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Caleffi

AGM Information Mar 24, 2017

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AGM Information

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RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

  • a) nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti
  • b) nomina del Presidente
  • c) determinazione del compenso annuale dei componenti

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2017.

La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.caleffionline.it

nella sezione "Corporate Governance"

CALEFFI S.P.A.

Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN) Capitale Sociale Euro 8.125.227,76 i.v. Registro Imprese MN n. 00154130207 C.F. e P.IVA IT 00154130207

Signori Azionisti,

l'Assemblea di Caleffi S.p.A. (di seguito "Caleffi" o "Società" o "Emittente") - convocata per il prossimo 5 maggio 2017 - sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito al punto n. 3 all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale

a) nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti

b) nomina del Presidente

c) determinazione del compenso annuale dei componenti"

ciò in considerazione del fatto che il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica nominato in data 30 aprile 2014 - è in scadenza, per compiuto mandato, con l'approvazione del bilancio 2016.

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare il "nuovo" organo di controllo di Caleffi1 , per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" (con ciò assicurando alle cd. "minoranze", in caso di presentazione di almeno due liste, la nomina di un Sindaco effettivo, in qualità di Presidente, e di un Sindaco supplente) e, dunque, sulla base di liste presentate (i.e. depositate) dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari (al momento del deposito delle liste medesime) di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria2 , con l'obbligo di comprovarne la titolarità (i.e. presentazione dell'apposita comunicazione prevista dal TUF) anche successivamente al deposito, purché almeno 21 giorni prima dell'Assemblea.

Con riferimento alla nomina del Presidente dell'organo di controllo della Società, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad adottare tale deliberazione nel solo caso in cui non sia possibile individuarlo per effetto dell'applicazione del meccanismo del voto di lista di cui infra.

1 Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio compreso nel mandato.

2 La Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017 ha stabilito che la percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione, da parte di soci, nel corso dell'esercizio 2017, di liste di candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Caleffi S.p.A. è pari al 4,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Qualora entro il dianzi citato termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati (i.e. 25 giorni prima dell'Assemblea) risulti essere stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (i.e. sino al 22° giorno antecedente all'Assemblea); in tal caso, la soglia richiesta per la loro presentazione è ridotta alla metà e, dunque, all'2,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Gli uffici della Società provvederanno a dare informativa al mercato, mediante comunicato stampa, dell'eventuale "ri-apertura" dei termini per la presentazione delle liste ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo precedente.

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.caleffionline.it e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste di candidati devono essere necessariamente articolate in n. 2 distinte sezioni:

  • (i) la prima sezione (Sindaci effettivi) contiene l'indicazione di n. 1 o più candidati fino a un massimo di n. 3 (contrassegnati da un numero progressivo) - alla carica di Sindaco effettivo;
  • (ii) la seconda sezione (Sindaci supplenti) contiene l'indicazione di n. 1 o n. 2 candidati (contrassegnati da un numero progressivo) alla carica di Sindaco supplente.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, almeno un terzo dei componenti il Collegio deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Pertanto, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo, le liste che - considerando entrambe le sezioni - contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima in precedenza indicata e segnatamente:

3

Numero di candidati indicati nella
lista
Numero di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato
3 componenti 1
Da 4 a 5 componenti 2

In caso di presentazione di una lista "completa" (i.e. 3 candidati Sindaci effettivi e 2 candidati sindaci Supplenti), i soci devono indicare candidati di genere diverso in entrambe le sezioni della lista (i.e. sezione Sindaci effettivi e sezione Sindaci Supplenti).

Inoltre, al fine di garantire, in ogni modo, la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000, in caso di presentazione di una lista "completa" (i.e. 3 candidati Sindaci effettivi e 2 candidati sindaci Supplenti), si invitano i soci ad includere candidati individuati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni:

  • tra i primi due posti della sezione Sindaci effettivi;
  • in entrambe i posti della sezione Sindaci supplenti.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

La lista - debitamente sottoscritta dai soci che la presentano - dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • in caso di "lista di minoranza" (vale a dire lista presentata da parte dei soli soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa), una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del cd. Regolamento Emittenti con quest'ultimi (vale a dire i

soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa).

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire, altresì, le ulteriori informazioni indicate al paragrafo 3 della citata Comunicazione Consob;

  • le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica. A tal proposito - oltre a ricordare agli Azionisti di tener conto della Comunicazione Consob n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17 luglio 2008 - si segnala, tra l'altro, che:
  • o i sindaci dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 di tale Decreto che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le materie inerenti all'industria tessile, alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale;
  • o ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana a cui la Società aderisce i Sindaci devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal predetto Codice con riferimento agli Amministratori;
  • o ai sensi dell'art. 17 del cd. Decreto Revisioni, il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero - ed in ogni caso coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa di legge o regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza. In particolare, non possono essere nominati Sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

  • per ciascun candidato, una esauriente informativa (i.e. curriculum vitae) contenente le caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. A tal proposito, si rammenta che sono previsti limiti al cumulo degli incarichi rispetto all'assunzione della carica di Sindaco della Società.

Si raccomanda, inoltre, ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

  • dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
  • dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Minoranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Oltre alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale, si rende, altresì, necessario deliberare in ordine all'attribuzione del compenso annuale loro spettante per la carica, attualmente stabilito in euro 20 mila per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 15 mila per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Nella determinazione del compenso da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale, Vi invitiamo a tenere in considerazione, come prescritto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, l'impegno richiesto anche in considerazione del ruolo ricoperto, nonché le caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

Tutto ciò premesso, tenuto conto:

  • di quanto illustrato nella presente Relazione;
  • di quanto previsto dallo Statuto sociale;
  • di quanto previsto dalla normative (riportata in calce alla presente Relazione);

il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea degli azionisti a:

  • a) nominare i componenti del Collegio Sindacale;
  • b) nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
  • c) determinare il compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuliana Caleffi

APPENDICE NORMATIVA

STATUTO SOCIALE CALEFFI

ART. 13) - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio; i sindaci dovranno avere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'articolo 1, lettere b) e c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti l'industria tessile; (ii) le materie inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di sindaco in più di altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero ed in ogni caso coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa di legge o regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dalla normativa, anche regolamentare e dal presente statuto per le rispettive cariche.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soci presenti in assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;

4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina del collegio sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci all'atto della nomina.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Il collegio sindacale ha tutti i poteri ad esso demandati dalla legge; ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 148 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il controllo contabile viene esercitato da una società di revisione legale iscritta nel registro dei revisori contabili; si applicheranno le disposizioni degli articoli 148 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

CODICE CIVILE

  1. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

  2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

TUF

Art. 148

(Composizione)

  1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

  2. a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;

  3. b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
  4. c) …omissis…;

d) …omissis….

1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.

  1. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147 ter, comma 1-bis.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

  1. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 .

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.

Art. 148-bis

(Limiti al cumulo degli incarichi)

  1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimoprevisto dal regolamento di cui al primo periodo.

REGOLAMENTO EMITTENTI

Art. 144-ter

(Definizioni)

  1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;

c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;

d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;

e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;

g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

  1. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

Art. 144-quater

(Quote di partecipazione)

  1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;

c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

  1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il flottante sia superiore al 25%;

b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

  1. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

  2. …omissis...

  3. …omissis...

  4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

Art. 144-quinquies

(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

  1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

  1. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art.144-sexies

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

  1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

  2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 1 del Testo unico.

  3. Le liste recano i nominativi:

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

  1. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

4-bis. …omissis...

4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

  1. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà.

  2. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

  3. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

  4. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

  5. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

  6. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

  7. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

  8. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Art. 144-septies

(Pubblicità della quota di partecipazione)

  1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

  2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-octies

(Pubblicità delle proposte di nomina)

  1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:

a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-sexies, comma 4;

b) per i candidati alla carica di amministratore:

b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

  1. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

  1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:

a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;

b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:

a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.

1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.

Art. 144-decies

(Informazione periodica)

  1. Le informazioni indicate negli articoli 144-octies e 144-novies, commi 1 e 1-bis, riferite ai candidati eletti sono riportate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-bis del Testo unico.

Art. 144-undecies.1

(Equilibrio tra generi)

  1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1 ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

  2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

  1. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

  2. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 144-terdecies

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

  1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico

D.M. 30-3-2000 n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 1

(Requisiti di professionalità)

  1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

  2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

  1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

  1. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

  1. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

  2. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agentedi cambio.

Art. 2

(Requisiti di onorabilità)

  1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

  1. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3

(Accertamento dei requisiti)

  1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

  2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

D.LGS. 39/2010

Art. 17 – Indipendenza

  1. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

COMUNICAZIONE N. DEM/9017893 DEL 26-2-2009

Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che "la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze"1.

1 Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

2 L'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita: "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.".

3 L'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti ("Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista") prevede: "Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; ..".

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti2 alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti3). 2

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144- quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

  • i rapporti di parentela;

  • l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;

  • l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;

  • l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;

  • l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonchè il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

  • l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;

  • l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

  • l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;

  • la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

  • le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

  • le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare ex ante i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di disclosure preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non 4

applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.

IL PRESIDENTE

Lamberto Cardia

CONSOB - COMUNICAZIONE N. DEM/DCL/DSG/8067632 DEL 17-7-2008

Oggetto: Situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF

Premessa

L'art. 148, comma 3, del TUF, nella versione innovata dalla Legge sul Risparmio, prevede alla lettera c), quale causa di incompatibilità per la nomina a componente dell'organo di controllo di un emittente, la sussistenza con vari soggetti [la società o le società da questa controllate o le società che la controllano o quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della società e i soggetti di cui alla lettera b) della medesima norma] di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero "di altri rapporti di natura" patrimoniale o "professionale che ne compromettano l'indipendenza".

La medesima incompatibilità è applicabile ai membri del Consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione per effetto del richiamo al comma 3 dell'art. 148 del TUF, contenuto nei successivi commi 4-bis e 4-ter.

In considerazione della novità della norma e dell'attribuzione alla Consob ex art. 148, comma 4-quater di compiti di vigilanza in merito alla sussistenza di tale incompatibilità, si rende necessario fornire, con la presente comunicazione, elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli "altri rapporti

di natura professionale", nonché dare indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo.

La sussistenza di altri rapporti di natura "professionale" tra i membri dell'organo di controllo e i soggetti indicati nella norma (in particolare, gli amministratori) richiede infatti, per affermare l'incompatibilità, un'ulteriore verifica circa la compromissione dell'indipendenza, diversamente da quanto previsto per i rapporti di lavoro autonomo, rilevanti di per sé.

La nozione di "rapporti di natura professionale"

Il riferimento ai "rapporti di natura professionale" introdotto dalla Legge sul Risparmio nel dicembre 2005 presenta difficoltà interpretative dovute all'assenza nel nostro ordinamento di una definizione univoca di tali rapporti.

L'intervento operato dalla suddetta legge assegna ad "altri" rapporti di natura professionale una rilevanza autonoma rispetto a quelli di natura patrimoniale o di lavoro autonomo, già presenti nella norma.

Sono pertanto presi in considerazione rapporti che, pur avendo natura professionale, non sono necessariamente patrimoniali o caratterizzati dall'esistenza di un rapporto di "lavoro" o dallo svolgimento della professione a favore di una delle parti del rapporto. Possono corrispondere a tali caratteristiche casi nei quali sia configurabile una relazione tra i soggetti interessati che non risponda allo schema semplice prestatore/destinatario ma ad un diverso schema, quale, ad esempio, quello cooperativo.

La cooperazione nello svolgimento della professione, nelle diverse forme in cui è prospettabile, costituisce quindi un "altro" rapporto di natura professionale suscettibile di essere valutato ai sensi della norma in esame per verificare se incida sull'indipendenza del componente dell'organo di controllo. In altri termini, possono considerarsi "di natura professionale" anche rapporti di cooperazione fra professionisti: in tale accezione, la qualificazione "di natura professionale" fa riferimento, piuttosto che alla prestazione della professione a favore di qualcun altro, all'attinenza del rapporto allo svolgimento della professione.

La forma di cooperazione fra professionisti più comunemente usata è quella dell'associazione. Sono però configurabili altre forme di cooperazione (ad esempio uno svolgimento continuativo in comune di incarichi professionali da parte di soggetti che rimangano formalmente titolari di studi autonomi); esistono inoltre diverse forme di associazione professionale, che vanno dalla semplice comunanza di mezzi strumentali all'esercizio dell'attività a forme strutturate attraverso meccanismi gerarchici e di ripartizione del lavoro e dei proventi.

Si ritiene che la norma dia rilievo ad ogni tipo di cooperazione nell'esercizio della professione, lasciando alla successiva valutazione circa l'idoneità a compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo eventuali distinzioni tra le diverse forme.

Elementi utili per la valutazione sulla compromissione dell'indipendenza

La sussistenza di "altri rapporti di natura professionale" tra un componente dell'organo di controllo di una società quotata e un altro soggetto, in particolare un amministratore, è, come visto, ritenuta dal legislatore causa di incompatibilità per il suddetto componente soltanto se detti rapporti compromettono l'indipendenza del soggetto investito di tali funzioni.

Con particolare riferimento all'associazione professionale, considerata l'esistenza di più modelli di associazione, non è il dato formale della sua presenza ad essere decisivo al fine di stabilire se il rapporto comprometta l'indipendenza del singolo membro nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; non si può in

proposito prescindere da un esame caso per caso, anche se è possibile individuare indici oggettivi in presenza dei quali una tale minaccia può considerarsi sussistente.

In linea generale, si può affermare che sussiste un "rapporto di natura professionale" tra amministratore e componente dell'organo di controllo in grado di compromettere l'indipendenza del secondo ai fini dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF in tutti i casi in cui il rapporto determini un abituale svolgimento in comune della professione o, comunque, una stabile influenza dell'uno sull'altro nello svolgimento dell'attività professionale.

Nel particolare caso dell'appartenenza ad una associazione professionale assumono pertanto rilievo associazioni strutturate in modo da dar luogo ad una stabile e continuativa relazione professionale. Allo stato attuale, possono individuarsi almeno quattro ipotesi in cui una situazione del genere si verifica e che, singolarmente prese, danno luogo ad una compromissione dell'indipendenza, ferma restando la possibilità di configurare altre ipotesi di minaccia di quest'ultima in relazione agli eventuali sviluppi della prassi operativa dell'attività professionale.

Prima ipotesi è quella di un'associazione che preveda l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli ma ad un'entità collettiva, con successiva ripartizione interna del lavoro secondo criteri organizzativi prestabiliti.

Tale ipotesi, tendenzialmente estranea al caso delle professioni per le quali norme di legge richiedano la natura individuale dell'incarico, renderebbe la relazione professionale tra i componenti dell'associazione sostanzialmente inestricabile, diventando difficile distinguere a chi facciano capo i diversi incarichi.

Seconda ipotesi è quella in cui vi sia soltanto la spendita di un nome collettivo, di solito comprensivo dei nomi di tutti i soci, fermo restando che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti appartenenti all'associazione. In tali casi, la compromissione dell'indipendenza del socio/componente dell'organo di controllo di una quotata potrebbe comunque aversi qualora alla spendita del nome collettivo sia unita anche un'organizzazione del lavoro all'interno dell'associazione che, prescindendo dall'individualità degli incarichi, comporti una trattazione in comune degli stessi, secondo ripartizioni, ad esempio, "per materia". In tal caso si riproporrebbe, nonostante l'individualità formale degli incarichi, la situazione della prima ipotesi sopra formulata.

Un terzo caso in cui appare configurabile la compromissione è quello dell'esistenza, all'interno dell'associazione, di un rapporto di natura gerarchica tra amministratore e membro dell'organo di controllo, nel senso che il primo assume o contribuisce ad assumere decisioni in grado di incidere sulle prospettive di avanzamento del secondo ovvero sulla sua esclusione dall'associazione. Tale situazione determina un metus reverenziale che appare, fra l'altro, difficilmente superabile da eventuali vincoli che il socio/amministratore si autoimponga. Un qualche rilievo potrebbero, invece, avere limiti che comportino una sua completa astensione da decisioni che possano riguardare la carriera del componente dell'organo di controllo, se imposti dalla medesima fonte (ad esempio lo statuto dell'associazione) che istituisce il rapporto gerarchico.

Quarta ipotesi di stabilità e continuità della collaborazione professionale è quella di un rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuno degli associati. In questo caso, pur non essendo necessariamente presente uno svolgimento comune o l'affidamento ad un'organizzazione comune dell'attività professionale, vi è una suddivisione del suo ricavato, che ne costituisce, dal punto di vista del professionista, il principale frutto. In sostanza, il corrispettivo che ciascuno degli associati percepisce per la propria attività va a remunerare anche gli altri associati, con la conseguenza che ciascuno di essi ha un interesse concreto all'ampliamento delle capacità attrattive di clientela dell'altro. Una tale relazione ben potrebbe compromettere l'indipendenza di giudizio del membro dell'organo controllante nei confronti dell'amministratore controllato socio della medesima associazione.

Le suddette situazioni assumono rilievo, in particolare, se le associazioni professionali sono caratterizzate dalla presenza di clausole di sostanziale esclusività e, dunque, riguardino tendenzialmente l'intera attività professionale dei soggetti coinvolti e non aspetti marginali della stessa. Si ha una tale ipotesi, ad esempio, nei casi in cui: (i) gli statuti escludano la possibilità per i soci di prestare attività in proprio o presso altri studi professionali, o (ii) confluiscano nel reddito globale dell'associazione anche i compensi eventualmente percepiti dai soci in ragione di incarichi collegabili alla rispettiva attività professionale.

Inoltre, gli indici sopra rappresentati sono presi in considerazione in quanto danno luogo a legami in grado di

compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo a prescindere dalla loro significatività

di tipo quantitativo.

A ciò si deve aggiungere che, con riferimento alla quarta ipotesi, tra i vari componenti di un'associazione professionale il cui statuto preveda, tra l'altro, la suddivisione degli utili dell'attività professionale dagli stessi svolta, è ravvisabile anche un rapporto "di natura patrimoniale", per la semplice considerazione che il reddito di ciascun partecipante all'associazione deriva, anche, dal ricavato dell'attività svolta da ciascuno degli altri.

A tal proposito si sottolinea che, avendo il legislatore attribuito autonomo rilievo alle due categorie dei rapporti di natura patrimoniale e di natura professionale come cause distinte di incompatibilità dei componenti dell'organo di controllo, qualora il rapporto tra questi ultimi soggetti e un amministratore sia già compreso tra quelli di "natura professionale" idonei a comprometterne l'indipendenza, non è formalmente necessaria (anche se può confermare eventuali conclusioni sull'esistenza di situazioni di incompatibilità per i soggetti interessati) un'ulteriore indagine sull'esistenza di altre cause di incompatibilità e, conseguentemente, sull'eventuale rilevanza dello stesso rapporto come avente, altresì, "natura patrimoniale".

IL PRESIDENTE

Lamberto Cardia

CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA

Art. 8 – Sindaci

8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l'esito di verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

8.C.2. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

8.C.3. La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

Art. 3 – Amministratori indipendenti

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale.

L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

  • riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
  • illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

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