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Banca Generali AGM Information 2022

Mar 21, 2022

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AGM Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A. SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

  • 1.1 Modifica all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6.
  • 1.2 Modifica all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3.
  • 1.3 Modifica all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4.
  • 1.4 Modifica all'articolo 12, paragrafo 1.
  • 1.5 Modifica all'articolo 14, paragrafi 1 e 2.
  • 1.6 Modifica all'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14.
  • 1.7 Modifica all'articolo 16, paragrafo 1.
  • 1.8 Modifica all'articolo 17, paragrafo 3.
  • 1.9 Modifica all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.
  • 1.10 Modifica all'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
  • 1.11 Modifica all'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
  • 1.12 Modifica all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6."

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le seguenti proposte di modifica di talune clausole dello Statuto sociale.

Rinviando alle ragioni di seguito puntualmente rappresentante per ciascun articolo statutario, le modifiche proposte sono in generale riconducibili (i) all'esigenza di allineare da un punto di vista formale l'articolato statutario rispetto all'intervenuto aggiornamento del quadro normativo, regolamentare e di autodisciplina di riferimento, (ii) recepire alcune modifiche dettate da esigenze pratiche nel frattempo riscontrate, nonché (iii) apportare alcuni miglioramenti linguistici meramente formali e non sostanziali.

Si rappresenta inoltre che:

  • (i) la Banca d'Italia ha accertato che le modificazioni statutarie proposte non contrastano con una sana e prudente gestione e ha rilasciato il provvedimento di accertamento sulle modificazioni statutarie ai sensi di quanto disciplinato dalla applicabili disposizioni regolamentari, fermo restando che l'efficacia resta condizionata alla conformità delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci al progetto esaminato;
  • (ii) le modifiche statutarie proposte non legittimano il diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 Cod. civ. e dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, in quanto non configurano alcuna delle ipotesi di recesso contemplate dalla normativa applicabile.

***

1.1 Proposta di modifiche all'articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale ed eliminazione del riferimento agli aumenti di capitale precedentemente deliberati.

L'attuale articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto prevede l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società, attualmente pari a Euro 1,00. Al riguardo, si propone l'eliminazione del valore nominale delle azioni, ai sensi degli artt. 2328 e 2346 Cod. civ. che prevedono la possibilità che le società per azioni emettano azioni prive del valore nominale: in tal caso, il valore nominale delle azioni è implicito nel rapporto tra l'ammontare del capitale sociale nominale e il numero delle azioni in circolazione.

L'eliminazione dallo statuto dell'indicazione del valore nominale delle azioni consente infatti di disporre di una maggiore flessibilità operativa e di una semplificazione amministrativa utile in caso di operazioni sul capitale sociale e di altre operazioni straordinarie (come ad esempio nel caso di fusioni e scissioni). Tale proposta consente infatti di semplificare e velocizzare le operazioni sul capitale sociale evitando, ad esempio, che l'eventuale annullamento di azioni proprie comporti la riduzione del capitale sociale. In particolare, nel caso di annullamento di azioni, l'assenza di valore nominale determina la riduzione del numero di azioni in circolazione e un aumento della parità contabile implicita delle azioni, ricavabile dal rapporto tra capitale sociale nominale, che resta invariato, e numero totale di azioni emesse. Si potrà inoltre dar corso, inter alia, a operazioni di aumento gratuito del capitale senza emissione di nuove azioni, tramite semplice incremento della parità contabile, all'emissione di nuove azioni in sede di aumento di capitale a pagamento, anche con un valore implicito diverso dalla preesistente parità contabile, nonché ad altre operazioni straordinarie, che comportano scambi azionari (e.g. fusioni e scissioni), secondo modalità operative più semplici e flessibili.

In caso di eliminazione dell'indicazione del valore nominale, lo Statuto indicherà, all'articolo 5, paragrafo 1, soltanto il capitale nominale ed il numero di azioni ordinarie emesse, prive del valore nominale.

Al riguardo, si rappresenta che molte società emittenti quotate (tra cui anche la Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. in occasione dell'Assemblea 2021) hanno eliminato statutariamente il riferimento espresso al valore nominale essenzialmente per le medesime finalità sopra illustrate, né si sono riscontrati aspetti negativi in relazione all'intervento proposto.

Inoltre, con riferimento all'attuale articolo 5, paragrafi 5 e 6, dello Statuto, si rammenta che ad oggi il capitale sociale della Banca risulta essere deliberato per un importo pari a Euro 119.378.836, mentre risulta sottoscritto per un importo pari a Euro 116.851.637,00.

Alla luce delle parziali sottoscrizioni degli aumenti scindibili di capitale a servizio di piani di stock option, ormai scaduti, deliberati in data 18 luglio 2006 e in data 21 aprile 2010 e dell'ormai spirato termine per le suddette delibere di aumento del capitale indicate ai predetti paragrafi 5 e 6, si propone di: (i) modificare il

paragrafo 1 dell'articolo 5 mantenendo l'indicazione dell'importo del capitale sottoscritto e rimuovendo i riferimenti al valore nominale delle azioni, procedendo con il conseguente aggiornamento presso il Registro delle Imprese, e (ii) eliminare gli attuali paragrafi 5 e 6 ormai desueti.

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo
5, paragrafi 1, 5 e 6
1. Il capitale sociale è di Euro 116.851.637,00
(centosedicimilioniottocentocinquantunomilaseice
ntotrentasette)
ed
è
suddiviso
in
numero
116.851.637 azioni ordinarie da nominali Euro uno
cadauna e potrà essere costituito sia in denaro sia
di beni in natura.
1. Il capitale sociale è di Euro 116.851.637,00
(centosedicimilioniottocentocinquantunomilaseicento
trentasette) ed è
suddiviso in numero 116.851.637
azioni ordinarie da nominali Euro uno cadauna
prive del valore nominale
e potrà essere costituito sia
in denaro sia di beni in natura.
5. Con decisione dell'Assemblea straordinaria
degli azionisti del 18 luglio 2006, come modificata
in data 21 aprile 2010, è stato deliberato
un
aumento
scindibile
del
capitale
sociale,
subordinato all'avvenuta ammissione delle azioni
della
società
alle
negoziazioni
sul
Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. entro il 30 giugno 2007, per
un
importo
nominale
massimo
di
Euro
5.565.660,00, mediante emissione di massime
numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00, così articolato:
5.
Con decisione dell'Assemblea straordinaria
degli azionisti del 18 luglio 2006, come modificata
in data 21 aprile 2010, è stato deliberato un
aumento
scindibile
del
capitale
sociale,
subordinato all'avvenuta ammissione delle azioni
della
società
alle
negoziazioni
sul
Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. entro il 30 giugno 2007, per
un
importo
nominale
massimo
di
Euro
5.565.660,00,
mediante
emissione
di
massime
numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00, così articolato:
a) per un importo nominale massimo di Euro
4.452.530,00, mediante emissione di massime
numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di
opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441
comma quinto del codice civile e riservando lo
stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca
Generali, a disposizione e servizio del "Piano di
stock option per promotori finanziari e manager di
rete di Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo
scindibile anche in più tranche entro il termine
massimo del 30/05/2014;
a) per un importo nominale massimo di Euro
4.452.530,00,
mediante
emissione
di
massime
numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di
opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441
comma quinto del codice civile e riservando lo
stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca
Generali, a disposizione e servizio del "Piano di
stock option per promotori finanziari e manager di
rete di Banca Generali S.p.A.", il tutto in modo
scindibile anche in più tranche entro il termine
massimo del 30/05/2014;
b) per un importo nominale massimo di Euro
1.113.130,00 mediante emissione di massime
numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di
opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441
comma ottavo del codice civile e riservando lo
stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a
disposizione e servizio del "Piano di stock option
per dipendenti di Banca Generali S.p.A.", il tutto in
modo scindibile anche in più tranche entro il
termine massimo del 30/11/2015.
b) per un
importo nominale massimo di Euro
1.113.130,00
mediante
emissione
di
massime
numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di
opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441
comma ottavo del codice civile e riservando lo
stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a
disposizione e servizio del "Piano di stock option
per dipendenti di Banca Generali S.p.A.", il tutto
in modo scindibile anche in più tranche entro il
termine massimo del 30/11/2015.
  1. Con decisione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 aprile 2010 è stato deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, così articolato: a) per un importo nominale massimo di Euro 2.300.000,00, mediante emissione di massime numero 2.300.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari e manager di rete del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30/06/2017; b) per un importo nominale massimo di Euro 200.000,00 mediante emissione di massime numero 200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti di Banca Generali aventi la qualifica di relationship manager ed ai loro coordinatori, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per Relationship Managers di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30/06/2017.

