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Interpump Group Annual Report 2025

Mar 20, 2026

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP GROUP S.P.A. SUI PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 30 APRILE 2026

Sant'Ilario d'Enza, 20 marzo 2026

Redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza" o il "TUF"), dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti"), nonché dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e in conformità con l'Allegato 3A, Schema 4 del Regolamento Emittenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione ("Relazione") è stata redatta per illustrare agli Azionisti di Interpump Group S.p.A. ("Interpump" o la "Società") le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione alle materie poste ai punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata, in un'unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10:00, e che si intende convenzionalmente tenuta presso gli uffici di Interpump Group S.p.A. siti in Reggio Emilia, Via G.B. Vico n. 2.

In particolare, l'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea è il seguente:

Parte ordinaria

  • 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998;
  • 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;
  • 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;
  • 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  • 7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • 8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
  • 10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale;
  • 11. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 29 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile prevista dall'art. 5 dello Statuto sociale e conseguente modifica statutaria; deliberazioni inerenti e conseguenti

*** *** ***

Parte ordinaria

Sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione (inclusiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025) e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2026, comprensivo della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni. Il Progetto di Bilancio presenta i seguenti dati:

  • ‐ Ricavi netti Euro 117.496.687 (centodiciassettemilioni-quattrocentonovantaseimila687);
  • ‐ Utile netto del periodo Euro 124.714.455,22 (centoventiquattromilionisettecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22);
  • ‐ Patrimonio netto Euro 803.574.884 (ottocentotremilioni-cinquecentosettantaquattromila884 ).

Per quanto concerne il Bilancio di Esercizio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, si segnalano i seguenti dati:

  • ‐ Ricavi netti Euro 2.070.684.000 (duemilasettantamilioni-seicentootantaquattromila);
  • ‐ Utile netto consolidato del periodo Euro 209.709.000 (duecentonovemilioni-settencentonovemila);
  • ‐ Patrimonio netto consolidato Euro 2.110.101.000 (duemilacentodiecimilioni-centounmila).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia ai dati pubblicati dalla Società nel proprio comunicato stampa del 20 marzo 2026 e alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si segnala, altresì, che la Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio di Esercizio consolidato di Gruppo include la Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024 per l'esercizio 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2026.

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 è stato predisposto in formato XHTML - ESEF in conformità al D. Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/50.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al Bilancio di Esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale.

I suddetti documenti saranno pubblicati, con tutta l'ulteriore documentazione a corredo, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it).

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.,

visto il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, da cui risulta un utile di esercizio di Euro 124.714.455,22 (centoventiquattromilionisettecentoquattordicimilaquattrocento-cinquantacinque/22);

  • vista la Relazione degli Amministratori sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025;
  • preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025;
  • esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

  • 1) di approvare il Bilancio di esercizio di Interpump Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025, dal quale risulta un utile netto di esercizio di Euro 124.714.455,22 (centoventiquattromilionisettecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22);
  • 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alla delibera di cui al precedente punto 1)".

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente sezione della Relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. intende sottoporre all'approvazione degli Azionisti in relazione alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione del dividendo.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea al precedente punto 1 all'Ordine del Giorno, evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 124.714.455,22 (centoventiquattromilionisettecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22).

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche del bilancio consolidato e delle prospettive economiche e finanziarie per l'anno in corso, ritiene opportuno proporre:

  • (i) la distribuzione di un dividendo per ciascuna azione in circolazione pari a Euro 0,35 (trentacinquecentesimi), comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile, mediante utilizzo di una quota dell'utile netto di esercizio 2025, e
  • (ii) la destinazione a Riserva Straordinaria della parte residua dell'utile netto di esercizio, avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato.

Si precisa che ai fini fiscali l'intero dividendo di Euro 0,35 (trentacinquecentesimi) per azione è attinto dall'utile netto di esercizio ed è tassabile in capo al percipiente secondo la normativa vigente.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • preso atto che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 124.714.455,22 (centoventiquattromilioni-settecentoquattordicimilaquattrocentocinquantacinque/22); - vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

  • 1) di distribuire una quota dell'utile netto d'esercizio, a titolo di dividendo per gli azionisti, per un importo pari a Euro 0,35 per ciascuna azione in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile;
  • 2) di destinare a Riserva Straordinaria la parte residua dell'utile netto di esercizio, avendo la Riserva Legale già raggiunto il limite del quinto del capitale sociale sottoscritto e versato;
  • 3) determinare la legittimazione al pagamento degli utili, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del TUF e delle norme regolamentari vigenti, con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 maggio 2026 (cosiddetta "record date") con pagamento del dividendo a partire dal 20 maggio 2026, e stacco in data 18 maggio 2026 della cedola n. 33;
  • 4) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, il potere di accertare, a tempo debito e in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al dividendo, l'ammontare complessivo dell'utile distribuito agli Azionisti e dell'utile destinato a Riserva Straordinaria, nonché di compiere ogni atto necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998: votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 1998.

La presente sezione della Relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione della Società intende sottoporre all'approvazione degli Azionisti in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF (la "Relazione sulla Remunerazione"). Si precisa che la Relazione sulla Remunerazione è costituita da due Sezioni.

Con riferimento alla Prima Sezione, si rammenta che l'Assemblea degli Azionisti, in data 29 aprile 2025, ha deliberato con voto favorevole l'adozione di una nuova Politica in materia di remunerazione di cui alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione (la "Politica"), conferendo alla Politica stessa una durata di tre esercizi (2025 - 2027).

