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Safilo Group AGM Information 2020

Apr 7, 2020

4328_rns_2020-04-07_c961a96d-424b-4b9d-85ff-611f4caad3a5.pdf

AGM Information

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Rotterdam, 3 aprile 2020

Spett.le SAFILO GROUP S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Settima Strada n. 15 35129 - Padova

Anticipata via pec all'indirizzo [email protected]

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. del 28 aprile 2020 presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale

SIGN

Egregi Signori,

in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Safilo Group S.p.A. (di seguito, "Safilo" o la "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2020, presso la sede legale di Safilo sita in Padova, Settima Strada n. 15, per discutere e deliberare, inter alia, sulla "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022: 1.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente; 1.2 Determinazione del compenso annuale", il sottoscritto Gerben van de Rozenberg, in qualità di procuratore speciale di Multibrands Italy B.V., con sede legale in Weena 696, Rotterdam (Olanda), titolare di n. 137.417.972 azioni ordinarie di Safilo, pari al 49,84% del capitale sociale della stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 dello statuto sociale:

1) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Safilo, con il seguente numero progressivo:

Sindaci Effettivi
1. Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 agosto 1974, CFC
2. Roberto Padova, nato a Roma, il 4 dicembre 1956, CF
3. Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, CFF
Sindaci Supplenti
4. Marzia B. Reginato, nata a Genova, il 17 agosto 1959, CF
5. Marco Michielon, nato a Dolo (VE), I'8 maggio 1980, CFC
  • 2) propone altresì di determinare il compenso spettante ai sindaci effettivi quale emolumento per l'esercizio della funzione, per tutto il periodo di durata della carica, in linea con l'emolumento riconosciuto in passato dalla Società per la medesima carica, pari a Euro 57.000 annui lordi per il Presidente e Euro 38.000 annui lordi per gli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione; e
  • 3) propone, infine, nel caso in cui non vengano presentate altre liste rispetto alla presente lista ovvero venga ammessa al voto unicamente la presente lista per la nomina del Collegio Sindacale, di conferire la carica di presidente del Collegio Sindacale al primo candidato indicato nella lista, fermo restando che, in caso contrario, i sindaci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa come previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Ai sensi di legge e di statuto, la presente lista è depositata in data odierna corredata da;

  • certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità in capo a Multibrands Italy B.V., alla data di deposito della lista, del numero di azioni necessarie per la presentazione della lista medesima;
  • dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura quale membro del Collegio Sindacale e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità;
  • curricula contenenti le caratteristiche personali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti,

Multibrands Italy B.V.

Gerben van de Rozenberg In qualità di procuratore speciale Rotterdam, April 3rd, 2020

To SAFILO GROUP S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari Settima Strada No. 15 35129 - Padua

Anticipated to [email protected]

RE: Shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. on April 28th 2020 - presentation of the list for the appointment of the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 27 of the Company's By-Laws

Dear Sirs,

in view of the shareholders' meeting of Safilo Group S.p.A. ("Safilo" or the "Company") to be held, in single call, on April 28th, 2020, at Safilo registered office located in Padua, Settima Strada No. 15, to discuss and resolve, inter alia, on the "Appointment of the Board of Statutory Auditors for the 2020-2022 term: 1.1 Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors and its Chairman; 1.2 Determination of the annual remuneration of the Board of Statutory Auditors", the undersigned Gerben van de Rozenberg, acting as attorney in fact of Multibrands Italy B.V., with registered office in Weena 696, Rotterdam (the Netherlands), owner of No. 137,417,972 ordinary shares of Safilo, equal to 49.84% of the Company's share capital, in compliance with Article 27 of the Company's By-Laws:

1) presents and submits the following list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Safilo, with the following sequential numbers:

Standing Statutory Auditors
1. Bettina Solimando, born in San Severo (FG), on 7 August 1974, fiscal code
2. Roberto Padova, born in Roma, on 4 December 1956, fiscal code
3. Franco Corgnati, born in Milano, on 10 July 1942, fiscal code
Alternate Auditors
4. Marzia B. Reginato, born in Genova, on 17 August 1959, fiscal code
5. Marco Michielon, born in Dolo (VE), on 8 May 1980, fiscal code
  • 2) in addition, proposes to determine the remuneration to be received by the Standing Statutory Auditors for their duty, for the entire duration of their office, in line with the remuneration granted by the Company in the past, being equal to Euro 57,000 gross annually for the Chairman and Euro 38,000 gross annually for the other standing audition to the reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties; and
  • 3) proposes that in case only this list is presented or admitted to voting to appoint as Chairman of the Board of Statutory Auditors the first candidate indicated in the list, being understood that, on the contrary, the candidates on this list shall be appointed as standing and alternate auditors in accordance with the sequential number in which they appear in the respective sections of this list, as set forth under art. 27 of the By-Laws.

Tn accordance with the law and the By-Laws, this list is filed today including the following documents:

  • · certification issued by the authorized intermediary attesting the ownership by Multibrands Italy B.V., at the date of the deposit of the list, of the number of shares necessary to present the same list;
  • statements from each candidate accepting the candidature as member of the Board of Statutory Auditors and attesting, under her/his responsibility, the absence of reasons for ineligibility, decadence or incompatibility provided for by law as well as the meeting of honor and professionalism requirements provided by the regulations in force for the appointment as member of the Board of Statutory Auditors of a listed company;
  • curricula containing the personal and professional characteristics of each candidate, including the number of the management and control offices held in other companies.

Yours faithfully,

Multibrands Italy B.V.

Gerben van de Rozenberg Attorney in fact

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

SAFILO GROUP S.p.A.
Sede in Pieve di Cadore, Piazza Tiziano 8
N. PROGR. ANNUO
1
DATA DELLA RICHIESTA
DATA INVIO
COMUNICAZIONE
27/03/2020 Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
30/03/2020

La presente certificazione, con efficacia al 03/04/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA'
IT000460476200 Az. Ordinarie raggruppate 137.417.972
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile 30/03/2020 03/04/2020 DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente"

SAFILO GROUP S.p.A.

_________________________________________

COMUNICATIONS EX ARTICLES 41/42 OF THE REGULATION ON POST-TRADING SYSTEMS

SAFILO GROUP S.p.A.
Legal Office Pieve di Cadore, Piazza Tiziano 8
PROG. N.
1
DATE OF REQUEST
DATE OF TRANSMISSION
03/27/2020
03/30/2020
Client Code: N. 900001
MULTIBRANDS ITALY BV
WEENA 696
3012 CN ROTTERDAM EE
CODE No DESCRIPTION OF THE FINANCIAL INSTRUMENTS QUANTITY
IT000460476200 Az. Ord. raggruppate SAFILO GROUP SPA 137.417.972
THE FINANCIAL INSTRUMENTS LISTED ABOVE BEAR THE FOLLOWING NOTATIONS:
DATE OF REFERENCE
30/03/2020
EFFECTIVENESS
03/04/2020
EXERCISABLE RIGHT
DEP
THIS CERTIFICATION IS ISSUED FOR THE EXERCISE OF THE FOLLOWING RIGHT:
"Presentations of list for the Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairman"

SAFILO GROUP S.p.A.

_________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 agosto 1974, codice fiscale SLMBTN74M47I158F, residente in San Giovanni Lupatoto (Verona), via Gabbiola, n. 12

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
  • di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018) (1 );
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

( 1) La sottoscritta ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto ritiene che non ricorrono fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto la sottoscritta ritiene che la circostanza di ricoprire la carica da più di nove anni non comprometta l'indipendenza.

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verano, 26/03/2020 (Luogo e data)

In fede Arice Sol

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "()e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

l sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

    1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
    1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
    1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
    1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
  • 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
  • 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Bettina Solimando

___________________________________________________

Posizione Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati – Studio di
consulenza tributaria e legale – con studi in Milano, Torino, Roma,
Bologna, Padova, Brescia, Napoli, Parma e Verona.
Socio dello Studio di Revisori Associati con sede in Milano
Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Formazione 1998 – Laurea in Economia e Commercio- Università degli Studi di
Verona con lode
Esperienza professionale Consulente fiscale di importanti gruppi italiani e multinazionali, ha
avuto occasione di intervenire in diverse operazioni di Merger &
Acquisition, e ha curato importanti contenziosi fiscali per primaria
clientela.
Esperienze maturate relativamente agli aspetti fiscali, previdenziali
e giuslavoristici dei lavoratori espatriati di importanti società
multinazionali. Incarichi in lavori di due diligence contabili-fiscali e
in progetti di ristrutturazione di gruppi aziendali.
Incarichi di redazione di perizie di valutazione di aziende.
È membro di Collegi Sindacali di società italiane. Ricopre l'incarico
di sindaco effettivo di società quotate.
Percorso Professionale Da settembre 1998 professionista dello Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati, presso le sedi di Brescia e Milano, e dal 2000 presso la
sede di Verona.
Attività Didattiche Relatore del master di Diritto Tributario e in convegni organizzati
dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, su argomenti di
carattere fiscale e societario.
Seminari su tematiche fiscali e societarie rivolte a società clienti.

DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – CARICHE IN ESSERE AL GIORNO 26/03/2020

N SOCIETA' COD. FISCALE SEDE
LEGALE
PR CARICA SCADENZA
CARICA
1 Safilo Industrial Srl 05012800289 Padova PD Presidente del Collegio
Sindacale
31/12/2019
2 Nuova Farmec Srl 00133360081 Pescantina VR Presidente del Collegio
Sindacale
31/12/2019
3 Safilo Group Spa * 03032950242 Pieve di
Cadore
BL Sindaco Effettivo 31/12/2019
4 Safilo Spa 03625410281 Pieve di
Cadore
BL Sindaco Effettivo 31/12/2019
5 Esprinet SPA* 05091320159 Vimercate MB Presidente del Collegio
Sindacale
31/12/2020
6 Aquafil SpA* 09652170961 Arco TN Sindaco Effettivo 31/12/2020
7 Guber Banca SpA 03140600176 Brescia BS Sindaco Effettivo 31/12/2020
8 Paul Hartmann SpA 07179150151 Verona VR Sindaco Effettivo 31/12/2019
9 E-Globalservice SpA 03147280238 Verona VR Sindaco Supplente 31/12/2021
10 GCE Mujelli Spa 02101430961 S. Martino
B.A.
VR Sindaco Effettivo 31/12/2021
11 Hoerbiger Italiana
Spa
0884990151 Verona VR Sindaco Supplente 31/12/2020
12 Castello Monaci Srl 03541900753 Salice
Salentino
LE Sindaco Supplente 31/12/2021
13 Specchiasol Srl 01365850237 Bussolengo VR Sindaco Supplente 31/12/2020
14 ArceseSyncreon SpA 09889120961 Cavenago di
Brianza
MB Sindaco Supplente 31/12/2019
15 Hartmann Foromed
Srl
03329310233 Verona VR Sindaco Supplente 31/12/2020
16 A.S.D.EA. S.A.P.A. di
Giuliano Ambrosini e
Figli
03606550238 Verona VR Sindaco Supplente 31/12/2021
17 Papier-Mettler Italia
Srl
05105920960 Milano MI Sindaco Effettivo 31/12/2019
18 Bovo Spa 01842530279 Milano MI Presidente del Collegio
Sindacale
31/12/2020
19 Edizioni Centro Studi
Erickson SpA
01063120222 Trento TN Sindaco Effettivo 31/12/2021
20 Global Power SpA 03443420231 Verona VR Sindaco Supplente 31/12/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

sottoscritto Roberto Padova, nato a Roma, il 4 dicembre 1956, codice fiscale residente in

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A .;
  • * che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
    • a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legato a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, dall'art. 1.2 del Decreto Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 27 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
  • di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    • a) attività di amministrazione o di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e
    • b) attività professionale in materie giuridiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

* di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 26 marzo 2020 (Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo softoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

    1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
    1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
    1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
    1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
  • 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
  • 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Curriculum Vitae

Dati anagrafici Roberto Padova, nato a Roma il 4 dicembre 1956.

Formazione

  • Università La Sapienza di Roma, Laurea in Giurisprudenza, maxima cum laude (1981)

  • Istituto Europeo De Gasperi, Diploma post universitario di specializzazione in diritto europeo, maxima cum laude (1982)

Percorso professionale

1983 – 1991: Studio Legale Dalla Vedova 1991 – 1998: Studio Legale Associato & Frere Cholmeley Bishoff, Partner. 1999 - oggi: Pirola Pennuto Zei & Associati, Partner.

Attuale posizione:

Associato Fondatore dello Studio Pirola, Pennuto, Zei e Associati Associato Fondatore dello Studio Di Revisori Associati Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano e-mail: [email protected]

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma al n. 17007, dal 1985.

Esperienze professionali rilevanti:

Esperienza trentennale nell'attività di consulenza ed assistenza in tema di diritto societario e contrattuale, fusioni, acquisizioni e joint ventures.

Specifica esperienza in tema di responsabilità amministrativa degli enti, D.Lgs. 231/2001.

Ricopre incarichi di Consigliere di Amministrazione, Sindaco e Membro di Organismi di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 in diverse società di capitali (si allega l'elenco delle cariche).

Docenze dal 1999 ad oggi presso la LUISS Management School Guido Carli in corsi di diritto societario.

Cariche attualmente ricoperte:

SOCIETÀ C.F. SEDE CARICA SCADENZA
LEGALE - CARICA
PROV.
Outokumpu 13136550152 Roma (RM) Consigliere di 31/12/2019
Holding Italia Amministrazione
S.p.A.
Shell Italia E&P 05160421003 Roma (RM) Membro 31/12/2020
S.p.A. effettivo del
(Gruppo Shell) Collegio
Sindacale
Shell International 13969661001 Roma (RM) Membro 31/12/2021
Exploration and effettivo del
Development Italia Collegio
S.p.A. (Gruppo Sindacale
Shell)
GrandVision Italy 01883260695 Bologna Membro 31/12/2019
S.r.l. (Gruppo Hal) (BO) effettivo del
Collegio
Sindacale
Audionova Italia 09237831004 Milano (MI) Presidente 31/03/2022
(Gruppo Sonova) dell'OdV
231/01
Shell International 13969661001 Roma (RM) Presidente 31/12/2021
Exploration and dell'OdV
231/01
Development Italia
S.p.A. (Gruppo
Shell)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Roma, 26 marzo 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Franco Corgnati, nato a Milano, il 10 luglio 1942, codice fiscale CRGFNC42L10F205A, residente in Arcugnano (VI), via Cazzale, n. 12

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designato nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Safilo Group S.p.A.;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
  • di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018) (1 );
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

( 1) Il sottoscritto ritiene che, in considerazione dell'esperienza maturata negli anni, in posizione di indipendenza, il superamento del novennio di carica può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale posizione di indipendenza. Pertanto ritiene che non ricorrono fattispecie concretamente idonee ad inficiare l'indipendenza o situazioni soggettive che impediscano di mantenere comportamenti caratterizzati da piena autonomia di giudizio e libero apprezzamento nel valutare l'operato del management. Pertanto il sottoscritto ritiene che la circostanza di ricoprire la carica da più di nove anni non comprometta l'indipendenza.

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vicenza, 27/03/2020 (Luogo e data)

. In fede to

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "()e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

l sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2015)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero -- trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla refe della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

    1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
    1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
    1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
    1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
  • 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
  • 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

FRANCO CORGNATI

nato a Milano il 10 luglio 1942

con Studio in Vicenza, Stradella dell'Isola n.1.

  • · Diploma di maturità classica, conseguito presso il Ginnasio Liceo classico Statale "Giovanni Berchet" di Milano;
  • · Laurea in Economia e Commercio all'Università di Padova, sede distaccata di Verona, nella sessione estiva del 1968;
  • · Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita con superamento dell'esame di Stato presso l'Università di Venezia nella prima sessione del 1970;
  • · Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti, ora Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di Vicenza dal 4 luglio 1970;
  • · Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 13.12.1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 18.12.1976;
  • · Iscritto nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Vicenza "per la particolare competenza nel campo tributario, contabile, societario, amministrativo, finanziario, per le stime di patrimonio e la valutazione di conferimenti" dal 29.10.1980;
  • · Iscritto nell'albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Vicenza, per la categoria "contabilità, bilanci e società", a' sensi dell'art. 67 Disp. Att. C.P.P .; dal 25.10.1994;
  • · Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con decreto ministeriale del 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995;
  • · Esercita la professione di Dottore Commercialista in via esclusiva dal 1970;
  • Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza;
  • · Ha ricoperto e ricopre l'incarico di sindaco effettivo in società quotate alla Borsa Italiana, in altre società industriali e commerciali, in società finanziarie ed in società di assicurazione e di factoring, oltre che in consorzi di garanzia collettiva fidi ed aziende municipalizzate;
  • · Ha svolto numerosi incarichi di perito estimatore nominato dal Presidente del Tribunale;
  • Svolge l'incarico di liquidatore per la liquidazione volontaria di società industriali e finanziarie;
  • · Ha svolto l'incarico di liquidatore giudiziario di società ed enti commerciali.