6. Con decisione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 21 aprile 2010 è stato deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime numero 2.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, così articolato: a) per un importo nominale massimo di Euro 2.300.000,00, mediante emissione di massime numero 2.300.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari e manager di rete del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30/06/2017; b) per un importo nominale massimo di Euro 200.000,00 mediante emissione di massime numero 200.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti di Banca Generali aventi la qualifica di relationship manager ed ai loro coordinatori, a disposizione e servizio del "Piano di stock option per Relationship Managers di Banca Generali S.p.A. per l'esercizio 2010", il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30/06/2017.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 5, paragrafi 1, 5 e 6, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

***

1.2 Proposta di modifica dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3. Modifica nella rappresentazione dei diritti degli azionisti in relazione al diritto a richiedere la convocazione dell'assemblea e modifiche secondarie.

L'articolo 9 dello Statuto regola le modalità e le tempistiche per la convocazione delle assemblee degli azionisti. Al riguardo, oltre a minori integrazioni puramente linguistiche ai paragrafi 1 e 2, si propone un aggiornamento del paragrafo 3 per una più chiara rappresentazione dei diritti degli azionisti ancorata alle previsioni di legge pro tempore vigenti e una migliore razionalizzazione della disposizione statutaria.

Le modifiche puntuali sono riflesse nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto le parti che si propone di aggiungere).

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3
1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione, anche fuori dalla sede della
Società,
mediante
avviso
pubblicato
con
le
modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili.
1.
L'Assemblea
è
convocata
dal
Consiglio
di
Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società,
mediante avviso redatto e
pubblicato con le modalità
e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili.
2.
L'Assemblea
è
convocata
ogni
qualvolta
l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed
opportuno
ovvero
su
richiesta
del
Collegio
Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero
negli
altri
casi
in
cui
la
convocazione
dell'assemblea
sia
obbligatoria
per
legge.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le
condizioni di legge tale termine può essere
prorogato a 180 giorni.
2.
L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo
amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno
ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci,
nei
a
termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la
convocazione dell'assemblea sia obbligatoria per
legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le
condizioni di legge tale termine può essere prorogato
a 180 giorni.
3.
Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da
soli o congiuntamente ad altri, rappresentino
almeno la percentuale del capitale sociale richiesta
dalla
normativa
applicabile,
hanno
diritto
a
chiedere la convocazione dell'Assemblea; gli
azionisti che da soli o congiuntamente ad altri,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale
possono
chiedere,
in
conformità
alle
disposizioni
di
legge
vigenti,
l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea.
3. Nei casi, nelle forme e nei termini
previsti dalla
legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad
altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale
sociale richiesta dalla normativa applicabile, hanno
diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea ; gli
azionisti che da soli o congiuntamente ad altri,
rappresentino
almeno
un
quarantesimo
del
capitale sociale possono chiedere, in conformità
alle disposizioni di legge vigenti,
e
l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea
ovvero a presentare proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare le modifiche all'art. 9, paragrafi 1, 2 e 3, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

1.3 Proposta di modifica dell'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Inserimento della facoltà di consentire la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e con voto espresso elettronicamente.

***

L'articolo 10 dello Statuto regola le modalità di intervento nell'assemblea degli azionisti. Al riguardo, si propongono le seguenti modifiche:

  • (i) al paragrafo 2 la precisazione che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e la facoltà di conferire la delega in via elettronica in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari eliminando, dunque, il riferimento esplicito al "regolamento del Ministero di Giustizia" potendo invero il predetto diritto risultare espresso da altro provvedimento;
  • (ii) l'inserimento di un nuovo paragrafo 3 al fine di consentire la partecipazione degli azionisti anche mediante mezzi di telecomunicazione e con voto espresso elettronicamente.

In particolare, si propone tale integrazione – ai sensi del combinato disposto dell'art. 2370, comma 4, Cod. civ e dell'art. 127 del TUF – in ottica prospettica, cogliendo l'attuale contesto di più generali modifiche statutarie e con l'obiettivo di efficientare operativamente anche i relativi iter regolamentari richiesti a tal fine. Ai predetti sensi di legge, la possibilità in parola deve infatti essere prevista statutariamente dalle società.

Posto dunque che la Banca intende mantenere la tenuta delle Assemblee, di regola, con la presenza di persona dei propri azionisti ovvero anche con modalità ibride ove possibile (i.e. sia in presenza che con mezzi di comunicazione a distanza), si ritiene comunque opportuno riconoscere agli azionisti il diritto di poter partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto elettronicamente, rimettendo in ogni caso al Consiglio di Amministrazione – in sede di formazione dell'avviso di convocazione – la facoltà di dare indicazione circa la possibilità o meno di avvalersi di tale strumento.

Si precisa che, in ogni caso, la Banca intende tutelare la piena e attiva partecipazione della generalità degli azionisti ai lavori assembleari in tempo reale (fatte salve le cautele rese necessarie dalle condizioni emergenziali e sanitarie in corso), nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le best practice di mercato, e che la proposta in parola è dunque unicamente finalizzata a cogliere e recepire le evoluzioni normative e gli orientamenti sviluppatisi in relazione alla modalità di tenuta delle Assemblee, che in futuro potranno essere tenute anche in tale nuova forma laddove consentito dalla normativa pro tempore applicabile e sulla base delle prassi, delle modalità tecniche e delle infrastrutture tecnologiche che si potranno sviluppare sul mercato.

Per effetto del suddetto inserimento del nuovo paragrafo 3, la numerazione del paragrafo successivo sarà dunque adeguata senza ulteriori modifiche.

