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Banca Ifis

AGM Information Mar 26, 2025

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AGM Information

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Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti

Aprile 2025 www.bancaifis.it

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE BANCA Ifis S.p.A.

Art. 1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Ifis S.p.A. (d'ora in avanti "Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.

Art. 2) La presidenza dell'Assemblea spetta, di norma, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è altresì attribuita, tra l'altro, la facoltà di designare il soggetto, sia questo interno o esterno alla Società, tenuto a presiedere una singola assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale potere di designazione spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3) Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile. Assistono all'Assemblea gli amministratori, i sindaci effettivi e il Direttore Generale.

Può assistere all'Assemblea – ove nominato dall'Assemblea – il Presidente onorario.

Possono altresì assistere all'Assemblea, nei casi e con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti e dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Possono inoltre assistere all'Assemblea i rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio.

Il Presidente può infine autorizzare ad assistere all'Assemblea professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, senza diritto di intervento e di voto.

Il Presidente, prima dell'illustrazione dell'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 4) Coloro che hanno diritto di intervenire o di assistere all'Assemblea ai sensi del precedente art. 3 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, e ritirare l'eventuale contrassegno, da esibire a richiesta.

Art. 5) Gli aventi diritto procedono alla designazione di chi sia chiamato a presiedere l'Assemblea, nei casi in cui ciò sia necessario, e del Segretario.

Il Presidente può farsi assistere, durante i lavori assembleari, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e da consulenti esterni allo scopo da lui individuati e nominati.

Quando il verbale d'Assemblea è redatto da un notaio questi assume la funzione di segretario. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di Personale incaricato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Art. 6) Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 7) Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8) Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero proporre la trattazione in un'unica soluzione di più argomenti posti all'ordine del giorno, ove strettamente connessi tra loro.

Il Presidente e, su suo invito, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Oltre al diritto dei soci, regolato dalla legge, di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione, in sede di assemblea è riconosciuta loro la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazioni delle materie da trattare.

Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa.

Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

Art. 9) Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 3, comma 1, hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Gli aventi diritto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea entro il termine previsto dalla normativa vigente ed indicato nell'avviso di convocazione. Alle domande pervenute nel termine indicato nell'avviso è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Possono intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione e il rappresentante designato, i membri del Collegio Sindacale e della Direzione Generale della Società o di altre società del Gruppo nonché i rappresentanti della Società incaricata della revisione legale dei conti, il personale della Società e del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Art. 10) Il Presidente, e su suo invito, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale rispondono al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto del giorno.

Prima dell'inizio della discussione, ovvero nel corso della medesima, verrà data risposta alle eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia stata già data risposta da parte della Società.

Art. 11) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, determina il periodo di tempo ‐ di norma non inferiore a dieci minuti e non superiore a venti minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di norma, di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 12) I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 C.C. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempreché l'Assemblea non si opponga. In caso di rinvio dell'adunanza egli fissa contemporaneamente il luogo, il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Art. 13) Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

‐ qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare una volta trascorso il tempo assegnatogli;

‐ previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;

‐ nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;

‐ nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Art. 14) Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Art. 15) Esauriti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Art. 16) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 13 e 14 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con

modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Art. 17) Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18) Il Presidente stabilisce per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici che consentano l'individuazione nominativa dei votanti.

Art. 19) Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente onorario, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti dallo statuto sociale.

Art. 20) In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 21) Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell'assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla legge.

Banca Ifis|Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 aprile 2025 5

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