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Technoprobe Board/Management Information 2024

Oct 29, 2024

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Board/Management Information

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N. 25713 di Repertorio N. 15586 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

22 ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di ottobre, in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di riunione del Consiglio di amministrazione della società

"Technoprobe S.p.A."

con sede in Cernusco Lombardone (LC), via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, capitale sociale euro 6.532.608,70 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco, al numero di iscrizione e codice fiscale 02272540135, Repertorio Economico Amministrativo n. 283619, con azioni negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Società")

tenutasi in data 22 ottobre 2024

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione del Consiglio di amministrazione si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 10,00, assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione e dichiara:

  • che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, la presente riunione è stata indetta per il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 10,00, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, mediante avviso di convocazione inviato con mezzi consentiti dallo statuto sociale in data 16 ottobre 2024;

  • che sono intervenuti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dettagliatamente indicati nell'elenco degli intervenuti che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

  • che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'articolo 23 dello statuto sociale;

  • che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione

degli intervenuti.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2502 e 2505 del Codice Civile: approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società DIS TECH ITALIA S.R.L. nella società TECHNOPROBE S.P.A. 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

* * * * *

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che rendono opportuna l'operazione di fusione della società "DIS Tech Italia S.r.l." ("Società Incorporanda") nella società controllante in via totalitaria "Technoprobe S.p.A." ("Società Incorporante"), ricordando che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti le operazioni di fusione previste dagli articoli 2505 c.c.

Il Presidente, in ordine alla documentazione predisposta per tale fusione, dichiara:

  • che il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 10 ottobre 2024, e che si trova allegato al presente verbale in copia estratta dal Registro delle Imprese sotto la lettera "B";

  • che non si è fatto luogo alla relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e alla relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio, in applicazione dell'art. 2505, comma 1, c.c., in quanto l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è detenuto dalla Società Incorporante, e sul presupposto del mantenimento di tale assetto proprietario sino alla data di efficacia della fusione;

  • che non si è fatto luogo alla situazione patrimoniale di fusione ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., in applicazione dell'art. 2505, comma 1, c.c., in quanto l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è detenuto dalla Società Incorporante.

In ordine ai termini e alle informazioni previsti dalla legge per deliberare sulla fusione, dichiara:

  • che il deposito del progetto presso la sede sociale e sul sito internet della Società è avvenuto in data 10 ottobre 2024;

  • che il progetto è stato iscritto presso il competente Registro delle Imprese della Società Incorporante in data 14 ottobre 2024 e della Società Incorporanda in data 16 ottobre 2024;

  • che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede della Società fino alla data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;

  • che dal deposito del progetto presso la sede sociale, sino alla data odierna, sono rimasti depositati in copia nella sede della Società i documenti indicati nell'articolo 2501-septies c.c., salvo quelli di cui non si è fatto luogo;

  • che tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, per quanto occorrer possa, hanno rinunciato al rispetto del termine di cui agli artt. 2501-

ter e 2501-septies c.c., come richiamati dall'art. 2505 comma 3 c.c.;

  • che è decorso il termine di cui all'art 2505 comma 3 c.c., senza che sia pervenuta alcuna richiesta da parte dei soci affinché l'approvazione del progetto di fusione fosse assunta dall'assemblea straordinaria;

  • che la prospettata fusione, in quanto operazione con società interamente controllata, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni con parti correlate esenti dall'applicazione della relativa procedura, contenuta nel Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato;

  • che, sebbene ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, DPCM 179/2020, la prospettata fusione non ponga alcun pregiudizio per gli interessi pubblici richiamati dal predetto comma 3 del DPCM 179/2000, a scopo cautelativo, l'operazione è stata notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è previsto che la stipula dell'atto di fusione sia subordinata all'avveramento di una delle seguenti tre condizioni:

-- il ricevimento della delibera di non esercizio dei poteri speciali di cui alla citata normativa,

-- il ricevimento di delibera di non applicabilità dell'operazione alla normativa c.d. golden power,

-- il decorso del termine di legge senza che alcun provvedimento espresso sia stato adottato.

Infine, in ordine ai presupposti della fusione, dichiara:

  • che la Società Incorporante non è sottoposta a procedura concorsuale, non è in liquidazione e non si trova (né si troverà per effetto della fusione) nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

  • che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2501-bis c.c. alla presente fusione.

Il Presidente, terminata l'esposizione, dà lettura alla seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di amministrazione,

- udita la relazione del Presidente,

- visto il progetto di fusione,

- preso atto del decorso il termine di cui all'art. 2505 comma 3 c.c., senza che sia pervenuta alcuna richiesta da parte dei soci affinché l'approvazione del progetto di fusione fosse assunta dall'assemblea straordinaria

DELIBERA

- 1 -

Di rinunciare, per quanto occorrer possa, ai termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, c.c. e 2501-septies c.c.

- 2 -

Di addivenire alla fusione mediante incorporazione nella Società qui riunitasi della società:

"DIS Tech Italia S.r.l."

con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), SS. 11, Padana Superiore n. 2/B, capitale sociale euro 1,00, interamente versato, iscritta presso il registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 13173970966, Repertorio Economico Amministrativo n. 2706676, società con unico socio costituita in Italia, di diritto italiano,

il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo progetto che trovasi allegato sotto la lettera "B" al presente verbale, che viene approvato in ogni

sua parte.

Di prendere atto, in particolare, che subordinatamente e per effetto della fusione, e conformemente a quanto previsto dal progetto stesso:

- lo statuto della Società Incorporante non subirà variazioni;

- essendo la Società Incorporante unico socio della Società Incorporanda, l'operazione di fusione verrà attuata senza determinazione di un rapporto di cambio e senza aumento di capitale della Società Incorporante a servizio della fusione, con annullamento delle partecipazioni della Società Incorporanda;

- gli effetti giuridici della fusione in oggetto decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dall'eventuale diversa successiva data indicata nell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, commi 2 e 3, del Codice Civile;

- a partire dalla data di efficacia della fusione la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici e attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda;

- ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, c.c., nonché per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986, e pertanto ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso nel momento in cui diverrà efficace la fusione;

- non sussistono particolari categorie di soci, non sono stati emessi strumenti partecipativi diversi né sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori di alcuna delle società partecipanti alla fusione.

- 4 -

Di conferire ai componenti dell'organo amministrativo, pro tempore in carica, eventualmente in via disgiunta fra loro e con facoltà di contrarre anche quali rappresentanti della Società Incorporanda ai sensi dell'art. 1395 c.c., i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione – una volta avveratasi la condizione sospensiva descritta nel progetto di fusione – e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge e dalla presente deliberazione nonché in conformità all'approvato progetto di fusione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della Società Incorporanda.

- 5 -

Di autorizzare ciascun componente dell'organo amministrativo pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, che viene approvata all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari alle ore 10,16.

* * * * *

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

* * * * * A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

  • sotto la lettera "A", elenco dei soggetti intervenuti;

  • sotto la lettera "B", progetto di fusione.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15,50 di questo ventidue ottobre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SCAPTO MULLIATO

RIUNIONE DEL CDA DELLA SOCIETÀ: Technoprobe S.p.A.

22 ottobre 2024

ORGANO AMMINISTRATIVO

Componente Collegato Assente
CRISTIANO ALESSANDRO CRIPPA (Presidente del Consiglio di amministrazione) X
STEFANO FELICI (Amministratore Delegato) X
Consiglio di amministrazione)
ROBERTO ALESSANDRO CRIPPA (Vice Presidente del
X
GIULIO SIRTORI X
PAOLO ENRICO DELLACHA' X (Giustificato)
SUSANNA PEDRETTI X
ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA X
ANTONIO SANNA X
STEPHEN GREGORY SMITH X (Giustificato)

Assente Collegato X Componente NADIA FONTANA (Presidente)

EMARKET
SDIR certified

ELENCO DEGLI INTERVENUTI

IN DATA:

ORGANO DI CONTROLLO

Allegato " in data. 22 - 10 - 2024.. n. 25.7.13.1.15586. rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 primo comma del Codice civile

della società DIS TECH ITALIA S.R.L.

società a responsabilità limitata con socio unico regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) SS. 11, Padana Superiore 2/B, capitale sociale Euro 1,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 13173970966, R.E.A. n. MI-2706676 Società Incorporanda

nella società TECHNOPROBE S.P.A.

società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, capitale sociale Euro 6.532.608,70 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco n. 02272540135, R.E.A. LC-283619, società quotata sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporante

INDICE

INDICE
1. PREMESSA
2.
3. FUSIONE SEMPLIFICATA
4. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA PARTECIPANTI ALLA
FUSIONE (Art. 2501-ter, primo comma, n. 1 c.C.)
5. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (Art. 2501-fer, primo comma,
n. 2, c.c.)
6. Rapporto di cambio delle azioni e modalità di assegnazione
(Art. 2501-ter, primo comma, n. 3, 4 e 5, c.c.)
7. EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALLE LE
OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO
DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (Art. 2501-fer, primo comma, n. 6, c.c.) 4
8. TRATTAMENTI PARTICOLARI (Art. 2501-ter, primo comma, n. 7, c.c.) 4
9. VANTAGGI PARTICOLARI IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI (Art. 2501-
ter, primo comma, n. 8, c.c.)
10. ALTRE INFORMAZIONI

PREMESSA 1

Gli organi amministrativi della società DIS TECH ITALIA S.R.L. (di qui in seguito "Società Incorporanda" o "Incorporanda") e della società TECHNOPROBE S.P.A. ("Società Incorporante" o "Incorporante") hanno redatto e predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione della società DIS TECH ITALIA S.R.L. nella società TECHNOPROBE S.P.A., ai sensi del combinato disposto degli articoli 2501-ter e 2505, primo comma, del Codice Civile, nel contesto di un'operazione di riorganizzazione societaria.

2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

L'operazione di fusione in oggetto costituisce il punto di riflessioni ponderate sulla possibile migliore ottimizzazione della struttura societaria del gruppo, con particolare riferimento alle società del gruppo attive nella linea di business denominata "Device Interface Solution" (DIS).

In particolare, all'esito del perfezionamento dell'operazione di acquisizione dalla società Teradyne Inc., del ramo DIS, avvenuto in data 27 maggio 2024, la Società Incorporante ha acquisito il 100% del capitale sociale della Incorporanda, società sub-holding che possiede l'intero capitale sociale delle varie società operative nella linea di business DIS, secondo lo schema societario che segue:

La fusione per incorporazione qui in oggetto scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'Incorporante delle attività svolte dalla Società Incorporanda e a un accorciamento della catena di controllo del gruppo DIS.

Attraverso questa riorganizzazione societaria si mira, pertanto, a un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari dalle medesime attività attualmente frazionate in capo alle due società, oltre a conseguire alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

Infine, il riassetto organizzativo permetterà certamente di unificare e integrare i processi decisionali e di ottenere una maggiore flessibilità ed efficienza della struttura organizzativa aziendale.

È appena il caso di precisare che le attività perseguite dalle società ad oggi interamente possedute dalla Società Incorporanda (ed i relativi oggetti sociali) sono coerenti con l'attività e l'oggetto sociale della Società Incorporante.

FUSIONE SEMPLIFICATA 3.

Sul presupposto che il capitale sociale della Società Incorporanda è ad oggi, e continuerà ad essere sino alla data di stipula dell'atto di fusione, interamente posseduto dalla Società Incorporante, la fusione in oggetto ricade nella fattispecie legale prevista dall'articolo 2505 del Codice Civile, in quanto si tratta di fusione per incorporazione di una società in un'altra che ne possiede l'intero capitale sociale.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (segnatamente, indicazioni su: i) rapporto di cambio delle azioni, ii) modalità di assegnazione delle azioni della società che risulta dalla fusione, ili) data dalla quale tali azioni partecipano agli utili), dell'articolo 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e dell'articolo 2501-sexsies (relazione degli esperti).

TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETA PARTECIPANTI ALLA ব FUSIONE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 1 C.C.)

Società Incorporante

TECHNOPROBE S.p.A., società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Cemusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, capitale sociale Euro 6.532.608,70 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco n. 02272540135. R.E.A. LC-283619, società quotata sul mercato Euronext Millan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che utilizza: i) il sistema di diffusione emarket-SDIR; ii) il sistema di stoccaggio emarket-Storage.

