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FinecoBank Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 28, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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FINECO

29
giugno
2026

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO


ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Modifica degli articoli 15, 17 e 22 dello Statuto sociale al fine di introdurre e disciplinare la nuova figura del Condirettore Generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di FinecoBank S.p.A. (la "Società" o "FinecoBank" o la "Banca") per deliberare su alcune modifiche dello Statuto sociale volte a consentire l'introduzione, nel sistema di governance aziendale, della nuova figura del Condirettore Generale.

La presente relazione illustra le ragioni delle proposte deliberative relative al punto all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del TUF e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

1. MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

La modifica statutaria in esame si innesta nel solco della precedente modifica deliberata lo scorso 29 aprile rappresentandone il naturale completamento, con cui l'Assemblea degli Azionisti aveva approvato la separazione dei ruoli di AD e DG, facoltà – come noto – in precedenza non consentita in ragione del vincolo statutario che prevedeva la necessaria coincidenza soggettiva dei ruoli.

La modifica statutaria proposta, in continuità con la precedente, di cui ne riflette la filosofia sottostante e le finalità in quella sede già condivise dai Soci, è volta a consentire, in linea con la crescita dimensionale e di complessità della Banca, un nuovo assetto di governance, idoneo a coniugare le direttrici di indirizzo strategico con i presidi di natura operativa, assicurando una gestione sempre più efficiente e coordinata dei processi decisionali della Banca, basata su un equilibrato e proporzionato bilanciamento dei poteri, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Nell'ambito di un più ampio processo di evoluzione dell'assetto organizzativo, la Banca potrà, in virtù della delibera del 29 giugno 2026, istituire la nuova figura del Condirettore Generale, tenendo conto della crescente complessità gestionale e operativa della Banca e della necessità di sostenere i continui processi di innovazione e trasformazione.

L'introduzione della figura del Condirettore Generale lascia immutata l'attuale centralità del ruolo dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale a riporto diretto del Consiglio, assicurando


ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

continuità manageriale a garanzia del presidio dei rischi e del sistema dei controlli interni, assecondando, al tempo stesso, le suddette esigenze di rafforzamento nel presidio di gestione operativa, di business e relativa execution.

Tenuto conto della modifica dello Statuto deliberata il 29 aprile u.s., onde evitare la proliferazione di ruoli e garantire il miglior equilibrio nell'assetto delle deleghe, la coerenza con il profilo dimensionale del Gruppo e i principi di governance ritenuti ottimali, la soluzione organizzativa sopra rappresentata troverebbe attuazione solo nel caso di coincidenza soggettiva tra il ruolo di Direttore Generale e la carica di Amministratore Delegato. Diversamente, nel caso in cui non vi fosse coincidenza soggettiva tra le due figure, il Condirettore Generale non potrebbe essere nominato.

La trasposizione normativa delle suindicate modifiche all'interno dello Statuto comporta la necessità di modificare gli articoli 15, 17 e 22, come di seguito specificato mentre il testo con evidenza puntuale degli interventi è riportato nel successivo Paragrafo 3.

Nell'articolo 15, al comma 1, si introduce la nuova figura del Condirettore Generale e, al comma 2, si specifica che la nomina del Condirettore non è consentita qualora le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale siano ricoperte da soggetti distinti. Vengono coerentemente aggiornati anche i successivi commi 5, 6 e 7.

Nell'articolo 17, viene specificato che il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca, tra gli altri, il Condirettore Generale (comma 3); (ii) può attribuire allo stesso deleghe di poteri (comma 4); (iii) nei casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta – tra gli altri – del Condirettore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, (comma 5, con i limiti ivi indicati).

Nell'articolo 22, comma 1, viene estesa anche al Condirettore Generale la rappresentanza, ivi inclusa quella processuale, della società e l'uso della firma sociale da esercitarsi disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali.

2. DIRITTO DI RECESSO

Le descritte proposte di modica dello Statuto non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dagli art. 2437 e ss. del Codice Civile.

3. MODIFICHE STATUTARIE

Alla luce di quanto sopra, gli articoli 15, 17 e 22 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:


ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

STATUTO VIGENTE STATUTO PROPOSTO
Articolo 15
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.
  1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell’incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all’altro Personale alla stessa destinato.

  2. L’Amministratore Delegato oppure – ove questi non sia stato nominato – il Direttore Generale sovrintende alla Direzione Generale.

  3. L’Amministratore Delegato assume anche le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale ove quest’ultimo non sia stato nominato.

  4. All’Amministratore Delegato e al Direttore Generale per quanto di rispettiva competenza spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di | Articolo 15

  5. INVARIATO.

  6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell’incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale, un Condirettore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all’altro Personale alla stessa destinato. Non è consentita la nomina di un Condirettore Generale qualora le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale siano ricoperte da soggetti distinti.

  7. INVARIATO.

  8. INVARIATO.

  9. All’Amministratore Delegato,—e al Direttore Generale e al Condirettore Generale, ove nominati, per quanto di rispettiva competenza spetta curare |

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale. l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; avvalendosi della Direzione Generale.
6. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta per quanto di competenza e senza diritto di voto. 6. Il Direttore Generale e il Condirettore Generale, ove nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta per quanto di competenza e senza diritto di voto.
7. L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi nonché il Direttore Generale riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge. 7. L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi nonché il Direttore Generale e il Condirettore Generale, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.
Articolo 17
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. Articolo 17
1. INVARIATO.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori. 2. INVARIATO

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la nomina e la revoca del Direttore Generale, dei Vice Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; - la valutazione del generale andamento della gestione sociale; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale, dei Vice Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; - la valutazione del generale andamento della gestione sociale; - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

sistema dei controlli interni e dell'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'acquisto e la cessione di immobili; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione. controlli interni e dell'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'acquisto e la cessione di immobili; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO

della Società – ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti. 5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell’Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, per quanto di competenza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva. ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società – ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti. 5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell’Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale ovvero del Condirettore Generale, ove nominati, per quanto di competenza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
Articolo 22
1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l’uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri. Articolo 22
1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l’uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere e sostenere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni. 3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale a singoli Amministratori, Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio. 4. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri. 2. INVARIATO. 3. INVARIATO. 4. INVARIATO.

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Si precisa che le modifiche allo Statuto sociale di FinecoBank sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sono soggette a provvedimento di accertamento da parte delle competenti Autorità di Vigilanza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

4. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la Proposta di delibera di seguito riportata:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta, delibera

1) di modificare gli articoli 15, 17 e 22 dello Statuto sociale come segue:

Articolo 15

  1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.
  2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale, un Condirettore Generale e uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all'altro Personale alla stessa destinato. Non è consentita la nomina di un Condirettore Generale qualora le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale siano ricoperte da soggetti distinti.
  3. L'Amministratore Delegato oppure – ove questi non sia stato nominato – il Direttore Generale sovrintende alla Direzione Generale.
  4. L'Amministratore Delegato assume anche le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale ove quest'ultimo non sia stato nominato.
  5. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e al Condirettore Generale, ove nominati, per quanto di rispettiva competenza spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
  6. Il Direttore Generale e il Condirettore Generale, ove nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta per quanto di competenza e senza diritto di voto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

  1. L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi nonché il Direttore Generale e il Condirettore Generale, ove nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Articolo 17

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

  2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

  3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti:

  4. l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;

  5. la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale, dei Vice Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
  6. la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
  7. gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
  8. la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;
  9. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  10. l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società;
  11. la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
  12. la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;
  13. le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  14. l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

  • l'acquisto e la cessione di immobili;
  • l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
  • la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio;
  • l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.

  • Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società – ivi compresi quelli di erogazione del credito – nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

  • Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale ovvero del Condirettore Generale, ove nominati, per quanto di competenza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva


Articolo 22

  1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, al Condirettore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.

  2. La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere e sostenere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.


ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

  1. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale a singoli Amministratori, Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

  2. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.


2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."


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