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Borgosesia

Pre-Annual General Meeting Information Aug 9, 2017

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RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE PREDISPOSTA DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

AI SENSI DELL' ART. 125-TER, COMMA 1, D.LGS. 58/98 ("TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971/99 ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società in data 9 agosto 2017 è stata convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione (la "Società" o "BGS" o l' "Emittente") in Milano via della Posta n. 7, per il giorno 12 settembre 2017 alle ore 15,30, in prima convocazione, e per il giorno 13 settembre 2017, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

    1. Progetto di distribuzione ai soci di un acconto sulla liquidazione ai sensi dell'art. 2491 codice civile, da eseguire mediante assegnazione in natura a mezzo di un'offerta pubblica di scambio.
    1. Acquisto di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3 (i) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Parte straordinaria

  1. Annullamento di azioni proprie, subordinatamente all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio da promuoversi da parte della Società, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3 (i) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

* * *

PREMESSA

Signori Azionisti,

le delibere oggetto della convocata Assemblea si inseriscono nell'ambito del processo di ristrutturazione (la "Ristrutturazione") di Borgosesia e delle società facenti parte del suo Gruppo (il "Gruppo BGS"), di cui al patto parasociale sottoscritto da CdR Replay S.r.l. ("CdR") e i Signori Gabriele Bini, Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini e Vera Zucchi (collettivamente i "Soci Gruppo Bini") il 14 giugno 2016 e successivamente modificato in data 30 settembre 2016 e in data 28 dicembre 2016 (l'"Accordo") nonché al piano ex art. 67, comma 3, lettera d), RD 267/1942 pubblicato nel Registro delle Imprese di Prato nel giugno 2017 (il "Piano") e alla relativa convenzione conclusa dalla Società con il ceto bancario il 9 giugno 2017 (la "Convenzione").

Motivazioni e modalità di realizzazione della Ristrutturazione

La Ristrutturazione è finalizzata a ridefinire le strategie complessive del Gruppo BGS in termini di recupero della propria posizione sul mercato, di riorganizzazione societaria e del proprio equilibrio patrimoniale, economico e finanziario, nonché a consentire il più efficiente rimborso dell'esposizione debitoria del Gruppo BGS e ciò nella prospettiva del Rilancio come infra definito.

In particolare, BGS è una società costituita nel 1873 per operare nel settore tessile e laniero. Dopo oltre un secolo di attività e molteplici mutamenti di proprietà e di oggetto sociale, nel 2002 Gabbiano S.p.A. (società controllata dalla Famiglia Bini) ha acquistato il controllo di BGS, riposizionando la sua attività su tre macro aree: real estate, risparmio gestito e produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 2010 Gabbiano S.p.A. veniva incorporata in BGS e i Soci Gruppo Bini hanno acquisito direttamente la maggioranza del capitale sociale della Società.

Successivamente, però, il mercato immobiliare ha manifestato i primi concreti segni di cedimento, quello del risparmio gestito - nel cui ambito il Gruppo BGS focalizzava la propria attività nella promozione e gestione di fondi immobiliari ad apporto - ha registrato una importante involuzione a seguito della significativa modifica del relativo trattamento fiscale, mentre quello delle energie alterative ha conosciuto un profondo ristagno in dipendenza della costante riduzione della cosiddetta tariffa incentivante.

Nel breve volgere di qualche tempo, quindi, il Gruppo BGS si è trovato privo di significativi business direttamente controllabili e l'unica concreta fonte potenzialmente generatrice di cassa – ossia il Fondo immobiliare "Gioiello" – ha posto in evidenza una progressiva riduzione del proprio NAV e ciò anche a seguito dell'innalzamento del vacancy rate. Il progressivo irrigidimento della struttura finanziaria ha portato quindi il Gruppo BGS, oltre ad accumulare debiti nei confronti dell'Erario, a sospendere e/o ritardare il pagamento di rate di mutuo e di leasing.

Il 30 novembre 2015, BGS deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria della Società. Tale decisione veniva motivata dallo stato di crisi di BGS sopra illustrato, delle costanti perdite di esercizio evidenziate dal 2011 (che avevano portato a una delibera di copertura ex art. 2446 c.c. pochi mesi prima) e della constatazione che la Società non distribuiva dividendi da numerosi anni.

Come indicato nel Piano, al 31 dicembre 2015 BGS presentava in sintesi il seguente indebitamento, oltre a una esposizione nei confronti di fornitori ritenuta non rilevante:

Indebitamento finanziario 17.009
Indebitamento verso Soci Gruppo Bini 7.390
Indebitamento verso Erario 2.628
Indebitamento intercompany(1) 10.940
Totale 37.967

Euro/migliaia

(1) di cui l'importo di Euro 10.868 migliaia è destinato ad una estinzione autoliqudante attraverso la compensazione del relativo saldo con i flussi che perverranno a BGS a seguito dello scioglimento di una partecipata.

Sempre al 31 dicembre 2015, BGS garantiva alcuni istituti di credito per gli impegni di società del Gruppo BGS e di soggetti terzi per un totale di circa Euro 60 milioni, in parte assistiti da una manleva rilasciata dagli ex soci di Gabbiano S.p.A. (le "Garanzie").

A fronte di questa situazione e al fine di salvaguardare la propria posizione, CdR si è fatta promotrice presso i Soci Gruppo Bini di un tentativo di ritorno ad un equilibrio finanziario ed economico di BGS, che ha portato alla conclusione dell'Accordo nel giugno 2016 e alla definizione del Piano.

