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Interpump Group Remuneration Information 2016

Mar 25, 2016

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Remuneration Information

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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI INCENTIVAZIONE RISERVATO A TALUNI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E/O COLLABORATORI DEL GRUPPO INTERPUMP PER L'ATTRIBUZIONE DI MASSIME N. 2.500.000 OPZIONI DENOMINATO "PIANO DI INCENTIVAZIONE INTERPUMP 2016/2018"

Documento redatto a norma dell'art. 84-bis del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e dello schema 7 del relativo allegato 3A

INDICE

1. Soggetti destinatari 2
1.1 Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di
Amministrazione della Società, delle società controllanti, e delle società da
questa, direttamente o indirettamente, controllate 2
1.2 Categorie di Beneficiari dipendenti o collaboratori della Società e delle società
controllanti o controllate 2
1.3 Indicazione nominativa dei Beneficiari appartenenti ai gruppi indicati al punto
1.3, lettere a). b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti 3
1.4 Descrizione e indicazione numerica dei Beneficiari, separata per le categorie
indicate al punto 1.4, lettere a), b), c) e d) dell'Allegato 3A, Schema 7 del
Regolamento Emittenti 3
2. Ragioni che motivano l'adozione del Piano 3
2.1 Obiettivi che si intende raggiungere con il Piano 3
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini
dell'attribuzione 4
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su
strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione 4
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati
su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari
emessi da controllate, controllanti o società terze rispetto al gruppo di
appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non siano negoziati nei
mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione
del valore a loro attribuibile 5
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile
che hanno inciso sulla definizione del Piano 5
2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione
della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma
112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 5
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti 5
3.1 Ambito
dei
poteri
e
funzioni
delegati
dall'assemblea
al
Consiglio
di
Amministrazione della Società ai fini dell'attuazione del Piano 5
3.2 Soggetti
incaricati
per
l'amministrazione
del
Piano
e
loro
funzione
e
competenza 5
3.3 Procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione ad eventuali
variazioni degli obiettivi di base 6
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e
l'assegnazione delle azioni al servizio del Piano 6
3.5 Ruolo
svolto
da
ciascun
amministratore
nella
determinazione
delle
caratteristiche
del
Piano;
eventuali
conflitti
di
interesse
in
capo
agli
amministratori interessati 6
3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente ad approvare il
Piano e dell'eventuale proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione 7
3.7 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito
all'assegnazione delle Opzioni e dell'eventuale proposta formulata dal Comitato
per la Remunerazione 7
3.8 Prezzo di mercato delle Azioni alla data della decisione del Consiglio di
Amministrazione di proporre il Piano all'Assemblea 7
3.9 In quali termini e secondo quali modalità la Società tiene conto, nell'ambito
dell'individuazione della tempistica di assegnazione delle Opzioni degli elementi
indicati al paragrafo 3.9 dello Schema 7
4. Caratteristiche delle Opzioni 8
4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano 8
4.2 Periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali
diversi cicli previsti 8
4.3 Termine del Piano 8
4.4 Numero massimo di Opzioni assegnate in ogni anno fiscale 8
4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva
attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al
conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali
condizioni e risultati 8
4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle Opzioni o sulle Azioni rivenienti
dall'esercizio delle Opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali
sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi 9
4.7 Eventuali condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni
di hedging che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita delle
Opzioni 10
4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 10
4.9 Indicazione di eventuali altre cause di annullamento del Piano 10
4.10 Eventuale previsione di un riscatto da parte della Società 10
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni concesse per la sottoscrizione o l'acquisto
delle Azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ. 10
4.12 Valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, 10
4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano 10
4.14 Limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti
patrimoniali 11
4.15 Nel caso in cui le non siano negoziate in mercati regolamentati, ogni
informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile 11
Non applicabile al Piano. 11
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione 11
4.17 Scadenza delle Opzioni 11
4.18 Modalità, tempistica e clausole di esercizio 11
4.19 Prezzo di Esercizio delle Opzioni e modalità di determinazione 11
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non fosse uguale al prezzo di mercato
determinato come indicato al punto 4.19(b) dello Schema (fair market value),
motivazioni di tale differenza 12
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari
Beneficiari o varie categorie di Beneficiari 12
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non siano
negoziabili nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli
strumenti finanziari sottostanti o i criteri per la determinazione del valore. 12
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie
sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di
strumenti sottostanti 12
4.24 Tabella di cui al Paragrafo 4.24 dello Schema 12
------ --------------------------------------------------- -- --

DEFINIZIONI

"Amministratori": gli amministratori delle società del Gruppo in carica, o nominati, alla data di attribuzione delle Opzioni.

