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Brunello Cucinelli Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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BRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell'Industria, 5

Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese dell'Umbria 01886120540

n. R.E.A. 165936

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL QUINTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2026.

Argomento n. 5 all'ordine del giorno – Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 13 e ss. dello Statuto Sociale.

5.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
5.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.


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Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) e dell’art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”). La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli (la “Società” o “Brunello Cucinelli”) nella seduta del 18 febbraio 2026 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società al seguente indirizzo http://investor.brunellocucinelli.com/it/governo-societario/assemblea-azionisti, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.


Con riferimento al quinto argomento all’ordine del giorno, si informa che il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023, scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Pertanto, l’Assemblea degli Azionisti convocata in un’unica convocazione per il 23 aprile 2026 dovrà procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale, al cui contenuto, trascritto in calce, si rimanda per le previsioni relative a: (i) numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) durata in carica del Consiglio di Amministrazione; (iii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.


Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Presentazione delle liste di candidati per la carica di Amministratore

Con riferimento alle modalità di nomina, si ricorda che la nomina degli Amministratori, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto Sociale e dell’articolo 147-ter del TUF, verrà effettuata sulla base di liste di candidati presentate dai Soci che, al momento di presentazione della lista, anche congiuntamente, risultino titolari di una partecipazione pari ad almeno l’1% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie, così come stabilito dalla Consob, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1, del TUF e dell’art. 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti, nella determinazione dirigenziale n.155 del 27 gennaio 2026. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato può essere trasmessa alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine ultimo previsto per la pubblicazione da parte della Società delle liste medesime, ossia entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente


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la data dell'Assemblea (i.e., entro il 2 aprile 2026).

Le liste, formate secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale e dalla normativa applicabile, devono essere sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla necessaria documentazione, e devono essere depositate entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (ossia entro il 29 marzo 2026). Il deposito delle liste può essere effettuato con una delle seguenti modalità, come indicato nell'avviso di convocazione: (i) consegna a mano presso la sede legale della Società, dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:30, o (ii) invio a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale della Società, o (iii) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [email protected].

Resta inteso che (i) ciascun Socio, (ii) i Soci appartenenti al medesimo gruppo e (iii) i Soci che aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Inoltre, ciascun candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità e non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione in vigore.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere (pari a 15 candidati, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto Sociale), elencati secondo un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da assicurare la presenza del genere meno rappresentato nella misura prevista dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi (come di seguito richiamata).

Ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto Sociale, all'atto del deposito, le liste dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

(i) l'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
(ii) le dichiarazioni dei singoli candidati con le quali questi ultimi attestino, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità (¹), nonché la presenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, anche in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;
(iii) il curriculum vitae di ciascuno dei candidati, con l'indicazione delle caratteristiche personali e professionali di tali soggetti, nonché degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in

(¹) Si ricorda che tra i requisiti prescritti per l'assunzione della carica che dovranno essere oggetto della dichiarazione rientrano, inter alia, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 c.c..


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conformità dei criteri imposti dalla legge o fatti propri dalla Società;

(iv) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile dovrà depositarsi una dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei confronti dei candidati in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si richiamano infine le raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa della Società, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni. In particolare, dovranno essere indicate tra le predette relazioni, qualora significative, almeno quelle elencate nella predetta Comunicazione Consob (consultabile nel sito www.consob.it).

Composizione del Consiglio di Amministrazione

In ciascuna lista dovrà essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza così come stabilito dalle norme di legge e di regolamento applicabili. Ai fini della composizione delle liste, gli Azionisti sono invitati a tenere conto – inter alia – del fatto che la Società aderisce alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate Governance”).

Tanto premesso, in ossequio alla disciplina normativa e regolamentare vigente, è opportuno precisare che:

(i) ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF “almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3” del TUF;

(ii) la Raccomandazione 5 del Codice di Corporate Governance prevede che “l'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi


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dal presidente” e “nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell’organo di amministrazione” (²).

Nel richiamare le ulteriori previsioni del Codice di Corporate Governance in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione (cui si rimanda per quanto non specificato di seguito), si ricorda che:

(i) come precisato dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da Amministratori esecutivi e non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati; il numero e le competenze degli Amministratori non esecutivi devono essere tali da assicurare loro un peso significativo nell’assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione;

(ii) l’organo di amministrazione è chiamato a costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, in materia di nomine, remunerazioni e controllo e rischi. A tal proposito, si segnala che: (a) ai sensi della Raccomandazione 26 del Codice di Corporate Governance, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del “comitato remunerazioni”) deve possedere un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive; (b) ai sensi della Raccomandazione 35 del Codice di Corporate Governance, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del “comitato controllo e rischi”) deve possedere un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

In ottemperanza alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione, con delibera dell’11 marzo 2021, aveva stabilito, anche tenendo in considerazione le osservazioni formulate dai Consiglieri nell’ambito dell’attività di board evaluation condotta nel 2021, che la circostanza che ad un amministratore della Società fosse attribuito un compenso complessivo eccedente, in un esercizio sociale, l’importo di Euro 100.000,00, sia esso corrisposto (o riconosciuto) da parte di Brunello Cucinelli o di società del Gruppo, faceva di regola venire meno il requisito dell’indipendenza.

Con delibera dell’11 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione, in linea con il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine del 13 maggio 2024, ha approvato una modifica al Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari, innalzando la soglia del compenso “extra” da Euro 100.000 a Euro 150.000, in un esercizio sociale.

Si ricorda, inoltre, che lo Statuto Sociale prevede che la composizione degli organi sociali di

(²) Si ricorda che Brunello Cucinelli è qualificabile come “società grande” e “società a proprietà concentrata” ai sensi del Codice di Corporate Governance.


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amministrazione e controllo debba, in ogni caso, assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente. A tal proposito, si richiamano le modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di Bilancio 2020”) che ha aumentato la quota riservata al genere meno rappresentato da un terzo a due quinti dell’organo di amministrazione delle società quotate (arrotondato per eccesso all’unità superiore qualora non risulti un numero intero, ad eccezione degli organi formati da tre componenti per i quali l’arrotondamento avverrà per difetto all’unità inferiore).

Si rappresenta inoltre che nel corso del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati (c.d. “board evaluation”) riferito all’esercizio 2025 e completato in data 16 febbraio 2026 è emerso che l’attuale composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione è considerata adeguata in termini di competenze, esperienze e caratteristiche personali rispetto alle esigenze gestionali e organizzative della Società.

Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Per quanto riguarda le modalità di nomina, si rinvia a quanto previsto dall’art. 14.7 dello Statuto Sociale, come trascritto in calce alla presente Relazione.


Si rammenta che le liste per le quali non siano osservate le disposizioni di cui sopra, saranno considerate come non presentate.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di predisposizione e di consegna delle liste, si rinvia altresì a quanto previsto in dettaglio nell’avviso di convocazione dell’Assemblea da pubblicarsi nei termini di legge.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Inoltre, si raccomanda ai Soci che intendano presentare una lista di predisporre, e depositare unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare su: (i) numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (iv) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.


Per completezza e ai fini della presentazione delle proposte di delibera di cui alla presente Relazione, si riporta qui di seguito il testo integrale degli artt. 13 e 14 dello Statuto Sociale vigente:

“Articolo 13 - Composizione dell’organo amministrativo
13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 (nove) a 15


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(quindici) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria.

13.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.3 Prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero dei componenti e la durata in carica.

13.4 Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

13.5 Salvo diversa deliberazione assembleare, agli amministratori si applica il divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 codice civile.

Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione

14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, contenenti non più di 15 (quindici) candidati, elencati mediante un numero progressivo.

14.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

14.3 Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in


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prima convocazione, insieme:

i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;
ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;
iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.

La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da assicurare la presenza del genere meno rappresentato nella misura prevista dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

14.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

14.6 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

14.7 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero


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di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la “Lista di Minoranza”).

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti: qualora non sia stata presentata alcuna lista l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo.


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A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro eventuale sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina vigente pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

14.9 Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l'art. 2386, comma 4, codice civile.".


Vi invitiamo pertanto a presentare le candidature alla carica di Amministratore in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, ed a presentare le proposte relative al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare, alla candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla durata in carica dei consiglieri ed al compenso loro spettante.

Solomeo, 18 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Lav. Brunello Cucinelli