Governance Information • Mar 19, 2018
Governance Information
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Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. in data 19 marzo 2018
La presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate (la "Procedura") è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. (la "Società" o l' "Emittente") in data 27 marzo 2008, ai sensi degli articoli 114, 115 bis e 181 del D.lgs 24 Febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), del relativo Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni, nonché della comunicazione Consob DME/6027054 del 28/03/2006.
Al fine di adeguare la gestione delle Informazioni Privilegiate a quanto previsto dalla recente normativa comunitaria e, in particolare, dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento UE 596/2014 (il "MAR"), in data 29 agosto 2016 e in data 19 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.
La presente Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Società Controllate e le procedure da osservare per la comunicazione al pubblico dei documenti e delle Informazioni Privilegiate.
1.1. Informazione Privilegiata e Informazione Rilevante
Ai sensi dell'articolo 7 del MAR, per "Informazione Privilegiata" si intende un'informazione:
Ai fini della presente definizione:
non essendo, dunque, necessario che la realizzazione dell'evento o il prodursi della circostanza sia certo, rilevando, al contrario, la concreta prospettiva di delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui viene posta in essere la valutazione (i.e. ex ante).
Inoltre, per considerarsi sussistente il "carattere preciso", non è parimenti necessario né che l'informazione sia completa (per esempio, il progetto di avvicinamento alla società target può essere considerato un'informazione di carattere preciso anche se l'offerente non ha ancora deciso il prezzo) né che l'informazione non si riferisca a situazioni alternative (per esempio, il fatto che l'emittente non abbia ancora deciso su quale di due società lanciare un'OPA non implica che tale informazione non abbia carattere preciso);
Una "tappa intermedia in un processo prolungato" è una Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.
A titolo meramente esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:
Per "Informazione Rilevante" si intende un'informazione potenzialmente "idonea" a diventare un'Informazione Privilegiata (i.e. informazione rispetto alla quale sussiste una sufficiente probabilità di divenire, in un secondo momento anche prossimo, un'Informazione Privilegiata), ma che non presenta ancora il sufficiente carattere di precisione (e conseguente materialità) richiesto per essere considerata come tale.
1.2. Altre definizioni
Ai fini della presente Procedura:
"Azioni" indica le azioni della Società.
"Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società pro tempore in carica.
"Consiglio di Amministrazione" indica il Consiglio di Amministrazione della Società pro tempore in carica.
"Dipendenti" indica i dipendenti della Società, inclusi eventuali consulenti incaricati dalla Società.
"Funzione Gestione Informazioni Privilegiate" indica l'ufficio - costituito dall'Amministratore Delegato e, ove nominato, dal Direttore Generale - preposto alla gestione e applicazione della presente Procedura. In particolare, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:
"Info Room" indica l'ufficio - costituito dall'Investor Relator Manager, dal Responsabile Affari Legali e Societari e dal Responsabile Amministrazione e Finanza - chiamato a supportare la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate nell'esercizio delle proprie funzioni.
"Process Owner" indica ciascun responsabile di funzione (sia esso di staff o di business sia esso dipendente dell'Emittente o dipendente di una Società Controllata) o organo delegato - formalmente individuato all'interno dell'organizzazione aziendale del gruppo Caleffi - preposto all'individuazione delle potenziali Informazioni Rilevanti generate o comunque relative all'area di attività aziendali sottoposte alla propria responsabilità e alla successiva gestione delle stesse una volta qualificate come tali.
"Prodotto Finanziario Collegato" indica ogni prodotto finanziario il cui valore, in tutto o in parte, è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.
"Registro Decisioni Informazioni Privilegiate" indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono formalizzate e registrate le decisioni inerenti alla qualificazione di una informazione (in precedenza rilevante) come privilegiata.
"Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate" o "RIP" indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale con una società facente parte del gruppo Caleffi, sia che si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ad esempio consulenti, revisori, agenzie di rating del credito, etc.), e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
"Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti" o "RIL" indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale con una società facente parte del gruppo Caleffi, sia che si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (ad esempio consulenti, revisori, agenzie di rating del credito, etc.), e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Rilevanti.
"Registro Ritardi" indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono formalizzate e registrate le decisioni di ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e le relative valutazioni.
"Registro Sondaggi" indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono formalizzate e registrate le decisioni e valutazioni inerenti ai Sondaggi di Mercato condotti dalla Società.
"Società Controllate" o "Società facenti parte del gruppo Caleffi" indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ..
"Sondaggi di Mercato" o "Sondaggi" indica la comunicazione di informazioni - da parte della Società o di un terzo che agisce in nome e per conto della Società - a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.).
La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:
"Soggetti Rilevanti" indica tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - in ragione degli incarichi/ruoli/uffici ricoperti all'interno della Società o delle Società Controllate - nel processo di identificazione, gestione e comunicazione di Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate e nelle attività inerenti ai Sondaggi di Mercato (i.e. dipendenti, consulenti etc.).
"Strumenti Finanziari" indica qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate - con l'ausilio dell'Info Room - individua, aggiorna e monitora i flussi (tipi) di informazioni rilevanti, vale a dire quei processi (intra ed extra aziendali) da cui possono originare dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente la Società e che possono, in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata.
A ciascun flusso (tipo) di Informazione Rilevante sono associate le persone che (astrattamente per ruolo/incarichi/responsabilità aziendali) hanno accesso a detta "tipologia" di informazioni nel periodo antecedente alla loro (potenziale) qualificazione come Informazioni Privilegiate (la "Matrice").
I seguenti criteri forniscono indicazioni circa la possibile qualificazione di una informazione come rilevante e, in un secondo momento, anche prossimo, come Informazione Privilegiata, fermo restando che (i) la valutazione deve essere effettuata caso per caso e che (ii) altri fattori potrebbero portare a conclusioni differenti.
g) Posizionamento dell'informazione nel contesto istituzionale del momento. Recenti fatti politici ed economici occorsi in un Paese estero in cui l'emittente abbia rilevanti attività potrebbero assumere rilievo ai fini della valutazione della natura rilevante/privilegiata dei dati relativi a tali attività.
h) Situazioni di fatto. Specie nell'ambito dei cd. processi prolungati, la realizzazione di alcune tappe intermedie rende con maggiore probabilità rilevante/privilegiata l'informazione relativa al più ampio processo. Si pensi, ad esempio, all'accordo (ancora informale) per un Non-Disclosure Agreement con uno dei principali competitor del settore.
Potenzialmente, tutti i processi aziendali sono suscettibili di produrre e/o intercettare Informazioni Rilevanti/Informazioni Privilegiate.
In ottica di qualificazione dell'informazione come rilevante o privilegiata, si rileva che quanto più "precisa" è un'informazione "non ancora pubblica" e tanto più elevata risulta essere la sua "materialità".
Fermo restando che la valutazione deve essere effettuata caso per caso e che altri fattori potrebbero portare a conclusioni differenti, possono potenzialmente generare Informazioni Rilevanti e - in un momento successivo, anche prossimo - Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:
(g) operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
(h) procedure concorsuali
Le relazioni finanziarie di periodo non ancora approvate dal Consiglio di Amministrazione non costituiscono di per sé Informazioni Privilegiate. Tuttavia, qualora dette relazioni includano Informazioni Privilegiate (ad esempio, "rilevante scostamento" - in positivo "earning surprise" o in negativo "profit warning" - dell'andamento effettivo della gestione rispetto alle aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla stessa Società al mercato), queste sono rese pubbliche nei termini di cui all'art. 4.3. della presente Procedura prima della riunione prevista dal calendario eventi societari.
Rimane comunque l'obbligo di comunicare al pubblico (nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 4.3. della presente Procedura) le deliberazioni con le quali l'organo competente della Società approva:
L'approvazione di dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione non costituisce di per sé Informazione Privilegiata. L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4.3. della presente Procedura trova applicazione nella sola misura in cui le prospettive di crescita e le previsioni sull'evoluzione della gestione siano qualificabili come Informazioni Privilegiate, come nel caso di "rilevante scostamento" rispetto alle aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla stessa Società al mercato.
3.1. Qualificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti
Sulla base della mappatura dei flussi (tipi) da cui possono originare Informazioni Rilevanti (art. 2.1. della presente Procedura) e tenuto conto sia dei criteri definiti per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti (art. 2.2. della presente Procedura) sia delle fattispecie che possono potenzialmente generare Informazioni Rilevanti (art. 2.3. della presente Procedura), i Process Owner informano, senza indugio, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate di tutte quelle informazioni - generate o comunque relative all'area di attività aziendali sottoposte alla propria responsabilità - considerate come potenzialmente rilevanti.
Allo stesso modo, i Dipendenti della Società segnalano ai Process Owner (sotto la cui responsabilità e direzione prestano la propria attività lavorativa) le potenziali Informazioni Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza. I Process Owner - analizzate le informazioni ricevute - provvedono, se del caso, senza indugio, alla comunicazione di dette informazioni alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate.
Congiuntamente ad ogni comunicazione alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, i Process Owner forniscono:
* * *
Ricevuta la comunicazione da parte del Process Owner, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate - con l'ausilio dell'Info Room - esamina le informazioni ricevute e, se del caso, qualifica le stesse come Informazioni Rilevanti. La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate mantiene evidenza sia delle motivazioni ricevute dai Process Owner rispetto alla qualificazione di una determinata informazione come rilevante sia delle motivazioni (elaborate dalla stessa Funzione Gestione Informazioni Privilegiate) sottese alla qualificazione di una determinata informazione come rilevante.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate informa il Process Owner - per il tramite dell'Info Room - della qualificazione, o meno, come rilevante dell'informazione fornita.
A seguito di detta informativa:
Il RIL si compone di singole sezioni - una per ogni Informazione Rilevante individuata indentificate mediante numerazione progressiva.
In ciascuna sezione viene annotato:
Nel caso in cui la persona che ha accesso alle Informazioni Rilevanti sia una società, un'associazione o un altro ente (i.e. una persona giuridica, quale, ad esempio, un consulente) che ha un rapporto di collaborazione professionale con Caleffi, nel RIL verranno indicate tutte le persone fisiche che - prestando la propria attività lavorativa presso detta persona giuridica - hanno accesso, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alle Informazioni Privilegiate medesime.
Nel RIL non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazione di fusione o di acquisizione o di altre operazioni come indicate all'art. 2.3. della presente Procedura;
* * *
Una volta qualificata l'informazione come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del RIL (i.e. apertura di una specifica sezione).
Nell'implementazione di tale attività, l'Info Room, prendendo le mosse dalla Matrice di riferimento di cui all'art. 2.1. della presente Procedura (i.e. persone astrattamente associate al flusso (tipo) di Informazioni Rilevanti a cui la specifica Informazione Rilevante è ascrivibile), verifica l'esistenza di eventuali discrepanze esistenti con l'elenco delle persone a conoscenza della specifica Informazione Rilevante (e successivi eventuali aggiornamenti) fornito dai Process Owner alla Funzione Gestione Informazioni Rilevanti e provvede alle registrazioni.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede all'eventuale successivo aggiornamento del RIL (con indicazione della data di ogni variazione) nel caso in cui vi sia una nuova persona che ha accesso a Informazioni Rilevanti che deve, quindi, essere inserita nel RIL.
Nel RIL risulteranno, pertanto, indicate tutte le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come rilevante e il momento in cui l'informazione ha cessato di essere tale in considerazione della successiva qualificazione come Informazione Privilegiata ovvero della "mancata evoluzione" della stessa in Informazione Privilegiata ("Periodo di Rilevanza").
Successivamente alla qualificazione di una determinata informazione come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate è chiamata:
In ciascuna sezione viene annotato:
La valutazione cui è chiamata la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate non può che svolgersi caso per caso, alla luce delle circostanze della situazione concreta e tenuto conto:
A seguito della valutazione come privilegiate delle informazioni esaminate, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:
Il RIP si compone di due distinte parti:
Accessi Permanenti, in cui è riportato l'elenco (e relative informazioni) - secondo le modalità previste dalla normativa vigente1 - delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate. La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate individua, con l'ausilio dell'Info Room, i soggetti da inserire in detto elenco. Di regola sono iscritte nella parte "Accessi Permanenti" le seguenti persone2 :
1 Alla data di approvazione della Procedura: Modello 2 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.
2 Valutazione effettuata sulla base dell'assetto organizzativo esistente alla data di approvazione della Procedura.
I dati delle persone iscritte nella parte "Accessi Permanenti" non sono re-inseriti nelle varie sezioni della parte "Accessi Non Permanenti".
Nel caso in cui la persona che ha accesso alle Informazioni Privilegiate sia una società, un'associazione o un altro ente (i.e. una persona giuridica, quale, ad esempio, un consulente) che ha un rapporto di collaborazione professionale con Caleffi, nel RIP verranno indicate tutte le persone fisiche che - prestando la propria attività lavorativa presso detta persona giuridica - hanno accesso, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alle Informazioni Privilegiate medesime.
Nel RIP non sono inseriti i dati di eventuali controparti di operazione di fusione o di acquisizione o di altre operazioni come indicate all'art. 2.3. della presente Procedura.
Aver accesso a Informazioni Privilegiate non implica necessariamente il possesso effettivo delle stesse. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come una mera eventualità di averne accesso.
I dati delle persone iscritte nel RIP sono conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
* * *
Una volta qualificata come privilegiata l'informazione in precedenza definita come rilevante, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, per iscritto, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del RIP.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede all'eventuale successivo aggiornamento del RIP nelle seguenti circostanze:
Le persone iscritte sono tempestivamente informate dall'Info Room circa:
la loro iscrizione nel RIP. A tal proposito l'Info Room si assicura che tutte le persone figuranti nel RIP prendano atto per iscritto (anche mediante email) degli obblighi
3 Alla data di approvazione della Procedura: Modello 1 dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016.
giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate;
gli aggiornamenti che li riguardano (ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento).
Nel RIP risulteranno, pertanto, indicate le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata ("Periodo di Pubblicazione") e dunque:
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate è responsabile di trasmettere (con l'ausilio dell'Info Room) il RIP a CONSOB, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima. La trasmissione a CONSOB avverrà tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected], seguendo le indicazioni fornite nella lettera di richiesta.
La Società comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate attraverso la diffusione di un comunicato stampa nel circuito telematico SDIR (sistema per la diffusione delle informazione regolamentate), al fine di consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.
Le informazioni che devono essere rese pubbliche dalla Società sono solo quelle che riguardano "direttamente" Caleffi e, quindi, non anche quelle che riguardano "indirettamente" l'Emittente4 . La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le Società Controllate se dette informazioni costituiscono Informazioni Privilegiate per Caleffi stessa.
4 Riguardano indirettamente la Società quelle informazioni che, pur influendo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi, originano da soggetti esterni alla Società - per esempio:
(i) dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche;
(ii) prossima pubblicazione di report di agenzie di rating;
(iii) prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari;
(iv) raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari;
(v) decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse;
(vi) decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.;
(vii) decisioni di autorità pubbliche e di governo locale;
(viii) decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione;
(ix) decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione (ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading);
(x) decisioni di autorità di vigilanza o antitrust.
A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente la Società, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate verifica se, per effetto di detta pubblicazione, le Informazioni Rilevanti in precedenza non considerate privilegiate abbiamo assunto tale natura.
La comunicazione deve avvenire quanto prima possibile rispetto alla qualificazione dell'informazione come privilegiata (i.e. entro il lasso temporale necessario per la redazione e approvazione del comunicato stampa e la successiva trasmissione allo SDIR). La Società preavvisa, con congruo anticipo, la CONSOB e la società di gestione del mercato della possibilità che Caleffi pubblichi Informazioni Privilegiate durante la fase di negoziazione degli Strumenti Finanziari.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione al mercato, l'Info Room provvede tempestivamente a redigere la bozza di comunicato stampa (prendendo le mosse della versione preliminare predisposta ai sensi dell'art. 3.1. della presente Procedura) da sottoporre, per l'approvazione, alla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate. Ottenuta l'approvazione, il comunicato stampa, nella sua versione definitiva, viene diffuso al mercato.
Ciascuna comunicazione:
Nel caso sussista un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come privilegiata di un'informazione, la Società procede a comunicarla al mercato, assicurandosi che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.
Una volta provveduto alla pubblicazione del comunicato stampa, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate, con l'ausilio dell'Info Room:
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate può ritardare - sotto la propria responsabilità - la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte/sussistenti le seguenti tre condizioni:
I casi in cui la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società possono includere, senza limitazione alcuna, le seguenti circostanze, da valutarsi caso per caso5 :
Situazioni in cui l'immediata comunicazione al pubblico non pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società includo, a titolo meramente esemplificativo, le dimissioni dell'Amministratore Delegato nelle more dell'individuazione del successore;
Le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate potrebbe indurre in errore il pubblico includono almeno le seguenti circostanze:
5 ESMA/2016/1478 del 20 ottobre 2016 - Comunicazione Consob n. 0110353 del 14 dicembre 2016
Il ritardo della pubblicazione di una Informazione Privilegiata non deve essere considerato automaticamente come fuorviante sulla base del fatto che detta informazione ha la caratteristica di essere materiale e, quindi, non essendo incorporata e riflessa nei prezzi di mercato a causa del ritardo, indurrebbe sempre in errore il pubblico;
La riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo della comunicazione non può essere considerata garantita, tra l'altro:
Nel caso di un processo prolungato, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative ad una tappa intermedia di tale processo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.
Appurata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4.4. della presente Procedura, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room) - una volta adottata la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata - è chiamata, nell'ordine:
spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico e i seguenti ulteriori elementi:
La notifica a CONSOB avverrà tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected], specificando come destinatario "Divisone Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
Qualora, dopo la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, dette informazione dovessero perdere il proprio carattere privilegiato, la Società non sarà tenuta né a diffondere un comunicato stampa né ad effettuare la dianzi citata notifica a CONSOB.
Il Registro Ritardi si compone di singole sezioni - una per ogni Informazione Privilegiata oggetto di ritardo della comunicazione al pubblico - indentificate mediante numerazione progressiva.
In ciascuna sezione viene annotato:
* * *
Una volta avviata la procedura del ritardo, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, per iscritto, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del Registro Ritardi.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede ad ogni necessario aggiornamento del Registro Ritardi.
5.1. Condizioni e modalità di svolgimento
Ove la Società determinasse di procedere con un Sondaggio di Mercato, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room):
procedendo alla compilazione del Registro Sondaggi secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
In occasione di ciascun Sondaggio di Mercato, la Funzione Gestione Informazioni Privilegiate impartisce, senza indugio, all'Info Room le istruzioni necessarie affinché quest'ultima possa, quanto prima possibile, procedere alla compilazione del Registro Sondaggi secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (con l'ausilio dell'Info Room), provvede, ove necessario, all'eventuale successivo aggiornamento del Registro Sondaggi.
La Società conserva le registrazioni relative a ciascun Sondaggio di Mercato condotto per un periodo di almeno 5 anni.
La Funzione Gestione Informazioni Privilegiate è responsabile di trasmettere (con l'ausilio dell'Info Room) il Registro Sondaggi all'autorità competente, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima.
6.1. Obblighi in capo ai Soggetti Rilevanti
I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:
custodire i suddetti documenti in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo a persone autorizzate;
utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
indipendentemente dal fatto che i suddetti documenti o le suddette informazioni si riferiscano, o meno, a informazioni qualificate dalla Società come rilevanti o privilegiate, anche tenuto conto del fatto che le determinazioni della Società sulla "natura" dell'informazione, per quanto significative, non pregiudicano differenti valutazioni da parte delle autorità preposte al successivo controllo.
Nel caso in cui i suddetti documenti o le suddette informazioni si riferiscano a Informazioni Rilevanti o Privilegiate, la trasmissione (nell'esercizio della propria occupazione / professione / funzione), se necessaria, può essere effettuata a condizione che:
I Soggetti Rilevanti sono, inoltre, tenuti a:
E' fatto assoluto divieto ai Soggetti Rilevanti in possesso di Informazioni Privilegiate
I rapporti con gli organi di informazione sono gestiti esclusivamente dalla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate e dall'Investor Relator Manager della Società.
E' fatto assoluto divieto agli altri Soggetti Rilevanti di intrattenere rapporti con organi di informazione.
La Società non comunica agli organi di informazione Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico (con le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.
Eventuali dichiarazioni da parte della Società concernenti Informazioni Rilevanti, ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo l'Emittente, Informazioni Privilegiate, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.
I rapporti con gli analisti finanziari sono gestiti esclusivamente dalla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate nonché dall'Investor Relator Manager e dal Responsabile Amministrazione e Finanza della Società.
E' fatto assoluto divieto agli altri Soggetti Rilevanti di intrattenere rapporti con analisti finanziari.
A tutela della parità informativa tra i diversi operatori e fermi restando gli obblighi legislativi e regolamentari vigenti, in occasione di incontri organizzati con analisti finanziari e/o operatori del mercato, la Società:
Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non comunica ai partecipanti Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico (con le modalità previste dall'art. 4.3. della presente Procedura) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.
Eventuali dichiarazioni da parte della Società concernenti Informazioni Rilevanti, ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo l'Emittente, Informazioni Privilegiate, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.
7.1. L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti6 .
La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può comunque costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
8.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. in data 27 marzo 2008 ed è stata modificata in data 29 agosto 2016 e da ultimo in data 19 marzo 2018.
6 Alla data di approvazione della Procedura
- sanzioni di carattere penale: MAD II e artt. da 184 a 187 del TUF;
- sanzioni di carattere amministrativo: art. 30 del MAR e artt. 187bis - 187quater del TUF.
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