In considerazione della durata triennale della vigente Politica, l'Assemblea convocata per il 30 aprile 2026 sarà chiamata a deliberare solo con riferimento alla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, predisposta per l'esercizio 2025 dal Comitato per la Remunerazione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 marzo 2026 (la "Seconda Sezione"). La Seconda Sezione illustra (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iv) come la Società abbia tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione; (v) per ciascun soggetto, il conseguimento in percentuale degli obiettivi economico-finanziari ed il raggiungimento puntuale degli obiettivi ESG per l'esercizio 2025.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, il voto degli Azionisti sulla Seconda Sezione non è vincolante, come dispone la predetta normativa.

La Seconda Sezione per l'esercizio 2025, unitamente al testo della Politica di cui alla Prima Sezione, che rimane invariato rispetto a quello approvato dall'Assemblea del 29 aprile 2025, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede della Società, sul sito internet www.interpumpgroup.it

(sezione "Governance" – "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it).

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2026;

  • preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998, la Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF".

Sul quarto, quinto, sesto e settimo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

  • 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;
  • 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;
  • 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  • 7. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame e all'approvazione degli Azionisti le proposte di delibera connesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, trattando congiuntamente i punti quattro, cinque, sei e sette all'ordine del giorno. Si rammenta infatti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 da parte dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2026, si concluderà il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

Sul punto, si segnala che l'art. 14 dello Statuto sociale, disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Documenti societari"), prevede che "la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea previa determinazione del loro numero". Gli Amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

La medesima norma statutaria stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, è previsto che (i) un numero di Amministratori, individuato nel rispetto della disposizioni di legge e regolamentari e del codice di comportamento di Borsa Italiana di volta in volta adottato dalla Società, debba possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, e (ii) debba essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del codice di comportamento di Borsa Italiana di volta in volta adottato dalla Società.

A quest'ultimo riguardo, in tema di requisiti di genere, si segnala che l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, stabilisce che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli Amministratori eletti. L'art. 144 undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti specifica che, ove dall'applicazione di tale criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore (a meno che il

Consiglio di Amministrazione non sia formato da tre componenti, nel qual caso l'arrotondamento avverrà per difetto all'unità inferiore).

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione: modalità di presentazione delle liste

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, nonché delle norme di legge applicabili:

•alla nomina degli Amministratori si procede sulla base di liste presentate dai Soci. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i Soci che, alla data di presentazione della lista, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno l'1% (uno per cento – conformemente a quanto stabilito dalla Consob con Determinazione n. 155 del 27 gennaio 2026) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali;

•un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

•le liste di candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate della documentazione prevista dalle disposizioni statutarie e normative applicabili, devono essere depositate presso la Segreteria Societaria della Società, in Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia, o trasmesse alla Società (i) a mezzo raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia, ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 5 aprile 2026);

•la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è attestata, contestualmente al deposito della lista o al più tardi entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 aprile 2026), mediante comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno di deposito della lista;

•ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero minimo di Amministratori indipendenti come stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovverosia almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. È onere di chi presenta la lista rispettare tale numero minimo e indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza;

•ciascuna lista dovrà presentare un numero di candidati non superiore a tredici abbinato ad a un numero progressivo; il candidato indicato nella lista con il primo numero d'ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

•nelle liste che presentano un numero di candidati uguale o superiore a tre, almeno due quinti dei candidati dovranno appartenere al genere meno rappresentato. Ove dall'applicazione di tale criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero, questo sarà arrotondato per eccesso all'unità superiore (a meno che il Consiglio di Amministrazione non sia formato da tre componenti, nel qual caso l'arrotondamento avverrà per difetto all'unità inferiore). È onere di chi presenta una lista fare in modo che la composizione della lista medesima rispetti, qualora composta da almeno 3 (tre) candidati, il predetto criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;

  • •ciascuna lista dovrà essere corredata:
    • (i) del curriculum vitae di ciascun candidato, contenente:
      • i. un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
      • ii. l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, quali, in particolare (i) gli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni); (ii) gli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni); (iii) gli incarichi di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente);
    • (ii) delle dichiarazioni di ciascun candidato con l'indicazione:
      • i. dell'accettazione della candidatura e dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti e/o dal Codice di Corporate Governance;
      • ii. del rispetto delle disposizioni in materia di cumulo degli incarichi;
  • (iii) dell'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta, corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del medesimo Regolamento;
  • •le liste per le quali non sono osservate le precedenti disposizioni si considereranno come non presentate;

•le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 aprile 2026);

Le liste presentate dagli Azionisti saranno numerate secondo ordine progressivo in ragione della data di deposito o trasmissione delle stesse alla Società.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione: modalità di elezione dei membri

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere meno uno; da tale lista saranno, altresì, tratti tutti gli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato richiesti dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (due quinti degli Amministratori), fatto salvo il caso in cui il restante Amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero di voti appartenga al genere meno rappresentato: in tal caso, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti gli Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, richiesti dalla normativa vigente, meno uno;
  • b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti sarà tratto il restante Amministratore da eleggere, che sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista stessa, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) che precede in materia di equilibrio tra i generi;
  • c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione;
  • d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e), f) e g);
  • e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di indipendenza dei consiglieri e di equilibrio tra i generi;
  • f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste (0,5%, pari alla metà della soglia minima dell'1%), tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa;
  • g) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati, ai sensi dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con uno o più dei Soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se, senza considerare tali voti, altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante Amministratore sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo in tale altra lista;
  • h) qualora non venga validamente presentata alcuna lista, anche in ragione della mancanza di requisiti statutari o normativi, ovvero qualora, per qualsivoglia ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo le modalità qui illustrate, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dalla legge e il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

"Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028"

In relazione alla dimensione, durata e composizione del nominando Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo uscente – coerentemente con quanto previsto dal Codice di Corporate Governance (cfr. art. 4,

Raccomandazione 23) – ha elaborato e successivamente pubblicato in data 26 febbraio 2026 i propri orientamenti per gli Azionisti della Società in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle dimensioni, del posizionamento, della complessità, della specificità del settore e delle strategie del Gruppo.

