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Seco — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Mar 19, 2024
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Proxy Solicitation & Information Statement
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SECO S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2024
Punto n. 3 all'ordine del giorno
- "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione."

Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra società (la "Società" o "Seco"), nominato dall'Assemblea ordinaria in data 1 marzo 2021, sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina e quindi anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni (la "Data di Avvio delle Negoziazioni") sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR ("Euronext STAR Milan"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), senza applicazione del voto di lista. È quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.
Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.
Composizione e determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione
Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da un numero di amministratori non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'Assemblea determina, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i suddetti limiti. Gli Amministratori, che devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile alla Società, sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto sociale.
Ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto di Seco, un numero minimo di Amministratori non inferiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili (i "Requisiti di Indipendenza") e dunque possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1988, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance")1 . Al riguardo, si ricorda che le azioni della Vostra Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext STAR Milan e che, pertanto, Seco è soggetta alle disposizioni prescritte per gli emittenti in possesso della qualifica STAR dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento di Borsa") e dalle relative istruzioni (le "Istruzioni al Regolamento di Borsa"). In particolare, ai sensi dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nei Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri, devono essere presenti almeno 2 Amministratori Indipendenti e nei Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri, devono essere presenti almeno 3 Amministratori Indipendenti.
1 Cfr. Art. 2.2.3, comma 3, lett. m), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. applicabile agli emittenti in possesso della qualifica STAR.

Al riguardo si precisa, inoltre, che Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei propri membri, come specificati nella "Politica per l'individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività delle situazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori previste dall'art. 2, raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance" adottata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024 e pubblicata sul sito internet di Seco (www.seco.com/it).
Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Il venir meno dei Requisiti di Indipendenza di un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali Requisiti di Indipendenza.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare la disciplina in materia di equilibrio fra i generi, di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF e dalle altre disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che – come previsto dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 304) – in caso di rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni su un mercato regolamentato trova applicazione il criterio di riparto che assicuri almeno un quinto dei consiglieri eletti del genere meno rappresentato. Pertanto, trattandosi del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, almeno un quinto dei consiglieri eletti dovrà appartenere al genere meno rappresentato2 .
Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, sulla base di liste, presentate secondo le modalità di seguito indicate, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza ed equilibrio tra generi.
Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo, nonché gli altri soggetti tra i quali sussiste un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza)
2 Si ricorda che la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente Relazione è già conforme alla disciplina relativa all'equilibrio tra generi (ai sensi di quanto previsto per le società neoquotate), tuttavia essendo tale adeguamento avvenuto su base volontaria, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione Consob DIE n. 0061499 del 18.07.2013, dello stesso non si terrà conto ai fini del computo dei sei mandati consecutivi previsti quale periodo di applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra generi.

non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.
Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione in carica e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob ai sensi del Regolamento emittenti emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 92 del 31 gennaio 2024, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.
Le liste dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità:
- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], entro giovedì 4 aprile 2024, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori, ovvero
- consegna presso la sede sociale, in Arezzo, Via Achille Grandi, n. 20, alla c.a dell'avv. Alessandro Guido, nei giorni lavorativi, entro le ore 18:00 di giovedì 4 aprile 2024.
Le liste, così presentate, devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, nonché dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto sociale, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, dei Requisiti di Indipendenza, nonché dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro l'8 aprile 2024. Si ricorda che la titolarità di detta quota di

partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilita dalla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi e dunque assicurare, come detto, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia l'8 aprile 2024) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.seco.com) e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato.
Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne:
- a) un (1) amministratore, nell'ipotesi in cui sia presentata una sola lista di minoranza oppure siano presentate più liste di minoranza ma nessuna lista di minoranza risulti validamente votata da un numero di azioni rappresentati almeno il 5% del capitale avente diritto di voto in assemblea. Tale amministratore sarà tratto dalla lista - che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza, nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista; oppure
- b) due (2) amministratori, nell'ipotesi in cui siano presentate più liste di minoranza e almeno una risulti validamente votata da un numero di azioni rappresentati almeno il 5% del capitale avente diritto di voto in assemblea. Sarà tratto un amministratore da ciascuna delle prime due liste di minoranza – escludendo liste eventualmente presentate dal Consiglio di Amministrazione o che siano collegate in qualsiasi modo, anche indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle liste stesse.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste medesime.
In caso di parità tra liste, (i) in presenza di una lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, si procede ad una votazione di ballottaggio; (ii) altrimenti prevale la lista presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.
Qualora al termine della votazione non siano eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti, e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista avente i suddetti Requisiti di Indipendenza, secondo l'ordine progressivo.
Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione, non consenta di rispettare il numero minimo di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
Qualora, inoltre, al termine della votazione, con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra generi, di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, fermo restando che, qualora, anche all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme a tale disciplina, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti dall'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori in possesso del Requisiti di Indipendenza e (ii) il rispetto dell'equilibrio fra generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare, risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e di equilibrio tra i generi.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante la procedura del voto di lista disciplinata dall'art. 16.8 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni statutarie in materia di Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e di equilibrio tra i generi, e fermo restando quanto previsto dagli artt. 16.9 e 16.10 dello Statuto in materia di sostituzione degli Amministratori e cessazione del Consiglio di Amministrazione.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Si ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 17.1 dello Statuto di Seco.
Per informazioni sugli orientamenti agli azionisti formulati dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, si rinvia al successivo paragrafo relativo agli orientamenti del Consiglio di Amministrazione.
Orientamenti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nella riunione dell'11 marzo 2024, ha definito, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine riunitosi in data 7 marzo 2024 – e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione prevista dal Codice di Corporate Governance, nonché avuto riguardo alle consolidate regole di governo societario secondo le quali il numero dei componenti del Consiglio deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Società – un orientamento che ritiene adeguato un numero di Amministratori pari almeno a 9 amministratori, coerentemente con quanto previsto dallo Statuto di Seco.
È stato, inoltre, indicato che un Consiglio formato da un numero inferiore di Amministratori rispetto agli 11 dei quali attualmente si compone potrebbe essere più idoneo in vista delle sfide che contraddistingueranno il prossimo triennio. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato di aver ottimamente operato anche con l'attuale dimensione di 11 amministratori.
Il Consiglio raccomanda inoltre un'adeguata valorizzazione dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e al Codice di Corporate Governance; al riguardo, come sopra anticipato, si ricorda che ai sensi dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nei Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri, devono essere presenti almeno 2 Amministratori Indipendenti e nei Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri, devono essere presenti almeno 3 Amministratori Indipendenti.
Il Consiglio rammenta altresì la necessaria presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) in conformità alla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Inoltre, per quanto concerne le politiche in materia di diversità (art. 123-bis, lett. d-bis, TUF), il Consiglio raccomanda che la nuova composizione, in continuità con il passato, rappresenti in modo adeguato, in relazione all'attività svolta dalla Società, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze ed esperienze professionali e manageriali necessarie per una buona conduzione aziendale. In particolare, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché lo sviluppo di un'efficiente governance della stessa, il Consiglio ritiene opportuno che, fermo restando il requisito di legge in materia di equilibrio tra i generi: (a) il Consiglio si caratterizzi per la diversità anagrafica dei suoi membri; (b) il percorso formativo e professionale dei Consiglieri garantisca un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti.
Il Consiglio ritiene inoltre necessario che ciascun candidato, in conformità a quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance, assicuri una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti.
Il Consiglio non ha ritenuto di definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore di Seco, fermo restando il dovere di ciascun consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto, come indicato nella Raccomandazione 15 del Codice di Corporate Governance.
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Si ricorda che l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e il compenso determinato dall'Assemblea, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione. Il compenso degli Amministratori che ricoprono particolari cariche è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
Per maggiori informazioni si rinvia alla Politica di Remunerazione della Società.
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Si invitano:
gli Azionisti che presentino proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti;

- gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a formulare – e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] – le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti, della durata del Consiglio di Amministrazione, candidato alla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei compensi), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste;
- gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza", a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto siete invitati a deliberare in merito:
- alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno);
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- alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno);
- alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 3.3 all'ordine del giorno);
- alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno);
- alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione (punto 3.5 all'ordine del giorno).
Arezzo, 18 marzo 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Daniele Conti