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Enervit Governance Information 2015

Aug 28, 2015

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Governance Information

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Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di

Internal Dealing

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

Premessa

La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire la trasparenza e la simmetria informativa nei confronti del mercato.

La Procedura è adottata da Enervit S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico"), come successivamente modificato, e delle relative disposizioni regolamentari di cui agli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies, del regolamento approvato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura:

Azionista Rilevante il Soggetto Rilevante come definito all'articolo
2.1.c)
Borsa Italiana la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
Enervit Enervit
S.p.A.,
con sede legale in Milano, Viale Achille
Papa,
30.
(cfr. anche "Società")
Procedura la
presente procedura per l'adempimento degli obblighi in
materia di internal dealing
adottata
dal Consiglio di
Amministrazione di Enervit
in data 15 aprile 2008,
aggiornata nelle seduta del Consiglio del 29 marzo 2010
e
nella seduta del 28
agosto 2015, comprensiva dei relativi
Allegati che ne costituiscono parte integrante
Controllate le società direttamente e indirettamente controllate da
Enervit
ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico
Elenco delle Persone
strettamente legate al Soggetto
Rilevante
l'elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto
Rilevante costituente allegato alla Lettera di Accettazione
Lettera di Accettazione la lettera redatta secondo il modello di cui all'Allegato B
della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue
parti, corredata dell'Elenco delle Persone strettamente
legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto
Rilevante interessato e consegnata al Soggetto Preposto ai
sensi degli articoli 10.2. e 10.3. della Procedura
Mercati Regolamentati i mercati regolamentati di cui agli articoli 63 e 67
del
Testo Unico
SDIR -
NIS
Il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate
(SDIR) autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
comma 4, lett.
a), del d.lgs. n. 58/1998
Operazioni le operazioni di cui all'articolo 5.
della Procedura
Operazioni Rilevanti le operazioni di cui all'articolo 7.
della Procedura
Persone Rilevanti i
Soggetti
Rilevanti
congiuntamente
alle
Persone
strettamente legate ai Soggetti Rilevanti
Persone strettamente legate ai
Soggetti Rilevanti
i
soggetti come definiti all'articolo 3.1.
Principale
Controllata
la
Controllata
quando
il
valore
contabile
della
partecipazione posseduta in essa da Enervit
rappresenta
più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società
come
risultante dall'ultimo bilancio approvato
Regolamento Consob il regolamento approvato dalla Consob con Delibera n.
11971/1999, come successivamente modificato
Società Enervit
S.p.A.,
con sede legale in Milano, Viale Achille
Papa, 30
(cfr. anche "Enervit")
Soggetto Preposto Antonello
Cavaliere
che,
agli
effetti
della
presente
Procedura, ha
le funzioni, gli obblighi e le responsabilità
ivi indicati
Soggetti Rilevanti i soggetti come definiti all'articolo 2.1.
Testo Unico il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato

2. Soggetti Rilevanti

  • 2.1. Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
  • a) nella Società:
    • (i) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;
    • (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
  • b) nella Principale Controllata:

    • (i) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Direttori Generali;
  • (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;;

  • c) chiunque altro detenga una partecipazione, pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Enervit, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (l'"Azionista Rilevante").
  • 2.2. L'elenco dei Soggetti Rilevanti è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario o opportuno, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 12.

3. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

  • 3.1. Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
  • a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
  • b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  • c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a);

  • d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a);

  • e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a).
  • 3.2. I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2. e 10.3., e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto Elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
  • 3.3. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) della documentazione ricevuta dalla Società ai sensi dell'articolo 3.2. e riferisce al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2.2.
  • 3.4. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4. Soggetto Preposto

  • 4.1. Il sig. Antonello Cavaliere di Enervit svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
  • 4.2. Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
  • a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;

  • b) gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 7.;

  • c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob con le modalità e nei termini di cui all'articolo 8.;
  • d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10. e 12.;
  • e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.
  • 4.3. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via fax o via e-mail, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.
  • 4.4. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
  • 4.5. Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del Soggetto Preposto come segue: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:
  • Enervit S.p.A. Viale Achille papa 30 Milano 20149

  • a mezzo fax al numero:+39- 024984727

  • via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [email protected]
  • in caso di comunicazione telefonica al numero: +39-02 485631

5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto

  • 5.1. Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6., le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio, aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari collegati alle azioni di cui al successivo articolo 5.2. (gli "Strumenti Finanziari") qualunque ne sia l'ammontare (le "Operazioni"), come di seguito precisato.
  • 5.2. Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:
  • a) con riferimento a Enervit:
    • (i) le azioni emesse da Enervit (le "Azioni di Enervit");
    • (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni di Enervit;
    • (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni di Enervit o scambiabili con Azioni di Enervit;
    • (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni di Enervit indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
    • (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni di Enervit, rappresentanti tali Azioni di Enervit;
  • b) con riferimento a ciascuna delle Controllate, fermo restando quanto previsto per la Principale Controllata al punto c) che segue:

    • (i) le azioni quotate emesse da una Controllata (le "Azioni Quotate della Controllata");
    • (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Quotate della Controllata;
  • (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni Quotate della Controllata o scambiabili con Azioni Quotate della Controllata;

  • (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni Quotate della Controllata indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
  • (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni Quotate della Controllata, rappresentanti tali Azioni Quotate della Controllata;
  • c) con riferimento alla Principale Controllata, oltre a quanto previsto al punto b) che precede, anche:
  • (i) le azioni non quotate emesse dalla Principale Controllata, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (le "Azioni Non Quotate della Principale Controllata");
  • (ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Non Quotate della Principale Controllata;
  • (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni Non Quotate della Principale Controllata o scambiabili con Azioni Non Quotate della Principale Controllata;
  • (iv) gli strumenti finanziari derivati su Azioni Non Quotate della Principale Controllata indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico;
  • (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni Non Quotate della Principale Controllata, rappresentanti tali Azioni Non Quotate della Principale Controllata.
  • 5.3. Si precisa che agli effetti della presente Procedura:
  • (i) non si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti e pertanto non sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6., le operazioni di seguito elencate:

  • operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate tra un Soggetto Rilevante e una Persona strettamente collegata al Soggetto Rilevante;

  • operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate da Enervit o dalle Controllate;
  • transazioni a titolo gratuito aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (ad es., donazioni o eredità);
  • assegnazioni a titolo gratuito degli Strumenti Finanziari o di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani compensi previsti dall'art. 114-bis Testo Unico;
  • prestito titoli, pegno e usufrutto aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari;
  • operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5000,00 (cinquemila/00) entro la fine dell'anno solare.
  • (ii) si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti e pertanto sono oggetto di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6., le operazioni di seguito elencate:
  • permute aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari; in tale ipotesi, si considera come prezzo della transazione il valore stimato degli Strumenti Finanziari oggetto della permuta;
  • cessione di Strumenti Finanziari rivenienti dall'esercizio di diritti di acquisto o sottoscrizione o da assegnazioni gratuite nell'ambito di piani compensi previsti dall'art. 114-bis Testo Unico;
  • (iii) per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione a norma degli articoli 5. e 6. decorrono dal giorno

in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni medesime.

5.4. Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5. e 6.

6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto

  • 6.1. La comunicazione di cui all'articolo 5. da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di effettuazione dell'Operazione (la "Data dell'Operazione"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Per Data dell'Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate nei Mercati Regolamentati, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione.
  • 6.2. La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto dello Schema di Comunicazione di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo sub Allegato A1 alla presente Procedura), debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le Istruzioni di cui al medesimo Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto sub Allegato A2 alla presente Procedura) con le seguenti modalità:
  • Enervit S.p.A. Viale Achille papa 30 Milano 20149
  • a mezzo fax al numero:+39- 024984727
  • via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: [email protected]
  • in caso di comunicazione telefonica al numero: +39-02 485631
  • 6.3. Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via e-mail, rispettivamente, al numero di fax o all'indirizzo e-mail riportato nella Lettera di Accettazione.

  • 6.4. Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio dello Schema di Comunicazione di cui all'articolo 6.2. contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni dello stesso tipo effettuate con le stesse modalità, dovrà essere indicato nella comunicazione il prezzo medio ponderato delle predette Operazioni.

  • 6.5. Le comunicazioni relative ad Operazioni effettuate da Azionisti Rilevanti che non abbiano consegnato al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione di cui all'articolo 10.3., non devono essere inviate alla Società ai sensi della Procedura e, qualora inviate, devono considerarsi irricevibili dal Soggetto Preposto. In tal caso, resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

7. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob

  • 7.1. Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8., le Operazioni riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui controvalore sia uguale o superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) in ciascun anno solare (le "Operazioni Rilevanti"). Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma degli articoli 10.2. e 10.3.
  • 7.2. Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente punto 7.1.:
  • a) il controvalore delle Operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le Operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione;
  • b) il controvalore delle Operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati indicati dall'art. 1, comma 3, Testo Unico, va computato con riferimento al cd. "controvalore nozionale", calcolato come il prodotto tra il

numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato alla Data dell'Operazione;

c) il controvalore delle Operazioni va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.

8. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti

  • 8.1. La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7., da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire tramite invio, mediante utilizzo del sistema telematico SDIR-NIS gestito da Bit Market Service S.p.A. ("SDIR-NIS"), dello Schema di Comunicazione di cui all'Allegato 6 del Regolamento Consob (riprodotto in formato cartaceo sub Allegato A1 alla presente Procedura) compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell'articolo 6.2.
  • 8.2. La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1. deve avvenire:
  • (i) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a) e 2.1.b) entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla Data dell'Operazione;
  • (ii) nel caso di Operazioni Rilevanti effettuate dagli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.c), entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante.
  • 8.3. Con riferimento alle comunicazioni inviate dagli Azionisti Rilevanti e considerate irricevibili a norma dell'articolo 6.5., resta ad esclusivo carico dell'Azionista Rilevante ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità, ai sensi di legge e di regolamento, relativo e/o conseguente al compimento delle singole Operazioni.

9. Limiti al compimento delle operazioni da parte delle Persone Rilevanti

  • 9.1. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti elencati al precedente 2.1.(a) e 2.1.(b) e alle Persone strettamente legate ai predetti Soggetti Rilevanti a norma del precedente articolo 3. di effettuare Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari nei quindici giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione di Enervit chiamata ad approvare i dati contabili di periodo.
  • 9.2. Il divieto di cui al precedente articolo 9.1. non trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni:
  • (i) esercizio di diritti di acquisto o di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari quando derivino da piani compensi previsti dall'art. 114-bis Testo Unico;
  • (ii) esercizio di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari;
  • (iii) cessione di Strumenti Finanziari contestuali agli atti di esercizio di cui ai precedenti punti (i) o (ii).
  • 9.3. Il divieto di cui al precedente articolo 9.1 è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità soggettiva, adeguatamente motivata da parte dell'interessato. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo 9.3., tenuto conto dell'interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero qualora l'Operazione sia riferibile al medesimo, all'Amministratore Delegato.
  • 9.4 Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In tale ipotesi, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo 9.3:
  • a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;

b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

10. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti

  • 10.1. La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti.
  • 10.2. Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 2.1.a) e 2.1.b), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(i) e 2.1.b)(i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.a)(ii) e 2.1.b)(ii) (congiuntamente la "Nomina"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 5 giorni dalla Nomina, due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna o dal ricevimento, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).
  • 10.3. Il Soggetto Preposto è tenuto ad inviare agli Azionisti Rilevanti di cui all'articolo 2.1.c), tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione dell'adozione della Procedura e della disponibilità di copia della stessa presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia, entro e non oltre 10 giorni dalla notizia, comunque acquisita dalla Società, della titolarità della partecipazione indicata al citato all'articolo 2.1.c). Al momento della consegna o del ritiro della copia, gli Azionisti Rilevanti saranno invitati a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco

delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).

11. Trattamento dei dati personali

  • 11.1. Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche.
  • 11.2. Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui agli articoli 10.2. e 10.3. da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

12. Modificazioni e integrazioni

  • 12.1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Enervit, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
  • 12.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  • 12.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le

modalità indicate all'articolo 10. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

13. Violazioni della Procedura

  • 13.1. In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura che comportino inosservanza degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui agli articoli 7. e 8. è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 500.000,00 di cui all'articolo 193 Testo Unico, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.
  • 13.2. L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali (articoli 184-187 del Testo Unico) e amministrativi (articoli 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del Testo Unico) e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli articoli 187-quinquies del Testo Unico e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.