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo
10, paragrafi 2, 3 e 4
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle
delle
disposizioni di legge. Gli stessi hanno facoltà
disposizioni di legge. Gli stessi hanno facoltà di
di conferire la delega in via elettronica, se previsto conferire la delega in via elettronica, se previsto da
da apposito regolamento del Ministero della
Giustizia e con le modalità da esso stabilite. Coloro
ai quali spetta il diritto di voto hanno altresì la
facoltà di effettuare la notifica elettronica della
delega, mediante l'utilizzo di apposita sezione del
sito internet della Società, secondo le modalità
indicate
nell'avviso
di
convocazione,
ovvero
tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di
posta
elettronica
indicato
nell'avviso
di
convocazione.
apposito regolamento del Ministero della Giustizia
e con le modalità da esso stabilite
in conformità alle
vigenti disposizioni di Legge e regolamentari.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno altresì la
facoltà di effettuare la notifica
elettronica della delega,
mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso
di convocazione, ovvero tramite posta elettronica
certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato
nell'avviso di convocazione.
-
3. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le
modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto
di
voto
potranno
intervenire
nell'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare
il diritto di voto in via elettronica in conformità alle
leggi e alle disposizioni regolamentari in materia.
3.
4.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
  • "L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria
  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 10, paragrafi 2, 3 e 4, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

1.4 Proposta di modifica dell'articolo 12, paragrafo 1. Mera integrazione linguistica in relazione alla nomina del Vice Presidente.

***

L'articolo 12 dello Statuto disciplina le modalità con cui l'Assemblea viene presieduta.

Al riguardo, si propone l'inserimento di una mera integrazione linguistica al paragrafo 1, considerando che la nomina del Vice Presidente è una fattispecie eventuale e attualmente non utilizzata nell'ambito della struttura di governance di Banca Generali.

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo
12, paragrafo 1
1.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal
Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente
sia assente o impedito l'Assemblea elegge il
proprio Presidente.
1.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal
Vicepresidente
se
nominato.
Qualora
anche
il
Vicepresidente sia assente o impedito l'Assemblea
elegge il proprio Presidente.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 12, paragrafo 1, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

1.5 Proposta di modifica dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2. Modifica relativa alle modalità di espressione del voto degli azionisti in assemblea.

L'articolo 14 dello Statuto disciplina le modalità con cui vengono assunte le deliberazioni assembleari. Si propone pertanto di aggiornare tale articolo al fine di:

***

  • (i) prevedere una formulazione più aderente ai meccanismi di voto effettivamente utilizzati nella prassi ormai consolidatasi, in luogo della desueta votazione per alzata di mano, ove il voto viene esercitato per lo più tramite utilizzo di dispositivo elettronico messo a disposizione dei soci presenti in assemblea e, in ogni caso, attraverso votazione palese;
  • (ii) considerare le moderne attività di rilevazione e verifica dei risultati di voto anch'esse oramai del tutto automatizzate.
TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
1.
Le deliberazioni si prendono salva diversa
disposizione di legge per votazione palese e
normalmente, se non stabilito diversamente dal
Presidente, per alzata di mano tenuto conto del
numero di voti spettanti a ciascun socio.
1.
Le
deliberazioni
si
prendono
salva
diversa
disposizione
di
legge
per
votazione
palese
e
normalmente, se non stabilito diversamente dal
Presidente, per alzata di mano
tenuto conto del
numero di voti spettanti a ciascun socio.
2. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente 2. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente
fa verificare i risultati delle votazioni da uno o più fa verificare i risultati delle votazioni da uno o più
scrutatori, scelti tra gli intervenuti. scrutatori, scelti tra gli intervenuti.
3. 3.2.
Le Le
deliberazioni deliberazioni
dell'Assemblea dell'Assemblea
ordinaria ordinaria
saranno constatate da processo verbale, che deve saranno constatate da processo verbale, che deve avere
avere il contenuto minimo previsto dalla normativa il contenuto minimo previsto dalla normativa tempo
tempo per tempo vigente per tempo vigente

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 14, paragrafi 1 e 2, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

1.6 Proposta di modifica dell'articolo 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14. Modifica relativa alla disciplina di riferimento relativa ai requisiti di idoneità applicabili ai componenti dell'organo amministrativo.

***

L'articolo 15 dello Statuto disciplina la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, si propone di aggiornare tale articolo al fine di:

