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Caleffi

Governance Information Aug 29, 2016

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Governance Information

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CODICE DI COMPORTAMENTO DI CALEFFI S.P.A.

Premessa

Il presente Codice di Comportamento (il "Codice di Comportamento") di Caleffi S.p.A. (la "Società") è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 agosto 2005, ai sensi dell'art. 114, 7° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), degli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti") e degli artt. 2.6.3 e 2.6.4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa").

Il Codice di Comportamento è stato, da ultimo, modificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 agosto 2016 in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e al Regolamento delegato (UE) 2016/522.

Il presente Codice di Comportamento è stato modificato ed integrato sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetto a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli attesi interventi di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato.

Il Codice di Comportamento disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come di seguito definite) sulle azioni della Società e sugli strumenti finanziari ad esse collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti (come in seguito definiti) e dalle persone ad essi strettamente legate, nonché le modalità di comunicazione di tali operazioni alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico.

Articolo 1. Definizioni

1.1. Ai fini del Codice di Comportamento, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato in appresso specificato:

"Azioni" indica le azioni della Società.

"Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

"Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"Controllate" indica le società controllate della Società ai sensi dell'art. 2359 c.c.

"Data di Esecuzione" indica il giorno in cui è stata effettuata un'Operazione.

"Informazioni Privilegiate" ai sensi dell'articolo 7 del MAR, indica un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Collegati.

Ai fini della presente definizione:

  • un'informazione ha un "carattere preciso" se:
  • a) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
  • b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo Strumento Finanziario Collegato;
  • per "informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

"Operazione" indica tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. Le operazioni comprendono:

  • i. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
  • ii. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
  • iii. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

  • iv. le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

  • v. l'adesione a un contratto per differenza relativo a un Strumento Finanziario;
  • vi. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
  • vii. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
  • viii. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i crediti default swap;
  • ix. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
  • x. la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
  • xi. le elargizioni o donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
  • xii. l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di uno Strumento Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da parte di una Persona Strettamente Legata; e
  • xiii. ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del MAR:

a. la concessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;

b. operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata discrezionalità;

c. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti finanziari specifici di tale assicurazione sulla vita.

"Persone Strettamente Legate" significa:

(i) il coniuge di un Soggetto Rilevante non separato legalmente, i figli e i figli del coniuge di un Soggetto Rilevante a carico dello stesso, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante con esso conviventi;

  • (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui al precedente punto (i), siano titolari, da soli o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  • (iii) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui al precedente punto (i);
  • (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto (i);
  • (v) i trust il cui beneficiario sia un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui al precedente punto (i);

"SDIR" indica il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB.

"Soggetti Rilevanti" indica:

  • (i) gli amministratori, i sindaci effettivi e i direttori generali della Società;
  • (ii) i dirigenti della Società che, pur non essendo uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
  • (iii) gli amministratori, i sindaci effettivi e i direttori generali di una società direttamente o indirettamente controllata dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione della Società in tale società controllata rappresenti più della metà dell'attivo patrimoniale della Società (quale risultante dall'ultimo bilancio approvato), nonché i dirigenti di tale società controllata che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società controllata medesima;
  • (iv) coloro che detengono azioni della Società in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché chiunque controlli la Società.

"Strumenti Finanziari" indica gli strumenti finanziari della Società, ivi incluse le Azioni.

"Strumenti Finanziari Collegati" indica:

(i) gli strumenti finanziari che permettano di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;

  • (ii) le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;
  • (iii) gli strumenti finanziari derivati (di cui all'art. 1, 3° comma, del TUF) aventi ad oggetto le Azioni;
  • (iv) le Azioni emesse da una società che controlli la Società, qualora il valore contabile della partecipazione nella Società rappresenti più della metà dell'attivo patrimoniale della società controllante, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  • (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti le Azioni stesse.

"TUF" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2. Adesione al Codice di Comportamento

2.1. Sarà compito del soggetto preposto all'attuazione del Codice di Comportamento di cui al successivo paragrafo 6.1 (il "Referente") individuare i Soggetti Rilevanti, sulla scorta delle risultanze dei libri sociali (a cui il Referente avrà libero accesso a tal fine) e di ogni altro elemento a sua conoscenza.

