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Brunello Cucinelli — AGM Information 2020
Mar 13, 2020
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AGM Information
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BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.
Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Viale Parco dell'Industria, 5 Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540 n. R.E.A. 165936
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PRIMO E UNICO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2020.
Argomento 1 - Parte Straordinaria all'ordine del giorno – Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
1.1 Art. 13 (Composizione dell'organo amministrativo); 1.2 Art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione); 1.3 Art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale).
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. ("BC" o la "Società") Vi ha convocato in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica ed integrazione di alcune disposizioni dello statuto sociale attualmente vigente. Le modifiche qui proposte mirano, da un lato, ad adeguare lo statuto affinché lo stesso si adatti alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo della Società; dall'altro, sono volte a rendere lo statuto più funzionale alle attuali esigenze organizzative della Società.
Con riferimento al primo profilo, si rammenta che la disciplina in esame, introdotta per la prima volta con Legge 12 luglio 2011 n. 120 (Legge Golfo-Mosca) era stata recepita dallo statuto sociale tramite le modifiche allo statuto approvate dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2013. In tale sede, lo statuto aveva previsto che al genere meno rappresentato fosse destinato un terzo tra i consiglieri eletti nel consiglio di amministrazione e tra i sindaci effettivi del collegio sindacale, conformemente alla disciplina allora vigente. La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") ha modificato gli art. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del D. Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") relativi, rispettivamente, al procedimento di nomina del consiglio di amministrazione e alla composizione del collegio sindacale stabilendo un nuovo criterio di riparto tale da assicurare l'equilibrio tra generi. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e, dunque, dal 1° gennaio 2020, lo statuto dovrà riservare al genere meno rappresentato almeno due quinti, e non più almeno un terzo, degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale. Inoltre, il criterio per il riparto tra generi così modificato si applicherà per sei mandati consecutivi.
L'introduzione del criterio dei due quinti, tuttavia, ha posto qualche difficoltà con riferimento agli organi sociali formati da tre componenti. Si pensi, ad esempio, ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi, come nel nostro caso, per il quale l'applicazione del criterio dei due quinti diviene aritmeticamente impossibile da applicare in quanto comporterebbe una continua inversione del genere meno rappresentato con impossibilità di applicazione della nuova normativa. Sul tema è intervenuta Consob che, con la comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, ha chiarito quanto segue: (i) le modifiche di recente introduzione non impongono, neanche indirettamente, alle società quotate di dotarsi di un organo di controllo composto da cinque sindaci effettivi; e (ii) in attesa di un intervento di adeguamento della disciplina regolamentare, agli organi sociali composti da tre membri non si applicherà il criterio dell'arrotondamento per eccesso stabilito dall'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), applicandosi invece un arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Resta fermo per gli organi con diversa composizione il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
Si rende pertanto opportuno modificare lo statuto sociale vigente della Società al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di "equilibrio tra generi" di volta in volta vigenti.
Con riferimento al secondo profilo, invece, le proposte di modifica sono volte a introdurre disposizioni che rendano lo statuto più funzionale alle attuali esigenze della Società. Al fine di perseguire questa finalità si propone di modificare le regole sulla composizione dell'organo di amministrazione, sostituendo il numero minimo e il numero massimo dei membri. Contestualmente, al fine di rendere più agevole la presentazione delle liste di minoranza per la nomina del consiglio di amministrazione e tenuto altresì conto dell'art. 144 undecies.1 del Regolamento Emittenti, si propone di eliminare il riferimento al numero minimo di candidati per la presentazione della lista (attualmente fissato in cinque); tanto più che, in base all'art. 14.7 dello statuto, dalla Lista di Minoranza può essere tratto un solo candidato.
Inoltre, come previsto dall'art. 2404 c.c., si propone di dedicare una specifica disciplina alle riunioni del Collegio Sindacale stabilendo la possibilità di utilizzare mezzi di telecomunicazione tali da consentire la corretta identificazione dei partecipanti e l'agevole discussione in tempo reale tra gli stessi circa i temi all'ordine del giorno.
La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti ed è stata predisposta in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti. La Relazione è stata predisposta al fine di illustrare le modifiche statutarie di cui si propone l'approvazione.
1. MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE
Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'attuale testo degli artt. 13 (Composizione dell'organo amministrativo), 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) e dell'art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale).
- art. 13 (Composizione dell'organo amministrativo)
Si propone di modificare il numero massimo e il numero minimo dei componenti dell'organo di amministrazione prevedendo, in particolare: (i) di aumentare il numero minimo dei membri da 5 (cinque) a 9 (nove); e (ii) di ridurre il numero massimo dei membri da 21 (ventuno) a 15 (quindici).
Il numero minimo di 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essere maggiormente in linea con i sistemi di governance adottati dalle principali società quotate italiane, consentirebbe di costituire agevolmente i comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, assicurando, allo stesso tempo, la molteplicità all'interno del Consiglio delle diverse competenze e professionalità richieste dallo stesso Codice di Autodisciplina.
D'altra parte, il numero massimo di componenti che si propone di ridurre a 15 (quindici) risulterebbe più
funzionale alle caratteristiche attuali della Società e ad una più efficiente gestione dei lavori dell'organo amministrativo.
- Articolo 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione)
Le proposte di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione sono volte ad adeguare la formulazione attualmente adottata alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Si intende, inoltre, eliminare la disposizione che fissa in cinque il numero minimo di candidati da presentare.
A tal fine si propone di:
- (i) inserire la previsione secondo la quale il procedimento di nomina degli amministratori con il voto di lista avvenga nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare in materia di "equilibrio tra generi" di tempo in tempo vigente eliminando il riferimento ad "almeno un terzo", criterio oggi non più vigente;
- (ii) eliminare il numero minimo di candidati che i soci titolari della quota di partecipazione richiesta dalla Consob sono tenuti a presentare tramite le apposite liste, rendendo così più agevole la presentazione delle liste di minoranza. Alla luce dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14.4 dello statuto attualmente vigente, sarebbe già possibile, secondo un'interpretazione di favor per le minoranze, presentare liste composte da un numero di candidati inferiore a 5. Cionondimeno, si propone di modificare lo statuto al fine di eliminare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo;
- (iii) modificare il numero massimo di candidati che i soci titolari della quota di partecipazione richiesta dalla Consob possono presentare tramite le apposite liste, al fine di coordinare la disposizione in esame con la modifica di cui al primo paragrafo dell'art. 13;
- (iv) di prevedere che le liste che presentino almeno tre candidati siano composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da assicurare la presenza del genere meno rappresentato nella misura prevista dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'"equilibrio tra generi"; viene così proposto di eliminare il riferimento al criterio del terzo, non più attuale dopo la modifica dell'art. 147-ter TUF.
- Articolo 21 (Procedimento di nomina e riunioni del Collegio Sindacale)
In maniera analoga a quanto proposto in relazione al procedimento di nomina dei consiglieri di amministrazione, per il Collegio Sindacale si propone:
(i) di inserire la previsione secondo la quale il procedimento di nomina dei membri effettivi del
collegio sindacale con il voto di lista avvenga nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare in materia di "equilibrio tra generi" di tempo in tempo vigente, eliminando il riferimento ad "almeno un terzo", criterio di riparto non più vigente;
- (ii) di prevedere che le liste che presentino almeno tre candidati siano composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da assicurare la presenza del genere meno rappresentato nella misura prevista dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'"equilibrio tra generi"; viene così proposto di eliminare il riferimento al criterio del terzo, non più attuale dopo la modifica dell'art. 148 TUF;
- (iii) si propone, altresì, di introdurre il nuovo comma 5 dell'art. 21 al fine di regolare le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale. Come previsto dall'art. 2404 c.c., la Società intende introdurre la possibilità di svolgere le riunioni del Collegio Sindacale anche con mezzi di telecomunicazione. La proposta di modifica dello statuto è finalizzata a facilitare lo svolgimento delle riunioni consentendone anche la connessione tramite mezzi di telecomunicazione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione deve esser dato atto nel verbale della riunione; e (ii) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti fissati all'ordine del giorno. Il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione. Conseguentemente, la rubrica dell'art. 21 viene integrata con riferimento alle "riunioni" del collegio sindacale.
2. TESTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE A CONFRONTO
Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello statuto sociale della Società che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo quale risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche
| (grassetto = testo aggiunto; barrato = testo eliminato) | |
|---|---|
| TESTO VIGENTE | PROPOSTE DI MODIFICA |
| Articolo 13 - Composizione dell'organo |
Articolo 13 - Composizione dell'organo |
| amministrativo | amministrativo |
| 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) a 21 (ventuno) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. |
13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 (cinque) 9 (nove) a 15 (quindici) 21 (ventuno) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria. |
| Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione |
Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione |
| 14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della |
14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della |
disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventuno) candidati, elencati mediante un numero progressivo.
14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più̀ di 15 (quindici) 21 (ventuno) candidati. I candidati devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da assicurare la presenza del che appartengano al genere meno rappresentato nella misura prevista dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati. La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
| Articolo 21 – Procedimento di nomina del Collegio |
Articolo 21 – Procedimento di nomina e riunioni del |
|---|---|
| Sindacale | Collegio Sindacale |
| 21.5 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, | 21.5 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, |
| dovranno essere depositate presso la sede sociale | dovranno essere depositate presso la sede sociale |
| della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato | della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato |
| per l'Assemblea in prima convocazione, insieme: a) | per l'Assemblea in prima convocazione, insieme: a) |
| alle informazioni relative all'identità dei soci che le |
alle informazioni relative all'identità dei soci che le |
| hanno presentate, con l'indicazione della percentuale | hanno presentate, con l'indicazione della percentuale |
| di partecipazione complessivamente detenuta e di una | di partecipazione complessivamente detenuta e di una |
| certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale | certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale |
|---|---|
| partecipazione. Tale certificazione potrà essere |
partecipazione. Tale certificazione potrà essere |
| prodotta entro il diverso termine previsto dalla | prodotta entro il diverso termine previsto dalla |
| disciplina legislativa e regolamentare applicabile; b) | disciplina legislativa e regolamentare applicabile; b) |
| alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati | alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati |
| accettano la loro candidatura e attestano, sotto la | accettano la loro candidatura e attestano, sotto la |
| propria responsabilità, l'inesistenza di cause di |
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di |
| incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti | incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti |
| dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un | dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un |
| curriculum vitae riguardante le caratteristiche |
curriculum vitae riguardante le caratteristiche |
| personali e professionali dei soggetti designati, con | personali e professionali dei soggetti designati, con |
| indicazione degli incarichi di amministrazione e | indicazione degli incarichi di amministrazione e |
| controllo ricoperti presso altre società; d) alla |
controllo ricoperti presso altre società; d) alla |
| dichiarazione dei soci diversi da quelli che |
dichiarazione dei soci diversi da quelli che |
| detengono, anche congiuntamente, una |
detengono, anche congiuntamente, una |
| partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, | partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, |
| attestante l'assenza di rapporti di collegamento |
attestante l'assenza di rapporti di collegamento |
| previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento | previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento |
| Emittenti con questi ultimi. | Emittenti con questi ultimi. |
| La lista per la cui presentazione non siano state | La lista per la cui presentazione non siano state |
| osservate le previsioni di cui sopra è considerata | osservate le previsioni di cui sopra è considerata |
| come non presentata. | come non presentata. |
| Le liste che presentino un numero complessivo di | Le liste che presentino un numero complessivo di |
| candidati pari o superiore a tre devono essere | candidati pari o superiore a tre devono essere |
| composte da candidati appartenenti ad entrambi i | composte da candidati appartenenti ad entrambi i |
| generi, in modo che appartengano al genere meno | generi, in modo che appartenga al genere meno |
| rappresentato nella lista stessa almeno un terzo | rappresentato nella lista stessa almeno un terzo |
| (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di | (arrotondato all'eccesso) dei la quota di candidati |
| Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato | alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo |
| all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco | (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di |
| supplente. | Sindaco supplente così come stabilita dalla |
| disciplina pro tempore vigente in materia di | |
| equilibrio tra generi. | |
| 21.15 Le riunioni del collegio sindacale possono |
|
| tenersi anche mediante mezzi di |
|
| telecomunicazione, a condizione che tutti i |
|
| partecipanti possano essere identificati e di tale | |
| identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia |
|
| loro consentito di seguire la discussione e di | |
| intervenire in tempo reale alla trattazione degli | |
| argomenti affrontati, scambiando se del caso | |
| documentazione; in tal caso il collegio sindacale si | |
| considera tenuto nel luogo in cui si trova chi |
|
| presiede la riunione. | |
Si precisa che nessuna delle modifiche statutarie proposte comporta il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.
* * * * *
Signori azionisti,
in considerazione di quanto precedentemente esposto, ove concordiate con le proposte di modifica sopra illustrate, Vi invitiamo ad adottare le deliberazioni di seguito proposte.
- quanto alle modifiche dell'Articolo 13 (Composizione dell'organo amministrativo) dello statuto sociale:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A.,
-
vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;
-
visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,
delibera
- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 13 dello statuto sociale della Società attualmente vigente che avrà, per effetto delle modifiche, il seguente tenore:
"Articolo 13 - Composizione dell'organo amministrativo
13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 9 (nove) a 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria."
- quanto alle modifiche dell'Articolo 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A.,
- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate; - visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,
delibera
- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente che avrà, per effetto delle modifiche, il seguente tenore:
"Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione
14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, contenenti non più̀ di 15 (quindici) candidati. I candidati devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.
14.4 In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da assicurare la presenza del genere meno rappresentato nella misura prevista dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata."
- quanto alle modifiche dell'Articolo 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello statuto sociale:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A.,
- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;
- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,
delibera
- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 21 dello statuto sociale della Società attualmente vigente che avrà, per effetto delle modifiche, il seguente tenore:
"Articolo 21 – Procedimento di nomina e riunioni del Collegio Sindacale
21.5 Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme: a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa la quota di candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente, così come stabilita dalla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.
21.15 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione."
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Solomeo, 11 marzo 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Cav. Lav. Brunello Cucinelli