Italia che all'estero.
La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("Attività di Holding"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:
• prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;
• concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385; • esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;
• assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;
• coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling,
ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;
• coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;
• compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.
La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fideiussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.
Capitale sociale
Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 6.503.125,00 (seimilionicinquecentotremilacentoventicinque virgola zero zero) diviso in n. 13.006.250 (tredicimilioniseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali 0,5 (zero virgola cinque) Euro cadauna.
Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, in sede di aumento del capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.
Art. 6 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
Art. 7 I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.
Art. 7-bis Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.
Assemblee
Art. 8 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in sede diversa dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano.

Art. 9 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
Art. 10 La convocazione e la costituzione delle assemblee nonché il diritto di intervento e la rappresentanza nelle stesse sono regolati dalla legge.
La società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.
L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le motivazioni nella relazione prevista all'articolo 2428 c.c.
E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e permettano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il segretario, oppure il Notaio. Le modalità saranno definite dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nel verbale.
In caso di ammissione alla quotazione delle azioni della società su un mercato regolamentato, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello stesso.
Art. 11 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è indicata, ai sensi dei legge, sia la data di prima convocazione sia la data delle convocazioni successive, salvo che il Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione dell'assemblea opti in alternativa al sistema tradizionale che prevede la pluralità di convocazioni, per il nuovo sistema con unicità di convocazione; in tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione espliciterà la scelta nell'avviso di convocazione.
Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età fra quelli presenti o, in mancanza anche di questo, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza semplice. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da Notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea.
Art. 13 La delega per la partecipazione all'assemblea può essere conferita in via elettronica con le modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con regolamento, sentita la Consob, in conformità con quanto previsto nell'art. 2372 primo comma c.c.
La notifica elettronica della delega, che è in facoltà degli azionisti di utilizzare, dovrà essere effettuata con le modalità individuate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero, in caso di mancata individuazione da parte dell'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di

convocazione dell'assemblea, ovvero con le modalità di notifica elettronica indicate nelle eventuali future norme regolamentari in materia.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire e votare nell'Assemblea stessa.
Art. 14 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le maggioranze di legge.
Amministrazione
Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri, a seconda di quanto l'Assemblea ordinaria deciderà al momento della nomina.
La nomina degli amministratori avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi secondo le modalità di seguito specificate.
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui vengano a mancare amministratori nominati dalla minoranza, come di seguito definiti, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione attingendo dalla lista di minoranza di appartenenza dell'amministratore cessato.
Il Consiglio in occasione della sostituzione dovrà inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.
Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla legge o dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 TUF. La titolarità della quota minima di partecipazione, ai fini del diritto a presentare le liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF.
La titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati.
Dalle liste deve risultare quale dei candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- nel caso in cui venga presentata più di una lista:
a) i quattro quinti degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;
b) gli altri amministratori sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, purché tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati delle due liste che ottengano maggiori voti;
- nel caso in cui venga presentata una sola lista:
gli amministratori sono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, sino a concorrenza del numero di amministratori stabilito dall'Assemblea;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o sia insufficiente il numero dei candidati eletti rispetto al numero degli amministratori stabilito dall'Assemblea:
gli amministratori sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
In ogni caso tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà esservi presente almeno un amministratore indipendente od il maggior numero che sarà previsto dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui l'amministratore indipendente non risulti eletto sulla base della sopra illustrata procedura del voto di lista, questo verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore indipendente appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei

voti.
Tra gli amministratori che risulteranno nominati dovrà inoltre essere presente un numero di amministratori di ciascun genere che soddisfi le condizioni minime previste dalle disposizioni cui sarà sottoposta la società al momento della nomina. Nel caso in cui eleggendo i candidati in base alla procedura del voto di lista, il consiglio di amministrazione si trovi ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, l'amministratore di genere meno rappresentato verrà nominato in sostituzione dell'ultimo amministratore tratto dalla lista cui appartiene, dando precedenza a quell'amministratore di genere meno rappresentato appartenente alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza nel consiglio di amministrazione di un numero di componenti per ciascun genere almeno pari al minimo previsto dalle disposizioni vigenti al momento della nomina, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista, sostituendo, se necessario al raggiungimento del numero di componenti del consiglio di amministrazione stabilito dall'assemblea, il soggetto così nominato con l'ultimo degli eletti tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Art. 17 Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Nomina inoltre un Segretario che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio.
Art. 18 Salvo quanto stabilito dalla legge il Consiglio è convocato dal Presidente o, previa comunicazione al Presidente, da almeno uno degli amministratori delegati o da almeno due sindaci effettivi.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi a ognuno dei componenti del Consiglio e a ognuno dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, mediante posta certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica che ciascun amministratore deve comunicare alla società, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
Art. 19 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla società o da sue controllate, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione

viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.
Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.
Firma e rappresentanza legale
Art. 21 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione, compreso il Consiglio di Stato ed ogni altro grado di giurisdizione speciale, ed anche in sede di ingiunzione, revocazione, cassazione, nominando avvocati alle liti.
Per gli atti relativi nonché per tutti quelli occorrenti all'esecuzione delle delibere consiliari il Presidente ha firma libera.
Art. 22 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti di legge, le proprie attribuzioni e i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della società e l'uso delle firme, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati.
Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire procure o mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.
Collegio sindacale
Art. 23 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.
L'Asssemblea ordinaria elegge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente.
La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati.
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono altresì essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di Sindaco Effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fatto comunque salvo quanto di seguito previsto in merito all'equilibrio tra generi.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e due supplenti; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea e risultano eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato;
qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dalla carica, non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.
Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci Effettivi o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci designati dalla minoranza l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco Supplente e il Sindaco Effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.
In mancanza di liste, o nel caso in cui dalla procedura del voto di lista non vengano eletti tutti i componenti effettivi e supplenti, i componenti del Collegio Sindacale ed eventualmente il suo presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, individuandolo tra i dirigenti della società che ricoprano incarichi di responsabilità nel campo amministrativo e/o finanziario.
Bilancio e Utili
Art. 25 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
Art. 26 Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevato almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il venti per cento del capitale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di rimandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
Se ed in quanto possibile per legge il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio o qualora lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.
Scioglimento
Art. 27 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà più liquidatori, determinandone i poteri.
Disposizioni generali
Art. 28 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia.
Firmato:-MONICA SCARAVELLI NOTAIO

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