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DEA Capital — Governance Information 2019
Sep 13, 2019
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Governance Information
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Allegato "D" al n. 11972/6215 15014/8021 di rep.
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STATUTO
TITOLO I DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA DELLA SOCIETÀ
Art. 1 - Denominazione.
È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione DEA CAPITAL S.p.A.
Art. 2 - Sede.
La sede della società è in Milano.
La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.
Art. 3 – Oggetto.
La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di immobili di qualsiasi tipo nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.
La Società ha altresì per oggetto:
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:
* assunzione di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;
* coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società in cui partecipa e loro finanziamento;
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investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;
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prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".
È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'articolo 11 del T.U. n. 385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.
Art. 4 - Durata della società.
La durata della società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2100.
Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'Assemblea senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.
TITOLO II
CAPITALE - AZIONI
Art. 5 - Capitale.
Il capitale sociale è determinato in Euro 306266.612.100 (trecentoseimilioniduecentosessantaseimilioni seicentododicimila cento) ed è diviso in n. 306266.612.100 (trecentoseimilioniduecentosessantaseimilioni seicentododicimila cento) azioni ordinarie del valore nominale di 1 (un) Euro cadauna.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 agosto 2004 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi euro 720.000 (settecentoventimila) - ora residuato a massimi Euro 28.000 (ventottomila), da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori della Società e di sue controllate.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 aprile 2005 ha deliberato un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, di massimi Euro 380.000 (trecentoottantamila) - ora residuato a massimi Euro 35.200 (trentacinquemiladuecento), da riservare in sottoscrizione ad amministratori, dipendenti, collaboratori della società e di sue controllate.
L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 Ha conferito al Consiglio di Amministrazione deleghe ex art. 2443 cod. civ., così come previsto dal successivo art. 16 del presente statuto. In data 14 settembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 7 settembre 2007, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e dell'art. 2443 cod. civ., ha aumentato, in via scindibile, il capitale sociale di DeA Capital S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 1.275.000,00, mediante emissione di un massimo di n. 1.275.000 azioni ordinarie, a godimento regolare, in attuazione del Piano di stock option 2007-2013 da eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2013.
In data 14 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 7 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, e dell'articolo 2443 del codice civile, ha aumentato, in via scindibile, il capitale sociale di DEA CAPITAL S.p.A., con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali euro 100.000,00.= (centomila), mediante emissione di un massimo di numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, a godimento regolare, in attuazione del Piano di stock-option 2007-2013, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013.
In data 3 marzo 2009 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato: (i) l'emissione di n. 1.500.000 "Warrant DeA Capital 2009 - 2012" da offrire in sottoscrizione, al prezzo di Euro 0,211, ad alcuni dipendenti della Società, delle società da essa controllate e della società controllante De Agostini S.p.A., individuati da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, i quali conferiscono al titolare il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie DeA Capital di nuova emissione del valore nominale di 1 Euro, in ragione di n. 1 azione per ogni Warrant, ad un prezzo di esercizio pari a Euro 1,920, esercitabili dal 1° aprile 2012 al 30 settembre 2012, e comunque ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento; (ii) un aumento di capitale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 di massimi nominali Euro 1.500.000, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi mediante l'emissione anche in più tranche di massime numero 1.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei n. 1.500.000 "Warrant DeA Capital 2009 - 2012" offerti in sottoscrizione ad alcuni dipendenti della Società e della società controllante De Agostini S.p.A., individuati da parte del Consiglio di Amministrazione della Società; nuove azioni da sottoscriversi entro il termine ultimo del 30 settembre 2012 e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.
In data 26 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 3.000.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015 mediante l'emissione anche in più tranche di massime numero 3.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2010 - 2015 ", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.
In data 19 aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 2.200.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016 mediante l'emissione anche in più tranche di massime numero 2.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2011-2016 ", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.
In data 17 aprile 2012 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di massimi nominali Euro 1.350.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2017 mediante l'emissione anche in più tranche di massime numero 1.350.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2012-2014", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.
In data 19 aprile 2013 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile di massimi nominali Euro 2.000.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018 mediante l'emissione anche in più tranche di massime numero 2.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del "Piano di Stock Option DeA Capital 2013-2015", il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.
In data 17 aprile 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del codice civile di massimi nominali Euro 2.000.000, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2019, mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime numero 2.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del 'Piano di Stock Option DeA Capital 2014-2016', il tutto ai termini e condizioni di cui alla delibera stessa.
Art. 6 - Aumento del capitale.
Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..
Art. 7 - Riduzione del capitale.
L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge. Art. 8 – Recesso del Socio.
Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.
TITOLO III ASSEMBLEA
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.
Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile.
L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.
Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.
Ogni azione dà diritto a un voto.
In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previste dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.
L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.
Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare - entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea - ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
La maggiorazione del diritto di voto viene meno:
a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La maggiorazione di voto:
a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.
Nelle ipotesi di cui sopra alle lettere d ed e del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.
L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.
L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Art. 10 - Presidenza dell'assemblea.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea:
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constata il diritto di intervento, anche per delega;
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accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
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dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
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stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Art. 11 - Organo Amministrativo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.
Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.
Essi sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.
Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.
I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.
Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista. Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso
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la sede sociale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (ii) un curriculum vitae, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;
c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.
Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):
a) di genere femminile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere maschile;
b) di genere maschile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere femminile.
Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).
Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano
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conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.
Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto ma comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile), secondo quanto di seguito indicato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).
Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.
In occasione della redazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali, scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio. Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri
Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.
Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali, designandoli anche fra i membri del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
La nomina dei Direttori, Vice Direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 58/1998, determinandone il compenso e conferendo al medesimo adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso dell'incarico determina la decadenza della carica; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o, anche individualmente, da ciascuno dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.
Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il verbale ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.
Art. 15 - Obblighi informativi
Gli Amministratori devono riferire al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.
Art. 16 - Deleghe al Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea straordinaria del 7 settembre 2007 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro 30.657.010, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, fino al limite massimo di Euro 6.131.402 in ragione di anno e senza la possibilità di cumulare la parte eventualmente non utilizzata nel corso di un dato anno con le parti di competenza degli anni successivi, e/o al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, senza alcun limite annuale. Il Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle azioni attenendosi ai seguenti criteri:
a) in caso di aumenti di capitale al servizio di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital S.p.A. e/o di sue controllanti o controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l'attribuzione delle opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che andrà dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società sia stato effettivamente rilevato);
b) in caso di aumenti di capitale al servizio di operazioni di acquisizione di partecipazioni (anche mediante operazioni di fusione o scissione) o di aziende o rami di azienda, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà determinare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, o facendo applicazione dei criteri di valutazione più rappresentativi, quali, a titolo esemplificativo, il metodo delle quotazioni di borsa, il metodo dei flussi di cassa attualizzati o il metodo dei multipli di mercato.
Art. 17 - Rappresentanza legale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.
La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con il Presidente o con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE
Art. 18 – Sindaci.
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere:
a) di genere femminile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere maschile;
b) di genere maschile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere femminile.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.
Nelle liste con tre o più candidati a Sindaco effettivo o supplente, almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo deve essere di genere diverso dagli altri candidati.
Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono, candidati che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni vigenti o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, sono depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal quarto comma del presente articolo è ridotta della metà.
Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando in ogni caso che almeno un sindaco effettivo deve appartenere al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.
Nel caso non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
-
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti, , fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi (maschile e femminile) nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
-
dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea,
Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). In caso di parità di voti tra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.
Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile); tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale. Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 19 – Revisione legale dei conti.
La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.
TITOLO VI BILANCIO ED UTILI
Art. 20 - Esercizio sociale.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21 - Ripartizione degli utili.
Gli utili netti, previo prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque percento) per la riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge, verranno accantonati alla riserva straordinaria, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
Art. 22 – Dividendi
Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.
I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.
Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Operazioni con parti correlate
La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa.
Le procedure possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito all'operazione, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile.
Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del competente comitato di amministratori indipendenti, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea
Art. 24 - Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. Art. 25 – Scioglimento
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Art. 26 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.
Art. 27 - Clausola Transitoria
Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 18 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi (maschile e femminile) si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'Assemblea del 26 aprile 2010.
Per il primo mandato successivo al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea del 26 aprile 2010, in deroga a quanto indicato dall'art. 11, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore). La quota di un quinto dovrà essere rispettata sia con riferimento alla presentazione delle liste con almeno tre candidati sia nella composizione finale del Consiglio di Amministrazione, come risultante a seguito dell'elezione da parte dell'Assemblea.
F.to Carlo Marchetti notaio
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Il presente statuto è quello attualmente in vigore per la società Dea Capital, con sede in Milano, via Brera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 07918170015, modificato all'art. 5 (capitale) a seguito delle combinate risultanze della delibera assembleare del 18 aprile 2019 a rep n 15014/8021 del 16 Maggio Notaio Carlo Marchetti e per la mancata opposizione di creditori ex art 2445 cc.