Per le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai punti 4, 5 e 6 all'Ordine del Giorno, si rinvia a tale documento, intitolato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028" e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it).

Ciò premesso, in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione relativa al punto 4 all'Ordine del Giorno

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • preso atto della necessità di determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

  • preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

  • preso atto degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028";

delibera

1) di fissare in nove (9) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"

Proposta di deliberazione relativa al punto 5 all'Ordine del Giorno

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • preso atto della necessità di determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;

  • preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

  • preso atto degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028";

delibera

1) di fissare la durata del periodo di carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028."

Proposte di deliberazione relative ai punti 6 e 7 all'Ordine del Giorno

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a presentare le liste – tenendo conto, in conformità al Codice di Corporate Governance, anche degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028" pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it) – ed a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esprimendo la propria preferenza per una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

I signori Azionisti sono altresì invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sull'ottavo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

8. Determinazione dei compensi per la carica di amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente sezione della Relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione della Società intende sottoporre all'approvazione degli Azionisti in relazione alla determinazione dei compensi per la carica di Amministratore relativi all'esercizio 2026 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Rispetto all'esercizio precedente, il Consiglio di Amministrazione propone un aggiornamento dei compensi, tenuto conto dell'impegno richiesto agli Amministratori e dell'evoluzione del contesto normativo e regolamentare applicabile alle società quotate. In particolare, negli ultimi anni, si è registrato un ampliamento delle responsabilità e delle attività richieste agli organi di amministrazione, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di sostenibilità, governance e gestione dei rischi, nonché dei correlati obblighi informativi e di reporting che coinvolgono direttamente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre considerato che i compensi per la carica di Amministratore e il limite massimo delle remunerazioni attribuibili agli Amministratori investiti di particolari cariche risultano invariati da diversi esercizi, e ha pertanto ritenuto opportuno proporne un aggiornamento volto ad allinearli all'impegno richiesto e alle responsabilità connesse al ruolo, nel rispetto di criteri di prudenza e coerenza con le prassi di mercato per società comparabili.

1. Sui compensi per la carica di Amministratore relativi all'esercizio 2026

Con riferimento ai compensi da assegnare a ciascun Amministratore per la carica ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire per l'esercizio 2026 un compenso di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Amministratore.

Tale importo rappresenta un aggiornamento rispetto al precedente compenso di Euro 45.000,00 per Amministratore, rimasto invariato dall'esercizio 2012, ed è ritenuto adeguato in considerazione dell'impegno, delle responsabilità e delle competenze richieste ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce di quanto previsto negli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028", approvati dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati in data 26 febbraio 2026.

2. Sui compensi globali massimi da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2026

L'art. 18 dello Statuto prevede che l'Assemblea deliberi i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., e che spetti al Consiglio di Amministrazione successivamente assegnare ai singoli componenti il Consiglio stesso tali ultimi compensi nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 29 aprile 2025 aveva determinato, per l'esercizio 2025, tali compensi nella misura massima di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui Euro 2.000.000,00 (due milioni /00) relativi alla componente fissa della retribuzione ed Euro 1.00.000,00 (un milione /00) relativi alla componente variabile.

Il Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone all'Assemblea di determinare, per l'esercizio 2026 per gli Amministratori investiti di particolari cariche l'importo complessivo lordo di Euro 3.100.000,00 (tremilioni/00), di cui Euro 2.050.000,00 (due milioni cinquantamila/00) relativi alla componente fissa della retribuzione ed Euro 1.050.000,00 (un milione cinquantamila/00) relativi alla componente variabile.

Tale importo rappresenta un lieve aggiornamento rispetto al precedente limite complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 rimasto invariato dall'esercizio 2019 ed è stato ritenuto adeguato rispetto all'impegno, alla professionalità ed alle competenze richieste, anche alla luce di quanto indicato negli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026- 2028" approvati dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati in data 26 febbraio 2026.

3. Sui compensi da assegnare per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2027 e l'approvazione del Bilancio di esercizio 2026

Il Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone che i compensi per la carica di Amministratore e i compensi globali massimi da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche attribuiti per l'esercizio 2026, di cui ai precedenti punti 1. e 2., siano erogati pro-rata temporis, secondo la prassi già in essere nei pregressi esercizi, anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1) di determinare, per l'esercizio 2026, quale compenso da assegnare a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, la somma lorda di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

2) di determinare, per l'esercizio 2026, come compenso globale massimo per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, l'importo lordo di Euro 3.100.000,00 (tre milionicentomila/00), di cui Euro 2.050.000,00 (due milioni cinquantamila/00) da destinare alla componente fissa della retribuzione ed Euro 1.050.000,00 (un milione cinquantamila /00) alla componente variabile;

3) di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti 1) e 2), ragguagliata pro-rata temporis, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del Bilancio relativo all'esercizio 2026, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse alle delibere di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)".

Sul nono e decimo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

  • 9. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
  • 10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 - 2027 - 2028: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame e all'approvazione degli Azionisti le proposte di delibera connesse alla nomina del Collegio Sindacale della Società, trattando congiuntamente il nono e il decimo punto all'ordine del giorno. Si rammenta infatti che, a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 da parte dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2026, scadrà l'attuale Collegio Sindacale in carica per scadenza del termine.

Sul punto, si segnala che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Documenti societari"), il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. All'atto della nomina l'Assemblea determina l'emolumento spettante ai Sindaci.