  • ‒ integrare il paragrafo 3, relativo ai requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione, richiamando indirettamente le previsioni della nuova disciplina relativa ai requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari ai sensi, inter alia, del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "Decreto MEF"), nonché la relativa disciplina regolamentare;
  • ‒ integrare il paragrafo 6 facendo riferimento, in materia di requisiti di indipendenza, alla più generale disciplina vigente (i.e. non solo di legge ma dunque anche regolamentare e di autodisciplina applicabile a Banca Generali);
  • ‒ apportare mere integrazioni di formattazione e di natura linguistica al paragrafo 9, anche al fine di richiamare indirettamente la disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti che devono ricoprire la carica di membro dell'organo amministrativo;
  • ‒ apportare mere correzioni di forma al paragrafo 10;
  • ‒ integrare i paragrafi 13 e 14 con l'intento di specificare meglio a beneficio di chiarezza e completezza che, nelle ipotesi ivi disciplinate di sostituzione di uno o più Consiglieri, debba essere tenuto in considerazione il principio di equilibrio tra generi e, laddove necessario, il possesso dei requisiti di indipendenza.
TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 15, paragrafi 3, 6,
9,
10,
13 e 14
3.
Essi devono essere in possesso dei requisiti di
Legge anche, sempre nei limiti stabiliti dalla
Legge, in termini di indipendenza. Il limite al
cumulo
degli
incarichi
è
disciplinato
nel
Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 del
presente statuto.
3.
Essi devono essere in possesso dei requisiti e criteri
di idoneità allo svolgimento dell'incarico (ivi
inclusi quelli inerenti la disponibilità di tempo e i
limiti al cumulo degli incarichi) previsti dalla
disciplina di legge e regolamentare tempo per
tempo vigente
di Legge anche, sempre nei limiti
stabiliti dalla Legge, in termini di indipendenza. Il
limite al cumulo degli incarichi è disciplinato nel
Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 del
presente statuto.
6.
Le liste contengono un numero di candidati, in
grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non
superiore al numero dei membri da eleggere,
elencati mediante un numero progressivo, con
indicazione specifica di quelli che sono i candidati
in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti
dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
6.
Le liste contengono un numero di candidati, in
grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non
superiore al numero dei membri da eleggere, elencati
mediante un numero progressivo, con indicazione
specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina
vigentelegge. Ogni candidato potrà presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
9.
Entro
il
termine
previsto
per
la
pubblicazione delle liste da parte della Società, al
fine di provare la legittimazione alla presentazione
delle liste, i soci depositano presso la Società la
documentazione comprovante la titolarità della
partecipazione azionaria secondo le disposizioni di
legge e regolamentari applicabili. Entro il termine
indicato per il deposito delle liste presso la Società,
gli azionisti che hanno presentato le liste devono
altresì depositare presso la Società:
9.
Entro il termine previsto per la pubblicazione
delle liste da parte della Società, al fine di provare la
legittimazione alla presentazione delle liste, i soci
depositano presso la Società la documentazione
comprovante
la
titolarità
della
partecipazione
azionaria
secondo
le
disposizioni
di
legge
e
regolamentari applicabili. Entro il termine indicato per
il deposito delle liste presso la Società, gli azionisti
che hanno presentato le liste devono altresì depositare
presso la Società:
-
le informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato le liste, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente
detenuta;
-
a)
le informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato le
liste, con l'indicazione della
percentuale
di
partecipazione
complessivamente
detenuta;
-
un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati indicati nella
lista;
-
b)
un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati indicati nella
lista;
-
la dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa,
attestante
l'assenza
di
rapporti
di
collegamento con questi ultimi;
-
c)
la dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento con questi
ultimi;
-
le dichiarazioni con le quali ogni candidato
accetta la propria candidatura ed attesta altresì,
sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di
cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il
possesso
dei
requisiti
di
onorabilità
e
di
professionalità prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica di amministratore della
Società, nonché, qualora posseduti, di quelli
-
d)
le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta
la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria
responsabilità,
l'insussistenza
di
cause
di
incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei
requisiti e dei criteri
di
idoneità previsti dalla
disciplina di legge e regolamentare tempo per
tempo vigente
onorabilità e di professionalità
prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la
d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di
comportamento promossi da società di gestione di
mercati
regolamentati
o
da
associazioni
di
categoria, ai quali la Società abbia aderito.
carica
di
amministratore
della
Società,
nonché,
qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti
dalla legge e dai codici di comportamento promossi da
società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, ai quali la Società abbia
aderito.
10.
Ogni
azionista
(nonché
(i)
gli
azionisti
appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il
comune controllo del medesimo soggetto, ovvero
(ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto
parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli
azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in
forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi
della normativa di legge e/o regolamentare vigente
e applicabile) hanno
diritto di votare una sola lista.
Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione
saranno
tratti
dalla
stessa.
Qualora,
invece,
vengano presentate due o più liste, risulteranno
eletti consiglieri i primi candidati della lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura
pari agli otto noni del numero dei componenti del
Consiglio
di
Amministrazione
determinato
dall'Assemblea -
con arrotondamento, in caso di
numero frazionario –
all'unità inferiore. Qualora il
numero
di
Consiglieri
del
genere
meno
rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti sia inferiore a quello
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si
procederà ad escludere il candidato eletto che abbia
il numero progressivo più alto e che appartenga al
genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà
sostituito da quello successivo appartenente al
genere meno rappresentato, tratto dalla medesima
lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile
trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti il necessario numero di Consiglieri del
genere meno rappresentato, i mancanti sono
nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza.
I restanti amministratori saranno tratti dalle altre
liste, non collegate in alcun modo, neppure
indirettamente -
con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti, ed
a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno
divisi successivamente per uno, due, tre e così via,
secondo
il
numero
degli
amministratori
da
eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna di tali
10.
Ogni
azionista
(nonché
(i)
gli
azionisti
appartenenti
ad
un
medesimo
gruppo,
per
tali
intendendosi
il
soggetto,
anche
non
societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il
comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii)
gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che
siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti
di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di
legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno
ha
diritto di votare una sola lista. Qualora sia stata
presentata una sola lista tutti i componenti del
Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla
stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più
liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti,
in misura pari agli otto noni del numero dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione
determinato dall'Assemblea -
con arrotondamento, in
caso di numero frazionario –
all'unità inferiore.
Qualora il numero di Consiglieri del genere meno
rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti sia inferiore a quello previsto
dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad
escludere il candidato eletto che abbia il numero
progressivo più alto e che appartenga al genere più
rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da
quello
successivo
appartenente
al
genere
meno
rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso.
Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario
numero di Consiglieri del genere meno rappresentato,
i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a
maggioranza. I restanti amministratori saranno tratti
dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure
indirettamente -
con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a
tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse
saranno divisi
successivamente per uno, due, tre e così via, secondo
il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti
così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine
dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così
attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti
liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente
previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle
in un'unica graduatoria decrescente.
varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente.
13.
Qualora nel corso del mandato uno o più
Consiglieri
di
Amministrazione
vengano
a
mancare per qualsiasi ragione, si procede
alla loro
sostituzione a norma di Legge nel rispetto del
principio di necessaria rappresentanza di genere
stabilito
dalla
normativa
vigente.
Se
l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista
di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero
di voti, la sostituzione viene effettuata nominando
il
primo
candidato
eleggibile
e disposto
ad
accettare la carica ed appartenente al medesimo
genere della medesima lista cui apparteneva
l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in
cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato
eleggibile e disposto ad accettare la carica ed
appartenente al medesimo genere tratto, secondo
l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui
apparteneva il primo candidato non eletto. Il
sostituito scade insieme agli Amministratori in
carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.
13.
Qualora nel corso del mandato uno o più
Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare
per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione
a norma di Legge nel rispetto del principio di
necessaria
rappresentanza
di
genere
e
di
indipendenza
stabilito dalla normativa vigente. Se
l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di
minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di
voti, la sostituzione viene effettuata nominando il
primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la
carica ed appartenente al medesimo genere della
medesima lista cui apparteneva l'amministratore
venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse
possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto
ad accettare la carica ed appartenente al medesimo
genere tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i
candidati della lista cui apparteneva il primo candidato
non
eletto.
Il
sostituito
scade
insieme
agli
Amministratori in carica al momento del suo ingresso
nel Consiglio. Nel caso in cui sia cessato un
Consigliere indipendente, il sostituto deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle
applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
14. Ove non sia possibile procedere nei termini
sopra indicati, per incapienza delle liste o per
indisponibilità
dei
candidati,
il
Consiglio
di
Amministrazione procede alla cooptazione, ai
sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un
amministratore da esso prescelto secondo i criteri
stabiliti
dalla
legge.
L'amministratore
così
cooptato resta in carica sino alla successiva
Assemblea, che procede alla sua conferma o
sostituzione
con
le
modalità
e
maggioranze
ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista
indicato nel presente articolo 15.
14.
Ove non sia possibile procedere nei termini sopra
indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità
dei
candidati,
il
Consiglio
di
Amministrazione
procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386
del Codice Civile, di un amministratore da esso
prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, nel
rispetto dei principi di equilibrio tra generi. Nel
caso in cui sia cessato un Consigliere indipendente,
il
sostituto,
cooptato
dal
Consiglio
di
Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve
essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalle applicabili disposizioni di legge e
regolamentari.
L'amministratore così cooptato resta
in carica sino alla successiva Assemblea, che procede
alla sua conferma o sostituzione con le modalità e
maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di
lista indicato nel presente articolo 15.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare le modifiche all'art. 15, paragrafi 3, 6, 9, 10, 13 e 14, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

1.7 Proposta di modifica dell'articolo 16, paragrafo 1. Integrazione relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

***

L'articolo 16 dello Statuto disciplina, inter alia, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si propone di aggiornare tale articolo al fine di renderlo pienamente allineato, da un punto di vista linguistico, alla previsione di legge di cui all'art. 2380, comma 5, Cod. civ., specificando che il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, laddove questi non sia nominato dall'Assemblea.

La modifica puntuale è riflessa nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto le parti che si propone di aggiungere).

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 16, paragrafo 1
1.
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
componenti il Presidente.
1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi
componenti
il
Presidente,
se
non
è
nominato
dall'Assemblea.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 16, paragrafo 1, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

***

1.8 Proposta di modifica dell'articolo 17, paragrafo 3. Modifica relativa al luogo in cui si considera riunito il Consiglio di Amministrazione nel caso di adunanze tenute per audioconferenza e videoconferenza.

L'articolo 17 dello Statuto disciplina le modalità di riunione dell'organo amministrativo, ivi inclusa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati. In tali circostanze, in linea con la prassi

vigente nel momento nel quale tale clausola fu introdotta, lo Statuto prevede oggi che, in caso di riunioni svoltesi attraverso strumenti di teleconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui Presidente e Segretario si trovino.

Tale specificazione costituisce un limite superfluo alla luce dell'evoluzione tecnologica, superato anche dalla migliore e più diffusa prassi societaria, supportata peraltro da recenti pronunce notarili e da disposizioni di legge adottate nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria in corso. Si propone pertanto di aggiornare tale articolo rimuovendo la predetta previsione, ormai desueta.

La modifica puntuale è riflessa nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto le parti che si propone di aggiungere).

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 17, paragrafo 3
3. É ammessa la possibilità che le adunanze si
tengano per audioconferenza e videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito
di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire
tempestivamente alla trattazione degli argomenti
affrontati;
verificandosi
tali
presupposti,
l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il Segretario.
3. É ammessa la possibilità che le adunanze si tengano
per audioconferenza e videoconferenza, a condizione
che tutti i partecipanti possano essere identificati da
ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire tempestivamente alla
trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi
tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 17, paragrafo 3, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

***

1.9 Proposta di modifica dell'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5. Integrazione delle competenze riservate al Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 18 dello Statuto disciplina i poteri, le competenze e in generale le prerogative del Consiglio di Amministrazione.

In tal senso, alla luce degli aggiornamenti nel frattempo intervenuti con particolare riferimento alle nuove Disposizioni di Vigilanza per le banche emesse da Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari (le "Nuove Disposizioni di Vigilanza") e al Codice per la Corporate Governance vigente

applicabile alle società quotate, si propone di aggiornare tale articolo al fine di, oltre apportare minori integrazioni puramente linguistiche (evidenziate nella tabella di raffronto):

  • ‒ integrare il paragrafo 3 con l'intento di includere anche le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, in aggiunta a quelle di legge, con riferimento all'adozione del regolamento sul funzionamento dell'organo amministrativo;
  • ‒ integrare il paragrafo 4, riformulando l'elencazione e includendo alcuni miglioramenti linguistici volti ad includere anche le disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, in aggiunta a quelle di legge, con riferimento alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione non delegabili, nonché inserendo alcune fattispecie, previste dall'attuale quadro normativo e regolamentare di riferimento, riservate alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la definizione delle strategie aziendali (tenendo in considerazione anche i profili tempo per tempo previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile), la nomina e revoca di tutti i responsabili delle funzioni di controllo aziendali, e dunque non solo del responsabile della revisione interna secondo l'attuale wording, l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento e delle ulteriori attività e/o misure ad esso connesse, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza, l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività, la individuazione di regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi). In particolare, l'integrazione volta a tenere espressamente in considerazione lo sviluppo sostenibile si rende opportuna, non solo sulla scorta del richiamato nuovo framework normativo e regolamentare, ma anche nel solco del modello di strategia già da tempo adottato da Banca Generali e orientato alla crescita sostenibile nel tempo, teso a realizzare stabili e soddisfacenti risultati economico-commerciali a lungo termine sulla base di un approccio ESG in ogni fase della catena del valore;
  • ‒ integrare il paragrafo 5 aggiornando i riferimenti modificati in ragione delle integrazioni sopra illustrate.
TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta un
Regolamento
avente
ad
oggetto
il
proprio
funzionamento, nel rispetto delle
previsioni di
legge e di Statuto. Di tale Regolamento viene data
pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
internet della Società.
3.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
adotta
un
Regolamento
avente
ad
oggetto
il
proprio
funzionamento, nel rispetto delle
previsioni di legge
Legge, delle disposizioni regolamentari tempo per
tempo vigenti e di Statuto. Di tale Regolamento viene
data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
internet della Società.
4.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma
di
legge,
sono
riservate
all'esclusiva
competenza del Consiglio di Amministrazione le
decisioni concernenti:
a. la determinazione degli indirizzi generali di
gestione, la approvazione delle linee, dei piani
e delle operazioni strategiche, l'approvazione
dei piani industriali e finanziari della Società,
delle operazioni aventi un significativo rilievo
economico, patrimoniale e finanziario, anche
con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
4.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma
di legge e delle disposizioni regolamentari tempo
per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva
competenza del Consiglio di Amministrazione le
decisioni concernenti:
a)
la determinazione degli indirizzi generali di
gestione,
la
definizione
delle
strategie
aziendali (tenendo in considerazione anche i
profili
tempo
per
tempo
previsti
dalla
normativa
di
legge
e
regolamentare
applicabile, anche in un'ottica di sviluppo
b. la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del
Direttore Generale, dei Condirettori Generali,
sostenibile), la approvazione delle
linee, dei
piani
e
delle
operazioni
strategiche,
l'approvazione dei piani industriali e finanziari

dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;

  • c. previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna;
  • d. previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità;
  • e. previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
  • f. l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
  • g. l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
  • h. l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e della policy; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;
  • i. la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;
  • l. la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
  • m. la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
  • n. la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con

della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati;

  • b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;
  • c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione e la revoca motivandone le ragioni dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo (funzioni antiriciclaggio, conformità alle norme, controllo dei rischi e di revisione interna);
  • d. previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità;
  • e. d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
  • f. e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
  • g. f) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
  • g) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
  • h) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo Bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
  • i) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi

gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;

  • o. l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
  • p. la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo;
  • q. l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in conformità a quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società in adempimento alla normativa vigente in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati di maggiore rilevanza anche in presenza di un parere contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, n. 5 del codice civile, con deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla normativa vigente ed in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate

dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

j) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;

  • h. k) l'approvazione della struttura organizzativa, nonché l'approvazione delle modifiche e la modifica dei principali regolamenti interni e della policy; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;
  • i. l) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;
  • l. m) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
  • m. n) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;
  • n. o) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;
  • p) la individuazione di regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;
  • o. q) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
p. r)
la verifica nel tempo che il sistema dei flussi
informativi tra gli
organi aziendali sia adeguato,
completo e tempestivo;
q.
s)
l'approvazione delle operazioni con Parti
Correlate e Soggetti Collegati, in conformità a
quanto previsto dalla procedura adottata dalla
Società in adempimento alla normativa vigente
in materia di operazioni con Parti Correlate e
Soggetti
Collegati.
Il
Consiglio
di
Amministrazione può approvare le operazioni
con Parti Correlate e Soggetti Collegati di
maggiore rilevanza anche in presenza di un
parere
contrario
degli
amministratori
indipendenti
purché
il
compimento
di
tali
operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai
sensi dell'articolo 2364, comma primo, n. 5 del
cCodice
cCivile,
con
deliberazione
assunta
dall'Assemblea con le maggioranze previste
dalla normativa vigente ed in conformità alla
procedura adottata dalla Società in materia di
operazioni con parti correlate.
5. La concreta attuazione delle funzioni indicate
alle precedenti lettere h), i), l) e p) potrà essere
delegata, in apposita sede, all'Amministratore
Delegato, ove nominato.
5. La concreta attuazione delle funzioni indicate alle
precedenti lettere h),
il), lm) e pr) potrà essere
delegata,
in
apposita
sede,
all'Amministratore
Delegato, ove nominato.
  • "L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria
  • vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 18, paragrafi 3, 4 e 5, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

***

1.10 Proposta di modifica dell'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Modifica relativa alla disciplina di riferimento relativa ai requisiti di idoneità applicabili ai membri dell'organo di controllo.

