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Infrastrutture Wireless Italiane SpA Governance Information 2026

May 27, 2026

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Governance Information

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INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.
E
(aggiornato in data 26 maggio 2026 con evidenza delle modifiche all'art. 5)

TITOLO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 La Società è denominata "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A." o, in forma abbreviata, "INWITS.p.A.".

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale o può altresì istituire e/o modificare e/o sopprimere sedi secondarie, filiali succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2010.

3.2 La proroga del termine di durata della Società non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa delibera.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto:

  • l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture, ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;
  • la progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni;
  • la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazione elettronica (con qualunque tecnologia esistente o futura).

4.2 La società potrà altresì svolgere in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.


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Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, la società potrà:

  • assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;
  • provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
  • compiere, non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fideiussioni e altre garanzie, reali comprese.

4.3 Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali e le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - MISURA DEL CAPITALE

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 903.994.843 931.890.010 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro nei limiti consentiti dalla legge.

5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

ARTICOLO 6 - AZIONI

6.1 L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, inconformità alle prescrizioni di legge.

6.2 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

6.3 L'eventuale introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

6.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di


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lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI

7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

7.2 Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO

8.1 Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'Assemblea possono esercitarlo prima dell'Assemblea in via elettronica, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità inesso precisate.

8.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

8.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - POTERI

9.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE

10.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, oquando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di


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legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

10.2 In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

10.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previste dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

10.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. È prevista la facoltà di svolgere, su decisione del Consiglio di Amministrazione ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, le riunioni anche esclusivamente per audio conferenza e/o audiovideo conferenza, senza la previsione di un luogo fisico di riunione.

È ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

a) che almeno il segretario della riunione o il notaio e il Presidente, che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nello stesso luogo e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervenuto ed al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;

b) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o del notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo Notaio.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


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11.1 I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.2.

11.2 Ai fini dell'adozione delle deliberazioni sulle seguenti materie, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale con diritto di voto presente in Assemblea:

(a) fusione e scissione (ad eccezione delle delibere di fusione e scissione di cui al successivo articolo 18.2 che rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione secondo quanto ivi previsto);
(b) trasferimento della sede legale all'estero e trasformazione;
(c) scioglimento volontario;
(d) aumento o riduzione di capitale, ad eccezione (i) degli aumenti di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione deliberati in presenza di perdite nei casi di cui all'art. 2447, e (ii) degli aumenti di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, il cui prezzo di sottoscrizione (inclusivo del sovrapprezzo) sia almeno pari al valore della media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo sul mercato MTA nei sei mesi che precedono l'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale) e che (x) siano al servizio di investimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione oppure (y) siano necessari a prevenire o rimediare la violazione di covenant previsti da contratti di finanziamento di cui la Società sia parte o situazioni di insolvenza della stessa oppure (z) siano deliberati in presenza di perdite nei casi di cui all'art. 2446;
(e) altre modifiche dello statuto (ivi incluse le modifiche del presente articolo 11 dello Statuto), fatta eccezione per (i) gli aumenti o riduzioni di capitale di cui alla precedente lettera (d) esclusi dall'ambito di applicazione della maggioranza qualificata di cui al presente articolo 11.2, (ii) le delibere rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 18.2; restando perciò inteso, per meri fini di chiarezza, che le delibere di cui al precedente punto (i) saranno approvate con i quorum deliberativi previsti da legge;
(f) le delibere di autorizzazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E CONDUZIONE DEI LAVORI

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

12.2 L'Assemblea, su proposta del Presidente, elegge con il voto della maggioranza dei presenti un Segretario, anche al di fuori degli azionisti.


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12.3 Nelle ipotesi previste dalla legge e laddove il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale viene redatto per atto pubblico da Notaio designato dal Presidente medesimo con funzionaledi Segretario.

12.4 Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

12.5 Il Presidente della riunione adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

12.6 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei Soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento delle Assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri; i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere ad entrambi i generi nel rispetto della disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.

13.2 Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato in base all'esito della votazione sulla nomina dello stesso, come specificato ai successivi articoli da 13.9 a 13.13.

13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi incluso il collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti), sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, e nel rispetto del presente Statuto.

13.4 Tra gli amministratori nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il venirmeno dei requisiti di indipendenza come sopra previsti in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli.

13.5 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da consentire la nomina di un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto,


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conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.

13.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

13.7 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati, (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche nonché (iv) le altre informazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabile. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

13.8 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e, nell'ambito del presente statuto, per "Lista Qualificata" si intende qualsiasi lista che abbia ottenuto un numero di voti superiore al 25% del capitale della Società con diritto di voto.

13.9 Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione:

1) qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.10;
2) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.11;
3) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.12;
4) qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.13.

13.10 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 1), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:


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1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;
3) gli altri 3 amministratori sono tratti dalle altre liste votate e a tale fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In subordine, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato (tra quelli a parità di quoziente tra dette liste) che ottenga più voti;
4) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

13.11 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 2), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 3);
2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 5 amministratori;
3) gli altri 3 amministratori sono nominati in base a quanto previsto al punto 3 del precedente punto 13.10;
4) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità quanto previsto al precedente punto 2).

13.12 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 3), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 5);
2) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;


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3) dalla seconda Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori;
4) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
5) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3).

13.13 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 4), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 amministratori;
3) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
4) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.14 che segue, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

13.14 Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dai precedenti articoli da 13.10 a 13.13 non includa, tra gli amministratori risultati nominati, il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'ultimo eletto di ciascuna lista che abbia eletto almeno un amministratore e che non abbia eletto neppure un amministratore munito dei requisiti di indipendenza – a partire dalla lista più votata – è sostituito, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dal primo candidato non eletto della medesima lista che li possegga. Nel caso in cui dalla lista più votata siano stati trattidieci amministratori, nessuno dei quali munito dei requisiti di indipendenza, gli ultimi due eletti da tale lista sono sostituiti, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dai primi due candidati non eletti della medesima lista che li posseggano.

Qualora la previsione che precede sia inapplicabile o comunque non consenta di far sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in sostituzione degli amministratori tratti dalle liste meno votate (diverse da una Lista Qualificata) non indipendenti, ove ve ne siano, a partire dalla lista meno votata. In assenza di liste diverse dalle Liste Qualificate, l'Assemblea nominerà con le


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maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e i punti 13.10(4), 13.11(4), 13.12(5) e 13.13(4) non troveranno applicazione.

13.15 Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dai precedenti articoli da 13.10 a 13.13 non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, gli ultimi eletti del genere più rappresentato di ciascuna lista da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza del rispetto dell'equilibrio di genere, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza, all'interno delle liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, di candidati del genere meno rappresentato in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, oppure in mancanza di liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, eventualmente disapplicando i punti 13.10(4), 13.11(4) e 13.12(5), ovvero - e per l'eventuale residuo - in sostituzione degli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista più votata.

13.16 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispettodei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

13.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.18, si provvede come segue:

1) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui sia stato tratto - in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione - un numero di amministratori non superiore a cinque, l'amministratore o gli amministratori cessati saranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con il primo o i primi candidati della medesima Lista Qualificata che non siano stati eletti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione - se ve ne siano - e che, qualora ciò sia richiesto per il rispetto dei requisiti di indipendenza (e/o di genere) prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare (o anche dalle regole di autodisciplina, con riferimento all'equilibrio di genere) di tempo in tempo vigente, abbiano i medesimi requisiti di indipendenza (e/o di genere) degli amministratori cessati. Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del

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nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non possa procedere alla cooptazione del primo o dei primi candidati non eletti tratti dalla medesima Lista Qualificata da cui siano stati tratti gli amministratori cessati dalla carica (in assenza di candidati non eletti in numero sufficiente o aventi i medesimi requisiti di indipendenza (e/o di genere) degli amministratori cessati):

(i) il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ai sensi del punto 4) che segue qualora si tratti di una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – fino a quattro amministratori; (ii) si applicherà il successivo punto 3) qualora si tratti di una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – cinque amministratori;

2) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione – dieci amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla cooptazione dei nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile (garantendo all'interno del Consiglio di Amministrazione il rispetto dei requisiti di indipendenza e/o di genere prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, ovvero anche dalle regole di autodisciplina con riferimento all'equilibrio di genere), purché la nomina degli stessi sia approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno sei amministratori non cessati tratti dalla predetta Lista Qualificata o che abbiano in precedenza sostituito amministratori tratti dalla medesima lista secondo quanto indicato al presente punto 2). Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati ai sensi del presente punto 2), l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

3) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione cinque o dieci amministratori e non si sia potuto dare luogo alla sostituzione ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori non cessati dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

4) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una lista diversa da una Lista Qualificata, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati, la stessa assemblea provvederà alla nomina dei sostituti con deliberazione assunta con le maggioranze

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di legge.

13.18 Resta fermo che, ogniqualvolta vengano a mancare almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione nominati per deliberazione assembleare (ivi inclusi gli amministratori risultati confermati nella carica per deliberazione assembleare in seguito a sostituzione ai sensi del precedente articolo 13.17), per qualsiasi causa o ragione, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori non cessati dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

14.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, o l'Amministratore Delegato se nominato, oppure il consigliere più anziano per età.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'influori dei suoi membri.

ARTICOLO 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

15.1 Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta, da almeno un quinto dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

15.2 Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

15.3 La convocazione viene fatta con mezzi idonei alla luce del tempo di preavviso, di regola almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza nei quali va comunque effettuata con almeno 12 (dodici) ore di anticipo.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci.

15.4 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le vecine accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 16 - VALIDITÀ E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza della


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maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori intervenuti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16.3 e 16.4.

16.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni del Consiglio da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2421, n. 4, del codice civile sottoscritte dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio. Quando sia prescritto dalla legge o il Presidente lo ritenga opportuno, le deliberazioni saranno verbalizzate da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al successivo articolo 16.4 occorrerà la presenza e il voto favorevole di:

(a) almeno 9 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato ai sensi del punto 13.10 oppure del punto 13.11 oppure del punto 13.12;

(b) almeno 8 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato ai sensi del punto 13.13.

16.4 Sono soggette alle maggioranze qualificate di cui al precedente articolo 16.3 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti materie:

(c) approvazione e di budget e piani industriali, ivi inclusi i piani operativi di dettagliorelativi agli investimenti, i listini prezzi nonché i piani di efficientamento annuale per la riduzione dei costi operativi;

(d) nomina e revoca (ivi inclusa l'attribuzione e la revoca dei relativi poteri) dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso (impregiudicato il conferimento ai consiglieri di poteri per specifici affari od operazioni) nonché nomina e revoca (e determinazione dei relativi poteri) di un Comitato Esecutivo;

(e) acquisto o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, diritti reali immobiliari e altri beni costituenti immobilizzazioni di valore superiore a Euro 5 milioni per ciascuna operazione;

(f) stipulazione di nuovi contratti di finanziamento o comunque assunzione di nuovi debiti di natura finanziaria che determinino un incremento del rapporto debito/patrimonio netto rispetto a quanto indicato nel piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero un incremento dell'indebitamento oltre 6 volte l'EBITDA (debito, patrimonio netto ed EBITDA quali oggetto della più recente disclosure al mercato);

(g) approvazione di "capex" o di "opex" per valore complessivo cumulato su base annuale superiore di oltre il 10% rispetto agli importi indicati nei piani industriali e budget approvati;

(h) approvazione di piani di stock-option o altri meccanismi di incentivazione degli amministratori e/o di dirigenti con responsabilità strategiche;

(i) approvazione di proposte all'assemblea dei soci su materie soggette all'applicazione del quorum

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deliberativo assembleare rafforzato di cui all'articolo 11.2;

(j) compimento di operazioni, o modifica di contratti, con parti correlate alla Società di importo superiore a Euro 500.000 per singola operazione od operazioni tra loro collegate, con esclusione in ogni caso, a prescindere dall'importo, dell'esercizio, della rinuncia o della transazione di qualunque azione (giudiziale o stragiudiziale) tra la Società e parti correlate alla stessa Società;

(k) approvazione delle deliberazioni di fusione per incorporazione in INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possegga almeno il 90% delle azioni o quote ed il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, previste all'articolo 18.2 del presente statuto;

(l) nomina di CFO e Direttore Generale.

ARTICOLO 17 - COPIE ED ESTRATTI

17.1 Gli estratti dal libro dei verbali delle adunanze consiliari, firmati dal Presidente o da due amministratori e controfirmati dal Segretario, fanno piena prova.

ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO - DELEGHE

18.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite (e pertanto non sono delegabili): (i) le determinazioni di fusione per incorporazione in INWIT S.p.A. o di scissione a favore di INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possegga almeno il 90% delle azioni o quote; (ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (iii) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative inderogabili; (iv) il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (v) l'esercizio, la rinuncia e la transazione di qualunque azione (giudiziale o stragiudiziale) tra la Società e parti correlate alla stessa Società, per importi superiori a Euro 200.000 (per singolo esercizio, rinuncia o transazione, ovvero per operazioni collegate).

18.3 Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge e nel rispetto del presente Statuto (ivi incluso le disposizioni di cui all'articolo 16.4), può:

  • istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
  • delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega ad uno o più Amministratori;
  • nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
  • nominare mandatari - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

18.4 Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propostive,


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determinandone le attribuzioni e le facoltà.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

18.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

ARTICOLO 19 - INFORMATIVA DEGLI ORGANI DELEGATI

19.1 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione ecoordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

20.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso disua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spettano altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

20.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 21 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI

21.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria può deliberare inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione così come determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti cli particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.


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ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti; i membri del Collegio Sindacale dovranno appartenere ad entrambi i generi nel rispetto della disciplina pro tempore vigente.

22.2 Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, art. 1, comma 3, si considerano strettamente attinenti a quelli della Società le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci.

22.4 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

22.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono altresì depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati; (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto sociale e (iv) le altre informazioni richieste da legge.

22.7 Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

22.8 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

22.9 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da consentire la nomina di un Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal presente Statuto, conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio

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tra generi.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

22.10 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.11 All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine al collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti:

1) qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (un) Sindaco supplente e (ii) dalla seconda lista più votata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente;

2) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, (i) da ciascuna Lista Qualificata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente e (ii) dalla terza lista più votata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, è tratto 1 (un) Sindaco effettivo;

3) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, (i) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (un) Sindaco supplente e (ii) dalla Lista Qualificata che risulta essere la seconda lista più votata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente;

4) qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, (i) dalla Lista Qualificata più votata sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente, (ii) dalla seconda Lista Qualificata più votata sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente, e (iii) dalla terza Lista Qualificata è tratto 1 (un) Sindaco effettivo.

Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, il secondo del genere più rappresentato eletto dalla lista più votata decade per assicurare l'ottemperanza al requisito, ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della predetta lista, l'Assemblea nomina il Sindaco effettivo o Supplente mancante con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito nel

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rispetto delle disposizioni di legge.

22.12 È nominato Presidente del Collegio Sindacale il componente effettivo tratto dalla lista meno votata da cui è stato tratto un componente effettivo.

22.13 Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei Sindaci supplenti.

22.14 In caso di cessazione di un Sindaco tratto da una lista subentra, per quanto applicabile e fermo il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell'organo sociale, il supplente tratto dalla medesima lista da cui è stato tratto il Sindaco cessato. La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti e comunque nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto.

22.15 Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun Sindaco, a eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da un numero di Sindaci non inferiore a due.

22.16 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

22.17 In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Sindaco effettivo più anziano per età.

22.18 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un'associetà di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

TITOLO V

BILANCIO

ARTICOLO 23 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

23.4 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti


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a favore della Società.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 24 - LIQUIDATORI

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi nei limiti di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25 - DOMICILIAZIONE DEGLI AZIONISTI - FORO CONVENZIONALE

25.1 Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci.

25.2 Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.

ARTICOLO 26 - RINVIO

26.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

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