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Olidata — AGM Information 2024
Nov 27, 2024
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AGM Information
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Olidata S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona, 120 - 00156, Roma (RM) Codice Fiscale e Partita IVA 01785490408 Numero LEI 2138007MZQWFJBPCXA35 Capitale sociale Euro 21.992.664,00 i.v.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2024, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 (SECONDO LO SCHEMA 3 DELL'ALLEGATO 3A) E DELL'ART. 125-TER DEL TUF
Il presente documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e depositato presso il meccanismo di stoccaggio () il 27 novembre 2024.

2. Modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("Olidata" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica degli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale.
In particolare, con le suddette modifiche, il Consiglio di Amministrazione propone di recepire all'interno dello Statuto Sociale la facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato individuato dalle società (il "Rappresentante Designato").
Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies", potendo, pertanto, rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al Rappresentante Designato.
Come noto, Olidata si è avvalsa di tale modalità organizzativa nel corso delle ultime due assemblee, in virtù della normativa transitoria adottata nel contesto della pandemia da Covid-19, e ha potuto constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.
Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies.1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato:
- ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della Società;
- la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.
Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea.
Resta in ogni caso salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga con le altre modalità previste dalla legge o dallo statuto.
Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio propone, pertanto, di riformulare gli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto come di seguito riportato nell'esposizione a confronto tra il testo vigente e quello nuovo modificato, restando invariate le altre disposizioni statutarie.

| Statuto sociale- Testo vigente | Statuto sociale - Testo proposto |
|---|---|
| Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea | Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea |
| L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. |
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. |
| Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile. |
Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 2367 del Codice Civile. |
| Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98. | Si applica altresì l'articolo 126 bis del D.Lgs. 58/98. |
| L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge. |
L'Assemblea deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi della UE), mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge. |
| L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se | L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di |
| non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. |
diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega |
| L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti. L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a |
(o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. 58/98) di voto al rappresentante designato dalla Società, con le modalità previste dalle medesime leggi |
| condizione che: | e/o disposizioni regolamentari. |
| a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento; b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il |
L'Assemblea è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. |
| segretario e/o eventualmente il notaio; c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla |
L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti. |
| riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati; |
L'assemblea può svolgersi per audio e video-conferenza a |
| d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; |
condizione che: a) nell'avviso di convocazione siano chiaramente indicate i luoghi e le modalità di collegamento; |
| e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in | b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario e/o eventualmente il notaio; |
| tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere |
c) sia possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti alla |

| eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno. |
riunione, il regolare svolgimento dell'adunanza stessa, le votazioni ed i relativi risultati; |
|---|---|
| In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente. |
d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; |
| e) sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale e simultaneamente alla discussione ed alla votazione nonché visionare, spedire e/o ricevere eventuali documenti relativi alle materie all'ordine del giorno. |
|
| In tale caso l'assemblea si intenderà svolta nel luogo ove si trovano il segretario o il notaio ed il Presidente. |
|
| Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, come previsto dall'art. 7.2 dello statuto sociale, la Società potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. |
|
| Art. 7 - Diritto di intervento in Assemblea | Art. 7 - Diritto di intervento in Assemblea |
| 1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente. |
1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente. |
| 2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge. 3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135- novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata. |
2. Per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/98 e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee. |
| 3. La delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia emanato ai sensi dell'art. 135- novies, sesto comma, del D.Lgs. 58/1998. |
|
| Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nell'avviso di convocazione la modalità di notifica elettronica della delega, individuata tra quelle sopra previste, utilizzabile in occasione dell'assemblea convocata. |

| Art. 8 - Presidenza dell'Assemblea | Art. 8 - Presidenza dell'Assemblea |
|---|---|
| L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di | L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di |
| Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal | Amministrazione e, in caso di impedimento o assenza, dal |
| Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o | Vice Presidente, se nominato. In assenza del Presidente o |
| del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere. | del Vice Presidente, se nominato, da un consigliere. |
| In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta | In assenza dell'intero Consiglio l'Assemblea è presieduta |
| da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, | da persona eletta a maggioranza dai soci intervenuti, |
| calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; | salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia |
| in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da | consentita esclusivamente mediante conferimento di |
| eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute | delega (o subdelega) di voto al rappresentante |
| al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano. L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due |
designato dalla Società, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettante; in quest'ultimo caso le formalità ed il controllo, da eseguirsi prima dell'inizio dell'Assemblea, sono devolute al Presidente del Collegio Sindacale ed in sua assenza dal Sindaco più anziano. |
| scrutatori. | L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche |
| E in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, | non socio e, ove le circostanze lo richiedano, due |
| farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale. | scrutatori. |
| Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civile. |
E in facoltà del Presidente, oltre ai casi previsti per legge, farsi assistere da un Notaio per la redazione del verbale. |
| Al Presidente sono attribuiti i poteri e le facoltà di cui al terzo periodo del primo comma dell'art. 2371 del Codice Civille. |
|
| Art. 11 - Composizione - Nomina del Consiglio di | Art. 11 - Composizione - Nomina del Consiglio di |
| Amministrazione | Amministrazione |
| 1. La società è Amministrata da un Consiglio di | 1. La società è Amministrata da un Consiglio di |
| Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a | Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a |
| un massimo di 9 (nove) Amministratori. | un massimo di 9 (nove) Amministratori. |
| Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono | Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono |
| alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del | alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e | bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e |
| sono rieleggibili. | sono rieleggibili. |
| L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina | L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina |
| il numero dei componenti. | il numero dei componenti. |
| 2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti | 2. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti |
| dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo | dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo |
| Statuto. In particolare, fino a quando le azioni | Statuto. In particolare, fino a quando le azioni |
| rappresentative del capitale sociale sono quotate presso | rappresentative del capitale sociale sono quotate presso |
| un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno | un mercato borsistico dell'Unione Europea, almeno uno |
| dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due | dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero due |
| se il Consiglio sia composto da più di sette membri, | se il Consiglio sia composto da più di sette membri, |
| dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti | dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti |
| per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. | per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. |
| 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione | 58/98. La nomina del Consiglio di Amministrazione |
| avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore | avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina pro tempore |
| vigente inerente l'equilibrio tra generi. | vigente inerente l'equilibrio tra generi. |
| 3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da | 3. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da |
| parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli | parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli |
| Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, | Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, |
| fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni | fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni |
| previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. | previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. |
| Possono presentare una lista per la nomina degli | Possono presentare una lista per la nomina degli |
| Amministratori i soci che, al momento della | Amministratori i soci che, al momento della |
| presentazione della lista, detengano una quota di | presentazione della lista, detengano una quota di |

partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette) devono includere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere e identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa pro tempore vigente. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
(iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di indipendenza, ovvero, in difetto, con il primo candidato non eletto della Lista di Minoranza avente i requisiti di indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori indipendenti richiesti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito con il primo candidato non eletto della stessa lista avente i requisiti di indipendenza, ovvero, in difetto, con il primo candidato non eletto della Lista di Minoranza avente i requisiti di indipendenza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla normativa pro tempore vigente. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa anche

numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Gli amministratori indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.
-
Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.
-
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica.
regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Gli amministratori indipendenti indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.
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Per la revoca degli Amministratori da parte dell'Assemblea valgono le norme di legge.
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In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere

| dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di |
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| Amministrazione, a cura degli amministratori rimasti in carica. |
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| Art. 17 - Composizione - Nomina - Attribuzioni | Art. 17 - Composizione - Nomina - Attribuzioni |
| Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. |
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. |
| l Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. |
l Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. |
| Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili. |
Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore applicabili. |
| l Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. |
l Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. |
| Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob. |
Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 del presente statuto. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob. |
| La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. |
La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. |
| Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. |
Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'Organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. |
| Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal |
Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal |
Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. | Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.
Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'Organo da eleggere.
Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il

tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, salvo i casi in cui la partecipazione in Assemblea sia consentita esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco

| proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio legge e regolamentari vigenti. fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza. L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. del principio di necessaria minoranza. |
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|---|---|
| Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle |
|
| disposizioni di legge e regolamentari vigenti. | |
| Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto rappresentanza della L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di |
|
| legge e regolamentari vigenti. |
Le modifiche statutarie in oggetto, ove approvate, avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.
Si segnala che le modifiche statutarie agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.
Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Olidata S.p.A.,
esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale
delibera
- i. di approvare le modifiche agli articoli 6, 7, 8, 11 e 17 dello Statuto Sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- ii. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente:
- (a) per dare esecuzione alla delibera che precede nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese;
- (b) per apportare alla medesima delibera e allo Statuto Sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti o del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Roma, 27 novembre 2024
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Piercarlo Valtorta