"Assemblea": l'Assemblea della Società convocata per il 28 aprile 2016 in unica convocazione.

"Azioni": le azioni ordinarie Interpump Group S.p.A. da nominali Euro 0,52 ciascuna.

"Beneficiari": i Dipendenti gli Amministratori e/o i Collaboratori del Gruppo, individuati - a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione - tra i soggetti che ricoprano o svolgano ruoli o funzioni rilevanti nel, o per, il Gruppo e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore.

"Capital Gain": l'importo lordo che si ottiene moltiplicando il numero di Opzioni eserciate per la differenza tra: (i) il Valore di Mercato di una Azione alla data di esercizio, e (ii) il Prezzo di Esercizio.

"Collaboratori": i collaboratori delle società del Gruppo che, alla data di attribuzione delle Opzioni, intrattengono un rapporto con le suddette società.

"Collegio Sindacale": il Collegio Sindacale pro tempore della Società.

"Comitato per la Remunerazione": il Comitato per la Remunerazione pro tempore della Società.

"Consiglio di Amministrazione": il Consiglio di Amministrazione pro tempore della Società il quale effettuerà ogni valutazione relativa al Piano, adotterà il Regolamento e darà esecuzione a quanto sarà ivi previsto, eventualmente anche per il tramite di uno o più dei suoi componenti a ciò appositamente delegati e con l'astensione degli eventuali interessati.

"Dipendenti": i dipendenti delle società del Gruppo titolari, alla data di attribuzione delle Opzioni, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le suddette società.

"Documento Informativo": il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti.

"Gruppo": collettivamente Interpump e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 93 TUF.

"MTA": il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

"Opzioni": tutte le massime n. 2.500.000 opzioni oggetto del Piano.

"Periodo di Esercizio": il periodo, compreso tra il 30 giugno 2019 (o la diversa data stabilita dal Consiglio di Amministrazione) e il 31 dicembre 2022 (o il diverso successivo termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione), nel corso del quale le Opzioni, divenute esercitabili in conseguenza del raggiungimento dei relativi obiettivi, potranno essere esercitate, anche in più fasi, dai Beneficiari.

"Piano": il piano di stock option rivolto a taluni Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori del Gruppo disciplinato dal Regolamento e denominato "Piano di Incentivazione Interpump 2016/2018".

"Prezzo di Esercizio": Euro 12,8845 (dodici virgola ottantotto quarantacinque) per ciascuna Opzione.

"Regolamento": il regolamento - comprensivo di scheda di adesione e comunicazione di esercizio delle Opzioni - che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione ed avrà ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano le cui linee guida - approvate dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2016 su proposta del Comitato per la Remunerazione e con parere favorevole del Collegio Sindacale - sono sottoposte all'approvazione dall'Assemblea.

"Regolamento Emittenti": il regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

"Schema": lo schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti.

"Società" o "Interpump": Interpump Group S.p.A., con sede legale in Sant'Ilario d'Enza (RE), Via E. Fermi 25, iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia n. 11666900151.

"Total Return": indica la sommatoria della variazione del prezzo ufficiale delle Azioni, tra l'ultima seduta di Borsa di un determinato anno e l'ultima seduta di Borsa dell'anno successivo, più il totale dei dividendi erogati, più l'investimento netto in Azioni proprie della Società rapportato al numero delle Azioni in circolazione.

