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Netweek

Proxy Solicitation & Information Statement Dec 1, 2022

4266_dva_2022-12-01_41ad1229-4909-4581-bc75-e68ae2055d07.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

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MODULO DI DELEGA

D.Holding S.r.l. (il "Promotore"), tramite Proxitalia S.p.A. – Gruppo Georgeson (il "Soggetto Delegato"), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "Sollecitazione") relativa alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea della società Netweek S.p.A. (l'"Emittente" o "Netweek") convocata presso la sede sociale in Via Campi n. 29/L, 23807 Merate (LC) , il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 11:00, in prima convocazione, nonché il giorno 16 gennaio 2023, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet di Netweek www.netweekspa.it, Sezione Governance – Informazioni per gli azionisti, http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/, ed altresì pubblicato sul sito internet: http://www.proxitalia.com/sollecitazione-netweek/in data 30 Novembre 2022 (l'"Assemblea").

La delega dovrà pervenire al Promotore, tramite il Soggetto Delegato (Proxitalia), entro le ore 18:00, del giorno 5 gennaio 2023 (ovvero entro le ore 18:00 del 12 gennaio 2023, in caso di Assemblea in seconda convocazione), mediante una delle seguenti modalità:

  • via posta elettronica all'indirizzo: [email protected] ; oppure
  • via fax al numero: 06 99332795; oppure
  • a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: Proxitalia, presso Georgeson, Via Emilia 88, 00187 Roma (RM), C.A. Dott.ssa Silvia Penso

La delega al Promotore, tramite Proxitalia, potrà essere sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato entro le ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023, (ovvero entro le ore 8:00 del 15 gennaio 2023, in caso di Assemblea in seconda convocazione), con una delle modalità con cui può essere conferita.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Delegante persona fisica

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………. (nome e cognome del soggetto
a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ………………………… il …………………………, residente a
…………………………
(città) in ……………….…………………………………………………
(indirizzo),
C.F.
……………………………………………………,
telefono…………………………
Email………………………………….

Delegante persona giuridica o altro ente

…………………………………………………………………….. (ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il diritto di voto), con sede in ………………………………. (città) in ………………………………………………………………………. (indirizzo), C.F./P.I. …………………………………………… Telefono..................................... Email ..............................................................

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

  • comunicazione n. ……………………… (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario);

  • eventuali codici identificativi ………………………

Titolare del diritto di voto al 30 dicembre 2022 (c.d. record date)

PRESO ATTO che il Promotore, in quanto soggetto diverso dall'Emittente, eserciterà il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore della proposta elencata;

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea;

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse.

DELEGA

Il Promotore, per il tramite di Proxitalia S.r.l. Gruppo Georgeson, in qualità di Soggetto Delegato del Promotore, con sede a Roma, Via Emilia n. 88, rappresentata da una delle seguenti persone:

  • Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, codice fiscale RMNRRT82C52C349Y;
  • Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979, codice fiscale PNSSLV79D45H501L; e
  • Luca Messina, nato a Napoli (NA), il 06/04/1985, codice fiscale MSSLCU85D06F839W;

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. ………………………. azioni registrate nel conto titoli n. ………………………. presso (intermediario depositario) ……………………… ABI ……… CAB……………….

e RICONOSCE CHE

a sua volta, il Promotore, per il tramite di Proxitalia S.r.l. – Gruppo Georgeson, conferirà subdelega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente Modulo di Delega ai sensi dell'art.

135-novies del TUF, a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126, quale Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").

(Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti)

A) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento a ciascuno dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea di Netweek del 10 gennaio 2023.

Il Promotore sollecita l'assunzione delle seguenti Proposte:

ORDINE DEL
GIORNO
PROPOSTE DI DELIBERE DEL PROMOTORE
Parte straordinaria
(1) (1)
"di revocare – agli effetti dell'articolo 2438, comma 1,
del
Codice
Civile
le
deliberazioni
adottate

dall'assemblea dei soci di Netweek S.p.A. riunitasi in
sede straordinaria in data 11 settembre 2017, aventi
rispettivamente a oggetto l'attribuzione al Consiglio di
Amministrazione – ai sensi e per gli effetti degli articoli
2420-ter e 2443, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile –
del potere di: (a) emettere – in una o più soluzioni –
obbligazioni convertibili (anche cum warrant) che diano
diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek
S.p.A.
complessivamente
importo
per
un
non
eccedente
nominali
EURO
20.000.000,00
(ventimilioni/00) e, conseguentemente, aumentare il
capitale sociale di
Netweek S.p.A. del
medesimo
importo, a pagamento e in via scindibile, a servizio
della
relativa conversione,
mediante emissione di
ordinarie
di
valore
nominale
azioni
prive
nuove
espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi
gli
diritti
caratteristiche
di
quelle
stessi
in
e
circolazione alla data di emissione, con e senza
esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2441, commi 1, 2, 3 e 5, del
Codice Civile, entro e non oltre il termine ultimo
dell'11
settembre
efficacia
limitata
2022,
con
all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate
entro tale termine ai sensi e per gli effetti dell'articolo

RILASCIA LA
DELEGA PER
VOTARE A
FAVORE
NON RILASCIA
LA DELEGA
2439, comma 2, del Codice Civile; e (b) emettere – in
una o più soluzioni – obbligazioni convertibili (anche
cum warrant) che diano diritto a sottoscrivere azioni
ordinarie
di
Netweek
S.p.A.
importo
per
un
complessivamente
eccedente
nominali
EURO
non
10.000.000,00 (diecimilioni/00) e, conseguentemente,
aumentare il capitale sociale di Netweek S.p.A. del
medesimo importo, a pagamento e in via scindibile, a
servizio della relativa conversione, mediante emissione
di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale
espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi
gli
diritti
caratteristiche
di
quelle
stessi
in
e
circolazione alla data di emissione, con e senza
esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2441, commi 1, 2, 3 e 5, del
Codice Civile, entro e non oltre il termine ultimo
dell'11
settembre
2022,
efficacia
limitata
con
all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate
entro tale termine ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2439, comma 2, del Codice Civile;
(2) per l'effetto, di (a) revocare le deliberazioni adottate
dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile
2021, in parziale esercizio delle deleghe conferite con
le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci di
Netweek S.p.A. riunitasi in sede straordinaria in data
11 settembre 2017, affinché si producano gli effetti di
cui all'articolo 2439, comma 2, ultimo periodo, del
Codice
Civile,
(b)
conferire
al
Consiglio
di
e
Amministrazione, in persona del Presidente, ogni più
ampio potere, nessuno escluso, nei limiti di legge, al
fine di dar corso alla predetta deliberazione, ivi
espressamente incluso – a titolo esemplificativo ma
quello
di
depositare
il
esaustivo
non
presso

competente Registro delle Imprese lo statuto sociale
aggiornato in conformità alle deliberazioni che saranno
a tal fine assunte in sede di assemblea straordinaria
dei soci di Netweek S.p.A.".
(2) (1) "di approvare il progetto di fusione iscritto nei
Registri delle Imprese di Lecco e Latina, unitamente a
tutta la documentazione ad esso annessa, e quindi di
approvare – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2502
del Codice Civile e dell'articolo 49, comma 1, lettera
(g) del Regolamento Emittenti, ai fini dell'esenzione
dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria
la fusione per incorporazione di Media Group S.r.l.
RILASCIA LA
DELEGA PER
VOTARE A
FAVORE
in Netweek S.p.A. S.p.A., sulla base del bilancio di
esercizio di Netweek approvato al 31 maggio 2022 e
NON RILASCIA
della situazione patrimoniale di Media Group S.r.l. al
LA DELEGA
31 maggio 2022, ai termini e alle condizioni di cui al

predetto progetto di fusione e, in particolare:
(a)
il
concambio
delle
della
società
quote
incorporanda
Media
Group
S.r.l.
mediante
emissione di massime n. 291.439.834 nuove
azioni ordinarie di Netweek S.p.A., aventi le
medesime
caratteristiche
di
quelle
in
circolazione alla data di efficacia della fusione,
prive di valore nominale espresso; e
(b)
l'assegnazione delle predette azioni ai soci di
Media Group S.r.l. in applicazione del rapporto
di cambio e secondo le modalità previsti nel
di
fusione,
arrotondamento
progetto
con
all'unità più prossima;
(2) società
di
il
capitale
sociale
della
aumentare
Netweek
del
incorporante
S.p.A.,
servizio
a
concambio, di un importo massimo di nominali EURO
29.435.423,234, mediante emissione di massime n.
291.439.834 nuove azioni ordinarie prive di valore
nominale espresso, in regime di dematerializzazione
e aventi i diritti e le caratteristiche di quelle in
circolazione alla data della relativa emissione;
(3) di raggruppare, in prossimità del perfezionamento
della fusione, e azioni rappresentative del capitale
sociale di Netweek S.p.A., secondo il rapporto 1:10;
(4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella
persona del Presidente Dottor Alessio Laurenzano,
anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa
facoltà di cui all'articolo 1395 del Codice Civile, ogni
più ampio potere, senza esclusione alcuna, al fine di:
(a)
dare
alla
fusione,
secondo
le
attuazione
modalità e nei termini previsti dal progetto di
fusione, una volta realizzatesi le condizioni ivi
previste, anche con eventuali modifiche o
richieste
da
autorità
la
correzioni
per
finalizzazione della complessiva operazione,
stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di
fusione,
nonché
eventuale
ogni
atto
strumentale
ricognitivo,
integrativo,
e/o
rettificativo che si rendesse necessario od
definendone
ogni
opportuno,
patto,
condizione, clausola, termine, modalità, nel
rispetto e in adempimento del progetto di
fusione e della presente delibera, nonché di
adempiere
alle
formalità
necessarie
per
procedere all'ammissione a quotazione sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di
incluso
il potere
di
nuova emissione,
ivi
provvedere
alla
predisposizione
alla
e
presentazione alle competenti Autorità di ogni
domanda, istanza o documento allo scopo
necessario o opportuno;
(b)
deliberati
assembleari
ai
ogni
apportare
modifica, integrazione o soppressione, non
sostanziale, e adempiere a ogni formalità che
si rendesse necessaria affinché le adottate
deliberazioni ottengano tutte le necessarie
approvazioni e siano iscritte nel competente
Registro delle Imprese; e
provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario,
utile o anche solo opportuno per la completa attuazione
delle deliberazioni di cui sopra, consentendo depositi,
volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di
in pubblici
in ogni altra
sede
intestazioni
registri e
competente"
(3) "di aumentare il capitale sociale di Netweek S.p.A., a
(1)
pagamento e in via inscindibile, di un importo non
eccedente
nominali
EURO
4.000.000,00
RILASCIA LA
(quattromilioni/00), riservandone la sottoscrizione a

DELEGA PER
La Nazionale S.r.l. –
con esclusione del diritto di
opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo
VOTARE A
2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile –
FAVORE
mediante conferimento in natura delle quote, dalla
stessa detenute, rappresentative dell'intero capitale
sociale di Rete 7 S.r.l., al valore risultante dalla
NON RILASCIA
valutazione
dal
estimativa
Ragionier
Maria
resa

LA DELEGA
Cristina Fois iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed
Esperti Contabili di Latina con matricola n. 167 e nel
Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n.
24296, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter,
comma 2, lettera (b), del Codice Civile, da liberarsi –
subordinatamente
al
verificarsi
delle
condizioni
previste nella relativa documentazione contrattuale
sottoscritta con La Nazionale S.r.l. e, in particolare,
facendosi
luogo
all'emissione
di
massime
n.

40.000.000 nuove azioni ordinarie di Netweek S.p.A. prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione e aventi i medesimi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione, da assegnarsi a La Nazionale S.r.l. ad un prezzo di emissione unitario di EURO 0,10 (zero/10) e con arrotondamento all'unità più prossima, entro e non oltre il termine ultimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione tra Netweek S.p.A. e Media Group S.r.l., decorso il quale, in difetto di sottoscrizione integrale, tale aumento si intenda privo di effetti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile; (2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente Dottor Alessio Laurenzano, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 del Codice Civile, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, al fine di: (a) dare attuazione all'aumento di capitale, secondo le modalità e nei termini previsti nella documentazione contrattuale sottoscritta con

  • La Nazionale S.r.l., una volta realizzatesi le condizioni ivi previste, anche con eventuali modifiche o correzioni richieste da autorità per la finalizzazione della complessiva operazione, stipulare e sottoscrivere l'atto pubblico di conferimento, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno, definendone ogni patto, condizione, clausola, termine, modalità, nel rispetto e in adempimento documentazione contrattuale sottoscritta con La Nazionale S.r.l. e della presente delibera;
  • (b) apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, e adempiere a ogni formalità che si rendesse necessaria affinché le adottate deliberazioni ottengano tutte le necessarie approvazioni e siano iscritte nel competente Registro delle Imprese; e

provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo depositi,

in pubblici
in ogni altra
intestazioni
registri e
nonché
la
alle
presentazione
competente,
autorità
di
domanda,
ogni
istanza,
richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta
rendersi
od
necessaria
opportuna
ovvero
dell'operazione, anche ai fini della quotazione delle azioni
di nuova emissione sul mercato Euronext Milan"
sede
competenti
comunicazione,
o
fini
ai
(4)
(1)
"di approvare la proposta di attribuire al Consiglio di
ai sensi e per gli effetti degli
Amministrazione –
articoli 2420-ter e 2443, commi 1, 2 e 3 del Codice
Civile – il potere di (a) aumentare a pagamento, anche
in via scindibile, il capitale sociale di Netweek S.p.A.
di
importo complessivamente
un
nominali EURO 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con
esclusione e/o limitazione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, commi
4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile; e (b)
in una o più soluzioni –
emettere –
convertibili (anche cum warrant) che diano diritto a
sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek S.p.A. per
un importo complessivamente non eccedente quello
della delega di cui alla precedente
conseguentemente, aumentare il capitale sociale di
Netweek S.p.A. del medesimo importo, a pagamento
scindibile,
in
via
servizio
e
a
conversione, mediante emissione di nuove azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime
di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e
caratteristiche di quelle in circolazione alla data di
emissione, con esclusione del diritto di opzione dei
soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441,
comma 5, del Codice Civile;
di fissare entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data
(2)
della presente deliberazione il termine ultimo per
dare esecuzione alla delega di cui al precedente
punto (1) della presente deliberazione e di stabilire, ai
sensi dell'articolo 2439, comma 2, del Codice Civile,
che l'aumento di capitale oggetto di delega, ove non
integralmente
intenderà
sottoscritto,
si
all'importo risultante dalle sottoscrizioni raccolte a
tale data;
(3)
di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più
ampio potere per:

non eccedente
obbligazioni

lettera (a) e,
della
relativa
limitato
RILASCIA LA
DELEGA PER
VOTARE A
FAVORE
NON RILASCIA
LA DELEGA
definire
l'ammontare
definitivo
delle
(a)
obbligazioni convertibili (anche cum warrant)
di
ciascuna
successiva
emissione,
oggetto
nonché il relativo prezzo di sottoscrizione;
(b)
determinare –
in conseguenza dell'esercizio
delle
obbligazioni
convertibili
(anche
cum
warrant) sub (a) – il numero massimo di azioni
da assegnarsi ai relativi sottoscrittori, nonché il
rapporto di assegnazione e il relativo presso di
sottoscrizione, tenendo conto, n particolare,
delle condizioni del mercato in generale e
dell'andamento del titolo, nonché delle prassi
di mercato per operazioni similari;
(c)
richiedere la sottoscrizione ed il pagamento
dell'aumento di capitale deliberato a servizio
della conversione; e
(d)
determinare
la tempistica per
l'esecuzione
dell'aumento
di
capitale,
nel
del
rispetto
termine finale di 5 (cinque) anni dalla data
della presente deliberazione;
(4) di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione, e
per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più
ampio potere e facoltà per provvedere a quanto
l'attuazione
necessario
delle
deliberazioni
per
inclusi,
titolo
ivi
assunte,
meramente
a
esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
(a)
predisporre
documento
ogni
presentare
e
richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento
deliberato, nonché di adempiere alle formalità
necessarie per procedere all'ammissione a
quotazione sul mercato Euronext Milan delle
azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere
di
provvedere
alla
predisposizione
alla
e
presentazione alle competenti Autorità di ogni
domanda, istanza o documento allo scopo
necessario o opportuno;
(b)
adempiere a quanto eventualmente richiesto o
si rendesse necessario e/o opportuno, anche a
di
richiesta
di
Autorità
seguito
ogni
competente ovvero in sede di iscrizione, e, in
genere, compiere tutto quanto occorra per la
completa
delle
deliberazioni
esecuzione
stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine
necessario e opportuno, nessuno escluso ed
eccettuato, compreso l'incarico di depositare
presso il competente Registro delle Imprese lo
statuto sociale aggiornato in conformità alla
deliberazione assunta in merito al settimo e
ultimo punto all'ordine del giorno di parte
straordinaria; e
incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la
gestione degli eventuali resti frazionari"
(5) (1)
"di approvare la proposta di attribuire al Consiglio di
effetti
Amministrazione
ai
sensi
gli
e
per

dell'articolo 2443, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile –
di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il
capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo non
eccedente
nominali
EURO
20.000.000,00
(ventimilioni/00),
mediante
di
emissione
azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime
di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione e godimento regolare, da
offrirsi in opzione agli Azionisti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2441, commi 1 e 2, del Codice
Civile;
(2)
di fissare entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data
della presente deliberazione il termine ultimo per
dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di
stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del
Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non
integralmente
intenderà
limitato
sottoscritto,
si
all'importo risultante dalle sottoscrizioni raccolte a
tale data;
(3)
di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più
ampio potere per:
(a)
definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in
opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento
di capitale;
(b)
determinare
di
in
quanto
conseguenza

previsto sub (a) –
il numero massimo delle
azioni di nuova emissione e il prezzo di
emissione, tenendo conto, tra l'altro, al fine
della determinazione di quest'ultimo, delle
condizioni
del
generale
in
mercato
e
dell'andamento del titolo e considerata la
prassi di mercato per operazioni similari;

RILASCIA LA
DELEGA PER
VOTARE A
FAVORE
NON RILASCIA
LA DELEGA
(c)
richiedere la sottoscrizione ed il pagamento

dell'aumento di capitale deliberato;

  • (d) collocare sul mercato le azioni di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate; e
  • (e) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché il successivo collocamento sul mercato dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale di 5 (cinque) anni dalla data della presente deliberazione;
  • (4) di conferire altresì al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:
  • (a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;
  • (b) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse necessario e/o opportuno, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato in conformità alla deliberazione assunta in merito al settimo e ultimo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria; e
incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la
gestione degli eventuali resti frazionari"
(6) "di approvare un piano di stock options che preveda
(1)
beneficiari
l'assegnazione
da
individuarsi
ai

nell'ambito
delle
nominativamente
categorie
identificate nel relativo regolamento approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 11 agosto 2022
di un numero di opzioni complessivamente non

superiore a 10.000.000 (dieci milioni), che diano
diritto alla
di azioni ordinarie di
sottoscrizione
Netweek S.p.A. di nuova emissione, prive di valore
nominale espresso, in ragione di un'azione per ogni
opzione assegnata, a fronte del pagamento di un
prezzo di esercizio pari a EURO 0,0306 (zero/0306) e
verificarsi
subordinatamente
al
delle
condizioni,
nonché al decorso dei periodi di maturazione stabiliti
per ciascuna categoria di beneficiari nel predetto
regolamento; e
(2)
di conferire al Consiglio di Amministrazione, nella
persona del Presidente, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, ogni più ampio
potere, senza esclusione alcuna, al fine di dare
attuazione alla presente deliberazione
una volta
realizzatesi
le
condizioni
nel
relativo
previste
regolamento, ivi espressamente incluse le facoltà – da
esercitarsi in conformità a tale regolamento – di:
(a)
determinare il momento di assegnazione delle
opzioni, tenuto conto del periodo in cui le
stesse potranno essere esercitate;
beneficiari
(b)
individuare
nominativamente
i
dell'assegnazione nell'ambito delle categorie
identificate nel predetto regolamento;
(c)
determinare
le
quantità
di
da
opzioni
assegnarsi ai singoli beneficiari individuati;
(d)
assegnare le opzioni ai beneficiari individuati;
(e)
aumentare – in caso di esercizio delle opzioni
da parte dei rispettivi assegnatari – il capitale
sociale a pagamento per un importo massimo
di
nominali
EURO
306.000,00
(trecentoseimila/00), mediante emissione di un
di
ordinarie
di
Netweek
azioni
numero
complessivamente non superiore a 10.000.000
(dieci
milioni),
di
valore
nominale
prive
espresso ed aventi le stesse caratteristiche di
quelle in circolazione alla data di emissione,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice
Civile, entro e non oltre il termine ultimo del
efficacia
30
giugno
2025,
limitata
con
all'importo
risultante
dalle
sottoscrizioni
effettuate entro tale termine ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2439, comma 2, del Codice
Civile;
(f)
deliberati
assembleari
ai
ogni
apportare
modifica, integrazione o soppressione, non
sostanziale, e adempiere a ogni formalità che
si rendesse necessaria affinché le adottate
deliberazioni ottengano tutte le necessarie
approvazioni e siano iscritte nel competente
Registro delle Imprese; e
provvedere in genere a quant'altro richiesto, necessario,
utile o anche solo opportuno per la completa attuazione
delle deliberazioni di cui sopra".
(7) "di approvare recante le modifiche al vigente statuto
(1)
sociale conseguenti all'adozione dei precedenti punti
all'ordine del giorno di parte straordinaria nel testo di
cui alla bozza agli atti dell'Assemblea; e
(2)
l'effetto,
di
conferire
al
Consiglio
di
per
Amministrazione, e per esso al Presidente, nei limiti
di legge, ogni più ampio potere per compiere tutto
quanto occorra per la completa esecuzione della
predetta
deliberazione,
incluso
quello
di
ivi
depositare
il
delle
Registro
competente
presso
Imprese lo statuto sociale aggiornato in conformità
alla predetta deliberazione"

RILASCIA LA
DELEGA PER
VOTARE A
FAVORE
NON RILASCIA
LA DELEGA

Si precisa che il Promotore non intende esercitare il voto in modo difforme dalle proprie proposte e pertanto non raccoglie deleghe con istruzioni di voto difformi a quanto riportato nel presente Paragrafo A.

B) VOTO IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE IGNOTE AL DELEGANTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA

Tenuto conto delle modalità con cui si terrà l'Assemblea e tenuto conto che il Promotore, per il tramite di Proxitalia, conferirà subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 novies del TUF, con riferimento all'Assemblea non troveranno applicazione - come espressamente indicato nella Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 (punto 9) le disposizioni che consentono al Promotore (nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138, comma 4 del Regolamento Emittenti) di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

C) ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE) (*)

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega intendesse conferire delega per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il Promotore non abbia richiesto il conferimento della delega, si prega di specificare le relative istruzioni di voto.

Parte ordinaria
(1)
"ratifica
dell'operato
del
Consiglio
di
Amministrazione in merito alla sottoscrizione con
Global Corporate Finance Opportunities
18 della
documentazione contrattuale avente a oggetto gli FAVOREVOLE
impegni assunti ai fini della sottoscrizione, da parte
di Global Corporate Finance Opportunities 18, di (a) CONTRARIO
una quota di un eventuale aumento del capitale
sociale di Netweek S.p.A., a pagamento e in via ASTENUTO
scindibile, per un importo non eccedente il minore tra
nominali EURO 1.000.000,00 (unmilione/00) e il 20%
(venti
cento)
dell'ammontare
complessivo
per
dell'aumento
deliberato,
(b)
obbligazioni
e
convertibili cum warrant che diano a propria volta
diritto a sottoscrivere azioni ordinarie di Netweek
S.p.A., prive di valore nominale espresso ed aventi gli
stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione
alla data della relativa emissione, per un importo
complessivamente
non eccedente
nominali
EURO
15.000.000,00 (quindicimilioni/00), da emettersi in
regime di dematerializzazione in esecuzione di un
apposito aumento di capitale, a pagamento e in via
scindibile, per il medesimo importo a servizio della
relativa conversione, entro e non oltre il termine
ultimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa
efficacia
limitata
all'importo
deliberazione,
con
risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale
termine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439,

comma 2, del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti".

Tenuto conto di quanto precisato nel modulo di delega a Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato ex art. 135-undecies, del TUF e in considerazione della circostanza che il Promotore, per il tramite di Proxitalia, conferirà sub-delega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente Modulo di Delega al suddetto Rappresentante Designato, con riferimento alle deliberazioni indicate nella presente sezione, nel caso in cui si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non verrà espresso un voto difforme da quanto sopra indicato.

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le stesse azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

(Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni)

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) …………………………… sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (barrare la casella interessata)

  • □ creditore pignoratizio
  • □ riportatore
  • □ usufruttuario
  • □ custode
  • □ gestore
  • □ rappresentante legale o procuratore con potere di delega

DATA FIRMA


APPENDICE NORMATIVA

Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF)

Sezione II-ter Deleghe di voto

Art. 135-novies (Rappresentanza nell'assemblea)

  1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

  2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

  3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

  4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

  5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

  6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

  7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

  1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

  2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

  1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

  2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

  1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

  2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

  3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

  4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

  5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

[…]

Sezione III Sollecitazione di deleghe

Art. 136 (Definizioni)

  1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

  1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.

  2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

  3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

  1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

  2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139 (Requisiti del committente)

omissis

Art. 140 (Soggetti abilitati alla sollecitazione)

omissis

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

  1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

a) sono costituite con scrittura privata autenticata;

b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

  1. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

(Delega di voto)

  1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

  2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143 (Responsabilità)

  1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

  2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

  3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144 (Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

  1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

  1. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

  1. omissis.

  2. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)

Capo II Sollecitazione di deleghe

Art. 135 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

  1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, al gestore del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

  2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

  1. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma

2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

  1. omissis

  2. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

  3. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

  4. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

  • i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

  • i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

  1. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

  2. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

  3. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137 (Obblighi di comportamento)

  1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

  2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

  3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

  4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

  5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

  6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

  7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

  1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

  3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

  4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

  5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

  1. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

  2. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

  1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

  2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

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