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Terna — AGM Information 2017
Mar 17, 2017
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AGM Information
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RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ORDINE DEL GIORNO
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- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
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- Destinazione dell'utile di esercizio;
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- Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
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- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
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- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
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- Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
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- Nomina del Collegio Sindacale;
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- Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale;
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- Relazione annuale sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, d.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza).
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
Signori Azionisti,
il fascicolo "Relazione finanziaria annuale TERNA S.p.A. e Gruppo Terna 2016", messo a Vostra disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, contiene l'illustrazione del bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Nella presente relazione si fa perciò rinvio a tale documento.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta
"L'Assemblea di TERNA S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di TERNA S.p.A. che si chiude con l'utile netto di euro 535.483.732,96."
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Destinazione dell'utile di esercizio
Signori Azionisti,
tenuto conto dei risultati raggiunti, il Consiglio di Amministrazione propone di destinarVi un dividendo per azione relativo all'intero esercizio 2016 di 0,206 euro, corrispondente ad un importo complessivo di euro 414.058.352,00, ricordandovi che TERNA S.p.A. ha già distribuito nel mese di novembre 2016 un acconto su tale dividendo pari a 0,0721 euro per azione per un importo complessivo di euro 144.920.423,20.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta
"L'Assemblea di TERNA S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016 di TERNA S.p.A., pari a 535.483.732,96 euro, come segue:
- quanto a euro 144.920.423,20 a copertura dell'acconto sul dividendo messo in pagamento il 23 novembre 2016;
- quanto a euro 269.137.928,80 a saldo del dividendo da distribuire nella misura di euro 0,1339 per ognuna delle 2.009.992.000 azioni ordinarie in circolazione da mettere in pagamento – al lordo delle eventuali ritenute di legge – il 21 giugno 2017 con "data stacco" cedola n. 26 coincidente con il 19 giugno 2017 (record date ex art.83 terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd. "TUF": 20 giugno 2017);
- quanto a euro 121.425.380,96 a Utili a Nuovo."
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 si conclude il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.
L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione stabilendone la durata, secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello Statuto sociale.
Si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.
La nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avrà luogo secondo il meccanismo del "voto di lista", disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale tempo per tempo vigente.
In particolare va segnalato che lo Statuto sociale riserva alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti i sette decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore.
Al riguardo si ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente - secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2014 - è composto da nove membri.
Quanto alla durata, si ricorda che l'articolo 14.2 dello Statuto sociale dispone che il Consiglio di Amministrazione della Società sia nominato per un periodo fino a tre esercizi e sia rieleggibile alla scadenza del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione uscente si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno (così come riguardo ai successivi argomenti connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione dei relativi compensi) e invita pertanto
l'Assemblea a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
siete chiamati a procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
La nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ha luogo – in conformità a quanto disposto dal decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (c.d. "Legge sulle Privatizzazioni") e dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate – secondo il meccanismo del "voto di lista", disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale e finalizzato a garantire una presenza nell'organo di gestione di componenti designati dalle minoranze azionarie in misura pari a tre decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore.
In proposito si ricorda che, in ordine al procedimento di nomina degli Amministratori di cui al presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed al procedimento di nomina del Collegio Sindacale di cui al successivo punto 7, con avviso già pubblicato in data 21 febbraio 2017, è stata convocata per il giorno 23 marzo 2017, in sede straordinaria ed in unica convocazione, l'Assemblea degli azionisti di Terna per deliberare complessivamente in ordine ad alcune modifiche agli articoli 14.3 e 26.2 dello Statuto Sociale volte, in particolare, a integrare la disciplina del "voto di lista" per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come meglio specificato nella relazione illustrativa degli Amministratori pubblicata ai sensi di legge in data 2 marzo 2017 e reperibile sul sito internet della Società (www.terna.it - sezione Investor Relations), cui si rinvia.
Le disposizioni novellate, ove approvate dall'indicata Assemblea, possono trovare la prima applicazione in occasione della presente Assemblea chiamata a deliberare il rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Si ricorda inoltre che, con riferimento alle indicate nomine, trovano attuazione per la seconda volta le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 16 maggio 2012 per l'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni legislative introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, che ha modificato gli articoli 147 ter e 148 del Decreto Legislativo 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF") introducendo al riguardo rispettivamente i commi 1 ter, e 1 bis.
Assemblea TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni Roma – 27 aprile 2017
Per espresso rinvio dello Statuto, il deposito e la pubblicazione delle liste sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e, ove richiesto nello Statuto sociale, dalle indicazioni fornite dalla Società nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
In adempimento a quanto richiesto dall'art. 1.C.1 lett. h) del Codice di Autodisciplina1 , il Consiglio di Amministrazione uscente, in vista del prossimo rinnovo dell'organo amministrativo in scadenza, ha formulato gli orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio è ritenuta opportuna illustrati nell'ambito dell'annuale Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, all'esito della valutazione su funzionamento, dimensione e composizione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, stante le rilevate aree di eccellenza ha evidenziato che il Consiglio di Amministrazione, che ha appena terminato il suo primo mandato, dovrebbe essere preservato il più possibile nella sua attuale dimensione e composizione garantendo continuità gestionale con la conferma dei vertici e mantenendo le aree di competenza tecniche, finanziarie e legali, nonché l'attenzione agli aspetti sociali e ambientali già presenti e sviluppati dai Consiglieri nel corso del mandato e auspicando, per il futuro Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore accrescimento delle competenze nella gestione delle reti e nell'innovazione tecnologica nell'ambito internazionale. La diversità di genere prevista dalle attuali norme è adeguata e può essere utile allo sviluppo della Società.
Quanto alla legittimazione alla presentazione delle liste si ricorda che, in base l'articolo 14.3 dello Statuto sociale ed alla normativa applicabile richiamata (art. 4, comma 1 bis, della "Legge sulle Privatizzazioni" novellato, art. 147 ter del TUF e articoli 144 ter e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 "Regolamento Emittenti"), le liste dei candidati possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente ovvero da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari nei termini e nei modi previsti dalla legge della percentuale almeno dell'1% - ovvero della minore misura prevista dalla normativa anche regolamentare - delle azioni aventi diritto al voto nell'Assemblea.
Si segnala a tale riguardo che il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di astenersi dal presentare una propria lista di candidati in considerazione della attuale composizione della compagine sociale.
1 Si ricorda che TERNA S.p.A. ha aderito al Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana (accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. sub http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2015clean.pdf (il "Codice di Autodisciplina").
Si ricorda inoltre che la Consob, con delibera n. 19856 del 25 gennaio 2017 in attuazione a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUF e dall'art. 144 septies del Regolamento Emittenti, ha fissato la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di TERNA, nell'1% del capitale sociale, tenendo conto della capitalizzazione della Società e facendo salva la minor quota eventualmente prevista dallo Statuto.
In ordine alle modalità di presentazione, deposito e pubblicazione delle liste predisposte dagli Azionisti aventi diritto, si ricorda, in base a quanto disposto dall'articolo 14.3 dello Statuto sociale, dalla normativa ivi richiamata, nonché in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che:
- a) la presentazione e il deposito delle liste, corredate dalle informazioni previste dalla normativa di riferimento, devono avvenire almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea presso la Società, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità e nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti come indicato nell'avviso di convocazione;
- b) la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- c) al fine di comprovare la legittimazione alla presentazione delle liste, gli Azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario, rilasciata ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" tempo per tempo vigente (adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB il 22 febbraio 2008 come successivamente modificato, c.d. "provvedimento unico"), anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 21 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea);
- d) ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- e) le liste devono elencare i candidati mediante un numero progressivo;
- f) trovano applicazione sia le disposizioni dell'art. 14 in materia di equilibrio tra i generi degli Amministratori da eleggere (cd. "quote di genere"), sia le disposizioni statutarie in tema di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli Amministratori indicati all'art. 15 ivi comprese
Assemblea TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni Roma – 27 aprile 2017
quindi le disposizioni in tema di incompatibilità previste dall'art. 15.5 adottate ai sensi della Normativa Unbundling2 ;
- g) al fine di consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere, in sede di seconda applicazione, almeno un terzo degli Amministratori eletti (se del caso, arrotondato per eccesso all'unità superiore);
- h) le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dall'art. 15.4 dello Statuto e ogni altra informazione o dichiarazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche;
- i) in ordine alle caratteristiche personali dei candidati, in base a quanto indicato negli articoli 2.P.3 e 3.C.3 e nel Commento all'art. 2 del Codice di Autodisciplina, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato espressamente rivolto agli Azionisti l'invito, in sede di composizione delle liste, a valutare le caratteristiche dei candidati anche relativamente alle caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere in relazione alle dimensioni della Società ed alla specificità del settore in cui essa opera. Inoltre è previsto, secondo quanto indicato nel Commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, che le liste dei candidati siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del medesimo Codice;
- j) unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 3 , nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto.
In particolare si ricorda che l'art. 144 octies del Regolamento Emittenti con le liste dei candidati alla carica di Amministratore prevede il deposito:
di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
2 Direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE, del d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nn. ARG/com 153/11 e 142/2013/R/EEL con le quali l'AEEGSI ha disciplinato le procedure di certificazione del gestore di trasmissione dell'energia elettrica e adottato la decisione finale di certificazione di TERNA S.p.A. quale "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica ("Normativa Unbundling").
3 Tra cui quelle previste dall'art. 15.5 dello Statuto sociale introdotte dall'Assemblea del 27 maggio 2014 per tutti gli Amministratori della Società, in adeguamento alle disposizioni della Direttiva 2009/72/CE e del D.Lgs n. 93 2011 e alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nn. ARG/com 153/11 e 142/2013/R/EEL con le quali l'AEEGSI ha disciplinato le procedure di certificazione del gestore di trasmissione dell'energia elettrica e adottato la decisione finale di certificazione di Terna quale "gestore del sistema di trasmissione" dell'energia elettrica in regime di separazione proprietaria.
- della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;
- dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
Inoltre, con riferimento ai requisiti di indipendenza degli Amministratori è prevista anche l'attestazione di ciascun candidato, sotto la propria responsabilità, circa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
Si ricorda infine che, gli Azionisti aventi diritto che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo". Con tale delibera, la Consob raccomanda, «ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.
In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni».
L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal vigente Statuto sociale. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità degli Amministratori, l'articolo 15.2 dello Statuto sociale prevede che non possano essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadano dall'incarico, coloro:
- a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
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c) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
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a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
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alla pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
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alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
d) ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato.
Il divieto di cui al citato articolo 15.2 si applica anche con riferimento alle fattispecie che dovessero essere accertate come equivalenti dal Consiglio di Amministrazione e che siano disciplinate, in tutto o in parte, da ordinamenti stranieri.
Per quanto riguarda poi i requisiti di professionalità degli Amministratori, l'articolo 15.3 dello Statuto sociale prevede che non possano essere nominati alla carica di Amministratore della Società e, se nominati, decadano dall'incarico, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della Società, come definite nell'articolo 26.1 dello Statuto; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, come definiti nell'articolo 26.1 dello Statuto.
L'articolo 26.1 dello Statuto considera a sua volta strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni e le strutture a rete.
Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza degli Amministratori, l'articolo 15.4 dello Statuto sociale in linea con l'art. 147 ter, comma 4, del TUF - prevede che almeno un terzo degli Amministratori in carica (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore) debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF.
Sempre in tema di indipendenza degli Amministratori, l'articolo 15.5 dello Statuto sociale prevede che gli Amministratori della Società non possono rivestire, a pena di decadenza, funzioni di amministratore, componente del consiglio di sorveglianza o di altri organi che rappresentano legalmente una impresa che eserciti attività di generazione o fornitura di energia elettrica o gas. In relazione alla predisposizione delle liste si segnala inoltre che qualora non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti stabiliti dalla legge e dall'art. 15.4 dello statuto, trova applicazione quanto previsto dagli articoli 14.3 lett. c) e lett. c-bis) dello Statuto tempo per tempo vigenti. Le liste, corredate dalle informazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, come pervenute saranno tempestivamente messe a disposizione del pubblico presso la Società, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società (www.terna.it - sezione Investor Relations) almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea. In ordine al procedimento di nomina degli Amministratori disciplinato dall'articolo 14.3 dello Statuto sociale, si ricorda che – come sopra indicato – sono state proposte all'Assemblea degli azionisti di TERNA S.p.A. convocata in sede straordinaria ed in unica convocazione il giorno 23 marzo 2017 e, quindi, successivamente alla data di pubblicazione della presente Relazione, alcune modifiche dello Statuto sociale inerenti le disposizioni degli articoli 14.3 e 26.2 volte a integrare la disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Le disposizioni novellate, ove approvate dall'indicata Assemblea, trovano la prima applicazione già in occasione del presente rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. A tale riguardo si riporta di seguito il procedimento di nomina degli Amministratori secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale. Al fine di fornire un più chiaro quadro complessivo, sono di seguito altresì segnalate le integrazioni che sono derivanti dall'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra.