Non possono assumere la carica di Sindaco Effettivo o Supplente della Società, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali: (i) ricoprono già incarichi quali componenti l'organo di amministrazione o l'organo di controllo di altre società o enti eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di cumulo degli incarichi, e coloro per i quali sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità; (ii) difettano dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Corporate Governance, o degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente o statutariamente.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve altresì essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del Codice di Corporate Governance. A questo riguardo, l'art. 148, comma 1-bis, del TUF, stabilisce che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore ai sensi dell'art. Art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale: modalità di presentazione delle liste

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nonché delle norme di legge applicabili:

•alla nomina dei Sindaci si procede sulla base di liste presentate dai Soci. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i Soci che, alla data di presentazione della lista, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno l'1% (uno per cento – conformemente a quanto stabilito dalla Consob con Determinazione n. 155 del 27 gennaio 2026) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali;

•un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

•le liste di candidati, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate della documentazione prevista dalle disposizioni statutarie e normative applicabili, devono essere depositate presso la Segreteria Societaria della

Società, in Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia, o trasmesse alla Società (i) a mezzo raccomandata a.r., al seguente indirizzo: Interpump Group S.p.A. – Segreteria Societaria – Via E. Fermi, 25 – 42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italia, ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 5 aprile 2026);

•la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è attestata, contestualmente al deposito della lista o al più tardi entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 aprile 2026), mediante comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno di deposito della lista;

•ciascuna lista dovrà essere composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascuna sezione dovrà indicare almeno un candidato. I nominativi dei candidati devono essere contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere, ovverosia cinque, di cui tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti. Ogni candidato Sindaco può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

•qualora una lista, considerando entrambe le sezioni, presenti un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno due quinti dei candidati indicati nella sezione dei Sindaci Effettivi dovrà appartenere al genere meno rappresentato. Ove dall'applicazione di tale criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero, questo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore. Qualora la sezione relativa ai Sindaci Supplenti indichi due candidati, gli stessi dovranno essere di generi diversi;

  • •ciascuna lista dovrà essere corredata:
  • (i) del curriculum vitae di ciascun candidato, contenente:
    • a. un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
    • b. l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal candidato sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi;
  • (ii) delle dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Corporate Governance, nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente o statutariamente;
  • (iii) dell'elenco dei Soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta, corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del medesimo Regolamento;

•è onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero minimo di candidati in possesso di eventuali requisiti particolari di professionalità o di altra natura che non siano richiesti dalle disposizioni vigenti per tutti i Sindaci, e fare in modo che la composizione della lista medesima rispetti il criterio proporzionale di equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente;

•le liste per le quali non sono osservate le precedenti disposizioni si considereranno come non presentate;

•qualora, allo scadere del termine per il deposito delle liste (5 aprile 2026), sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da Soci collegati tra loro ai sensi ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino all'8 aprile 2026). In tal caso, la soglia minima per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, e sarà pari, dunque, allo 0,5% del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali. Ove verificatesi, di tali circostanze verrà data notizia senza indugio con le modalità previste per legge;

•Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 aprile 2026).

Le liste presentate dagli Azionisti saranno numerate secondo ordine progressivo in ragione della data di deposito o trasmissione delle stesse alla Società.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale: modalità di elezione dei membri

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; da tale lista saranno, altresì, tratti tutti i Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato richiesti dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (due quinti dei membri effettivi), fatto salvo il caso in cui il restante Sindaco, tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero di voti, appartenga al genere meno rappresentato: in tal caso, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti tutti i sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, richiesti dalla normativa vigente, meno uno;
  • b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti saranno tratti il restante Sindaco Effettivo ed il restante Sindaco Supplente, che saranno quelli indicati con il primo numero di ordine progressivo nelle rispettive sezioni della lista, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) che precede in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei Sindaci Effettivi sarà il presidente del Collegio Sindacale;
  • c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti), qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di aventi diritto al voto, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale;
  • d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e) ed f);
  • e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti i Sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il candidato indicato con il

primo numero di ordine progressivo nella sezione dei Sindaci Effettivi sarà il presidente del Collegio Sindacale;

  • f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più Soci da considerare collegati, ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, a uno o più dei Soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante Sindaco Effettivo ed il restante Sindaco Supplente saranno quelli indicati con il primo numero di ordine progressivo nelle rispettive sezioni di tale altra lista;
  • g) qualora non venga presentata o ammessa alcuna lista ovvero qualora, per qualsivoglia ragione, la nomina di uno o più Sindaci non possa essere effettuata secondo le modalità qui illustrate, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge, assicurando comunque il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

"Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028"

Con riferimento alla composizione e al compenso dell'organo di controllo di cui ai punti 9 e 10 all'Ordine del Giorno, si invitano i Soci che intendono presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale a prendere visione degli "Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028" emanati dal Collegio Sindacale della Società e pubblicati in data 26 febbraio 2026 sul sito internet della Società all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance", "Assemblea Soci") nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it).

Compenso del Collegio Sindacale

Con particolare riguardo al compenso, si precisa che, nei predetti "Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028", il Collegio Sindacale uscente ha evidenziato, nell'ambito della propria attività di autovalutazione, che la remunerazione stabilita fino ad ora è stata ritenuta adeguata alla luce dell'attività svolta, delle modalità di esecuzione dell'incarico e del supporto fornito dalle funzioni aziendali, anche tenendo conto della partecipazione alle riunioni degli organi sociali e dei comitati endoconsiliari.

Nell'ambito dei medesimi Orientamenti è stato tuttavia evidenziato che tale valutazione di adeguatezza non tiene conto dell'ulteriore ampliamento delle attività di vigilanza richieste al Collegio Sindacale a seguito delle recenti evoluzioni normative, ed in particolare delle nuove Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC ed entrate in vigore il 1° gennaio 2025, che attribuiscono all'organo di controllo ulteriori responsabilità anche in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, nonché con riferimento al processo di predisposizione e pubblicazione del relativo report di sostenibilità.

