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Interpump Group Governance Information 2020

Mar 26, 2020

4294_cgr_2020-03-26_221aafe3-0dd1-41df-8e4a-b5cf8b59370b.pdf

Governance Information

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ALLEGATO A) AL REP.N. 59337/13843
STATUTO
Denominazione - Sede - Durata - Scopo
Art. 1) La società è denominata INTERPUMP GROUP S.P.A.
Art. 2) La società ha sede in Sant' Ilario d'Enza (Reggio Emilia).
La società
potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie,
stabilimenti e
sopprimerli.
Art. 3) La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione
fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. Non
spetta
il
diritto
di
recesso
ai
soci
che
non
abbiano
concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.
Art. 4) La società ha per oggetto l'esercizio, diretto o per il tramite di società
partecipate, delle seguenti attività:
la costruzione ed il commercio interno ed internazionale (nonché: la relativa
progettazione) di materiali ed apparecchiature
meccaniche, elettriche,
elettromeccaniche, elettroniche e robotiche;
l'acquisto, la gestione e la vendita di terreni, fabbricati e beni immobili in
genere;
la prestazione di consulenza organizzativa aziendale, la
prestazione di
servizi
di
addestramento,
formazione
operativa,
aggiornamento
del
personale, la prestazione di servizi di assistenza tecnica nei settori di cui
sopra ed anche
finalizzati
allo studio e alla registrazione di brevetti
industriali;
il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario,
della società cui
partecipa e loro finanziamento.
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie
(purchè non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno
ritenute dall'Amministrazione
necessarie od utili per il raggiungimento
dell'oggetto
sociale; presentare avalli, fidejussioni e ogni altra
garanzia
anche reale e anche a favore di terzi.
La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di
mero collocamento presso terzi, interessenze e
partecipazioni analogo,
affine
in altre società od imprese aventi oggetto analogo o
comunque
connesso al proprio, sia direttamente
che indirettamente, il tutto con
esclusione delle attività professionali riservate.
Capitale
5)
Il
capitale
sociale
e
Euro
56.617.232,88
Art.
(cinquantaseimilioniseicentodiciassettemiladuecentotrentadue
virgola
ottantotto),
diviso
in
n.
108.879.294
(centoottomilioniottocentosettantanovemiladuecentonovantaquattro)
azioni
ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.
Possono essere conferiti danaro, beni in natura o crediti, anche in sede di
aumento del capitale sociale. Qualora le azioni della società siano quotate
su mercati regolamentati, il diritto di opzione dei soci in relazione alle azioni
e alle obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione può
essere
escluso, ai sensi dell' art. 2441, 4° comma, secondo periodo del codice
civile, nei limiti del
10% del capitale sociale preesistente, a condizione che
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato
in apposita relazione della
società incaricata della
revisione
legale, in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
L'
Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile
2014 ha
deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, di
aumentare il capitale sociale a
pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell' art. 2439
del Codice
Civile, entro il 29 aprile 2019, con esclusione del diritto
di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice
Civile, mediante
l'emissione di azioni ordinarie, nei seguenti
limiti: (i) per un ammontare
massimo pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla
data di esercizio della Delega, quanta alla facoltà di aumentare il capitale
sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire
mediante
conferimento
in
natura),
con
facoltà
del
Consiglio
di
Amministrazione
di
stabilire
l'eventuale
sovrapprezzo;
e
(ii)
per
un
ammontare nominale pari al 10% del
capitale sociale di Interpump
preesistente alla data di esercizio
della Delega, quanto alla facoltà di
aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del
Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro), con facoltà del
Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.
Ai
fini
dell'esercizio
delle
deleghe
di
cui
sopra,
al
Consiglio
di
Amministrazione e altresì conferito ogni potere per:
(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo
unitario di
emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle
nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti: (i) di cui all'art. 2441, comma 4,
primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del
Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art.
2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante
conferimento in natura); (ii) di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo,
e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla
facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo
periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro);
(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della
società; nonchè
(c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo, quelli necessari per
apportare le conseguenti e
necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.
Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione
delle deleghe che precedono, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti criteri:
(1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del
Codice
Civile,
il
prezzo
di
emissione,
incluso
anche
l'eventuale
sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte
(o
di
ciascuna
sua
tranche),
sarà
determinato
dal
Consiglio
di
Amministrazione, tenuto
conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle
condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo
dell'operazione,
dei
corsi
di
borsa
del
titolo
Interpump,
nonchè
dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato
per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441 1
comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile;
(2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, il
prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove
azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche),
sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di
cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile,
mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della
prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della
delega e delle caratteristiche della società nonchè dell' applicazione di un
eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;
(3) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del
Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando
tale esclusione o limitazione
appaia, anche solo ragionevolmente, più
conveniente per 1'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai
fini di quanto richiesto dall' art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù
del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del
diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie
di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o
soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti
funzionalmente
organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese
nell'oggetto sociale
della Società, nonchè di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e
non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo
strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.
Assemblee
Art. 6) 1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le
sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto
vincolano tutti i soci.
Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.) e
può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.
L'assemblea ordinaria approva e - ove necessario - approva e modifica il
"regolamento assembleare", che disciplina le modalità di svolgimento dei
lavori assembleari.
L'avviso
di
convocazione
dell'assemblea,
contenente
le
informazioni
previste dalla disciplina vigente, e pubblicato sul sito internet della società e
con le altre modalità previste dalla disciplina vigente.
2. La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il
rappresentante di cui all'art.
135-undecies
del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n.58,
salvo che
il Consiglio di
Amministrazione, per una determinata
Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell' avviso
di convocazione della relativa assemblea.
Art. 7) Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Possono intervenire all' Assemblea, nel rispetto della
normativa
Art. 8)
vigente, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite
dall'avviso di convocazione, idonea comunicazione rilasciata ai sensi della
normativa vigente dall' intermediario entro il termine previsto dalla suddetta
normativa.
Art.9) Ogni socio titolare del diritto di voto ha diritto di
intervenire all'
Assemblea, può farsi rappresentare conferendo delega ad altre persone
anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli
135 novies e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè delle
relative disposizioni attuative. La delega può essere conferita anche in via
elettronica
e
può
essere
notificata
alla
società
mediante
invio
del
documento
l'indirizzo
di
posta
elettronica
indicato
nell'
avviso
di
convocazione.
Spetta comunque al Presidente dell' Assemblea constatare la
regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.
Art. 10)
L' Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio
di
Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano d'età
(se nominato) o, in mancanza anche di
quest' ultimo, da altra persona
eletta dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un segretario, scelto anche fra i soggetti
cui non
spetta il diritto di voto e se lo crede opportuno sceglie due scrutatori.
Art. 11)
1.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge
in un'unica
convocazione,
salvo
che
il
Consiglio
di
Amministrazione,
per
una
determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda
ed, eventualmente, la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di
convocazione.
L'Assemblea è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum"
previsti dalla legge.
2. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito
ai successivi articoli 14, 2° comma e 19.
Art. 12) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero
entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale
maggior termine.
Art. 13) Le deliberazioni dell' Assemblea sono fatte constare da apposito
verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed
eventualmente dagli
scrutatori.
Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è
redatto da un Notaio.
Amministrazione
Art. 14) 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non
soci, nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.
2. Alla nomina degli amministratori si procederà sulla base
di liste
presentate dai soci, secondo le disposizioni che seguono, fatti salvi i casi
nei quali il presente art. 14 stabilisce
che si debba procedere con le
modalità e maggioranze
ordinarie e quelli in cui non sia consentita o
possibile la nomina con voto di lista. Nella misura in cui ciò sia previsto
dalla normativa di volta in volta vigente, la nomina degli amministratori è
effettuata in base a criteri che assicurano l'equilibrio tra i generi.
3. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che
nei termini stabiliti
dalla normativa vigente siano titolari, da soli o insieme ad altri di azioni con
diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola
cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto
nell' Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero, se
inferiore o superiore, la diversa
percentuale massima stabilita dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
La percentuale minima necessaria per
la presentazione delle
liste sarà
indicata nell'avviso di convocazione.
4. Ogni candidato amministratore può presentarsi in una sola lista, a pena
di ineleggibilità.