In particolare, l'Accordo ( ed in conformità a questo il Piano e la Convenzione) prevede di addivenire alla Ristrutturazione attraverso un articolato processo, sinteticamente di seguito riportato:

  • (a) la liquidazione del Fondo immobiliare Gioiello gestito da Borgosesia SGR S.p.A, ("BGS SGR") (la "Liquidazione del Fondo") e l'assegnazione a BGS, per effetto, di beni di proprietà di tale fondo;
  • (b) la cessione in favore della controllata di BGS Nova Edil S.r.l. ("Nova Edil") da parte di Bravo S.p.A. ("Bravo") della partecipazione detenuta da quest'ultima in Smit RE S.r.l. ("Smit RE") (l'"Acquisto SRE");
  • (c) la scissione di Bravo a favore di Nova Edil (la "Scissione"), in forza della quale, a seguito dell'integrale annullamento delle azioni di Bravo detenute da Nova Edil e della Liquidazione del Fondo, sono pervenuti alcuni immobili a Nova Edil;
  • (d) la costituzione di una Newco ("New BGS" o, come successivamente denominata, "Kronos") interamente controllata da BGS, in cui quest'ultima conferirà tutta la propria azienda, composta tra l'altro da tutto l'indebitamento finanziario, previdenziale e fiscale di BGS, dalle garanzie rilasciate e da alcuni debiti nei confronti dei Soci Gruppo Bini e di Bravo, a eccezione delle partecipazioni di BGS in BGS SGR, della partecipazione detenuta da BGS nella controllata Giada S.r.l e da un immobile sito in Biella (il "Conferimento");
  • (e) la promozione da parte di BGS di un'offerta pubblica di scambio fra le azioni di Kronos e le azioni ordinarie e di risparmio di BGS (le "Azioni") aperta a tutti i soci di Borgosesia diversi da CdR (l'"OPS"), alla quale i Soci Gruppo Bini si sono impegnati irrevocabilmente ad aderire;
  • (f) la revoca della liquidazione di BGS a seguito della conclusione dell'OPS (la "Revoca della Liquidazione").

L'Accordo prevede che tali attività siano poste in essere nell'ambito del Piano. La Liquidazione del Fondo e l'Acquisto SRE si sono perfezionati nel dicembre 2016, mentre la Scissione si è conclusa il 31 gennaio 2017 e Kronos è stata costituita il 2 maggio 2017.

Il Piano, approvato definitivamente da BGS, New BGS, Nova Edil e Smit RE nel giugno 2017 è stato oggetto di pubblicazione volontaria presso il Registro delle Imprese di Prato. La fattibilità del Piano e la veridicità dei dati aziendali di BGS risulta oggetto di apposita attestazione con dichiarazione giurata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), LF da parte di un professionista nominato da BGS ai sensi della predetta disposizione normativa.

In dipendenza di quanto sopra il Piano è stato poi approvato dalle banche finanziatrici (le "Banche Finanziatrici") e il 9 giugno 2017 è stata sottoscritta la Convenzione.

Il Conferimento è stato effettuato il 30 giugno 2017 ed è divenuto efficace il 13 luglio 2017.

Il Piano prevede una manovra finanziaria (la "Manovra Finanziaria") volta al riequilibrio patrimoniale e alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società e del Gruppo BGS nel suo complesso e il rilancio di BGS attraverso la sua rifocalizzazione sull'attività di investimento in talune tipologie di asset non performing, ferma la possibilità che siano valutate altre forme di integrazione con quelle già esercitate in tale settore dal Gruppo CdR Advance Capital, di cui CdR fa parte (di seguito il "Rilancio").

In particolare, la Manovra Finanziaria, come delineata nel Piano, si basa sui seguenti presupposti e motivazioni:

  • dei debiti complessivamente gravanti il Gruppo BGS al 31 dicembre 2015, la maggior parte risulta in essere nei confronti del sistema bancario/finanziario (l'"Esposizione");
  • l'esposizione nei confronti dell'Erario, al netto degli effetti portati dal ricorso agli istituti deflattivi del relativo contenzioso non risulta oggettivamente comprimibile ma, di fatto, solo dilazionabile;
  • i debiti nei confronti dei fornitori, per parte privilegiati, appaiono di importo complessivamente modesto;
  • le (sole) garanzie che assistono l'Esposizione, ove oggetto di escussione, non consentirebbero l'estinzione della stessa;
  • il soddisfacimento dell'Esposizione potrebbe per contro avvenire grazie al realizzo "programmato" del patrimonio del Gruppo in un dato orizzonte temporale, circostanza questa che permetterebbe anche di cogliere il vantaggio conseguente ad una auspicata ripresa delle quotazioni immobiliari;
  • BGS è società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA");
  • le azioni ordinarie e di risparmio di questa risultano tutt'ora ivi negoziate;
  • l'escussione delle garanzie che assistono l'Esposizione escluderebbe di fatto, nel breve periodo, il Rilancio ipotizzato da CdR e ciò con danni a carico dei piccoli azionisti che vedrebbero così congelato l'investimento al tempo effettuato fino alla conclusione del processo di liquidazione.

In ragione del legame tra l'indebitamento di BGS e le garanzie prestate dai Soci Gruppo Bini, ai fini di esdebitare la Società si è determinato inoltre che fosse necessario non solo che l'azienda di BGS fosse trasferita sulla controllata Kronos ma anche che la parte di compagine azionaria, che si era resa garante di parte dell'indebitamento verso le banche, scambiasse le proprie partecipazioni in BGS con partecipazioni in Kronos.

La Manovra Finanziaria, che non prevede la richiesta di nuova finanza, si articola in varie attività, essenzialmente finalizzate: (a) ad accordare al Gruppo BGS una moratoria sulla Esposizione prevedendo al contempo una ristrutturazione della stessa, anche attraverso la definizione di interessi più favorevoli, la rinuncia agli interessi moratori, la rinuncia di alcune garanzie e il rimborso di talune facilitazioni; (b) a disciplinare il più ampio processo di rifocalizzazione del business e l'estinzione dello stock di debito, con l'esdebitazione nei confronti dei creditori aderenti; (c) a prevedere le modalità e i tempi di smobilizzo del patrimonio a tal fine occorrente; (d) a regolamentare le Garanzie; e (e) in ultima analisi a consentire il Rilancio e ciò previa revoca della procedura di liquidazione di BGS in atto.

La Manovra Finanziaria viene realizzata, dal punto di vista operativo, attraverso il conferimento a Kronos dell'azienda di BGS (comprensiva dell'Esposizione e delle Garanzie in essere verso, o rilasciate alle, Finanziatrici, fatta eccezione per alcuni asset), lo scambio (almeno) delle partecipazioni detenute dai Soci Gruppo Bini in BGS con le azioni di Kronos attraverso l'OPS, la conseguente sostanziale esdebitazione di BGS e la realizzazione delle attività di ristrutturazione dell'Esposizione e del restante indebitamento in capo a Kronos richiamando in questa sede il Documento informativo relativo all'operazione di conferimento dell'azienda di proprietà sociale a favore della controllata Kronos S.p.A. posto a disposizione del pubblico il 14 luglio 2017 dal quale potranno essere tratte ulteriori informazioni in ordine all'operazione di conferimento ed agli effetti da questo discendenti.

Come modalità tecnica per effettuare lo scambio delle partecipazioni in BGS con quelle in Kronos si è ritenuto di prevedere: (i) la distribuzione di un acconto di liquidazione in natura, avente a oggetto le

azioni Kronos detenute da BGS (che rimarrà comunque azionista di minoranza di Kronos); (ii) il corrispondente acquisto, a fronte della distribuzione in natura, di azioni proprie da parte di BGS, destinate ad essere contestualmente annullate nel momento stesso di efficacia dell'acquisto; (iii) il tutto attraverso lo strumento dell'OPS, per garantire la parità di trattamento di tutti gli azionisti, fatta precisazione che l'adesione alla distribuzione in natura è facoltativa per gli azionisti BGS, i quali potranno decidere se ricevere la distribuzione in natura (cessando così di essere azionisti BGS, per le azioni con cui hanno aderito) oppure potranno decidere di non ricevere la distribuzione in natura (mantenendo inalterate le proprie azioni, il cui diritto al riparto di liquidazione rimarrà sussistente per intero, senza alcun acconto).

Effetti della ristrutturazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di BGS e Kronos

Come previsto dal Piano e dalla Convenzione, una volta conclusasi l'OPS con l'adesione a questa dei Soci Gruppo Bini, le Banche Finanziatrici provvederanno:

  • a liberare BGS dalle passività finanziarie oggetto di accollo a Kronos per effetto del Conferimento;
  • a liberare BGS dalle garanzie a queste rilasciate in passato, anche nell'interesse di proprie controllate e/o di terzi, e, tra queste, di un pegno sulle azioni proprie in portafoglio, precisandosi al riguardo che la Convenzione prevede altresì, tra i vari obblighi, la Revoca della Liquidazione.

È inoltre opportuno sottolineare come BGS, all'esito del Conferimento e in ossequio al Piano rimarrà titolare esclusivamente delle partecipazioni in Kronos (per la percentuale non scambiata nel corso dell'OPS), in BGS SGR e nella controllata Giada S.r.l. (società di fatto inattiva) nonché di un immobile direzionale in Biella. Inoltre, sempre per effetto del Conferimento, tutte le passività gravanti BGS saranno accollate a Kronos: tale accollo sarà, al verificarsi delle condizioni sopra riportate, liberatorio rispetto alle Banche Finanziatrici aderenti alla Convenzione e cumulativo per il resto (debiti verso Enti Previdenziali e Fisco) fermo restando, per quest'ultimo così come per le Garanzie non rilasciate alle Finanziatrici, l'impegno di Kronos, in conformità al Piano, di tenere indenne BGS rispetto alle pretese dei rispettivi creditori.

Pertanto, contabilmente BGS, all'esito del Conferimento, non risulterà più avere creditori.

Per contro, la struttura patrimoniale di Kronos Spa, in dipendenza del conferimento, replica quella di BGS ante conferimento con la sola eccezione per la partecipazione in BGS SGR e in Giada nonché per l'ufficio direzionale in Biella col che la stessa non potrà che considerarsi in equilibrio tenendo anche conto che l'Esposizione sulla stessa gravante avrà tutta scadenza nel medio periodo per effetto della Ristrutturazione.

Il Piano prevede che, per effetto della Manovra Finanziaria: (a) la Società, in forza del Conferimento e della revoca della procedura di liquidazione, ritornerà in bonis e ciò anche nell'interesse dei molti suoi piccoli azionisti e (b) al 31 dicembre 2021 (data finale del Piano) l'Esposizione risulterà estinta ad opera di Kronos e questa sarà di fatto priva di passività scadute e dotata di un patrimonio ancora significativo.

Effetti della Ristrutturazione sul capitale e gli assetti proprietari di BGS

Per effetto dell'acquisto di azioni proprie effettuato con l'OPS e dell'annullamento di cui al primo punto all'ordine del giorno della convocata Assemblea in sede straordinaria, la struttura dell'azionariato di BGS post OPS, in ipotesi di adesione all'OPS di tutti i titolari diretti di Azioni, sarebbe quella di seguito indicata:

mentre la struttura dell'azionariato di BGS post OPS, in ipotesi di adesione all'OPS dei soli Soci Gruppo Bini, sarebbe quella di seguito indicata:

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, per effetto di quanto descritto, la partecipazione al capitale di CdR passerebbe dall'attuale 16,28% a una percentuale compresa fra il 46,46% e l'80% del capitale sociale di BGS, superando in ogni caso la soglia del 30% del capitale.

Pertanto, per effetto dell'OPS e del relativo acquisto e annullamento di azioni proprie, la partecipazione di CdR in BGS supererebbe la soglia che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, determina il sorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto.

Posizione di CdR in merito a eventuali obblighi di offerta pubblica di acquisto derivanti dal superamento della soglia di cui all'art. 106, comma 1, del TUF

Nel corso dell'Assemblea tenuta lo scorso 28 luglio, CdR ha informato i presenti di aver inoltrato a Consob il 22 giugno 2017 una istanza ex art. 106, comma 6, del TUF per ottenere un provvedimento motivato su eventuali obblighi di OPA derivanti da detto superamento di soglia e su eventuali esenzioni applicabili. CdR ha altresì fatto presente che le sue decisioni in merito alla partecipazione alla Ristrutturazione sono legate agli esiti di tale istanza e che, nel caso in cui siano individuati obblighi di OPA nei suoi confronti non esentati, tale partecipazione potrà essere diversamente valutata.

La predetta Assemblea, in base alla mozione presentata da CdR, ha deliberato all'unanimità di soprassedere alla votazione in merito all'acquisto e annullamento di azioni proprie in discussione in quella seduta, anche per non precludere la possibilità, in futuro, di poter chiamare di nuovo l'Assemblea degli Azionisti a deliberare sui medesimi punti con contenuti o meccanismi (per esempio di whitewash) che permettano a CdR di beneficiare di esenzioni da eventuali obblighi di OPA e rendano possibile la Ristrutturazione.

CdR ha informato il Collegio dei Liquidatori che il 3 agosto 2017 Consob le ha comunicato di ritenere che, per l'effetto dell'acquisto e annullamento di azioni proprie conseguente all'esecuzione dell'OPS, CdR sia tenuta al lancio dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria ex art. 106, comma 1, del TUF. Consob ha tuttavia indicato che, nel caso di specie, sussistono astrattamente le condizioni che permettono a CdR di avvalersi dell'esenzione dagli obblighi di OPA di cui all'art. 49, comma 1, lettera b), n. 3 (i) (il c.d. "whitewash").

Tale esenzione prevede che: "L'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 non sussiste […]

3) in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purché:

(i) qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento;

[…]".]

Il Collegio dei Liquidatori, nella seduta del 4 agosto 2017, preso atto di quanto comunicato da CdR e della richiesta in tal senso da essa formulata e tenuto conto che: (a) è interesse della Società e dei suoi soci addivenire alla Ristrutturazione; (b) è quindi nell'interesse di BGS fare tutto quanto possibile, nei limiti dei suoi poteri, per creare le condizioni affinché la stessa si realizzi, ha deliberato di riconvocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti sui medesimi punti di cui all'Assemblea del 28 luglio 2017, chiamando altresì i Signori Azionisti ad esprimere il loro voto su tali punti all'ordine del girono anche ai fini del meccanismo di whitewash sopra illustrato.

* * *

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti considerazioni sui singoli punti all'ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

* * *

1. Progetto di distribuzione ai soci di un acconto sulla liquidazione ai sensi dell'art. 2491 codice civile, da eseguire mediante assegnazione in natura a mezzo di un'offerta pubblica di scambio.

Signori Azionisti,

la presente relazione è pubblicata al fine di informarvi in merito alla delibera di presa d'atto che sarete chiamati ad adottare con riferimento al punto all'ordine del giorno sopra indicato.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2491 del codice civile, i liquidatori non possono distribuire acconti durante la liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incida sulla disponibilità di somme idonee al pagamento integrale dei creditori sociali; ne consegue che la distribuzione degli acconti è invece possibile se esiste tale disponibilità.

Seppur alla data della presente relazione non vi siano le condizioni per la distribuzione di acconti sulla liquidazione, tali presupposti verranno in essere con l'esecuzione degli atti previsti dall'operazione di ristrutturazione del debito della Società come descritta nell'Accordo e con il comunicato stampa del 9 giugno 2017.

In particolare, è previsto che il Collegio di liquidatori distribuirà tale acconto in natura, mediante la realizzazione dell'OPS avente a oggetto un massimo di n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio della Società (le "Azioni Proprie"); l'OPS, infatti, prevedrà per gli aderenti lo scambio tra Azioni Proprie con azioni di Kronos nella quale la Società ha preventivamente conferito la quasi totalità del proprio patrimonio. Per effetto dello scambio tra le Azioni Proprie e le azioni Kronos, gli azionisti della Società riceveranno sostanzialmente azioni rappresentanti una frazione del patrimonio di Borgosesia (che in quel momento sarà formato quasi esclusivamente dalla partecipazione totalitaria in Kronos) in proporzione alla propria partecipazione conferita in adesione all'OPS.

Fermi gli impegni discendenti in capo al Gruppo Bini e a CdR dall'Accordo, l'adesione all'OPS da parte dei restanti azionisti di BGS è chiaramente facoltativa fermo restando che l'entità della partecipazione che BGS deterrà in Kronos risulterà essere inversamente proporzionale al numero dei soggetti aderenti: minore questo risulterà essere maggiore sarà la partecipazione detenuta all'esito dell'OPS in Kronos , circostanza questa che permette di ritenere, quantomeno sotto il profilo patrimoniale, sostanzialmente indifferente l'adesione o meno all'OPS fermo restando, chiaramente, che i soggetti alla stessa aderenti verranno a detenere azioni di un società non quotata destinata esclusivamente alla liquidazione del proprio patrimonio ed al riparto a favore degli aventi diritto mentre i soggetti che non vi presteranno adesione rimarranno titolari di azioni di una società quotata e parteciperanno ai risultati rinvenienti dal Rilancio di questa.

Gli acconti sulla liquidazione costituiscono una forma di ripartizione provvisoria a favore dei soci, sulla base di una valutazione previsionale del collegio dei liquidatori alla data di chiusura della liquidazione. Si fa presente che gli acconti sulla liquidazione sono considerati ripetibili nel caso in cui, in occasione della chiusura della liquidazione, non vi siano disponibilità adeguate al ripagamento delle poste creditorie. Sebbene pertanto vi sia una possibilità teorica che gli acconti distribuiti ai soci debbano essere restituiti alla Società, allo stato non vi è ragione di ritenere che ciò avvenga, tenuto conto che BGS, all'esito del prospettato conferimento, sarà priva di passività e che, in conformità a quanto illustrato nella premessa, la liquidazione di questa non giungerà a conclusione ma sarà revocata.

In considerazione del fatto che la decisione di distribuire acconti durante la liquidazione spetta al Collegio dei liquidatori e non all'Assemblea dei soci, i soci sono chiamati a prendere atto di tale progetto del Collegio dei liquidatori nell'ambito della complessiva operazione di Ristrutturazione, della Società, autorizzandoli, per quanto occorrer possa, al compimento di quanto necessario, anche ai sensi dell'art. 2487-bis, comma 1, c.c.

Infine, in merito agli effetti della delibera di distribuzione dell'acconto di liquidazione sul privilegio riconosciuto agli azionisti di risparmio in caso di liquidazione, si segnala che l'art. 29 dello Statuto della Società, come modificato dall'assemblea del 28 luglio 2017, prevede che: "Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza dell'importo di euro 1,20 per ogni azione di risparmio."

Per tenere conto di detto privilegio, il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto, nella riunione del 4 agosto 2017, di prevedere che la distribuzione dell'acconto di liquidazione. e quindi il lancio dell'OPS sia subordinata al rilascio da parte di CdR, fino al termine del processo liquidatorio, di un impegno volto a far sì che il patrimonio di BGS non si riduca al di sotto di Euro 1.073.295, pari all'importo di tale privilegio - Euro 1,20 - moltiplicato per le n. 894.412 di azioni di risparmio esistenti (o comunque al minor importo corrispondente al privilegio predetto, moltiplicato per il numero delle azioni di risparmio che residueranno all'esito dell'OPS) .

Difatti, sebbene nel caso di ordinaria liquidazione della Società il diritto degli azionisti di risparmio di ottenere in prelazione il rimborso di Euro 1,20 per azione di risparmio sia comunque subordinato all'esistenza di un sufficiente patrimonio finale di liquidazione e quindi nei limiti di questo, nello scenario in cui gli azionisti di risparmio non aderissero, in tutto o in parte, all'OPS e la Società non deliberasse la prevista revoca della liquidazione, in linea teorica gli azionisti di risparmio potrebbero ritenere di essere pregiudicati dall'avvenuta distribuzione dell'acconto di liquidazione.

Il Collegio dei Liquidatori ha quindi ritenuto prudenziale prevedere, come cautela a favore degli azionisti di risparmio, il suindicato impegno al fine appunto di poter comunque soddisfare la loro prelazione in ipotesi di mancata revoca della liquidazione. Va peraltro rilevato che l'operazione qui proposta, sebbene si configuri ex latere societatis come un acconto sulla liquidazione, non può comunque dar luogo, nella prospettiva dei singoli azionisti (ordinari e di risparmio) agli effetti tipici degli acconti sulla liquidazione. Come già ricordato, infatti, tutti gli azionisti avranno la facoltà di scegliere se aderire all'OPS (e in tal caso ogni loro diritto come azionisti ordinari o di risparmio BGS si estingue, in quanto ogni azioni conferita in OPS si estingue ed essi ricevo azioni ordinarie di un'altra società) oppure se non aderire all'OPS (e in tal caso ogni loro diritto e privilegio rimane intatto, ivi compreso il privilegio sul riparto di liquidazione). All'esito dell'OPS, infatti, non sussisteranno azioni, né ordinarie né di risparmio, che avranno ricevuto un acconto sulla liquidazione, non potendosi quindi configurare alcun pregiudizio del privilegio delle azioni di risparmio a ricevere prima delle altre azioni gli acconti sulla liquidazione. In ogni caso, come si è detto, il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto prudenziale e cautelativo per le azioni di risparmio prevedere l'impegno sopra descritto a maggior garanzia delle azioni di risparmio, per evitare ogni dubbio circa un loro possibile pregiudizio..

* * *

Il Consiglio dei Liquidatori pertanto propone alla convocata Assemblea di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione,

- vista e approvata la Relazione del Collegio dei Liquidatori sul primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria,

delibera

  • (a) di prendere atto del progetto di distribuzione in natura di acconti sul risultato di liquidazione, come risultante dalla relazione sugli argomenti all'ordine del giorno redatta dal Collegio dei Liquidatori, da eseguire subordinatamente al verificarsi delle condizioni richieste dall'art. 2491, comma 2, codice civile;
  • (b) di prendere atto del fatto che tale delibera sarà attuata mediante un'offerta pubblica di scambio avente a oggetto le azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia S.p.A. con azioni di una società di nuova costituzione interamente controllata dalla Società e denominata Kronos S.p.A.;
  • (c) di conferire al Collegio dei Liquidatori, e per esso al suo presidente, anche ai sensi dell'art. 2487-bis, comma 1, c.c., ogni opportuno potere per il compimento di qualunque atto e/o attività utile o necessaria per l'esecuzione del progetto di distribuzione in natura di acconti sul risultato di liquidazione."

* * *

2. Acquisto di azioni ordinarie proprie. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3 (i) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto della Azioni Proprie della Società, ai sensi dell'articolo 2357 c.c. e dell'articolo 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, con le modalità di cui all'articolo 144 bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti.

a) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie si inserisce nel quadro della promozione da parte della Società dell'OPS, ai sensi dell'articolo 102 TUF, con corrispettivo rappresentato da azioni emesse da Kronos, società interamente controllata dall'Emittente di nuova costituzione, al fine di dare attuazione all'operazione descritta nella relazione al primo punto all'ordine del giorno della presente assemblea. L'OPS, rivolta agli azionisti ordinari e di risparmio di BGS, avrà ad oggetto massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio BGS, per un totale di n. 24.953.981 Azioni Proprie, pari al 64,27% del capitale sociale di BGS, come meglio infra precisato. Come reso noto con l'Accordo sottoscritto al fine di porre in essere la ristrutturazione del debito di BGS, l'Emittente promuoverà l'OPS come parte dell'operazione di Ristrutturazione e provvederà all'annullamento delle Azioni Proprie acquisite tramite l'OPS.

Come sopra detto, l'OPS avrà ad oggetto massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio BGS, per un totale di n. 24.953.981 Azioni Proprie, pari al 64,27% del capitale sociale della Società, con corrispettivo rappresentato da n. 1 azione di Kronos per ogni Azione Propria in adesione all'OPS.

In caso di adesioni all'OPS per quantitativi di Azioni Proprie superiori alle azioni oggetto dell'OPS stessa, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale e pertanto l'Emittente acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'OPS la medesima proporzione delle Azioni Proprie da questi ultimi apportate.

Con l'OPS, BGS intende offrire agli azionisti che intendano aderire all'OPS la possibilità di ricevere, ricorrendone i presupposti, un acconto in natura sull'attivo di liquidazione ai sensi dell'art. 2491 del codice civile, come già evidenziato nella presente Relazione in sede di illustrazione della delibera sul primo punto all'ordine del giorno della convocata Assemblea in sede ordinaria. Come già rilevato, la distribuzione dell'acconto in natura avrebbe ad oggetto le azioni di Kronos, alla quale è stata preventivamente conferita la quasi totalità del patrimonio di BGS, realizzandosi così una sostanziale continuazione nella partecipazione delle medesime attività d'impresa.

L'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di BGS della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nei termini e con le modalità di cui alla presente Relazione, costituisce pertanto condizione per la promozione dell'OPS ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 TUF. Le azioni di Kronos costituenti il corrispettivo dell'OPS e destinate ad essere offerte in scambio agli aderenti alla stessa risulteranno previamente emesse da Kronos a favore di BGS a seguito dell'esecuzione del conferimento di una parte sostanziale del patrimonio di BGS in Kronos come descritto nel sopra richiamato Accordo nonché, in misura nettamente minore ed ove eseguito alla data del pagamento del citato corrispettivo, di un aumento di capitale riservato a BGS e da liberarsi in numerario utilizzando a tal fine esclusivamente risorse che alla data del conferimento non risultavano ancora liquide e/o nella disponibilità di BGS. Le azioni di Kronos saranno azioni ordinarie con godimento regolare che daranno ai titolari tutti i diritti previsti dalla legge per tale tipologia di azioni. A tal fine, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente Relazione, il Collegio dei liquidatori dell'Emittente delibererà la promozione dell'OPS e porrà in essere tutte le attività necessarie affinché la stessa possa essere portata a buon fine.

L'OPS sarà inoltre condizionata, inter alia, al mancato verificarsi di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato e che possano avere effetti pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di BGS e/o sul relativo gruppo (condizione MAC) e all'avvenuta liberazione in tempo utile, per eseguire il pagamento del corrispettivo dell'OPS, dei pegni sulle azioni di BGS portate in adesione all'OPS.

b) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione all'acquisto.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di BGS ammonta ad Euro 28.981.119,32, rappresentato da complessive n. 37.935.251 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio, prive di valore nominale espresso. Alla medesima data l'Emittente detiene n. 7.554.583 azioni ordinarie proprie corrispondenti al 19,9% del capitale sociale. L'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie e di risparmio proprie è richiesta per un ammontare corrispondente al numero delle azioni ordinarie oggetto dell'OPS e quindi per massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio BGS, per un totale di n. 24.953.981 Azioni Proprie, pari al 64,27% del capitale sociale dell'Emittente. Si ricorda che non costituiscono oggetto dell'OPS le n. 7.554.583 azioni ordinarie di BGS in portafoglio dell'Emittente, pari al 19,9% del capitale sociale ("Azioni Proprie Esistenti"), oltre alle n.6.321.099 di proprietà di CdR. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, il numero definitivo delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio di BGS che verranno acquistate sulla base della proposta di autorizzazione oggetto della presente Relazione sarà determinato a esito dell'OPS, in funzione delle Azioni Proprie portate in adesione all'OPS e acquistate dall'Emittente.

c) Informazioni relative al superamento dei limiti ai sensi dell'articolo 2357-bis, comma 1, 1) del codice civile

Si precisa che l'acquisto di Azioni Proprie avverrà ai sensi dell'art. 2357-bis, comma 1, n. 1, c.c., sarà finalizzato all'annullamento delle Azioni Proprie e, pertanto, non sarà necessario il rispetto dei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato dall'Emittente, previsti dall'art. 2357, comma 1, c.c.. In ragione di ciò, contestualmente alla data di pagamento dell'OPS, previa delibera da adottarsi da parte dell'assemblea dei soci della Società in sede straordinaria, si verificherà l'annullamento automatico di tutte le Azioni Proprie oggetto di acquisto, fermo restando l'ammontare del capitale sociale. In occasione dell'acquisto delle Azioni Proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

d) Corrispettivo delle Azioni Proprie da acquistare

Il corrispettivo delle Azioni Proprie da acquistare sulla base della proposta di autorizzazione oggetto della presente Relazione è rappresentato dal corrispettivo dell'OPS. Per ogni azione ordinaria portata in adesione all'OPS e acquistata, la Società assegnerà n. 1 azione di Kronos.

e) Durata per la quale è richiesta l'autorizzazione all'acquisto

L'autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria.

f) Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

Gli acquisti di Azioni Proprie verranno effettuati per il tramite di un'offerta pubblica di scambio ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lett. a) del Regolamento Emittenti, in modo da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come richiesto dall'articolo 132 del TUF.

g) Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie in portafoglio

Non viene richiesta autorizzazione alla disposizione di azioni proprie in quanto tutte le Azioni Proprie saranno automaticamente annullate contestualmente alla chiusura dell'OPS, in virtù della deliberazione all'ordine del giorno della presente assemblea in parte straordinaria.

* * *

Il Collegio dei liquidatori segnala ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3(i) del Regolamento Emittenti, il superamento da parte di CdR della soglia del 30% del capitale dell'Emittente per effetto dell'acquisto di azioni proprie e del loro conseguente annullamento in esecuzione della delibera di cui al primo punto dell'ordine del giorno della convocata assemblea in sede straordinaria, non comporterà l'insorgere dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo a CdR o soggetti che agiscono di concerto con essa qualora la seguente proposta all'ordine del giorno venga deliberata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio che acquisterà la partecipazione superiore alla soglia rilevante prevista dall'art. 106 del TUF e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché superiore al 10 % (c.d. "whitewash").

* * *

Il Consiglio di Amministrazione pertanto propone alla convocata Assemblea di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione:

- vista ed approvata la Relazione del Collegio dei liquidatori,

- vista la disciplina di cui agli articoli 2357 e ss. del codice civile,

delibera

  • (i) di autorizzare, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea della proposta di annullamento di azioni proprie di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'acquisto di massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e massime n. 894.412 azioni di risparmio di Borgosesia S.p.A in liquidazione, da perfezionarsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1, lett. a) del Regolamento adottato con Consob n. 11971/1999;
  • (ii) di stabilire che il corrispettivo delle azioni proprie oggetto di acquisto sia costituito da azioni della società interamente controllata Kronos S.p.A. nella titolarità di Borgosesia S.p.A. e da assegnarsi - alla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio - nel rapporto di una azione di Kronos S.p.A. per ogni azione propria ordinaria o di risparmio acquistata, il tutto alle condizioni, modalità e termini come deliberati dal Collegio dei liquidatori in occasione della promozione dell'offerta pubblica di scambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del D.Lgs. 58/1998;
  • (iii) di autorizzare che l'acquisto delle azioni proprie, poiché finalizzato al loro annullamento, avvenga ai sensi dell'art. 2357-bis, comma 1, n. 1 c.c. in deroga ai limiti previsti dall'art. 2357, comma 1, c.c.;
  • (iv) di conferire mandato al Collegio dei liquidatori affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e annullamento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
  • (v) di conferire mandato al Presidente del Collegio dei liquidatori con facoltà di subdelega di dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione."

PARTE STRAORDINARIA

1. Annullamento di azioni proprie in portafoglio, subordinatamente all'esito positivo dell'offerta pubblica di scambio da promuoversi da parte della Società, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3 (i) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di annullamento di un numero massimo di azioni proprie in portafoglio (comprese le azioni acquisite in OPS e sommate alle Azioni Proprie già detenute da BGS) eccedenti il quinto del capitale sociale di BGS, senza riduzione dell'importo del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, il capitale sociale della Vostra Società è rappresentato da azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Pertanto, la predetta proposta di annullamento delle azioni proprie determinerà esclusivamente una riduzione del numero delle azioni costituenti il capitale sociale, senza riduzione dell'importo dello stesso, e l'automatico incremento della parità contabile delle residue azioni.

In particolare, con specifico riferimento alla proposta di annullamento di un numero massimo di azioni proprie in portafoglio (comprese le azioni acquisite in OPS e sommate alle Azioni Proprie già detenute da BGS) eccedenti il quinto del capitale sociale di BGS, si rende noto che alla data della presente Relazione è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società con lo scopo di deliberare in merito alla autorizzazione del collegio dei liquidatori ad acquistare Azioni Proprie, ai sensi degli artt. 2357 del codice civile e 132 del TUF, mediante l'effettuazione dell'OPS ai sensi degli art. 102 e seguenti del TUF avente a oggetto un massimo di n. 24.059.569 azioni ordinarie e n. 894.412 azioni di risparmio della Società.

A fronte del buon esito dell'OPS la Società potrà arrivare a detenere un numero massimo di Azioni Proprie pari a 32.508.564, equivalenti al 83,72% del proprio capitale sociale, pertanto supererà i limiti di cui agli articoli 2357 e seguenti del codice civile e le Azioni Proprie acquistate dovranno essere annullate ai sensi dell'art. 2357-bis, comma 1, n. 1 c.c..

L'annullamento delle Azioni Proprie, senza riduzione del capitale sociale, si risolverà in una mera operazione contabile.

Il capitale sociale di BGS, attualmente pari ad Euro 28.981.119,32, non subirà alcuna riduzione e le azioni emesse si ridurranno di un numero massimo di azioni proprie in portafoglio (comprese le azioni acquisite in OPS e sommate alle Azioni Proprie già detenute da BGS) eccedenti il quinto del capitale sociale di BGS.

Si precisa, inoltre, che l'eventuale approvazione della proposta di annullamento di un numero massimo di azioni proprie in portafoglio (comprese le azioni acquisite in OPS e sommate alle Azioni Proprie già detenute da BGS) eccedenti il quinto del capitale sociale di BGS, senza riduzione del capitale sociale, comporterà la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, limitatamente all'espressione numerica del numero di azioni che compongono il capitale sociale. Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

Art. 5 -
Misura del capitale
Art. 5 -
Misura del capitale
Il capitale sociale è di euro 28.981.119,32
ripartito in n. 38.829.663 azioni prive di valore
Il capitale sociale è di euro 28.981.119,32 ripartito
in n. [•]*
azioni prive di valore nominale espresso,
nominale espresso, delle quali n. 37.935.251 delle quali n. [•]
ordinarie e n. [•]

di risparmio.
ordinarie e n. 894.412 di risparmio.

[*L'esatto numero di azioni sarà determinato a cura del Collegio dei Liquidatori in base al numero massimo di azioni proprie in portafoglio (comprese le azioni acquisite in OPS e sommate alle Azioni Proprie già detenute da BGS) eccedenti il quinto del capitale sociale di BGS.]

Si rende, altresì, noto che l'eventuale efficacia della deliberazione proposta è subordinata

(i) al buon esito dell'OPS;

(ii) alla iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436, comma 5, del codice civile;

(iii) al consenso di Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di creditore pignoratizio sulle Azioni Proprie Esistenti, all'annullamento di tutte quelle azioni proprie che, all'esito dell'OPS, eccedano la quinta parte del capitale sociale.

Il Collegio dei liquidatori segnala infine ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. b), n. 3(i) del Regolamento Emittenti, il superamento da parte di CdR della soglia del 30% del capitale dell'Emittente per effetto dell'acquisto di azioni proprie di cui al secondo punto dell'ordine del giorno della convocata assemblea in sede ordinaria e del loro conseguente annullamento in esecuzione della delibera in esame, non comporterà l'insorgere dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo a CdR o soggetti che agiscono di concerto con essa qualora la seguente proposta all'ordine del giorno venga deliberata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquisterà la partecipazione superiore alla soglia rilevante prevista dall'art. 106 del TUF e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. "whitewash").

Si ritiene, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli Azionisti, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione,

- vista e approvata la Relazione del Collegio dei Liquidatori sul secondo punto dell'ordine del giorno in sede straordinaria,

delibera

(i) di annullare, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, (a) tutte le massime n. 24.059.569 azioni ordinarie e tutte le massime n. 894.412 azioni di risparmio che risulteranno essere state acquisite per effetto dell'offerta pubblica di scambio che sarà promossa dalla Società per dare esecuzione alla distribuzione dell'acconto in natura oggetto dell'odierna deliberazione di parte ordinaria ("OPS"), subordinatamente all'esito positivo della stessa, di modo che tutte le azioni ordinarie proprie che saranno conferite in OPS dovranno intendersi automaticamente annullate ed estinte con decorrenza dallo stesso istante in cui esse si trasferiranno alla Società dai soci aderenti all'OPS, ai termini e alle condizioni che saranno definiti nel documento di offerta; (b) un ulteriore numero di azioni proprie, già in portafoglio della società, che sarà pari alle azioni ordinarie proprie eccedenti il limite massimo di un quinto di cui all'art. 2357, comma 3, c.c., calcolato al momento di chiusura dell'OPS, tenuto conto delle azioni proprie che saranno annullate in esito alla medesima; il tutto con i conseguenti effetti ai sensi di legge, sia per quanto riguarda la rappresentazione contabile nel bilancio della Società sia per quanto riguarda la modifica dell'art. 5, comma 1, dello statuto sociale nella parte in cui viene indicato il numero delle azioni esistenti;

(ii) di conferire mandato al Presidente del Collegio dei liquidatori con facoltà di subdelega di dare attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione.".

* * *

Le proposte all'ordine del giorno non comportano l'insorgere del diritto di recesso a favore degli Azionisti.

Prato, 9 agosto 2017

Borgosesia S.p.A. in liquidazione

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

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