Si rammenta, inoltre, che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023 ha determinato in Euro 105.000,00 (centocinquemila/00), oltre ai contributi previdenziali come per legge, l'emolumento annuale complessivo spettante ai membri del Collegio Sindacale uscente, importo rimasto invariato dal 2014.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno considerare un aggiornamento del suddetto compenso, tenendo conto, in particolare (i) del progressivo ampliamento dei compiti di vigilanza attribuiti al Collegio Sindacale, anche alla luce delle recenti evoluzioni normative e regolamentari applicabili alle società quotate, e (ii) del lungo periodo di sostanziale invarianza del compenso rispetto all'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dell'organo di controllo.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di determinare in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre ai contributi previdenziali come per legge, l'emolumento annuale complessivo da attribuire al Collegio Sindacale.

Ciò premesso, in relazione a tutto quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione relativa al punto 9 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a presentare le liste – tenendo conto di quanto indicato negli "Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028" – e a deliberare in ordine alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, esprimendo una preferenza per una delle liste predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

I signori Azionisti sono altresì invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

Proposta di deliberazione relativa al punto 10 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • preso atto degli "Orientamenti del Collegio Sindacale in merito alla Composizione Quali-Quantitativa del nuovo Collegio che sarà eletto dall'Assemblea degli azionisti per il triennio 2026-2028"; - preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

  • 1) di determinare in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre a contributi previdenziali come per legge, l'emolumento annuale complessivo spettante ai membri del Collegio Sindacale, di cui Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) a ciascuno dei Sindaci effettivi;
  • 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede".

Sull'undicesimo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria:

11. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa con deliberazione assembleare del 29 aprile 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione rammenta che l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 ha deliberato:

  • "2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del cod. civ., tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare, in più tranche, azioni proprie per un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. L'acquisto è consentito per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera e per le finalità indicate nella predetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. L'acquisto

potrà avvenire ad un prezzo unitario per azione compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 60,00 (sessanta/00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999"; e

  • "di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in più tranche, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, le azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o da acquistare in forza dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2). L'alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52). L'alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico e per le finalità di cui alla summenzionata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute".

Alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 2.985.087 azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 1.552.245,24 (unmilionecinquecentocinquantaduemiladuecentoquarantacinque/24), corrispondenti al 2,7416 % del capitale sociale sottoscritto e versato, che ammonta ad Euro 56.617.232,88 (cinquantaseimilioniseicentodiciasettemiladuecentotrentadue/88) ed è rappresentato da n. 108.879.294 azioni ordinarie.

Tali azioni sono state acquistate al prezzo complessivo di Euro 113.356.947,27 (centotredicimilionitrecentocinquantaseimilanovecentoquarantasette/27) corrispondente ad un prezzo medio unitario di circa Euro 37,9744 (trentasette/9744**)** per azione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene ora opportuno, per le motivazioni che saranno illustrate nel seguito, di:

(i) revocare, per la parte non eseguita, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2025 e, contestualmente

(ii) chiedere all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione a procedere, per un periodo di diciotto mesi dalla relativa delibera autorizzativa assembleare: (i) all'acquisto di azioni proprie, sino a concorrenza del numero massimo di azioni ordinarie consentito dalla normativa pro tempore vigente, nonché (ii) all'alienazione delle azioni proprie acquistate fino alla data dell'Assemblea in esecuzione di precedenti delibere assembleari e da acquistare in esecuzione della delibera autorizzativa assembleare richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare i singoli acquisti, dovrà osservare le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Quanto al numero massimo di azioni che la Società potrà acquistare, si rinvia alla trattazione contenuta nei successivi punti 3 e 4. Quanto, invece, ai limiti di spesa si rinvia alla trattazione contenuta nei successivi punti 5 e 7.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Si rammenta preliminarmente che l'ultima autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie concessa dall'Assemblea del 29 aprile 2025 scadrà il 29 ottobre 2026.

Poiché si ritiene necessario consentire alla Società la possibilità di acquistare e disporre di azioni proprie anche successivamente alla scadenza del 29 ottobre 2026, il Consiglio di Amministrazione chiede all'Assemblea di voler, previa revoca della delibera all'acquisto ed alienazione di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea in data 29 aprile 2025, approvare una nuova autorizzazione all'acquisto e all'eventuale alienazione delle azioni proprie già acquistate o che saranno acquistate in esecuzione della nuova delibera autorizzativa richiesta.

Posto che la Società non farà trading speculativo sulle azioni proprie, l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie è richiesta al fine di consentire alla Società di acquistare e disporre di azioni proprie nel rispetto delle modalità di legge, anche mediante offerta al pubblico, per le seguenti finalità: (i) a scopo di stabilizzazione del prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità sul mercato borsistico, (ii) al fine di dotare la Società di partecipazioni da destinare come corrispettivo in operazioni straordinarie anche di scambio e cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici, (iii) a servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli similari e (iv) a servizio di piani di incentivazione in essere ed eventualmente adottati in futuro dalla Società.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La Società ha emesso un'unica categoria di azioni ordinarie per un numero complessivo di n. 108.879.294 azioni dal valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) cadauna.

Il Consiglio di Amministrazione chiede all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie da effettuarsi in più tranche per un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società e, dunque, nei limiti della "quinta parte del capitale sociale" previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ..

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell'autorizzazione assembleare, può acquistare azioni proprie è attualmente fissato dall'art. 2357, comma 3, cod. civ., ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie "non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate". Come già indicato sopra, l'autorizzazione richiesta all'Assemblea del 30 aprile 2026 ha ad oggetto un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società e, dunque, nei limiti dell'art. 2357, comma 3, cod. civ..

Con riguardo all'incidenza di tale limite rispetto all'autorizzazione richiesta, si ricorda che le azioni proprie attualmente possedute dalla Società sono n. 2.985.087 aventi un valore nominale complessivo pari a Euro 1.552.245,24 (unmilionecinquecentocinquantaduemiladuecentoquarantacinque/24), corrispondenti al 2,7416% del capitale sociale sottoscritto e versato.

