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FinecoBank — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 17, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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FINECO
29
April
2026
ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA
INFORMAZIONI IN MERITO
ALLA PROCEDURA DI
NOMINA DEGLI ORGANI
SOCIALI DI FINECOBANK
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AVVERTENZA
Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli Azionisti di FinecoBank S.p.A. ("FinecoBank" o la "Banca" o la "Società") a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli organi sociali, alle quali gli Azionisti sono pregati di fare riferimento.
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PARTE A
Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Numero di Amministratori e durata del mandato
Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi di Statuto, da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13.
Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori.
I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi e il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina).
1.2. Modalità di nomina
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati.
1.3. Soggetti legittimati a presentare le liste
I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 155 del 27 gennaio 2026 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo Azionista, ovvero di più Azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).
Con riferimento alla presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione, si rammenta che la medesima deve essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine; la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un numero minimo di candidati pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo Consiglio di Amministrazione, maggiorato di un terzo, con approssimazione all'unità più prossima qualora dall'applicazione della maggiorazione non risulti un numero intero di candidati.
1.4. Termine per il deposito delle liste
Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. 4 aprile 2026).
1.5. Modalità di deposito delle liste
Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected].
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allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
1.6. Termine per la pubblicazione delle liste
Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea per le liste presentate dagli Azionisti (i.e. 8 aprile 2026).
Almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea per la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione (i.e. 20 marzo 2026).
Le liste, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Teleborsa () e sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di cui sopra.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
I soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto) o che aderiscono a un patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile non possono presentare più di una lista.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Nel determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nel presentare le liste, gli Azionisti sono richiesti di tenere conto della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A." (il "Profilo quali/quantitativo"), recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, tra le altre, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Il suddetto documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è disponibile sul sito internet di FinecoBank (Sezione "Chi siamo / Corporate / Governance / Assemblea Azionisti"). Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia al contenuto del Profilo quali/quantitativo.
2.1. Composizione di genere
L'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno due quinti dei componenti eletti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti").
¹ Ai sensi del comma 3 dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti "Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero
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Ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto sociale, qualora - come nel caso di specie - il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve essere composta da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente (i.e. due quinti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti)
2.2. Amministratori indipendenti
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate tempo per tempo vigente.
In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, dello Statuto sociale, qualora - come nel caso di specie - il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati (ovvero la metà per le liste contenenti 2 (due) candidati) sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista presentata dai soci, anche contenente un solo candidato, deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.
Ai fini della composizione delle liste, inoltre, si rammenta che, qualora la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione dovesse risultare quella che ha riportato il maggior numero di voti in Assemblea, il comitato endoconsiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi (i.e. Comitato Rischi e Parti Correlate) sarà presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 13, comma 13, dello Statuto sociale e dal nuovo articolo 147-ter.1 del TUF, introdotto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali").
2.3. Liste di minoranza e collegamenti tra liste
In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate, l'art. 147-ter, comma 3, TUF prevede che "(...) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".
Inoltre, l'art. 13, comma 13, dello Statuto - come adeguato alla nuova disciplina relativa alla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 147-ter.1 del TUF e alle relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti - disciplina l'attribuzione dei seggi alle liste di minoranza (che non siano collegate ai sensi della normativa vigente con la lista del Consiglio) nel caso in cui venga presentata una lista da parte del Consiglio di Amministrazione e la stessa risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti. In particolare, è previsto che alle minoranze siano assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. Precisamente, tali seggi sono ripartiti tra le liste di minoranza secondo modalità differenziate - illustrate oltre nel presente documento - in funzione del numero di voti ottenuti in assemblea dalle due liste di minoranza più votate.
Ciò premesso, al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, la Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha formulato dettagliate raccomandazioni rivolte agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione. Più in particolare, la citata Comunicazione richiede ai
è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore".
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soggetti legittimati che presentino una “lista di minoranza” di depositare – unitamente alla lista – una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui al predetto art. 147-ter, comma 3, TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate:
(a) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento; ovvero
(b) l’assenza delle richiamate relazioni significative.
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
- i rapporti di parentela;
- l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, a un patto parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente a oggetto azioni dell’emittente o di società del gruppo dell’emittente;
- l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, a un medesimo patto parasociale avente a oggetto azioni di società terze;
- l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l’eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l’avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l’avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l’intrattenere o l’avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell’attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell’azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.
La Consob ha, quindi, precisato che la nozione di collegamento è “atecnica” e “non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento” e che alla stessa “considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato” (cfr. Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011).
Si precisa, infine, che la Società metterà a disposizione del pubblico la suddetta dichiarazione unitamente alle liste, nei termini e secondo le modalità stabilite per la pubblicazione delle stesse.
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2.4. Documentazione da presentare con le liste
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito del 4 aprile 2026 (i.e. il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea), devono essere depositati, altresì, i seguenti documenti debitamente datati e sottoscritti:
(a) le informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; a tale fine i soggetti legittimati possono utilizzare lo schema di “Lettera di deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione” allegato sub “A1”;
(b) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; a tal fine i soggetti legittimati possono utilizzare lo schema di “Dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento” allegato sub “A2”;
(c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (curriculum vitae) e l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; entrambi i documenti devono essere depositati in lingua italiana e inglese;
(d) la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente la candidatura e l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, secondo lo schema di “Dichiarazione di accettazione carica Amministratore” allegato sub “A3”.
Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.
Al fine di consentire agli Azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede inoltre che ciascun candidato presenti una dichiarazione riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”, nell'ambito dell'allegato A3 sopra richiamato.
I candidati sono, inoltre, tenuti a prendere visione dell'informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sub Allegato C al presente documento.
3. PROCEDURA DI NOMINA
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:
- 1 -
Nelle ipotesi diverse da quelle di cui ai successivi punti 2 (i.e. lista del Consiglio di Amministrazione che risulti la più votata in assemblea) e 3 (i.e. lista del Consiglio di Amministrazione che sia l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea):
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a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato;
a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti;
a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);
b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;
c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;
e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;
f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
- 2 -
Nel caso in cui, invece, la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
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a) alle minoranze sono assegnati seggi in Consiglio per un ammontare complessivo pari al venti per cento del totale dei componenti dello stesso organo, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dall'applicazione della quota di riparto indicata non risulti un numero intero di componenti da assegnare alle minoranze. I seggi di competenza delle minoranze, così come sopra definiti, sono poi ripartiti secondo le seguenti modalità:
a.1) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente non più del venti per cento del totale dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi di competenza delle minoranze concorrono tali prime due liste di minoranza proporzionalmente ai voti dalle medesime ottenuti, come segue. Tali voti, precisamente, sono successivamente divisi per uno, due, tre e così via. I quozienti in tal modo ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine in cui sono elencati nelle medesime. I quozienti così attribuiti ai candidati di dette liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino al numero complessivo degli amministratori di competenza delle minoranze da eleggere, coloro che hanno ottenuto i risultati più alti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso in cui consti un'unica lista di minoranza (e la medesima non abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;
a.2) qualora le prime due liste di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con la lista del Consiglio, come risultate dai consensi raccolti in assemblea, ottengano complessivamente più del venti per cento del totale dei voti espressi in assemblea, i seggi di competenza delle minoranze sono ripartiti - proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti - tra le liste di minoranza che abbiano conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento dei voti espressi in assemblea, con la precisazione che a tali liste devono essere assegnati proporzionalmente anche i voti ottenuti da quelle che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al tre per cento. Ai fini della ripartizione trovano applicazione il meccanismo dei quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1). Inoltre, anche in tal caso, laddove consti un'unica lista di minoranza (e la medesima abbia ottenuto più del venti per cento del totale dei voti espressi), gli amministratori di competenza delle minoranze sono tratti interamente da tale lista;
b) i restanti seggi in Consiglio sono attribuiti alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità:
(i) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;
(ii) i suddetti candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto, dal più alto al più basso;
(iii) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei seggi da assegnare alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;
(iv) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. Tale criterio trova applicazione anche per i candidati che ugualmente non ricevano suffragi;
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c) nel caso in cui le liste di minoranza che abbiano diritto al riparto non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Consiglieri che dalle medesime devono essere rispettivamente eletti secondo i meccanismi indicati sotto la precedente lettera a), i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste di minoranza (aventi diritto al riparto) applicando i quozienti nonché le ulteriori previsioni per i casi di parità di cui alla precedente lettera a.1) fino al completamento del numero di Consiglieri da eleggere. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare i restanti Consiglieri, i medesimi saranno scelti tra i candidati non eletti della lista del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base dell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista;
d) nel caso in cui - sulla base dei criteri sopra riportati - non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui alla precedente lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui alla precedente lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato nella precedente lettera b)(iv), sulla base del minor numero progressivo con cui sono elencati nella lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare un numero sufficiente di Amministratori aventi le predette caratteristiche, la sostituzione si applicherà alle liste di minoranza (aventi diritto al riparto e dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti), sulla base dei quozienti più alti ai sensi della precedente lettera a.1) ovvero delle ulteriori previsioni di cui alla medesima lettera per i casi di parità, fino a concorrenza del numero dei componenti da sostituire;
e) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera d) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Anche in tale ipotesi saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine previsto dalla precedente lettera d).