"TUF": il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

"Valore di Mercato": di tempo in tempo, il valore di mercato di ciascuna Azione, corrispondente alla media aritmetica semplice del prezzo ufficiale delle Azioni determinato da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi del Regolamento di Borsa, nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi tra il 1° ed il 30° (entrambi inclusi) giorno precedente la data di esercizio di ciascuna Opzione.

1. SOGGETTI DESTINATARI

1.1 Indicazione nominativa dei Beneficiari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllanti, e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate

Il Piano è rivolto, oltre che ai soggetti di cui al successivo Paragrafo 1.2, agli amministratori delle società del Gruppo individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti che ricoprano o svolgano ruoli o funzioni rilevanti nel, o per, il Gruppo e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore.

Per quanto qui interessa, i Beneficiari saranno individuati tra gli amministratori di società del Gruppo in carica, o nominati, alla data di attribuzione delle Opzioni. Si segnala al riguardo che alcuni degli Amministratori della Società che potranno essere individuati quali Beneficiari sono anche membri dell'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding S.p.A., società controllante di fatto Interpump.

1.2 Categorie di Beneficiari dipendenti o collaboratori della Società e delle società controllanti o controllate

Il Piano è rivolto, oltre che ai soggetti di cui al precedente Paragrafo 1.1, ai Dipendenti e ai Collaboratori del Gruppo individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti che ricoprano o svolgano ruoli o funzioni rilevanti nel, o per, il Gruppo e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore.

Per quanto qui interessa, i Beneficiari saranno individuati: (i) tra i dipendenti di società del Gruppo titolari, alla data di attribuzione delle Opzioni, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le suddette società, e (ii) tra i collaboratori di società del Gruppo che, alla data di attribuzione delle Opzioni, intrattengano un rapporto di lavoro autonomo con le suddette società.

1.3 Indicazione nominativa dei Beneficiari appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a). b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

In considerazione di quanto riportato ai precedenti Paragrafi 1.1 e 1.2, tra i Beneficiari potranno rientrare anche soggetti appartenenti ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a) b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti. L'indicazione nominativa dei Beneficiari rientranti in tali gruppi sarà fornita al momento dell'assegnazione delle Opzioni, secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett a) del Regolamento Emittenti, ovvero comunque ai sensi delle normative di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili.

1.4 Descrizione e indicazione numerica dei Beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), e c) dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti

Il Regolamento non individua specifiche categorie di Dipendenti o Collaboratori cui il Piano è rivolto. Il Piano non prevede caratteristiche differenziate a seconda della posizione dei Beneficiari né prevede prezzi di esercizio delle Opzioni differenziati.

Informazioni dettagliate saranno fornite nella fase di attuazione del Piano secondo le modalità di cui all'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti, ovvero comunque ai sensi delle normative di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intende raggiungere con il Piano

Il Piano è considerato un efficiente strumento di fidelizzazione delle figure ritenute maggiormente rilevanti per la crescita delle società del Gruppo.

Alla luce del successo dei piani di incentivazione sino ad oggi adottati dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea un nuovo efficiente strumento di incentivazione e fidelizzazione delle figure ritenute maggiormente rilevanti per la crescita del Gruppo.

Più in particolare, nella seduta del 18 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare l'approvazione del Piano ai fini dell'incentivazione e fidelizzazione delle figure che, in considerazione dei ruoli ricoperti e delle funzioni espletate, sono, e saranno in futuro, in grado di contribuire ad un miglioramento dei risultati del Gruppo, collegando al tempo stesso parte della loro remunerazione alla crescita di valore dell'azienda.

Le finalità che il Consiglio di Amministrazione si prefigge di perseguire attraverso l'adozione del Piano sono principalmente le seguenti:

  • (i) sviluppo dell'approccio imprenditoriale del management;
  • (ii) maggiore coinvolgimento di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori nell'andamento del Gruppo e focus dell'attività verso fattori di successo strategico a lungo termine;
  • (iii) rafforzamento della fidelizzazione di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori;
  • (iv) incremento del clima di fiducia nella crescita del valore dell'azienda;
  • (v) promozione dello spirito di identificazione di Dipendenti, Amministratori e/o Collaboratori nel Gruppo.