Il procedimento di nomina degli Amministratori secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 14.3 dello Statuto sociale prevede:
o che ogni avente diritto al voto possa votare in Assemblea una sola lista;
- o che dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti (cd. lista di maggioranza) vengano tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli Amministratori da eleggere (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore);
- o che i restanti Amministratori (pari ai tre decimi del totale restanti) vengano tratti dalle altre liste (cd. liste di minoranza), facendosi applicazione a tal fine delle specifiche regole indicate nelle lettere b) e c) dello stesso articolo 14.3. In aggiunta alle indicate disposizioni ed in base alla proposta di modifiche statutarie sottoposta all'Assemblea straordinaria del 23 marzo 2017, nel caso in cui, all'esito delle votazioni, la lista di maggioranza non presentasse un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei candidati da eleggere, si potrà procedere, senza dar luogo ad ulteriori votazioni, a trarre da detta lista tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e - dopo aver provveduto a coprire il numero di posizioni riservato alle liste di minoranza come indicato nella lettera b) dell'art. 14.3 sopra menzionato – a trarre i restanti Amministratori dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza (la "Prima Lista di Minoranza") in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, i restanti Amministratori saranno tratti, con le stesse modalità, dalla lista seguente ("Seconda Lista di Minoranza") o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle liste presentate, sia nella lista di maggioranza che nelle liste di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dall'art. 15.4 dello Statuto sociale, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- o che, qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi che garantisce – in sede di seconda applicazione - al genere meno rappresentato la presenza di almeno un terzo degli eletti con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, si applicheranno le specifiche regole indicate dallo Statuto. In particolare, si formerà un'unica graduatoria decrescente tra tutti i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (compresa la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti), facendosi applicazione del meccanismo di sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale
graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto appartenente alla medesima lista, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dallo Statuto. Analogo meccanismo, sarà quello da adottarsi anche nel caso in cui occorra provvedere a sostituzioni in base a quanto previsto dall'art. 14.3 lettera c) dello Statuto sociale se, all'esito delle votazioni, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo Statuto sociale. Le modifiche statutarie ove apportate dall'Assemblea del 23 marzo 2017 sono sul punto meramente formali. In caso di parità dei quozienti, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dallo Statuto, il sostituto viene tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (da intendersi, in base alla proposta avanzata all'Assemblea del 23 marzo 2017, come la lista da cui risulterebbero tratti il maggior numero di candidati in base al meccanismo illustrato). In caso di mancanza di candidati da tale lista, secondo quanto già previsto dall'art. 14.3 lett. c-bis) dello Statuto sociale, si procederà con le maggioranze di legge rispettando una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. Ove sia necessario nominare più di un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati risultati eletti, l'operazione di sostituzione indicata verrà eseguita risalendo dal basso la graduatoria fino al soddisfacimento del dettato normativo.
Per la nomina di Amministratori che, per qualsiasi ragione, abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero organo così come in tutti gli altri casi in cui, per qualsivoglia ragione, non sia possibile del procedere con il "voto di lista", l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Tale principio, già implicito nell'ordinamento e nell'ambito della disposizione di chiusura già presente all'art. 14.3 lettera d) dello Statuto sociale, per maggior chiarezza è stato reso più esplicito nell'ambito della proposta sottoposta all'Assemblea del 23 marzo 2017.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti.
In sede di elezione degli Amministratori si ricorda inoltre che l'art. 14.3 lettera e) dello Statuto sociale prevede che nessun operatore del settore della produzione, importazione, distribuzione, vendita e trasmissione dell'energia elettrica – anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante – possa esercitare il diritto di voto per più del 5% del capitale sociale secondo quanto già indicato.
Tali restrizioni concorrono con quelle previste, più in generale, per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee in attuazione alla normativa in materia di privatizzazioni tempo per tempo vigente e collegate ai limiti al possesso azionario disciplinata all' articolo 6.4 dello Statuto sociale.
In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione tra quelle presentate, depositate e pubblicate in conformità alle indicate disposizioni normative e statutarie.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
all'Assemblea compete il potere di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli Amministratori eletti.
In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a nominare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL SESTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Signori Azionisti,
l'articolo 24.1 dello Statuto sociale dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea e che la relativa deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.
In relazione a quanto sopra si invita l'Assemblea a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL SETTIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Nomina del Collegio Sindacale
Signori Azionisti,
siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale, il cui mandato scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.
L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 26 dello Statuto sociale.
Quanto al meccanismo di nomina, si ricorda che tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (c.d. "Legge sulle Privatizzazioni") e dalla legislazione italiana in materia di società con azioni quotate e relativa regolamentazione di attuazione, secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale e finalizzato a garantire la presenza nell'organo di controllo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente designati dalle minoranze azionarie.
In proposito si ricorda che, in ordine al procedimento di nomina del Collegio Sindacale di cui al presente punto all'ordine del giorno così come al procedimento di nomina degli Amministratori di cui al precedente punto 4, con avviso già pubblicato in data 21 febbraio 2017, è stata convocata per il giorno 23 marzo 2017, in sede straordinaria ed in unica convocazione, l'Assemblea degli azionisti di Terna per deliberare complessivamente in ordine ad alcune modifiche agli articoli 14.3 e 26.2 dello Statuto Sociale volte, in particolare, a integrare la disciplina del "voto di lista" per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come meglio specificato nella relazione illustrativa degli Amministratori pubblicata ai sensi di legge in data 2 marzo 2017 e reperibile sul sito internet della Società (www.terna.it - sezione Investor Relations), cui si rinvia.
Le disposizioni novellate, approvate dall'indicata Assemblea, possono trovare la prima applicazione in occasione della presente Assemblea chiamata a deliberare il rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Si ricorda inoltre che, con riferimento alle indicate nomine, trovano attuazione per la seconda volta le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea del 16 maggio 2012 per l'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni legislative introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate, che ha modificato gli articoli 147 ter e 148 del Decreto Legislativo 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF") introducendo al riguardo rispettivamente i commi 1 ter, e 1 bis. Per espresso rinvio dello Statuto, il deposito e la pubblicazione delle liste sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e, ove richiesto nello Statuto sociale, dalle indicazioni fornite dalla Società nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
Quanto alla legittimazione alla presentazione delle liste si ricorda che, in base all'articolo 26.2 dello Statuto sociale ed alla normativa applicabile richiamata (art. 4, comma 1 bis, della "Legge sulle Privatizzazioni" novellato, art. 148 del TUF e articoli 144 ter e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 "Regolamento Emittenti"), le liste dei candidati possono essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari nei termini e nei modi previsti dalla legge della percentuale almeno dell'1% - ovvero della minore misura prevista dalla normativa anche regolamentare - delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea.
In proposito la Consob, con delibera n. 19856 del 25 gennaio 2017, ha fissato la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di TERNA, nell'1% del capitale, tenendo conto della capitalizzazione della Società e facendo salva la minor quota eventualmente prevista dallo Statuto.
Ciò premesso si ricorda che, secondo le disposizioni degli articoli 26.1 e 31.2 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale sarà costituito da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, rieleggibili alla scadenza del mandato.
In ordine alle modalità di presentazione, deposito e pubblicazione delle liste si ricorda in base a quanto disposto dall'articolo 26.2 dello Statuto sociale, dalla normativa ivi richiamata, nonché in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che:
la presentazione e il deposito delle liste devono avvenire almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea presso la Società, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità e nel rispetto dei requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti come indicato nell'avviso di convocazione;
Assemblea TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni Roma – 27 aprile 2017
- la titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- al fine di comprovare la legittimazione alla presentazione delle liste, gli Azionisti aventi diritto devono presentare e/o recapitare la relativa documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario, rilasciata ai sensi dell'art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" tempo per tempo vigente (adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB il 22 febbraio 2008 come successivamente modificato, c.d. "provvedimento unico"), anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno 21 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea);
- ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- le liste devono elencare i candidati in numero non superiore ai candidati da eleggere ed i nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo e si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente;
- il primo dei candidati di ciascuna sezione in cui le liste si articolano deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- trovano applicazione sia le disposizioni dell'art. 26.2 in materia di equilibrio tra i generi dei Sindaci da eleggere (cd. "quote di genere"), sia le disposizioni statutarie in tema requisiti di onorabilità e professionalità dei Sindaci indicati all'art. 26.1;
- al fine di consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto ai primi due posti della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Il genere meno rappresentato dovrà ottenere, in sede di seconda applicazione, almeno un terzo dei Sindaci eletti;
- in ordine alle caratteristiche personali dei candidati ed in base a quanto indicato nell'articolo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina4 , nell'avviso di convocazione dell'Assemblea è espressamente rivolto agli azionisti l'invito, in sede di composizione delle liste, a valutare le caratteristiche dei candidati
4 Si ricorda che TERNA S.p.A. ha aderito al Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana (accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. sub http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2015clean.pdf (il "Codice di Autodisciplina").
