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Intercos Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 1, 2024

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Proxy Solicitation & Information Statement

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI INTERCOS S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 11 APRILE 2024

Punto n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

  • 3.1 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  • 3.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  • 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • 3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società nominato dall'Assemblea ordinaria in data 20 luglio 2021, sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina e quindi anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di Intercos sull'Euronext Milan, senza applicazione del voto di lista; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del periodo di durata della carica, precisando che l'elezione avverrà secondo le modalità del voto di lista nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto sociale, la Vostra Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) amministratori.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile alla Società. Gli amministratori possono anche non essere soci. Inoltre, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti il numero minimo di Amministratori indipendenti e l'equilibrio dei generi.

Ai sensi dell'art. 17.5 dello statuto sociale, qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti e, pertanto, dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1988 (il "TUF").

Si precisa che la Società aderisce al Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance(il "Codice CG") (con le modalità illustrate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di Intercos); pertanto, in quanto "società grande" e a "proprietà concentrata" ai sensi del Codice CG, trova applicazione l'art. 2, Raccomandazione 5, del medesimo Codice CG, la quale richiede che gli Amministratori indipendenti costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione1 ossia, nel caso di Intercos, almeno n. 4 Amministratori.

Ai sensi del Codice CG trova altresì applicazione l'art. 2, Raccomandazione 7 del medesimo Codice CG, in materia di requisiti di indipendenza. A tale ultimo riguardo si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Intercos del 7 marzo 2023, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei

1 Se la quota degli amministratori indipendenti corrisponde a un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato, secondo il criterio aritmetico: l'arrotondamento si effettua all'unità inferiore, ove la cifra decimale sia inferiore a 5; viceversa, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore, ove la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 (cfr. Q&A n. 5(1) funzionale all'applicazione del Codice CG).

propri membri (i "Criteri di Indipendenza"), come specificati nella "Politica per l'individuazione dei criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività delle situazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori previste dall'art. 2, raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance" adottata dallo stesso Consiglio e pubblicata sul sito internet di Intercos www.intercosinvestor.com nella Sezione "Governance / Documenti e Procedure", alla quale si rinvia per ogni informazioni di dettaglio.

Con riferimento alla normativa in materia di equilibrio fra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, e altre disposizioni vigenti in materia, tenuto conto che si tratta del primo rinnovo dell'organo amministrativo di Intercos successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Milan, si ricorda che dovrà appartenere al genere meno rappresentato almeno un quinto dei Consiglieri eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore), ossia, nel caso di Intercos, almeno n. 3 componenti2 .

Si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione di Intercos del 7 marzo 2023, in conformità alle raccomandazioni del Codice CG, ha definito, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, i criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Intercos (i "Limiti al Cumulo"). In particolare, è stato deliberato che:

(i) un amministratore esecutivo della Società non può ricoprire:

a. più di 3 (tre) incarichi di amministratore esecutivo in società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri, società bancarie, assicurative o finanziarie o con un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di Euro;

b. più di 5 (cinque) incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo nelle società indicate alla lettera a. che precede.

(ii) un amministratore non esecutivo della Società non può ricoprire:

a. più di 4 (quattro) incarichi di amministratore esecutivo nelle società di cui alla lettera (i) a; e

b. più di 7 (sette) incarichi di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo nelle medesime società di cui alla lettera (i) a.

Il Consiglio ha, altresì, specificato che, ai fini del computo del numero massimo di incarichi predetto, non si deve tener conto degli incarichi eventualmente ricoperti in società controllate, direttamente e/o indirettamente dalla Società ovvero ad essa collegate, in società che controllano la Società o che esercitano sulla stessa attività di direzione e coordinamento. Inoltre, gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati quale unico incarico.

2 Come previsto dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 304) in caso di rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni su un mercato regolamentato trova applicazione il criterio di riparto che assicuri almeno un quinto dei consiglieri eletti del genere meno rappresentato.

Per informazioni sugli orientamenti agli azionisti formulati dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, si rinvia al successivo paragrafo "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione".

Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto sociale, i candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi e dunque assicurare, come detto, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore (ossia almeno n. 3 componenti).

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (disponibile all'indirizzo (www.intercosinvestor.com, Sezione "Governance"), la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione dell'organo amministrativo della Società, è stata determinata dalla Consob (con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 92 del 31 gennaio 2024) nell'1% del capitale sociale. Si precisa che ai sensi dell'art. 6.11 dello Statuto sociale e dell'art. 127-quinquies, comma 8, TUF, la maggiorazione del diritto di voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza

del possesso di determinate aliquote del capitale sociale e, pertanto, anche per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali.

Le liste dovranno pervenire alla Società con una delle seguenti modalità:

  • trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], entro domenica 17 marzo 2024, unitamente alla copia di un valido documento di identità dei presentatori, ovvero
  • consegna presso la sede sociale, in Agrate Brianza (MB), Via G. Marconi 84, alla c.a. dell'Avv. Maria D'Agata, Group General Counsel, nei giorni lavorativi, entro le ore 18:00 del 15 marzo 2024.

Le liste, così presentate, devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, come infra meglio precisato;

(b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza. Si invitano gli Azionisti ad allegare un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati in altre società, anche ai fini del rispetto dei Limiti al Cumulo;

(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata") anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 21 marzo 2024. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 17 dello Statuto della Società sopra riportati, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 21 marzo 2024) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista.

Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più

rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nomina del Presidente del CdA

Si ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 20.1 dello Statuto di Intercos.

Per informazioni sugli orientamenti agli azionisti formulati dal Consiglio di Amministrazione uscente di Intercos sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, si rinvia al successivo paragrafo "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione".

Orientamenti del Consiglio di Amministrazione

In data 29 febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha definito, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati e sulla base dell'esperienza maturata nel corso del triennio concluso, un orientamento che raccomanda la nomina di un nuovo Consiglio in sostanziale continuità con l'attuale, individuando i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie per i componenti dell'organo di amministrazione, e ha formulato le seguenti indicazioni.

Avuto riguardo alle consolidate regole di governo societario secondo le quali il numero dei

componenti del Consiglio deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Società e avuto riguardo alle positive dinamiche di funzionamento dell'organo amministrativo e dei suoi comitati registrate nell'arco dell'ultimo triennio, si ritiene adeguato l'attuale numero di Amministratori pari a 11, come da previsione statutaria.

Il Consiglio raccomanda inoltre un'adeguata valorizzazione dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e al Codice CG, da valutare tenuto conto dei Criteri di Indipendenza stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; al riguardo, come sopra anticipato, si ricorda che anche al fine di costituire i comitati interni al Consiglio e tenuto conto di quanto disposto dal Codice CG, il numero di Consiglieri indipendenti deve costituire almeno un terzo dell'organo di amministrazione, ossia almeno n. 4 Amministratori.

Il Consiglio rammenta altresì la necessaria presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) in conformità alla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, e quindi almeno n. 3 componenti.

Inoltre, per quanto concerne le politiche in materia di diversità (art. 123-bis, comma 2, lett. dbis, TUF), il Consiglio raccomanda, in adesione al Codice CG e in continuità con il passato, che la nuova composizione assicuri una sufficiente diversificazione in termini di competenze, età, esperienza, percorso formativo e professionale dei suoi componenti. In particolare, il Consiglio uscente auspica che siano rappresentate, in modo adeguato in relazione all'attività svolta dalla Società, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze ed esperienze professionali e manageriali necessarie per una buona conduzione aziendale, tenuto conto altresì della dimensione internazionale di Intercos e delle sue esigenze attuali e prospettiche, come infra meglio precisato.

Inoltre, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché lo sviluppo di un'efficiente governance della stessa, il Consiglio ritiene opportuno che, fermo restando il requisito di legge in materia di equilibrio tra i generi, il futuro organo amministrativo: (i) continui a caratterizzarsi per la diversità anagrafica dei suoi membri, tenuto conto che l'età dei Consiglieri attualmente in carica è compresa tra i 39 e gli 80 anni; (ii) garantisca, grazie a un mix adeguato dei percorsi formativi e professionali dei nuovi Consiglieri, una equilibrata combinazione di profili ed esperienze all'interno dell'organo amministrativo idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti, valorizzando anche l'esperienza internazionale e la provenienza geografica eterogenea.

In particolare, il mix di competenze del Consiglio dovrebbe essere ben bilanciato e rafforzato dalla conoscenza del business di Intercos e dall'esperienza acquisite nel corrente mandato; pertanto, il Consiglio raccomanda che i candidati al ruolo di Amministratore siano in possesso preferibilmente di una o più delle seguenti caratteristiche professionali:

  • a) competenza nel settore della creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici;
  • b) esperienza imprenditoriale e/o manageriale;
  • c) vocazione ed esperienza internazionale, con un focus specifico sule aree di interesse per lo sviluppo del business di Intercos;
  • d) competenza in ambito ESG e responsabilità sociale;
  • e) competenza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi richiesta per la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi;
  • f) competenza in materia finanziaria o di politiche retributive richiesta dal Codice CG per la partecipazione al Comitato Remunerazioni; e
  • g) competenza in materia legale e di corporate governance.

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti gli Amministratori, il Consiglio ritiene che il Presidente dell'organo amministrativo debba avere, in particolare:

  • a) autorevolezza per lo svolgimento dell'incarico o, comunque, caratteristiche tali da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, rappresentando quindi una figura in grado di valorizzare gli interessi di tutti gli Azionisti, oltre che di riferimento per la gestione del dialogo con questi ultimi e gli stakeholder; e
  • b) capacità di favorire l'integrazione delle diverse competenze ed esperienze degli Amministratori operando in sinergia con l'Amministratore Delegato.

Il Consiglio ritiene inoltre necessario che ciascun candidato rispetti i Limiti al Cumulo, affinché sia assicurata una disponibilità di tempo adeguata al diligente svolgimento dell'incarico. A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l'impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori del Gruppo.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto, altresì, a comunicare al Consiglio medesimo l'eventuale assunzione di cariche di Amministratore o Sindaco in altre società, allo scopo di consentire l'adempimento degli obblighi informativi ai sensi delle disposizioni di legge e regolamento applicabili.

Periodo di durata della carica e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo inoltre che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il periodo di durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e che ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto sociale gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

L'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Politica di Remunerazione della Società.

* * *

Infine, si invitano gli Azionisti che presentino:

  • − proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione, ad assicurare che tali liste siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie per consentire ai soci di esprimere consapevolmente il loro voto, inclusa l'indicazione dell'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti;
  • − una Lista di Maggioranza, a formulare e a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (proposte relative al candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della durata dell'organo amministrativo, nonché ai compensi), con congruo anticipo affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste;
  • − una Lista di Minoranza, a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Agrate Brianza, 29 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Gianandrea Ferrari