5. Ciascun socio che intende proporre (o concorrere a proporre) candidati
alla carica di amministratore deve depositare (o concorrere a depositare)
presso la sede sociale, entro il termine previsto dalla normativa vigente: a)
una lista di candidati, in numero non superiore a 13 (tredici), ciascuno
abbinato ad un numero progressivo; almeno il candidato indicato nella lista
con il primo numero d'ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 e succ. mod. e dell'idoneità ad essere qualificato come
indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato
per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa
Italiana S.p.A.; fermo restando quanto precede, la lista formata da almeno
3 (tre)
candidati
dovrà contenere candidati di genere diverso, secondo
quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea al fine di
assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i
generi;
nonché b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente
un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali,
con indicazione dell' eventuale possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti dall'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
succ. mod., e dell'idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi
del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate
Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.,
nonché con indicazione: (i) degli incarichi di componente l' organo di
amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo
ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in
società
finanziarie,
bancarie,
assicurative
o
di
rilevanti
dimensioni,
intendendosi per tali quelle che nell' ultimo esercizio chiuso hanno avuto un
valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00
(cinquecento milioni); (ii) degli incarichi di componente l' organo di
amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti
nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto
per le società "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e
le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a
Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni); (iii) degli incarichi di cui all'art.
2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a
derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono
non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente
controllate dalla società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla
società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale
sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede,
il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura
della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore
esecutivo, non esecutivo o indipendente); nonché c) le dichiarazioni di
ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso
di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l' inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di
indipendenza e l'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti
ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la
Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana
S.p.A., nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per
la carica, normativamente e statutariamente; d) l' elenco dei soci che
presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o
denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese
o
equipollente
e
della
percentuale
del
capitale
da
essi
complessivamente detenuta corredato da una dichiarazione conforme a
quella prevista dall' art. 144 sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento
CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni
attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all' art. 144 quinquies
del medesimo Regolamento CONSOB.
E' onere di chi presenta una lista indicare il numero minimo di candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti necessari per
legge e fare in modo che la composizione della lista medesima rispetti,
qualora composta da almeno 3 (tre) candidati, il criterio proporzionale di
equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.
Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina
vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato
comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della
lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
6. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), nè votare,
neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.
I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto
parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare,
nè votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di
una lista.
7. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni contenute nei
precedenti commi del presente art. 14 si considerano come non presentate.
8. Delle liste presentate viene data notizia
nei casi e con
le modalità
stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni
altra modalità ritenuta
opportuna dal Consiglio di Amministrazione.
9. Il socio o i soci che abbiano presentato (o concorso a presentare) una
lista collegata anche indirettamente a uno o più soci che hanno presentato
(o concorso a presentare) altra lista sono tenuti a dichiararlo in apertura
dell'Assemblea di nomina degli Amministratori, e tale dichiarazione deve
essere trascritta nel verbale dell' Assemblea. Si considera sussistere un
rapporto
di
collegamento
nei
casi
previsti dall'art.144 quinquies del
Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e
modificazioni.
10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di
seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti
saranno tratti, in base al numero
di ordine progressivo con il quale i
candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere
meno uno; da tale lista
saranno, altresì,
tratti tutti
gli amministratori
appartenenti al genere meno rappresentato richiesti dalla normativa vigente
in materia di equilibrio tra i generi, fatto salvo il caso
in cui il restante
amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero di
voti, appartenga al genere meno rappresentato: in tal caso, dalla lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti gli amministratori
appartenenti al
genere meno rappresentato, richiesti dalla normativa
vigente, meno uno; b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti
sarà tratto il restante amministratore da eleggere, che sarà quello indicate
con il primo numero di ordine progressivo nella lista stessa fermo restando
quanta previsto dalla lettera a) che precede in materia di equilibrio tra i
generi; c) in case di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe
ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà
a nuova votazione da parte dell' Assemblea, con voto di lista, per l' elezione
dell'intero
Consiglio di Amministrazione; d) risulteranno eletti i candidati
tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c),
fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e), f) e g); e) nel caso
venga regolarmente
presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da
eleggere saranno tratti da tale lista, in base al numero di ordine progressivo
con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa e sempre nel rispetto
della normativa vigente
in materia di indipendenza dei consiglieri e di
equilibrio tra i generi; f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero
di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di
quella necessaria per la presentazione delle liste prevista al precedente
comma 3, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti in base al numero di
ordine
progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; g) nel
caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto
di uno e più
soggetti da considerare collegati, ai sensi del precedente
comma 9, con uno o più dei soci che hanno presentato (o concorso a
presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non
si terrà conto. Conseguentemente se senza considerare tali voti altra lista
risulti la seconda
lista più votata, il restante amministratore sarà quello
indicato con il prime numero di ordine progressivo in tale altra lista; h)
qualora non venga presentata alcuna lista, anche in applicazione di quanta
previsto al precedente comma 7, ovvero qualora, per qualsivoglia ragione,
la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata a norma
del
presente comma 10, l' Assemblea delibererà con le maggioranze
previste dalla legge, assicurando comunque la presenza del
numero
necessario di amministratori in possesso dei requisiti
di indipendenza
previsto dalla legge e il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio
tra i generi.
11. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi,
secondo
quanta
stabilirà
l'assemblea
all'atto
della
nomina,
e
sono
rieleggibili.
12.
Gli
amministratori
indipendenti
sono
tenuti
a
dare
immediata
comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti
di indipendenza richiesti dalla legge e, quanto agli amministratori indicati
nelle liste con il primo numero d'ordine, dell'idoneità ad essere qualificati
come indipendenti
ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal
Comitato per la Corporate Governance delle società Quotate
promosso
dalla Borsa Italiana s. p. A. La perdita di tali
requisiti o dell'idoneità
comporterà la loro decadenza dalla carica.
13. Fermo restando quanta previsto al successivo comma 15, se nel corso
dell' esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo,
uno o più
amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o
eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa
venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il
Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione
mediante
cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. L'amministratore così cooptato
resta in carica sino alla prossima
Assemblea, che procederà alla sua
conferma o sostituzione non
con voto di lista ma con le modalità e
maggioranze ordinarie.
14. Fermo restando quanta previsto al successivo comma 15, se nel corso
dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto
dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti
e tale cessazione non
fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il
Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione
mediante
cooptazione del candidato indicato con il secondo
numero di ordine
progressivo in tale lista, purchè sia ancora
eleggibile e disposto ad
accettare la carica, e, in caso contrario, del candidato indicato con il terzo
numero di ordine
progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad
esaurimento dei candidati indicati in tale lista. Qualora da quest' ultima lista
non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato
il candidato indicato con il primo numero di ordine progressive nella lista
che ha ottenuto il terzo numero di voti, ove tale lista abbia raggiunto il
quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f), purché sia ancora
eleggibile e disposto ad accettare la carica, ed in caso contrario il candidato
indicato con il secondo numero di ordine progressive nella medesima lista,
e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano
raggiunto il quorum minimo di cui al precedente
comma 10, lettera f).
Qualora
non
risulti
possibile
trarre
dalle
liste
sopraindicate
alcun
amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un
amministratore da esso prescelto.
15. Anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti comma 13 e 14,
qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, esso
dovrà
essere
sostituito,
anche
mediante
cooptazione,
con
altro
amministratore indipendente, e
qualora l' amministratore cessato debba
essere anche idoneo ad essere qualificato come indipendente ai sensi del
Codice di
Autodisciplina predisposto
dal Comitato per la Corporate
Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.,
esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione,
con altro
amministratore
avente
tale
idoneità.
Allo
stesso
modo,
qualora
l'amministratore cessato appartenga al genere meno rappresentato e la sua
cessazione determini il venir meno del criterio proporzionale di equilibrio tra
i generi, lo stesso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione,
con altro amministratore appartenente al medesimo genere, in modo da
assicurare in ogni momento il rispetto delle norme vigenti in materia.
16. Nel
caso venga meno la
maggioranza degli amministratori
eletti
dall'Assemblea, non
si procederà alla sostituzione
dell'amministratore o
degli amministratori cessati mediante cooptazione, ma l'intero Consiglio di
Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l 'Assemblea
senza indugio per procedere alla sua ricostituzione, con voto di lista.
17. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione,
fatta
solo
eccezione
per
i
poteri
che
sono
dalla
legge
riservati
all'assemblea; sono inoltre
attribuite alla competenza del Consiglio di
Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:
- la fusione e la scissione, in tutti i casi in cui la legge consente che tali
deliberazioni siano assunte dall' organo amministrativo
in luogo dell'
assemblea se lo statuto lo prevede;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della
società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; ed
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
18. Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella
competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni di cui
al comma precedente e le attribuzioni relative a:
a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della
società, nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la
società è a capo;
b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e
diritti reali
immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;
c) assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni
societarie
per un
prezzo di enterprise value, ragguagliato al 100% del capitale, superiore a
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni
virgola zero zero); acquisto di rami
d'azienda per un prezzo,
comprensivo della posizione finanziaria netta,
superiore a
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero); vendita,
permuta e conferimento dell' intero complesso aziendale della società o di
rami aziendali. Ai fini del presente articolo, per posizione finanziaria netta si
intende l'indebitamento finanziario meno le disponibili tà liquide;
d) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative
procure institorie e determinazione dei
relativi compensi; nomina del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo
parere obbligatorio del collegio sindacale, e vigilanza sulla attribuzione allo
stesso di adeguati poteri e mezzi; il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari dovrà avere i seguenti requisiti professionali:
(i) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i sindaci della
società; (ii) possesso di adeguata formazione teorica;
(iii) possesso di
specifica competenza maturata attraverso esperienze di lavoro, di durata e
significatività adeguate,
nelle aree "amministrazione" e/o
"finanza" e/o
"controllo";
e) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di
ammontare superiore a Euro 500.000,00
(cinquecentomila virgola zero
zero), per ogni singolo atto e, se nell' interesse di soggetti diversi dalla
società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;
f) esame ed approvazione delle operazioni che la società, direttamente o
per il tramite di società controllate, compie con parti correlate diverse da
società controllate, ove ai
sensi di legge e regolamento, nonchè delle
procedure di tempo in tempo adottate dalla società, la competenza di tali
operazioni sia riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
g) verifica dell' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli
organi delegati;
h) delega per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società direttamente
controllate per le delibere relative alla nomina degli amministratori e per le
delibere di assemblea straordinaria.
Art. 15) Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, spetta al consiglio di
amministrazione di eleggere tra i suoi membri un presidente. Il consiglio
nominerà altresì un segretario
scegliendolo anche al di fuori dei propri
membri e potrà nominare uno o più vice presidenti aventi funzioni vicarie
rispetto a quelle del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può
nominare tra i suoi membri uno o più amministratori
delegati e/o un
comitato esecutivo fissandone con le limitazioni previste dall' art. 2381 cod.
civ. e dall' art. 14, ultimo comma, del presente statuto, i poteri, e, per
quanta riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la
durata e le norme che ne regolano il funzionamento.
Tali organi delegati devono riferire al consiglio di
amministrazione e al
collegio sindacale ogni centottanta
(180) giorni, ovvero nel più breve
termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione, sull'attività
svolta nell' esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni
o caratteristiche, effettuate dalla
società o dalle sue controllate. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne
fanno parte di diritto il presidente del Consiglio di amministrazione, il o i vice
presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati). Il
Consiglio di Amministrazione può altresì nominare tra i suoi membri un
Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, un Comitato per il
Controllo Interno ed eventuali ulteriori Comitati con funzioni consultive o
propositive, fissandone il numero dei componenti,
la durata in carica, i
compiti, i poteri e le norme che ne regolano il funzionamento.
Il Consiglio di
Amministrazione
può, infine, nominare uno o più direttori generali
e
autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone
i compensi.
Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in
caso di suo impedimento, dal vice presidente
più anziano d'età (se
nominate} o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato},
ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o quando gliene facciano richiesta
almeno
due
amministratori,
nella
sede
sociale
o
altrove,
mediante
convocazione inviata ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del
Collegio
Sindacale
mediante
raccomandata
o
via
telefax
o
posta
elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e,
in caso di urgenza, almeno due giorni prima della suddetta data.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza
formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i
sindaci effettivi.
Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti
con l'
intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche
quando
tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri
intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire
in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi,
che sia loro
consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto
quanta sopra venga dato
atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali
presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione,
onde consentire la stesura del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito
verbale
sottoscritto dal Presidente
o, in caso di suo impedimento,
dal vice
presidente più anziano d'età (se nominato) o dall' amministratore delegato
più anziano d'età (se nominate) e dal segretario della riunione trascritto
nell'apposito libro sociale.