Vicenza, 27 marzo 2020

Dr Franco Corgnati 一次

DR FRANCO CORGNATI - CARICHE IN ESSERE AL 27 MARZO 2020

N SOCIETA' COD. FISCALE SEDE LEGALE Pr CARICA SCADENZA
CARICA
1 Baglio di Pianetto S.r.I. 02940950245 Vicenza VI Presidente collegio sindacale 31/12/2019
2 Burgo Energia S.r.I. 08737780018 Altavilla Vicentina VI Sindaco effettivo 31/12/2020
3 Burgo Group S.p.A. 13051890153 Altavilla Vicentina VI Sindaco effettivo 31/12/2021
4 Burgo Distribuzione Srl 00623020377 Altavilla Vicentina VI Presidente collegio sindacale 31/12/2020
5 Burgo Factor SpA 10209320158 Milano MI Presidente collegio sindacale 31/12/2020
6 Consorzio Automazione Tessile in liquidaz. 02481270243 Valdagno VI Liquidatore a revoca
7 Ferriera di Cittadella S.p.A. 00800140246 Vicenza VI Sindaco effettivo 31/12/2021
8 Filivivi S.r.I. 04816000964 Quaregna BI Presidente collegio sindacale 31/12/2019
9 Forint S.p.A. 00167200245 Vicenza VI Presidente collegio sindacale 31/12/2020
10 Holding Gruppo Marchi S.p.A. 01791370024 Altavilla Vicentina VI Presidente collegio sindacale 31/12/2021
11 MF International Srl in liquidazione 04008120240 Vicenza VI Liquidatore a revoca
12 Mosaico S.r.I. 03506890247 Altavilla Vicentina VI Presidente collegio sindacale 31/12/2019
13 Palladio Group S.p.A. 03079210245 Dueville VI Presidente collegio sindacale 31/12/2020
14 PFC S.r.I. 03247130242 Vicenza VI Presidente collegio sindacale 31/12/2019
ર્વ સ્ Prodotti Stella S.p.A. 01419130685 Altavilla Vicentina VI Presidente collegio sindacale 31/12/2019
16 Safilo Group S.p.A. 03032950242 Pieve di Cadore Bl Sindaco effettivo 31/12/2019
17 Safilo Industrial S.r.I. 05012800289 Padova PD Sindaco effettivo 31/12/2019
18 Safilo S.p.A. 03625410281 Padova PD Presidente collegio sindacale 31/12/2019
19 Veninvest S.p.A. 01619690249 Vicenza VI Presidente collegio sindacale 31/12/2020
20 Vigel S.p.A. 01587520246 Vicenza VI Presidente collegio sindacale 31/12/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Marzia B. Reginato, nata a Genova, il 17 agosto 1959, codice fiscale domiciliata a

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designata nella lista presentata dall'azionista Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A .;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle . normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 34 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
  • di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

2703 2020

(Luogo e data)

In fede

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

  • a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli

1 Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "()e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. roquiali al profobertana o stimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che rec almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in o controllo l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità quano, cobbene innorgore a cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia tomporanoa, "imitazione" il miculone "il quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di dolfiniprosa nond dolla del propri vigani, al si consendo invece una verifica in concreto da parte degli proani societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

ll divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

l sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  • b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo:

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

  • d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  • g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di o.o.z. Allin al qualleo coplell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

    1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
    1. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
    1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
    1. commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
  • 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
  • 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

Curriculum Vitae

MARZIA BARBARA REGINATO

Education
1973-1978 Diploma in Classical Studies
(Mark 56/60)
1979 - 1987 Juris Doctor Degree
(Mark 110/110 - First Class Honour )
Work Esperience
1978 - 1991 Teaching : Commercial and Public law
Legal Firm Prof. Avv. Alberto Miele in Padua,
1991-1994
Professor of International Private Law at
Padua University
Area of practice
Judicial and extrajudicial activities in the
fields of Commercial, Company
International private law
Studio Pirola Pennuto Zei ed Associati:
1994 - up to now
Senior Associate.
Area of practice:
a) Comercial and Company Law;
b) International Law;
c) Contractual Law ;
d)Judicial activities and arbitrational in the
abovementioned field
Languages
English Fluent
Professional Rolls
Rolls of Padova
Personal data
Birth data 17 August 1959
Place of Birth Genova
Nationality Italian

(Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi dell'art. 13 DLgs 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

REGINATO MARZIA BARBARA

LWJ87H

II QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata

Codice fiscale

Domicilio

a GENOVA(GE) il 17/08/1959

RGNMZB59M57D969B

BOLOGNA (BO) VIA DELLE LAME 109 cap 40122

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica N. imprese in cui è Rappresentante

7 0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Impresa KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L. Numero REA: MO - 329512

Indice 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche Carica Denominazione sindaco FREUD S.P.A. C.F. 00166710301 KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L. sindaco supplente C.F. 00423720580 ROSSIMODA S.P.A. sindaco C.F. 00350530283 SAFILO - SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI sindaco supplente S.P.A. - IN BREVE "SAFILO S.P.A." -C.F. 03625410281 SAFILO GROUP S.P.A. sindaco supplente C.F. 03032950242 SAFILO INDUSTRIAL SRL sindaco supplente C.F. 05012800289 GUNNEBO ENTRANCE CONTROL S.P.A. sindaco C.F. 01156780221 SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO FREUD S.P.A. Sede legale: MILANO (MI) VIA COLONNA MARCO ANTONIO 35 CAP 20149 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00166710301 Numero REA: MI- 1905149 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/02/2007 Attività Classificazione ATECORI 2007: Attività: 25.73.1 - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili sindaco Cariche Nominato con atto del 26/04/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO KIDILIZ GROUP ITALY S.R.L. Sede legale: SPILAMBERTO (MO) VIA TOSCANA 2 CAP 41057 Posta elettronica certificata: [email protected] Codice Fiscale: 00423720580 Numero REA: MO- 329512 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/07/2007 Attività Classificazione ATECORI 2007: Attività: 47.71.2 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 30/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
ROSSIMODA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VIGONZA (PD) VIA VENEZIA 22 CAP 35010
Posta elettronica certificata: [email protected]
Codice Fiscale: 00350530283
Numero REA: PD- 115821
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/06/1974
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature
Cariche sindaco
Nominato con atto del 22/05/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
SAFILO - SOCIETA' AZIONARIA SOCIETA' PER AZIONI
FABBRICA ITALIANA Sede legale: PADOVA (PD) ZONA INDUSTRIALE VII STRADA 15 CAP 35129
LAVORAZIONE OCCHIALI - Posta elettronica certificata: [email protected]
S.P.A. - IN BREVE "SAFILO Codice Fiscale: 03625410281
S.P.A." - Numero REA: PD- 334566
Atlivita Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2016
Classificazione ATECCRI 2007:
Attività: 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in
serie di occhiali
Cariche
sindaco supplente
Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
SAFILO GROUP S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PADOVA (PD) ZONA INDUSTRIALE VII STRADA 15 CAP 35129
Posta elettronica certificata: [email protected]
Codice Fiscale: 03032950242
Numero REA: PD- 358600
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/04/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
SAFILO INDUSTRIAL SPL SOCIETA' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
Sede legale: PADOVA (PD) VIA SETTIMA STRADA 15 CAP 35129
Posta elettronica certificata: [email protected]
Codice Fiscale: 05012800289
Numero REA: PD- 436078
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in
serie di occhiali
Cariche sindaco supplente
Nominato con atto del 26/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
GUNNEBO ENTRANCE
CONTROLS. P.A.
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: LAVIS (TN) VIA ALESSANDRO VOLTA 15 CAP 38015
Posta elettronica certificata: [email protected]
Codice Fiscale: 01156780221
Numero REA: TN- 119917
Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1987
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 27.90.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Cariche

【官网】 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ sindaco

HADEN ACCRECT FRIDARIED

THE BED THE COLLEGE CONTRACT THE TRAI

THE THE IN COLLECTION CONSULTION COLLEGION COLLECTION CO

Nominato con atto del 30/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

The Control Concession Comparis

Partistic Particle

RAULA - CAL SE SE SE BEA

KATE SALE A LIVER TOU COLLECTION AND LI

AND ALL PROPERTY

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Marco Michielon, nato a Dolo (VE), il 08/05/1980, codice fiscale MCHMRC80E08D325B, domiciliato in Milano, via V. Pisani, n. 20

PREMESSO CHE

  • in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Safilo Group S.p.A., aOO¶RUdLQH dHO JLRUQR dHOO¶AVVHPbOHa RUdLQaULa dHJOL a]LRQLVWL cRQYRcaWa SHU LO 28 aprile 2020 in unica convocazione, è stata designato nella lista presentaWa daOO¶a]LRQLVWa Multibrands Italy B.V. per la carica di Sindaco Supplente di Safilo Group S.p.A.;
  • è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per O¶aVVXQ]LRQH dHOOa caULca dL SLQdacR di Safilo Group S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui aOO¶aUW. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • dL accHWWaUH Oa caQdLdaWXUa H O¶HYHQWXaOH QRPLQa aOOa caULca dL SLQdacR Supplente di Safilo Group S.p.A.;
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle QRUPaWLYH YLJHQWL Hd LQ SaUWLcROaUH, aL VHQVL dHOO¶aUW. 148, cRPPa 3, dHO D.LJV. 58/1998:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Safilo Group S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Safilo Group S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) di non essere legata a Safilo Group S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

  • di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità SUHYLVWL daOO¶aUW. 148, cRPPa 4, del D.Lgs. 58/1998 H daOO¶aUW. 27 dello Statuto di Safilo Group S.p.A.;
  • di essere iscritto QHO UHJLVWUR dHL UHYLVRUL OHJaOL H dL aYHUH HVHUcLWaWR O¶aWWLYLWj dL UHYLVLRQH legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  • di possedere i requisiti dL LQdLSHQdHQ]a dL cXL aO cRPbLQaWR dLVSRVWR dHOO¶aUW. 8.C.1 H dHOO¶aUW. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
  • di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Safilo Group S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di Safilo Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno

trattatL daOOa SRcLHWj, aQcKH cRQ VWUXPHQWL LQIRUPaWLcL, HVcOXVLYaPHQWH QHOO¶aPbLWR dHO procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 27/03/2020

_____________________

(Luogo e data)

In fede __________________

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La caULca dL VLQdacR dHOOH VRcLHWj LQdLcaWH daOO¶aUWLcROR 1, cRPPa 1, QRQ SXz HVVHUH ricoperta da coloro che:

  • a) VRQR VWaWL VRWWRSRVWL a PLVXUH dL SUHYHQ]LRQH dLVSRVWH daOO¶aXtorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano O¶aWWLYLWj baQcaULa, ILQaQ]LaULa, PRbLOLaUH, aVVLcXUaWLYa H daOOH QRUPH LQ materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
      1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede SXbbOLca, LO SaWULPRQLR, O¶RUdLQH SXbbOLcR H O¶HcRQRPLa SXbbOLca;
      1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dHOO¶HVWLQ]LRQH dHO UHaWR.

Requisiti di professionalità

Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D30 marzo 2000, n. 162.M.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria (1).

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio SUHYLVWR daOO¶aUWLcROR 201, cRPPa 15, dHO dHcUHWR OHJLVOaWLYR 24 IHbbUaLR 1998, Q. 58, JOL

1 SHcRQdR LO T.A.R. La]LR RRPa, VH]. I, 22 IHbbUaLR 2005, Q. 1437 ³(O)H QRUPH UHJROaPHQWaUL cKH ILVVaQR L requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in TXaQWR, VHbbHQH O¶LQVRUJHUH dHOOa cULVL dHOO'LPSUHVa SRVVa cRVWLWXLUH XQ LQdLcH QHJaWLYR dHOOH caSacLWj professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur WHPSRUaQHa) OLPLWa]LRQH dHOO¶aWWLYLWj SURIHVVLRQaOH dHL VRJJHWWL LQWHUHVVaWL, QRQcKp dHOO¶aXWRQRPLa dHOO¶LPSUHVa QHOOa VcHOWa dHL SURSUL RUJaQL, Oa TXaOH SUHVcLQda daOO¶accHUWaWa HVLVWHQ]a dL HIIHWWLYH caUHQ]H dL professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli RUJaQL VRcLHWaUL, VRJJHWWa aO cRQWUROOR dHJOL HYHQWXaOL RUJaQL dL YLJLOaQ]a, cLUca O¶aWWULbXLbLOLWj dHL IaWWL cKH hanno determinato la crisi aziendale a comportaPHQWL cHQVXUabLOL dHL VRJJHWWL LQ TXHVWLRQH´.

agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

IO dLYLHWR dL cXL aL dXH SHULRdL SUHcHdHQWL Ka Oa dXUaWa dL WUH aQQL daOO¶adR]LRQH dHL UHOaWLYL provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adRWWaWR VX LVWaQ]a dHOO¶LPSUHQdLWRUH, dHJOL RUJaQL aPPLQLVWUaWLYL dHOO¶LPSUHVa R dHOO¶aJHQWH di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione luglio 2018)

3.C.1. Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  • a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o LQWHUSRVWa SHUVRQa, cRQWUROOa O¶HPLWWHQWH R q LQ JUadR dL HVHUcLWaUH VX dL HVVR XQ¶LQIOXHQ]a QRWHYROH, R SaUWHcLSa a XQ SaWWR SaUaVRcLaOH aWWUaYHUVR LO quale uno o più VRJJHWWL SRVVRQR HVHUcLWaUH LO cRQWUROOR R XQ¶LQIOXHQ]a QRWHYROH VXOO¶HPLWWHQWH;
  • b) VH q, R q VWaWR QHL SUHcHdHQWL WUH HVHUcL]L, XQ HVSRQHQWH dL ULOLHYR dHOO¶HPLWWHQWH, dL XQa sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune cRQWUROOR cRQ O¶HPLWWHQWH, RYYHUR dL XQa VRcLHWj R dL XQ HQWH cKH, aQcKH LQVLHPH cRQ aOWUL aWWUaYHUVR XQ SaWWR SaUaVRcLaOH, cRQWUROOa O¶HPLWWHQWH R q LQ JUadR dL HVHUcLWaUH VXOOR VWHVVR XQ¶LQIOXHQ]a QRWHYROH;
  • c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o dL XQa VRcLHWj dL cRQVXOHQ]a), Ka, R Ka aYXWR QHOO¶HVHUcL]LR SUHcHdHQWH, XQa VLJQLILcaWLYa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • cRQ O¶HPLWWHQWH, XQa VXa cRQWUROOaWa, R cRQ aOcXQR dHL UHOaWLYL HVSRQHQWL dL ULOLHYR;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, cRQWUROOa O¶HPLWWHQWH, RYYHUR ± trattandosi di società o ente ± con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

  • d) VH ULcHYH, R Ka ULcHYXWR QHL SUHcHdHQWL WUH HVHUcL]L, daOO¶HPLWWHQWH R da XQa VRcLHWj controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto aOO¶HPROXPHQWR ³ILVVR´ dL aPPLQLVWUaWRUH QRQ HVHcXWLYR dHOO¶HPLWWHQWH H aO cRPSHQVR SHU la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  • e) VH q VWaWR aPPLQLVWUaWRUH dHOO¶HPLWWHQWH SHU SL dL QRYH aQQL QHJOL XOWLPL dRdLcL aQQL;
  • f) VH ULYHVWH Oa caULca dL aPPLQLVWUaWRUH HVHcXWLYR LQ XQ¶aOWUa VRcLHWj QHOOa TXaOH XQ amministratRUH HVHcXWLYR dHOO¶HPLWWHQWH abbLa XQ LQcaULcR dL aPPLQLVWUaWRUH;
  • g) VH q VRcLR R aPPLQLVWUaWRUH dL XQa VRcLHWj R dL XQ¶HQWLWj aSSaUWHQHQWH aOOa UHWH dHOOa VRcLHWj LQcaULcaWa dHOOa UHYLVLRQH OHJaOH dHOO¶HPLWWHQWH;
  • h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. AL ILQL dL TXaQWR VRSUa, VRQR da cRQVLdHUaUVL ³HVSRQHQWL dL ULOLHYR´ dL XQa VRcLHWj R dL XQ HQWH: LO SUHVLdHQWH dHOO¶HQWH, LO SUHVLdHQWH dHO cRQVLJOLR dL aPPLQLVWUa]LRQH, JOL amministraWRUL HVHcXWLYL H L dLULJHQWL cRQ UHVSRQVabLOLWj VWUaWHJLcKH dHOOa VRcLHWj R dHOO¶HQWH considerato.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

    1. NRQ SRVVRQR aVVXPHUH Oa caULca dL cRPSRQHQWH dHOO¶RUJaQR dL cRQWUROOR dL XQ emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
    1. IO cRPSRQHQWH dHOO¶RUJaQR dL cRQWUROOR dL XQ HPLWWHQWH SXz aVVXPHUH aOWUL LQcaULcKL dL amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII dHO cRdLcH cLYLOH, QHO OLPLWH PaVVLPR SaUL a VHL SXQWL ULVXOWaQWH daOO¶aSSOLca]LRQH dHO PRdHOOR dL caOcROR cRQWHQXWR QHOO¶AOOHJaWR 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la caULca dL cRPSRQHQWH dHOO¶RUJaQR dL cRQWUROOR LQ XQ VROR HPLWWHQWH.
    1. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
    1. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
  • 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorQL daOO¶aYYHQXWa conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
  • 4-ter. La CRQVRb IRUQLVcH aO cRPSRQHQWH dHOO¶RUJaQR dL cRQWUROOR cRQIHUPa dHOO¶aYYHQXWR superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi VWabLOLWL QHOO¶aSSRVLWR MaQXaOH THcQLcR.

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MARCO MICHIELON ASSOCIATE PARTNER

Nato a Dolo (VE), l'8 maggio 1980.

Laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori Contabili.

Si occupa prevalentemente di assistenza e consulenza in materia fiscale, societaria e contabile a imprese nazionali e internazionali; ha maturato significative esperienze nell'ambito delle operazioni straordinarie.

Svolge il ruolo di Sindaco presso importanti società nazionali e internazionali.

AREE DI ATTIVITÀ LINGUE

Corporate - M&A - Private Equity Corporate Tax Imposta sul valore aggiunto Pianificazione Fiscale

Inglese Italiano

Dott. Marco Michielon

Dolo (VE) – 08.05.1980

Codice Fiscale MCHMRC80E08D325B

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