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Vianini Lavori S.p.A.

Registration Form Jul 22, 2016

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Registration Form

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Informazione
Regolamentata n.
0267-24-2016
Data/Ora Ricezione
22 Luglio 2016
11:27:35
MTA
Societa' : VIANINI INDUSTRIA
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 77259
Nome utilizzatore : VIANINDN01 - Perugini
Tipologia : IROS 18
Data/Ora Ricezione : 22 Luglio 2016 11:27:35
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 22 Luglio 2016 11:42:36
Oggetto : Avvenuta Iscrizione presso Registro
Imprese di Roma della delibera
dell'Assemblea Straordinaria che legittima il
Recesso degli azionisti
Testo del comunicato

Avviso pubblicato su"Il Messaggero" di domani 23 luglio 2016

VIANINI SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 30.105.387 SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO,10

AVVISO AGLI AZIONISTI

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato)

Avvenuta Iscrizione presso Registro Imprese di Roma della delibera dell'Assemblea Straordinaria che legittima il Recesso degli azionisti

Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

Roma 22 luglio 2016 - Si comunica che, in data 22 luglio 2016 (la "Data di Iscrizione"), è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Vianini Industria S.p.A. (ora Vianini S.p.A.) (la "Società"), tenutasi in data 28 giugno 2016, in prima convocazione, che ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale, determinando un mutamento dell'attività sociale, che sarà concentrata nel settore immobiliare.

Azionisti legittimati al recesso

Hanno il diritto di recedere, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. (a), del codice civile, tutti i titolari di azioni della Società che non abbiano concorso all'adozione della summenzionata deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Condizione necessaria all'esercizio del diritto di recesso è che il socio recedente, risultando titolare delle azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la deliberazione relativa alla suddetta modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale è stata assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (ossia il 28 giugno 2016), ne abbia mantenuto la titolarità fino all'ottenimento della Certificazione (come di seguito definita) (l'"Azionista Legittimato" e, collettivamente, gli "Azionisti Legittimati").

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, l'Azionista Legittimato in favore del quale la registrazione in conto delle azioni sia stata effettuata successivamente alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del Testo Unico della Finanza (c.d. "record date") ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa. Ai sensi di legge, l'efficacia del recesso eventualmente esercitato dagli Azionisti Legittimati (i "Soci Recedenti") nei modi e termini di seguito descritti è subordinata alla mancata revoca da parte della Società, entro il termine di novanta giorni, della delibera della suddetta Assemblea Straordinaria. Infatti, la predetta revoca produrrebbe gli effetti di cui all'articolo 2437-bis del codice civile, facendo venir meno la causa che giustifica l'esercizio del diritto di recesso.

Valore di liquidazione

Come comunicato in data 20 aprile 2016, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, in un ammontare pari a Euro 1,21 per azione.

VIANINI S.p.A.

Comunicazione di recesso

Ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile, gli Azionisti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso, mediante invio di una lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso") a Vianini S.p.A. (già Vianini Industria S.p.A.), Via Montello, 10, Roma, all'attenzione dell'Ufficio Societario, entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 6 agosto 2016. La Dichiarazione di Recesso dovrà riportare: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del Socio Recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono ed indirizzo e-mail; (ii) il numero e la categoria di azioni per le quali il diritto è esercitato; (iii) il codice IBAN del conto corrente del Socio Recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni; (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni (tramite il medesimo intermediario la Società provvederà ad accreditare, o a far accreditare, al Socio Recedente l'importo corrispondente al valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso).

L'Azionista recedente dovrà allegare alla dichiarazione un'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato (la "Comunicazione"), attestante: (i) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso il giorno dell'Assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e (ii) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso alla data della Comunicazione e (iii) che le azioni oggetto di recesso sono libere da pegni o altri gravami a favore di terzi.

Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Ai sensi dell'articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni della Società oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione comporterà il blocco delle azioni ad opera dell'intermediario sino alla loro liquidazione.

Inoltre, si segnala che compete ai Soci Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima venga inviata alla Società nei termini di decadenza indicati nel presente avviso, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre i termini sopra indicati, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Procedura di liquidazione

Ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, le azioni della Società oggetto di recesso da parte dei Soci Recedenti saranno offerte in opzione agli altri Azionisti in proporzione al numero di azioni possedute (l'"Offerta in Opzione"). L'offerta in opzione sarà avviata dalla Società tempestivamente non appena determinato in via definitiva il numero di azioni eventualmente oggetto di recesso.

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Roma. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Gli Azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni della Società che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione.

VIANINI S.p.A.

La Società provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relativamente alla stessa nell'ambito dell'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 2, del codice civile. L'avviso sarà reso noto con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora gli Azionisti non acquistino in tutto o in parte le azioni dei Soci Recedenti, gli Amministratori potranno offrire tali azioni a terzi mediante offerta in borsa e, nel caso in cui tale operazione non consenta la liquidazione delle azioni residue, dovranno eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 2437 quater del codice civile.

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà effettuato non appena concluso l'iter per la relativa liquidazione nei tempi tecnici necessari e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" del 23 07 2016.

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