Art.
17)
Il
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
ha
la
rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi
che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni
e ricorsi giudiziari e
amministrativi per ogni grado di
giurisdizione, compresi i giudizi per
cassazione e per revocazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e
la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà. di
cui sopra, anche ad un vice Presidente e/o al o agli amministratori delegati.
Art. 18) Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi
dell'art. 2389 c.c In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati
a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma,
cod. civ., nonchè i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il
consiglio di amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti
di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, cod. civ. Il Consiglio
di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso e, se
costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'
art. 2389, 3° comma, cod. civ.
tali ultimi compensi, nei
limiti dell'
ammontare globale massimo stabiliti dall'assemblea. Agli amministratori
spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
Collegio Sindacale
Art. 19 1. Il Collegio Sindacale e composto da tre membri effettivi e da due
supplenti, nominati dall'Assemblea.
2. Alla nomina dei sindaci si procederà sulla base di liste presentate dai
soci, Secondo le disposizioni che seguono, fatti salvi i casi nei quali il
presente art. 19 stabilisce
che si debba procedere con le modalità
e
maggioranze ordinarie e quelli in cui non sia consentito o possibile il voto di
lista. Nella misura in cui ciò sia previsto dalla normativa di volta in volta
vigente, la nomina dei sindaci e effettuata in base a criteri che assicurano
l'equilibrio tra i generi.
3. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, nei termini stabiliti
dalla normativa vigente, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni
con diritto di voto per la nomina delle cariche sociali complessivamente
rappresentanti almeno la percentuale indicata al precedente art.14, comma
3, fatto salvo il caso disciplinato al successivo comma 6 del presente art. 19.
4. Ogni candidato sindaco può presentarsi in una sola lista, a pena di
ineleggibilità.
5. Ciascun socio che intende proporre (o concorrere a proporre) candidati
alla carica di sindaco deve depositare (o concorrere a depositare) presso la
sede sociale, entro il termine previsto dalla normativa vigente: a) una lista
di candidati composta di due sezioni: una per i candidati alla carica di
sindaco effettivo, l' altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Almeno un candidato dovrà essere indicato nelle sezione relativa ai sindaci
effettivi ed almeno un altro
nella sezione relativa ai sindaci supplenti.
Qualora la lista, considerando entrambe le sezioni, presenti un numero di
candidati pari o superiore a tre, la stessa dovrà contenere, nella sezione dei
sindaci effettivi, candidati di genere
diverso, secondo quanto indicato
nell'avviso di convocazione dell' Assemblea al fine di assicurare il rispetto
della normativa vigente in materia di equilibrio tra
i
generi; qualora
la
sezione relativa ai sindaci supplenti indichi due candidati,
gli stessi
dovranno essere di generi diversi. A ciascuno dei candidati di ogni sezione
deve essere abbinato un numero progressivo; nonchè b) il curriculum vitae
di ciascun candidato,
contenente: (i) un'esauriente informativa sulle sue
caratteristiche personali e professionali; nonchè (ii) l'elenco degli incarichi di
componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal
candidato sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo le disposizioni
vigenti
sui limiti al cumulo degli incarichi; nonchè
c) le dichiarazioni
di
ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso
di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleggibilità
e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti nonchè la
sussistenza
degli
eventuali
ulteriori
requisiti
prescritti
per
la
carica,
normativamente o statutariamente;
d) l' elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome,
ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da
essi complessivamente detenuta corredato dalla dichiarazione di cui all'art.
144 sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del
14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni
attestante
l'assenza di
rapporti di collegamento di
cui all' art. 144 quinquies del medesimo
Regolamento CONSOB.
Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa
vigente, l'apposita certificazione rilasciata
da un intermediario abilitato
comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della
lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa. E' onere di
chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti
indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero
minimo
di
candidati
in
possesso
di
eventuali requisiti
particolari
di
professionalità o di altra natura che non siano richiesti dalle disposizioni
vigenti per tutti i sindaci, e fare in modo che la composizione della lista
medesima rispetti il criterio proporzionale di equilibrio tra i generi previsto
dalla normativa vigente.