L'articolo 20 dello Statuto disciplina la composizione e i requisiti di idoneità per i membri del Collegio Sindacale. A tal riguardo, oltre a minori integrazioni puramente linguistiche, si propone di aggiornare tale articolo al fine di:

  • ‒ integrare il paragrafo 2, relativo ai requisiti dei membri del Collegio Sindacale, richiamando indirettamente le previsioni della nuova disciplina relativa ai requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari ai sensi, inter alia, del Decreto MEF, nonché della relativa disciplina regolamentare;
  • ‒ rimuovere l'attuale paragrafo 3, ormai in parte desueto, in considerazione della predetta nuova disciplina di legge e regolamentare sopra richiamata che ha interamente riformato la disciplina sulla fit&proper degli esponenti bancari;
  • ‒ adeguare la numerazione dei restanti paragrafi (i.e. dal paragrafo 4 al paragrafo 16) del medesimo articolo in considerazione delle predette modifiche e (i) apportando un'integrazione di natura linguistica al paragrafo 5 al fine di richiamare indirettamente la disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti che devono ricoprire la carica di sindaco, nonché (ii) una correzione di mera forma ai paragrafi 4 e 7.
decadono
anche
dall'incarico
di
membro
dell'Organismo di Vigilanza.
3.
Ai fini della definizione del requisito di
professionalità di coloro che abbiano maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di:
3.
Ai
fini
della
definizione
del
requisito
di
professionalità di coloro che abbiano maturato
un'esperienza complessiva di almeno un triennio
nell'esercizio di:
a)
attività
professionali
o
di
insegnamento
universitario
di
ruolo
in
materie
giuridiche,
economiche, finanziarie e tecnico-
scientifiche
strettamente attinenti all'attività d'impresa della
Società;
a)
attività
professionali
o
di
insegnamento
universitario
di
ruolo
in
materie
giuridiche,
economiche, finanziarie e tecnico-
scientifiche
strettamente attinenti all'attività d'impresa della
Società;
b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche
amministrazioni
operanti
in
settori
strettamente attinenti a quello di attività della
Società, è stabilito quanto segue:
b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni operanti in settori
strettamente attinenti a quello di attività della
Società, è stabilito quanto segue:
−anno stretta attinenza all'attività della Società
tutte le materie di cui alla precedente lettera a)
attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a
settori economici strettamente attinenti a quello
bancario;
−anno stretta attinenza all'attività della Società
tutte le materie di cui alla precedente lettera a)
attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti
a settori economici strettamente attinenti a quello
bancario;
−sono settori economici strettamente attinenti a
quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio,
parabancario, finanziario e assicurativo.
−sono settori economici strettamente attinenti a
quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio,
parabancario, finanziario e assicurativo.
4.
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di
liste di candidati, secondo la procedura di cui ai
seguenti commi.
4.
3.
La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base
di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai
seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti,
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino
la percentuale di capitale sociale prevista per la
Società per la presentazione delle liste di candidati
per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti
ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il
soggetto, anche non societario, controllante ai sensi
dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società
controllata da, ovvero sotto il comune controllo del
medesimo
soggetto,
ovvero
(ii)
gli
azionisti
aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo
122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 e successive
modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano
altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di
collegamento rilevanti ai sensi della normativa di
legge e/o regolamentare vigente e applicabile)
possono concorrere a presentare una sola lista, in
caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio
dato relativamente ad alcuna delle liste.
5.
4.
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti,
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la
percentuale di capitale sociale prevista per la Società
per la presentazione delle liste di candidati per la
nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni
azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un
medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto,
anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo
2359 del Codice Civile e ogni società controllata da,
ovvero sotto il comune controllo del medesimo
soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno
stesso patto parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero
(iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro
in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi
della normativa di legge e/o regolamentare vigente e
applicabile) possono
può
concorrere a presentare una
sola lista, in caso di violazione non si tiene conto
dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
6.
Le liste sono composte da due sezioni: l'una per
la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la
nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono
un numero di candidati non superiore al numero dei
membri da eleggere, elencati mediante un numero
6.
5.
Le liste sono composte da due sezioni: l'una per
la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina
dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero
di candidati non superiore al numero dei membri da
eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste,
ad eccezione di quelle che presentano un numero
di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale
da
assicurare
l'equilibrio
tra i
generi.
Ogni
candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena
di ineleggibilità.
Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di
quelle che presentano un numero di candidati inferiore
a tre, è composta in modo tale da assicurare
l'equilibrio
tra
i
generi.
Ogni
candidato
potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Per
la
produzione
della
documentazione
comprovante la legittimazione alla presentazione
delle liste, si applicano le diposizioni di cui al
precedente articolo 15, comma 9, del presente
statuto. Unitamente a ciascuna lista, entro il
termine previsto per il deposito della stessa, gli
azionisti che hanno presentato le liste devono
altresì depositare presso la Società:
Per la produzione della documentazione comprovante
la legittimazione alla presentazione delle liste, si
applicano le diposizioni di cui al precedente articolo
15, comma 9, del presente statuto. Unitamente a
ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito
della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste
devono altresì depositare presso la Società:

le informazioni relative
all'identità dei soci
che
hanno
presentato
le
liste,
con
l'indicazione
della
percentuale
di
partecipazione complessivamente detenuta;
-
a)
le informazioni relative all'identità dei soci che
hanno presentato le liste, con l'indicazione della
percentuale
di
partecipazione
complessivamente
detenuta;

un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati indicati
nella lista;
-
b)
un'esauriente informativa sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati indicati nella
lista;

la dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono,
anche
congiuntamente,
una
partecipazione di controllo o di maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti di
collegamento con questi ultimi;
-
c)
la dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa, attestante
l'assenza di rapporti di collegamento con questi
ultimi;

le dichiarazioni con le quali ciascuno dei
candidati, accetta la propria candidatura ed
attesta altresì, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità,
nonché
l'esistenza
dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per
ricoprire la carica di Sindaco della Società.
-
d)
le dichiarazioni con le quali ciascuno dei
candidati, accetta la propria candidatura ed attesta
altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché
l'esistenza
il possesso
dei requisiti
e dei criteri
di
idoneità
previsti
dalla
disciplina
di
legge
e
regolamentare tempo per tempo vigente
prescritti
dalla normativa vigente
per ricoprire la carica di
Sindaco della Società.
7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la Società entro
il venticinquesimo giorno prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito internet della Società, e con le altre
modalità stabilite dalle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili, entro il ventunesimo
giorno prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione. Qualora alla
scadenza del
predetto termine sia stata depositata una sola lista o
soltanto liste presentate da soci che risultino
collegati tra loro, troveranno applicazione le
previsioni
normative
anche
di
carattere
regolamentare disciplinanti la fattispecie.
7.6. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la Società entro il
venticinquesimo giorno prima di quello fissato per
l'Assemblea in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito
internet della Società, e con le altre modalità
stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari
applicabili, entro il ventunesimo giorno prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata
depositata una sola lista o soltanto liste presentate da
soci che risultino collegati tra loro, troveranno
applicazione le previsioni normative anche di carattere
regolamentare disciplinanti la fattispecie.
8.
Ogni
azionista
(nonché
(i)
gli
azionisti
appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali
intendendosi il soggetto, anche non societario,
8.7.
Ogni
azionista
(nonché
(i)
gli
azionisti
appartenenti
ad
un
medesimo
gruppo,
per
tali
intendendosi
il
soggetto,
anche
non
societario,
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il
controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice
Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il
comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero
(ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto
comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii)
gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex
parasociale ex articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che
azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti
forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di
della normativa di legge e/o regolamentare vigente legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno
e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. ha
diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti
Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo
candidato della lista che avrà ottenuto il maggior
avrà
ottenuto il maggior numero di voti tra le liste
numero di voti tra le liste presentate e votate da parte
presentate e votate da parte di soci che non siano di
soci
che
non
siano
collegati,
neppure
collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato
presentato o votato la lista risultata prima per la lista risultata prima per numero di voti; risulteranno
numero di voti; risulteranno eletti Sindaci supplenti eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista
il primo candidato della lista che avrà ottenuto il che
avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo
maggior numero di voti ed il primo candidato della candidato della lista che avrà ottenuto il maggior
lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra numero di voti tra le liste presentate e votate da parte
le liste presentate e votate da parte di soci che non
siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che
di
soci
che
non
siano
collegati,
neppure
indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato
hanno presentato o votato la lista risultata prima per la lista risultata prima per numero di voti. Qualora il
numero di voti. Qualora il numero di Sindaci numero
di
Sindaci
effettivi
del
genere
meno
effettivi
del
genere
meno
rappresentato
sia
rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle
inferiore
a
quello
previsto
dalle
vigenti
vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito
disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della lista
che ha
della sezione
dei sindaci effettivi della lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie
ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei
sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati. Nel caso di presentazione di una sola lista,
candidati. Nel caso di presentazione di una sola
lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla
il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.
Qualora
non
venga
presentata
alcuna
lista,
stessa.
Qualora non venga presentata alcuna lista,
l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo
l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità
Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.
alle disposizioni di legge.
9.
In caso di parità di voti fra due o più liste
9.8.
In caso di parità di voti fra due o più liste
risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per
per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
10. La presidenza spetta al candidato della lista che 10.9. La presidenza spetta al candidato della lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste
presentate e votate da parte di soci che non siano, presentate e votate da parte di soci che non siano,
neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per presentato o votato la lista risultata prima per numero
numero di voti. In caso di parità di voti fra due o di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di
più liste
di minoranza, si applica il comma
minoranza, si applica il comma
precedente. Nel caso
precedente. Nel caso di presentazione di un'unica
lista, la presidenza spetta al primo candidato
di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta
al primo candidato indicato nella stessa.
indicato nella stessa.
11. In caso di morte, rinunzia o decadenza di un
Sindaco
effettivo,
subentra
il
primo
sindaco
11.10. In caso di morte, rinunzia o decadenza di un
Sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente
supplente appartenente alla medesima lista del appartenente
alla
medesima
lista
del
Sindaco
Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci
altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso
nel Collegio. Qualora il Sindaco cessato fosse
Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco
subentrante subentrerà altresì nella presidenza del
Collegio
Sindacale.
Ove
non
sia
possibile
procedere nei termini sopra indicati e la procedura
di
sostituzione
dei
sindaci
non
assicurasse
l'equilibrio tra i generi, il Collegio Sindacale si
intenderà
integralmente
e
immediatamente
decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata
l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina
del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di
voto di lista indicato nel presente articolo 20.
in carica al momento del suo ingresso nel Collegio.
Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del
Collegio Sindacale, il sindaco subentrante subentrerà
altresì nella presidenza del Collegio Sindacale. Ove
non sia possibile procedere nei termini sopra indicati
e la procedura di sostituzione dei sindaci non
assicurasse l'equilibrio tra i generi, il Collegio
Sindacale
si
intenderà
integralmente
e
immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere
convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla
nomina del Collegio Sindacale, in conformità al
sistema di voto di lista indicato nel presente articolo
20.
12. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso
attribuiti
dalle
disposizioni
di
legge
e
regolamentari,
di
volta
in
volta
vigenti
ed
applicabili, ed in particolare vigila:
12.11. Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso
attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari,
di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare
vigila:
-
sull'osservanza
della
legge
della
regolamentazione e dello statuto;
-a)
sull'osservanza della legge della regolamentazione
e dello statuto;
- -b)
sul sul
rispetto rispetto
dei dei
principi principi
di di
corretta corretta
amministrazione; amministrazione;
-
sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura
organizzativa della Società per gli aspetti di
competenza;
-c)
sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura
organizzativa
della
Società
per
gli
aspetti
di
competenza;
- -d)
sulla funzionalità ed efficacia del complessivo sulla funzionalità ed efficacia del complessivo
sistema dei controlli interni, di revisione interna e sistema dei controlli interni, di revisione interna e di
di gestione e controllo dei rischi; gestione e controllo dei rischi;
- -e)
sul processo di informativa finanziaria; sul processo di informativa finanziaria;
- -f)
sull'adeguatezza sull'adeguatezza
e e
funzionalità funzionalità
dell'assetto dell'assetto
amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di
di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti
aziendali; aziendali;
- -g)
sul processo di revisione legale dei conti annuali sul processo di revisione legale dei conti annuali e
e consolidati; consolidati;
- -h)
sull'indipendenza della Società di Revisione, in sull'indipendenza della Società di Revisione, in
particolare per quanto concerne la prestazione di particolare per quanto concerne la prestazione di
servizi non di revisione; servizi non di revisione;
-
sulle modalità di concreta attuazione delle regole
di
governo
societario
previste
da
codici
di
comportamento redatti da società di gestione di
mercati
regolamentati
o
da
associazioni
di
categoria, cui la Società, mediante informativa al
pubblico,
dichiara
di
attenersi,
sul
corretto
esercizio dell'attività di controllo strategico e
gestionale
svolto
sulle
società
controllate
e
sull'adeguatezza
delle
disposizioni
alle
stesse
impartite; sull'adeguatezza e sulla rispondenza del
processo di determinazione del capitale interno
(ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.
-i)
sulle modalità di concreta attuazione delle regole di
governo
societario
previste
da
codici
di
comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria,
cui la Società, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi, sul corretto esercizio dell'attività
di controllo strategico e gestionale svolto sulle società
controllate e sull'adeguatezza delle disposizioni alle
stesse impartite; sull'adeguatezza e sulla rispondenza
del processo di determinazione del capitale interno
(ICAAP) ai requisiti previsti dalla normativa.
13. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la
Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a
conoscenza che possano costituire una irregolarità
nella gestione delle Società o una violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria.
13.12.
Il Collegio Sindacale informa senza indugio la
Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a
conoscenza che possano costituire una irregolarità
nella gestione delle Società o una violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria.
14. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei
propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti
aventi incarichi di controllo.
14.13. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei
propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi
incarichi di controllo.
15.
Oltre
al
compenso
annuo,
determinato
dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci
spetta
il
rimborso
delle
spese
incontrate
nell'esercizio delle loro funzioni.
15.14.
Oltre
al
compenso
annuo,
determinato
dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta
il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle
loro funzioni.
16. Le sedute del Collegio sindacale si possono
tenere
anche
per
audioconferenza
e
videoconferenza,
a
condizione
che
tutti
i
partecipanti possano essere identificati da ciascuno
di essi e sia loro consentito di seguire la discussione
e di intervenire tempestivamente alla trattazione
degli
argomenti
affrontati;
verificandosi
tali
presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel
luogo in cui si trova il Presidente.
16.15. Le sedute del Collegio sindacale si possono
tenere anche per audioconferenza e videoconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di
seguire
la
discussione
e
di
intervenire
tempestivamente alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 20, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

***

1.11 Proposta di modifica dell'articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. integrazione relativa all'attribuzione della rappresentanza legale.

