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Trevi Fin Industriale

AGM Information Sep 2, 2019

4302_rns_2019-09-02_20acd763-583a-4d2d-89ce-aa6a1ef55ad3.pdf

AGM Information

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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201 Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 int. vers. Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401 R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: www.trevifin.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 23 SETTEMBRE 2019 (1^ CONV.) E 30 SETTEMBRE 2019 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

1

3. Modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 25, 26 e 28 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società" o "Trevifin") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Trevifin convocata in prima convocazione, per il 23 settembre 2019 e, occorrendo in seconda convocazione, per il 30 settembre 2019.

***

1. MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Articolo 5

Si propone di modificare l'Articolo 5 dello statuto sociale vigente (lo "Statuto") eliminando il riferimento alla necessità che il domicilio degli amministratori, dei sindaci e dei revisori sia indicato nei libri sociali. In particolare, al fine di garantire maggiore certezza circa il luogo di domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, si propone che – per quanto riguarda i rapporti con la Società – il domicilio di tali soggetti sia la sede della Società, salvo diversa indicazione comunicata per iscritto.

Articolo 11

Si propone di modificare l'Articolo 11 dello Statuto che attualmente prevede che l'assemblea possa

autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'art. 23, comma 2 dello Statuto. In particolare si propone di eliminare il riferimento all'art. 23, comma 2 in quanto tale disposizione è stata modificata dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 27 luglio 2018 rimuovendo appunto il vincolo per il Consiglio di Amministrazione di ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per il compimento di determinate operazioni straordinarie.

Articolo 12

Al fine di garantire una maggiore chiarezza e coordinamento tra le disposizioni statutarie, si proporne di modificare l'Articolo 12, lett. a) dello Statuto in modo tale che l'eccezione alla competenza assembleare per le modifiche statutarie prevista dall'articolo 23 dello Statuto al penultimo capoverso sia individuata in termini qualitativi e senza riferimento ai commi.

Articolo 13

Si propone di apportare all'Articolo 13 dello Statuto mere modifiche formali, unitamente alla specificazione che la percentuale dei soci che possono presentare domanda per la convocazione dell'Assemblea è riferita al "capitale sociale" della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2367 del codice civile.

Articoli 25 e 26

Le proposte di modifica agli articoli 25 e 26 dello Statuto sono complessivamente e prevalentemente rivolte ad introdurre un meccanismo di nomina dell'organo amministrativo tale da ottenere, in linea con le migliori prassi adottate da public companies, una adeguata presenza di consiglieri indipendenti e di consiglieri che siano espressione delle minoranze attive e, nel contempo, una efficiente conduzione delle attività consiliari.

Articolo 25

Si propone di fissare in 9 il numero di amministratori eleggibili, rispetto all'attuale possibilità per l'assemblea ordinaria di individuare il numero degli amministratori tra un minimo di 3 e un massimo di 13 membri. Tale modifica è finalizzata ad assicurare una dimensione del Consiglio che sia sempre adeguata rispetto alle esigenze societarie, anche nell'ottica della presenza di un numero sufficiente di amministratori per la costituzione di comitati endoconsiliari (ivi inclusi quelli la cui nomina è suggerita dalle previsioni del Codice di Autodisciplina per le Società quotate) senza, d'altra parte, rendere eccessivamente complesse le attività consiliari.

Si propone altresì di prevedere la presenza di almeno 4 membri dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Gli amministratori indipendenti si contraddistinguono per l'autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società. Particolare importanza assume il loro ruolo di vigilanza sugli amministratori con incarichi esecutivi o con poteri di gestione e di risoluzione di situazioni che comportano conflitti di interessi. In tale contesto, l'obbligo di elezione e mantenimento di 4 amministratori indipendenti (in un consiglio composto da 9 membri) rappresenta un significativo presidio di corporate governance che garantirebbe il contributo di soggetti indipendenti sia nei comitati consiliari sia nell'ambito delle deliberazioni assunte nel contesto dell'organo amministrativo.

Articolo 26

Le proposte di modifica all'Articolo 26 dello Statuto sono complessivamente finalizzate ad assicurare, mediante l'introduzione di un meccanismo misto di liste bloccate e di quozienti, una ripartizione dei seggi consiliari tra la lista che abbia riportato il più ampio consenso in sede assembleare e le prime due liste di minoranza per numero di voti conseguiti, che tenga conto del peso relativo dei voti conseguiti da ciascuna lista, con effetti che consentono di accrescere la capacità dell'organo amministrativo di rappresentare le istanze provenienti dalla platea degli investitori istituzionali e dal mercato.

In particolare, lo Statuto sociale, nella versione attuale, prevede che dalla lista di maggioranza (ossia la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto) vengano tratti "tutti gli amministratori da eleggere ad eccezione di uno". Il restante amministratore da eleggere è tratto dalla lista che abbia conseguito più voti dopo la lista di maggioranza e, qualora il numero di amministratori da eleggere sia superiore al numero di amministratori tratti dalla lista di maggioranza e dalla prima lista di minoranza, il restante amministratore da eleggere è tratto dalla lista di minoranza che abbia conseguito più voti dopo la prima lista di minoranza e così via o, in mancanza, dalla prima lista di minoranza. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, senza osservare il procedimento sopra previsto.

In sintesi, ai soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene riconosciuto, attualmente, il potere di esprimere un solo amministratore (questo essendo il numero "minimo" di Amministratori riservato dalla legge alla minoranza: cfr. l'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), a prescindere dal numero di voti concretamente conseguito, mentre i soci che hanno presentato le liste di minoranza che abbiano riportato un numero di voti inferiore a quello delle prime due liste, possono esprimere un amministratore nel solo caso residuale che le prime due liste non abbiano complessivamente candidato un numero di amministratori sufficienti rispetto al numero da eleggere.

Alla luce di tale assetto statutario, le modifiche proposte intendono ampliare la presenza di esponenti delle minoranze azionarie sotto un duplice profilo: (i) per un verso, incrementando il numero di Amministratori complessivamente espressi da liste di minoranza e (ii) per altro verso, incrementando il numero delle liste di minoranza che possono concorrere alla nomina di un amministratore mediante un meccanismo di quozienti che sia premiante per le liste che conseguano un maggior numero di voti relativo rispetto alle altre.

Il meccanismo proposto prevede che dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella

lista medesima, 7 (sette) amministratori, mentre i restanti 2 (due) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti secondo un meccanismo di calcolo dei quozienti da attribuire a ciascun candidato delle liste di minoranza che consenta di dare valore al peso relativo dei voti conseguiti.

Nel solo caso in cui la lista di maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti complessivamente pari o superiore all'80% (ottanta per cento) dei voti espressi dagli aventi diritto, da tale lista verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, il quale sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza.

In considerazione dell'evoluzione della Società verso una struttura dell'azionariato tipica delle public companies, si propone, inoltre, di riconoscere anche al Consiglio di Amministrazione uscente, in caso di rinnovo integrale dello stesso, la possibilità di presentare una propria lista di candidati (da depositarsi entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea). Il riconoscimento di questa possibilità, ormai diffuso nelle società con azionariato non concentrato, consentirebbe di dare concretezza alle raccomandazioni della migliore prassi secondo cui il Consiglio, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione e prima del suo rinnovo, dovrebbe esprimere orientamenti sulla sua futura composizione e di fare in modo che l'organo investito della gestione dell'impresa possa indicare una composizione del futuro organo ritenuta adeguata, anche sotto il profilo imprenditoriale. La presentazione anticipata della eventuale lista proposta dal Consiglio uscente rispetto alla scadenza dei termini di legge è volta a fornire tempestivamente al mercato l'informazione relativa alla presentazione della lista da parte del Consiglio, in tal modo consentendo ai soci di minoranza di valutare l'opportunità di votare in favore della lista del Consiglio in alternativa alla presentazione di una lista autonoma alternativa all'eventuale socio di maggioranza relativa.

In considerazione dell'introduzione del meccanismo dei quozienti, si propone, infine, di prevedere adeguati meccanismi per le ipotesi in cui all'esito della procedura di nomina non risultino rispettate le previsioni di legge e di Statuto in materia di composizione dell'organo amministrativo.

Articolo 28

Si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione non possa delegare proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, accogliendo sul piano statutario le migliori prassi per le società quotate che suggeriscono il rafforzamento delle caratteristiche di imparzialità ed equilibrio tipiche del ruolo rivestito dal Presidente in seno all'organo amministrativo.

***

Il Consiglio di Amministrazione segnala che la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea convocata per il 23 settembre 2019 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 settembre 2019 in seconda convocazione, è l'ultima per la quale è richiesto il rispetto delle disposizioni normative introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 che prevedono l'obbligo a carico delle società quotate di garantire un equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali, tramite la presenza di una quota minima di rappresentanti del genere meno rappresentato. A questo proposito, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che, in vista della nomina dei nuovi organi di gestione e controllo alla scadenza del mandato triennale che verrà conferito dalla menzionata Assemblea, la Società valuti di rendere permanente l'obbligo di presenza di una quota minima di rappresentanti del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in linea con le nuove raccomandazioni in materia di diversità del Codice di Autodisciplina delle società quotate e tenuto conto delle eventuali ulteriori raccomandazioni e/o previsioni in materia che dovessero entrare in vigore nel corso del prossimo triennio.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DELL'ARTICOLO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO, CON RELATIVA ILLUSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI APPORTATE

