Governance Information • Mar 7, 2025
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Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2025
Banca Ifis S.p.A. - Sede legale in Via Terraglio 63 30174 Venezia - Mestre – Italia. Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia e codice fiscale 02505630109 Partita IVA 02992620274- Gruppo IVA 04570150278- Numero REA: VE – 247118 Capitale Sociale Euro 53.811.095 i.v. - Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A. iscritto all'albo dei Gruppi bancari - Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,
all'Associazione Italiana per il Factoring e al Factors Chain
lnternational.
| Indice del documento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premessa | 3 | |||||
| 1. | Caratteristiche della Banca | |||||
| 2. | Indicazioni del Consiglio di Amministrazione | |||||
| 3. | Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione | 7 | ||||
| 3.1 Composizione quantitativa |
7 | |||||
| 3.2 I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione |
8 | |||||
| 3.3 Composizione qualitativa |
9 | |||||
| 3.3.1 Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza |
9 | |||||
| 3.3.2 Requisiti individuali di professionalità |
9 | |||||
| 3.3.3 Criteri di competenza |
10 | |||||
| 3.3.4 Caratteristiche personali |
12 | |||||
| 3.3.5 Esponenti rilevanti |
12 | |||||
| 3.3.6 Diversificazione e quote di genere |
13 | |||||
| 3.3.7 Requisiti di indipendenza |
13 | |||||
| 3.3.7.1Indipendenza di giudizio | 14 | |||||
| 3.3.8 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi |
14 | |||||
| Disponibilità di tempo | 14 | |||||
| Limiti al cumulo degli incarichi | 15 | |||||
| 3.3.9 Incompatibilità |
17 | |||||
| Allegato A | 18 | |||||
| Requisiti individuali di onorabilità e criteri di correttezza (artt. 3, 4 e 5 del Decreto MEF) | ||||||
| Requisiti individuali di professionalità (art. 7 del Decreto MEF) | 20 | |||||
| Criteri di competenza (art. 10 del Decreto MEF) | 21 |
| Requisiti di indipendenza | 22 |
|---|---|
| Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi (art. 16 del Decreto MEF) | 26 |
| Limiti al cumulo degli incarichi (artt. 17, 18 e 19 del Decreto MEF) | 26 |
Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o "Banca") da sempre pone particolare attenzione alla composizione qualiquantitativa del Consiglio di Amministrazione, sia per rispetto delle previsioni normative, sia perché crede fermamente che i componenti del Consiglio debbano essere dotati, tra l'altro, di competenze professionali adeguate al ruolo da ricoprire per garantire condizioni di sana e prudente gestione. Infatti, la composizione dell'organo amministrativo assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.
Le vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario (Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, di seguito le "Disposizioni di Vigilanza" o "Disposizioni") – in conformità alle regole, ai principi e alle linee guida elaborate dalle Autorità di settore anche a livello internazionale ed europeo – disciplinano il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo delle banche nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, tenendo conto che gli assetti organizzativi e di governo societario, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione.
Le Disposizioni prevedono, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.
L'art. 12 del Decreto MEF (come infra definito) dispone che ciascun organo – da intendersi pertanto riferito sia al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale – identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale. In particolare, l'art. 11 del Decreto MEF prevede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo sia adeguatamente diversificata, in modo da:
Il Codice di Corporate Governance (come infra definito) prevede che il Consiglio di Amministrazione debba esprimere un orientamento sulla propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti del processo di autovalutazione nel caso di società diverse da quelle a proprietà concentrata. L'orientamento dell'organo di amministrazione uscente: (i) è pubblicato sul sito internet della società in anticipo rispetto all'avviso di convocazione dell'assemblea relativa al suo rinnovo; e (ii) individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della società, considerando i criteri di diversità indicati dal Codice di Corporate Governance e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi.
Negli Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI, pubblicati in data 29 novembre 2022, la Vigilanza ha condiviso le buone prassi osservate o suggerite dagli esiti di un'indagine tematica da essa svolta in relazione ai diversi profili di governance delle banche meno significative, invitando in tale sede i consigli di amministrazione delle banche sottoposte alla propria vigilanza ad adottare, ove necessario, azioni idonee a migliorare rapidamente le proprie prassi e a compendiare l'esito delle riflessioni svolte e un'analitica illustrazione delle iniziative intraprese nel documento di autovalutazione da trasmettere all'Autorità.
Infine, negli "Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incontro degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta

elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti", pubblicati in data 13 novembre 2023, la Vigilanza ha reso noti i profili di miglioramento e le prassi virtuose individuate nell'analisi effettuate nell'ambito delle procedure di valutazione eseguite in applicazione al nuovo framework regolamentare introdotto dal D.M. n. 169/2020.
In tale contesto, la Banca ha promosso una serie di attività che si inseriscono nell'ambito di un più ampio progetto di ottimizzazione degli assetti di governo societario avviato ad aprile 2019 su iniziativa della Presidenza al fine, tra l'altro, di assicurare la sana e prudente gestione della Banca e migliorarne la capacità di individuare, gestire e monitorare i rischi, favorendo l'adozione di scelte strategiche creanti valore nel lungo termine.
Alle luce degli esiti del processo di autovalutazione e delle riflessioni svolte, il Consiglio di Amministrazione constata di essere allineato in termini sia di composizione che di funzionamento alle buone prassi indicate da Banca d'Italia negli Orientamenti pubblicati a novembre 2022, anche tenuto conto dell'articolato processo di ottimizzazione degli assetti di governance avviato dalla Banca nel 2019 e aggiornato nel corso del triennio di mandato del Consiglio uscente. In questo contesto, si ricordano alcune delle tappe più recenti di tale processo: in particolare, la nomina del nuovo Presidente a novembre 2022, la nomina del Presidente Onorario da parte dell'Assemblea del 20 aprile 2023, la nomina da parte del Consiglio in data 13 luglio 2023 della Vice Presidente, le dimissioni del Fondatore dalla sola carica di amministratore in data 18 gennaio 2024 – ferma restando la sua carica di Presidente Onorario e la sua partecipazione alla vita societaria e consiliare nei termini di Statuto e la successiva integrazione del Consiglio attraverso la nomina di un nuovo membro indipendente del Consiglio di Amministrazione ad aprile 2024.
Non di meno, in ottica di continuo miglioramento, il Consiglio di Amministrazione intende proseguire il più ampio progetto di costante aggiornamento delle proprie prassi di governo societario al fine di conseguire gli obiettivi della normativa vigente e soddisfare le aspettative di vigilanza in materia.
Ai fini di cui sopra, il presente documento - denominato "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A." - contiene gli orientamenti che il Consiglio di Amministrazione della Banca mette a disposizione degli Azionisti, nell'intento di favorire il percorso di definizione delle migliori proposte per la composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca, che saranno presentate dagli Azionisti alla prossima Assemblea.
Il Consiglio uscente auspica che tali proposte possano essere coerenti con i profili dagli stessi suggeriti, sulla base della propria esperienza e delle autovalutazioni annuali svolte nel corso del mandato. Ricorda, altresì, che tali proposte devono ottemperare alla normativa di settore e alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, cui il presente documento si ispira.
Si riepiloga di seguito la disciplina nazionale ed europea applicabile con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali, inclusa quella di soft law, in quanto è stato ritenuto essenziale che i principi ivi contenuti siano rispecchiati nel processo di selezione dei candidati:
***
("Decreto MEF");
Banca Ifis S.p.A. è la Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Ifis" e rientra tra le Less Significant Institution sottoposte ai poteri di vigilanza diretta della Banca d'Italia.
Secondo quanto stabilito dalle Disposizioni e dalla normativa applicabile, Banca Ifis risponde alla definizione di banca di maggiori dimensioni o complessità operativa, tenuto conto delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, direttamente o per il tramite delle società del Gruppo, nonché del fatto che è quotata in un mercato regolamentato (segmento Euronext - STAR di Borsa Italiana).
La Banca aderisce al Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance costituito dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché da Borsa Italiana e, ai sensi delle definizioni del Codice, rientra fra le "società a proprietà concentrata", ma non fra le "società grandi".
La Banca adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea. Nel modello adottato da Banca Ifis:
Banca Ifis è un player attivo nello speciality finance e le sue principali attività di business riguardano il Commercial e Corporate Banking e l'acquisizione/gestione di portafogli di crediti deteriorati, opera nel territorio senza sportelli tradizionali effettuando raccolta tramite depositi online.
Nell'ambito degli NPL le attività consistono sia nell'acquisto che nella gestione/trasformazione dei crediti in sofferenza. Il Gruppo Bancario Banca Ifis detiene competenze in tutte le asset class: unsecured e corporate & secured.
Le aree di business relative ai crediti commerciali, al leasing, al corporate and investment banking (attraverso finanza strutturata, special situations, equity investments e financial advisory) e ai crediti fiscali nonché i prestiti personali con cessione del quinto e della pensione e la finanza per le farmacie sono solo alcuni dei settori nei quali la Banca opera.
Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 termina il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis nominato in data 28 aprile 2022. Gli Azionisti della Banca saranno pertanto chiamati, in occasione della prossima Assemblea, a deliberare la nomina, inter alia, dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra rappresentato e di quanto emerso dall'esercizio di autovalutazione relativo all'anno 2024 svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente, emerge come largamente condivisa la considerazione generale relativa all'importanza di preservare l'attuale profilo del Consiglio di Amministrazione in termini di composizione quantitativa, competenze, professionalità ed esperienze rappresentate. Nello specifico, salvo quanto più puntualmente indicato nel prosieguo del documento, il Consiglio di Amministrazione uscente:

La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza, dal Codice di Corporate Governance e dallo Statuto.
Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, infatti, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dev'essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale. La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di amministrazione.
La composizione dell'organo di amministrazione, tuttavia, non deve risultare pletorica. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (come è Banca Ifis), Consigli di Amministrazione che prevedono un numero di componenti superiore a 15 rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati.
A tale riguardo, si ricorda che lo Statuto della Banca prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di n. 5 a un massimo di n. 15 consiglieri, eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi il 28 aprile 2022, ha fissato in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. In data 8 febbraio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Fondatore Sebastien Egon Fürstenberg dalla sola carica di amministratore (con decorrenza 8 febbraio 2024) per dedicarsi a tempo pieno alla Presidenza onoraria attribuitagli dall'Assemblea degli Azionisti il 20 aprile 2023. Successivamente, l'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024 ha provveduto alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, riportando il numero dei componenti del Consiglio a 13.
Allo stato, come anticipato, sono presenti n. 3 Comitati endoconsiliari, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza e con le indicazioni contenute nel Codice di Corporate Governance, ossia il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine e il Comitato Remunerazioni.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato, con il supporto del Comitato Nomine, gli esiti dell'autovalutazione riferita all'esercizio 2024, tenuto altresì conto della vigente normativa in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, considera l'attuale numero di componenti pari a n. 13 appropriato, in considerazione delle dimensioni, della complessità organizzativa e delle dinamiche di funzionamento della Banca.
Il Consiglio reputa, infatti, che tale dimensione possa sia garantire la compresenza delle diverse professionalità necessarie sia assicurare il buon funzionamento e l'operatività dell'organo e che la stessa sia coerente con il livello di complessità operativa e diversificazione che caratterizza la Banca, nonché adeguata all'attuale conformazione e attività dei Comitati endoconsiliari, come emerso anche dall'autovalutazione condotta dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2024.
Nella formulazione di tale raccomandazione, il Consiglio ha tenuto anche in considerazione i diversi criteri e le differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche di Banca Ifis, cercando di realizzarne un equilibrato contemperamento, tra i quali:
• lo sviluppo tecnico-organizzativo, l'evoluzione del business e l'espansione di nuove linee di attività, anche alla luce della prospettica crescita del Gruppo per linee esterne;
• la presenza di esponenti in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano, tra l'altro, di comprendere le attività ed i rischi principali ai quali la Banca e il Gruppo sono e saranno esposti.
Le cariche relative alla Presidenza attualmente previste in Banca Ifis sono: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente Onorario (non componente del Consiglio di Amministrazione) e Vice Presidente. All'interno del Consiglio di Amministrazione sono identificabili ulteriori ruoli, in dettaglio: Amministratore Delegato, Amministratori non esecutivi, Amministratori indipendenti, Lead Independent Director e Amministratore responsabile per l'antiriciclaggio ("Amministratore AML").
Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri e ricoprendo un ruolo di raccordo tra gli amministratori non esecutivi e l'Amministratore Delegato; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere i compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente, come effettivamente ha, deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il Presidente ricopre altresì il ruolo di Presidente del Comitato Brand, del Comitato Sostenibilità e del Comitato Arte e partecipa alla gestione del dialogo extra-assembleare con i rappresentanti degli investitori e gli stakeholder della Banca su tematiche di competenza consiliare.
Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nello svolgimento degli adempimenti posti a carico del Presidente e non ha deleghe operative. In data 13 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Prof. Simona Arduini quale Vice Presidente ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Il Vice Presidente ricopre il ruolo di membro del Comitato Sostenibilità e, tra l'altro, supporta la Banca nello sviluppo di progetti nell'ambito della sostenibilità in ogni sua declinazione e nelle altre materie di competenza.
Il Presidente onorario, può essere eletto dall'Assemblea anche al di fuori del Consiglio, ed è scelto tra le persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. Il Presidente onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società. Alla data del presente documento, l'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023 ha nominato il Fondatore Sebastien Egon Fürstenberg quale Presidente Onorario, in virtù, tra l'altro, della sua qualità di fondatore della Banca e del fondamentale contributo da questi apportato allo sviluppo, alla creazione di valore, alla storia, alla reputazione e al prestigio del Gruppo. La nomina di Sebastien Egon Fürstenberg quale Presidente Onorario consente alla Banca di continuare a beneficiare delle conoscenze del Fondatore in merito al proprio business, ai mercati in cui essa opera e alle dinamiche interne ed esterne, nonché di avvalersi dell'esperienza da questi maturata sin dalla fondazione della Banca nel 1983 ai fini delle decisioni strategiche del Gruppo, favorendone la prosecuzione della crescita in continuità, nel rispetto e in coerenza con la propria tradizione e identità.
L'Amministratore Delegato è incaricato della gestione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e sono chiamati a una funzione dialettica.
Gli Amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca.
Il Lead Independent Director ha il compito di rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori (non esecutivi ed in particolare indipendenti) e di collaborare con il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi. Lo stesso ha facoltà di convocare, quando ritenuto opportuno o su proposta di altri amministratori, apposite riunioni dedicate ai soli amministratori indipendenti per la discussione di temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.
Inoltre, a seguito alle recenti modifiche della normativa di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a nominare l'Amministratore AML, da individuare tra i candidati in possesso di competenze ed esperienze in ambito AML acquisite in ambito bancario in contesti simili al Gruppo Banca Ifis, ivi comprese le competenze nell'individuare, valutare e gestire i rischi di money laundering (ML) e terrorist financing (TF) cui è esposto il Gruppo, nonché nell'attuazione di politiche, controlli e procedure in materia di AML/CFT (anti-money laundering / combating the financing of terrorism). Si precisa che tale responsabilità conferisce formalmente all'Amministratore la qualifica di "esecutivo" e, di conseguenza, fa venire meno il requisito dell'indipendenza.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente.
Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di amministratore della Banca debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF, come esposto più in dettaglio sub Allegato A.
Inoltre, in aggiunta al possesso dei già menzionati requisiti di onorabilità, la cui mancanza comporta di per sé la decadenza dalla carica ricoperta, i candidati dovranno altresì soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto MEF e meglio indicato nell'Allegato A.
L'eventuale sussistenza delle situazioni indicate dall'art. 4 del Decreto MEF non comporta automaticamente l'inidoneità del candidato, ma richiede una valutazione – in base ad uno o più dei parametri previsti dall'art. 5 del Decreto MEF – da parte del Consiglio, condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico. Il criterio di correttezza non risulterà soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del Decreto MEF delineino un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1 del citato articolo.
Il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli Azionisti di assicurare che all'interno dell'Organo siano presenti soggetti:
• con un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età.
La conoscenza teorica e l'esperienza pratica degli Amministratori devono essere idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione ai Comitati, nonché alle dimensioni e alla complessità operativa del Gruppo. In base alla normativa applicabile e inter alia ai sensi dell'art. 7 del Decreto MEF, i candidati a svolgere funzioni di amministrazione e direzione devono possedere determinati requisiti di professionalità a seconda che ricoprano incarichi esecutivi o non esecutivi, indicati nel dettaglio nell'Allegato A.
In particolare, gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni anche alternativamente:
Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Decreto MEF) è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti di cui sopra.
L'Amministratore Delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità comparabili con quelle di Banca Ifis.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto MEF, ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, occorrerà tener conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni saranno conteggiate per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
Il Consiglio è consapevole che la diversificazione delle competenze assicura la complementarità dei profili professionali e favorisce la dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio.
In aggiunta ai requisiti di professionalità sopra richiamati, i candidati alla carica di amministratore della Banca devono soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF (cfr. Allegato A), volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca.

Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto MEF:
Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto MEF, un criterio di competenza non risulterà soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione può adottare misure necessarie a colmarle.
Inoltre, al fine di garantire l'idoneità complessiva dell'organo amministrativo anche improntata su un'adeguata diversificazione e sulle sfide future che il Gruppo si troverà ad affrontare, alla luce delle risultanze del processo di autovalutazione condotto nell'ultimo anno di mandato, il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda l'opportunità che i candidati al nuovo Consiglio della Banca si caratterizzino per un profilo distintivo di esperienze e conoscenze teoriche e/o tecniche avuto in considerazione in particolare i seguenti ambiti (anche ulteriori rispetto a quelli precedentemente elencati):
Parimenti, il Consiglio uscente raccomanda che, in vista della prevista accelerazione nella crescita del Gruppo, siano opportunamente considerate le esperienze manageriali o imprenditoriali nel wealth management e private
banking e in ambito M&A, così come la competenza specifica sulle tematiche di corporate governance e l'esperienza di componente di organi sociali di società quotate.
In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui sopra, il Consiglio raccomanda che siano opportunamente considerate nella selezione della candidatura anche le caratteristiche attitudinali (c.d. "soft skills"). Al riguardo, oltre alle caratteristiche personali così come indicate dalle Linee Guida EBA/ESMA, a seguito di specifica riflessione condotta nel corso della propria autovalutazione in relazione alle soft skills e in ottica di delineare il profilo atteso del futuro amministratore di Banca Ifis, il Consiglio ha ritenuto di attribuire rilevanza e centralità alle caratteristiche e profili attitudinali di seguito indicati:
Il Consiglio uscente della Banca, consapevole dell'elevata importanza di alcuni ruoli all'interno dell'organo di amministrazione, in sede di autovalutazione del terzo anno di mandato ha condotto una distinta analisi sui profili ideali dei soggetti destinati a ricoprire le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, è stata effettuata anche una specifica riflessione sul nuovo ruolo di Amministratore AML.
Pertanto, in aggiunta a quanto in precedenza indicato, il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene di esprimere agli Azionisti alcune specifiche indicazioni in relazioni a tali figure.
Il Consiglio uscente è consapevole che un adeguato grado di diversificazione in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e provenienza geografica favorisce la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca.
In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle risultanze dell'autovalutazione 2024, sottolinea l'importanza di continuare nel percorso intrapreso dalla Banca nella valorizzazione della diversità, in particolare rispetto ai seguenti aspetti: competenze e professionalità, esperienza anche manageriale, percorso formativo e professionale, genere e età.
Il Consiglio, ricordando che lo Statuto prevede la presenza di almeno 1/4 di amministratori qualificati come indipendenti, ricorda l'attuale presenza di 10 amministratori indipendenti ed informa di considerare l'attuale numero (superiore al minimo statutario e regolamentare) come ottimale al fine di assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e ai Comitati endoconsiliari e all'apporto di un contributo di rilievo alla formazione della volontà degli organi.
Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'indipendenza si rimanda a quanto dettagliatamente illustrato nell'Allegato A.
Tutti i candidati a ricoprire la carica di amministratore sono tenuti ad agire, inter alia, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente, e saranno tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto MEF e le motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la loro autonomia di giudizio. Le fattispecie rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza di giudizio sono indicate nell'Allegato A.
Banca Ifis ha aggiornato il proprio "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", recependo le novità normative intervenute a seguito della pubblicazione del Decreto MEF nonché dell'emanazione del 35° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza.
Tale Regolamento prevede, tra l'altro, che l'esponente accetta la carica e ne mantiene l'esercizio nella misura in cui ritiene di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei relativi compiti. Il tempo necessario è stimato sulla base di parametri quali-quantitativi quali, in particolare:
I Consiglieri sono tenuti a dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF (cfr. Allegato A).
L'adeguata disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della natura, qualità e complessità dello stesso, è un requisito fondamentale che i candidati amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei Comitati endoconsiliari, ove essi ne siano membri. Occorre altresì considerare l'impegno necessario per la preparazione alle sedute, tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto. Inoltre, è necessario tenere presente l'impegno necessario per la partecipazione agli incontri dedicati all'induction, alla formazione ricorrente organizzata a beneficio del Consiglio oltre che ad eventuali incontri offsite.
Ovviamente, oltre a disporre del tempo necessario, occorre anche tener conto degli altri incarichi, impegni e attività lavorative, fermi restando i vincoli previsti dalla disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi.
Al fine di consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo, da richiedere ai candidati a membro del Consiglio di Amministrazione e, agli stessi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione uscente indica qui di seguito il numero delle riunioni tenute nel corso del triennio di mandato 2022-2024, nonché la durata media delle stesse con riferimento all'esercizio 2024:
| Numero riunioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organo | 2022 | 2023 | 2024 | Durata media delle riunioni del 2024 |
| Consiglio di Amministrazione | 16 | 18 | 16 | 2 ore 50 minuti |

| Organo | Numero riunioni | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | Durata media delle riunioni del 2024 | |
| Comitato Controllo e Rischi | 21 | 23 | 21 | 2 ore 20 minuti |
| Comitato Nomine | 8 | 10 | 10 | 32 minuti |
| Comitato Remunerazioni | 10 | 9 | 9 | 42 minuti |
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione – con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo – ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni, sintetizzata nella seguente tabella (l'impegno in termini di tempo deve essere sommato per ogni carica ricoperta):
| Carica | Tempo stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Ifis |
|---|---|
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | 80 gg anno |
| Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione | 30 gg anno |
| Amministratore Delegato | full time* |
| Componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione | 30 gg anno |
| Amministratore responsabile per l'antiriciclaggio della società | 30 gg anno |
| Amministratore responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo | 15 gg anno |
| Presidente di un Comitato endoconsiliare | 50% in più dei componenti |
| Componente del Comitato Nomine | 10 gg anno |
| Componente del Comitato Remunerazioni | 10 gg anno |
| Componente del Comitato Controllo e Rischi | 30 gg anno |
* comprensivo degli incarichi, ove presenti, nelle società integralmente controllate da Banca Ifis S.p.A. e di quelle rientranti del Gruppo Bancario Banca Ifis
Rispetto al nuovo ruolo di Amministratore AML (delle società e di Gruppo), l'indicazione del tempo rappresenta una preliminare stima e la stessa potrebbe essere modificata in funzione delle effettive attività svolte.
In linea con quanto previsto dall'art. 17 del Decreto MEF (cfr. Allegato A), i candidati a ricoprire la carica di amministratore in Banca Ifis, banca di maggiori dimensioni o complessità operativa, non potranno assumere
un numero di incarichi in banche o altre società commerciali (i.e., società che abbiano per oggetto una delle attività previste dall'art. 2195, comma 1, c.c.) superiore ad una delle seguenti combinazioni alternative:
Ai fini del calcolo di cui sopra, si precisa che:
Per "incarico esente" si intende:
Il termine "società piccole" indica, ai sensi del Regolamento Emittenti, la società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, anche alternativamente:
Ai fini della determinazione del numero degli incarichi ricoperti, si considerano le modalità di aggregazione di cui all'art. 18 del Decreto MEF. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.
Il candidato alla nomina di amministratore è tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo rivestiti. La situazione aggiornata degli incarichi di cui sopra include puntuali riferimenti a:
Fermi restando i limiti sopra richiamati, in aggiunta alle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi di legge, che possono incidere sulla candidatura e/o l'assunzione/la conservazione della carica – quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui all'art. 2382 c.c. – i candidati amministratori dovranno rispettare altresì il c.d. divieto di interlocking previsto dall'art. 36 del Decreto Salva Italia, tenuto altresì conto dei "Criteri per l'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (c.d. "divieto di interlocking")" pubblicati da Banca d'Italia, CONSOB e IVASS il 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati ed integrati.
Il Consiglio raccomanda pertanto agli Azionisti di indicare candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla citata norma.

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:
Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. Sono presi in considerazione a questi fini:
a. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari,

di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché' per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270 ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416 bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni poc'anzi illustrate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate supra non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché' alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:
Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), del Decreto MEF, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.
Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), del Decreto MEF, rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g), del Decreto MEF.
Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 del Decreto MEF delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1 del medesimo articolo.
Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti sopra indicati o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
Il presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti ora indicati.
L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attivita' svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.
In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.
Il criterio è valutato dall'organo competente, che:

principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché' di adeguata composizione complessiva dell'organo.
La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al Decreto MEF.
Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.
Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.
Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del TUB o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
Considerato che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF, CONSOB ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi.

Più precisamente, l'Autorità ritiene, alla luce della ratio della disciplina, che non possa essere qualificato come amministratore indipendente della quotata colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una delle società del gruppo della quotata (controllante, controllate o società soggette a comune controllo). Al contrario, non comprometterebbe l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo.
Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.
Il presidente dell'organo di amministrazione, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e

rischi.
Il Codice di Corporate Governance esclude espressamente dall'ammontare della "significativa remunerazione aggiuntiva" che potrebbe inficiare l'indipendenza del singolo amministratore il "compenso fisso per la carica" e i "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice".
Per "compenso fisso per la carica" si intende:
Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della società che aderisce al Codice per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della raccomandazione 7, lett. d).
Per "compensi per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice" si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari, aventi competenze funzionali all'applicazione del Codice, incluso l'eventuale comitato istituito ai sensi della raccomandazione 1, lett. a), purché non sia un comitato esecutivo. Come previsto espressamente dal Codice, sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati raccomandati dal Codice" anche i compensi per la partecipazione ai comitati (o organismi) previsti dalla normativa vigente, escluso l'eventuale comitato esecutivo.
Il Codice di Corporate Governance non definisce il perimetro dei soggetti che si intendono "stretti familiari" ai fini della valutazione di indipendenza del singolo amministratore. Ai fini della valutazione di indipendenza la loro identificazione è rimessa, dunque, all'apprezzamento dell'organo di amministrazione.
In base a una mera elencazione esemplificativa e non esaustiva, sono comunemente intesi quali "stretti familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.
I criteri quantitativi e qualitativi hanno portata generale ed astratta e sono tempestivamente definiti dall'organo di amministrazione prima della loro concreta applicazione e dunque anteriormente alla effettiva valutazione dell'indipendenza dei singoli amministratori.
Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i), del Decreto MEF e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.
L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché' delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis c.c. e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V c.c.; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del TUB e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del TUF; 36 del Decreto Salva Italia.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente può:
Se le misure indicate dal presente comma non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'articolo 23 del Codice di Corporate Governance.
L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.
Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.
La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.
In base alle informazioni assunte, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.
Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.
Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23 del Decreto MEF.
Salvo quanto previsto all'articolo 19 del Decreto MEF, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

Ai fini del calcolo dei limiti, si include l'incarico ricoperto nella banca.
L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7, del Decreto MEF.
I limiti al cumulo degli incarichi non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.
Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:
Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), b) e c), del Decreto MEF gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.
L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui all'art. 18, comma 3, lettere a), b) e c), del Decreto MEF è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.
L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati all'art. 17 del Decreto MEF e determinati anche in base a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto MEF, è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.
L'organo competente prende in considerazione, tra l'altro:
L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non è consentito all'esponente che:
L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non può beneficiare dell'applicazione del

meccanismo di aggregazione previsto dall'art. 18, comma 3, del Decreto MEF.
Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 17, comma 3, del Decreto MEF.


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