L'articolo 22 dello Statuto disciplina la rappresentanza legale della Banca, ivi inclusi gli esponenti cui è attribuita. Si propone di aggiornare l'articolo 22 dello Statuto al fine di:

‒ razionalizzarne il contenuto, aggiungendo al paragrafo 1 che la rappresentanza legale spetta anche all'Amministratore Delegato (fattispecie attualmente prevista al paragrafo 3, che dunque si propone di rimuovere);

  • ‒ integrare il paragrafo 2, aggiungendo che in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale ai sensi di apposita delibera dell'organo amministrativo;
  • ‒ rimuovere il paragrafo 3, come poc'anzi illustrato;
  • ‒ aggiornare la numerazione dei restanti paragrafi 4, 5 e 6 in virtù delle predette modifiche apportate.

Le modifiche puntuali sono riflesse nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente e nella colonna di destra il testo modificato di cui si propone l'approvazione (barrate e in grassetto le parti che si propone di eliminare, sottolineate e in grassetto le parti che si propone di aggiungere).

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
1.
La rappresentanza legale e la firma sociale di
fronte
ad
ogni
Autorità
giudiziaria
e
amministrativa e di fronte ai terzi spettano al
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
1.
La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte
ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di
fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione,
e
all'Amministratore
Delegato.
2.
In caso di assenza o impedimento del Presidente
la rappresentanza legale spetta al Consigliere che
lo sostituisce ai sensi del comma 4 dell'articolo 16.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il
Presidente
fa
prova
dell'impedimento
o
dell'assenza di questi.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la
rappresentanza legale spetta al Consigliere che lo
sostituisce ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Di
fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
fa prova dell'impedimento o dell'assenza di questi. In
caso
di
assenza
o
impedimento
dell'Amministratore Delegato la rappresentanza
legale spetta al Direttore Generale
ai sensi di
apposita delibera dell'organo amministrativo.
3.
La rappresentanza legale e la firma sociale
spettano altresì, salva diversa disposizione della
delibera di delega, agli Amministratori Delegati e
al Direttore Generale per gli atti compresi nelle loro
attribuzioni.
3. La rappresentanza legale e la firma sociale
spettano altresì, salva diversa disposizione della
delibera di delega, agli Amministratori Delegati e
al Direttore Generale per gli atti compresi nelle
loro attribuzioni.
4.
La rappresentanza della Società, per singoli atti
o categorie di atti, può essere conferita anche ad
altri amministratori a dipendenti e a terzi mediante
il rilascio di procure generali e speciali per singoli
atti o categorie di atti.
4.3.
La rappresentanza della Società, per singoli atti o
categorie di atti, può essere conferita anche ad altri
amministratori a dipendenti e a terzi mediante il
rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o
categorie di atti.
5.
Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare
che determinati atti e corrispondenza vengano
sottoscritti in tutto o in parte mediante riproduzione
meccanica della firma.
5.4.
Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare
che
determinati
atti
e
corrispondenza
vengano
sottoscritti in tutto o in parte mediante riproduzione
meccanica della firma.
6.
Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali
che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie,
amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad
ogni
altro
effetto
di
Legge,
sono
dichiarati
conformi all'originale dal Presidente ovvero dal
Segretario del Consiglio di Amministrazione.
6.5.
Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali
che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie,
amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad
ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi
all'originale dal Presidente ovvero dal Segretario del
Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 22, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

1.12 Proposta di modifica dell'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6. Modifica relativa alla disciplina di riferimento recante i requisiti di idoneità del Dirigente Preposto.

***

L'articolo 23 dello Statuto disciplina, inter alia, i requisiti di idoneità relativi al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, il "Dirigente Preposto").

Al fine di considerare le disposizioni dettate dal Decreto MEF (con particolare riferimento all'art. 20 del predetto decreto recante "Norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa"), nonché la relativa disciplina regolamentare, con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali (essendo incluso espressamente in questa categoria anche il Dirigente Preposto), si propone di aggiornare l'articolo 23 dello Statuto integrando i paragrafi 4, 5 e 6 e recependo dunque la predetta disciplina con riferimento ai requisiti di idoneità del Dirigente Preposto e apportando, in alcuni casi, meri miglioramenti linguistici o di formattazione.

TESTO VIGENTE NUOVO TESTO
Articolo 23, paragrafi 4, 5 e 6
4.
Il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in
possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
4.
Il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in
possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
-
aver svolto per un congruo periodo di tempo,
comunque non inferiore a tre anni, attività di
amministrazione, direzione o controllo ovvero
attività
professionali
nei
settori
bancario,
assicurativo o finanziario; ovvero
-a)
aver svolto per un congruo periodo di tempo,
comunque non inferiore a tre anni, attività di
amministrazione, direzione o controllo ovvero attività
professionali nei settori bancario, assicurativo o
finanziario; ovvero
-
aver acquisito una specifica competenza in
materia di informazione contabile e finanziaria,
relativa ad emittenti quotati o a loro società
controllate e in materia di gestione o controllo
delle relative procedure amministrative, maturata
per un periodo di almeno cinque anni in posizioni
di responsabilità di strutture operative nell'ambito
della società, del gruppo o di altre società o enti
comparabili per attività e struttura organizzativa.
-b)
aver acquisito una specifica competenza in materia
di informazione contabile e finanziaria, relativa ad
emittenti quotati o a loro società controllate e in
materia di gestione o controllo delle relative procedure
amministrative, maturata per un periodo di almeno
cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture
operative nell'ambito della società, del gruppo o di
altre società o enti comparabili per attività e struttura
organizzativa.
5. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in 5. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla dei requisiti di onorabilità, nonché dei criteri di
vigente normativa per l'assunzione di cariche correttezza e competenza
previsti dalla vigente
statutarie. normativa
di legge e regolamentare tempo per
tempo
vigente
per
l'assunzione
di
cariche
statutariei responsabili delle principali funzioni
aziendali delle banche.
6. Il venir meno dei requisiti di onorabilità 6.
Qualora venga accertato un difetto di idoneità ai
determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il sensi della normativa di legge e regolamentare
Consiglio
di
Amministrazione
provvede
alla
tempo per tempo vigente tale da determinareIl
tempestiva sostituzione del dirigente decaduto. venir meno dei requisiti di onorabilità determina
la
decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di
Amministrazione
provvede
alla
tempestiva
sostituzione del dirigente decaduto.

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., riunita in sede straordinaria

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto dell'ordine del giorno;

delibera

  • 1. di approvare le modifiche all'art. 23, paragrafi 4, 5 e 6, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
  • 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'esecuzione della presente deliberazione, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente Registro delle Imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere".

Milano, 10 febbraio 2022 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE