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Vianini Lavori S.p.A.

Legal Proceedings Report Mar 30, 2017

4093_bfr_2017-03-30_2979972c-1850-48f0-96ee-c3ecff919d80.pdf

Legal Proceedings Report

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Relazione del Collegio Sindacale

(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2408, comma 2, cod. civ. e dell'art. 149 del TUF)

Agli Azionisti di Vianini S.p.A.

Oggetto: relazione del Collegio Sindacale in risposta a denuncia dei soci ex art. 2408, comma 2, cod. civ.

1. Premessa

Il Collegio Sindacale di Vianini S.p.A. (la "Società" o "Vianini") ha ricevuto nel giugno 2016 n. 4 (quattro) denunce ai sensi dell'art. 2408, comma 2, cod. civ. da azionisti complessivamente titolari del 2,541% del capitale sociale in ordine "...ad alcuni fatti ritenuti censurabili relativamente alla composizione degli organi sociali di Vianini e dei relativi comitati nell'ambito delle decisioni assunte dai medesimi in particolare con riferimento all'operazione di acquisizione realizzata lo scorso 13 aprile ... del 100% del capitale sociale di Domus Italia S.p.A., la cui partecipazione veniva ceduta da ICAL 2 S.p.A. ..." (complessivamente, l'"Operazione").

Tale Operazione, lo si ricorda, assume le caratteristiche di operazione tra parti correlate in quanto ICAL 2 e Vianini erano (e sono tuttora) società soggette a comune controllo da parte di FGC S.p.A. ("FCG"). Essa è stata pertanto assoggettata alla procedura per le operazioni con parti correlate di Vianini (la "Procedura OPC") e, in particolare, alla disciplina prevista per le operazioni di maggiore rilevanza che prevede tra l'altro il rilascio di un preventivo parere favorevole del Comitato composto dagli amministratori indipendenti (il "Comitato OPC")1.

Il Comitato OPC era composto nell'occasione dall'avv. Carlo Carlevaris (Presidente), dott.ssa Annalisa Mariani e avv. Dario Trevisan. In data 1º aprile 2016, detto Comitato ha approvato il parere favorevole a maggioranza con il dissenso comunicato dall'avv. Trevisan.

Ciò premesso, le questioni sollevate dai denuncianti attengono:

L'art. 5.3 della Procedura OPC prevede tra l'altro che, nelle operazioni di maggiore rilevanza (quale è stata l'acquisizione di Domus Italia), "il CdA approva l'operazione, previo motivato parere favorevole del [Comitato OPC]".

  • $(i)$ al possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli amministratori Carlevaris e Mariani in ragione delle cariche sociali ricoperte in altre società del Gruppo Caltagirone;
  • alla ritenuta "correlazione" rispetto all'Operazione (a) dell'amministratore $(ii)$ Carlevaris "... dovuta al fatto che ICAL 2 (cedente le azioni di Domus) è controllata da Icalfin S.p.A.... che, a sua volta, è posseduta per il 74,99% da ICAL S.p.A. nel cui consiglio di amministrazione...siede proprio tale soggetto..." e (b) dell'amministratore Mariani;
  • all'omessa dichiarazione, da parte dei medesimi esponenti, circa "...la $(iii)$ sussistenza di interessi nell'Operazione ...".

Dette denunce – si legge testualmente - "fa[nno] seguito a quella precedente presentata per il tramite dell'avv. Cardarelli nel corso dell'assemblea dei soci di Vianini del 20.04.2016 ... e formalizzata con e-mail certificata il successivo 21 aprile che deve qui intendersi confermata e ribadita richiedendosi che gli organi deputati, oltre a valutare il comportamento assunto dal Presidente, diano compiuta risposta alle domande formulate e dallo stesso ignorate".

In particolare, nella comunicazione del 21 aprile 2016, l'avv. Cardarelli "... [confermava] e [reiterava] ... la denuncia ex art. 2408 cod. civ. qià formulata in ... sede [assembleare]".

Tale denuncia "... si fond[ava] sul rifiuto del dott. Delfini di rispondere alle domande formulate dal sottoscritto ...".

Sempre nella medesima comunicazione, l'avv. Cardarelli aggiungeva poi quanto segue: "Ebbene, ritengo che anche l'atteggiamento tenuto ieri da colui il quale era chiamato a gestire i relativi lavori in conformità alla legge e allo statuto vada valutato dall'organo di controllo onde verificare eventuali irregolarità da censurare.

Non da ultimo considero, altresì, censurabile che il Presidente del consiglio di amministrazione Le abbia impedito a Lei di poter prendere la parola ed esporre le Sue considerazioni come richiesto dal sottoscritto con la formulazione dell'ultima domanda".

A tale denuncia il Collegio Sindacale ha risposto nel corso dell'assemblea del 28 giugno 2016.

L'unica domanda, formulata dall'avv. Cardarelli nell'assemblea del 21.04.2016, che riguarda in modo specifico il Collegio Sindacale è la n. 15) che recita: "in relazione all'Acquisizione Domus Italia si chiede se il Comitato degli Indipendenti e/o il Collegio

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Sindacale abbiano sollevato qualche rilievo in merito alla conveniente e/o alla congruità e/o alla legittimità o sotto altri profili di tali operazioni al Consiglio di Amministrazione? se si è possibile conoscere detti rilievi?".

Per quanto possa occorrere si rinvia alle informazioni contenute nella relazione integrativa del Collegio richiesta da Consob in data 22 giugno 2016 e resa disponibile agli Azionisti prima dell'assemblea straordinaria del 28 giugno 2016.

2. Attività del Collegio Sindacale

Preliminarmente si ricorda che, già in data 11 marzo 2016, il Collegio Sindacale si è riunito per procedere alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori di Vianini, successivamente a quella svolta in pari data dall'organo amministrativo della medesima società. In tale sede, il Collegio all'unanimità ha concluso e dichiarato "sulla base delle dichiarazioni trasmesse e delle ulteriori verifiche effettuate, ... verificata la sussistenza del requisito di indipendenza, previsto dal TUF, in capo ai citati Consiglieri di Amministrazione [Avv. Carlo Carlevaris, Avv. Dario Trevisan e Dott.ssa Annalisa Mariani, ndr]". Pure nella Relazione al bilancio di esercizio 2015, datata 30 marzo 2016, il Collegio Sindacale ha segnalato di aver "verificato i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147ter quarto comma del TUF e la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri".

Fra la data dell'11 marzo 2016 (data della verifica dei requisiti di indipendenza) e la data del 1º aprile 2016 (in cui il Comitato OPC ha rilasciato il parere sull'Operazione), il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di elementi e/o informazioni nuovi che potessero incidere sulle suddette valutazioni circa l'indipendenza degli amministratori della Società.

Ciò detto, il Collegio Sindacale si è comunque tempestivamente attivato per verificare i fatti oggetto delle denunce; in particolare, lo stesso ha formulato in più occasioni numerose richieste di informazioni nei confronti degli esponenti in questione e si è riunito più volte nei mesi scorsi per esaminare le risposte fornite e svolgere le ulteriori attività di verifica. In tali sedi, il Collegio Sindacale ha, tra l'altro, esaminato i relativi documenti e informazioni e ha acquisito i pareri del prof. Carbonetti richiesti dalla Società sui fatti in esame: (i) parere del 23 giugno 2016 sulle varie questioni oggetto delle denunce, (ii) parere pro-veritate del 27 settembre 2016 sui requisiti di indipendenza dell'avv. Carlevaris e (iii) parere pro-

$\not\in \varphi$

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veritate del 12 ottobre 2016 sull'esistenza di eventuali profili di correlazione dei due esponenti rispetto all'Operazione. Nei citati pareri il consulente ha confermato l'opinione del Collegio Sindacale, peraltro con specifico riferimento al Consigliere Avv. Carlevaris non condivisa dal Presidente del Collegio stesso, circa la sussistenza e permanenza del requisito di indipendenza in capo all'avv. Carlevaris e alla dott.ssa Mariani nonché l'assenza di profili di correlazione rispetto all'Operazione da parte di questi ultimi.

Ad esito delle attività svolte, il Collegio Sindacale si è riunito il 30 marzo 2017 per discutere e approvare la presente relazione.

I successivi paragrafi da sub 3) a sub 5) rappresentano la relazione del Collegio Sindacale – approvata a maggioranza con il voto favorevole dei Sindaci Effettivi Prof. Antonio Staffa e Avv. Maria Assunta Coluccia - sulle questioni oggetto di esame, mentre i punti sub 6) e sub 7) rispecchiano le diverse opinioni del Presidente Prof. Giovanni Ossola.

Il paragrafo 8 contiene infine le conclusioni.

3. Le contestazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli amministratori Avv. Carlevaris e Dott.ssa Mariani

La prima questione oggetto di esame riguarda il possesso dei requisiti di indipendenza da parte degli amministratori Avv. Carlevaris e Dott.ssa Mariani.

