Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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(art. 125-ter, T.U.F.)
Bagnolo in Piano (RE), 13 marzo 2025


Punto 1) dell'ordine del giorno:
Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea, anche in sede straordinaria, il giorno 29 aprile 2025 per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale (lo "Statuto").
La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art. 72, comma 1-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), nonché in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti.
La Relazione ha la finalità di illustrarVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto di EMAK S.p.A. ("EMAK" o la "Società"), di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della presente Assemblea, parte Straordinaria.
Nello specifico, le modifiche statutarie riguardano le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea, le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le modalità di intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le modalità di nomina e i requisiti di professionalità del Dirigente di sostenibilità.
Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale in modo da:
Ulteriori modifiche proposte riguardano le modalità di convocazione delle riunioni consiliari (Articolo 14) e le modalità di nomina e i requisiti di professionalità del Dirigente di sostenibilità (Articolo 17). Vi sono infine due proposte modifiche di natura meramente formale e prive di effetti sostanziali (Articoli 20 e 21).
L'art. 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali, consente di rendere applicabili, in linea permanente, ed a condizione che lo statuto lo preveda espressamente, le disposizioni, inizialmente emanate nel contesto della recente pandemia da Covid-19, che prevedono la facoltà, per le società quotate su un mercato regolamentato e per le società con strumenti ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Il Consiglio di Amministrazione di EMAK, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle predette previsioni in materia di convocazione delle assemblee possa favorire la partecipazione alle medesime degli azionisti tramite uno strumento efficace e pratico ed un più efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, senza pregiudizio per i soci, ritiene opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'art. 7 dello


Statuto per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.
Inoltre, nel corso dell'emergenza collegata alla pandemia da Covid-19, l'art. 106, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disciplinato, inter alia, la possibilità per le società per azioni di prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie,
Tale normativa è rimasta in vigore grazie ad una serie di proroghe succedutesi nel corso degli anni, e, da ultimo, con l'art. 3, comma 14-sexies, Decreto-legge n. 202 del 27/12/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 21/2/2025, il quale ha differito il termine di cui all'art. 106, comma 7, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, al 31 dicembre 2025.
Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto". Alla luce del carattere generale che si ritiene abbiano assunto i principi ribaditi dal Consiglio Notarile di Milano con Massime n. 187 del 12 marzo 2020 e n. 200 del 23 novembre 2021 (la cui portata prescinde dalla situazione di emergenza epidemiologica), il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di modificare gli articoli 7, 14 e 19 dello Statuto, affinché le riunioni degli organi sociali collegiali si possano tenere anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione.
***
Come noto, l'art. 154-bis del TUF prescrive, per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, l'obbligo di nominare un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sul quale gravano, unitamente all'amministratore delegato, specifici obblighi di attestazione relativamente alla documentazione di natura contabile.
Al fine di includere anche le informazioni di sostenibilità nell'alveo delle informazioni soggette ad attestazione, il D. Lgs. n. 125/2024 – attuativo della Direttiva (UE) 2022/2464 (cd. CSRD) - integra l'art. 154-bis TUF con il nuovo comma 5-ter, che prevede obblighi di attestazione anche con riferimento alle informazioni di sostenibilità. In particolare, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono chiamati ad attestare, con apposita relazione, che la Rendicontazione di sostenibilità sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione, ivi comprese le informazioni da fornire in base al c.d. Regolamento Tassonomia. La medesima attestazione può essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di Rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno proporre all'Assemblea di modificare l'art. 17 dello Statuto, al fine di consentire all'organo amministrativo di nominare il Dirigente di sostenibilità, definendo le modalità di nomina e i requisiti di professionalità di tale soggetto.
La prima proposta di modifica all'art. 7 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione, nel medesimo articolo, della possibilità di tenere l'assemblea unicamente con mezzi di telecomunicazione. Si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.
La seconda proposta di modifica all'art. 7 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la possibilità di prevedere nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche o debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante.


La terza proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto attribuisce alla Società, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, la facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché la facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
La prima proposta di modifica all'art. 14 dello Statuto è resa necessaria dalla proposta di introduzione, nel medesimo articolo, della possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione unicamente con mezzi di telecomunicazione. Si tratta, dunque, di un mero coordinamento di testi.
Con la seconda proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto si esplicita la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche (ipotesi già prevista) o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. La previsione relativa all'intervento nelle riunioni a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo è stata conseguentemente eliminata, in quanto riposizionata nella clausola di nuova introduzione. Al contempo, viene eliminata la previsione che individuava quale luogo della riunione quello dove Presidente e Segretario si trovavano congiuntamente, potendosi escludere la necessità di co-presenza dei due soggetti (si vedano le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio notarile di Milano).
L'ulteriore proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto si rende opportuna al fine di aggiornare i mezzi di comunicazione attraverso cui è consentito inviare gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, eliminando l'esplicito riferimento alla lettera, al telegramma, al telex ed al telefax, strumenti divenuti ormai desueti.
La proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto è finalizzata consentire all'organo amministrativo di nominare il Dirigente di sostenibilità ex art. 154-bis, comma 5-ter del TUF, definendo le modalità di nomina e i requisiti di professionalità di tale soggetto.
La proposta di modifica dell'art. 19 dello Statuto è finalizzata ad introdurre la possibilità di tenere le riunioni del Collegio Sindacale anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione al precedente art. 14.
Le proposte di modifica degli artt. 20 e 21 dello Statuto sono di natura meramente formale e prive di effetti sostanziali. In particolare, l'integrazione dell'art. 20 ha il fine di allineare il testo della clausola statutaria al disposto dell'art. 2423, comma 1 del codice civile; la modifica dell'art. 21 ha l'obiettivo di rendere il testo più lineare e chiaro.
Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli Articoli 7, 14, 17, 19, 20 e 21 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziato in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e in barrato le parole eliminate.


L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; essa viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo.
L'assemblea potrà essere convocata con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e comunque mediante avviso, che dovrà essere pubblicato sul sito internet della società, nonché nelle altre forme regolamentari previste dalla normativa, nonché, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno qualsiasi dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: "MF – Milano Finanza", ovvero "Il Sole 24 Ore".
Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea, anche per delega, sono regolati dalla legge. Gli enti e le società validamente costituiti possono farsi rappresentare dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di delega.
A sensi di legge, la delega potrà essere notificata anche elettronicamente alla Società, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.
In mancanza delle previste formalità di convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge; fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, essa viene convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o in Paesi dell'Unione Europea, dall'Organo Amministrativo.
Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga anche o debba avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tal caso deve essere assicurato: (a) al Presidente dell'assemblea di accertare, anche tramite appositi soggetti incaricati, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea potrà essere convocata con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e comunque mediante avviso, che dovrà essere pubblicato sul sito internet della società, nonché nelle altre forme regolamentari previste dalla normativa, nonché, ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno qualsiasi dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale: "MF – Milano Finanza", ovvero "Il Sole 24 Ore".
Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea, anche per delega, sono regolati dalla


| legge. La Societa' può designare, con |
|
|---|---|
| indicazione contenuta nell'avviso di |
|
| convocazione, per ciascuna assemblea un |
|
| soggetto al quale gli aventi diritto di voto | |
| possono conferire delega ai sensi delle |
|
| applicabili disposizioni di legge e regolamentari | |
| pro tempore vigenti, dandone informativa in |
|
| conformità alle disposizioni medesime. La |
|
| Società, nel rispetto della normativa pro tempore | |
| vigente e dandone indicazione nell'avviso di | |
| convocazione, può altresì prevedere che |
|
| l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in |
|
| assemblea possano avvenire esclusivamente | |
| mediante conferimento di delega o sub-delega di | |
| voto al rappresentante designato dalla Società. | |
| Gli enti e le società validamente costituiti possono | |
| farsi rappresentare dal legale rappresentante o da | |
| un procuratore speciale munito di delega. | |
| A sensi di legge, la delega potrà essere notificata | |
| anche elettronicamente alla Società, mediante posta | |
| elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso | |
| di convocazione. | |
| In mancanza delle previste formalità di |
|
| convocazione le Assemblee sono validamente |
|
| costituite qualora sia rappresentato l'intero capitale | |
| sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti | |
| degli organi amministrativi e di controllo. | |
| Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà | |
| essere data tempestiva comunicazione delle |
|
| deliberazioni assunte ai componenti degli organi | |
| amministrativi e di controllo non presenti. | |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| […] | […] |
| Art. 14 | Art. 14 |
| Il Consiglio si raduna nella sede della società o | Il Consiglio, fatto salvo quanto diversamente |
| altrove tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le | previsto dal presente articolo, si raduna nella sede |
| veci, lo ritenga opportuno o necessario. | della società o altrove tutte le volte che il Presidente, |
| Il Consiglio viene convocato dal Presidente con | o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno o necessario. |
| lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima | Nell'avviso di convocazione può essere stabilito |
| dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco | che la riunione si tenga anche o esclusivamente |
| effettivo e nei casi di urgenza, alternativamente con | mediante mezzi di telecomunicazione, senza |
| telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno un | necessità che si trovino nello stesso luogo il |
| giorno prima. | Presidente ed il soggetto verbalizzante, a |
| Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa | condizione che sia assicurato: (a) al Presidente |
| comunicazione al Presidente del Consiglio di |
della riunione di accertare l'identità e la |
| Amministrazione, da almeno un Sindaco. | legittimazione degli intervenuti, regolare lo |
| Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare | svolgimento della riunione, constatare e |
| anche in mancanza di formale convocazione, ove | proclamare i risultati della votazione; (b) al |
| siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti | soggetto verbalizzante di percepire |


i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ogni consigliere che ritenga di non essere adeguatamente informato in ordine ad un argomento in discussione, di richiederne il rinvio ad una successiva riunione.
I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento, la possibilità per ogni partecipante di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare con contestualità. La riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
Gli amministratori, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta, anche nell'esercizio delle deleghe attribuite a singoli amministratori delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa con periodicità almeno trimestrale, ovvero quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere resa anche verbalmente, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in difetto da altro amministratore designato dal Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera avviso da spedirsi inviarsi via posta elettronica o altro mezzo con prova del ricevimento almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo o e nei casi di urgenza, alternativamente con telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.
Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.
Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica, fermo restando il diritto di ogni consigliere che ritenga di non essere adeguatamente informato in ordine ad un argomento in discussione, di richiederne il rinvio ad una successiva riunione.
I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento, la possibilità per ogni partecipante di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché di esaminare e deliberare con contestualità. La riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
Gli amministratori, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta, anche nell'esercizio delle deleghe attribuite a singoli amministratori delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa con periodicità almeno trimestrale, ovvero quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere resa anche verbalmente, con obbligo di riferirne nella prima


| NT SYSTEM CA | ||
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| CMANA | DNV | |
| ISO 9001 - ISO 1400 |
| riunione del Consiglio. | |
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| Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal | |
| Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, | |
| dal Vice Presidente, in difetto da altro amministratore | |
| designato dal Consiglio. | |
| Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si | |
| richiede la presenza effettiva della maggioranza dei | |
| suoi membri in carica. | |
| Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta | |
| dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto | |
| del Presidente. | |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| […] | […] |
| Art. 17 | Art. 17 |
| L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi | L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi |
| poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della | poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della |
| società, senza eccezione alcuna, tranne quelli | società, senza eccezione alcuna, tranne quelli |
| attribuiti tassativamente dalla legge all'Assemblea | attribuiti tassativamente dalla legge all'Assemblea |
| dei soci. | dei soci. |
| Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio | Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio |
| di Amministrazione le deliberazioni concernenti: | di Amministrazione le deliberazioni concernenti: |
| − l'incorporazione di società nei casi previsti dagli |
− l'incorporazione di società nei casi previsti dagli |
| artt. 2505 e 2505-bis, c.c.; | artt. 2505 e 2505-bis, c.c.; |
| − l'indicazione di quali tra gli amministratori |
− l'indicazione di quali tra gli amministratori |
| abbiano la rappresentanza della società; | abbiano la rappresentanza della società; |
| − la riduzione del capitale sociale in caso di |
− la riduzione del capitale sociale in caso di |
| recesso del socio; | recesso del socio; |
| − l'adeguamento dello statuto sociale a |
− l'adeguamento dello statuto sociale a |
| disposizioni normative. | disposizioni normative. |
| Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione | Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione |
| potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato | potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato |
| esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad | esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad |
| uno o a più Amministratori Delegati, fissandone le | uno o a più Amministratori Delegati, fissandone le |
| attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per | attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per |
| legge al Consiglio, nonché istituire al proprio interno | legge al Consiglio, nonché istituire al proprio interno |
| ulteriori comitati con funzioni propositive e |
ulteriori comitati con funzioni propositive e |
| consultive. Il Consiglio di amministrazione può | consultive. Il Consiglio di amministrazione può |
| conferire speciali incarichi a singoli amministratori. | conferire speciali incarichi a singoli amministratori. |
| Il Consiglio di Amministrazione, previo parere |
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere |
| obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca | obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca |
| il Dirigente preposto alla redazione dei documenti | il Dirigente preposto alla redazione dei documenti |
| contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs 58/1998. | contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs 58/1998. |
| Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti | Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti |
| contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti | contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti |
| di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per | di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per |
| coloro che svolgono funzioni di amministrazione e | coloro che svolgono funzioni di amministrazione e |
| direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da | direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da |
| specifica competenza in materia amministrativa e | specifica competenza in materia amministrativa e |
| contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte | contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte |


del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità. L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti e categorie di atti e procuratori speciali. del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, può nominare un Dirigente di sostenibilità, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs 58/1998. Il Dirigente di sostenibilità deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di rendicontazione sostenibilità. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità. L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori generali, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti e categorie di atti e procuratori speciali.
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La composizione per generi del Collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge al riguardo, di tempo in tempo vigenti.
Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data di presentazione delle liste, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale, individuata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, aventi i requisiti di legge e di regolamento. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.
Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La composizione per generi del Collegio sindacale deve rispettare le previsioni di legge al riguardo, di tempo in tempo vigenti.
Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo le procedure di cui ai commi seguenti, sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, alla data di presentazione delle liste, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale, individuata per la presentazione delle liste ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del


presente statuto, e comunque rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate di EMAK s.p.a., ovvero che non rispettino i limiti stabiliti con regolamento da CONSOB per il cumulo con altri incarichi, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla norma applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella stessa lista una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione presente statuto, e comunque rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate di EMAK s.p.a., ovvero che non rispettino i limiti stabiliti con regolamento da CONSOB per il cumulo con altri incarichi, ovvero che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla norma applicabile e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere.
Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella stessa lista una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione


del collegio sindacale.
Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, corredate:
i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; per rapporti di collegamento si intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144 quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99;
iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
iv) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.
I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento previste per tale eventualità, è ridotta alla metà.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
del collegio sindacale.
Le liste sono depositate nei termini di cui sopra, corredate:
v) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
vi) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; per rapporti di collegamento si intendano quelli qualificati ai sensi dell'art. 144 quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99;
vii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
viii) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.
I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea che deve deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state presentate soltanto liste da soci che, ai sensi dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti – delibera Consob 11971/99, risultino collegati tra loro, la percentuale minima sopra prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di legge e di regolamento previste per tale eventualità, è ridotta alla metà.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:


sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale, e l'altro Sindaco supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.
In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza degli altri sindaci in carica il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista e sempre che il successore abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.
Le precedenti regole in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del criterio di riparto tra generi previsto dalla legge.
L'assemblea che nomina i sindaci determina altresì il compenso degli stessi.
sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale, e l'altro Sindaco supplente; l'uno e l'altro vengono designati in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista.
In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra fino alla scadenza degli altri sindaci in carica il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista e sempre che il successore abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.
Le precedenti regole in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del criterio di riparto tra generi previsto dalla legge. L'assemblea che nomina i sindaci determina altresì il compenso degli stessi.


| La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale. |
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale. |
|---|---|
| BILANCIO ED UTILI | BILANCIO ED UTILI |
| Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile. Il bilancio e la relazione dell'Organo Amministrativo, accompagnate dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sul bilancio a cura della società di revisione, saranno sottoposti all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. In deroga a quanto sopra, il bilancio e le relazioni che lo corredano verranno sottoposti all'assemblea entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428, c.c. |
Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile. Il bilancio e la relazione dell'Organo Amministrativo, accompagnate dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione sul bilancio a cura della società di revisione, saranno sottoposti all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. In deroga a quanto sopra, il bilancio e le relazioni che lo corredano verranno sottoposti all'assemblea entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dall'Organo Amministrativo nella |
| Art. 21 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma a norma di legge da attribuire alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea. |
relazione di cui all'art. 2428, c.c. Art. 21 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma a norma di legge da attribuire alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea. |
Le proposte di modifica dello statuto sociale qui illustrate non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa, in quanto non rientrano nella corrispondente casistica.
Signori Azionisti,


in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea degli Azionisti - parte straordinaria - di EMAK S.p.A., del 29 aprile 2025:
- vista la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e le proposte ivi contenute
DELIBERA
1.1) di modificare l'articolo 7 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministratore, al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato;
1.2) di modificare gli articoli 7, 14, e 19 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministratore, al fine di introdurre la possibilità di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione;
1.3) di modificare l'articolo 17 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministratore, al fine di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e di definire i relativi requisiti di professionalità;
1.4) di modificare gli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministratore, e di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale, nella parte relativa alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministratore;
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso per esso al Presidente ed agli amministratori esecutivi pro-tempore in carica, disgiuntamente fra loro ed anche - nei limiti applicabili - per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare a quanto deliberato ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".
Bagnolo in Piano, li 13 marzo 2025 p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Massimo Livatino
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