anche relativamente alle caratteristiche di indipendenza previste dall'art. 3 del medesimo Codice con riferimento agli Amministratori, nonché a considerare che, in base a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 39/2010 come da ultimo modificato dall'art. 18 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016 n. 135, i componenti il Collegio Sindacale, nel loro complesso, dovranno essere competenti nel settore in cui opera TERNA S.p.A..
- le liste devono essere depositate corredate:
- o delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- o di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 "Regolamento Emittenti" con questi ultimi. Si ricorda in proposito che, gli Azionisti aventi diritto che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo". Con tale delibera, relativamente all'elezione degli organi di controllo, la Consob raccomanda, "ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 [con riguardo all'elezione dell'organo di amministrazione]. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti";
- o di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, corredata – ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile – dall'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società: indicazione della quale si raccomanda di curare l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare;
- o delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di Statuto, di legge e di regolamento vigenti in particolare quanto previsto dall'art. 148 bis del "TUF" e dall'art. 144 terdecies del Regolamento Emittenti.
Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità dei componenti il Collegio Sindacale previste dalla legge, si applica l'articolo 148, comma 3, del TUF.
Riguardo i requisiti di professionalità ed onorabilità, l'articolo 26.1 dello Statuto sociale prevede i componenti il Collegio Sindacale siano scelti tra coloro che risultino in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità indicati dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati (relativamente ai soli requisiti di professionalità) dalle stesse disposizioni del vigente art. 26.1 dello Statuto sociale mentre solo per il primo dei candidati di ciascuna delle sezioni in cui le liste si articolano è previsto che debba necessariamente risultare anche iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste, corredate dalle informazioni e dalla documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, come pervenute saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società (www.terna.it - sezione Investor Relations) almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).
In relazione alla presentazione delle liste si segnala inoltre che, ai sensi dell'art. 144 sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale (ossia 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, come specificamente indicato nell'avviso di convocazione, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia 22 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea) fermo restando quanto previsto dall'art. 147 ter, comma 1 bis, ultimo periodo del TUF; in tal caso le soglie sopra previste sono ridotte alla metà.
In ordine al procedimento di nomina dei Sindaci, secondo il meccanismo del "voto di lista" è disciplinato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale e dell'art. 148, comma 2, del TUF nonché dell'art. 144 sexies, Regolamento Emittenti ed è previsto che ogni avente diritto al voto può votare in Assemblea una sola lista.
Si ricorda che – come sopra indicato – sono state proposte all'Assemblea degli azionisti di TERNA S.p.A. convocata in sede straordinaria ed in unica convocazione il giorno 23 marzo 2017 e, quindi, successivamente alla data di pubblicazione della presente Relazione, alcune modifiche dello Statuto sociale inerenti le disposizioni degli articoli 14.3 e 26.2 volte a integrare la disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Le disposizioni novellate, ove approvate dall'indicata Assemblea, trovano la prima applicazione già in occasione del presente rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
A tale riguardo si riporta di seguito il procedimento di nomina dei Sindaci secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale. Al fine di fornire un più chiaro quadro complessivo, sono di seguito altresì segnalate le integrazioni che sono derivanti dall'approvazione delle modifiche di cui sopra.
Il procedimento di nomina dei Sindaci secondo il meccanismo del "voto di lista" disciplinato dall'art. 26.2 dello Statuto sociale prevede:
- che dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (cd. lista di maggioranza) vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; il rimanente Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente sono invece tratti dalle altre liste (cd. liste di minoranza) considerando quella che ha ottenuto il maggior numero dei voti secondo il meccanismo descritto nella lettera b) dell'art. 14.3 dello Statuto sociale per la nomina degli Amministratori, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate e che sia stata presentata e votata dai soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ;
- che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo nominato dalla lista di minoranza (da intendersi, in base alla proposta avanzata all'Assemblea del 23 marzo 2017, come il candidato eletto con le modalità di cui all'art. 14.3 lettera b) dello Statuto sociale secondo quanto esposto in precedenza.
Il procedimento del voto di lista si applica dunque solo in caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale. Tale principio è già implicito nell'ordinamento e nell'ambito dello stesso art. 26.2 dello Statuto sociale. Le modifiche statutarie ove apportate dall'Assemblea del 23 marzo 2017 sono sul punto meramente formali per chiarire espressamente che per la nomina di sindaci che, per qualsiasi ragione, non vengano eletti ai sensi del procedimento del "voto di lista" descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare detto procedimento, in modo da assicurare comunque una composizione del Collegio Sindacale conforme a quanto disposto dalla normativa vigente anche in materia di equilibrio tra i generi.
Il Collegio Sindacale eletto, resterà in carica - secondo quanto previsto dall'art. 2400 del codice civile - per tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale tra quelle presentate, depositate e pubblicate in conformità alle indicate disposizioni normative e statutarie.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULL'OTTAVO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale
Signori Azionisti,
siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla individuazione della misura della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale, alla cui nomina la presente Assemblea è chiamata a provvedere in separato e precedente punto all'ordine del giorno.
Difatti, secondo quanto disposto dall'art. 2402 cod. civ. e dall'art. 26.1 del vigente Statuto sociale, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare la retribuzione annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.
Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.
Quanto alle proposte di remunerazione dei Sindaci, si invita gli Azionisti a tenere conto delle disposizioni dell'articolo 8.C.3 del Codice di Autodisciplina5 e, pertanto, a formulare proposte per una remunerazione commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali di TERNA S.p.A.
5 Si ricorda che TERNA S.p.A. ha aderito al Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato da Borsa Italiana (accessibile sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. sub http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2015clean.pdf (il "Codice di Autodisciplina"). L'art. 8.C.3. del Codice di Autodisciplina prevede che "La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa".
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL NONO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
Relazione annuale sulla remunerazione: consultazione sulla politica sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, d.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza)
Signori Azionisti,
in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione all'art. 123 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) emanate dalla Consob (con delibera del 23 dicembre 2011 n. 18049 in G.U. 30 dicembre 2011, n. 303 e in vigore dal 31 dicembre 2011), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla Politica adottata della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.
Tale Politica è illustrata nell'ambito della prima sezione di una Relazione sulla remunerazione che è approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata dalle società con azioni quotate, secondo quanto previsto dall'art. 123 ter del Testo Unico della Finanza, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.
In attuazione alle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione di TERNA, nella seduta del 15 marzo 2017, ha approvato la "Relazione Annuale sulla Remunerazione" (la "Relazione") che comprende ogni illustrazione relativa all'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno e, pertanto, si rinvia alla stessa per ogni dettaglio.
Al riguardo, si ricorda che la Relazione è articolata in due sezioni e contiene:
- nella prima sezione, l'illustrazione della Politica della Società in materia e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica;
- nella seconda sezione, tutte le informazioni previste dal comma 4 del citato articolo del Testo Unico della Finanza in ordine alle remunerazioni assegnate e le ulteriori informazioni previste dall'art. 84 quater del "Regolamento di attuazione al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" adottato dalla Consob (Regolamento Emittenti) in materia di partecipazioni azionarie detenute direttamente e indirettamente nella Società da amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.
In ordine a tale Relazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi del comma 6, dell'art. 123 ter, del Testo Unico della Finanza, in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione. La deliberazione non è vincolante.
Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente
proposta
"L'Assemblea di TERNA S.p.A., preso atto della "Relazione Annuale sulla Remunerazione" di TERNA approvata dal Consiglio di Amministrazione
delibera
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123 ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione che illustra la Politica di remunerazione adottata da TERNA S.p.A. e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica."