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Acea AGM Information 2024

Nov 19, 2024

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AGM Information

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ASSEMBLEA DEL 19 E 20 DICEMBRE 2024 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART.125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ART. 72 DELLA DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14 MAGGIO 1999.

***

1. Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Modifica dell'articolo 13

1.2. Modifica dell'articolo 17

Signori Azionisti,

la presente relazione - redatta dal Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. ('Acea' o la 'Società') ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e integrato ('TUF') e dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il 'Regolamento Emittenti'), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti - ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Società convocata presso la sede sociale in Roma - Piazzale Ostiense 2, per il giorno 19 dicembre 2024, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 20 dicembre 2024, stesso luogo e ora, in seconda convocazione.

Le proposte di modifica oggetto della presente relazione si riferiscono in

particolare agli articoli 13 e 17 dello Statuto Sociale e sono relative:

  • (i) all'introduzione della facoltà che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato così come consentito dall'art. 11, comma 1, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" ("Legge Capitali");
  • (ii) allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

Relativamente alle proposte di modifica di seguito illustrate, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Nelle tabelle che seguono si riporta l'esposizione a confronto delle previsioni oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.

1.1 Modifica dell'art. 13

La proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto è finalizzata a introdurre la facoltà per la Società di prevedere che:

(i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato;

(ii) nel caso di svolgimento dell'Assemblea esclusivamente tramite rappresentante designato, la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

***

Come noto, il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato è stato introdotto dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (c.d. "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata prorogata nel tempo da ultimo con l'art. 11, comma 2, della Legge Capitali che ne ha differito il termine al 31 dicembre 2024.

La proposta sub (i) è in linea con quanto previsto dall'articolo 11 della Legge Capitali, il quale consente - mediante l'introduzione dell'art. 135-undecies.1 del TUF - che, ove contemplato nello Statuto, le assemblee delle società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

In particolare, l'art. 135-undecies.1 del TUF ("Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") dispone quanto segue:

"1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al Rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. 2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo

Acea SpA

restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.".

Come emerge anche dai più recenti Rapporti sulla Corporate Governance delle società quotate italiane pubblicati dalla Consob, la modalità di partecipazione e voto in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Nello specifico, a decorrere dal 2020 durante l'emergenza epidemiologica, anche Acea si è sempre avvalsa della suddetta facoltà, nella consapevolezza che tale modalità di svolgimento dell'adunanza assembleare non abbia limitato né abbia attenuato l'interesse degli azionisti a esercitare i propri diritti di informazione e voto, anche in conseguenza dell'adozione di ulteriori misure volontarie da parte delle società a tutela dei diritti dei soci (quali, ad esempio, il rafforzamento dell'istituto delle domande preassembleari, di cui all'art. 127-ter del TUF, e l'anticipo della presentazione di proposte individuali di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, terzo periodo, del TUF). Tenuto conto dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre l'introduzione della facoltà per la Società di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite rappresentante

Acea SpA designato.

Pertanto, con riferimento a ciascuna singola adunanza assembleare, sulla base di quanto indicato nel relativo avviso di convocazione a seguito della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà tenersi secondo le forme tradizionali ovvero prevedendo l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

Relativamente alla proposta sub (ii), si intende introdurre all'interno dello Statuto la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, nel caso di svolgimento dell'Assemblea esclusivamente tramite rappresentante designato, di prevedere che i soggetti legittimati possano intervenire in Assemblea anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

Ciò premesso, si propone di modificare l'articolo 13 dello Statuto Sociale, come da testo di seguito riportato.

TESTO VIGENTE DELL'ARTICOLO 13 TESTO DELL'ARTICOLO 13 CON EVIDENZA
DELLE MODIFICHE PROPOSTE
1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente,
effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto,
secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.
INVARIATO
2. Ogni Socio che abbia il diritto di intervento in Assemblea può
farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.
Con l'eccezione di Roma Capitale o sue controllate che abbiano
acquisito la qualità di socio, il diritto di voto non può essere
esercitato neppure per delega in misura superiore all'8% del
capitale sociale.
INVARIATO
3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti
dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad
associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati
dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di
propri delegati, sono messi a disposizione appositi spazi per la
comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di
deleghe.
Qualora la delega sia conferita in via elettronica, secondo le
modalità previste dai regolamentari vigenti tempo per tempo, la
notifica della suddetta delega può essere effettuata mediante
l'utilizzo del sito internet aziendale secondo le modalità
specificate nell'avviso di convocazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, Aal
fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti
della Società e delle sue controllate, associati ad associazioni di
azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente
in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di
Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati, sono
messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo
svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
Qualora la delega sia conferita in via elettronica, secondo le
modalità previste dai regolamentari vigenti tempo per tempo, la
notifica della suddetta delega può essere effettuata mediante
l'utilizzo del sito internet aziendale secondo le modalità specificate
nell'avviso di convocazione.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di
incaricati di sua fiducia, constatare la regolarità delle singole
deleghe e in genere la legittimazione dei presenti.
INVARIATO

Acea SpA

Piazzale Ostiense 2, 00154 - Roma / T 06 57991 F 06 5799 4146 / [email protected] Cap Soc Euro 1.098.898.884 / CF / P.IVA 05394801004 / CCIAA RM REA 882486 - TRIB RM 355096/97 gruppo.acea.it

5. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea che l'intervento in assemblea
e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente
tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle
disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
Nel caso in cui si faccia ricorso a tale facoltà, il Consiglio di
Amministrazione
può
prevedere
che
la
partecipazione
all'Assemblea
da
parte
dei
soggetti
legittimati
(rappresentante designato, amministratori e sindaci) possa
avvenire
anche
o
unicamente
mediante
mezzi
di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.
5. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee INVARIATO salvo la rinumerazione del comma.
ordinarie e straordinarie valgono le disposizioni di legge.

***

Alla luce della presente Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa

delibera

  • di approvare la modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale secondo la formulazione riportata nella colonna di destra della tabella inclusa nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e quindi nei seguenti termini:

Qualora la delega sia conferita in via elettronica, secondo le modalità previste dai regolamentari vigenti tempo per tempo, la notifica della suddetta delega può essere effettuata mediante l'utilizzo del sito internet aziendale secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione.

4. Invariato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Nel caso in cui si faccia ricorso a tale facoltà, il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (rappresentante designato, amministratori e sindaci) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione.

6. Invariato salvo la rinumerazione del comma.

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

1.2 Modifica dell'art. 17

La proposta di modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 dello Statuto prevede l'inserimento di un richiamo alla tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e una diversa formulazione in ordine alla presidenza della riunione.

La proposta di modifica del comma 6 dell'articolo 17 dello Statuto ha la finalità di eliminare il riferimento alla necessaria compresenza del Presidente e del soggetto verbalizzante nel luogo di svolgimento della riunione del Consiglio di Amministrazione. Riguardo a tale proposta, si segnala che la massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano (in parte richiamata anche dalla massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021), ha affermato che "anche per le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dalla disciplina delle società di capitali e cooperative, pertanto, si può replicare il corollario derivante dalla massima in commento, affermando che qualora la riunione sia convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, da intendersi, ancora una volta, di regola funzionali solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. In tali circostanze, anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile".

Ciò premesso, si propone di modificare l'articolo 17 dello Statuto Sociale, come da testo di seguito riportato.

TESTO VIGENTE DELL'ARTICOLO 17 TESTO DELL'ARTICOLO 17 CON EVIDENZA
DELLE MODIFICHE PROPOSTE
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, nella sede legale o altrove purché in
Italia, coordinandone i lavori e provvedendo affinché
adeguate informazioni vengano fornite a tutti i consiglieri,
ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta
dall'Amministratore Delegato, ove nominato, oppure
dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio
Sindacale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di
Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre
mesi, anche al fine di consentire una continua informativa
al Collegio Sindacale, ovvero quando ne facciano richiesta
il Collegio Sindacale o suoi componenti, nei casi previsti
dalla legge.
1. Il Presidente convoca
e presiede
il Consiglio di
Amministrazione, nella sede legale o altrove purché in
Italia, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente
tramite mezzi di telecomunicazione, coordinandone i
lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni
vengano fornite a tutti i consiglieri, ogniqualvolta lo ritenga
opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore
Delegato, ove nominato, oppure dalla maggioranza dei
Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. Fermo
restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione
si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, anche al fine
di consentire una continua informativa al Collegio
Sindacale, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio
Sindacale o suoi componenti, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente,
l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove
nominato.
In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il
Consigliere più anziano di età.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono
presiedute dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente,
l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato.
In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il
Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente fissa l'Ordine del Giorno della riunione
ed invia la convocazione, contenente il giorno, l'ora, il
luogo della riunione, e gli argomenti da trattare, almeno
tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente,
raccomandata,
telex,
telefax,
posta
elettronica
o
telegramma, salvi casi di urgenza per i quali la
convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi
almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
3. Il Presidente fissa l'Ordine del Giorno della riunione ed
invia la convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo
della riunione (salvo che si tratti di riunione tenuta
unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) e
gli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima
dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata,
telex, telefax, posta elettronica o telegramma, salvi casi di
urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli
stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la
riunione.
4. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e
con le stesse modalità, avviso ai Sindaci per gli effetti di
cui all'art. 2405 del codice civile.
INVARIATO
5. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
INVARIATO
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza
di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione
che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi
presiede la riunione. L'intervento in Consiglio può
avvenire
anche
tramite
mezzi
di
audioconferenza,
teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere
e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e
che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo
verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza
di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione
che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi
presiede la riunione. L'intervento in Consiglio può avvenire
anche o unicamente tramite mezzi di audioconferenza,
teleconferenza
e/o
videoconferenza
telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e
di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra

Acea SpA

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
dove pure deve trovarsi il Segretario.
venga dato atto nel relativo verbale, senza necessità che
si trovino nello stesso luogo il Presidente
e
il
Segretario o il Notaio (ove il verbale sia redatto da
quest'ultimo).
Verificandosi
tali
presupposti,
il
Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel
luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
e
dove
pure
deve
trovarsi
il
Segretario.

***

Alla luce della presente Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

"L'assemblea straordinaria degli Azionisti di Acea S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa

delibera

  • di approvare la modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale secondo la formulazione riportata nella colonna di destra della tabella inclusa nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e quindi nei seguenti termini:
    • 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove purché in Italia, salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente tramite mezzi di telecomunicazione, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni vengano fornite a tutti i consiglieri, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato, ove nominato, oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio Sindacale, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti, nei casi previsti dalla legge.
    • 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato.
    • In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.
    • 3. Il Presidente fissa l'Ordine del Giorno della riunione ed invia la convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) e gli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telefax, posta elettronica o telegramma, salvi casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
    • 4. Invariato
    • 5. Invariato
    • 6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti tra i presenti. In caso di parità,

prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la riunione. L'intervento in Consiglio può avvenire anche o unicamente tramite mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario o il Notaio (ove il verbale sia redatto da quest'ultimo).

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

***

Roma, 14 novembre 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESIDENTE Barbara Marinali