Board/Management Information • Mar 8, 2019
Board/Management Information
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019
| 1. | Premessa3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Caratteristiche della Banca5 | |||
| 3. | Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente sulla composizione ottimale del nuovo organo amministrativo 6 |
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| 3.1 | Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione | 7 | ||
| 3.2 | Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione |
8 | ||
| 3.2.1 | Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza | 8 | ||
| 3.2.2 | Requisiti di professionalità e criteri di competenza |
9 | ||
| 3.2.3 | Induction e formazione |
12 | ||
| 3.2.4 | Diversificazione e quote di genere |
13 | ||
| 3.2.5 | Indipendenza di giudizio e requisiti di indipendenza di alcuni amministratori | 14 |
||
| 3.2.6 | Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi | 15 | ||
| 3.2.7 | Incompatibilità |
17 | ||
| 3.2.8 | Requisiti attitudinali |
17 | ||
| 4. Principali esiti dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018 18 |
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| 5. Conclusioni 18 |
Le Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – di seguito anche le "Disposizioni di Vigilanza" o "Disposizioni") prevedono che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.
Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (di seguito anche il "Codice"), adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006 e da ultimo modificato nel luglio del 2018. A tal riguardo si richiamano in particolare: il criterio applicativo 1.C.1. lett. h "il Consiglio …. esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna"; il commento all'art. 2 "gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di amministrazione".
Le Disposizioni, poi, in coerenza con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale.
Infatti gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza. Pertanto, la composizione dell'organo amministrativo assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.
Secondo quanto previsto dai principi generali delle Disposizioni, sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione e i controlli.
Sotto il profilo qualitativo (competenze e ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione) il corretto assolvimento delle funzioni affidate all'organo di supervisione strategica richiede la presenza di soggetti:
che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia operativa e di giudizio.
Le Disposizioni richiedono, inoltre, che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi in quanto compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate allo svolgimento dei suddetti compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della banca.
Le Disposizioni prescrivono, altresì, che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica, devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa la presenza di tali soggetti indipendenti nei comitati consiliari specializzati (aventi compiti istruttori, consultivi, propositivi) agevola l'assunzione di decisioni, soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui è più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.
L'obiettivo delle Disposizioni, infatti, è quello di garantire che negli organi di vertice – tanto nel processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (Comitato Nomine; Consiglio; Assemblea), quanto nel continuo – siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante - ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto di problemi, questioni e difficoltà emersi - e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.
Ciò posto, l'uscente Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS, per favorire la predetta ottimale individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo dell'Organo Amministrativo, ritiene utile richiamare l'attenzione dei Soci sulle principali previsioni delle citate Disposizioni riguardanti la composizione del Consiglio e dei Comitati consiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:
Per completezza informativa, l'uscente Consiglio richiama la disciplina nazionale e europea applicabile in materia. Segnatamente:
Si evidenzia, inoltre, che le vigenti Disposizioni dettagliano ruoli, responsabilità e compiti dell'organo di supervisione strategica e dei suoi comitati – ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa generale – rimandando, a tal riguardo, anche alla regolamentazione in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione e di sistema dei controlli interni.
Si sottolinea, infine, che nel formulare le proprie raccomandazioni ai Soci, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto anche dei principi contenuti nello schema di Decreto Ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli incarichi in corso di emanazione ai sensi, tra l'altro, dell'art. 26 del TUB.
Fermo restando che, l'onere di assicurare l'idoneità dei candidati presentati nelle liste, rispetto alla disciplina pro-tempore vigente e alle previsioni statutarie, spetta ai Soci presentatori, l'uscente Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS si riserva di pubblicare integrazioni e/o modifiche al presente documento qualora dovessero intervenire – prima dei termini previsti per il deposito delle liste – significative innovazioni normative, derivanti ad esempio dall'emanazione del predetto Decreto Ministeriale, nella materia in parola.
Banca IFIS S.p.A. è la Capogruppo del "Gruppo Banca IFIS", le cui attività si sviluppano attualmente nei seguenti ambiti operativi:
acquisto a titolo definitivo, che riguarda principalmente i crediti verso gli enti erogatori del servizio sanitario nazionale e tramite il pacchetto di soluzioni proposto ai farmacisti, tra le quali figura il finanziamento rateale per il consolidamento dell'indebitamento corrente;
acquisto pro soluto da altri intermediari (in prevalenza società di credito al consumo e Banche) di crediti di difficile esigibilità (vantati quasi esclusivamente verso persone fisiche) e gestione della successiva filiera di valorizzazione dei crediti, dall'assistenza ai debitori per la messa a punto di piani di rientro sostenibili attraverso una pluralità di canali di contatto (call center, agentiprofessionisti e società di recupero esterne) all'incasso (anche in forme coattive nel caso che risultino presenti i requisiti economici, finanziari e patrimoniali per fronteggiare il debito ma non la reale volontà di farlo);
Banca IFIS presenta quindi un modello di business solido e diversificato, e quindi sostenibile, che appunto le consente di raggiungere positivi risultati economici, con un rischio gestibile e contenuto.
La Banca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea. Sono, altresì, presenti n. 3 Comitati consiliari, costituiti in linea con le Disposizioni di Vigilanza e con le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina (Comitato Controllo e Rischi, composto da n. 4 membri, Comitato Nomine e Comitato Remunerazione, composti ciascuno da 3 membri).
Come rappresentato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari tale configurazione rappresenta per Banca IFIS l'assetto più idoneo ad assicurare la miglior efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, nonché́ il soddisfacimento degli interessi degli azionisti e di tutti gli stakeholder.
Banca IFIS rientra tra le Less Significant Institutions sottoposte ai poteri di vigilanza diretta della Banca d'Italia.
Secondo quanto stabilito dalle Disposizioni e dalla normativa applicabile, Banca IFIS può essere considerata una banca con peculiari complessità operative, tenuto conto delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, direttamente o per il tramite delle società del Gruppo, ma anche per il fatto di essere quotata in un mercato regolamentato (segmento "Star" di Borsa Italiana).
La Banca aderisce al Codice di Autodisciplina (Codice da ultimo aggiornato nel luglio 2018) promosso dal Comitato per la Corporate Governance costituito dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché́ da Borsa Italiana.
In vista del rinnovo degli Organi Sociali da parte dell'Assemblea dei Soci di Banca IFIS chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, dalle Disposizioni e dal Codice, con il supporto del Comitato Nomine, ha dato corso alle attività finalizzate alla definizione ex ante degli adeguati profili che dovranno essere tenuti in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri.
A tal riguardo, è stata condotta una valutazione delle modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati e del relativo impegno richiesto.
Con il presente documento, predisposto ad esito della predetta valutazione, il Consiglio intende ora mettere a disposizione degli Azionisti le indicazioni utili per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per la nomina degli amministratori. Successivamente alla nomina, come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, il nuovo Consiglio di Amministrazione verificherà la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In particolare, la verifica sarà svolta nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi, come noto, ai sensi dell'articolo 26 del TUB.
Sul punto, giova ricordare che, in occasione del precedente rinnovo dell'Organo, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a individuare il proprio profilo quali-quantitativo teorico, mettendolo (per la prima volta) a disposizione degli Azionisti e verificando successivamente – come richiesto dalla disciplina dettata dalle Disposizioni di Vigilanza – la rispondenza della composizione qualiquantitativa del Consiglio eletto. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, nel corso del triennio 2016/2018, per ciascun esercizio, l'autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso nonché dei Comitati costituiti al proprio interno. In merito il Consiglio ha sempre espresso valutazioni di complessiva ed elevata adeguatezza sulla composizione, dimensione e funzionamento.
Relativamente all'esercizio 2018, la board evaluation di fine mandato è stata altresì finalizzata alla predisposizione del presente documento, ossia sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale ai fini del rinnovo del Consiglio.
Si ha preliminarmente presente che lo Statuto della Banca prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di n. 5 a un massimo di n. 15 consiglieri. Lo Statuto inoltre, in osservanza alle Disposizioni nonché al Codice di Autodisciplina, prevede che il numero di amministratori indipendenti sia pari ad almeno un quarto del numero totale dei consiglieri di amministrazione.
Giova poi rammentare che con la legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La citata legge ha modificato l'art. 147-ter del TUF, introducendo il comma 1-ter che impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo, in base al quale il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta come, a seguito dell'attività di autovalutazione condotta dalla Banca per l'esercizio 2018, sia stata suggerita l'opportunità di valutare un incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della crescente complessità operativa e diversificazione che ormai caratterizza la Banca e dell'evoluzione via via intervenuta sotto il profilo della regolamentazione e del mercato di riferimento nonché dell'insorgere di nuovi rischi.
Tale proposta appare, altresì, coerente con un'adeguata composizione numerica dei Comitati, in linea con le previsioni contenute nelle Disposizioni e nel Codice, che tenga anche conto dell'ampiezza e della rilevanza della loro operatività e della necessità di disporre di un numero adeguato di membri indipendenti tale da garantire l'efficiente funzionamento dei Comitati in cui si articola l'attività del Consiglio, e ciò anche al fine di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti nei Comitati stessi.
Ciò posto, tenuto conto che l'attuale Consiglio risulta composto da n. 9 membri, tra cui un Vicepresidente (amministratore esecutivo), n. 4 amministratori indipendenti e n. 3 componenti del genere meno rappresentato, si richiede agli azionisti di valutare attentamente il mantenimento dell'attuale composizione (alla luce delle considerazioni sopra esposte) ovvero di modificarla portandola a n. 11 membri (prevedendo n. 2 Vicepresidenti e n. 5 amministratori indipendenti).
Quanto alla composizione qualitativa, con il presente documento, il Consiglio di Amministrazione intende fornire agli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati indicazioni in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dimensione e dell'organizzazione interna della Banca, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità della sua attività.
In via preliminare, per quanto concerne l'aspetto qualitativo, si sottolinea che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:
Inoltre, devono essere presenti:
Si ha preliminarmente presente che un Consigliere sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso.
Infatti, quanto ai requisiti di onorabilità trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale n. 161/1998 ("Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione") nonché, per effetto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, le previsioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 162/2000 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "), a cui si fa rinvio.
La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla stessa. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle cause di sospensione dalla funzione di amministratore previste all'art. 6 del citato Decreto Ministeriale n. 161/1998. Sono fatte comunque salve le prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 26 del TUB.
In aggiunta ai requisiti di onorabilità di cui alle citate Disposizioni, gli esponenti devono soddisfare elevati standard di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, tali da non lasciare alcun dubbio sulla propria capacità di garantire la sana e prudente gestione della Banca.
Considerata l'importanza che tali requisiti e criteri rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio esprime la ferma raccomandazione che i candidati alla nomina di consigliere di Banca IFIS (oltre necessariamente a essere in possesso dei requisiti di onorabilità e a soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 26 del TUB e dai decreti ministeriali attuativi applicabili al momento della nomina):
Resta fermo che la rilevanza di eventuali fatti e circostanze e l'impatto anche cumulativo che questi potranno avere sul rispetto da parte del candidato dei criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali, anche pregresse, saranno valutati dal nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di verificare se, pur in presenza di tali situazioni, sia comunque preservata la sana e prudente gestione della Banca ed in particolare la sua reputazione e la fiducia del pubblico.
Il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli Azionisti di assicurare che all'interno dell'Organo siano presenti soggetti:
Alla data di redazione del presente documento, trovano applicazione i requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del citato Decreto Ministeriale n. 161/1998, a cui si fa rinvio. La mancanza dei requisiti ivi previsti determina l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica ricoperta. Sono fatte comunque salve le prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 26 del TUB.
Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS ha definito la composizione ottimale che assicurerà la complementarietà dei suoi esponenti per quanto riguarda le esperienze professionali e le competenze maturate. Il livello di professionalità è stato individuato anche tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione condotto dal Consiglio di Amministrazione (cfr. paragrafo 4) e della necessità che all'interno dell'Organo siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta dalla Banca, tra le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente), adeguate competenze professionali e manageriali.
In modo più specifico, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale – fermo il rispetto di quanto al riguardo previsto dalla normativa vigente al momento della nomina – il Consiglio raccomanda che i candidati al ruolo di amministratore di Banca IFIS soddisfino criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dimensionali e operative della Banca. Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – sia l'esperienza pratica conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.
Pertanto, conformemente alle indicazioni e linee guida definite a livello nazionale e internazionale, il Consiglio uscente raccomanda che ciascun amministratore esprima un'adeguata conoscenza e competenza in almeno due tra le seguenti aree:
La conoscenza teorica e l'esperienza pratica negli ambiti sopra elencati devono essere idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione ai Comitati, nonché alle dimensioni e alla complessità operativa del Gruppo.
In particolare, gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, anche alternativamente:
Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfino i requisiti che precedono o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra persone che abbiano maturato un'esperienza professionale complessiva di almeno dieci anni in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari e in posizioni dirigenziali di alto livello.
L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a dieci anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità comparabili con quelle di Banca IFIS.
Il Consiglio auspica che tutte le competenze sopraindicate siano rappresentate all'interno dell'organo amministrativo in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.
Sulla base degli esiti del processo di autovalutazione condotto per l'esercizio 2018, si raccomanda che i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione siano scelti tra soggetti in grado di supportare tutte le scelte con conoscenza del business, capacità di controllo del rischio, efficienza e tempestività e con specifiche competenze volte a garantire il presidio di aree tematiche fondamentali, quali – tra le altre – l'individuazione delle linee strategiche, la gestione aziendale e la pianificazione e misurazione dei livelli di performance, il sistema dei controlli interni, le politiche di esternalizzazione, il RAF, l'ICAAP, l'ILAAP, i piani di risanamento, la gestione dei conflitti di interesse.
Risulta, altresì, opportuno che le professionalità espresse dagli amministratori siano assicurate e preservate nel tempo affinché possa essere garantita una sana gestione. La rapidità dei mutamenti e la crescente complessità del contesto di riferimento richiedono, infatti un costante aggiornamento professionale. Questa necessità viene ulteriormente supportata periodicamente tramite la somministrazione di sessioni/incontri di aggiornamento/approfondimento svolti da professionisti esterni, che possono contribuire a consolidare e perfezionare le competenze individuali a fronte dei cambiamenti normativi e regolamentari.
Il Consiglio, nel rimarcare l'aspetto dell'idoneità complessiva che deve avere il Consiglio e pertanto l'importanza che i suoi componenti, esecutivi e non, siano collegialmente in grado di assumere decisioni, invita i Soci a presentare liste che presentino candidati con competenze tali da consentire un'ottimale combinazione di profili aventi le caratteristiche sopra descritte, così da garantire lo sviluppo costruttivo della dialettica interna, l'efficiente funzionamento e, quindi, l'idoneità complessiva del Consiglio, nonché dei comitati endoconsiliari.
Facendo seguito alle raccomandazioni della Banca d'Italia circa la necessità per le banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche da parte dei membri degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione auspica che i futuri amministratori, in particolare di nuova nomina, beneficino di un adeguato percorso di induction.
Tale percorso è volto, anche attraverso programmi di formazione individuali mirati, a facilitare la chiara comprensione da parte dei nuovi consiglieri della struttura, del business model, del profilo di rischio e dei dispositivi di governance della Banca.
In base alle indicazioni fornite dall'EBA, il percorso di induction destinato ai Consiglieri di nuova nomina dovrebbe essere avviato al più tardi entro un mese dall'assunzione dell'incarico e le informazioni chiave dovrebbero essere ad essi fornite immediatamente dopo il loro insediamento1 .
E', altresì, opportuno che le professionalità espresse dagli amministratori siano assicurate e preservate nel tempo. Infatti, la rapidità dei mutamenti e la crescente complessità del contesto di riferimento richiedono un costante aggiornamento professionale. A tale fine, dovranno essere predisposti periodici incontri di aggiornamento, eventualmente anche con l'ausilio di professionisti esterni, soprattutto in presenza di cambiamenti normativi importanti.
Si evidenzia che nell'ultimo triennio di mandato, Banca IFIS ha promosso una serie continua di iniziative di formazione con riguardo alla conoscenza degli scenari macroeconomici, dei framework regolamentari nonché a tematiche di rilevanza aziendale e valenza strategica2 .
In un'ottica di continuità si ritiene che, anche in futuro, l'investimento crescente sulla formazione costituisca una premessa qualificante verso la piena comprensione degli scenari ad oggi sempre più complessi nonché una preziosa opportunità per promuovere il senso di appartenenza al Consiglio, ricoprendo con una consapevolezza senza riserve il proprio ruolo da parte dei membri dell'organo amministrativo.
1 Cfr. le "Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU", pubblicate dall'EBA e dall'ESMA nel 2017.
2 Nello specifico: Non Performing Loans, Risk Appetite Framework, ICAAP e ILAAP, qualità dei dati di rischio, aspettative della Vigilanza, profili evolutivi del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali delle banche nel mutato contesto normativo e regolamentare e delle nuove frontiere del business bancario, principali evidenze emerse dalle attività di vigilanza condotte dalla BCE e dalla Banca d'Italia in materia di governance interna e gestione del rischio, formalizzazione della strategia e del piano operativo di gestione degli NPL's, scenario e trend del mercato ICT nel settore bancario, digital transformation e rischio informatico, prestazione servizi di investimento: principali novità MiFID II e MiFIR.
Al tal riguardo, le Disposizioni attribuiscono un ruolo centrale al Presidente del Consiglio di Amministrazione, chiamato ad assicurare che la banca predisponga e attui piani di formazione dei componenti degli organi.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si raccomanda che il nuovo Consiglio, anche tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione condotta per l'esercizio 2018:
Un adeguato grado di diversificazione in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisce, tra l'altro, la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca. Il grado di eterogeneità previsto deve essere calibrato sulla base della struttura e delle necessità aziendali: è indispensabile, infatti, assicurare una coerenza tra assetto di governo societario e composizione del Consiglio di Amministrazione in termini di eterogeneità.
Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione richiama l'attenzione sul fatto che, più in generale, la CRD IV (art. 91) e le Joint Guidelines EBA/ESMA3 attribuiscono alla diversificazione nella composizione dell'organo amministrativo – non solo dal punto di vista dell'equilibrio tra i generi, ma anche sotto il profilo dell'età, della provenienza geografica, del percorso formativo-professionale e delle qualità e competenze personali – un ruolo importante nell'ottica di favorire l'indipendenza delle opinioni e il senso critico degli amministratori, contribuendo così ad una più efficace azione di governo della Banca. Affinché ogni consigliere sia in grado di partecipare in modo attivo alle scelte aziendali, deve necessariamente possedere i requisiti minimi di conoscenza delle differenti aree aziendali così come specificate nel paragrafo 2.3.2 ("Requisiti di professionalità e criteri di competenza").
Come in precedenza citato, con particolare riferimento poi alle quote di genere, l'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 che ha introdotto in Italia le quote di genere nella composizione degli organi sociali delle società quotate, impone il rispetto di un criterio di composizione dell'organo amministrativo che assicuri l'equilibrio tra i generi.
A tale proposito, secondo quanto previsto dallo Statuto della Banca, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un terzo. Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS, tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa di riferimento, raccomanda che siano pertanto nominati almeno n. 3 componenti appartenenti al genere meno rappresentato, in caso di mantenimento dell'attuale composizione, ovvero n. 4 componenti, nell'ipotesi di incremento del numero dei Consiglieri da 9 a 11.
3 EBA/ESMA Joint Guidelines in materia di verifica della idoneità dei componenti degli organi di supervisione strategica e gestione nonché dei titolari di funzioni chiave (2017), sezione 12.
Per quanto poi riguarda la diversity della composizione del Consiglio di Amministrazione, alla luce degli esiti del processo di autovalutazione condotto sul 2018, e conformemente alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, si raccomanda possibilmente una maggiore diversificazione in termini anagrafici, con la presenza di diverse fasce di età e di anzianità di carica, e di proiezione internazionale.
Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che all'interno del nuovo organo amministrativo siano presenti soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
Il Consiglio sottolinea che l'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e non esecutivi: l'amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio.
L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento, che si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'Organo, ed è richiesto per ogni membro dell'Organo a prescindere dal fatto che il membro sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari che richiedono la presenza nel Consiglio di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dovrebbero svolgere attivamente le loro funzioni e dovrebbero essere in grado di assumere decisioni e giudizi solidi, obiettivi e indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e responsabilità.
Inoltre, la normativa applicabile ha individuato talune situazioni – indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – che potrebbero creare conflitti di interesse ostative all'indipendenza di giudizio:
È fatta, comunque, salva l'applicabilità, al momento della nomina, delle prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 26 del TUB.
Come richiesto dalle Disposizioni e dal Codice di Autodisciplina, un numero adeguato di amministratori non esecutivi devono essere "indipendenti". Il Consiglio sottolinea che la qualificazione dell'amministratore non esecutivo come "indipendente" non esprime un giudizio di valore, bensì indica una situazione di fatto: l'assenza di relazioni con la Banca, o con soggetti ad essa legati, tali da condizionare attualmente, per la loro importanza da valutarsi in relazione al singolo soggetto, l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell'operato del management.
I soggetti indipendenti devono inoltre presentare il requisito di autorevolezza affinché possa essere assicurato un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e il conseguente apporto di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.
Il Consiglio raccomanda che almeno un terzo dei Consiglieri sia costituito da amministratori indipendenti secondo i criteri applicativi previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, richiamati dall'art. 11 dello Statuto sociale, fatte comunque salve le prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 26 del TUB.
A fronte del rilievo attribuito dal Codice di Autodisciplina e dal quadro regolamentare agli amministratori indipendenti nel processo di formazione della volontà consiliare in materia di particolare rilevanza e delicatezza, il Consiglio di Amministrazione, aderendo alle indicazioni del Comitato di Corporate Governance, auspica una rigorosa applicazione dei criteri di indipendenza indicati dallo Statuto, dal Codice e dalla normativa vigente al momento della nomina, in modo che sia garantita l'efficacia e l'adeguatezza dei sistemi di governance. Al riguardo, si raccomanda che il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifichi la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.
Il Consiglio sottolinea, altresì, come i casi di loro disapplicazione dovrebbero rappresentare una eccezione e, soprattutto, essere oggetto di una approfondita valutazione con riferimento alle situazioni in cui versa il singolo consigliere.
Ciò premesso, il Consiglio ritiene che la composizione ideale del nuovo organo amministrativo di Banca IFIS, considerati i requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa di riferimento, nonché sulla base della dimensione e complessità operativa della Banca stessa, dovrebbe prevedere almeno n. 3 componenti indipendenti su n. 9 (nel caso in cui la composizione rimanesse conforme a quella attuale), ovvero n. 5 componenti indipendenti, nel caso venissero nominati n. 11 consiglieri.
Il Consiglio ricorda che, in linea con gli orientamenti stabiliti dal Codice di Autodisciplina, tenuto conto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche l'azionista di maggioranza della società che detiene il controllo di Banca IFIS, dovrà essere – come da attuale composizione – designato un amministratore indipendente quale Lead Independent Director. In particolare, tale soggetto:
Alla luce delle previsioni della disciplina applicabile, il Consiglio sottolinea come la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico rappresenti un requisito essenziale che deve essere assicurato dai componenti del Consiglio. L'impegno deve tener conto anche della presenza, in seno al Consiglio, dei Comitati interni che svolgono una importante attività di preliminare approfondimento su tematiche di rilevanza. Il Consiglio raccomanda, quindi, che i Soci considerino con attenzione tale aspetto nell'individuazione dei candidati.
Il Consiglio di Amministrazione uscente auspica che i candidati, inclusi nelle liste presentate per la nomina del nuovo organo amministrativo, assicurino la piena disponibilità a partecipare, di persona o, almeno, mediante video o audio-conferenza, alle riunioni consiliari ed alle riunioni dei Comitati endoconsiliari, oltreché a prendere parte a riunioni informali con gli altri amministratori.
Il Consiglio ha stimato il tempo minimo necessario per lo svolgimento dell'incarico come di seguito riportato:
| | Presidente del CdA | 2/3 gg/settimana |
|---|---|---|
| | Amministratore Delegato | full time |
| | Componente non esecutivo del CdA | 22 gg/anno |
| | Componente esecutivo del CdA | full time |
| | Componente del Comitato Nomine | 7 gg/anno aggiuntivi |
| | Componente del Comitato Remunerazioni | 10 gg/anno aggiuntivi |
| | Componente del Comitato Controllo e Rischi | 30 gg/anno aggiuntivi |
| | Presidente di un Comitato endoconsiliare | maggiorazione indicativa del 50% rispetto al tempo stimato per il relativo componente |
A tali stime occorre, inoltre, aggiungere il tempo necessario alla preparazione delle riunioni, considerando l'elevato numero di argomenti che sono generalmente posti all'ordine del giorno delle riunioni consiliari di Banca IFIS, il notevole volume di documenti a supporto che debbono essere esaminati in relazione ad essi, nonché gli eventuali tempi di trasferimento al luogo fissato per le riunioni.
Dovrà, altresì, essere tenuto in considerazione il tempo necessario per partecipare alle iniziative di training che la Banca definirà nel corso del triennio, dei moduli di induction nonché il tempo di ciascun esponente destinato ad ulteriori attività, lavorative o professionali e ad incarichi ricoperti in altre società e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla disponibilità di tempo.
Va da sé che per ogni consigliere sussiste la necessità di un limitato cumulo di incarichi. È consentito un elevato numero di incarichi nel caso in cui siano ricoperti, per la maggior parte, in società appartenenti a Gruppi, limitando così il dispendio di tempo necessario ad effettuare tutte le attività.
Come previsto dalle Disposizioni e dal Codice di Autodisciplina, gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
Fatti salvi i più rigorosi limiti eventualmente previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente e, in particolare, quelli derivanti dal divieto di interlocking, i consiglieri di amministrazione della Banca dovranno essere vincolati al rispetto di precisi limiti al cumulo degli incarichi.
In materia di numero di incarichi, il Consiglio ritiene opportuno richiamare le previsioni della Direttiva CRD IV, ove all'art. 91 si prevede che ciascun consigliere possa ricoprire contemporaneamente (esclusi gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali) soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:
fatte comunque salve le prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 26 del TUB (come modificato dal D.Lgs. 72/2015 di recepimento della CRD IV nell'ordinamento nazionale) e ferme le previsioni dell'art. 144-terdecies
"Limiti al cumulo degli incarichi" della Delibera Consob 11971/1999 (Regolamento Emittenti, da ultimo aggiornato con Delibera n. 20710 del 21 novembre 2018).
In argomento comunque, l'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2009 ha approvato il "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" di Banca IFIS, che individua specifiche soglie quantitative in considerazione del ruolo ricoperto.
In particolare, il Regolamento adottato dalla Banca prevede che un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca:
Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di n. 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società individuate, per tipologia o dimensione, come rilevanti ai fini del Regolamento, di cui non più di n. 2 incarichi esecutivi.
Il rispetto delle regole sopra definite è propedeutico ad una sana gestione aziendale, pertanto il Consiglio raccomanda che l'accettazione della candidatura da parte dei soggetti interessati venga effettuata ove gli stessi possano assicurare assidua partecipazione all'attività dell'Organo e dei Comitati interni, tenuto conto delle attività professionali svolte ed eventuali altri incarichi ricoperti.
Nel richiamare il contenuto delle molteplici norme che prevedono cause di incompatibilità e condizioni che possono incidere sull'eleggibilità, previste dal vigente ordinamento giuridico, il Consiglio di Amministrazione ricorda – in conformità all'art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), recante disposizioni in merito a "tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari"– che dovrà poi essere verificata in sede consiliare, in capo ai candidati, l'insussistenza delle predette cause di incompatibilità.
Come anche precisato dalle Disposizioni di Vigilanza, negli Organi di vertice delle Banche è richiesta la presenza di soggetti che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio. In detto ambito, assume particolare rilievo la capacità di promuovere ed assicurare l'effettuazione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, di una corretta attività di "checks and balances" in linea con i principi di sana e prudente gestione ai quali è improntato l'operato della Banca medesima.
Il Consiglio evidenzia, quale essenziale presupposto, come ogni Amministratore debba essere pienamente consapevole del proprio ruolo strategico e degli obblighi inerenti all'incarico. Viene parimenti sottolineato come le competenze specifiche e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere esercitate in modo da garantire un fattivo contributo alle discussioni consiliari, per l'assunzione di decisioni conformi al complessivo interesse della Banca.
In tale ottica, il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell'opportuna considerazione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di consigliere di amministrazione:
orientamento strategico;
orientamento al risultato ed alla soluzione dei problemi;
Il Consiglio raccomanda inoltre che, nell'individuazione dei profili dei canditati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, si tengano in adeguata considerazione anche le capacità di board leadership e di coaching aziendale necessari a garantire una crescita ordinata, veloce e coerente delle competenze critiche per l'organizzazione e la cultura della Banca.
In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni, dal Codice di Autodisciplina e dal Regolamento interno adottato in materia, il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS ha condotto l'autovalutazione della propria composizione quali-quantitativa in relazione all'esercizio 2018.
Nel corso della seduta del 17 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato la "Relazione sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione" che compendia gli esiti della stessa, confermando un giudizio ampiamente positivo sulla propria composizione e sul proprio funzionamento. In particolare:
Come già evidenziato, i risultati della predetta autovalutazione sono stati tenuti in considerazione ai fini della definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione rappresentata nel presente documento.
Il Consiglio di Amministrazione uscente, considerati gli esiti dell'autovalutazione effettuata per l'esercizio 2018 ed il parere espresso dal Comitato per le Nomine, ritiene auspicabile che le liste dei candidati, che saranno presentate per il rinnovo dell'organo amministrativo della Banca, prevedano:
il mantenimento dell'attuale numero di componenti, pari a 9, salve ulteriori valutazioni in ordine all'eventuale incremento da 9 a 11 del numero dei componenti dell'Organo, tenuto conto della crescente complessità operativa che ormai caratterizza la Banca e dell'evoluzione intervenuta nella regolamentazione e sui mercati di riferimento;
Sotto tale ultimo profilo, deve evidenziarsi che a partire dalla seconda metà del 2017 sono intervenuti significativi mutamenti del contesto strategico e organizzativo di Banca IFIS, con la conseguente evoluzione del Gruppo, introducendo la necessità di una riflessione sulla governance e sulla necessità di assicurare nel continuo le competenze dei membri del Consiglio attraverso, in particolare, lo sviluppo di piani di formazione idonei a garantire una sempre più approfondita conoscenza di ogni aspetto – attuale e futuro – rientrante nell'ambito di operatività della Banca.
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda che:
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