Si ricorda, altresì, che, alla data odierna, le società controllate non posseggono azioni della Società.

4. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 1, cod. civ.

Con riferimento al limite massimo di spesa che dovrà essere osservato nell'eseguire gli acquisti, il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'art. 2357, comma 1, cod. civ. consente l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato, dovendosi peraltro considerare anche i vincoli di indisponibilità insorti successivamente. Potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate.

A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 della Società, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2026. Tale Bilancio evidenzia:

  • un utile netto di Euro 124.714.455,22 (centoventiquattromilionisettecentoquattordicimila-

quattrocentocinquantacinque);

  • una riserva sovrapprezzo azioni di Euro 14.451.273,58 (quattordicimilioniquattrocentocinquantunomiladuecentosettantatré/58), già al netto di (i) Euro 4.188.663,15 (quattromilionicentoottantottomilaseicentosessantatré/15) non disponibili in quanto relativi ad una riserva per oneri di stock options assegnate ad Amministratori e dipendenti di altre società del Gruppo e (ii) di Euro 19.021.457,68 (diciannovemilioniventunomilaquattrocento-cinquantasette/68) relativi a decrementi della riserva per acquisto di azioni proprie successivamente al 31 dicembre 2025 e fino ad oggi, (iii) di Euro 347.846,40 (trecentoquarantasettemilaottocentoquarantasei/40) relativi ad incrementi della riserva sovrapprezzo relativi all'esercizio di opzioni da parte dei beneficiari dei piani di incentivazione della Società effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2026 ad oggi;

  • una riserva straordinaria di Euro 572.743.259,22 (cinquecentosettantaduemilionisettecentoquarantatremiladuecentocinquantanove/22), ammontare che tiene conto della indisponibilità della riserva per rettifiche IFRS e della indisponibilità della riserva rimisurazione TFR;

  • un avanzo di fusione di Euro 698.016,45 (seicentonovantottomilasedici/45), già al netto di indisponibilità per voci stimate in avanzo pari ad Euro 164.925,79 (centosessantaquattromila-novecentoventicinque/79).

Ai fini della determinazione dell'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili occorre considerare che:

  • ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, cod. civ., possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare non ammortizzato dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale; nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, tali costi ammontano complessivamente ad Euro 3.237.175,59 (tremilioniducentotrentasettemilacentosettantacinque/59);

  • ai sensi dell'art. 2431 cod. civ., la riserva sovrapprezzo azioni non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato, risultante dal Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ammonta a Euro 56.617.232,88 (cinquantaseimilioniseicentodiciassettemiladuecentotrentadue/88); l'ammontare della riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale, e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 2431 cod. civ., la riserva da sovrapprezzo azioni è disponibile.

Tenuto conto di quanto precede, l'ammontare complessivo degli utili effettivamente distribuibili e delle riserve effettivamente disponibili ammonta, alla data della presente Relazione, ad un totale di Euro 709.369.828,88 (settecentonovemilionitrecentosessantanovemilaottocentoventotto/88).

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare i singoli acquisti, dovrà assicurarsi che gli utili distribuibili e le riserve disponibili sussistano al momento in cui gli acquisti saranno effettuati.

Si precisa che le operazioni di acquisto e disposizione avverranno in osservanza delle applicabili disposizioni normative e verranno contabilizzate secondo i principi contabili applicabili.

5. Durata per la quale le autorizzazioni sono richieste

L'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ., e, quindi, per diciotto mesi a partire dalla data dell'Assemblea chiamata a deliberare tale autorizzazione.

6. Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che:

  • il prezzo minimo di acquisto delle azioni proprie sia stabilito in misura corrispondente al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) per azione, in conformità a quanto già deliberato in occasione dell'Assemblea del 29 aprile 2025 richiamata in premessa;

  • il prezzo massimo di acquisto sia stabilito in Euro 65 (sessantacinque/00) per azione, onde consentire di effettuare gli acquisti anche in caso di sensibili incrementi del valore di Borsa delle azioni e tenuto conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, che l'Assemblea determini il prezzo minimo per azione per l'alienazione delle azioni proprie detenute dalla Società in Euro 0,52 (zero/52).

7. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie

Per quanto attiene alle modalità delle operazioni di acquisto delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che tali operazioni vengano effettuate mediante acquisti sul mercato, o mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, in particolare in conformità a quanto previsto all'art. 132, comma 1, del TUF, e all'art. 144-bis, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti Consob, nel rispetto, altresì, dell'applicazione del Regolamento UE n. 596 del 16 aprile 2014 ("MAR").

Per quanto attiene alle modalità dell'eventuale alienazione delle azioni proprie così acquistate, in considerazione delle finalità illustrate nel precedente punto 2, si propone che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione della Società ad alienare le azioni proprie anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni a dipendenti, Amministratori o collaboratori della Società e/o delle società del Gruppo in esecuzione dei piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli similari, corrispettivo in operazioni straordinarie anche di scambio e cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici.

Si propone, infine, che il Consiglio di Amministrazione possa deliberare in merito all'individuazione di Amministratori delegati all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ovvero al conferimento di un incarico esterno ad un Intermediario autorizzato per procedere con le suddette operazioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute.

8. Strumentalità dell'operazione alla riduzione del capitale sociale

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare risponde alle finalità aziendali illustrate al precedente punto 1 e non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

9. Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Si ricorda che, in via generale, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del TUF.

Si fa, altresì, presente che, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci dell'Emittente, presenti in Assemblea, diversi dal Socio o dai Soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.).

Conseguentemente, in applicazione dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, qualora la proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente sezione della Relazione venga approvata dall'Assemblea degli Azionisti anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci della Società presenti in Assemblea diversi dal Socio che detiene una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale (i.e. Gruppo IPG Holding S.p.A.), le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e, quindi, saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento delle soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista.

Si segnala, inoltre, per completezza, che, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere: (i) secondo le modalità indicate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, per la conservazione e disposizione dei titoli per l'impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, già deliberate; e (ii) per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Interpump Group S.p.A.:

  • vista la delibera dell'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025;

  • esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;

  • preso atto del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data della suddetta Relazione illustrativa;

  • visto il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'odierna Assemblea;

  • preso atto delle riserve disponibili risultanti dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025;

  • preso atto che, ove la delibera nel seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci di Interpump Group S.p.A. presenti in Assemblea diversi dal Socio o dai Soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento, troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1 e 3, del D.lgs. 58/1998 e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,

delibera

1) di revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 29 aprile 2025;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, ad acquistare, in più tranche, azioni proprie per un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni

ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. L'acquisto è consentito per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera e per le finalità indicate nella predetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. L'acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario per azione compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52) e un massimo di Euro 65 (sessantacinque/00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati ovvero avvalendosi di un Intermediario autorizzato, a cedere o trasferire, in più tranche, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, le azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o da acquistare in forza dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2). L'alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore nominale di Euro 0,52 (zero/52). L'alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico e per le finalità di cui alla summenzionata Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che si intende qui richiamata. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute;

4) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato protempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.".

*** *** ***

Parte Straordinaria

Sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile prevista dall'art. 5 dello Statuto sociale e conseguente modifica statutaria; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione rammenta che l'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile (la "Delega"). Tenuto conto che la Delega è scaduta in data 29 aprile 2025, la presente sezione della Relazione illustra le ragioni che giustificano il rinnovo della Delega ai medesimi termini e per la medesima durata massima consentita dalla legge di cinque anni dalla data dell'Assemblea, fissandone quindi la nuova scadenza al 30 aprile 2031.

1. Oggetto della Delega

L'art. art. 2443, commi 1 e 2, del Codice Civile prevede che "Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in

quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione".

L'art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto vigente della Società prevede quanto segue: "L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, mediante l'emissione di azioni ordinarie, nei seguenti limiti: (i) per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; e (ii) per un ammontare nominale pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti: (i) di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura); (ii) di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346, comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro);

b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché;

c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Interpump, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile;

(2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte

(o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

(3) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente

organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale."

Il Consiglio di Amministrazione propone di rinnovare la Delega, scaduta il 29 aprile 2025, ai medesimi termini e per la medesima durata massima consentita dalla legge di cinque anni dalla data dell'Assemblea, fissandone quindi la nuova scadenza al 30 aprile 2031.

Ove rinnovata, la Delega conferirebbe al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranche:

  • i. di nuove azioni ordinarie Interpump da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile (vale a dire da liberare mediante conferimento in natura), nei limiti del 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega; e/o
  • ii. di nuove azioni ordinarie Interpump da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (vale a dire da liberare mediante conferimento di denaro), nei limiti del 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega,

il tutto da esercitarsi entro il suddetto termine del 30 aprile 2031, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

2. Motivazione del rinnovo della Delega e criteri per il suo esercizio

Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Interpump ha proseguito il proprio processo di rafforzamento e crescita, nonostante un contesto macroeconomico instabile, segnato da tensioni geopolitiche e incertezze anche legate ai dazi commerciali. Per supportare tale processo di rafforzamento e crescita risulta essenziale che la Società possa procurarsi con rapidità e flessibilità i mezzi finanziari necessari a cogliere tempestivamente le opportunità di mercato, incluse operazioni di acquisizione c.d. "carta contro carta". I mercati finanziari richiedono infatti interventi immediati per sfruttare i momenti più favorevoli all'approvvigionamento di risorse per gli investimenti.

In tale ottica, il rinnovo della Delega garantirebbe flessibilità e tempestività nell'esecuzione di operazioni straordinarie, consentendo di agire con particolare sollecitudine in un contesto di alta volatilità dei mercati. Rispetto a una delibera assembleare, lo strumento della Delega avrebbe inoltre il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche delle azioni da emettere, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazioni borsistiche tra annuncio e avvio dell'operazione che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse ottenute dall'eventuale esercizio della Delega potranno finanziare le strategie di rafforzamento e crescita sopra illustrate, valorizzare gli investimenti esistenti e soddisfare le esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo all'approvazione assembleare.

Resta peraltro inteso che l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti in tutto o in parte anche a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura), a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse aziendale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, richiamato dall'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, si precisa sin d'ora che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci e/o soggetti terzi, di aziende, rami di azienda o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari (quotati e non) e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo. Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in natura ex art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, da offrire in tutto o in parte a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, tale norma stabilisce - quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente alla data di esercizio della Delega - che il prezzo di emissione deve corrispondere al valore di mercato delle azioni e che ciò deve essere confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Peraltro, il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

I criteri e le motivazioni qui illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio della stessa.

4. Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge, pari a cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Pertanto, ove approvata dall'Assemblea convocata per il 30 aprile 2026, la Delega potrà, in ogni caso, essere esercitata entro il termine del 30 aprile 2031, trascorso il quale la Delega verrà automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno, e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

5. Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che l'ammontare della Delega sia pari, rispettivamente, a:

  • i. un ammontare nominale pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; e
  • ii. un ammontare nominale pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.

6. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale

Si illustra qui di seguito la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Testo vigente Testo proposto
Art. 5)Il capitale sociale è Euro 56.617.232,88(cinquantaseimilioniseicentodiciassettemiladuecentotrentadue virgola ottantotto), diviso in n.108.879.294(centoottomilioniottocentosettantanovemiladuecentonovantaquattro)azioniordinariedanominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue)cadauna.Possono essere conferiti danaro, beni in naturao crediti, anche in sede di aumento del capitalesociale. Qualora le azioni della società sianoquotate su mercati regolamentati, il diritto diopzione dei soci in relazione alle azioni e alleobbligazioni convertibili in azioni di nuovaemissione può essere escluso, ai sensi dell'art.2441, 4° comma, secondo periodo del codicecivile, nei limiti del 10% del capitale socialepreesistente, a condizione che il prezzo diemissione corrisponda al valore di mercatodelle azioni e ciò sia confermato in appositarelazionedellasocietàincaricatadellarevisione legale. [invariato]
L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria indata 30 aprile 2020 ha deliberato di delegare alConsiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensidell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare ilcapitale sociale a pagamento, in una o piùvolte, anche in via scindibile ai sensi dell'art.2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2025,con esclusione del diritto di opzione ai sensidell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile,mediante l'emissione di azioni ordinarie, neiseguenti limiti: (i) per un ammontaremassimo L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in30aprile202030aprile2026datahadeliberatodidelegarealConsigliodiAmministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443del Codice Civile, di aumentare il capitalesociale a pagamento, in una o più volte, anche invia scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice29 aprile 202530 aprile 2031,Civile, entro ilcon esclusione del diritto di opzione ai sensidell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile,mediante l'emissione di azioni ordinarie, nei

pari al 10% del capitale sociale di Interpumppreesistente alla data di esercizio della Delega,quanto alla facoltà di aumentare il capitalesociale ex art. 2441, comma 4, primo periododelCodiceCivile(valeadiremedianteconferimentoinnatura),confacoltàdelConsigliodiAmministrazionedistabilirel'eventualesovrapprezzo;e(ii)perunammontare nominale pari al 10% del capitalesociale di Interpump preesistente alla data diesercizio della Delega, quanto alla facoltà diaumentare il capitale sociale ex art. 2441,comma 4, secondo periodo, del Codice Civile(vale a dire mediante conferimento in denaro),con facoltà del Consiglio di Amministrazione distabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo. seguenti limiti: (i) per un ammontare massimopari al 10% del capitale sociale di Interpumppreesistente alla data di esercizio della Delega,quanto alla facoltà di aumentare il capitalesociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo delCodice Civile (vale a dire mediante conferimentoinnatura),confacoltàdelConsigliodiAmministrazionedistabilirel'eventualesovrapprezzo; e (ii) per un ammontare nominalepari al 10% del capitale sociale di Interpumppreesistente alla data di esercizio della Delega,quanto alla facoltà di aumentare il capitalesociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo,delCodiceCivile(valeadiremedianteconferimentoindenaro),confacoltàdelConsigliodiAmministrazionedistabilirel'eventuale ulteriore sovrapprezzo.
Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui sopra,alConsigliodiAmministrazioneèaltresìconferito ogni potere per:a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, ilprezzounitariodiemissione(comprensivodell'eventuale sovrapprezzo) e il godimentodelle nuove azioni ordinarie, con gli unici limiti:(i) di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo,e comma 6, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346,comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltàdi aumentare il capitale sociale ex art. 2441,comma 4, primo periodo, del Codice Civile(vale a dire mediante conferimento in natura);(ii) di cui all'art. 2441, comma 4, secondoperiodo, e/o all'art. 2438 e/o all'art. 2346,comma 5, del Codice Civile, quanto alla facoltàdi aumentare il capitale sociale ex art. 2441,comma 4, secondo periodo, del Codice Civile(vale a dire mediante conferimento in denaro);b) stabilire il termine per la sottoscrizione dellenuove azioni ordinarie della Società; nonché;c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cuisopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo,quelli necessari per apportare le conseguenti enecessarie modifiche allo statuto di volta involta necessarie. Per le deliberazioni adottatedal Consiglio di Amministrazione in esecuzionedelle deleghe che precedono, lo stesso dovràattenersi ai seguenti criteri:(1) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441,comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il [invariato]

prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Interpump, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 6, del Codice Civile;

(2) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie da emettersi, in una o più volte (o di ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della delega e delle caratteristiche della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili;

(3) per le deliberazioni ex artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione potrà avere luogo unicamente qualora le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soci o soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal

Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

7. Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla diluizione derivante dall'operazione.

8. Insussistenza del diritto di recesso

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Interpump Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

  • esaminata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società;
  • preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Interpump Group S.p.A. è pari ad Euro 56.617.232,88, suddiviso in n. 108.879.294 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, ed è interamente sottoscritto e versato;

delibera

1) di rinnovare la delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile, nei termini e alle condizioni di cui alla citata Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società e all'art. 5 dello Statuto, come modificato dal punto 2) che segue;

2) conseguentemente, di modificare l'art. 5, comma 3, dello Statuto, sostituendo l'attuale testo con il seguente: "L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 30 aprile 2026 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, entro il 30 aprile 2031, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, mediante l'emissione di azioni ordinarie, nei seguenti limiti: (i) per un ammontare massimo pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in natura), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo; e (ii) per un ammontare nominale pari al 10% del capitale sociale di Interpump preesistente alla data di esercizio della Delega, quanto alla facoltà di aumentare il capitale sociale ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile (vale a dire mediante conferimento in denaro), con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo.".

Invariato il resto dell'art. 5 e dello Statuto in generale;

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato protempore, disgiuntamente, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti, nonché apportando ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse

necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

*** *** ***

La presente Relazione illustrativa è disponibile, oltre che all'indirizzo www.interpumpgroup.it (sezione "Governance" – "Assemblea Soci"), presso la sede legale della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

La Segreteria societaria di Interpump Group S.p.A. è a disposizione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per eventuali ulteriori informazioni, ai seguenti numeri: telefono + 39 0522 9043 11; telefax + 39 0522 90 44 44 ed all'indirizzo e-mail: [email protected].

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Fulvio Montipò