Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • May 10, 2024
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
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Il presente regolamento applicabile a Tesmec S.p.A. (la "Società") è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale della Società e delle prassi di mercato.
Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato che ne riferirà agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.
Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale (come di seguito definiti).
In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti altrove nel presente Regolamento, i termini e le definizioni di seguito elencati, contraddistinti con la lettera iniziale maiuscola, hanno il significato a ciascuno di essi attribuito di seguito. Inoltre, se non diversamente specificato, i riferimenti al genere maschile includono il genere femminile e i riferimenti al singolare includono il plurale e viceversa.
Comunicazione/i: la comunicazione effettuata dagli intermediari alla Società attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'art. 44, comma 2, del Provvedimento Post Trading.
Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, lett. m), del Provvedimento Post Trading.
Elenco Speciale o Elenco: l'apposito elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127quinquies, del TUF e dell'art. 143quater del Regolamento Emittenti in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del diritto reale legittimante che hanno richiesto la maggiorazione.
Periodo Rilevante: indica il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco.
Provvedimento Post Trading: Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato, recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata.
Record Date: la data di legittimazione all'intervento nell'assemblea degli azionisti e all'esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.
Regolamento: il presente "Regolamento per il voto maggiorato delle azioni ordinarie di Tesmec S.p.A.".
Regolamento Emittenti: il regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Società o Tesmec: Tesmec S.p.A. con sede legale in Piazza S. Ambrogio n. 16, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi con n. 10227100152.

Soggetto Legittimato: l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).
Statuto Sociale: lo statuto sociale di Tesmec.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 9 dello Statuto Sociale, le azioni della Società conferiscono ai loro possessori uguali diritti e ogni azione ordinaria della Società dà diritto a un voto.
In deroga a tale principio, ai sensi dell'art. 9, dello Statuto Sociale, ogni azione ordinaria della Società dà diritto a due voti a condizione che (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), per il Periodo Rilevante; e (ii) che la circostanza sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per il Periodo Rilevante, nell'Elenco Speciale.
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari.
La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 127 quinquies, comma 4, del TUF e dell'art. 9 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 143quater del Regolamento Emittenti, a cui devono iscriversi i Soggetti Legittimati, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.
All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia previste dalla normativa pro tempore vigente, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci di cui all'art. 2422, del Codice Civile e all'art. 83undecies, del TUF, anche con riferimento al diritto degli azionisti di esaminare l'Elenco e di ottenerne estratti a proprie spese.
Ai sensi dell'art. 143quater del Regolamento Emittenti, l'Elenco contiene le seguenti informazioni relative a ciascuna richiesta di iscrizione:

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:
L'incaricato della gestione dell'Elenco (l'"Incaricato"), nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco ai sensi del presente Regolamento.
In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:
Il Soggetto Legittimato che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto (il "Richiedente") presenta alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso cui sono registrate le azioni, una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco (la "Richiesta di Iscrizione"), specificando il numero di azioni che intende iscrivere nello stesso.
Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la Richiesta di Iscrizione indica se il Soggetto Legittimato sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.
Il modulo per la Richiesta di Iscrizione nell'Elenco è pubblicato sul sito internet della Società www.tesmec.com.
Il Soggetto Legittimato è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, la Richiesta di Iscrizione, unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità agli artt. 41, comma 1 e 44 del Provvedimento Post Trading, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] e, in copia per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente o consentite dalla normativa pro tempore vigente.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Richiedente.
La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Soggetto Legittimato o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).
La Società, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell'Elenco e verificata, per il tramite dell'Incaricato, la completezza della documentazione e la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la Richiesta di Iscrizione è pervenuta.
La Società notifica tempestivamente all'Intermediario (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo copia della Comunicazione, completata con la data di iscrizione nell'Elenco, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, esplicitando in tal caso le motivazioni del rifiuto di iscrizione.
La Società e/o l'Incaricato possono richiedere al Richiedente - anche per il tramite dell'Intermediario – ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.
Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, la Società, anche per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale alla prima nel tempo tra le seguenti date:
Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale consegue la maggiorazione del voto decorso il Periodo Rilevante, a condizione che non si sia verificata alcuna delle circostanze elencate nei successivi Paragrafi 6 e 7 del presente Regolamento o che comunque non siano venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto di voto ai sensi della normativa pro temporevigente
La Società, per il tramite dell'Incaricato dà notifica del suddetto aggiornamento dell'Elenco Speciale all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata, entro la stessa giornata contabile. Entro il medesimo termine, la Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario l'eventuale mancato conseguimento della maggiorazione del voto, indicandone le motivazioni
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea degli Azionisti che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:
La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo Rilevante, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.
Con riferimento a quanto precede, si precisa che:
a) La richiesta di rinuncia da parte dell'interessato deve essere presentata alla Società, direttamente o per il tramite dell'Intermediario, che trasmette, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] e, in copia per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], la comunicazione di rinuncia totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle azioni oggetto di rinuncia) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'art. 44, del Provvedimento Post Trading. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.
La Società, ricevuta la richiesta, procede, per il tramite dell'Incaricato, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale senza indugio e comunque, al più tardi, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date, se precedente. La Società, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco – la cancellazione in tutto o in parte, da tale Elenco delle azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.
b) L'azionista che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette, unitamente alle relative motivazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] e, in copia per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Tale comunicazione dovrà indicare, oltre al numero delle azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.

c) La Società, nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco.
Salvo quanto previsto al successivo Paragrafo 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:
a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.
Se a seguito della costituzione di alcuno dei predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Rilevante;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore dall'art. 120, comma 2, del TUF o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte.
L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato eventualmente già maturato) è mantenuta nei casi di:

In tali casi, gli aventi causa del titolare del diritto reale legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o dell'efficacia del Periodo Rilevante, se non ancora decorso).
Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del diritto reale legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, secondo quanto disposto nel presente Regolamento e nel Provvedimento Post Trading.
Troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente Paragrafo 4 del Regolamento.
La comunicazione deve essere trasmessa all'Incaricato all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] e, in copia per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, verifica la legittimazione della richiesta e ne dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario ai sensi del Paragrafo 4 che precede.
La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto:
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto:
L'Intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento Post Trading. Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente Paragrafo 4 del Regolamento.

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la Record Date.
Ai sensi dell'art. 85bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, la Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.
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