Società Incorporanda

DIS TECH ITALIA S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) SS. 11, Padana Superiore 2/B, capitale sociale Euro 1,00 interamente versato, Codice Fiscale. Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 13173970966, R.E.A. n. MI-2706676.

5. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 2, C.C.)

L'operazione di fusione in oggetto non comporta alcuna modifica dello statuto sociale vigente della Società Incorporante.

Si allega comunque sotto la lettera "A" al presente progetto di fusione lo statuto vigente della Società Incorporante.

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 3, 4 E 5, C.C.)

Per effetto della fusione in oggetto, l'intero capitale della Società Incorporanda verrà annullato e non vi sarà luogo né a rapporto di cambio, né a modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante, la cui compagine sociale non subirà cambiamenti.

Altresì, trattandosi di fusione di società interamente posseduta, non si rende necessario determinare alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili della quota dell'Incorporante.

A seguito di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non si rende necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (di cui all'art. 2501-sexies Codice Civile).

EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE 1 OPERAZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 6, C.C.)

Gli effetti giuridici della fusione in oggetto decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese, ovvero dalla eventuale diversa successiva data indicata nell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, commi 2 e 3, del Codice Civile (la "Data di Efficacia").

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi, "DPR 917/1986"), a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso nel momento in cui diverrà efficace la Fusione.

Pertanto, la fusione verrà attuata mediante annullamento della Società Incorporanda e iscrizione nel bilancio della Società Incorporante delle attività e passività della Società Incorporanda stessa.

Altresi, a decorrere dalla Data di Efficacia, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, assumendone i diritti e gli obblighi anteriori alla fusione.

8.

Non sono previsti, in alcuna delle società partecipanti alla Fusione, trattamenti riservati a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

9. VANTAGGI PARTICOLARI IN FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, PRIMO COMMA, N. 8, C.C.)

Non sono stati proposti benefici o vantaggi particolari in favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

10. ALTRE INFORMAZIONI

In ottemperanza agli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante, quale società emittente azioni in un mercato regolamentato, il presente progetto di fusione, corredato della documentazione prescritta dalla vigente normativa, verrà:

depositato per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese, sia per la * Società Incorporante sia per la Società Incorporanda,

messo a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti * dall'articolo 2501-septies del Codice Civile, dall'articolo 70 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 15 maggio 1999 e ss.mm.ii. (Regolamento Emittenti CONSOB),

Si precisa, altresì, che:

in data 27 febbraio 2023 la società TECHNOPROBE S.P.A. ha comunicato di volersi avvalere della facoltà, ai sensi degli art. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti CONSOB, di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico i documenti informativi previsti dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti stesso, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione;

* trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società interamente controllata dalla stessa, resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo di cui all'art. 70, comma 6 e all'Allegato 3B del citato Regolamento Emittenti CONSOB, secondo quanto indicato nella Sezione A della Parte I dell'Allegato 3B;

ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società Incorporante, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni con parti correlate esenti dall'applicazione della relativa procedura.

Si rileva che: (i) ai sensi dell'art. 14, comma 2, DPCM 179/2020, fermo restando l'obbligo di notifica, "l'esercizio dei poteri speciali … non si applica alle tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo riguardanti fusioni [..]"; e (ii) ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello stesso DPCM 179/2020, "Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico".

Tanto premesso, anche se la prospettata fusione non pone alcun pregiudizio per gli interessi pubblici richiamati dal suddetto comma 3, art. 14 del DPCM 179/2020, in via meramente cautelativa, l'operazione sarà subordinata all'avveramento di una delle seguenti tre condizioni: (a) il ricevimento della delibera di non esercizio dei poteri speciali, (b) il ricevimento di delibera di non applicabilità del Decreto golden power. (c) il decorso del termine per il procedimento di notifica ai sensi del Decreto golden power senza che alcun provvedimento espresso sia stato adottato. Infine, sono fatte salve le modifiche,

variazioni, integrazioni e aggiornamenti, apportati al presente progetto di fusione, nei limiti di cui all'articolo 2502, secondo comma, del Codice Civile, ovvero che fossero eventualmente richiesti ai fini dell'iscrizione del presente progetto di fusione nel registro delle imprese e/o ad altri fini dalle competenti autorità.

Il presente progetto di fusione è depositato presso le sedi delle società partecipanti alla fusione in data odierna.

Cernusco Lombardone, il giorno 10 ottobre 2024 TECHNOPROBE S.P.A.

Cristiano Alessandro CRIPPA - Presidente del Consiglio di Amministrazione

DIS TECH ITALIA S.R.L.

Stefano FELICI - Consigliere del Consiglio di Amministrazione

ALLEGATI:

All. A - Statuto Sociale vigente della Società Incorporante

Allegato A

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "Technoprobe S.p.A." (la "Società"). La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Cernusco Lombardone all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione di interfacce elettromeccaniche per il test dei semiconduttori;

la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la produzione di sistemi automatici per il collaudo e la verifica dei semiconduttori incluso la progettazione software, firmware e hardware dei macchinari;

la produzione di componentistica miniaturizzata per applicazioni elettroniche, medicali, aerospaziali;

la progettazione e la produzione di package per semiconduttori incluso il montaggio dei microchip nel package stesso e verifica della funzionalità;

il servizio di test dei dispositivi a semiconduttore;

la progettazione, la costruzione e la commercializzazione di sistemi di test per l'affidabilità e la qualità di componenti microelettronici, di alimentatori elettronici e di apparecchi elettrici ed elettronici in genere;

il commercio di ogni tipo di sistemi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e di loro parti;

la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la commercializzazione di programmi e sistemi informatici.

Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società è autorizzata ad aprire filiali in Italia e all'estero e a gestire esercizi commerciali di qualsiasi forma e genere con esclusione di qualsiasi attività riservata dalla legge.

La Società può, altresì, in via non prevalente, ma strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale:

compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché prestare avalli, fideiussioni e altre garanzie, anche reali, per debiti propri e di terzi;

assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, ivi incluse la partecipazione a patrimoni destinati e l'investimento in finanziamenti destinati, in altre Società, enti e consorzi,

imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare rispetto al proprio e/o a quello delle società partecipate.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale:

l'attività bancaria e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;

l'attività professionale riservata, nonché ogni attività per la quale sia necessario il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) (il "TUF").

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

ll હે Euro Euro capitale sociale pari a 6.532.608,70 (seimilionicinquecentotrentaduemilaseicentootto virgola settanta) suddiviso in n. 653.260.870 (seicentocinquatatremilioniduecentosessantamilaottocentosettanta) azioni ordinarie (le "Azioni") prive di indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere Azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può, inoltre, essere aumentato mediante conferimenti in natura o conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.

Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 24 aprile 2024 ha deliberato di revocare la delega conferita dall'Assemblea del 6 aprile 2023 per la parte non eseguita (lasciando espressamente impregiudicato l'aumento di capitale deliberato in data 14 novembre 2023) e di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, da esercitarsi in una o più volte entro il 24 aprile 2029, per massimi nominali Euro 650.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 65.000.000 azioni ordinarie (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, a favore, a seconda del caso, di investitori qualificati e/o a partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati, e/o nell'ambito di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi, e/o nell'ambito di operazioni che prevedano il conferimento in natura (in tutto o in parte) di partecipazioni, aziende, rami d'azienda elo attività industriali strumentali o complementari all'attività della Società, nell'ambito della strategia di sviluppo e di crescita per linee esterne del Gruppo, e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 585.000.000, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione per massime n. 65.000.000 azioni ordinarie, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, secondo i medesimi criteri sopra stabiliti per l'eventuale esclusione del diritto di opzione.

Articolo 7 - Azioni

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Le Azioni danno diritto ad un voto salvo quanto di seguito previsto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF.

Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé solo, adesione al presente statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

In deroga a quanto previsto al primo paragrafo, ciascuna Azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco istituito e tenuto a cura della Società, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile (l'"Elenco").