2.2. Il Referente dovrà comunicare prontamente a ciascun Soggetto Rilevante la sua qualità di Soggetto Rilevante e informarlo degli obblighi che ne derivano. Il Referente dovrà inoltre consegnare a ciascun Soggetto Rilevante da esso individuato una copia del Codice di Comportamento. Il Referente dovrà altresì richiedere a ciascun Soggetto Rilevante di compilare i moduli di cui agli Allegati A e B del Codice di Comportamento e di restituirglieli prontamente, debitamente firmati per accettazione.

2.3. L'adesione al Codice di Comportamento da parte di ciascun Soggetto Rilevante verrà effettuata mediante la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato A del Codice di Comportamento.

2.4. Ciascun Soggetto Rilevante che abbia aderito al Codice di Comportamento sarà tenuto a comunicare prontamente al Referente i nominativi e gli altri dati rilevanti delle relative Persone Strettamente Legate, indicando la natura del rapporto che lo lega a ciascuna di tali persone.

2.5. Ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate, gli obblighi stabiliti nel presente Codice di Comportamento, conservando copia della notifica e dei moduli di cui agli Allegati A e B del Codice di Comportamento compilati e firmati per ricevuta e accettazione. Sarà cura di ciascun Soggetto Rilevante consegnare prontamente al Referente tali moduli, debitamente compilati e firmati per accettazione.

Articolo 3. Operazioni Rilevanti

3.1. La Società comunica tempestivamente – e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione – e mette a disposizione del pubblico, mediante l'invio di un avviso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o, se del caso, da una Persona Strettamente Legata fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo paragrafo 3.2, a condizione che il controvalore complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di Euro 5.000 (cinquemila) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 19 del MAR, entro la fine di ciascun anno civile ("Operazione Rilevante"). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o, se del caso, da o per conto di una Persona Strettamente Legata, dall'inizio dell'anno civile, fermo restando che, superato il predetto limite di Euro 5.000 (cinquemila) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 19 del MAR, il Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone Strettamente Legate) dovrà comunicare le eventuali Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

3.2. La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

  • (i) l'identità del Soggetto Rilevante coinvolto o, se del caso, della Persona Strettamente Legata coinvolta;
  • (ii) il motivo della comunicazione;
  • (iii) la denominazione della Società;
  • (iv) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
  • (v) la natura dell'Operazione Rilevante;
  • (vi) la data e il luogo in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante;
  • (vii) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante;

3.3. L'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo deve avvenire nella forma di cui all'Allegato C al presente Codice di Comportamento.

Articolo 4. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti

4.1. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'Articolo 3.1 che precede, il Soggetto Rilevante deve comunicare tempestivamente – e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione – al Responsabile ogni Operazione Rilevante, fornendo tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 3.2.

4.2. Le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 4.1 dovranno essere inviate al Referente in uno dei seguenti modi:

  • (i) trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero 0375 788288;
  • (ii) inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo [email protected].

4.3. La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane, in ogni caso, in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate.

4.4. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono altresì comunicare alla CONSOB le Operazioni Rilevanti entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello allegato al presente Codice di Comportamento sub Allegato C.

4.5. Le comunicazioni alla CONSOB di cui al precedente paragrafo 4.4 saranno effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato B:

  • Tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata);
  • O via posta elettronica all'indirizzo [email protected].

Nella comunicazione andrà specificato come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicato all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

4.6. Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Responsabile si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

Articolo 5. Limitazione all'effettuazione di Operazioni Rilevanti ("black out periods")

5.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di effettuare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

5.2. Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

5.3. Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata delle Azioni.

5.4. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e, se del caso, alle Persone Strettamente Legate e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Responsabile comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e, se del caso, alle Persone Strettamente Legate di compiere le suddette Operazioni.

Articolo 6. Compiti del Referente

6.1. Il Referente è individuato nella Dott.ssa Emanuela Gazza.

6.2. Il Referente, oltre ai compiti ad esso attribuiti ai sensi dei precedenti artt. 2 e 4, svolge le seguenti funzioni:

  • (i) fornisce interpretazioni in merito all'obbligo di comunicazione di Operazioni Rilevanti e, in generale, in merito all'applicazione del Codice di Comportamento;
  • (ii) vigila sull'applicazione e l'efficacia del Codice di Comportamento, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni che possano nel tempo rendersi necessarie od opportune, anche per effetto di mutamenti nella normativa applicabile;
  • (iii) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni alle previsioni del presente Codice di Comportamento che rilevino o di cui venga a conoscenza;
  • (iv) conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti e le persone ad essi strettamente legate danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice di Comportamento e prestano il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati richiesti;

6.3. Il Referente assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7. Sanzioni

7.1. In caso di violazione del presente Codice di Comportamento, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa applicabile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

7.2. La violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

7.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni al Codice di Comportamento è il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

7.4. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento. Si applicano in tal caso le disposizioni normative pro tempore vigenti in materia.

7.5. Fermo restando quanto sopra, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione o delle limitazioni all'effettuazione di Operazioni Rilevanti comporta:

  • (i) per i dirigenti della Società o di società da essa controllate, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile;
  • (ii) per gli amministratori ed i sindaci della Società o di società da essa controllate, la facoltà del consiglio di amministrazione di proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa dell'amministratore o del sindaco inadempiente.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

8.1. Per le finalità di cui al Codice di Comportamento, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero dei responsabili e/o incaricati dalla stessa, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

  • la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  • la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  • i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  • i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
  • il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile: Titolare: Caleffi S.p.A. Responsabile: Ing. Ivan Bergamaschi

8.2. Con la consegna al Responsabile della lettere di accettazione di cui all'Allegato B si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 19672003.

Articolo 9. Entrata in vigore del Codice – Modificazioni ed integrazioni

9.1. Il Codice di Comportamento è entrato in vigore il primo giorno di negoziazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario - MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è stato successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2016.

9.2. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.

9.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Allegato A

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento.

Il sottoscritto
_______
__________ nato a
residente in ____,
via/piazza __________, in qualità di
______ della Società _____,

preso atto di essere incluso tra i Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di Comportamento di Caleffi S.p.A., attesta di aver ricevuto copia del predetto Codice di Comportamento, di averne compiuta conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti.

___________________________

Firma

Allegato B

Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali da parte della Società richiesti in applicazione del Codice di Comportamento di Caleffi S.p.A. , per le finalità di cui all'informativa prevista all'articolo 8 del Codice di Comportamento e a far quanto in proprio potere per far prestare il consenso al trattamento dei dati personali alle Persone Strettamente Legate.

Firma

____________________________

Allegato C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da soggetti

rilevanti e dalle persone a loro strettamente associate

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla per
sona strettamente associata
a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ
sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 Motivo della notifica
a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indi
care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'in
terno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma
d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]
[Per le persone strettamente associate,
— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che
esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra
zione, di controllo o di direzione.]
b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In
caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al
commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a) Nome [Nome completo dell'entità.]
b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma
ISO 17442.]
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera
zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a) Descrizione
dello
[— Indicare la natura dello strumento:
strumento
finanziario,
tipo di strumento
Codice di identificazione
— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a
un'azione o a uno strumento di debito;
— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o
un derivato su quote di emissione.
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla
segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26
del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti
1
dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (
) della Commissione adottato
a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli
esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014,
indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i
Volume/i
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito
ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate
nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette
operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la
valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione
delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento
(UE) n. 600/2014.]
d) Informazioni aggregate [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— Volume aggregato — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— Prezzo — sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno e
— sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della
quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
[Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato
delle operazioni aggregate.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del
prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora

1 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID,
dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di
fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione
delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento
(UE) n. 600/2014, o
se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di
una sede di negoziazione».]
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