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Borgosesia

Pre-Annual General Meeting Information May 29, 2017

4180_rns_2017-05-29_67fcee12-d810-4649-99a8-886cec063056.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE PREDISPOSTA DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971/99 ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato su "Il Giornale" in data 30 maggio 2017 è stata convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione (la "Società" o "BGS" o l' "Emittente") in Prato, Via dei Fossi 14/c, per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 luglio 2107 in Milano, via della Posta 7, presso gli uffici di DLA Piper, alla stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

    1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
    1. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Parte straordinaria

  1. Modifica degli artt. 5,6, 27 e 29 dello Statuto sociale al fine di adeguare le clausole statutarie in tema di diritti delle azioni di risparmio all'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie.

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti considerazioni sui singoli punti all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Signori Azionisti

si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico, del conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario, dalle relative note esplicative e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione (anche in funzione di soggetto incaricato del controllo contabile). Inoltre, viene presentato all'assemblea degli azionisti il bilancio consolidato di Gruppo corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione (anche in funzione di soggetto incaricato del controllo contabile).

La Relazione Finanziaria Annuale della Società, contenente i documenti sopra elencati unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, alle relative relazioni di corredo e alla relazione annuale sulla Corporate Governance, è stata pubblicata il 29 aprile 2017.

Il progetto di bilancio d'esercizio della Società evidenzia una perdita netta di € 3.339.789 (mentre a livello di Gruppo il risultato è negativo per € 2.642.928) che si propone di portare a nuovo. Si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale per maggiori informazioni sull'andamento e sui risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2016 nonché sull'andamento e i risultati di gruppo.

I Signori azionisti ovviamente potranno, in sede assembleare, richiedere ulteriori informazioni al Collegio dei Liquidatori considerato anche che l'Assemblea costituisce un'opportunità di dialogo tra liquidatori e azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione,

- preso atto della Relazione sulla gestione,

- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016,

- preso atto del Bilancio consolidato di Borgosesia S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2016,

DELIBERA

di approvare il Bilancio d'esercizio di Borgosesia S.p.A. in liquidazione S.p.A. al 31 dicembre 2016, portante una perdita di euro 3.339.789,00, che viene portata a nuovo."

* * *

* * *

2. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Il Collegio dei Liquidatori rammenta come la Società sia tenuta a mettere a disposizione del pubblico la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Sul contenuto della prima sezione di tale relazione - approvata dal Collegio dei Liquidatori e messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi di legge e/o regolamento, ed illustrante la politica della Società in tema di remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica - l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario, fermo restando che, ai sensi del citato articolo 123-ter del TUF, la deliberazione non avrà comunque natura vincolante.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

"L'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione,

preso atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98 la prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98."

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 5, 6, 27 e 29 dello Statuto sociale al fine di adeguare le clausole statutarie in tema di diritti delle azioni di risparmio all'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in seduta straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica degli artt. 5, 6, 27 e 29 dello Statuto sociale della Società nei termini e con le modalità di seguito precisati.

La proposta è formulata al fine di adeguare le previsioni statutarie relative alle azioni di risparmio all'avvenuta eliminazione del valore nominale espresso dalle azioni ordinarie di Borgosesia.

In occasione, infatti, della delibera del 20 dicembre 2013 nell'adottare le modifiche statutarie relative all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni, allora stabilito in euro 1,20, non si era intervenuto adeguatamente al fine di coordinare tutte le clausole dello Statuto sociale, rendendo di difficile individuazione il criterio in base al quale determinare la misura dei diritti delle azioni di risparmio, allora pari al valore nominale delle stesse di euro 1,20.

In ragione di ciò, il Collegio dei liquidatori, in linea con quanto previsto originariamente dallo Statuto sociale, propone di fissare un parametro fisso - pari ad euro 1,20 - sulla base del quale verranno calcolati i diritti patrimoniali privilegiati delle azioni di risparmio di Borgosesia ("Parametro del Dividendo Privilegiato"), in maniera tale da scongiurare ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo, nonché di descrivere esplicitamente la disciplina dei privilegi patrimoniali delle azioni di risparmio

Le modifiche proposte, pertanto, hanno la finalità esclusiva di adeguare le clausole statutarie in tema di diritti delle azioni di risparmio, rendendole coerenti con la mancanza dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Nell'ambito di tale adeguamento si propone altresì di ripristinare la clausola che attribuisce alle azioni di risparmio il diritto alla postergazione in caso di perdite e conseguente riduzione del capitale sociale, con modalità del pari coerenti con la mancanza del valore nominale.

In considerazione del fatto che le modificazioni statutarie qui proposte non comportano alcuna modificazione dei diritti sociali spettanti agli azionisti ordinari e agli azionisti di risparmio, bensì hanno natura di adeguamenti della formulazione delle clausole statutarie in dipendenza dell'eliminazione del valore nominale, la deliberazione di cui a questo punto all'ordine del giorno: (i) non richiede l'autorizzazione delle assemblea speciale delle azioni di risparmio; (ii) non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. a favore degli azionisti ordinari e degli azionisti di risparmio.

Si riporta di seguito il confronto tra il testo statutario oggi vigente e il testo modificato come proposto dal Collegio dei liquidatori

Art. 5 Art. 5
- -
Misura del capitale Misura del capitale
Il Il
capitale capitale
sociale è sociale è
di di
euro euro
28.981.119,32 28.981.119,32
(ventottomilioninovecentoottantunomilacentodici (ventottomilioninovecentoottantunomilacentodici
annove annove
virgola virgola
trentadue) trentadue)
ripartito ripartito
in in
n. n.
38.829.663 38.829.663
azioni azioni
prive prive
di di
valore valore
nominale nominale
espresso, delle quali n. 37.935.251 ordinarie e n. espresso, delle quali n. 37.935.251 ordinarie e n.
894.412 di risparmio. 894.412 di risparmio.
Art. 6 - Art. 6 -
Azioni e strumenti finanziari Azioni e strumenti finanziari
Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Le
azioni azioni
sono sono
indivisibili. indivisibili.
Le Le
azioni azioni
sono sono
nominative o al portatore, osservate le norme di nominative o al portatore, osservate le norme di
legge. legge.
Le Le
azioni azioni
sono sono
emesse emesse
in in
regime regime
di di
dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte III, dematerializzazione, di cui al Titolo II, Parte III,
del D. Lgs. 58/1998. del D. Lgs. 58/1998.
Possono essere emesse azioni privilegiate ai sensi Possono essere emesse azioni privilegiate ai sensi
di legge. Possono essere altresì emesse azioni di di legge. Possono essere altresì emesse azioni di
risparmio, anche in sede di conversione di azioni risparmio, anche in sede di conversione di azioni
già emesse sia ordinarie sia privilegiate, aventi i già emesse sia ordinarie sia privilegiate, aventi i
privilegi di cui ai successivi articoli 27 e 29; privilegi di cui ai successivi articoli 27 e 29;
inoltre, le azioni di risparmio sono soggette alla inoltre, le azioni di risparmio sono soggette alla
seguente disciplina: seguente disciplina:
(i) in ogni caso di riduzione del capitale sociale
per
perdite,
la
deliberazione
deve
necessariamente prevedere, al fine di garantire
alle azioni di risparmio la postergazione delle
perdite, il proporzionale annullamento delle sole
azioni ordinarie sino a concorrenza dell'intera
parità
contabile
da
esse
rappresentata;
solo
qualora le perdite da coprire siano superiori alla
parità
contabile
rappresentata
dalle
azioni
ordinarie, la riduzione del capitale sociale per
perdite
comporterà
un
proporzionale
annullamento delle azioni di risparmio, fatta salva
la necessità, ai sensi dell'art. 145, comma 5, TUF,
di ristabilire il rapporto tra azioni ordinarie e
azioni di risparmio prevista dalla legge entro i
termini ivi stabiliti;
(ii) in ogni caso in cui venisse modificata la parità
contabile delle azioni ordinarie e di risparmio –
fermo restando che essa è comunque la medesima
per le une e le altre, e che non potrà darsi il caso
di modifica della parità contabile per effetto di
una riduzione del capitale sociale per perdite,
stante quanto stabilito al punto precedente –
si
intenderà
automaticamente
modificato,
nella
medesima
proporzione,
anche
l'importo
del
Parametro
del
Dividendo
Privilegiato,
come
definito nel successivo art. 27;
(i) in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o (iii)in caso di esclusione delle azioni ordinarie e/o
di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un di quelle di risparmio dalle negoziazioni in un
mercato mercato
regolamentato, regolamentato,
l'assemblea l'assemblea
degli degli
azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi azionisti di risparmio potrà, entro dodici mesi
dalla predetta esclusione, richiedere alla società la dalla predetta esclusione, richiedere alla società la

conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;

(ii) al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.

Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.

conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; l'assemblea straordinaria dovrà essere all'uopo convocata entro due mesi dalla richiesta e, se delibererà in senso conforme, determinerà le modalità della conversione; in caso di mancata conversione le azioni di risparmio conserveranno i privilegi di natura patrimoniale e la disciplina prevista del presente statuto e dalla legge;

(iiiv) al fine di assicurare al rappresentante comune un'adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

La società può peraltro emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinando all'atto della loro emissione i diritti spettanti all'intera categoria di azioni così creata.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari denominati "buoni d'apporto" a fronte del conferimento anche di opera o servizi determinando contestualmente i diritti patrimoniali e amministrativi – escluso sempre il diritto di voto - agli stessi spettanti e disciplinando le norme per la loro circolazione. I "buoni d'apporto" possono essere nominativi o al portatore osservate le norme di legge.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società da questa controllate e ciò mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro determinando le modalità di loro assegnazione, le norme sulla loro circolazione ed i diritti loro spettanti.

Del pari l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai soggetti individuati al precedente comma di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il diritto di voto nelle assemblee della società. Spetta in tal caso all'assemblea la determinazione dei diritti spettanti agli strumenti finanziari così istituiti, delle modalità di loro circolazione, nonché delle eventuali cause di decadenza o riscatto.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali

correlati ai risultati dell'attività sociale in un correlati ai risultati dell'attività sociale in un
determinato determinato
settore. settore.
In In
tale tale
ipotesi ipotesi
spetta spetta
all'assemblea che procede all'emissione delle all'assemblea che procede all'emissione delle
azioni fissare il numero ed il valore nominale azioni fissare il numero ed il valore nominale
delle stesse, individuare il settore dell'attività delle stesse, individuare il settore dell'attività
sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati, sociale cui i diritti patrimoniali sono correlati,
nonché le modalità di riferimento a questo dei nonché le modalità di riferimento a questo dei
costi e dei ricavi, determinare le modalità di costi e dei ricavi, determinare le modalità di
rendicontazione, di eventuale conversione delle rendicontazione, di eventuale conversione delle
azioni così emesse in titoli di altra categoria, azioni così emesse in titoli di altra categoria,
nonché i diritti patrimoniali a queste spettanti nonché i diritti patrimoniali a queste spettanti
fermo fermo
il il
divieto divieto
di di
effettuare effettuare
pagamenti pagamenti
di di
dividendi ai possessori delle azioni così emesse dividendi ai possessori delle azioni così emesse
in misura superiore agli utili complessivamente in misura superiore agli utili complessivamente
emergenti dal bilancio della società. emergenti dal bilancio della società.
L'assemblea L'assemblea
straordinaria straordinaria
può può
prevedere prevedere
la la
creazione di azioni senza diritto di voto, con creazione di azioni senza diritto di voto, con
diritto di voto limitato a particolari argomenti o diritto di voto limitato a particolari argomenti o
con diritto di voto subordinato al verificarsi di con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni. Il valore di tali azioni non particolari condizioni. Il valore di tali azioni non
può complessivamente superare la metà del può complessivamente superare la metà del
capitale sociale. capitale sociale.
Qualora la società non faccia ricorso al mercato
di
capitale
di
rischio
così
come
definito
dall'articolo
2325
bis
del
Codice
Civile,
l'assemblea
straordinaria
della
società
potrà
limitare ad una misura massima il diritto di voto
spettante a ciascun azionista o prevederne uno
scaglionamento. La deliberazione dovrà essere
approvata da tutti gli azionisti titolari di azioni il
cui diritto di voto verrebbe così ad
essere limitato
o scaglionato.
Qualora la società non faccia ricorso al mercato
di
capitale
di
rischio
così
come
definito
dall'articolo
2325
bis
del
Codice
Civile,
l'assemblea
straordinaria
della
società
potrà
limitare ad una misura massima il diritto di voto
spettante a ciascun azionista o prevederne uno
scaglionamento. La deliberazione dovrà essere
approvata da tutti gli azionisti titolari di azioni il
cui diritto di voto verrebbe così ad essere limitato
o scaglionato.
L'assemblea L'assemblea
straordinaria straordinaria
può può
deliberare deliberare
l'assegnazione di azioni di godimento a favore l'assegnazione di azioni di godimento a favore
dei portatori di azioni rimborsate stabilendone i dei portatori di azioni rimborsate stabilendone i
diritti. diritti.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire
patrimoni separati nei limiti
e con le modalità di
cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice
Civile.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire
patrimoni separati nei limiti e con le modalità di
cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice
Civile.
Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento dei Art. 27) Ripartizione degli utili e pagamento dei
dividendi dividendi
L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5% L'utile netto di bilancio, dopo il prelievo del 5%
per la Riserva Legale sino a che questa non abbia per la Riserva Legale sino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà così raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà così
ripartito: ripartito:
a) alle azioni di risparmio verrà assegnato un a) alle azioni di risparmio verrà assegnato un
dividendo fino alla concorrenza del 5% del loro dividendo fino alla concorrenza del 5% loro
valore nominale; dell'importo di euro 1,20, per ogni azione di
risparmio,
("Parametro
del
Dividendo
Privilegiato
"), ossia sino a concorrenza di euro
0,06 per ogni azione di risparmio ("Dividendo
Privilegiato")valore nominale;
b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne delibera la
distribuzione, sarà attribuito alle azioni ordinarie
fino alla concorrenza del 3% del loro valore
nominale ;
b) l'utile eccedente, se l'Assemblea ne delibera la
distribuzione, sarà attribuito alle azioni ordinarie
fino alla concorrenza del 3% del Parametro del
Dividendo Privilegiato per ogni azione ordinaria,
ossia sino a concorrenza di euro 0,036 per ogni
azione ordinarialoro valore nominale;
c) il residuo sarà attribuito in misura uguale sia
alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie.
c) il residuo, se l'assemblea ne delibera la
distribuzione,
sarà attribuito in misura uguale sia
alle azioni di risparmio sia alle azioni ordinarie.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle
azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5%
(cinque per cento) del loro valore nominale, la
differenza è computata in aumento del dividendo
privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di
distribuzione di riserve le azioni di risparmio
hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
Quando in un esercizio sia stato assegnato alle
azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5%
(cinque
per
cento)
del
loro
valore
nominaleDividendo Privilegiato, la differenza è
computata in aumento del dividendo Dividendo
privilegiato
Privilegiato
nei
due
esercizi
successivi.
In caso di distribuzione di riserve le azioni di
risparmio hanno gli stessi
diritti delle altre azioni,
fatta eccezione per il caso in cui una riserva,
diversa
dalla
riserva
legale,
si
sia
formata
mediante l'accantonamento obbligatorio di utili
non distribuibili (ivi compresa in particolare la
riserva ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs.
38/2005) e divenga quindi distribuibile. In tal
caso, il Dividendo Privilegiato è calcolato anche
sulla parte resasi distribuibile di tale riserva.
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi,
luoghi
e
termini
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili
si prescrivono a favore della società.
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi,
luoghi
e
termini
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili
si prescrivono a favore della società.
Art. 29) Liquidazione Art. 29) Liquidazione
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi
causa allo scioglimento della società, l'Assemblea
straordinaria
delibererà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
determinandone i poteri ed il compenso. Allo
scioglimento della società le azioni di risparmio
hanno prelazione nel rimborso del capitale per
l'intero valore nominale.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi
causa allo scioglimento della società, l'Assemblea
straordinaria
delibererà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
determinandone i poteri ed il compenso. Allo
scioglimento della società le azioni di risparmio
hanno prelazione nel rimborso del capitale sino a
concorrenza dell'importo di euro 1,20 per ogni
azione di risparmioper l'intero valore nominale.

Signori Azionisti, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione:

- vista ed approvata la Relazione del Collegio dei liquidatori,

delibera

  • (i) di modificare gli artt. 5, 6, 27 e 29 dello statuto sociale di Borgosesia S.p.A. come risulta dal testo della Relazione sugli argomenti all'ordine del giorno redatta dal Collegio dei Liquidatori;
  • (ii) di conferire mandato al Presidente del Collegio dei liquidatori con facoltà di subdelega di dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione."

* * *

Prato, 29 maggio 2017

Borgosesia S.p.A. in liquidazione

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

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