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto. Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando barrate le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 5 (Domicilio) Articolo 5 (Domicilio)
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei
sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la
Società, è quello che risulta dai libri sociali.
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei
sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la
Società, è quello si intende eletto presso
l'indirizzo che risulta dai libri sociali.
A tal fine la Società potrà istituire apposito
libro con obbligo per l'organo amministrativo
di tempestivo aggiornamento.
A tal fine la Società potrà istituire apposito
libro con obbligo per l'organo amministrativo
di tempestivo aggiornamento. Il domicilio
degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, per quanto riguarda i rapporti
con la Società, è presso la sede della
Società,
salvo
diversa
indicazione
di
domicilio dai medesimi comunicata per
iscritto.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 11 Articolo 11
(Competenze dell'assemblea ordinaria) (Competenze dell'assemblea ordinaria)
Le
deliberazioni
dell'Assemblea,
prese
in
conformità alla legge ed al presente Statuto
obbligano tutti i Soci.
INVARIATO
L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi
di legge.
L'assemblea
Assemblea
è
ordinaria
e
straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad
essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad
essa riservate dalla legge e dal presente statuto
Statuto.
Sono
inderogabilmente
riservate
alla
competenza dell'assemblea ordinaria:
INVARIATO
a)
l'approvazione del bilancio;
b)
la
nomina
e
la
revoca
degli
amministratori;
c)
la nomina dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale e dei soggetti incaricati di
effettuare la revisione legale dei conti;
d)
la determinazione del compenso degli
amministratori,
dei
sindaci
e
dei
soggetti
incaricati di effettuare la revisione legale dei
conti;
e)
la deliberazione sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci.
L'assemblea può inoltre: L'assemblea può inoltre:
a)
approvare l'eventuale regolamento dei
lavori assembleari;
a)
approvare l'eventuale regolamento dei
lavori assembleari;
b)
autorizzare gli atti di amministrazione di
cui all'art. 23, comma 2 del presente
statuto.
b)
autorizzare gli atti di amministrazione di
cui all'art. 23, comma 2 del presente
statuto.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 12
(Competenze dell'assemblea straordinaria)
Articolo 12
(Competenze dell'assemblea straordinaria)
Sono di
competenza
dell'assemblea
straordinaria:
Sono
di
competenza
dell'assemblea
straordinaria:
a) le modifiche dello statuto, salvo quanto
disposto dall'art.23 comma 3);
a)
le modifiche dello statuto, salvo quanto
disposto
dall'art.23
comma
3)le
b) la
nomina,
la
sostituzione
e
la
determinazione dei poteri ai liquidatori;
competenze in materia di modifiche
statutarie
attribuite
all'organo
amministrativo ai sensi dell'articolo
c) le altre materie ad essa attribuite dalla 23;
legge e dal presente statuto. b) la nomina, la sostituzione e la
determinazione dei poteri ai liquidatori;
c) legge e dal presente statuto. le altre materie ad essa attribuite dalla
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 13
(Convocazione dell'assemblea)
Articolo 13
(Convocazione dell'assemblea)
L'assemblea è convocata a cura dell'organo
amministrativo
almeno
una
volta
all'anno,
entro
centoventi
giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio sociale oppure entro centottanta
giorni,
qualora
la
Società
sia
tenuta
alla
redazione
del
bilancio
consolidato
ovvero
quando
lo
richiedano
particolari
esigenze
relative
alla
struttura
ed
all'oggetto
della
Società.
INVARIATO
Previa comunicazione al Presidente dell'organo
amministrativo, essa può essere convocata da
almeno due membri del Collegio Sindacale.
INVARIATO
Gli amministratori devono convocare senza
ritardo l'Assemblea quando ne fanno domanda
tanti
soci
che
rappresentino
almeno
il
ventesimo, nella domanda sono indicati gli
argomenti da trattare e sia stata predisposta dai
soci richiedenti ai sensi di legge la relazione
sulle
proposte
concernenti
le
materie
da
trattare.
Gli amministratori devono convocare senza
ritardo l'Assemblea quando ne fanno domanda
tanti
soci
che
rappresentino
almeno
il
ventesimo,
del
capitale
sociale
e
nella
domanda
sono
indicati
gli
argomenti
da
trattare
e
sia
stata
predisposta
dai
soci
richiedenti ai sensi di legge Legge la relazione
sulle
proposte
concernenti
le
materie
da
trattare.
L'assemblea può essere convocata anche fuori
dalla sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea Assemblea può essere convocata
anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea
è convocata
mediante
avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora,
del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie
da trattare e ogni ulteriore indicazione richiesta
dalla legge, da pubblicarsi nei termini di legge
sul sito Internet della Società e con le altre
modalità previste dalle disposizioni di legge o
di regolamento pro tempore vigenti.
INVARIATO
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 25
(Composizione dell'organo amministrativo)
Articolo 25
(Composizione dell'organo amministrativo)
La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione, composto da un minimo di
tre ad un massimo di tredici membri, anche
non soci.
La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione, composto da un minimo di
tre ad un massimo di tredici9 (nove) membri,
anche non soci, di cui almeno 4 (quattro)
dotati
dei
requisiti
di
indipendenza
prescritti dalla normativa applicabile pro
tempore
vigente
e
dal
Codice
di
Autodisciplina delle società quotate.
NUOVO L'Amministratore
indipendente
che,
successivamente
alla
nomina,
perda
i
requisiti
di
indipendenza
dovrà
darne
immediata comunicazione al Consiglio di
Amministrazione e, in ogni caso, decade
dalla carica, salvo il caso in cui siano
comunque
presenti
nel
Consiglio
di
Amministrazione, anche a seguito della
perdita
dei
requisiti
di
uno
o
più
amministratori
indipendenti,
almeno
4
amministratori indipendenti ai sensi del
presente Statuto. Ai fini della sostituzione
dell'Amministratore
decaduto
si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile
secondo
quanto
indicato
nel
successivo Articolo 26.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 26 Articolo 26
(Nomina e sostituzione dell'organo (Nomina e sostituzione dell'organo
amministrativo) amministrativo)
La La
nomina nomina
degli degli
amministratori amministratori
spetta spetta
all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di
seguito indicate, la quale determina anche il seguito indicate, la quale determina anche il
numero numero
dei dei
membri membri
dell'organo dell'organo
amministrativo. amministrativo
La nomina avviene nel rispetto del criterio di
riparto
degli
amministratori
da
eleggere
previsto
dalla
normativa
in
materia
di
equilibrio
tra
i
generi
di
volta
in
volta
applicabile.
L'assunzione
della
carica
di
Amministratore è subordinata al possesso dei
requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento vigenti.
INVARIATO
Gli amministratori durano in carica tre esercizi
o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e
sono
rieleggibili.
Essi
scadono
alla
data
dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
INVARIATO
Qualora allo scadere del termine indicato
l'assemblea non abbia provveduto alle nuove
nomine, gli amministratori resteranno in carica
con pienezza di poteri, fino al momento in cui
l'organo amministrativo non sarà ricostituito.
INVARIATO
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, gli altri provvedono
a
sostituirli,
secondo
quanto
di
seguito
indicato, in relazione a quanto previsto dalla
normativa pro-tempore vigente in materia di
amministratori indipendenti e di equilibrio tra i
generi,
fermo
il
rispetto
del
principio
di
necessaria rappresentanza delle minoranze, con
deliberazione approvata dal collegio sindacale,
purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori
nominati
dall'assemblea.
Gli
amministratori così nominati restano in carica
fino alla successiva assemblea.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più amministratori, gli altri provvedono
a
sostituirli,
secondo
quanto
di
seguito
indicato,
nel
presente
Articolo
26,
in
relazione a quanto previsto dalla normativa
pro-tempore
vigente
in
materia
di
amministratori indipendenti e di equilibrio tra i
generi,
fermo
il
rispetto
del
principio
di
necessaria rappresentanza delle minoranze, con
deliberazione approvata dal collegio sindacale,
purché la maggioranza sia sempre costituita da
amministratori
nominati
dall'assemblea.
Gli
amministratori così nominati restano in carica
fino alla successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli
amministratori nominati dall'assemblea, quelli
rimasti in carica devono convocare l'assemblea
per
la
sostituzione
degli
amministratori
mancanti.
INVARIATO
Gli
amministratori
così
nominati
scadono
insieme a quelli in carica all'atto della loro
nomina.
INVARIATO
Qualora vengano meno tutti gli amministratori, INVARIATO
l'assemblea
per
la
nomina
dell'organo
amministrativo
deve
essere
convocata
d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
L'elezione
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione avverrà sulla base di liste
presentate
dai
Soci
che
al
momento
di
presentazione delle stesse abbiano diritto di
voto nelle relative deliberazioni assembleari. In
ciascuna
lista
i
candidati
dovranno
essere
elencati mediante un numero progressivo.
L'elezione
dei
membri
del
Consiglio
di
Amministrazione avverrà sulla base di liste
presentate
dai
Soci
che
al
momento
di
presentazione delle stesse abbiano diritto di
voto nelle relative deliberazioni assembleari. .
In ciascuna lista i candidati dovranno essere
elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista dovrà includere, a pena di
decadenza, almeno due candidati in possesso
dei
requisiti
d'indipendenza
prescritti
dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
indicandoli distintamente e inserendo uno di
essi al primo posto della lista.
Ciascuna lista dovrà includere, a pena di
decadenza, almeno due candidati in possesso
deve
contenere
almeno
un
candidato
dotato dei requisiti d'indipendenza prescritti
dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, indicandoli distintamente e inserendo
uno di essi al primo posto della lista di
indipendenza
prescritti
dalla
normativa
applicabile
pro
tempore
vigente
e
dal
Codice
di
Autodisciplina
delle
società
quotate e ciascuna lista che presenta un
numero di candidati pari o superiore a tre
deve contenerne almeno due.
Qualora, sulla base della normativa in materia
di equilibrio tra i generi di volta in volta
applicabile, debbano essere osservati criteri
inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista
che presenta un numero di candidati pari o
superiore a tre deve contenere candidati di
genere diverso e, in particolare, deve contenere
un numero di candidati del genere meno
rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno
pari
alla
quota
indicata
nell'avviso
di
convocazione dell'assemblea, di modo che sia
in ogni caso garantito il rispetto delle quote
inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della
disciplina di volta in volta applicabile.
INVARIATO
Le liste dovranno essere depositate presso la
sede della Società, secondo quanto indicato
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
entro il venticinquesimo giorno precedente la
data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina
dei
componenti
del
consiglio
di
amministrazione e messe a disposizione del
Le liste dovranno essere depositate presso la
sede della Società, secondo quanto indicato
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
entro il venticinquesimo giorno precedente la
data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla
nomina
dei
componenti
del
consiglio
di
amministrazione e messe a disposizione del
pubblico
presso
la
sede
sociale,
sul
sito
Internet della Società e con le altre eventuali
modalità previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari pro tempore vigenti, almeno
ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
pubblico
presso
la
sede
sociale,
sul
sito
Internet della Società e con le altre eventuali
modalità previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari pro tempore vigenti, almeno
ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
La
lista
eventualmente
presentata
dal
Consiglio di Amministrazione uscente ai
sensi di quanto
previsto sub (ii) dovrà
infra
essere
depositata
presso
la
sede
della
Società e pubblicata con le modalità sopra
descritte
entro
il
trentesimo
giorno
precedente la data dell'assemblea chiamata
a deliberare sulla nomina dei componenti
del consiglio di amministrazione.
Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle
soggette a comune controllo ai sensi dell'art.
93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non
possono
presentare
o
concorrere
alla
presentazione, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, di più di una sola lista né
possono
votare,
neppure
per
interposta
persona o società fiduciaria, liste diverse da
quella che hanno presentato o concorso a
presentare ed ogni candidato potrà presentarsi
in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le
adesioni ed i voti espressi in violazione di tale
divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
INVARIATO
Avranno diritto di presentare le liste i Soci che,
da
soli
o
insieme
ad
altri
Soci,
siano
complessivamente
titolari
della
quota
di
partecipazione individuata in conformità con
quanto stabilito dalle disposizione di legge e
regolamento vigenti e che verrà di volta in
volta comunicata nell'avviso di convocazione
dell'Assemblea.
Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci
che, da soli o insieme ad altri Soci, siano
complessivamente
titolari
della
quota
di
partecipazione individuata in conformità con
quanto
stabilito
dalle
disposizione
disposizioni di legge e regolamento vigenti e
che
verrà
di
volta
in
volta
comunicata
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e
(ii)
il
Consiglio
di
Amministrazione
uscente,
previo
parere
favorevole
non
vincolante del comitato endoconsiliare cui
è attribuita la competenza in materia di
nomine.
In
tale
ultimo
caso,
la
lista
eventualmente presentata dal Consiglio di
Amministrazione uscente dovrà contenere
(i) un numero di candidati almeno pari al
numero minimo di consiglieri tempo per
tempo
previsto
dallo
Statuto,
(ii)
un
numero
di
candidati
in
possesso
dei
requisiti di indipendenza almeno pari a
quelli da eleggere ai sensi della normativa
applicabile nonché dello statuto vigente e
(iii) un numero di candidati appartenenti
al genere meno rappresentato almeno pari
a quelli da eleggere al fine di consentire il
rispetto
della
normativa
in
materia
di
equilibrio tra i generi di volta in volta
applicabile.
La
titolarità
della
quota
minima
di
partecipazione richiesta per la presentazione
delle liste è determinata avendo riguardo alle
azioni che risultano registrate a favore del/i
socio/i
nel
giorno
in
cui
le
liste
sono
depositate presso la sede della Società.
INVARIATO
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini
sopra
indicati,
dovranno
depositarsi
(i)
le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per
l'assunzione delle rispettive cariche e (ii) un
curriculum vitae di ciascun candidato ove siano
riportate
le
caratteristiche
personali
e
professionali
dello
stesso
e
l'attestazione
dell'eventuale
idoneità
a
qualificarsi
come
indipendente,
nonché
(iii)
le
ulteriori
informazioni richieste dalle disposizioni di
legge e di regolamento, che verranno indicate
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini
sopra
indicati,
dovranno
depositarsi
(i)
le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per
l'assunzione delle rispettive cariche oltre che
degli eventuali requisiti di indipendenza
prescritti dalla normativa applicabile pro
tempore
vigente
e
dal
Codice
di
Autodisciplina delle società quotate e (ii) un
curriculum vitae di ciascun candidato ove siano
riportate
le
caratteristiche
personali
e
professionali
dello
stesso
e
l'attestazione
dell'eventuale
idoneità
a
qualificarsi
come
indipendente,
nonché
(iii)
le
ulteriori
informazioni richieste dalle disposizioni di
legge e di regolamento, che verranno indicate
nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
La certificazione rilasciata da un intermediario
abilitato comprovante la titolarità del numero
di azioni necessario alla presentazione della
lista dovrà essere prodotta al momento del
deposito della lista stessa oppure anche in data
successiva, purché entro il termine previsto per
la pubblicazione delle liste da parte della
Società.
INVARIATO
Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate
INVARIATO
come non presentate.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una
sola lista.
INVARIATO
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione Alla elezione del Consiglio di Amministrazione
si procede come di seguito precisato: si procede come di seguito precisato:
a) a)
dalla lista che ha ottenuto il maggior dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti espressi dagli aventi diritto (la numero di voti espressi dagli aventi diritto (la
"Lista "Lista
di di
Maggioranza") Maggioranza")
vengono vengono
tratti, tratti,
nell'ordine nell'ordine
progressivo progressivo
con con
il il
quale quale
sono sono
elencati elencati
nella nella
lista lista
medesima, medesima,
tutti tutti
gli gli
Amministratori da eleggere ad eccezione di Amministratori da eleggere ad eccezione di
uno; in caso di parità di voti espressi, si uno; in caso di parità di voti espressi, si
procederà procederà
a a
nuova nuova
votazione votazione
da da
parte parte
dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di
Maggioranza quella che ottenga il maggior Maggioranza quella che ottenga il maggior
numero di voti; numero di voti7 (sette) amministratori;
b) b)
il restante Amministratore da eleggere il restante Amministratore da eleggere
sarà tratto dalla lista (di seguito la "Prima Lista sarà tratto dalla lista (di seguito la "Prima Lista
di Minoranza") che abbia conseguito più voti di Minoranza") che abbia conseguito più voti
dopo la Lista di Maggioranza; dopo la Lista di Maggioranza;
c)
qualora il numero di Amministratori da
eleggere
sia
superiore
al
numero
di
Amministratori
tratti
dalla
Lista
di
Maggioranza e dalla Prima Lista di Minoranza,
il restante Amministratore da eleggere sarà
tratto dalla lista di minoranza (di seguito la
"Seconda Lista di Minoranza") che abbia
conseguito più voti dopo la Prima Lista di
Minoranza e così via, ovvero, in mancanza,
dalla Prima Lista di Minoranza.
In caso di parità tra le Liste di Minoranza, sono
eletti
i
candidati
della
lista
che
sia
stata
presentata dai Soci in possesso della maggiore
partecipazione
ovvero,
in
subordine,
dal
maggior numero di Soci.
b)
i
restanti
2
(due)
amministratori
saranno tratti dalle altre liste che non siano
collegate
in
alcun
modo,
neppure
indirettamente,
con
i
soci
che
hanno
presentato o votato la lista risultata prima
per
numero
di
voti
(le
"Liste
di
Minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle
liste stesse saranno divisi successivamente
per uno e per due. I quozienti così ottenuti
saranno
assegnati
progressivamente
ai
candidati di ciascuna di tali liste, secondo
l'ordine
dalle
stesse
rispettivamente
previsto.
I
quozienti
così
attribuiti
ai
candidati delle varie liste verranno disposti
in
un'unica
graduatoria
decrescente.
Risulteranno
eletti
coloro
che
avranno
ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in
cui
più
candidati
abbiano
ottenuto
lo
stesso
quoziente,
risulterà
eletto
il
candidato della lista che non abbia ancora
eletto alcun amministratore. In caso di
parità
di
voti
e
sempre
a
parità
di
quoziente, si procederà a nuova votazione
da
parte
dell'intera
Assemblea,
che
delibererà
secondo
le
maggioranze
di
legge.
c)
qualora il numero di Amministratori da
eleggere
sia
superiore
al
numero
di
Amministratori
tratti
dalla
Lista
di
Maggioranza e dalla Prima Lista di Minoranza,
il restante Amministratore da eleggere sarà
tratto dalla lista di minoranza (di seguito la
"Seconda Lista di Minoranza") che abbia
conseguito più voti dopo la Prima Lista di
Minoranza e così via, ovvero, in mancanza,
dalla Prima Lista di Minoranza.
In caso di parità tra le Liste di Minoranza, sono
eletti
i
candidati
della
lista
che
sia
stata
presentata dai Soci in possesso della maggiore
partecipazione
ovvero,
in
subordine,
dal
maggior numero di Soci.
NUOVO Fermo quanto sopra, nel solo caso in cui la
Lista di Maggioranza abbia ottenuto una
percentuale di voti complessivamente pari
o superiore all'80% (ottanta per cento) dei
voti espressi dagli aventi diritto, dalla Lista
di Maggioranza verranno tratti, nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella
lista medesima, tutti gli amministratori da
eleggere tranne uno, il quale sarà tratto
dalla
Lista
di
Minoranza
che
abbia
ottenuto il maggior numero di voti dopo la
Lista di Maggioranza.
Qualora,
ad
esito
delle
votazioni
e
delle
operazioni di cui sopra, non risulti rispettata
l'eventuale quota minima del genere meno
rappresentato
richiesta
dalla
normativa
in
materia
di
volta
in
volta
applicabile,
il
candidato del genere più rappresentato che
risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza
per ultimo, sulla base del relativo ordine di
indicazione, sarà sostituito – fermo il rispetto
del
numero
minimo
di
amministratori
indipendenti
-
con
il
candidato
immediatamente
successivo
di
cui
alla
medesima Lista di Maggioranza appartenente
al genere meno rappresentato.
Qualora,
ad
esito
delle
votazioni
e
delle
operazioni di cui sopra, non risulti rispettata
l'eventuale quota minima del genere meno
rappresentato
richiesta
dalla
normativa
in
materia
di
volta
in
volta
applicabile,
il
candidato del genere più rappresentato che
risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza
per ultimo, sulla base del relativo ordine di
indicazione, sarà sostituito – fermo il rispetto
del
numero
minimo
di
amministratori
indipendenti
-
con
il
candidato
immediatamente
successivo
di
cui
alla
medesima Lista di Maggioranza appartenente
al genere meno rappresentato.
Nel caso in cui non risultasse eletto, a
seguito
dell'applicazione
di
quanto
precede, il numero minimo necessario di
amministratori
indipendenti
e/o
amministratori
appartenenti
al
genere

meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:

(i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (e così dunque, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

(ii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di indipendenza;

(iii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più

rappresentato avente il quoziente più basso
nella graduatoria di cui al punto (i) che
precede sarà sostituito, fermo il rispetto del
numero
minimo
di
amministratori
indipendenti, dal primo dei candidati del
genere
meno
rappresentato
che
risulterebbe non eletto e appartenente alla
medesima lista del candidato sostituito. Se
in tale lista non risultano altri candidati
idonei,
il
candidato
del
genere
meno
rappresentato avente il quoziente più basso
nella graduatoria di cui al punto (i) che
precede,
sarà
sostituito
dal
primo
dei
candidati del genere meno rappresentato
che risulterebbe non eletto sulla base della
graduatoria di cui al punto (i) che precede.
Se
più
candidati
del
genere
più
rappresentato hanno ottenuto il medesimo
quoziente più basso nella graduatoria verrà
sostituito il candidato della lista dalla quale
è
tratto
il
maggior
numero
di
amministratori
ovvero,
in
subordine,
il
candidato
tratto
dalla
lista
che
abbia
ottenuto il minor numero di voti. Nel caso
in
cui,
a
seguito
dell'applicazione
di
quanto precede, non risultasse eletto il
numero
minimo
necessario
di
amministratori
del
genere
meno
rappresentato l'Assemblea delibera con le
maggioranze di legge la sostituzione del
candidato
assicurando il soddisfacimento
del requisito di genere.
In mancanza di candidati del genere meno
rappresentato
all'interno
della
Lista
di
Maggioranza in numero sufficiente a procedere
alla sostituzione, gli amministratori mancanti
del genere meno rappresentato saranno eletti
dall'Assemblea con le maggioranze di legge,
fermo restando il rispetto delle norme in tema
di amministratori indipendenti.
In mancanza di candidati del genere meno
rappresentato
all'interno
della
Lista
di
Maggioranza in numero sufficiente a procedere
alla sostituzione, gli amministratori mancanti
del genere meno rappresentato saranno eletti
dall'Assemblea con le maggioranze di legge,
fermo restando il rispetto delle norme in tema
di amministratori indipendenti.
Qualora il numero di candidati inseriti
nelle liste presentate, sia di maggioranza
che di minoranza, sia inferiore a quello
degli Amministratori da eleggere, i restanti
amministratori sono eletti dall'Assemblea
con
le
maggioranze
di
legge,
fermo
l'obbligo
della
nomina,
a
cura
dell'Assemblea,
di
un
numero
di
amministratori
appartenenti
al
genere
meno
rappresentato
e
un
numero
di
amministratori indipendenti non inferiore
al minimo stabilito dallo Statuto e dalla
disciplina di volta in volta vigente.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista
o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze
di legge, nel rispetto della normativa in materia
di equilibrio tra i generi di volta in volta
applicabile, senza osservare il procedimento
sopra previsto.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista
o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze
di legge, nel rispetto della normativa in materia
di
amministratori
indipendenti
e
di
equilibrio
tra
i
generi
di
volta
in
volta
applicabile, senza osservare il procedimento
sopra previsto.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno
o
più
Amministratori,
purché
la
maggioranza
sia
sempre
costituita
da
Amministratori
nominati
dall'Assemblea,
si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile secondo quanto di seguito indicato:
i)
il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina i sostituti nell'ambito dei candidati
appartenenti
alla
medesima
lista
cui
appartenevano gli Amministratori cessati in
ordine progressivo a partire dal primo non
eletto, fermo restando che: (a) qualora il
sostituto
debba
avere
i
requisiti
di
indipendenza sarà nominato il primo candidato
indipendente non eletto della stessa lista (b)
qualora
debba
essere
reintegrata
la
quota
minima di riparto tra i generi prevista dalla
normativa in materia di equilibrio tra i generi di
volta in volta applicabile, sarà nominato il
primo candidato non eletto della stessa lista
appartenente al genere meno rappresentato;
ii)
qualora
gli
Amministratori
cessati
appartenessero ad una Lista di Minoranza e
non residuino dalla predetta lista candidati non
eletti in precedenza o che comunque non
soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti a)
e b), il Consiglio di Amministrazione provvede
alla sostituzione degli Amministratori cessati
nominando - nel rispetto delle norme in tema
di
amministratori
indipendenti
e
della
normativa in materia di equilibrio tra i generi di
volta
in
volta
applicabile
-
i
sostituti
nell'ambito
dei
candidati
appartenenti
ad
un'altra Lista di Minoranza che abbia riportato
voti, ovvero, in mancanza, senza l'osservanza
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più Amministratori, anche a seguito di
decadenza
dell'amministratore
indipendente
che,
successivamente
alla
nomina, perda i requisiti di indipendenza,
e purché la maggioranza sia sempre costituita
da Amministratori nominati dall'Assemblea, si
provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice
civile secondo quanto di seguito indicato:
i)
il
Consiglio
di
Amministrazione
nomina i sostituti nell'ambito dei candidati
appartenenti
alla
medesima
lista
cui
appartenevano gli Amministratori cessati in
ordine progressivo a partire dal primo non
eletto, fermo restando che: (a1) qualora il
sostituto
debba
avere
i
requisiti
di
indipendenza sarà nominato il primo candidato
indipendente non eletto della stessa lista e (b2)
qualora
debba
essere
reintegrata
la
quota
minima di riparto tra i generi prevista dalla
normativa in materia di equilibrio tra i generi di
volta in volta applicabile, sarà nominato il
primo candidato non eletto della stessa lista
appartenente al genere meno rappresentato;
ii)
qualora
gli
Amministratori
cessati
appartenessero ad una Lista di Minoranza e
non residuino dalla predetta lista candidati non
eletti in precedenza o che comunque non
soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti
a(1) e b(2), il Consiglio di Amministrazione
provvede
alla
sostituzione
degli
Amministratori
cessati
nominando
-
nel
rispetto delle norme di legge e di statuto
applicabili
in
tema
di
amministratori
indipendenti e della normativa in materia di
di quanto indicato al punto i) ed al punto ii). equilibrio
tra
i
generi
di
volta
in
volta
applicabile - i sostituti nell'ambito dei candidati
appartenenti
ad
un'altra
alla
Lista
di
Minoranza che abbia riportato voti, ovvero, in
mancanza,
senza
l'osservanza
di
quanto
indicato al punto i) ed al punto ii) il maggior
numero di voti tra le rimanenti Liste di
Minoranza.
NUOVO Qualora
dalle
liste
da
cui
dovrebbero
essere
tratti
i
sostituti
ai
sensi
dei
precedenti punti i) e ii) non residuino
candidati
non
eletti
in
precedenza
o
comunque non residuino candidati che
soddisfino i criteri di cui ai precedenti
punti (1) e (2), si provvederà ai sensi
dell'art. 2386 senza l'osservanza di quanto
indicato al punto i) ed al punto ii), ma
comunque nel
rispetto delle norme
di
legge e di Statuto applicabili in tema di
amministratori
indipendenti
e
della
normativa in materia di equilibrio tra i
generi di volta in volta applicabile.
Ove il numero degli Amministratori sia stato
determinato in misura inferiore al massimo
previsto dall'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea,
durante il periodo di permanenza in carica del
Consiglio potrà aumentarne il numero entro
tale limite massimo. Per la nomina degli
ulteriori componenti del Consiglio nonché per
le
deliberazioni
di
sostituzione
degli
Amministratori
ai
sensi
dell'art.
2386
del
Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo
le maggioranze di legge senza vincolo di lista,
avendo cura di garantire (a) la presenza nel
Consiglio di Amministrazione di almeno due
componenti
in
possesso
dei
requisiti
d'indipendenza
prescritti
dalle
disposizioni
legislative e regolamentari vigenti (b) il rispetto
della normativa in materia di equilibrio tra i
generi di volta in volta applicabile.
Ove il numero degli Amministratori sia stato
determinato in misura inferiore al massimo
previsto dall'art. 25 dello Statuto, l'Assemblea,
durante il periodo di permanenza in carica del
Consiglio potrà aumentarne il numero entro
tale limite massimo. Per la nomina degli
ulteriori componenti del Consiglio nonché per
Per
le
deliberazioni
di
sostituzione
degli
Amministratori
ai
sensi
dell'art.
2386
del
Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo
le maggioranze di legge senza vincolo di lista,
avendo cura di garantire (a) la presenza nel
Consiglio di Amministrazione del numero di
almeno
due
componenti
in
possesso
dei
requisiti d'indipendenza prescritti dal presente
Statuto
e
dalle
disposizioni
legislative
e
regolamentari vigenti e (b) il rispetto della
normativa in materia di equilibrio tra i generi di
volta in volta applicabile.
TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 28 Articolo 28
(Organi delegati) (Organi delegati)
Il consiglio di amministrazione può delegare,
nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del
Codice Civile, nonché della normativa pro
tempore vigente in materia di operazioni con
parti correlate parte delle proprie attribuzioni
ad
uno
o
più
dei
suoi
componenti,
determinandone
i
poteri
e
la
relativa
remunerazione, sentito il parere del collegio
sindacale.
Il consiglio di amministrazione può delegare,
nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del
Codice Civile, nonché della normativa pro
tempore vigente in materia di operazioni con
parti correlate parte delle proprie attribuzioni
ad uno o più dei suoi componenti, comunque
diversi dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, determinandone i poteri e
la relativa remunerazione, sentito il parere del
collegio sindacale.
Il consiglio può altresì disporre che venga
costituito un comitato esecutivo composto da
alcuni suoi membri.
INVARIATO
Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si
applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre
disposizioni di legge.
INVARIATO
La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381
del Codice Civile è fissata in sei mesi.
INVARIATO
Il consiglio può altresì nominare direttori
generali e procuratori speciali, determinandone
i poteri.
INVARIATO
Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio
interno, commissioni e comitati, con funzioni
consultive e propositive, anche ai fini di
adeguare la struttura di corporate governance
alle
raccomandazioni
di
tempo
in
tempo
emanate
dal
Comitato
per
la
Corporate
Governance delle società quotate e/o dalle
competenti autorità ovvero risultanti da codici
di comportamento promossi da società di
gestione
di
mercati
regolamentati
o
da
associazioni di categoria degli operatori, che
riterrà opportuni o necessari per il buon
funzionamento e sviluppo della Società.
INVARIATO

3. EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

4. PROPOSTA DI DELIBERA

Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.:

preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa;

delibera

  • di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 5 (Domicilio)

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo che risulta dai libri sociali.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è presso la sede della Società, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto."

  • di modificare l'articolo 11 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 11 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;

e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea può inoltre approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari."

  • di modificare l'articolo 12 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 12 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo le competenze in materia di modifiche statutarie attribuite all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 23;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri ai liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto."

  • di modificare l'articolo 13 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 13 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Previa comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo, essa può essere convocata da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare e sia stata predisposta dai soci richiedenti ai sensi di Legge la relazione sulle proposte

concernenti le materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni ulteriore indicazione richiesta dalla legge, da pubblicarsi nei termini di legge sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti."

  • di modificare l'articolo 25 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 25 (Composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 9 (nove) membri, anche non soci, di cui almeno 4 (quattro) dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, salvo il caso in cui siano comunque presenti nel Consiglio di Amministrazione, anche a seguito della perdita dei requisiti di uno o più amministratori indipendenti, almeno 4 amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto. Ai fini della sostituzione dell'Amministratore decaduto si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto indicato nel successivo Articolo 26."

  • di modificare l'articolo 26 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate.

La nomina avviene nel rispetto del criterio di riparto degli amministratori da eleggere previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora allo scadere del termine indicato l'assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine, gli amministratori resteranno in carica con pienezza di poteri, fino al momento in cui l'organo amministrativo non sarà ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, secondo quanto di seguito indicato nel presente Articolo 26, in relazione a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano meno tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato dotato dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenerne almeno due. Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere (i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quelli da eleggere al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche oltre che degli eventuali requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di

Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, 7 (sette) amministratori;

b) i restanti 2 (due) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge.

Fermo quanto sopra, nel solo caso in cui la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti complessivamente pari o superiore all'80% (ottanta per cento) dei voti espressi dagli aventi diritto, dalla Lista di Maggioranza verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, il quale sarà tratto dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza.

Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:

(i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (e così dunque, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

(ii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di indipendenza;

(iii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato del genere meno rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati del genere più rappresentato hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il soddisfacimento del requisito di genere.

Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e un numero di amministratori indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, anche a seguito di decadenza dell'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che: (1) qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista e (2) qualora debba essere reintegrata la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sarà nominato il primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato;

ii) qualora gli Amministratori cessati appartenessero ad una Lista di Minoranza e non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza o che comunque non soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti (1) e (2), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati nominando - nel rispetto delle norme di legge e di statuto applicabili in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile - i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla Lista di Minoranza che abbia riportato il maggior numero di voti tra le rimanenti Liste di Minoranza.

Qualora dalle liste da cui dovrebbero essere tratti i sostituti ai sensi dei precedenti punti i) e ii) non residuino candidati non eletti in precedenza o comunque non residuino candidati che soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti (1) e (2), si provvederà ai sensi dell'art. 2386 senza l'osservanza di quanto indicato al punto i) ed al punto ii), ma comunque nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

  • di modificare l'articolo 28 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 28 (Organi delegati)

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, comunque diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge.

La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi.

Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società."

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."

***

Cesena, 5 agosto 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Davide Trevisani

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