L'adozione del Piano consentirebbe altresì di allineare maggiormente gli interessi delle figure ritenute maggiormente rilevanti per il Gruppo a quelli di tutti gli azionisti della Società, incentivando i Beneficiari al raggiungimento dei migliori risultati economici per il Gruppo.

Il Piano proposto all'Assemblea si sviluppa su un orizzonte temporale di 3 anni (esercizi 2016, 2017 e 2018) e prevede la facoltà di esercitare le Opzioni divenute esercitabili in un periodo compreso tra il 30 giugno 2019 (o la diversa data stabilita dal Consiglio di Amministrazione) e il 31 dicembre 2022 (o il diverso successivo termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione).

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati ai fini dell'attribuzione

Come descritto al successivo Paragrafo 4.5, il Consiglio di Amministrazione propone che la maturazione, e la conseguente esercitabilità, delle Opzioni sia subordinata al raggiungimento di obiettivi di performance da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione per i singoli esercizi di riferimento del Piano (e, quindi, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018).

Le condizioni di esercizio delle Opzioni saranno applicabili alla totalità dei Beneficiari e, pertanto, non risultano condizioni differenziate o particolari per le diverse categorie di Beneficiari.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Si richiede che l'Assemblea conferisca delega al Consiglio di Amministrazione per l'identificazione dei Beneficiari e la determinazione del numero di Opzioni da assegnare a ciascuno dei medesimi.

Le linee guida del Piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2016 su proposta del Comitato per la Remunerazione e con parere favorevole del Collegio Sindacale, prevedono l'assegnazione gratuita di massime n. 2.500.000 Opzioni, ciascuna delle quali attributiva del diritto, al raggiungimento di determinati obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione, di acquistare una Azione propria in portafoglio della Società, ovvero, a scelta della Società, di sottoscrivere una Azione di nuova emissione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il Prezzo di Esercizio che ciascun Beneficiario dovrà versare per esercitare un'opzione e, conseguentemente, acquistare (o sottoscrivere) una Azione, sia pari ad Euro 12,8845 (dodici virgola ottantotto quarantacinque).

In considerazione dell'attuale forte volatilità dei mercati, la proposta di prevedere sin da ora un prezzo fisso di esercizio delle Opzioni è volta a garantire, nella misura massima possibile, la natura incentivante e motivazionale del Piano. Al riguardo si segnala, inoltre, che il prezzo di Euro 12,8845 per Opzione è molto vicino alla quotazione corrente del titolo Interpump e, tenuto conto delle prospettive della Società, può consentire ai Beneficiari un effettivo futuro apprezzamento della quotazione delle azioni sul mercato.

Per conferire al Piano la massima flessibilità e consentirgli così di rispondere con efficienza alla situazione che si presenterà al momento di eventuale esercizio delle Opzioni, è stata altresì proposta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di soddisfare le richieste di esercizio mediante liquidazione ai singoli Beneficiari dell'eventuale Capital Gain.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente, quali strumenti finanziari emessi da controllate, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non siano negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano si basa esclusivamente su strumenti finanziari emessi dalla Società.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

Non vi sono state significative implicazioni di ordine fiscale o contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione della Società ai fini dell'attuazione del Piano

Si richiede all'Assemblea di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare il Regolamento e di attribuire allo stesso Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione allo stesso, in conformità ai principi contenuti nel presente Documento Informativo.

Nell'assumere le relative decisioni, il Consiglio di Amministrazione agirà previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, e - nei casi disciplinati dall'art. 2389, comma terzo, cod. civ. - dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le informazioni sui criteri che verranno adottati dal Consiglio di Amministrazione ai fini delle decisioni con le quali sarà data esecuzione al Piano ed il contenuto di tali decisioni verranno comunicate secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti ovvero comunque ai sensi della normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo applicabile.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

Come indicato al precedente Paragrafo 3.1, l'amministrazione del Piano sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società che, nell'assumere le relative decisioni, agirà previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, e - nei casi disciplinati dall'art. 2389, comma terzo, cod. civ. - dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire specifici poteri per il compimento di una o più delle attività relative all'amministrazione del Piano.

3.3 Procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base

È prevista la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di apportare al Regolamento le modifiche e integrazioni necessarie o opportune al fine di mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano e i benefici per i destinatari del medesimo nei casi di:

  • (i) erogazione di dividendi straordinari;
  • (ii) acquisto di azioni proprie;
  • (iii) operazioni straordinarie sul capitale di Interpump non connesse né al Piano in oggetto, né ad altri piani di tipo analogo;
  • (iv) modifiche normative (anche di autodisciplina);
  • (v) eventi suscettibili di influire sui diritti dei Beneficiari o sulla possibilità di esercitare le Opzioni (quali, a titolo esemplificativo, raggruppamento o frazionamento di azioni, fusioni, scissioni, revoca dalla quotazione delle Azioni, promozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto le Azioni).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà modificare, integrandoli o diminuendoli, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: (i) la definizione e/o il numero e/o le caratteristiche delle Opzioni e/o delle Azioni oggetto del Piano; (ii) il Prezzo di Esercizio; (iii) gli obiettivi e/o le altre condizioni di maturazione e di esercizio delle Opzioni.

Nell'effettuare tali modifiche e integrazioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, ove possibile e applicabile, alle formule matematiche di generale accettazione utilizzate dagli operatori di Borsa.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Beneficiario, indipendentemente dall'entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, ad un'Azione in meno.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione delle azioni al servizio del Piano

Come indicato al successivo Paragrafo 4.1, il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di Opzioni ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari, al raggiungimento dei relativi obiettivi di performance, di (i) acquistare Azioni proprie della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistate), ovvero (ii) a scelta della medesima, sottoscrivere Azioni di nuova emissione.

È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione soddisfare la richiesta di esercizio formulata da singoli Beneficiari mediante liquidazione al relativo Beneficiario di una somma pari all'eventuale Capital Gain calcolato alla data di esercizio di ciascuna Opzione

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuali conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le linee guida del Piano sono state predisposte sulla base di una proposta formulata al Consiglio di Amministrazione dal Comitato per la Remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, e approvate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 marzo 2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2389 e 2391 del Codice Civile.

Il Comitato per la Remunerazione annovera, tra i suoi compiti, quello di presentare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni in merito all'utilizzo di sistemi di incentivazione a medio termine. In particolare, il Comitato per la Remunerazione può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno monitorando l'evoluzione dell'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assembla dei soci su proposta del Consiglio stesso.

In relazione a potenziali conflitti di interesse, si segnala che il Presidente e Amministratore Delegato dott. Fulvio Montipò e l'Amministratore Delegato ing. Paolo Marinsek si sono astenuti dalla discussione e dalla votazione relative all'approvazione della proposta illustrata dal presente Documento Informativo.

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente ad approvare il Piano e dell'eventuale proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione

Il Piano è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata il 18 marzo 2016 a seguito della proposta del Comitato per la Remunerazione intervenuta in data 17 marzo 2016.

3.7 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione delle Opzioni e dell'eventuale proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione

La delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea prevede che le decisioni in merito all'assegnazione delle Opzioni siano prese dal Consiglio di Amministrazione. Nell'assumere le relative delibere, il medesimo agirà previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, e - nei casi disciplinati dall'art. 2389, comma terzo, cod. civ. - dopo avere sentito il parere del Collegio Sindacale.

3.8 Prezzo di mercato delle Azioni alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione di proporre il Piano all'Assemblea

Al termine della seduta di borsa del 17 marzo 2016, giorno precedente alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società - su proposta del Comitato per la Remunerazione ha deliberato di proporre l'adozione del Piano all'Assemblea, le Azioni della Società avevano un prezzo ufficiale di mercato pari a Euro 12,8845.

3.9 In quali termini e secondo quali modalità la Società tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione delle Opzioni degli elementi indicati al paragrafo 3.9 dello Schema

Le decisioni inerenti la tempistica di assegnazione delle Opzioni saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione.

A tale riguardo, posto che le Opzioni che saranno assegnate non risulteranno esercitabili immediatamente ma solo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi di performance da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione - previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione - per ciascuno dei singoli esercizi di riferimento del Piano (cfr. successivo paragrafo 4.5), la Società non ritiene necessario approntare alcun presidio particolare in relazione alle situazioni richiamate dal paragrafo 3.9 dello Schema. Infatti, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate in concomitanza con la data di assegnazione delle Opzioni risulterà ininfluente nei riguardi della generalità dei Beneficiari, in quanto a tale momento a costoro sarà precluso l'esercizio delle Opzioni assegnate nell'ambito del Piano.

Si sottolinea inoltre che il prezzo di esercizio delle Opzioni (cfr. successivo paragrafo 4.19) è stato determinato in un momento temporale ben anteriore rispetto alla data in cui verrà effettuata l'assegnazione delle Opzioni e/o il loro esercizio.

4. CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di Opzioni ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari di, a scelta della Società, (i) acquistare n. 1 (una) Azione propria della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistata); ovvero (ii) sottoscrivere n. 1 (una) Azione di nuova emissione.

È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione soddisfare la richiesta di esercizio formulata da singoli Beneficiari mediante liquidazione al relativo Beneficiario di una somma pari all'eventuale Capital Gain calcolato alla data di esercizio di ciascuna Opzione.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari gratuitamente, a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, e dopo aver sentito - nei casi disciplinati dall'art. 2389, comma terzo, cod. civ. - il Collegio Sindacale, stabilirà il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario.

4.2 Periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Le Opzioni per le quali saranno raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione potranno essere esercitate dai Beneficiari, anche parzialmente e comunque per quantitativi non inferiori n. 500 Opzioni, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2019 (o la diversa data stabilita dal Consiglio di Amministrazione) e il 31 dicembre 2022 (o il diverso successivo termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione). Entro tale ultima data le Opzioni andranno comunque esercitate, a pena di decadenza.

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire ulteriori finestre di esercizio.

4.3 Termine del Piano

Il Piano terminerà al 31 dicembre 2022 (o al diverso successivo termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione). Decorso tale termine le Opzioni non ancora esercitate non potranno più essere esercitate.

4.4 Numero massimo di Opzioni assegnate in ogni anno fiscale

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni assegnabile in ogni anno. Il numero massimo di Opzioni complessivamente attribuibili con il Piano è di n. 2.500.000.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Fatto salvo quanto di seguito indicato, l'esercizio delle Opzioni, nei tempi e nei limiti indicati al precedente Paragrafo 4.2, sarà subordinato: (i) per gli Amministratori, al perdurare della carica di amministratore, (ii) per i Dipendenti, al mantenimento del rapporto di lavoro, e (iii) per i Collaboratori, al perdurare del rapporto di collaborazione autonoma.

Nei casi di: (a) pensionamento o licenziamento senza giusta causa del Dipendente, (b) revoca o mancato rinnovo senza giusta causa dell'Amministratore, (c) perdita della condizione di controllata dalla Società da parte della società di nomina dell'Amministratore / Beneficiario o datrice di lavoro del Dipendente / Beneficiario, le Opzioni già maturate ma non ancora esercitate potranno essere esercitate dai Beneficiari nel rispetto di obblighi, modalità e termini di cui al Regolamento. Al contrario, le Opzioni che - alla data in cui si verifica l'evento di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c) - non siano ancora maturate, verranno definitivamente meno e non potranno più essere esercitate.

Resta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, di disciplinare casi particolari fissando di volta in volta il numero di Opzioni da esercitare e il termine di esercizio delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone che la maturazione e conseguente esercitabilità delle Opzioni sia subordinata al raggiungimento di obiettivi di performance da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, per ciascuno dei singoli esercizi di riferimento del Piano (e, quindi, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018).

Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire tali obiettivi nel rispetto dei seguenti parametri:

(i) per il 70% delle Opzioni offerte a ciascun Beneficiario, gli obiettivi dovranno essere costituiti dal conseguimento di determinati risultati, in termini di stato patrimoniale e di conto economico, raggiunti a livello consolidato dal Gruppo in ciascun esercizio di riferimento; e

(ii) per il 30% delle Opzioni offerte a ciascun Beneficiario, gli obiettivi dovranno essere costituiti dall'incremento di valore conseguito dagli azionisti di Interpump (Total Return) nel relativo periodo di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per la Remunerazione, stabilirà i risultati che dovranno essere raggiunti per ciascuno degli esercizi di riferimento, la rilevanza di ciascuna di tali voci nell'ambito del parametro del 70% di cui al precedente punto (i), nonché la percentuale minima del Total Return degli azionisti di Interpump di cui al precedente punto (ii).

Le linee guida del Piano prevedono, inoltre, che il mancato raggiungimento - in tutto o in parte - degli obiettivi stabiliti in relazione all'esercizio 2016 e/o all'esercizio 2017 non comporti la perdita definitiva del diritto di esercitare le Opzioni la cui maturazione sia ad essi legata. Infatti, l'eventuale conseguimento degli obiettivi fissati per l'esercizio successivo comporterà anche la maturazione delle Opzioni assegnate con riferimento allo, o agli, esercizi precedenti, che diverranno pertanto interamente esercitabili.

Analogamente, è altresì previsto che l'eventuale raggiungimento degli obiettivi fissati con riferimento all'esercizio 2018 in un esercizio precedente (2016 o 2017) comporterà l'immediata maturazione di tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario, che diverranno così interamente esercitabili. Tale maturazione anticipata non comporterà comunque variazioni del Periodo di Esercizio.

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle Opzioni o sulle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa Società o a terzi

Le Opzioni sono nominative, personali, indisponibili e intrasferibili per il Beneficiario fino al momento del loro esercizio.

In caso di decesso del Beneficiario, le Opzioni non ancora maturate alla data della morte dello stesso cesseranno da ogni effetto. Invece le Opzioni già maturate ma non ancora esercitate alla data del decesso potranno essere esercitate da coloro che ne avranno titolo secondo il diritto successorio applicabile, fermo comunque in ogni caso il termine ultimo di decadenza di cui al precedente Paragrafo 4.3 e sempre nel rispetto di obblighi, modalità e termini di cui al Regolamento che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Beneficiario che avrà acquistato, o sottoscritto, le Azioni potrà liberamente disporne salvo quanto di seguito previsto e salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa pro tempore vigente o dal codice di autoregolamentazione eventualmente adottato dalla Società.

I Beneficiari che siano "amministratori esecutivi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di detenere continuativamente, fino alla data di cessazione della carica di amministratore, un numero di Azioni almeno pari al 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni. I Beneficiari che siano "dirigenti con responsabilità strategiche", come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di detenere continuativamente per un periodo di 3 anni dalla data di esercizio delle relative Opzioni, un numero di Azioni almeno pari al 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni. Tali Azioni saranno soggette al vincolo di inalienabilità fino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.7 Eventuali condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita delle Opzioni

Non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita delle Opzioni.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Si rimanda a quanto osservato al precedente Paragrafo 4.5.

4.9 Indicazione di eventuali altre cause di annullamento del Piano

Non sono previste altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Eventuale previsione di un riscatto da parte della Società

Non è previsto un diritto di riscatto da parte della Società.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni concesse per la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ.

Non sono previsti prestiti o altre agevolazioni per la sottoscrizione o l'acquisto delle Azioni.

4.12 Valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione,

Non è al momento determinabile l'onere derivante per la Società dall'attuazione del Piano. Questo sarà da determinare sulla base della valutazione dell'impatto economico derivante dalla nuova stima attuariale, che dovrà tenere conto del numero di Opzioni assegnate e della quotazione dell'Azione sul mercato. Si procederà, pertanto, alla determinazione dell'onere atteso alla data di attribuzione delle Opzioni, provvedendo altresì alla conseguente rilevazione contabile pro-rata temporis in considerazione del vesting period.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

In caso di approvazione del Piano, qualora tutte le Opzioni fossero esercitate e la Società optasse per soddisfare tutte le richieste prevenute mediante concessione del diritto di sottoscrivere Azioni di nuova emissione, il numero complessivo delle azioni si incrementerebbe di 2.500.000, non determinando quindi nessuna diluizione del capitale sociale.

Non si verificherebbe invece alcun effetto diluitivo sul capitale sociale ove le richieste di esercizio dei Beneficiari venissero soddisfatte dalla Società mediante utilizzo di Azioni proprie (già in portafoglio o successivamente acquistate).

4.14 Limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Nel caso in cui le non siano negoziate in mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile al Piano.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione

Ciascuna Opzione dà diritto, a scelta della Società e in caso di regolare esercizio della medesima, alla sottoscrizione, o all'acquisto, di n. 1 (una) Azione.

È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione soddisfare la richiesta di esercizio formulata da singoli Beneficiari mediante liquidazione al relativo Beneficiario di una somma pari all'eventuale Capital Gain calcolato alla data di esercizio di ciascuna Opzione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Si rimanda a quanto osservato al precedente Paragrafo 4.3.

4.18 Modalità, tempistica e clausole di esercizio

L'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni che siano divenute esercitabili potrà avvenire anche in più fasi, ma comunque per quantitativi non inferiori a n. 500 Opzioni - mediante consegna alla Società di apposita comunicazione di esercizio.

L'esercizio di ciascuna Opzione esercitabile avrà efficacia, ad ogni effetto, il giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di ricevimento da parte della Società della predetta comunicazione di esercizio.

Fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di soddisfare la richiesta di esercizio formulata da singoli Beneficiari mediante liquidazione dell'eventuale Capital Gain, ciascun Beneficiario dovrà versare alla Società, entro 10 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di esercizio, un corrispettivo pari al Prezzo di Esercizio moltiplicato per il numero delle Opzioni validamente esercitate. Il Beneficiario che avrà esercitato validamente le Opzioni e pagato il corrispettivo dovuto avrà acquistato, o sottoscritto, n. 1 (una) Azione per ciascuna Opzione validamente esercitata.

Qualora invece il Consiglio di Amministrazione intendesse avvalersi della facoltà di soddisfare le richieste di esercizio mediante liquidazione dell'eventuale Capital Gain, dovrà darne comunicazione scritta al Beneficiario interessato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione di esercizio. In tal caso, il Capital Gain, calcolato con riferimento alla relativa data di esercizio dell'Opzione, sarà versato al Beneficiario entro 10 giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione di esercizio, al netto delle necessarie ritenute di legge.

Si rimanda a quanto osservato ai precedenti Paragrafi 4.1 e 4.2.

4.19 Prezzo di Esercizio delle Opzioni e modalità di determinazione

Ciascuna Opzione darà diritto ad acquistare (o sottoscrivere) una Azione a un prezzo pari a

Euro 12,8845 (dodici virgola ottantotto quarantacinque) per Opzione.

In considerazione dell'attuale forte volatilità dei mercati, la proposta di prevedere sin da ora un prezzo fisso di esercizio delle Opzioni è volta a garantire, nella misura massima possibile, la natura incentivante e motivazionale del Piano. Al riguardo si segnala, inoltre, che il prezzo di Euro 12,8845 per Opzione è molto vicino alla quotazione corrente del titolo Interpump e, tenuto conto delle prospettive della Società, può consentire ai Beneficiari un effettivo futuro apprezzamento della quotazione delle azioni sul mercato.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non fosse uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19(b) dello Schema (fair market value), motivazioni di tale differenza

Si rimanda a quanto osservato al precedente Paragrafo 4.19.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari Beneficiari o varie categorie di Beneficiari

Non sono previsti differenti prezzi di esercizio a seconda dei Beneficiari o delle categorie di Beneficiari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non siano negoziabili nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per la determinazione del valore.

Non applicabile.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti

Si rimanda a quanto osservato al precedente Paragrafo 3.3.

4.24 Tabella di cui al Paragrafo 4.24 dello Schema

La tabella di cui al Paragrafo 4.24 dello Schema sarà compilata e allegata al Documento Informativo al momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Società darà attuazione al Piano, come indicato al Paragrafo 3.1.

*** *** ***

Si precisa che le informazioni previste dallo Schema che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti

Sant'Ilario d'Enza (RE), 18 marzo 2016