- 3 -
Infine, nel caso in cui la lista del Consiglio di Amministrazione risulti l'unica ritualmente presentata o l'unica a ricevere voti in assemblea, i Consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla medesima, ferma la necessità di procedere secondo quanto indicato al precedente punto 2, lettera b). Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori privi dei requisiti in questione che abbiano ottenuto il minor numero di suffragi nell'ulteriore votazione individuale di cui al precedente punto 2, lettera b(i) o, nei casi e secondo quanto indicato nel precedente punto 2, lettera b)(iv), che siano indicati nella lista con il numero progressivo più alto, sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista, secondo l'ordine di cui al precedente punto 2, lettera b(ii) o, sempre nei casi e secondo quanto indicato al precedente punto 2, lettera b)(iv), di minor numero progressivo. Qualora neppure in tale modo sia possibile individuare un numero sufficiente di idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) e saranno sostituiti i candidati inidonei secondo l'ordine che precede.
Infine, si ricorda che ciascun avente diritto al voto può esprimere la propria preferenza per una sola lista, fatto salvo il diritto di partecipare ad eventuali successive votazioni individuali sui candidati inclusi nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, qualora tale lista ottenga il maggior numero di voti.
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PARTE B
Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di FinecoBank
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Modalità di nomina e durata del mandato
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.
Alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In particolare, le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.
I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi sino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
1.2. Soggetti legittimati a presentare le liste
Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. Si rammenta che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 155 del 27 gennaio 2026 la Consob ha determinato, per FinecoBank, nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo Azionista, ovvero di più Azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).
1.3. Termine per il deposito delle liste
Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. 4 aprile 2026).
1.4. Modalità di deposito delle liste
Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law & Board Secretary's Office") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], allegando i documenti in formato PDF sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico (PDF) con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
1.5. Termine per la pubblicazione delle liste
Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. 8 aprile 2026).
Le liste, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Teleborsa () e
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sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), entro l'8 aprile 2026.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
I soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto) o che aderiscono a un patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile non possono presentare più di una lista.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Ai fini della presentazione delle liste, gli Azionisti sono richiesti di tenere conto della “Composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (il “Profilo quali/quantitativo del Collegio”), recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Collegio Sindacale sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e delle responsabilità affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale ai sindaci della Banca. Il suddetto documento, approvato dal Collegio Sindacale, è disponibile sul sito internet di FinecoBank (Sezione “Chi Siamo / Corporate / Governance / Assemblea Azionisti”). Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Collegio Sindacale, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.
2.1. Composizione di genere
Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. A tal riguardo, le modalità di formazione delle liste e i criteri suppletivi di individuazione dei componenti l'organo di controllo della Banca devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio Sindacale, in applicazione dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti².
2.2. Liste di minoranza e collegamenti tra liste
Con riferimento alla nomina dell'organo di controllo, l'art. 148, comma 2, del TUF prevede che «la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti».
In forza di tale delega regolamentare, la Consob ha disciplinato in modo dettagliato, con il Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”) l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista,
² Ai sensi del comma 3 dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti “Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore”.
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avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di “garantire l’effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze”. La Consob, in particolare, ha individuato nell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un’elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una “lista di minoranza” debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti).
Più nel dettaglio, l’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti individua i seguenti rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza:
(a) rapporti di parentela;
(b) appartenenza al medesimo gruppo;
(c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
(d) rapporti di collegamento ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
(e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
(f) adesione a un medesimo patto parasociale previsto dall’articolo 122 del TUF avente a oggetto azioni dell’emittente, di un controllante di quest’ultimo o di una sua controllata.
La comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 precisa quindi che, con riguardo all’elezione degli organi di controllo, fermo l’obbligo di depositare la dichiarazione di cui all’art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, si raccomanda ai soci che presentino una “lista di minoranza” di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto. In alternativa, dovrà essere indicata l’assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
- i rapporti di parentela;
- l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, a un patto parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente a oggetto azioni dell’emittente o di società del gruppo dell’emittente;
- l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, a un medesimo patto parasociale avente a oggetto azioni di società terze;
- l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l’eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
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- l’avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l’intrattenere o l’avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell’attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell’Azionista (o degli Azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.
La Consob ha quindi precisato che la nozione di collegamento è “atecnica” e “non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento” e che alla stessa “considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato” (cfr. Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011).
Si precisa, infine, che la Società metterà a disposizione del pubblico la suddetta dichiarazione unitamente alle liste, nei termini e secondo le modalità stabilite per la pubblicazione delle stesse.
Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, ovvero (ii) liste presentate da Soci che, in base alla normativa vigente, risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato nei termini e secondo le modalità prescritte ai sensi di legge; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al 7 aprile 2026 (ossia entro il terzo giorno successivo la data di scadenza) da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.
2.3. Requisiti
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti. Inoltre, devono attestare l’insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi.
Per maggiori dettagli in merito ai requisiti prescritti per ciascun componente l’organo di controllo si rinvia al Profilo quali-quantitativo del Collegio.
2.4. Documentazione da presentare con le liste
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito del 4 aprile 2026 (i.e. il 25° giorno precedente la data dell’Assemblea), devono essere depositati, altresì, i seguenti documenti debitamente datati e sottoscritti:
(a) le informazioni relative all’identità di coloro che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; a tale fine i soggetti legittimati possono utilizzare lo schema di “Lettera di deposito lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale” allegato sub “B1”;
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(b) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; a tal fine i Soci possono utilizzare lo schema di “Dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” allegato sub “B2”;
(c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati elencati nella lista (curriculum vitae) e l’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; entrambi i documenti devono essere depositati in lingua italiana e inglese;
(d) la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l’incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, secondo lo schema di “Dichiarazione di accettazione carica Sindaco” allegato sub “B3”.
I candidati sono inoltre tenuti a prendere visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sub Allegato C al presente documento.
Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.
3. PROCEDURA DI NOMINA
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All’elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, quindi, secondo le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:
(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente;
(b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera (a), risultando eletti – rispettivamente – Sindaco effettivo e Sindaco supplente i primi candidati della relativa sezione.
Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l’Assemblea delibera per la nomina o l’integrazione a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni). Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nell’elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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Allegato “A1”
SCHEMA DI LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Spett.le
FinecoBank S.p.A.
[presso la sede legale o la direzione generale]
All’attenzione dell’Ufficio Corporate Law & Board Secretary’s Office
[A mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]]
[luogo, data]
Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale.
Spett.le FinecoBank S.p.A.,
con riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2026, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori e fissazione della durata del relativo mandato, con la presente,
1) il socio ____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare di n. ____ azioni, rappresentative del _____% del capitale ordinario,
ovvero
2) i soci:
-
____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e
-
____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolari, complessivamente, di n. ____ azioni, rappresentative del _____% del capitale ordinario,
ovvero
3) il socio ____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e
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A
Allegato “A1”
comune di residenza ovvero domicilio), anche in nome e per conto del (dei) socio (soci) di seguito indicato(i):
__, con sede in (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare(i), complessivamente, di n. azioni, rappresentative del ___ % del capitale ordinario,
- preso atto:
(i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
(ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.”, recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, tra le altre, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- propone (propongono), anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4 dell’Ordine del Giorno, di fissare in _ il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare¹;
- propone (propongono), anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 5 dell’Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino in carica per _²;
- presenta (presentano), ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 6 dell’Ordine del Giorno, l’allegata lista di n. __ candidati³ elencati mediante un numero progressivo⁴;
- attesta (attestano), al riguardo, che la lista:
(i) assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente⁵;
(ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti⁶.
In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:
1) delega al deposito della lista⁷;
¹ La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.
² La proposta relativa alla durata del mandato è eventuale e non obbligatoria. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi (salvo più breve durata stabilita all’atto della nomina); scadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
³ La lista dovrà contenere un numero di candidati fino a un massimo di 13, nel rispetto delle disposizioni statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo.
⁴ Ovvero con i candidati elencati con il numero da uno in avanti.
⁵ Dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 13, comma 5, dello Statuto per le liste composta da un numero di candidati pari o superiore a 3.
⁶ Le liste dei candidati devono essere composte in modo tale da garantire che la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo sia in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Corporate Governance.
⁷ Eventuale.
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Allegato “A1”
2) comunicazione(i) attestante(i) la titolarità in capo a ________ della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto⁸;
3) dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento;
4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria; il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae), nonché dall’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell’Assemblea.
Distincti saluti,
(firma⁹)
⁸ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l’Assemblea).
⁹ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.
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Allegato “A2”
SCHEMA DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA O ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO
Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (“Comunicazione Consob”),
1) il socio ____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare di n. ____ azioni, rappresentative del _____% del capitale ordinario,
ovvero
2) i soci:
-
____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e
-
____, con sede legale in ____ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolari, complessivamente, di n. ____ azioni, rappresentative del _____% del capitale ordinario,
dichiara/dichiarano:
1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all’art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e all’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:
a) rapporti di parentela:
☐ si ☐ no
b) appartenenza al medesimo gruppo:
☐ si ☐ no
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:
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si ☐ no ☐
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:
si ☐ no ☐
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:
si ☐ no ☐
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:
si ☐ no ☐
2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:
a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
d) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
g) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:
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si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti:
- ____;
- ____;
- ____;
- ____;
- ____;
- ____;
- ____.
(luogo e data)
(firma¹)
¹ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.
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Allegato “A3”
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI
Il/La sottoscritto/a __, nato/a a __ (), il __, residente in ___, cittadinanza ___, codice fiscale _______, in relazione alla candidatura ad Amministratore di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A..
- di non essere candidato in nessuna altra lista.
VISTE
tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance, all'art. 147-quinquies del TUF, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il “DM 162/2000”), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le “Linee Guida EBA/ESMA”), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la “Guida BCE”), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA E ATTESTA
ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:
(A) PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di competenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dagli artt. 7 e 10 del DM 169/2020. Con
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Allegato “A3”
specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente)¹:
☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
-
di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA²;
-
ai sensi del documento denominato “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.” (la “Composizione Quali-quantitativa”), approvato dal Consiglio di Amministrazione, le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica, specificamente maturate ed apportate alla composizione complessiva del Consiglio da ciascun candidato Consigliere debbono essere conseguite in più di uno degli ambiti indicati dalla normativa di riferimento e/o delle aree ulteriori di professionalità indicate dal Consiglio, ad un livello “molto alto”/“alto”³, in aggiunta al livello “medio”/“di base” delle altre conoscenze. Con specifico riferimento alle aree di competenza
¹ Ai fini della sussistenza del requisito di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
² Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure. Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un'adeguata formazione (cfr. Composizione Quali-quantitativa).
³ Si precisa che per livello “Molto alto”/“alto” si intende il livello maturato tramite (i) esperienze ad un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo; ovvero (ii) conoscenze e competenze conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per più di un mandato) rappresentate nel proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile. In generale, conoscenze e competenze, molto buone e distintive sono conoscenze e competenze delle quali si è esperti, che risultano adeguate in relazione all'incarico assunto e/o delle quali si sia in grado di spiegarne/insegnarne i contenuti.
CERTIFIED
Allegato “A3”
individuate dal Consiglio di Amministrazione, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica nei seguenti settori, avendo nelle stesse conseguito un livello “molto alto/alto” ovvero “medio/di base”:
| Molto alto/alto | Medio/ di base | |
|---|---|---|
| 1. SETTORE BANCARIO E TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA. | ||
| Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario. | ☐ | ☐ |
| 2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, CONSAPEVOLEZZA DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI AZIENDALI O DEL PIANO INDUSTRIALE DI UN ENTE CREDITIZIO E RELATIVA ATTUAZIONE. | ||
| Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario. | ☐ | ☐ |
| 3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. | ||
| Competenze acquisite tramite esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche. | ☐ | ☐ |
| 4. INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA. | ||
| Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario. | ☐ | ☐ |
| 5. GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.). | ||
| Competenze acquisite tramite esperienze pluriennali di amministrazione, gestione o di controllo svolte all’interno di imprese – con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio | ☐ | ☐ |
CERTIFIED
Allegato “A3”
| di attività professionali o di insegnamento universitario. | ||
|---|---|---|
| 6. REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO. | ||
| Competenze acquisite attraverso esperienze pluriennali all’interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario. | ☐ | ☐ |
| 7. DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO – FINANZIARIO. | ||
| Competenze acquisite attraverso la formazione universitaria/studi o significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza o in imprese finanziarie. | ☐ | ☐ |
| 8. MERCATI BANCARI E FINANZIARI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK E DEI PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI. | ||
| Competenze acquisite attraverso esperienze in imprese finanziarie, studi o presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o attività professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale. | ☐ | ☐ |
| 9. COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. | ||
| Competenze acquisite tramite una esperienza pluriennale di amministrazione (in comitati endoconsiliari), direzione e controllo nel settore finanziario o di insegnamento universitario oppure tramite esperienze maturate in studi professionali o autorità di vigilanza. | ☐ | ☐ |
| 10. MERCATI ESTERI EUROPEI. | ||
| Competenze acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali o in imprese finanziarie internazionali. | ☐ | ☐ |
| 11. INFORMATION TECHNOLOGY E CYBERSECURITY. | ☐ | ☐ |
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Allegato “A3”
| Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. In particolare, si fa riferimento, inter alia, alle competenze in ambito di cybersecurity, intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi bancari, maturate a livello anche strategico e in ambito di controlli con un focus particolare alla gestione dei rischi IT. | ||
|---|---|---|
| 12. SOSTENIBILITÀ con particolare riferimento agli aspetti strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, ivi inclusi quelli in materia climatica e ambientale. | ||
| Competenze acquisite attraverso studi o esperienze professionali maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte. | ☐ | ☐ |
| 13. RUOLO MANAGERIALE/IMPRENDITORIALE, con particolare riferimento ad esperienze pluriennali di carattere manageriale/imprenditoriale maturate in contesti – anche non bancari – caratterizzati da una complessità rilevante, preferibilmente (ma non necessariamente) in realtà con vocazione internazionale. | ☐ | ☐ |
++
Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello “Molto alto/alto” indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.
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Allegato “A3”
(B) ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del DM 169/2020 e dall’art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell’art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall’art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali delle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l’incarico di revisione conferito dall’assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.
(C) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del DM 169/2020.
(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di FinecoBank ai sensi dell’art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all’art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
☐ di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all’art. 23, comma 7, del DM 169/2020.
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Allegato “A3”
(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di interlocking”): (barrare la casella di riferimento)
☐ di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
☐ di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
☐ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione;
☐ di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere ……………………………………………………………… presso ……………………………………………………………… nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all’eventuale nomina.
(F) INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (barrare la casella di riferimento)
☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del DM 169/2020;
☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 del DM 169/2020;
☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
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A3
Allegato “A3”
☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall’art. 15 del DM 169/2020, nonché delle Linee Guida EBA/ESMA e della Guida BCE;
Il/La sottoscritto/a, altresì:
-
dichiara di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
-
si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
-
presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nell’elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
-
autorizza codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.
Data ____
Firma ____
Allegati:
-
Curriculum vitae esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti
-
Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
CERTIFIED
Allegato “BI”
SCHEMA DI LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
Spett.le
FinecoBank S.p.A.
[presso la sede legale o la direzione generale]
All’attenzione dell’Ufficio Corporate Law
[A mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]]
[luogo, data]
Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A., ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale.
Spett.le FinecoBank S.p.A.,
con riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2026, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in merito (i) alla nomina del Collegio Sindacale e (ii) alla determinazione, ai sensi dell’art. 23, comma 17, del vigente Statuto, del compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale, con la presente,
1) il socio ____, con sede legale in ____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolare di n. __ azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,
ovvero
2) i soci:
-
____, con sede legale in ____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e -
____, con sede legale in ____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolari, complessivamente, di n. __ azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,
ovvero
3) il socio ____, con sede legale in ____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), anche in nome e per conto del (dei) socio (soci) di seguito indicato(i):
____, con sede in ____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare(i), complessivamente, di n. __ azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,
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Allegato “BI”
- preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Collegio Sindacale;
- presenta (presentano), ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 9 dell’Ordine del Giorno, l’allegata lista, ripartita in due sezioni, di n. ______ candidati¹, elencati mediante un numero progressivo² con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nella seconda sezione, con i candidati alla carica di Sindaco supplente;
- attesta (attestano), al riguardo, che:
(i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
(ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; - propone (propongono), anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 17, del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 10 dell’Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale come segue: ______³.
In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:
1) delega al deposito della lista⁴;
2) comunicazione(i) attestante(i) la titolarità in capo a ______ della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto⁵;
3) dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento;
4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale, attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria; il tutto corredato da un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (curriculum vitae), nonché dall’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell’Assemblea.
Distincti saluti,
(firma⁶)
¹ Ciascuna Sezione in cui è ripartita la lista dovrà riportare rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.
² Ovvero, per ciascuna sezione, con i candidati elencati con il numero da uno in avanti.
³ La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.
⁴ Eventuale.
⁵ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l’Assemblea).
⁶ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.
CERTIFIED
Allegato "B2"
SCHEMA DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA O ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO
Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (“Comunicazione Consob”),
1) il socio ___, con sede legale in ___ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare di n. __ azioni, rappresentative del ____ % del capitale ordinario,
ovvero
2) i soci:
- ___, con sede legale in ___ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e
- ___, con sede legale in ___ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolari, complessivamente, di n. __ azioni, rappresentative del ____ % del capitale ordinario,
dichiara/dichiarano:
1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:
a) rapporti di parentela:
☐ si ☐ no
b) appartenenza al medesimo gruppo:
☐ si ☐ no
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:
☐ si ☐ no
d) rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:
☐ si ☐ no
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:
☐ si ☐ no
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CERTIFIED
Allegato "B2"
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:
si ☐ no ☐
2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di FinecoBank S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in FinecoBank S.p.A.:
a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
d) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
g) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:
si ☐ no ☐ si, ma non significativo ☐
3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti:
- ____;
- ____;
- ____;
CERTIFIED
^{}[]
Allegato “B2”
- _________;
- Ecc...
(luogo e data)
(firma¹)
¹ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.
CERTIFIED
Allegato "B3"
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI
Il/La sottoscritto/a __, nato/a a __ (), il __, residente in __, cittadinanza __, codice fiscale _____, in relazione alla candidatura a Sindaco di FinecoBank S.p.A., sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista.
VISTE
tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance, al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 (il "DM 162/2000"), nonché gli Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021 (le "Linee Guida EBA/ESMA"), la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata dalla BCE in data 8 dicembre 2021 (la "Guida BCE"), infine, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;
DICHIARA E ATTESTA
ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:
(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e, in particolare, dall'art. 9 del DM 169/2020, dall'art. 1 del DM 162/2000, nonché dall'art. 23 dello Statuto sociale di FinecoBank.
Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità di cui al DM 169/2020:
Telebors: distribution and commercial use strictly prohibited
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CERTIFIED
Allegato “B3”
☐ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre/cinque anni.
ovvero
di aver esercitato per almeno un triennio/quinquennio (anche alternativamente):
☐ attività di revisione legale dei conti;
☐ attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto;
☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
☐ attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 23, comma 2, dello Statuto sociale ed in particolare:
☐ di essere iscritto nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
☐ di avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività della Banca¹, ovvero;
¹ Come espressamente indicato all’art. 23, comma 2, dello Statuto, sono considerate materie e settori strettamente attinenti all’attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.
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Allegato “B3”
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca².
- di essere in possesso di un livello base di conoscenze tecniche negli ambiti individuati nella Guida BCE e integrati con i settori di cui alle Linee Guida EBA/ESMA³;
- di essere in possesso dei criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, nonché delle ulteriori competenze e soft skills di cui al documento denominato “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (la “Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale”).
Con specifico riferimento ai criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169/2020, di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:
☐ mercati finanziari;
☐ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
☐ indirizzi e programmazione strategica;
☐ assetti organizzativi e di governo societario;
☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi);
☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
☐ attività e prodotti bancari e finanziari;
☐ informativa contabile e finanziaria;
☐ tecnologia informatica.
Per le aree in relazione alle quali è stato indicato di possedere conoscenza teorica ed esperienza pratica, indicare di seguito: l’ente di riferimento, l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, il periodo di svolgimento.
² Come espressamente indicato all’art. 23, comma 2, dello Statuto, sono considerate materie e settori strettamente attinenti all’attività della banca quelli creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo.
³ Gli ambiti individuati dalla Guida BCE (come integrati con quelli prescritti dalle Linee Guida EBA/ESMA) sono i seguenti: (i) mercati bancari e finanziari; (ii) requisiti giuridici e quadro regolamentare; (iii) prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; (iv) programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione; (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio); (vi) conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali; (vii) contabilità e revisione; (viii) valutazione dell’efficacia dei meccanismi di governance dell’ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; (ix) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche sulla base di tali informazioni nonché di adeguati presidi e misure. Si precisa che eventuali carenze possono essere mitigate prevedendo un’adeguata formazione (cfr. “Composizione Qualitativa e Quantitativa del Collegio Sindacale di FinecoBank S.p.A.” (edizione marzo 2026), documento pubblicato sul sito internet della Banca).
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Allegato "B3"
(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nella richiamata normativa con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione conferito dall'assemblea ordinaria della Società per gli esercizi 2022-2030.
(C) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020.
(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di FinecoBank ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
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Allegato "B3"
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di FinecoBank, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
☐ di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020.
(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking"): (barrare la casella di riferimento)
☐ di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di FinecoBank, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società.
- Con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 165/2001:
☐ di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
☐ di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco;
☐ di essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere
nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.
(F) REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale di FinecoBank, dall'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate e dall'art. 14 del DM 169/2020;
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Allegato "B3"
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del DM 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE.
Il/La sottoscritto/a, altresì:
- dichiara di aver fornito nella documentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società o enti, nonché ogni elemento utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, tenuto conto di quanto previsto nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Collegio Sindacale;
- si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 allegata alla presente, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione;
- autorizza codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto/dalla sottoscritta.
Data ____
Firma ____
Allegati:
- Curriculum vitae esaustivo e con dettagliate informazioni in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo assunte presso altre società o enti.
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI¹
La seguente informativa ha lo scopo di fornirLe una panoramica dell'utilizzo dei Suoi dati personali da parte di FinecoBank S.p.A. e dei Suoi diritti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (qui di seguito anche GDPR).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario FinecoBank - con sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano (di seguito, "Banca" o "Fineco").
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) può essere contattato presso:
FinecoBank S.p.A.
Data Protection Officer,
P.zza Durante n. 11, 20131 Milano
E-mail: [email protected]
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Fineco tratta i dati personali in suo possesso, raccolti direttamente presso di Lei, ovvero eventualmente presso le competenti amministrazioni locali, anche al fine di verificare la veridicità degli stessi, per le seguenti finalità:
A. Adempimento di obblighi normativi derivanti dalla Sua assunzione della carica di Esponente presso Fineco.
Tali obblighi riguardano, fra l'altro, la verifica, in fase di candidatura e nel continuo, della sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto di Fineco e da disposizioni del Codice di Corporate Governance delle Società quotate, per l'assunzione e il mantenimento della carica o di particolari qualifiche (requisiti/criteri di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, indipendenza, time commitment e cumulo di incarichi, rispetto del divieto di interlocking) e per l'applicazione della normativa sulle operazioni con parti correlate nonché per l'adempimento di obblighi previdenziali e fiscali legati al compenso erogato.
Si precisa che alcune delle verifiche indicate comportano il trattamento di dati riferiti ai Suoi familiari² e, pertanto, Le chiediamo di far prendere Loro visione della presente Informativa.
Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla assunzione della carica di Esponente; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell'impossibilità di instaurare/proseguire il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.
B. Adempimento di obblighi legali e di richieste delle Autorità Pubbliche e/o di Vigilanza riguardanti la necessità di acquisire, comunicare e/o rendere pubbliche - anche nella fase di candidatura precedente l'eventuale assunzione della carica - sul sito www.finecobank.com e/o in specifici documenti aziendali (ad es. Prospetti / Relazione sul governo societario, Bilancio di esercizio) alcune delle informazioni che La riguardano (ad es. quelle contenute nel Suo curriculum vitae, nell'elenco degli incarichi ricoperti, come richiesto dalle normative vigenti ed in conformità allo Statuto di Fineco e al Codice di Corporate Governance).
Le necessità sopra rappresentate costituiscono la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge, alle richieste delle Autorità nonché per l'assunzione della carica di Esponente presso Fineco; in mancanza dei Suoi dati personali
¹ Consiglieri, Sindaci e relativi familiari.
² Il perimetro dei familiari è identificato secondo quanto previsto dalle specifiche norme applicabili.
Informativa trattamento dei dati privacy vers. marzo 2026
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Fineco sarebbe nell'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.
3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Fineco tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi (ad esempio le competenti amministrazioni locali), che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) dati bancari, informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni su relazioni creditizie), cariche detenute e remunerazioni connesse, rapporti di lavoro, rapporti di natura commerciale/professionale.
Tali informazioni possono riguardare sia rapporti esistenti o pregressi con Fineco sia con soggetti terzi.
3.1 Dati Giudiziari
Fineco tratta dati giudiziari (vale a dire dati personali relativi alle condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza, ivi comprese eventuali informazioni su procedimenti in corso) a Lei riferibili per accertare i requisiti soggettivi e di onorabilità e/o i presupposti interdettivi ai fini dell'assunzione della carica di Esponente.
In tali casi il trattamento è necessario per assolvere ad un obbligo legale ovvero per adempiere a richieste delle Autorità Pubbliche o di Vigilanza (a titolo esemplificativo la compilazione del questionario richiesto dalla BCE). Tali necessità rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per dare esecuzione agli obblighi di legge; in mancanza dei Suoi dati personali Fineco sarebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa e pertanto nell'impossibilità di instaurare il rapporto con Lei.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all'elenco consultabile sul sito www.finecobank.com, e in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti di Fineco o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle società esterne nominate Responsabili.
I dati possono essere comunicati a:
i. quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge (a titolo esemplificativo Banca d'Italia e BCE), da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
ii. alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situate anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di una previsione di legge.
L'elenco dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è disponibile nella sezione "Privacy" del sito web www.finecobank.com.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
Fineco informa che i dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di Fineco situati nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole
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contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.
6. MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il GDPR Le attribuisce il diritto di conoscere quali sono i dati che La riguardano in possesso di Fineco, nonché come vengono utilizzati e di ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, la copia, la cancellazione nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché in diritto alla portabilità.
7.1. Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione
Fineco tratta e conserva i Suoi dati personali per la durata della Sua carica sociale, per l'esecuzione degli adempimenti alla stessa inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge, contrattuali e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione più lungo previsto dalla legge applicabile (i.e. 11 anni) decorrente dalla data di cessazione dalla carica.
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali a Lei riferibili verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua identificazione (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate a Fineco prima della scadenza del periodo di conservazione.
8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 7 è il seguente: [email protected] oppure presentare la richiesta per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre n. 16, 42123 Reggio Emilia.
Il termine per la risposta è un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro un (1) mese.
L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Fineco si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).
9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Fineco La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
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