6. Qualora allo scadere del termine indicate al comma 5 sia
stata
presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da
soci collegati tra loro ai sensi del successivo comma 9, potranno essere
presentate altre liste sino allo scadere del termine previsto dalla normati va
vigente e la percentuale minima per la presentazione delle liste stabilita al
precedente comma 3 sarà ridotta alla meta. Di ciò sarà data comunicazione
nei casi e nelle forme stabiliti dalle disposizioni vigenti.
7. Non possono assumere la carica di sindaco effettivo o supplente della
società, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali: (i) ricoprono già
incarichi quali componenti
l'organo di amministrazione o l'organo di
controllo di altre società o enti eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti in materia di cumulo degli incarichi, e coloro per i quali sussistano
cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
(ii) difettano dei requisiti di
onorabilità,
professionalità
ed
indipendenza
previsti
dalle
disposizioni
vigenti,
o
degli
eventuali
ulteriori
requisiti
prescritti
per
la
carica,
normativamente o statutariamente.
8. Si applicano anche alla nomina dei sindaci sulla base di liste presentate
dai soci le disposizioni di cui ai comma 6, 7 e 8 del precedente art. 14
relative alla nomina degli amministratori.
9. Il socio o i soci che abbiano presentato (o concorso a presentare) una
lista e siano collegati anche indirettamente a uno o più soci che hanno
presentato (o concorso a presentare) altra lista sono tenuti a dichiararlo in
apertura dell' Assemblea di nomina dei sindaci, e tale dichiarazione deve
essere trascritta nel verbale dell'Assemblea. Si considera
sussistere un
rapporto di collegamento tra soci nei casi previsti dall' art. 144. quinquies
del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e
modificazioni.
10. Alla elezione del Collegio Sindacale si procederà come di
seguito
precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno
tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono
elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un
sindaco supplente; da tale lista saranno, altresì,
tratti tutti i sindaci
appartenenti al genere meno rappresentato richiesti dalla normativa vigente
in materia di equilibrio tra i generi, fatto salvo il caso in cui il restante
sindaco, tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero
di voti,
appartenga al genere meno rappresentato: in tal caso, dalla lista che avrà
ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti i sindaci appartenenti
al genere meno rappresentato, richiesti dalla normativa vigente, meno uno;
b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti saranno tratti il
restante sindaco effettivo ed il restante
sindaco
numero
supplente,
che
saranno quelli indicati
con il primo numero
di ordine
progressivo nelle
rispettive sezioni della lista, fermo restando quanto previsto dalla lettera a)
che precede in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicate con il
primo numero di ordine progressivo nella sezione dei sindaci effettivi sarà il
presidente del Collegio Sindacale; c) in caso di parità di voti (i.e., qualora
due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo
numero di voti), qualora la parità si sia verificata
per liste che hanno
entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato
della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di aventi diritto al
voto, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte
dell'Assemblea,
con
voto
di
lista,
per
l'elezione
dell'intero
Collegio
Sindacale; d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri
indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanta disposto alle
successive lettere e) ed f); e) nel caso venga regolarmente
presentata
un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista, sempre
nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il
candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione
dei sindaci effettivi sarà il presidente del Collegio Sindacale; f) nel caso la
lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o
più soci da considerare collegati, ai sensi del precedente comma 9, a uno o
più dei soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti,
di tali voti non si terrà conto.
Conseguentemente, se
senza considerare tali voti altra lista risulti la
seconda lista più votata, il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco
supplente saranno quelli indicati con il primo numero di ordine progressivo
nelle rispettive sezioni di tale altra lista; g) qualora non venga presentata o
ammessa alcuna lista ovvero qualora, per qualsivoglia ragione, la nomina
di uno o più sindaci non possa essere effettuata a norma del presente
comma 10, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge,
assicurando comunque il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio
tra i generi.
11. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica, e sono rieleggibili.
12. Fermo restando quanta previsto al successivo comma 14, se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci
effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà
loro il sindaco supplente cui spetti il subentro ai sensi dell' art. 2401 cod.
civ. o della di versa disposizione applicabile. L'integrazione del Collegio
Sindacale sarà effettuata dalla successiva assemblea con le modalità e
maggioranze ordinarie.
13. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 14, se nel corso
dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo,
il sindaco effettivo
tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ed avente la
funzione di presidente
del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la
medesima funzione
di presidente del Collegio Sindacale: (i) il sindaco
supplente in carica eletto nella medesima lista; ovvero, in mancanza (ii) il
sindaco supplente in carica eletto nella lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti. In entrambi tali casi il Collegio Sindacale resta in carica sino
alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno tutti i sindaci e
si dovrà procedere alla ricostituzione dell' intero Collegio Sindacale con
voto di lista.
14. Anche in deroga a quanta stabilito nei precedenti commi
12 e 13,
qualora il sindaco cessato appartenga al genere meno rappresentato e la
sua cessazione determini il venir meno del
criterio proporzionale di
equilibrio tra i generi, lo stesso dovrà essere sostituito con altro sindaco
appartenente al medesimo genere, in modo da assicurare in ogni momento
il rispetto delle norme vigenti in materia.
15. All'atto della nomina l'Assemblea determina l'emolumento spettante ai
sindaci.
16. Le riunioni del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche
quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del collegio
sindacale e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti
discussi, che sia loro consentito
lo scambio di documenti relativi a tali
argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi
tali
presupposti,
la
riunione
del
Collegio
Sindacale
si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del collegio sindacale.
17. Il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati
dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività
svolta e sulle operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo,
con particolare riferimento alle operazioni nelle quali
gli amministratori
abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate
dal soggetto che esercita
l'attività di direzione e coordinamento. Tali
informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale
verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle
adunanze del Consiglio di Amministrazione
o delle riunioni del Collegio
Sindacale previste dall' articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante
invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n.
5 dell' articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.
Bilancio ed utili
Art. 20) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.
Art. 21) Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio
di esercizio.
Art. 22) L'utile netto, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale ai
sensi e nei limiti dell' art. 2430 c.c.,
sarà destinato in conformità alle
deliberazioni assunte in proposito dalla Assemblea dei soci.
Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi secondo quanto stabilito
dall'art. 2433 bis c.c
Art. 23) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui
divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.
Scioglimento
Art. 24)
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi
causa allo
scioglimento della società l'Assemblea determinerà
le modalità della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.
Varie
Art. 25) 1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a
proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i
dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la
comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui
conti ad essi intestati.
2. La società
è tenuta a effettuare la medesima richiesta
qualora lo
richiedano tanti soci che
rappresentino la metà
della quota minima di
partecipazione stabilità dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod
3. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, i costi
relativi alla richiesta di identificazione
degli azionisti su istanza dei soci
sono sostenuti dai soci richiedenti nella misura del 30% e per il restante
70% dalla società.
4. La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente dai
soci, mediante un'unica comunicazione scritta indirizzata all'investor relator
della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i
la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione
minima
necessaria ai sensi del comma 2 del presente art. 25.
Art. 26) 1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare una operazione di
maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario degli
amministratori
indipendenti,
purchè: il compimento di tali operazioni sia
autorizzato dall' Assemblea ai sensi dell' art. 2364, comma 1, numero 5)
c.c L'autorizzazione si intenderà negata ove siano presenti o rappresentati
in Assemblea soci non correlati che rappresentino
almeno il 10% del
capitale sociale con diritto di voto
e la maggioranza di questi abbia
espresso voto contrario all'operazione in questione.
2. Qualora, in relazione a una operazione di maggiore rilevanza con parti
correlate, la proposta di deliberazione da
sottoporre all'assemblea sia
approvata
in
presenza
di
un
avviso
contrario
degli
amministratori
indipendenti, il suo compimento
sarà impedito qualora siano presenti o
rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il
10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza
di questi
esprima voto contrario all'operazione in questione.
Le procedure interne adottate dalla società in relazione
a
Art. 27)
operazioni con parti correlate possono avvalersi della deroga prevista dall'
articolo 11, comma 5, del Regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate
adottato dalla CONSOB con delibera n.
17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché della
deroga prevista dall' articolo 13, comma 6, del medesimo regolamento.
Art. 28) Per tutto quanta non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
FIRMATO: FULVIO MONTIPO' - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO