AGM Information • Jun 28, 2021
AGM Information
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(redatta ai sensi dell'art. 125‐ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)
Modifiche agli articoli 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
la presente relazione (la "Relazione") è redatta ai sensi dell'art. 125‐ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), secondo lo schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti medesimo al fine di illustrare all'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o la "Banca") convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 28 luglio 2021 in unica convocazione (l'"Assemblea") la proposta di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria.
La Relazione ha lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle prospettate modifiche statutarie. Nello specifico, le modifiche statutarie che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea riguardano: (i) la previsione, in alternativa alla nomina del Direttore Generale, della nomina di uno o più Condirettori Generali e delle conseguenti determinazioni che si rende necessario assumere ai fini della definizione della relativa operatività; (ii) una formulazione di carattere ampio che richiami la "normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente" in materia di requisiti e criteri previsti in capo ai soggetti apicali della Banca; (iii) la sostituzione dei riferimenti al "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" con i riferimenti al "Codice di Corporate Governance delle Società Quotate".
Si precisa che l'efficacia della delibera di approvazione di tale modifiche sarà sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento di accertamento di conformità delle modifiche statutarie ai criteri di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario da parte di Banca d'Italia.
Le modifiche statutarie proposte muovono innanzitutto dall'esigenza di adeguare talune previsioni contenute nel proprio Statuto al progetto di riorganizzazione della Direzione Generale della Banca finalizzato all'ulteriore efficientamento dei processi decisionali. In tale ottica, la
Banca intende prevedere, in alternativa alla nomina del Direttore Generale, la nomina di uno o più Condirettori Generali con poteri e responsabilità rispettivamente nelle aree: (a) commerciale/business (Condirettore Generale c.d. Chief Commercial Officer); e (b) organizzativa (Condirettore Generale c.d. Chief Operating Officer).
Ulteriori modifiche statutarie hanno ad oggetto la ridefinizione dei requisiti e dei criteri previsti in capo agli esponenti aziendali e ai dirigenti apicali per effetto de: (a) il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche (il "DM 169/2020"); e (b) il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. pubblicato il 31 gennaio 2020 ed applicabile a partire dall'esercizio 2021 in luogo del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il "Codice di Corporate Governance"). In particolare, si osserva come il DM 169/2020 e il Codice di Corporate Governance abbiano sostanzialmente ridefinito requisiti e criteri previsti in capo ad amministratori, sindaci e dirigenti apicali della Banca, prevedendo la valutazione di un set informativo di maggiore ampiezza e profondità rispetto a quello contemplato dal quadro normativo‐regolamentare di riferimento previgente.
Le modifiche statutarie saranno condizionate al rilascio del provvedimento di accertamento di conformità delle stesse ai criteri di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario da parte di Banca d'Italia.
Ciò premesso, si illustrano nel seguito le principali modifiche proposte allo Statuto sociale.
Si propone di introdurre la figura del/i Condirettore/i Generale/i e di individuare la relativa procedura di nomina, nonché i relativi poteri, compiti e attribuzioni. In particolare, la modifica statutaria proposta riguarda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di nominare, in alternativa al Direttore Generale e ai Vice Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali e della competenza a determinare la durata del relativo incarico e le conseguenti attribuzioni, da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio stesso e dall'Amministratore Delegato, secondo le rispettive competenze.
Le funzioni del/dei Condirettore/i Generale/i sarebbero funzionali alla supervisione dell'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato, all'assistenza all'Amministratore Delegato nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale e
alla partecipazione, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ciascuno con funzioni consultive conformi alle rispettive competenze.
Oltre ad alcune modifiche di tipo formale, si propone altresì di modificare l'articolo in oggetto rimuovendo dal testo statutario la disposizione ai sensi della quale il Direttore Generale è il capo del personale della Banca e spostando al comma 1 la precisazione in merito all'esercizio delle funzioni di Direttore Generale nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Si propone di modificare gli articoli dello Statuto in oggetto per riflettere l'introduzione della figura del/i Condirettore/i Generale/i.
In particolare, (i) con riferimento all'articolo 10 (Assemblee), la modifica statutaria proposta riguarda la precisazione che tra i compiti dell'assemblea rientra non solo l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e del restante personale, ma anche l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore del/i Condirettore/i Generale/i; (ii) con riferimento all'articolo 18 (Amministrazione), si propone di esplicitare che la Direzione Generale della Banca è costituita, alternativamente, dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, ovvero da uno o più Condirettori Generali; (iii) con riferimento all'articolo 22 (Collegio Sindacale), la modifica statutaria proposta ha ad oggetto la specificazione che il Collegio Sindacale può esercitare il potere di richiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari anche al/ai Condirettore/i Generale/i.
Per effetto della riorganizzazione della Direzione Generale e in coordinamento con le proposte di modifica sub artt. 17 e 18 dello Statuto, si propone di prevedere che la rappresentanza legale della Banca sia conferita esclusivamente in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché all'Amministratore Delegato ma non più, altresì, al Direttore Generale.
In conseguenza dell'entrata in vigore del DM 169/2020 e del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea di deliberare modifiche statutarie volte a: (i) prevedere una formulazione di carattere ampio che richiami la "normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente" in materia di requisiti e criteri previsti in capo ai soggetti apicali della Banca; e (ii) sostituire i riferimenti al "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" con riferimenti al "Codice di Corporate Governance delle Società Quotate".
Con l'occasione delle modifiche statutarie soprarichiamate, la Banca ha altresì proceduto ad identificare due interventi di natura meramente formale, privi di alcun impatto sostanziale (i.e., correzione di un refuso e inserimento di una lettera maiuscola in un vocabolo all'articolo 13 ed esplicitazione del soggetto di una frase all'articolo 15).
Si riportano di seguito, anche ai sensi dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti:
| Statuto vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Art. 10) L'Assemblea ordinaria approva le | Art. 10) L'Assemblea ordinaria approva le |
| politiche di remunerazione e incentivazione. | politiche di remunerazione e incentivazione. |
| In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a | In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a |
stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:
‐ le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e del restante personale; ‐ gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
‐ i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile, ossia attualmente:
stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:
‐ le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, del/i Condirettore/i Generale/i e del restante personale;
‐ gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
‐ i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
Inoltre l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile,
‐ con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
‐ con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo e ossia attualmente:
‐ con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
‐ con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Art. 11) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo e almeno un quarto dei componenti deve
almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza.
La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.
Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali‐quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.
I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.
Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente.
La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale.
Ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali‐quantitativa considerata ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati.
I risultati delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio.
Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.
Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati sono elencati in ordine progressivo e sono comunque in numero non superiore al numero massimo di componenti previsto statutariamente.
Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della presentazione della stessa siano titolari, da soli od insieme ad altri, di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Le liste devono essere corredate:
‐ delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ‐ di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di Le liste sono depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Le liste devono essere corredate:
‐ delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ‐ di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147‐ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144‐quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
‐ di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993. Ciascuna lista deve inoltre indicare:
‐ almeno un quarto di componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;
controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147‐ter del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144‐quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi;
‐ di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e criteri previsti dalla normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente, e della loro accettazione della candidatura.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente. Ciascuna lista deve inoltre indicare:
‐ almeno un quarto di componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina Corporate Governance delle Società Quotate
‐ un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;
2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147‐ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un amministratore.
Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura di tempo in tempo stabilita dalla Legge, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Tali candidati dovranno essere collocati, nella lista, tra i primi quattro posti dell'ordine progressivo;
‐ un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono espressi, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista medesima, tutti gli amministratori salvo uno;
2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147‐ter, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è espresso un amministratore.
Qualora tali criteri di estrazione non garantiscano l'equilibrio tra i generi nella misura di tempo in tempo stabilita dalla
candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.
In ogni caso almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti sia dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.
Qualora, nel corso dell'esercizio, tali requisiti risultassero in possesso di un numero di amministratori inferiore a un quarto, il Consiglio delibererà la decadenza di uno o più dei propri membri che hanno perso tali requisiti, secondo un criterio di minore anzianità di carica o, a parità, di minore età, e provvederà alla cooptazione di uno o più membri indipendenti.
Legge normativa e regolamentazione applicabile tempo per tempo vigente, all'estrazione dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati i candidati va applicato un meccanismo di scorrimento che escluda il candidato o i candidati del genere più rappresentato e ripeschi il candidato o i candidati del genere mancante.
In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.
In ogni caso almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti sia dal Codice di Autodisciplina Corporate Governance delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998. Qualora, nel corso dell'esercizio, tali requisiti risultassero in possesso di un numero di amministratori inferiore a un quarto, il
| Valgono le disposizioni di Legge, senza che | Consiglio delibererà la decadenza di uno o più |
|---|---|
| operi il voto di lista, per l'eventuale |
dei propri membri che hanno perso tali |
| sostituzione di membri del Consiglio di | requisiti, secondo un criterio di minore |
| Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di | anzianità di carica o, a parità, di minore età, e |
| cessazione di tutti gli Amministratori. | provvederà alla cooptazione di uno o più |
| Peraltro, in caso di cessazione |
membri indipendenti. |
| dell'amministratore espresso dalla lista che | Valgono le disposizioni di Legge, senza che |
| ha ottenuto in Assemblea il maggior numero | operi il voto di lista, per l'eventuale |
| di voti e che, ai sensi dell'art. 147‐ter, comma | sostituzione di membri del Consiglio di |
| 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in | Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di |
| alcun modo, neppure indirettamente, con i | cessazione di tutti gli Amministratori. |
| soci che hanno presentato o votato la lista | Peraltro, in caso di cessazione |
| risultata prima per numero di voti, il Consiglio | dell'amministratore espresso dalla lista che |
| verificherà preventivamente il perdurare |
ha ottenuto in Assemblea il maggior numero |
| della disponibilità dei candidati elencati nella | di voti e che, ai sensi dell'art. 147‐ter, comma |
| lista stessa, secondo l'ordine progressivo | 3 del D.Lgs. n. 58/1998, non sia collegata in |
| della medesima, e procederà alla |
alcun modo, neppure indirettamente, con i |
| cooptazione in base a tale criterio di |
soci che hanno presentato o votato la lista |
| preferenza. | risultata prima per numero di voti, il Consiglio |
| Nel caso di cessazione di un amministratore | verificherà preventivamente il perdurare |
| appartenente al genere meno rappresentato | della disponibilità dei candidati elencati nella |
| l'amministratore cooptato dovrà comunque | lista stessa, secondo l'ordine progressivo |
| appartenere al medesimo genere. | della medesima, e procederà alla |
| cooptazione in base a tale criterio di |
|
| preferenza. | |
| Nel caso di cessazione di un amministratore | |
| appartenente al genere meno rappresentato | |
| l'amministratore cooptato dovrà comunque | |
| appartenere al medesimo genere. | |
| Art. 13) La convocazione del Consiglio di | Art. 13) La convocazione del Consiglio di |
| Amministrazione è fatta dal Presidente con | Amministrazione è fatta promossa dal |
lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data prevista per la riunione.
Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data prevista per la riunione.
Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare il presidente Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici. Può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.
All'Amministratore Delegato spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale, che cura anche avvalendosi della Direzione Generale. L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15) Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Amministratore Delegato, incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici. Può Il Consiglio può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale, che cura anche avvalendosi della Direzione Generale. L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria
| attività con cadenza trimestrale. | attività con cadenza trimestrale. |
|---|---|
| L'Amministratore Delegato: | L'Amministratore Delegato: |
| ‐ definisce e cura l'attuazione del processo di | ‐ definisce e cura l'attuazione del processo di |
| gestione dei rischi; | gestione dei rischi; |
| ‐ definisce e cura l'attuazione del processo | ‐ definisce e cura l'attuazione del processo |
| (responsabili, procedure, condizioni) per |
(responsabili, procedure, condizioni) per |
| approvare gli investimenti in nuovi prodotti, | approvare gli investimenti in nuovi prodotti, |
| la distribuzione di nuovi prodotti o servizi | la distribuzione di nuovi prodotti o servizi |
| ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in | ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in |
| nuovi mercati; | nuovi mercati; |
| ‐ definisce e cura l'attuazione della politica | ‐ definisce e cura l'attuazione della politica |
| aziendale in materia di esternalizzazione di | aziendale in materia di esternalizzazione di |
| funzioni aziendali; | funzioni aziendali; |
| ‐ definisce e cura l'attuazione dei processi e | ‐ definisce e cura l'attuazione dei processi e |
| delle metodologie di valutazione delle attività | delle metodologie di valutazione delle attività |
| aziendali e, in particolare, degli strumenti | aziendali e, in particolare, degli strumenti |
| finanziari; ne cura il loro costante |
finanziari; ne cura il loro costante |
| aggiornamento; | aggiornamento; |
| ‐ definisce i flussi informativi interni volti ad | ‐ definisce i flussi informativi interni volti ad |
| assicurare agli organi aziendali e alle funzioni | assicurare agli organi aziendali e alle funzioni |
| aziendali di controllo la piena conoscenza e | aziendali di controllo la piena conoscenza e |
| governabilità dei fattori di rischio e la verifica | governabilità dei fattori di rischio e la verifica |
| del rispetto del Risk Appetite Framework; | del rispetto del Risk Appetite Framework; |
| ‐ nell'ambito del Risk Appetite Framework, se | ‐ nell'ambito del Risk Appetite Framework, se |
| è stata definita la soglia di tolleranza, | è stata definita la soglia di tolleranza, |
| autorizza il superamento della propensione al | autorizza il superamento della propensione al |
| rischio entro il limite rappresentato dalla | rischio entro il limite rappresentato dalla |
| soglia di tolleranza e provvede a darne pronta | soglia di tolleranza e provvede a darne pronta |
| informativa al Consiglio di Amministrazione, | informativa al Consiglio di Amministrazione, |
| individuando le azioni gestionali necessarie | individuando le azioni gestionali necessarie |
| per ricondurre il rischio assunto entro |
per ricondurre il rischio assunto entro |
l'obiettivo prestabilito;
‐ pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione; ‐ predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
‐ dà attuazione al processo ICAAP;
‐ con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.
In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.
l'obiettivo prestabilito;
‐ pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione; ‐ predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;
‐ dà attuazione al processo ICAAP;
‐ con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.
In caso di urgenza l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.
Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione nomina può nominare un Direttore Generale e, ove del caso, può nominare uno o più Vice
determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.
Il Direttore Generale è il capo del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato e lo assiste nell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.
Il Direttore Generale è il capo del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
In alternativa alla nomina del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Condirettori Generali, determinandone la durata dell'incarico e le attribuzioni, da esercitarsi in conformità agli
| indirizzi impartiti dal Consiglio di |
|
|---|---|
| Amministrazione e dall'Amministratore |
|
| Delegato, secondo le rispettive competenze. | |
| Il Condirettore Generale ovvero, ove ne | |
| siano nominati più d'uno, i Condirettori | |
| Generali, curano l'attuazione delle direttive | |
| di gestione dell'Amministratore Delegato, lo | |
| assistono nell'attuazione degli indirizzi |
|
| strategici e della gestione aziendale e |
|
| partecipano, su invito, alle riunioni del | |
| Consiglio di Amministrazione, ciascuno con | |
| funzioni consultive secondo le rispettive | |
| competenze. | |
| Art. 18) La Direzione Generale è costituita dal | Art. 18) La Direzione Generale è costituita, |
| Direttore Generale e, se nominati, da uno o | alternativamente, dal Direttore Generale e, |
| più Vice Direttori Generali. Essi gestiscono, | se nominati, da uno o più Vice Direttori |
| nell'ambito delle previsioni dei principali | Generali, ovvero da uno o più Condirettori |
| regolamenti interni approvati dal Consiglio di | Generali. Essi gestiscono, nell'ambito delle |
| Amministrazione, gli affari correnti dirigendo | previsioni dei principali regolamenti interni |
| il personale all'uopo designato. | approvati dal Consiglio di Amministrazione, gli |
| affari correnti dirigendo il personale all'uopo | |
| designato. | |
| Art. 20) La rappresentanza legale della |
Art. 20) La rappresentanza legale della |
| Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la | Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la |
| firma sociale spettano al Presidente del | firma sociale spettano al Presidente del |
| Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua | Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua |
| assenza o impedimento, al Vice Presidente, | assenza o impedimento, al Vice Presidente, |
| nonché disgiuntamente, all'Amministratore | nonché disgiuntamente, all'Amministratore |
| Delegato e al Direttore Generale. | Delegato e al Direttore Generale. |
| La rappresentanza processuale comprende, a | La rappresentanza processuale comprende, a |
| titolo esemplificativo, la facoltà di |
titolo esemplificativo, la facoltà di |
promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.
Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.
Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di
| operazioni dallo stesso Consiglio di |
operazioni dallo stesso Consiglio di |
|---|---|
| Amministrazione determinate. | Amministrazione determinate. |
| Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre | Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre |
| sindaci effettivi e due supplenti. | sindaci effettivi e due supplenti. |
| La nomina del Collegio Sindacale avviene | La nomina del Collegio Sindacale avviene |
| sulla base di liste presentate dagli azionisti | sulla base di liste presentate dagli azionisti |
| nelle quali i candidati sono elencati in ordine | nelle quali i candidati sono elencati in ordine |
| progressivo e in numero non superiore ai | progressivo e in numero non superiore ai |
| componenti dell'organo da eleggere. Ogni | componenti dell'organo da eleggere. Ogni |
| lista si compone di due sezioni: una per i | lista si compone di due sezioni: una per i |
| candidati alla carica di sindaco effettivo, | candidati alla carica di sindaco effettivo, |
| l'altra per i candidati alla carica di sindaco | l'altra per i candidati alla carica di sindaco |
| supplente. | supplente. |
| Possono presentare una lista l'azionista o gli | Possono presentare una lista l'azionista o gli |
| azionisti che siano titolari, al momento della | azionisti che siano titolari, al momento della |
| presentazione della stessa, di una quota di | presentazione della stessa, di una quota di |
| partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per | partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per |
| cento) delle azioni ordinarie od altra minore | cento) delle azioni ordinarie od altra minore |
| soglia di possesso che – ai sensi della | soglia di possesso che – ai sensi della |
| normativa vigente – verrà indicata nell'avviso | normativa vigente – verrà indicata nell'avviso |
| di convocazione dell'Assemblea chiamata a | di convocazione dell'Assemblea chiamata a |
| deliberare sulla nomina dei componenti del | deliberare sulla nomina dei componenti del |
| Collegio Sindacale. | Collegio Sindacale. |
| Un socio non può presentare né votare più di | Un socio non può presentare né votare più di |
| una lista, anche se per interposta persona o | una lista, anche se per interposta persona o |
| per il tramite di società fiduciarie. I soci | per il tramite di società fiduciarie. I soci |
| appartenenti al medesimo gruppo e i soci che | appartenenti al medesimo gruppo e i soci che |
| aderiscano ad un patto parasociale avente ad | aderiscano ad un patto parasociale avente ad |
| oggetto azioni della Società non possono | oggetto azioni della Società non possono |
| presentare o votare più di una lista, anche se | presentare o votare più di una lista, anche se |
| per interposta persona o per il tramite di | per interposta persona o per il tramite di |
società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista ovvero da più azionisti congiuntamente nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Le liste devono essere corredate:
‐ delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista ovvero da più azionisti congiuntamente nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti potranno produrre la relativa certificazione anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Le liste devono essere corredate:
‐ delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
‐ di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144‐quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;
‐ di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.
Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Tale prescrizione non vale per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.
‐ di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144‐quinquies del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti" con questi ultimi nonché di altre relazioni significative;
‐ di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge e della loro accettazione della candidatura.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile e criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e dalla relativa disciplina di attuazione, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato. Tale prescrizione non vale per
| All'elezione dei sindaci si procede come | le liste che presentino un numero di candidati |
|---|---|
| segue: | inferiore a tre. |
| 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior | I sindaci uscenti sono rieleggibili. |
| numero di voti sono eletti, in base all'ordine | All'elezione dei sindaci si procede come |
| progressivo con il quale sono indicati nella | segue: |
| lista medesima, due sindaci effettivi ed uno | 1) dalla lista che ha ottenuto il maggior |
| supplente; | numero di voti sono eletti, in base all'ordine |
| 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior | progressivo con il quale sono indicati nella |
| numero di voti tra le liste presentate e votate | lista medesima, due sindaci effettivi ed uno |
| da parte di soci che non siano collegati ai soci | supplente; |
| di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 | 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior |
| del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco | numero di voti tra le liste presentate e votate |
| effettivo il candidato indicato al primo posto | da parte di soci che non siano collegati ai soci |
| della relativa sezione della lista medesima; | di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 |
| dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il | del D.Lgs. n. 58/1998, è eletto sindaco |
| candidato indicato al primo posto della | effettivo il candidato indicato al primo posto |
| relativa sezione della lista medesima. | della relativa sezione della lista medesima; |
| In caso di parità di voti tra due o più liste | dalla stessa lista è eletto sindaco supplente il |
| risulteranno eletti sindaci i candidati più | candidato indicato al primo posto della |
| anziani per età. | relativa sezione della lista medesima. |
| Qualora tali criteri di estrazione non |
In caso di parità di voti tra due o più liste |
| garantiscano la presenza nel Collegio di | risulteranno eletti sindaci i candidati più |
| almeno un sindaco effettivo e un sindaco | anziani per età. |
| supplente appartenenti al genere meno | Qualora tali criteri di estrazione non |
| rappresentato, all'estrazione dalla lista che | garantiscano la presenza nel Collegio di |
| ha ottenuto in Assemblea il maggior numero | almeno un sindaco effettivo e un sindaco |
| di voti in base all'ordine progressivo con il | supplente appartenenti al genere meno |
| quale sono indicati i candidati va applicato un | rappresentato, all'estrazione dalla lista che |
| meccanismo di scorrimento che escluda il | ha ottenuto in Assemblea il maggior numero |
| candidato o i candidati del genere più | di voti in base all'ordine progressivo con il |
| rappresentato e ripeschi il candidato o i | quale sono indicati i candidati va applicato un |
| candidati del genere mancante. | meccanismo di scorrimento che escluda il |
|---|---|
| E' dichiarato Presidente del Collegio |
candidato o i candidati del genere più |
| Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista | rappresentato e ripeschi il candidato o i |
| di minoranza. | candidati del genere mancante. |
| Qualora siano state presentate solo liste con | E' dichiarato Presidente del Collegio |
| un numero di candidati inferiore a tre e non | Sindacale il sindaco effettivo eletto dalla lista |
| vi sia alcun candidato del genere meno | di minoranza. |
| rappresentato, non sarà obbligatoria la |
Qualora siano state presentate solo liste con |
| presenza di un sindaco supplente del genere | un numero di candidati inferiore a tre e non |
| meno rappresentato mentre i componenti | vi sia alcun candidato del genere meno |
| effettivi del Collegio saranno così nominati: | rappresentato, non sarà obbligatoria la |
| 1) il Presidente mediante estrazione dalla | presenza di un sindaco supplente del genere |
| lista che avrà ottenuto il maggior numero di | meno rappresentato mentre i componenti |
| voti tra quelle di minoranza; | effettivi del Collegio saranno così nominati: |
| 2) un sindaco effettivo mediante estrazione | 1) il Presidente mediante estrazione dalla |
| dalla lista di maggioranza; | lista che avrà ottenuto il maggior numero di |
| 3) un sindaco effettivo con votazione a | voti tra quelle di minoranza; |
| maggioranza in sede di Assemblea che, senza | 2) un sindaco effettivo mediante estrazione |
| vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un | dalla lista di maggioranza; |
| membro appartenente al genere meno |
3) un sindaco effettivo con votazione a |
| rappresentato. | maggioranza in sede di Assemblea che, senza |
| Il sindaco decade dalla carica nei casi |
vincolo di lista, sarà tenuta a nominare un |
| normativamente previsti nonché qualora |
membro appartenente al genere meno |
| vengano meno i requisiti richiesti |
rappresentato. |
| statutariamente per la nomina. | Il sindaco decade dalla carica nei casi |
| In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, | normativamente previsti nonché qualora |
| subentra il supplente appartenente alla |
vengano meno i requisiti richiesti |
| medesima lista di quello cessato, purché sia | statutariamente per la nomina. |
| garantita la presenza di almeno un sindaco | In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, |
| effettivo appartenente al genere meno |
subentra il supplente appartenente alla |
| rappresentato. Altrimenti subentrerà l'altro | medesima lista di quello cessato, purché sia |
sindaco supplente. Qualora, nonostante quanto previsto nel presente articolo, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti ‐ a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea ‐ tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.
Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno venticinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato. Altrimenti subentrerà l'altro sindaco supplente.
Qualora, nonostante quanto previsto nel presente articolo, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti ‐ a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea ‐ tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.
Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire un sindaco designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano
| unitamente con le dichiarazioni relative |
confermato almeno venticinque giorni prima |
|---|---|
| all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di | di quello stabilito per l'Assemblea in prima |
| incompatibilità nonché all'esistenza dei |
convocazione la propria candidatura, |
| requisiti prescritti per la carica. | unitamente con le dichiarazioni relative |
| Qualora quest'ultimo meccanismo non |
all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di |
| garantisse la presenza di almeno un sindaco | incompatibilità nonché all'esistenza dei |
| effettivo appartenente al genere meno |
requisiti prescritti per la carica. |
| rappresentato, la nomina avverrà con |
Qualora quest'ultimo meccanismo non |
| votazione a maggioranza, senza vincolo di | garantisse la presenza di almeno un sindaco |
| lista. | effettivo appartenente al genere meno |
| rappresentato, la nomina avverrà con |
|
| votazione a maggioranza, senza vincolo di | |
| lista. | |
| Art. 22) Il Collegio Sindacale vigila: | Art. 22) Il Collegio Sindacale vigila: |
| a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e | a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e |
| dei regolamenti; | dei regolamenti; |
| b) sul rispetto dei principi di corretta |
b) sul rispetto dei principi di corretta |
| amministrazione; | amministrazione; |
| c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, | c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, |
| amministrativo e contabile adottato dalla | amministrativo e contabile adottato dalla |
| Società e sul suo concreto funzionamento; | Società e sul suo concreto funzionamento; |
| d) sulla completezza, adeguatezza, |
d) sulla completezza, adeguatezza, |
| funzionalità e affidabilità del sistema di | funzionalità e affidabilità del sistema di |
| controllo interno e di gestione dei rischi; | controllo interno e di gestione dei rischi; |
| e) sull'esercizio dell'attività di direzione e | e) sull'esercizio dell'attività di direzione e |
| coordinamento da parte della Banca; | coordinamento da parte della Banca; |
| f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Legge; | f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Legge; |
| adempiendo a tutte le funzioni che gli sono | adempiendo a tutte le funzioni che gli sono |
| demandate nel rispetto della relativa |
demandate nel rispetto della relativa |
| disciplina prevista dalla Legge. | disciplina prevista dalla Legge. |
| Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, | Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, |
l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori, al direttore generale, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori, al direttore generale Direttore Generale o al/i Condirettore/i Generale/i, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa
| Consiglio di Amministrazione le carenze ed | vigente, il Collegio Sindacale segnala al |
|---|---|
| irregolarità eventualmente riscontrate, |
Consiglio di Amministrazione le carenze ed |
| richiede l'adozione di idonee misure |
irregolarità eventualmente riscontrate, |
| correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. | richiede l'adozione di idonee misure |
| correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. | |
Si ritiene che le modifiche proposte non rientrino in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 1 della parte Straordinaria dell'ordine del giorno,
e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili; e
c) di autorizzare l'Amministratore Delegato e la Responsabile della Direzione Legale e Societario, disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione e previo rilascio del provvedimento di accertamento di conformità delle modifiche statutarie ai criteri di sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario da parte di Banca d'Italia".
***
***
Punto 2) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte Ordinaria
Piano di compensi basato su strumenti finanziari per alcune figure aziendali descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114‐bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
la presente relazione (la "Relazione") è predisposta ai sensi degli artt. 114‐bis e 125‐ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 84‐ter del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), al fine di illustrare all'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o la "Banca") convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 28 luglio 2021 in unica convocazione (l'"Assemblea") la proposta di deliberazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria e avente ad oggetto l'approvazione, ai sensi dell'art. 114‐bis del TUF, di un piano di incentivazione di lungo termine, denominato "Piano LTI 2021‐2023", per l'attuale amministratore delegato della Banca, Ing. Frederik Herman Geertman, (l'"Amministratore Delegato") e per eventuali altri top
manager della Banca e del gruppo bancario Banca Ifis (il "Gruppo Ifis"), (i "Beneficiari") interamente basato su strumenti finanziari, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 giugno 2021 su proposta del Comitato Remunerazione (che, a tal fine, ha raccolto il parere favorevole delle funzioni competenti della Banca e si è avvalso dell'ausilio di consulenti esterni indipendenti) e sentito il parere (favorevole) del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile (il "Piano").
Il Piano sottoposto alla Vostra approvazione è conforme alle politiche in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Banca Ifis, approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, nella formulazione aggiornata che è proposta alla Vostra approvazione al punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria (e per la quale si rinvia alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione).
La presente Relazione intende, pertanto, illustrare le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto il Piano, rinviando per le definizioni, l'illustrazione dei contenuti e delle previsioni dello stesso al documento informativo, che si riporta integralmente in allegato alla presente Relazione, predisposto, dal momento che il Piano è interamente basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 114‐bis del TUF e dell'articolo 84‐bis del Regolamento Emittenti, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 giugno 2021 su proposta del Comitato Remunerazioni (deliberata nella seduta del 23 giugno 2021), e messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente (il "Documento Informativo").
A valle della approvazione assembleare del Piano, il Consiglio di Amministrazione provvederà (sempre su proposta del Comitato Remunerazione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale della Banca) all'approvazione del regolamento del Piano, alla identificazione di eventuali Beneficiari ulteriori rispetto all'Amministratore Delegato e alla definizione del beneficio target per ciascuno di essi, conferendo mandato a un membro del Consiglio di Amministrazione e/o a una specifica Funzione Aziendale al fine di dare esecuzione al Piano (con consegna, tra l'altro, ai Beneficiari, delle lettere di assegnazione e adesione al Piano).
Si riportano di seguito le informazioni concernenti il Piano previste dall'art. 114‐bis, comma 1, del TUF, fermo restando il rinvio al Documento Informativo per maggiori informazioni sul Piano e le sue previsioni.
Il Piano è volto a rafforzare l'allineamento di interessi tra il top management e tutti gli stakeholder del Gruppo Ifis, incentivando i Beneficiari a raggiungere gli obiettivi di medio‐lungo termine della Banca, che saranno riflessi nel piano strategico attualmente in fase di elaborazione, e favorendone altresì la retention.
Il Piano è rivolto all'Amministratore Delegato e a ulteriori Beneficiari che potranno essere in seguito individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Tra gli eventuali ulteriori Beneficiari che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere ricompresi soggetti che ricoprono il ruolo di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Banca e di società direttamente o indirettamente controllate dalla Banca e che siano manager di elevato livello della Banca, capaci di fornire un contributo alla realizzazione delle strategie di lungo termine della stessa, tendenzialmente appartenenti alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche.
3. Modalità e clausole di attuazione del Piano, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati
Il Piano è uno stock option plan che prevede l'assegnazione ai Beneficiari, a titolo gratuito, di un determinato numero di diritti d'opzione di acquisto (le "Opzioni") che daranno diritto di acquistare, a un determinato prezzo di esercizio (strike price), un corrispondente numero di azioni ordinarie della Banca.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la Banca di utilizzare anche le c.d. phantom stock option, che attribuiscono il diritto all'erogazione, per ogni phantom stock option esercitata, di una somma di denaro corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni ordinarie della Banca al momento dell'esercizio delle phantom stock option e il prezzo di esercizio delle Opzioni (le
"Phantom Stock Option"), ove ciò si rendesse necessario anche al fine di poter includere nel Piano anche altri Beneficiari rispetto all'Amministratore Delegato.
Le Opzioni e/o le Phantom Stock Option diventeranno esercitabili a valle di un periodo di vesting triennale (2021, 2022 e 2023), (il "Periodo di Vesting") subordinatamente alla circostanza che, a tale data (e salvo quanto previsto infra nelle ipotesi di good leaver), il rapporto tra la Banca e l'Amministratore Delegato (e gli altri eventuali Beneficiari) sia ancora in essere, nonché al raggiungimento di predeterminati obiettivi quantitativi e qualitativi, finanziari e non finanziari, legati a strategie di lungo termine della Banca.
La maturazione delle Opzioni e/o le Phantom Stock Option è legata al raggiungimento di obiettivi di performance in termini di indicatori di mercato (TSR Relativo vs Peer Group), indicatori economico‐finanziari (Utile Ante Imposte, Cost/Income Ratio, NPE Ratio Lordo) e indicatori ESG (in linea con quanto previsto dal piano strategico). Per ulteriori informazioni, anche sui pesi dei singoli obiettivi, si rinvia all'addendum della Politica di Remunerazione, parimenti in fase di pubblicazione
Quanto all'obiettivo di TSR Relativo, lo stesso sarà misurato nel Periodo di Vesting rispetto ad un peer group che comprende i seguenti soggetti (comparabili con Banca Ifis in termini di modello di business e performance azionaria):
| Peer Group | |
|---|---|
| Banca Farmafactoring | Credem |
| Banca Sistema | Illimity |
| Banco BPM | Intesa San Paolo |
| Banco di Desio | Mediobanca |
| BPER | Unicredit |
Il numero di opzioni maturate sulla base di questo indicatore, sarà essere calcolato in funzione del ranking della Banca rispetto al peer group sopra riportato secondo la seguente curva di incentivazione:
| Ranking | Opzioni maturate |
|---|---|
| Posizione Banca Ifis superiore o uguale al | Livello massimo Opzioni assegnate (100%) |
| 9° decile | |
| Posizione Banca Ifis inferiore al 9° decile | Livello target Opzioni assegnate (75%) |
| ma maggiore/uguale al 3° quartile | |
| Posizione Banca Ifis inferiore al 3° quartile | Livello minimo Opzioni assegnate (50%) |
| ma maggiore/uguale alla mediana | |
| Posizione Banca Ifis inferiore alla mediana | Nessuna Opzione maturata |
Per quanto riguarda gli indicatori economico‐finanziari e gli indicatori ESG, posto che il Piano rappresenta uno strumento per incentivare l'Amministratore Delegato (ed eventuali altri Beneficiari) al raggiungimento di obiettivi di lungo termine per la Banca, come saranno riflessi nel piano strategico della Banca (attualmente in fase di elaborazione), i target specifici sottesi a tali indicatori saranno definiti in maggior dettaglio a valle della definizione del suddetto piano strategico, per garantire massima coerenza e interconnessione fra il Piano e il piano strategico.
Quanto agli indicatori di ESG, ad oggi si ipotizza che gli stessi possano includere target legati a indicatori ambientali (c.d. Enviromental), al c.d. Social (tra cui, ad esempio, allo sviluppo di programmi del social impact hub, al rispetto del Codice Etico in relazione alla customer assistance, sviluppo del patrimonio culturale e artistico, etc.) e alla c.d. Governance (tra cui, ad esempio, obiettivi sulla gender diversity, la riduzione del gender pay‐gap, la partecipazione a indici ESG, etc.), soggetti a conferma in base a quanto verrà definitivamente indicato nell'ambito del piano strategico. Tutti gli indicatori saranno peraltro legati ad obiettivi oggettivamente misurabili.
Dei target specifici – nei limiti delle esigenze di riservatezza connesse a dati altamente sensibili – verrà quindi data disclosure nella prossima Relazione sulla Remunerazione (a valle dell'approvazione del nuovo piano strategico).
La consuntivazione circa il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target fissati verrà effettuata a valle del termine del periodo di performance del Piano (e dunque all'inizio del 2024).
Il numero di Opzioni e/o Phantom Stock Option attribuibile al termine del Periodo di Vesting per gli indicatori di performance, diversi dal TSR Relativo, sarà calcolato in funzione della curva di incentivazione definita secondo la seguente configurazione:
Le Opzioni eventualmente maturate sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno attribuite e diventeranno esercitabili secondo i termini e le condizioni tempo per tempo previsti, nel rispetto della normativa regolamentare, dalle politiche di remunerazione della Banca (in termini di gate di accesso, periodi di differimento, periodi di minimum holding, meccanismi di malus e di clawback, etc.).
Più in particolare:
Con riferimento alla lettera a) supra, si segnala che, visto il periodo di riferimento particolarmente lungo del Piano, il documento di aggiornamento della Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" della Banca (di cui è
proposta l'adozione al punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria e per il quale si rinvia alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione), include, inter alia, un adeguamento, con specifico riferimento al Piano, per prevedere che:
Il Piano prevede le consuete clausole di good e bad leavership, nell'ipotetico caso di cessazione del rapporto tra il Beneficiario e la Banca prima della conclusione del periodo di vesting e durante il successivo periodo di differimento. In particolare, il Piano prevede:
Come precisato supra, inoltre, al fine di favorire ulteriormente le finalità di retention, si è ipotizzato di prevedere che una eventuale cessazione del rapporto con l'Amministratore Delegato (e con gli altri eventuali Beneficiari del Piano) nei casi di bad leaver durante il periodo di differimento implichi la perdita di ogni diritto in relazione alle rate ancora soggette a dilazione
(con mantenimento, invece, di ogni diritto alle rate differite nelle ipotesi di cessazione nei casi di good leaver).
Ai fini dell'attuazione del Piano, le azioni ordinarie della Banca acquistabili dai Beneficiari del Piano a fronte dell'esercizio delle Opzioni riverranno, in tutto o in parte, dalla provvista di azioni proprie che Banca Ifis potrà acquistare e di cui potrà disporre in esecuzione di apposite autorizzazioni assembleari, ai sensi degli artt. 2357 e 2357‐ter del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144‐bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, inclusi il Regolamento (UE) 596/2014 (il "Regolamento") e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 (il "Regolamento Delegato"), subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77, lett. a) e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come da proposta al punto 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea e per la quale si rinvia alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la Banca di utilizzare anche phantom stock option, ove ciò si rendesse necessario al fine di poter includere nel Piano anche Beneficiari ulteriori rispetto all'Amministratore Delegato.
Pertanto, il riacquisto di azioni proprie da parte di Banca Ifis sarà, inter alia, subordinato a:
Quanto al numero di azioni oggetto della richiesta di autorizzazione all'acquisto azioni proprie, posta l'esigenza di munirsi di una provvista che possa essere utilizzata anche per eventuali ulteriori Beneficiari, è stato individuato un numero pari a quello ipotizzato a favore dell'Amministrato Delegato, incrementato di un ulteriore 50% (ferma la possibilità di utilizzare anche Phantom Stock Option ove tale numero si rivelasse insufficiente).
Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della Legge del 24 dicembre 2003, n. 350.
Il numero di Opzioni e/o di Phantom Stock Option assegnabili a ciascun Beneficiario è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Nel procedere alla determinazione del numero complessivo di Opzioni e/o di Phantom Stock Option assegnabili a ciascun Beneficiario, il Consiglio di Amministrazione agisce con discrezionalità, nel rispetto delle politiche di remunerazione della Banca, della Circolare di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, n. 285 – Disposizioni di vigilanza per le banche – Titolo IV, Capitolo 2, Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, aggiornate da ultimo il 23 ottobre 2018 (la "Circolare") e della regolamentazione applicabile nonché in linea con la migliore prassi in materia (incluse le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance).
Con particolare riferimento al numero di Opzioni da assegnare all'Amministratore Delegato, lo stesso dovrà essere determinato nel rispetto del rapporto tra remunerazione variabile e fissa previsto dalla Circolare e dalle politiche di remunerazione della Banca. Nello specifico, le politiche di remunerazione attualmente vigenti prevedono un limite al rapporto tra remunerazione fissa e variabile pari a 1:1.
Alla luce di ciò, e della circostanza che l'Amministratore Delegato già partecipa, per l'esercizio 2021, a un piano annuale MBO (nell'ambito del quale può maturare un importo pari sino al 60%
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della remunerazione fissa), l'importo di remunerazione dell'Amministratore Delegato che, con riferimento specifico al corrente esercizio, può essere destinato al Piano (e su cui calcolare, dunque, il controvalore delle Opzioni da assegnarsi nel contesto del Piano) è pari al 40% della sua remunerazione fissa.
Si ipotizza, peraltro, a valere per gli esercizi successivi di riferimento del Piano, di sottoporre ad una prossima assemblea, esperite le procedure applicabili, un incremento del rapporto fra remunerazione fissa e variabile da 1:1 a 1,5:1. A fronte di ciò, e solo subordinatamente alla predetta approvazione assembleare, con riferimento ai due esercizi successivi di riferimento del Piano (2022 e 2023) l'importo di remunerazione variabile da destinare al Piano (e convertire in Opzioni; v. infra) potrebbe essere pari a circa il 70%1 della remunerazione fissa su base annua2 . Dunque, su tali presupposti, al fine di determinare, nel rispetto del limite del rapporto fisso/variabile, il numero di Opzioni potenzialmente attribuibili (operazione da effettuarsi ex ante, alla luce della normativa regolamentare), è stata condotta una valutazione, con l'ausilio di esperti indipendenti, circa il valore delle Opzioni oggetto del Piano. Questa è stata condotta secondo i modelli ordinari di valutazione di strumenti opzionali invalsi nella prassi che apprezzano il valore finanziario del tempo (nel caso di specie, il modello binomiale), prescindendo dal considerare gli effetti eventuali sul valore della fissazione, nell'ambito del Piano, di obiettivi e vincoli quantitativi e qualitativi per l'esercizio delle Opzioni (che pur determinerebbe un abbassamento del valore delle opzioni e, dunque, potrebbe fondare l'attribuzione di un numero maggiore di strumenti) .
A esito della valutazione condotta, il valore unitario delle Opzioni ai fini del piano è risultato pari, alla data del 18 giugno 2021, a Euro 2,00 per ciascuna Opzione, considerando che il prezzo d'esercizio sia commisurato alla media dei prezzi ufficiali di borsa del titolo degli ultimi 30 giorni precedenti la valutazione e approvazione del Piano da sottoporre all'assemblea da parte degli organi competenti3 e che il valore economico della Banca sia determinato sulla base di tale medesimo indicatore.
1 Ciò per mantenere uno spazio per destinare parte della remunerazione variabile (sempre entro i limiti del rapporto fisso/variabile) all'eventuale sottoscrizione, anche per i prossimi esercizi, di patti di stabilità (il cui corrispettivo, sulla base della Circolare, viene trattato alla stregua di una remunerazione variabile). 2 Parimenti, in caso di mancata approvazione dell'innalzamento del rapporto fisso/variabile a 1,5:1, l'importo di remunerazione variabile da destinare al Piano anche per gli esercizi 2022 e 2023 potrebbe essere pari al 40% della remunerazione fissa su base annua.
3 In particolare i 30 giorni precedenti il 18 giugno 2021.
Alla luce di tale valore, il numero massimo di Opzioni assegnabili all'Amministratore Delegato per tutto il triennio di riferimento, nell'ipotesi in cui il rapporto tra remunerazione variabile e fissa sia definito in 1:1 per il primo esercizio (2021) e in 1,5:1 per i successivi due esercizi (2022 e 2023), e ovviamente subordinatamente al raggiungimento di tutte le condizioni previste dal Piano (raggiungimento degli obiettivi, permanenza in servizio, ecc.), è pari a circa n. 696.000 Opzioni, che danno diritto ad acquistare, al prezzo di esercizio applicabile, un numero corrispondente di azioni ordinarie della Banca.
Quanto ad eventuali, ulteriori, Beneficiari (che verranno in seguito eventualmente individuati), il relativo pay‐ratio sarà parimenti determinato nei limiti del rapporto tra remunerazione fissa e variabile di tempo in tempo vigente e, all'interno di questi limiti, indicativamente entro un ratio coerente con quanto previsto per l'Amministratore Delegato.
In caso di individuazione quali Beneficiari di manager che dovessero entrare in servizio presso la Banca in epoche successive all'avvio del Piano, potrà – a seconda della data di ingresso ‐ essere valutata una corrispondente riduzione dell'ammontare di riferimento dell'incentivo secondo un criterio pro rata temporis.
6. Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di Opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società stessa o a terzi
Le Opzioni e/o le Phantom Stock Option sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non possono essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.
Le azioni ordinarie della Banca acquistate a fronte del pagamento del prezzo di esercizio a esito dell'esercizio delle Opzioni saranno soggette a periodi di lock‐up ai sensi di quanto previsto dalle politiche di remunerazione della Banca di tempo in tempo in vigore, durante i quali non potranno essere alienate o trasferite ad alcun titolo.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente
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"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 2 della parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno e visto il documento informativo allegato alla stessa,
***
Punto 3) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte Ordinaria
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357‐ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 144‐bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
la presente relazione (la "Relazione") è predisposta ai sensi dell'art. 125‐ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 73 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), secondo lo schema n. 4 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti medesimo al fine di illustrare all'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o la "Banca") convocata, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 28 luglio 2021 in unica convocazione (l'"Assemblea"), la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis intende sottoporre ad approvazione relativamente all'autorizzazione all'acquisto e all'eventuale successiva disposizione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate, ai sensi degli artt. 2357 e 2357‐ter cod. civ., 132 del TUF e 144‐bis del Regolamento Emittenti e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, inclusi il Regolamento (UE) 596/2014 (il "Regolamento") e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 (il "Regolamento Delegato").
Alla data di approvazione della presente Relazione la Banca è titolare di n. 339.139 azioni proprie (pari allo 0,630% del capitale sociale).
In considerazione dell'opportunità di disporre dell'autorizzazione per le ragioni illustrate nel dettaglio nella presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare in merito al rilascio di un'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione medesimo per l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie di Banca Ifis nei termini illustrati nella presente Relazione, a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo che Banca d'Italia eventualmente emanerà a seguito della istanza di autorizzazione al riacquisto parziale di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da Banca Ifis S.p.A. ai sensi degli artt. 77, lett. a) e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 32 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 24 giugno 2021 ("Provvedimento Autorizzativo").
La richiesta di autorizzazione all'Assemblea all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Banca di acquistare e disporre
delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, del Provvedimento Autorizzativo e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi della normativa vigente (le "Prassi Ammesse"), per le seguenti finalità:
(i) impiego a servizio del piano long term incentive per il periodo 2021‐2023 interamente basato su strumenti finanziari e riservato all'Amministratore Delegato Frederik Herman Geertman e a eventuali altri top manager della Banca (sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, quale punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria), sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di phantom stock option (ossia attribuzioni in denaro il cui valore sia pari alla differenza fra strike price e valore delle azioni al momento di esercizio della phantom stock option) ai sensi dell'articolo 114‐bis del TUF (il "Piano"). Per maggiori informazioni in merito al piano long‐term incentive per il triennio 2021‐2023 per l'Amministratore Delegato e per eventuali altri top manager della Banca si rinvia alla relativa Relazione illustrativa e all'ulteriore documentazione messa a disposizione ai sensi dell'art. 114‐bis del TUF e dell'art. 84‐bis del Regolamento Emittenti.
In particolare, l'autorizzazione dell'Assemblea all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie finalizzate all'impiego a servizio del Piano, oggetto della presente proposta, avrà efficacia sospensivamente condizionata al rilascio, da parte di Banca d'Italia, del Provvedimento Autorizzativo. Si ricorda che il procedimento autorizzativo da parte di Banca d'Italia ha una durata di 90 giorni di calendario, salvo eventuali sospensioni o interruzioni in caso di richieste di chiarimento o integrazione alla documentazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
La richiesta di autorizzazione all'Assemblea prevede anche la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Banca non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea, fermo restando che le operazioni dovranno essere realizzate in conformità alle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, ivi comprese quelle del Regolamento Emittenti, del Regolamento, del Regolamento Delegato, nonché in conformità alle Prassi Ammesse di tempo in tempo vigenti.
Il capitale sociale della Banca è pari a Euro 53.811.095,00, rappresentato da numero 53.811.095 azioni ordinarie da Euro 1 ciascuna (comprensivo delle n. 339.139 azioni proprie attualmente in portafoglio).
L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare, in una o più volte, fino ad un massimo di azioni proprie in numero di 1.044.000 e alienare in tutto o in parte le azioni proprie di Banca Ifis acquistate in base alla presente deliberazione nonché, eventualmente, di quelle già detenute dalla Banca (a tale riguardo, si precisa che nessuna società controllata detiene in portafoglio azioni della capogruppo). Il numero massimo delle azioni acquistabili sommato alle azioni proprie già in portafoglio alla data dell'Assemblea rappresenta il 2,57% del capitale sociale della Banca ed è quindi ampiamente inferiore al limite del 20% del capitale sociale previsto dall'art. 2357, terzo comma, cod. civ., tenuto conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e del Regolamento Delegato, ove applicabili, come meglio precisato al successivo punto 6 della presente Relazione.
Con riferimento al limite massimo di spesa, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, ai sensi dell'art. 2357, primo comma, cod. civ., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal riguardo si evidenzia come dal bilancio al 31 dicembre 2020 – approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2021 – risultino iscritte riserve straordinarie per Euro 467.090. Eventuali acquisti saranno altresì effettuati nei limiti e in conformità al Provvedimento Autorizzativo.
Si precisa che le operazioni di acquisto e disposizione avverranno in osservanza delle applicabili disposizioni normative e verranno contabilizzate secondo i principi contabili applicabili.
L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, come successivamente modificato, e, cioè, per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della del rilascio del Provvedimento Autorizzativo da parte di Banca d'Italia. Per quanto invece concerne la disposizione delle azioni acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea non determini un termine temporale, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà d'individuare con la massima flessibilità il momento più adatto per procedere alla disposizione delle azioni proprie acquistate.
Si precisa che la Banca potrà procedere alle menzionate operazioni autorizzate in tutto o in parte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi compresi il Regolamento, il Regolamento Delegato e le Prassi Ammesse, nonché nel rispetto delle indicazioni eventualmente ricevute dalle competenti Autorità di Vigilanza e, in particolare, con il Provvedimento Autorizzativo:
Per quanto riguarda la disposizione (vendita) delle azioni proprie il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle Prassi Ammesse, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Banca.
(i) Gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie saranno effettuati sui mercati regolamentati, in una o più volte, su base rotativa (c.d. revolving), secondo quanto stabilito dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144‐bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, con le modalità operative indicate nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; in particolare, tali acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
Gli acquisti saranno anche effettuati in conformità alla normativa vigente e in particolare secondo le modalità prescritte dall'art. 144 bis, comma 1 e comma 1‐bis del Regolamento Emittenti, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell'art. 132 del TUF, ovvero alle condizioni indicate nella Prassi Ammessa inerente al sostegno della liquidità e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento, nonché dalle applicabili disposizioni del Regolamento Delegato e del Provvedimento Autorizzativo.
Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse di Banca Ifis per rispondere alle finalità perseguite e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi compresa l'alienazione sul mercato, fuori dai mercati regolamentati, o tramite ABB o ai blocchi o mediante scambio con o conferimento di partecipazioni nell'ambito dei progetti industriali, o in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria.
L'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Banca, ferma restando per la Banca stessa, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea degli Azionisti una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.
Banca Ifis informerà il pubblico e Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente
"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto n. 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno,
di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti".
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Venezia ‐ Mestre, 28 giugno 2021
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