L'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto dovrà richiedere alla Società l'iscrizione dell'Elenco nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società (il "Regolamento Voto Maggiorato"). La Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari come indicati nel Regolamento Voto Maggiorato, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra. Successivamente alla richiesta di

iscrizione, il titolare delle Azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata dalla Società alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso del ventiquattresimo mese dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) relativa ad un'eventuale Assemblea, successiva al decorso del ventiquattresimo mese dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto. La cessione delle Azioni a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex fege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle Azioni oggetto di cessione. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie Azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco, anche con riferimento a quelle Azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali Azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

(a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o dei relativo diritto di voto;

(b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

E sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie Azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle Azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno ventiquattro mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.

L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la dafa indicata nell'articolo 83sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva:

(i) in caso di successione per causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco a favore dell'erede e/o legatario;

(ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fordazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari:

(iii) in caso di mutamento del trustee o della sccietà fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiducianti:

nocolario. entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si vertfichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

(v) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile): e

(vi) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle Azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante. Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(i) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle Azioni oaphale considi sia già maturata o sia in corso di maturazione la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti");

(ii) alle Azioni assegnate in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

In tali casi, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (a) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso dei periodo continuativo di possesso; (b) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

i a maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum ao maggio deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 8 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o

anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant", nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può, altresì, costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni.

Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente articolo 11 il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, in misura non inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 12 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo ogniqualvolta lo nitenga necessario od opportuno e almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni),nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, in un altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di logge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della

Società, nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro tempore applicabili, contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

a l'agionisti che rappresentano almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di integrazione, viene data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere consegnata all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente a statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

L'Assemblea ordinaria può pure nominare un Presidente d'onore della Società, con diritto di assistere alle nunioni del Consiglio di Amministrazione e durata pari a quella dei consiglieri eletti; non vi è comunque incompatibilità tra la carica di Presidente d'onore e la posizione di amministratore. Tuttavia, ove il Presidente d'onore non sia anche amministratore, lo stesso sarà privo del diritto di voto nelle deliberazioni consigliari.

Articolo 14 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinana delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata assemblea, sia ordinaria che straordinaria si tenga a seguito di più convocazioni applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

Articolo 16 - Intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire delega con istruzioni di voto su futte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo i termini indicati dalle disposizioni normative vigenti. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere esercitato in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile. "Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procede alla nomina del Segretario. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate di volta in sede di riunione assembleare.

Spetta al Presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati e in conformità alle previsioni del regolamento assembleare ove adottato: (i) constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; (ii) accertare la regolare costituzione dell'assemblea e il numero legale per deliberare; (iii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; (iv) regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; (v) accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato:

(i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; (ii) le modalità e il risultato delle votazioni; e (iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio, che in tal caso ricopre, altresi, il ruolo di Segretario.

Articolo 18 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all' Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea determina, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i suddetti limiti. Il numero degli Amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli Amministratori nominati in tale sede scadono insieme a quelli in carica all'atto della foro nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente e delle disposizioni dettate dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società, relative all'equilibrio tra generi. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Il meccanismo del voto di lista troverà applicazione esclusivamente in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Ogni singolo azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 1 (una) lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e indicano un numero di candidati - in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato telematico azionario organizzato e gestito

da Borsa Italiana S.p.A.) e dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.

Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi e in conformità a quanto previsto al riguardo dai codici di comportamento relativi al governo sccietario eventualmente adottati dalla Società, ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve altresi includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dai citati codici di comportamento in materia di governo societario, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea) presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale (i) informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e, se diversi, di quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) il curriculum professionale di ciascun candidato; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente ed eventualmente dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; (v) ogni altra dichiarazione, informativa elo documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscano in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Risultano eletti:

  • i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno 1 (uno); e

  • il 1° (primo) candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il 2° (secondo) maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si tiene, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti,

qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica, assicurando comunque il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti e dal presente Statuto in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo di lista sopra indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza elo (ii) la composizione del consiglio non sia conforme alla disciplina legale in materia di equilibrio tra i generi, risulteranno eletti i candidati in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporta la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, 1 (uno) o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito e il rispetto delle disposizioni applicabili in materia equilibrio tra i generi. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di nomina a seguito di sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. Nel caso in cui in capo a un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, tale amministratore decade dalla carica. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provame l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale e tutti gli aventi dintto a partecipare siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Articolo 21 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di pantà prevale il voto del Presidente.

Articolo 22 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

ll Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresi nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di nomina di più Vicepresidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. In tale evenienza:

a) il Presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio Ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

b) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguarda la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Anche qualcra la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

Articolo 24 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto.

Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 25 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e ilfi Vicepresidente/i, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale e in assenza di organi delegati gli amministratori riferiscono al collegio sindacale - in occasione delle nunioni del consiglio di amministrazione e con cadenza almeno trimestrale, ovvero con la maggiore frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento, ove esistente. L'informativa al collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del collegio sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere oltre ai requisiti richiesti dalla disciplina,

anche regolamentare, pro tempore vigente, ed essere scelto tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza o controllo e, in particolare, avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 5 (cinque) anni nell'esercizio di attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali ovvero funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal venificarsi del mutamento.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Articolo 26 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che può anche essere esterno al Consiglio. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio in ogni tempo.

Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che può essere determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, Azioni di futura emissione. Agli amministratori può inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 28 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vicepresidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.

La Società può nominare terzi quali procuratori elo institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.

Articolo 29 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3º (terzo) esercizio della carica.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché contenuti nei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, depositate a pena di decadenza presso la sede della Società nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista è presentata nel rispetto della disciplina prevista dalla legge, dai regolamenti e dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società di tempo vigente, nonché in applicazione della disciplina pro tempore vigente inerente all'equillibrio tra generi.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di clascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 del Codice Civile. Inoltre, ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve altresi includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme alla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione all'equililibrio tra i generi, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota sfabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno

stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare 1 (una) sola lista. Ogni candidato può presentarsi in 1 (una) sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari appilcabili, non possono essere inserti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto.

Le liste devono essere corredate: (a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (b) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (c) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le relative cariche, (d) dall'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato, (e) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dalla normativa applicabile, (f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate più liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate ulteriori liste di candidati sino al termine successivo stabilito dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In tal caso, la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste viene ridotta alla metà.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea) presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscano in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda Ilsta che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i) sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale e

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ni procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di utti di aventi or procodo a che nebra nesvea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa. L'elezione dei sindaci è comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti.

Qualora ad esito dell'applicazione dei meccanismo del voto di lista sopra indicato la composizione del collegio sindacale non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo collegiale. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.

Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante il voto di lista non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi, quale sopra precisata.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, alla nomina del collegio provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 31 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominatoli, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 33 - Operazioni con Parti Correlate

Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - pro tempore vigente (la "Procedura").

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - la Procedura può prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare pro tempore applicabile.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate (come definite nella Procedura) di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, che siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dall'equivalente presidio, sono deliberate nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione, fermo restando che l'operazione non potrà essere compiuta qualora i soci non correlati (come definiti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente) presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Le operazioni di maggiore nievanza con parti correlate (come definite nella Procedura) di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei nilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea che delibera sull'operazione nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione della delibera assembleare in questione, fermo restando che l'operazione non potrà essere compiuta qualora i soci non correlati (come definiti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente) presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale

sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Articolo 34 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO

Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file Progetto di fusione V05 final_signed.pdf.p7m è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 11/10/2024 alle 07:19:04 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica
l ) Cristiano Alessandro Crippa InfoCamere S.C.p.A.
2) Stefano Felici InfoCamere S.C.p.A.

3. Dettagli

  • · Nome file: Progetto di fusione V05 final_signed.pdf.p7m
  • · Impronta del file: b69891c0d3be8c64a5821d3288fec517589836d0ad5bd89ec5497f49f540263a
  • · Algoritmo di impronta: SHA256
  • · Tipo: p7m
  • · Data della verifica: 11/10/2024 alle 07:18:31 UTC

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma nº 1 - Cristiano Alessandro Crippa

Questa firma è stata apposta da Crippa Cristiano Alessandro, C.F./P.IVA TINIT-CRPCST70C08F133K, nazione IT. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1]. Firma apposta in data: 10/10/2024 alle 13:01:34 UTC

La firma è apposta con algoritmo SHA256.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

3.2 Firma nº 2 - Stefano Felici

Rapporto di verifica generato mediante l'applicazione eSign del Consiglio Nazionale del Notariato

Pagina 1

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO

Questa firma è stata apposta da Felici Stefano, C.F./P.IVA TINIT-FLCSFN73P11M052Q, nazione IT. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.2]. Firma apposta in data: 10/10/2024 alle 13:02:15 UTC

La firma è apposta con algoritmo SHA256.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato nº 1 - Cristiano Alessandro Crippa

  • · Nome e Cognome del soggetto: Crippa Cristiano Alessandro
  • · Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-CRPCST70C08F133K
  • · Titolo: Non disponibile
  • · Organizzazione: Non disponibile
  • · Nazione: IT
  • · Numero di serie: 31 e2 35
  • · Rilasciato da: InfoCamere S.C.p.A.
  • Usi del certificato: Non repudiation (40)
  • · Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html, 1.3.76.16.6
  • Validità: dal 05/02/2024 alle 13:33:00 UTC al 05/02/2027 alle 00:00:00 UTC
  • Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
  • Verifica CRL: Verificato con CRL numero 522784 emessa in data 11/10/2024 alle 07:00:00 UTC
  • Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 11/10/2024 alle 07:18:35 UTC

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

� Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

4.2 Certificato nº 2 - Stefano Felici

  • · Nome e Cognome del soggetto: Felici Stefano
  • · Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-FLCSFN73P11M052Q
  • · Titolo: Non disponibile
  • · Organizzazione: Non disponibile
  • Nazione: IT
  • Numero di serie: 28 71 38
  • · Rilasciato da: InfoCamere S.C.p.A.
  • · Usi del certificato: Non repudiation (40)
  • · Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html, 1.3.76.16.6
  • · Validità: dal 27/07/2023 alle 06:44:43 UTC al 27/07/2026 alle 00:00:00 UTC
  • · Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
  • · Verifica CRL: Verificato con CRL numero 522783 emessa in data 11/10/2024 alle 07:00:00 UTC
  • · Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 11/10/2024 alle 07:18:36 UTC

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

� Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato nº 1 - InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

  • Nome e Cognome del soggetto: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
  • · Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile
  • · Titolo: Non disponibile
  • · Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
  • Nazione: IT
  • Numero di serie: 01
  • Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
  • · Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
  • · Scopi del certificato: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
  • Validità: dal 04/12/2019 alle 09:49:37 UTC al 04/12/2035 alle 10:49:37 UTC

AUTENTICAZIONE DI COPIA DA DOCUMENTO INFORMATICO A DOCUMENTO INFORMATICO

(ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 445/2000 e dell'art. 23-bis d.lgs. 82/2005)

Certifico io sottoscritta SUSANNA SCHNEIDER, Notaio in Settimo Milanese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, i cui dettagli di vigenza ed emissione sono infra indicati, che il presente file digitale composto di n. 30 pagine costituisce la copia conforme all'originale su supporto informatico di un documento informatico firmato digitalmente. In relazione a tale firma digitale io Notaio ho riscontrato la validità del certificato di firma del sottoscrittore alla data odierna.

l dettagli del certificato di firma e, ove presente, la relativa marcatura temporale, risultano dal report di verifica che precede la presente certificazione. Si precisa che le pagine del presente documento riportanti il report di verifica non sono parte della copia di cui si certifica la conformità.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Como-Lecco aut. AGEDRLOM n. 0156525 del 07.11.2018.

Milano, data registrata dal sistema informatico al momento di apposizione della firma digitale.

Notaio Susanna Schneider File firmato digitalmente

Nome e Cognome del soggetto: SUSANNA SCHNEIDER
Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-SCHSNN91S49L483U · Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154 Nazione: IT • Numero di serie: 47 35
• Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato · Usi del certificato: Non repudiation (40)
· Scopi del certificato: Non repudiation (40)
· Scopi del certificato: https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf, 000pr del Continute: maps://ca.notaniazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
https://ca.notariato.il/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
• Validità: dal 24/07/2023 alle 09:13:2 UTC · Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

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REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.).
[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio
2007 n. 9836/2007.
[ ] In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[ ] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X] Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine
è
conforme
all'originale
cartaceo,
munito
delle
prescritte
sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con
modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della
firma digitale.
[ ] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme
all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce