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Emak

Registration Form May 27, 2025

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STATUTO SOCIALE DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una società per azioni con la ragione sociale di "EMAK S.p.A.".

Art. 2

La sede della società è fissata in comune di Bagnolo in Piano (RE).

L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie. L'organo amministrativo avrà la facoltà di istituire filiali, agenzie e

rappresentanze sia in Italia che all'estero, e sopprimerle.

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

La società ha per oggetto la produzione e la conseguente vendita di motoseghe ed in genere di macchinari per l'agricoltura e l'industria.

Essa può compiere altresì tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare e ricevere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche nell'interesse e per conto di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale è di euro 42.623.057,10 (quarantaduemilioni seicentoventitremila zerocinquantasette/10) diviso in numero 163.934.835

(centosessantatremilioninovecentotrentaquattromilaottocentotrentacinqu e) azioni del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna.

Art. 6

La società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni e con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, essa viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo.

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche o debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso

luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tal caso deve essere assicurato: (a) al Presidente dell'assemblea di accertare, anche tramite appositi soggetti incaricati, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà essere convocata con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e comunque mediante avviso, che dovrà essere pubblicato sul sito internet della società, nonché nelle altre forme regolamentari previste dalla normativa, nonché, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno qualsiasi dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: "MF – Milano Finanza", ovvero "Il Sole 24 Ore".

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea, anche per delega, sono regolati dalla legge. La Societa' può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. La Società, nel rispetto della normativa pro tempore vigente e dandone indicazione nell'avviso di convocazione, può altresì prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato dalla Società. Gli enti e le società validamente costituiti possono farsi rappresentare dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di delega. A sensi di legge, la delega potrà essere notificata anche elettronicamente alla Società, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

In mancanza delle previste formalità di convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 8

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare su quanto previsto dall'art. 2364 del Codice Civile. In deroga a quanto sopra, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428, c.c., l'assemblea può essere convocata entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

Art. 9

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di

voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, la validità delle deleghe e di risolvere tutte le eventuali contestazioni.

Art. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza o rinuncia di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona che verrà indicata preliminarmente dall'assemblea stessa, scelta in via preferenziale tra i consiglieri.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea verranno redatti e firmati dal segretario nominato dall'assemblea e dal Presidente.

Nelle assemblee straordinarie e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

Lo svolgimento delle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie è disciplinato dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

Art. 11

Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge. Salvo che non ostino norme di legge le votazioni saranno palesi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri variabile tra nove e quindici.

Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998. Il venir meno dei requisiti, ivi compresi quelli di indipendenza, determina la decadenza dell'amministratore.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, alla data di presentazione delle liste, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale stabilita dalla normativa applicabile. Qualora detta normativa stabilisca una

discrezionalità tra un minimo ed un massimo, si applicherà la soglia minima più elevata.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, D.Lgs 58/1998, il Soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998 non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in un numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati almeno pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del consiglio di amministrazione.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno ventincinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

  • (i) le informazioni relative all'identità dei soci che presentano la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
  • (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti;
  • (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

  • dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
  • dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una

percentuale di voti inferiore alla metà di quella minima richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo fino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina protempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste, così come non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea, nel rispetto delle proporzioni minime previste dalla legge e dai regolamenti in materia di riparto tra generi e nel rispetto del numero minimo di legge di consiglieri aventi i requisiti di indipendenza, delibera a maggioranza relativa; ciascun socio che intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di amministratore.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente; può eleggere anche un Vice-Presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza o impedimento.

Art. 14

Il Consiglio, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, si raduna nella sede della società o altrove tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o necessario. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, a condizione che sia assicurato: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi via posta elettronica o altro mezzo con prova del ricevimento almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco

effettivo o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ogni consigliere che ritenga di non essere adeguatamente informato in ordine ad un argomento in discussione, di richiederne il rinvio ad una successiva riunione.

Gli amministratori, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta, anche nell'esercizio delle deleghe attribuite a singoli amministratori delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa con periodicità almeno trimestrale, ovvero quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere resa anche verbalmente, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in difetto da altro amministratore designato dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Qualora gli Amministratori dovessero prestare la propria opera o lavoro inserendosi nell'organizzazione tecnica od amministrativa della società, potrà venire instaurato coi medesimi un normale rapporto di lavoro con quanto ad esso inerente dal punto di vista disciplinare, retributivo e previdenziale.

Art. 16

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, una indennità annuale determinata dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2389, primo e secondo comma, del Codice Civile.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in seno al Consiglio di Amministrazione e in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio stesso, su proposta del comitato specifico, se costituito ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, sentito il Collegio Sindacale a norma del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche.

Art. 17

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, tranne quelli attribuiti tassativamente dalla legge all'Assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione

le deliberazioni concernenti:

− l'incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c.;

− l'indicazione di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della società;

− la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

− l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o a più Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, nonché istituire al proprio interno ulteriori comitati con funzioni propositive e consultive. Il Consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs 58/1998. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, può nominare un Dirigente di sostenibilità, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs 58/1998. Il Dirigente di sostenibilità deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di rendicontazione sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità.

L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti e categorie di atti e procuratori speciali.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 18

La rappresentanza della società spetta con firma libera al Presidente per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Spetta inoltre a quelle persone designate dall'Organo Amministrativo, od anche estranee ad esso, nell'ambito dei poteri ad esso attribuitigli e con le modalità di firma da determinarsi nell'atto di nomina.

Al Presidente, o in caso di sua assenza, al Vice Presidente, spetta inoltre la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE

Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La composizione per generi del Collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge al riguardo, di tempo in tempo vigenti.

Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data di presentazione delle liste, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale, individuata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto, e comunque rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate di EMAK s.p.a., ovvero che non rispettino i limiti stabiliti con regolamento da CONSOB per il cumulo con altri incarichi, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla norma applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella stessa lista una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del collegio sindacale.

Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, corredate:

  • i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; per rapporti di collegamento si intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99;
  • iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
  • iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento previste per tale eventualità, è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

    1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;
    1. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, D.Lgs 58/1998, sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale, e l'altro Sindaco supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.

In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione,

ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza degli altri sindaci in carica il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista e sempre che il successore abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

Le precedenti regole in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del criterio di riparto tra generi previsto dalla legge.

L'assemblea che nomina i sindaci determina altresì il compenso degli stessi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale.

BILANCIO ED UTILI

Art. 20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

Il bilancio e la relazione dell'Organo Amministrativo, accompagnate dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sul bilancio a cura della società di revisione, saranno sottoposti all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In deroga a quanto sopra, il bilancio e le relazioni che lo corredano verranno sottoposti all'assemblea entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata

dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428, c.c. Art. 21

Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevata una somma a norma di legge da attribuire alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Art. 22

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine che verrà fissato dall'Organo Amministrativo stesso. Tali dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, verranno prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 23

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 24

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle vigenti norme di legge in materia.

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