Si premette al riguardo che la Società non aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Tale verifica va dunque condotta avendo esclusivo riguardo al concetto di indipendenza - applicabile ai sindaci - previsto dall'art. 148 del d. lgs. 58/98 (il "TUF")2. A tal fine, occorre valutare, da un lato, il possibile impatto sull'indipendenza degli incarichi

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<sup>2 A tale norma fa, infatti, rinvio l'art. 147-ter, comma 4, del TUF laddove prevede che "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3". L'art. 148, comma 3 del TUF statuisce poi che "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

di amministrazione e controllo detenuti presso altre società del medesimo Gruppo e, dall'altro lato, i compensi percepiti da queste società.

3.1 Gli incarichi di amministrazione e controllo

Con riferimento all'Avv. Carlevaris, i denuncianti avanzano "...dubbi circa il reale ed effettivo possesso di tale requisito ... considerati i molteplici rapporti e inerenze che esso presenta proprio con il Gruppo Caltagirone. Dalla visura camerale aggiornata ..., l'avv. Carlevaris risulta, infatti, ricoprire diverse cariche nelle seguenti società ...:

  • 1) Cementir Holding S.p.A....- consigliere e vice presidente del C.d.a....
  • 2) Vianini Lavori S.p.A... consigliere....
  • 3) Immobiliare Caltagirone S.p.A. consigliere...
  • 4) Il Messaggero S.p.A...consigliere...".

Analogamente, per quanto riguarda la posizione della dott.ssa Mariani, viene rilevato che "...i [suoi] requisiti di indipendenza potrebbero essere, comunque, dubbi in considerazione sia degli incarichi attuali che di quelli passati". La denuncia cita in proposito alcuni incarichi in società del Gruppo Caltagirone e cioè di (i) sindaco supplente nelle società M.K. 87 S.p.a. e Masuria S.r.l. (incarichi detenuti al tempo dell'Operazione) e (ii) consigliere di Caltagirone S.p.a. e ICAL 2 (incarichi non più in essere rispettivamente dal 28 maggio 2015 e dal 14 aprile 2015). A questo proposito, la dott.ssa Mariani ha precisato in una lettera indirizzata al Collegio Sindacale che, diversamente da quanto indicato nelle denunce, l'incarico in ICAL 2 non era di amministratore bensì di sindaco supplente (incarico comunque cessato il 14 aprile 2015).

Il Collegio Sindacale ha già espresso le proprie valutazioni in ordine alle suddette questioni. Nel documento pubblicato il 27 giugno 2016 - su richiesta della Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF - in vista dell'assemblea della Società convocata per il successivo 28 giugno 2016, il Collegio ha rilevato che, al momento del rilascio del parere (1º aprile 2016), l'avv. Carlevaris era l'unico dei tre amministratori indipendenti componenti il Comitato OPC che aveva incarichi in essere presso altre società del Gruppo Caltagirone. Nessuno di tali incarichi aveva tuttavia natura esecutiva sicché essi non potevano determinare, "di per sé", la perdita del requisito di indipendenza in capo a tale amministratore. Come confermato in un orientamento espresso dalla Consob (cfr. comunicazione n. DEM/10046789 del 20 maggio 2010), infatti, la titolarità di incarichi di

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amministratore non esecutivo in altre società del Gruppo non costituisce di per sé motivo di incompatibilità con l'incarico di amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 TUF.

Quanto alla dott.ssa Mariani, si è detto in tale documento che, al momento del rilascio del parere (1° aprile 2016), la stessa ricopriva esclusivamente cariche di sindaco supplente (in MK 87 S.r.l. e Masuria S.r.l.); tali incarichi devono considerarsi irrilevanti ai fini del requisito di indipendenza.

La stessa ha inoltre ricoperto l'incarico di amministratore indipendente di Vianini Lavori S.p.A. ("Vianini Lavori") sino al 23 febbraio 2016; al riguardo, valgono le considerazioni sopra svolte con riferimento agli incarichi della medesima natura (vale a dire di amministratore non esecutivo) dell'avv. Carlevaris.

3.2 I compensi percepiti dalle società del Gruppo Caltagirone

Nell'ambito delle attività svolte, il Collegio Sindacale ha altresì verificato se i compensi percepiti dai due esponenti in forza degli incarichi in esame fossero tali da comprometterne l'indipendenza.

Tale verifica ha riguardato in dettaglio la posizione dell'avv. Carlevaris, poiché quella della dott.ssa Mariani non è stata ritenuta significativa; questa, infatti, nel 2015, oltre ai noti incarichi di sindaco supplente (che per definizione non generano compensi), aveva ricoperto l'incarico di amministratore in Vianini Lavori e, per soli pochi mesi, quello in Caltagirone S.p.A.

Dalle informazioni acquisite è risultato che, nel 2015, i compensi percepiti dall'avv. Carlevaris per le cariche hanno avuto un'incidenza percentuale sul reddito complessivamente dichiarato dall'esponente pari al 12% circa.

Il Collegio Sindacale osserva in proposito che non esiste un'indicazione di legge (ovvero nelle procedure interne della Società) che faccia ritenere pregiudicato detto requisito al superamento di una certa soglia di valore assoluto o di una percentuale rispetto al reddito complessivo dell'amministratore.

Il Collegio Sindacale, a maggioranza, ritiene, tuttavia, in ciò confortato dal parere del prof. Carbonetti, che una percentuale del 12% sia contenuta e tale da non compromettere il possesso del requisito in parola.

Per completezza di indagine, benché non espressamente richiesto dalle denunce ricevute, il Collegio Sindacale ha infine verificato che il requisito di indipendenza dell'avv.

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Carlevaris non fosse pregiudicato da eventuali compensi percepiti in ragione dei rapporti professionali esistenti con le società del Gruppo Caltagirone.

Dalle verifiche svolte è risultato che nel 2015 questi ha emesso fatture per un importo pari a circa il 24% del suo reddito complessivo di cui:

  • il 16,2% circa riferibile ad attività svolte negli anni precedenti il 2015;
  • il 7,5% circa riferibile ad attività effettivamente svolte nel 2015.

La parte largamente prevalente di detti compensi riguarda pertanto incarichi conclusi da tempo, e successivamente richiesti dall'avv. Carlevaris solo in ragione delle sue abitudini di fatturazione.

Il Collegio Sindacale, a maggioranza, ha ritenuto ragionevole limitarsi a considerare i soli compensi riferiti ad attività svolte nel 2015 (7,5%), escludendo quelli riguardanti le prestazioni rese negli anni precedenti (16,2%); a questo proposito, come argomentato anche nel parere del prof. Carbonetti:

  • (i) una parte di detti compensi è riferita ad incarichi provenienti da Fabrica Immobiliare che nel 2015 era soggetta a controllo congiunto di Fincal S.p.A. (società del Gruppo Caltagirone) e Banca Monte dei Paschi di Siena3;
  • (ii) il "controllo" rilevante ai fini del TUF (e quindi dell'art. 148 in esame) è quello solitario e non anche congiunto;
  • (iii) a rigore, quindi, i compensi derivanti dagli incarichi conferiti da Fabrica Immobiliare non dovrebbero rilevare ai fini delle verifiche in esame.

Ciò considerato, i compensi rilevanti ai sensi dell'art. 148 TUF percepiti dall'avv. Carlevaris da parte di società del Gruppo Caltagirone ammonterebbero al 4,7% del suo reddito complessivo che, sommato al 12% derivante dai menzionati incarichi di amministrazione, condurrebbe ad un risultato del 16,7%.

Tale risultato appare sostanzialmente in linea con talune indicazioni di best practice (cfr. le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti relative all'indipendenza del sindaco nelle spa non quotate, che, anche se ad altri fini, individuano una soglia di riferimento del 15%).

Indipendentemente da tali indicazioni numeriche, il Collegio Sindacale, a maggioranza, ritiene tuttavia assorbente il fatto che l'avv. Carlevaris, come da lui stesso dichiarato in una comunicazione al Collegio Sindacale, abbia cessato di assumere nuovi

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<sup>3Si veda il bilancio al 31.12.2015 di Fincal S.p.A.

VIANINI S.p.A.

incarichi professionali e si stia limitando alla doverosa gestione delle pratiche pregresse; ciò fa venir meno, a giudizio della maggioranza del Collegio Sindacale, il maggiore condizionamento per l'indipendenza dell'amministratore - al contempo consulente dell'emittente – che risiede nell'aspettativa di ottenere nuove consulenze. In aggiunta, il Collegio Sindacale, ritiene che l'indipendenza dell'avv. Carlevaris sia altresì comprovata dall'elevato standing del professionista che peraltro ha sempre dimostrato autonomia di giudizio nello svolgimento delle sue funzioni.

Per completezza, va anche ricordato che, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, "un amministratore non appare, di norma, indipendente ... e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni" (art. 3.C.1); l'avv. Carlevaris potrebbe ricadere all'interno di tale fattispecie (benché inapplicabile a Vianini che, come detto, non aderisce al Codice di Autodisciplina).

Ciononostante, tenuto conto dello standing e delle qualità dell'esponente, si ritiene che la prolungata permanenza di questi nel Consiglio di Amministrazione di Vianini non sia in ogni caso idonea a recare pregiudizio alla sua indipendenza.

Quanto alla dott.ssa Mariani, questa ha dichiarato al Collegio Sindacale di non essere legata alle società del Gruppo Caltagirone da altri rapporti di natura professionale o di lavoro subordinato (diversi dagli incarichi sociali sopra riferiti) che ne potrebbero compromettere l'indipendenza.

Come anticipato, le suddette considerazioni non rappresentano la posizione del Presidente del Collegio Sindacale Prof. Ossola (su cui si veda infra).

4. Gli ulteriori rilievi circa la "correlazione" dei due esponenti

Come anticipato, i denuncianti hanno sollevato ulteriori rilievi circa la posizione dell'avv. Carlevaris in ragione dell'incarico di amministratore in ICAL, società che:

  • controlla indirettamente, per il tramite di Icalfin S.p.A., ICAL 2 (cedente la partecipazione di Domus a Vianini);
  • è soggetta a comune controllo di FGC con Vianini.

In base alle denunce ricevute, la carica in ICAL avrebbe reso l'avv. Carlevaris "amministratore correlato all'Operazione".

A questo proposito, occorre ricordare che la Procedura OPC:

stabilisce che "gli [Amministratori Indipendenti componenti il Comitato OPC] $(i)$ sono gli amministratori non esecutivi e non correlati in possesso dei requisiti

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di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza" $(art. 4.3);$

(ii) non contiene una definizione di amministratore non correlato, definizione che è prevista invero dal Regolamento Consob 17221/2010 (il "Regolamento OPC"); in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. i) di detto regolamento definisce come tali "gli amministratori ... diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate".

Ai fini della ricostruzione della fattispecie occorre poi considerare che, sempre ai sensi della Procedura OPC di Vianini:

  • "un soggetto è parte correlata a una società se ... è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante";
  • i dirigenti con responsabilità strategiche "sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i componenti l'organo di controllo della società";
  • il controllo "si presume che esista ... quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità...".

Un'applicazione letterale delle suddette definizioni potrebbe indurre a considerare quali soggetti correlati a ICAL 2, tra l'altro, tutti i componenti (esecutivi e non) l'organo amministrativo della controllante (che ICAL indirettamente è).

Al riguardo, si segnala tuttavia che un'interpretazione in tal senso non sarebbe in linea con la ratio della disciplina in esame che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di determinati soggetti ai centri decisionali di una società possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle relative decisioni; tale rischio, a giudizio del Collegio Sindacale, a maggioranza, è da ritenersi assente nel caso di specie per una serie convergente di ragioni quali:

  • ICAL 2 non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di terzi (come anche la controllante diretta Icalfin);
  • l'Operazione è stata deliberata in autonomia dall'Organo Amministrativo di ICAL 2;
  • ICAL è un "anello intermedio" della catena di controllo di ICAL 2 con la conseguenza che essa non nomina gli organi sociali di ICAL 2 (né partecipa al relativo processo

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deliberativo, ad esempio, sotto forma di indicazioni agli organi della controllante diretta);

al tempo dell'operazione, l'Avv. Carlevaris era amministratore non esecutivo di ICAL, il cui Consiglio di Amministrazione era composto da 5 amministratori; questi non era pertanto in grado di incidere in modo sensibile sul relativo processo decisionale, processo che, comunque, non ha di fatto avuto luogo con riferimento all'Operazione.

I suddetti argomenti, secondo la maggioranza del Collegio, come anche confermato dal consulente legale, portano ad escludere l'esistenza di un siffatto rapporto di correlazione tra l'avv. Carlevaris e ICAL 2.

Tale interpretazione trae peraltro espressa legittimazione dalla Procedura OPC ove, a margine delle definizioni, viene precisato che "...i criteri sopra menzionati [la definizione di parti correlate, ndr] sono di carattere generale ...e la Società dovrà valutare in relazione alle specifiche circostanze se un soggetto possa essere considerato o meno come "Parte Correlata".

L'enunciato principio riflette inoltre anche l'orientamento della Consob secondo cui "con riferimento alla nozione di "parte correlata", l'Allegato n. 1 [del Regolamento OPC] ricorre a criteri generali: così come accade per la predisposizione dei documenti contabili periodici ai sensi dei principi contabili internazionali, l'applicazione concreta di questi criteri è rimessa alle società, le quali valutano in relazione alle specifiche circostanze del caso se un soggetto possa essere considerato come loro "parte correlata")4.

Va da sé che il suddetto principio non può che operare in direzione biunivoca: non solo nel senso di estendere l'applicazione della disciplina in parola a fattispecie che formalmente vi sarebbero estranee ma anche di escludere situazioni solo apparentemente incluse.

Le considerazioni sopra formulate sono confermate anche nel parere del Prof. Carbonetti.

La ricostruzione accolta trova peraltro un ulteriore conforto formale nel fatto che, in base alle definizioni contenute nella Procedura OPC e nel Regolamento OPC, "un soggetto

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<sup>4Cfr. Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010 recante "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato".

è parte correlata della società se ... d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante...".

In effetti, l'utilizzo al singolare della parola controllante autorizza a ritenere che non tutte le società della catena partecipativa siano rilevanti ai fini di tale definizione, ma solo quella società i cui esponenti abbiano "il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società [nel nostro caso, ICAL 2]" (secondo la già richiamata definizione di "dirigente con responsabilità strategiche").

In concreto, tale società controllante sarebbe quella che esercita attività di direzione e coordinamento (normalmente posta al vertice del gruppo) ovvero, in difetto, quella che decide la nomina degli organi sociali (vale a dire la controllante diretta). In ogni caso, non pare che l'anello intermedio della catena di controllo (quale ICAL è rispetto ad ICAL 2) possa integrare tale requisito.

Inoltre, nelle denunce viene evidenziato il fatto che Vianini Lavori avrebbe avuto un ruolo rilevante nell'Operazione essendo tale società deputata a terminare i lavori degli immobili ancora in costruzione facenti parte del portafoglio del Gruppo Domus; tale circostanza non assume rilievo ai fini di un'eventuale correlazione dell'Avv. Carlevaris in quanto tale società non è in ogni caso controllante di ICAL 2.

Infine, il Collegio Sindacale ha verificato l'esistenza di eventuali profili di correlazione della dott.ssa Mariani.

Al tempo dell'Operazione, oltre ad essere amministratore di Vianini, questa era altresì amministratore di Vianini Lavori (carica peraltro cessata il 23 febbraio 2016, prima dunque dell'avvio dei lavori del Comitato OPC il successivo 24 febbraio 2016) e sindaco supplente di altre società del Gruppo.

I suddetti incarichi, secondo la maggioranza del Collegio Sindacale, non hanno tuttavia rilievo ai fini delle verifiche in esame: da un lato, infatti, come già detto, Vianini Lavori non appartiene alla catena di controllo che da ICAL 2 risale fino a FGC; e dall'altro, inoltre, la carica di sindaco supplente non ricade per natura tra quelle che possono integrare la definizione di "dirigente con responsabilità strategiche" (cfr. in tal senso anche la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010).

Come già detto, le suddette considerazioni non rappresentano la posizione del Presidente Prof. Ossola (su cui si veda infra).

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5. Sull'interesse dei due esponenti nell'Operazione

L'ultimo rilievo sollevato dai denuncianti riguarda il fatto che l'Avv. Carlevaris e la Dott.ssa Mariani non avrebbero "...dichiarato ... la sussistenza di propri interessi nell'Operazione ... [né] si siano per l'effetto astenuti dal prendere parte alla decisione o al rilascio del parere richiesto".

Con riferimento all'Avv. Carlevaris, occorre ricordare che questi ricopriva la carica di amministratore non solo in Vianini ma anche in altre società del Gruppo Caltagirone (Vianini Lavori, ICAL, Cementir Holding, Il Messaggero). La fattispecie è stata sottoposta anche all'esame del prof. Carbonetti che nel suo parere ha confermato l'inesistenza di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. da parte dell'esponente nell'Operazione.

Sulla base di indicazioni provenienti dalla dottrina giuridica, si ha "interesse" quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che l'amministratore, nelle concrete circostanze del caso, si rappresenti di ricavare un'utilità (patrimoniale o extrapatrimoniale, attuale o potenziale) dall'operazione: una siffatta utilità, per quanto a conoscenza, risulta assente nel caso di specie.

Al riguardo, va comunque segnalato che la presenza dell'Avv. Carlevaris negli organi amministrativi di talune società del Gruppo Caltagirone era fatto notorio per gli altri amministratori e per i sindaci di Vianini in quanto il 3 novembre 2015, al momento della sua cooptazione, questi aveva messo a disposizione l'elenco degli incarichi in essere. La medesima circostanza emergeva inoltre nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2015 (ove erano menzionati, per ciascun amministratore, gli incarichi ricoperti in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con espressa indicazione di quelle appartenenti al Gruppo Caltagirone).

Se la ratio della norma è - come si ritiene sia - quella di tutelare la corretta informazione endosocietaria per far sì che i processi decisionali vengano assunti dopo aver valutato (anche) eventuali profili di interesse extrasociale dei soggetti coinvolti, nel caso di specie si può ritenere che tale elemento fosse già acquisito e pacifico.

Quanto inoltre alla posizione della Dott.ssa Mariani, si ricorda che, nel periodo dell'Operazione, questa deteneva incarichi di sindaco supplente presso altre società del Gruppo Caltagirone e l'incarico di amministratore indipendente presso Vianini Lavori (cessato il 23 febbraio 2016); in proposito, il Collegio Sindacale osserva, da un lato, che gli

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VIANINI S.p.A.

incarichi di sindaco supplente non rilevano a tal fine e, dall'altro lato, che l'incarico in Vianini Lavori, peraltro cessato, era notorio in quanto già dichiarato nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società relativa all'esercizio 2014.

Si segnala infine che, nell'ambito delle osservazioni formulate più avanti dal Presidente del Collegio Sindacale, questi si sofferma anche sulla posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Mario Delfini e sulla supposta esistenza in capo a quest'ultimo di un interesse nell'Operazione rilevante ex art. 2391 cod. civ. La denuncia in esame non contiene tuttavia alcuna specifica richiesta sul punto sicché si ritiene che la fattispecie rientri nella ordinaria attività di vigilanza del Collegio Sindacale e non debba formare oggetto della presente relazione.

Per le diverse e non concordi considerazioni sul punto del Presidente del Collegio Sindacale si veda infra.

6. Osservazioni del Presidente del Collegio Sindacale

Di diverso avviso il Presidente del Collegio Sindacale, del quale si riporta di seguito la difforme opinione e le relative motivazioni.

Si premette che nel corso della riunione del Collegio Sindacale del 14 settembre 2016, a seguito della documentazione, fino a quella data pervenuta, ivi compreso il parere del Prof. Carbonetti del 23 giugno 2016, venne rilevata l'opportunità di richiedere alla Società di acquisire un ulteriore parere da diverso esperto, nella forma del parere pro veritate, in aggiunta a quello già reso sugli stessi temi, ma non in questa forma, dal Prof. Carbonetti.

A riguardo il Presidente del Collegio, in conformità alla deliberazione assunta, in data 18 settembre 2016, con mail diretta al Presidente Rag. Delfini ha richiesto alla Società di acquisire il parere predetto da un legale diverso dal Prof. Carbonetti, essendosi il professionista già espresso in un precedente parere sui punti considerati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha tuttavia comunicato in data 27 settembre 2016 di aver già incaricato lo stesso Prof. Carbonetti di integrare il parere precedente, in relazione alle informazioni ulteriori acquisite con riferimento alla posizione dei due Consiglieri Carlevaris e Mariani, rappresentando al Collegio Sindacale la possibilità di avvalersi, come già condiviso e accaduto in passato, di propri consulenti ove ritenuto opportuno dallo stesso Collegio.

Il Presidente del Collegio sottolinea, come già fatto presente con mail del 27 settembre 2016 al Presidente Rag. Delfini, che sarebbe stata una migliore opportunità la scelta di un

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diverso legale e la maggiore utilità del suo parere, sia nel caso di condivisione della posizione del Prof. Carbonetti, sia in quello invece di disaccordo sulle sue conclusioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale in successiva e-mail del 3 ottobre 2016 così testualmente ha rilevato:

"Egregio Presidente, La ringrazio per il parere pro veritate relativo ai requisiti di indipendenza dell'avv. Carlevaris che ho letto con attenzione.

La seconda denuncia ex art. 2408 c.c. (che riallego per comodità) sollevava tuttavia anche il problema della correlazione dello stesso e della dott.ssa Mariani; argomenti che il parere pro-veritate del 27 settembre 2016 tratta solo in modo marginale con un brevissimo richiamo per relationem nell'ultima pagina ad altro parere emesso dallo stesso professionista.

Sarebbe necessario che venisse richiesto al medesimo o ad altro professionista di Vostra scelta, l'inserimento della trattazione di tale problematica nel parere pro-veritate al fine di argomentare in modo professionalmente coinvolgente su tale delicato e complesso argomento."

I pareri del Prof. Carbonetti, nella forma del parere pro veritate, sono comunque pervenuti in data 27 settembre 2016, relativamente al profilo dell'indipendenza e in data 12 ottobre 2016, per quanto riguarda il requisito della non correlazione dei due esponenti aziendali.

Ciò premesso il Presidente del Collegio formula le proprie osservazioni che si articolano in due parti:

a) esame e riassunto dei pareri, secondo la prospettazione del Prof. Carbonetti;

b) proprie osservazioni sui pareri stessi.

6.1. Esame e riassunto dei pareri, secondo la prospettazione del Prof. Carbonetti

In ordine al requisito di indipendenza del Consigliere Avv. Carlevaris, nel parere del 27 settembre 2016, il Prof. Carbonetti, nonostante i numerosi incarichi ricoperti dalla persona nell'ambito del Gruppo Vianini e i compensi complessivamente percepiti, perviene alla conclusione della sussistenza del requisito in capo al predetto esponente.

Sotto il primo profilo, il parere sottolinea che il Consigliere Avv. Carlevaris, dal 31 dicembre 2014 ha cessato di assumere nuovi incarichi professionali nel e per il Gruppo Caltagirone, limitandosi alla gestione delle pratiche preesistenti.

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L'esame si è quindi concentrato sul tema dei compensi percepiti nell'anno 2015 a fronte dell'attività professionale svolta, sulla base anche delle indicazioni contenute nel codice di autodisciplina delle società quotate, al quale, per quanto ad esso il Gruppo Vianini non abbia aderito, la dottrina prevalente ritiene possa farsi riferimento sotto il profilo interpretativo della best practice.

Sulla base di questo riferimento, il parere ritiene che la fattispecie prevista dall'art. 148, comma 2 – bis, lett. c) del TUF – secondo il quale, nel caso di specie, l'indipendenza degli esponenti dovrebbe esclusivamente essere valutata - possa ricomprendere "nell'ambito dei rapporti di natura patrimoniale o professionale", ostativi dell'indipendenza, anche le più specifiche ipotesi previste dall'art. 3, C.1, lett. c) del codice di Autodisciplina.

Partendo da questa premessa metodologica, nel parere si evidenzia che i compensi ricevuti dall'Avv. Carlevaris a fronte delle attività svolte nell'interesse del Gruppo ammontano al 23,75% del reddito complessivo dichiarato; i predetti compensi professionali riguardano, per il 16,23%, attività svolte negli anni precedenti il 2015 e soltanto per il 7,52% attività svolte nell'anno di riferimento.

Anche nell'ambito di questi ultimi, ad avviso del legale, occorre tuttavia operare una ulteriore distinzione, escludendo i compensi pari al 2,82% del reddito complessivo percepiti da Fabbrica Immobiliare, società soggetta a controllo congiunto di una società del Gruppo Caltagirone e di Banca MPS, in quanto, il "controllo" preso in considerazione ai fini della valutazione dell'indipendenza e definito dall'art. 93 del TUF, sarebbe, secondo l'opinione prevalente della dottrina e della stessa Consob, soltanto il controllo esclusivo e non pure il controllo congiunto.

Di conseguenza i compensi percepiti da Fabrica Immobiliare non sarebbero conteggiabili ai fini della valutazione dell'indipendenza, così riducendosi l'ammontare dei compensi rilevanti al 4,7% del reddito complessivo dell'Avv. Carlevaris e quindi un ammontare ben al disotto della soglia del 15%, individuata, ai fini della valutazione dell'indipendenza dei sindaci e del revisore contabile, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Queste considerazioni, congiunte alla circostanza che l'Avv. Carlevaris, in relazione all'età avanzata e alla dismissione dello studio, non aveva prospettive di ricevere ulteriori incarichi dal Gruppo, conducono il legale a ritenere che la dimensione della relazione

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professionale dell'esponente con il Gruppo medesimo non sia tale da comprometterne l'indipendenza.

Con il parere reso il 12 ottobre 2016, lo stesso professionista affronta il tema dell'eventuale correlazione esistente tra l'Avv. Carlevaris e la Dott.ssa Mariani, quali componenti del Comitato OPC, in relazione all'operazione di acquisizione, da parte della Vianini, del 100% del capitale sociale della Domus Italia S.p.A. dalla ICAL2 S.p.A., società tra loro correlate, in quanto soggette al comune controllo della FGC S.p.A.

L'operazione di cui si tratta venne, come noto, approvata dal Comitato OPC a maggioranza, con il voto favorevole dei due amministratori in questione e il voto contrario del terzo componente, Avv. Trevisan.

Il Prof. Carbonetti, con riferimento alla posizione della dott.ssa Mariani, ritiene che il problema non si ponga neppure, in quanto essa, oltre ad essere amministratore della Vianini, era sindaco supplente di società estranee alla catena del controllo di ICAL e ICAL2 e, in ogni caso, coerentemente con le indicazioni della Consob, questa carica è irrilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza e a fortiori della correlazione.

Più complessa viene invece definita la posizione dell'Avy. Carlevaris, il quale al tempo dell'operazione era amministratore, oltre che della Vianini, di altre società del gruppo, ivi compresa la ICAL, controllante indiretta della ICAL2; questa condizione dell'Avv. Carlevaris, dal punto di vista formale e sulla base delle previsioni della Procedura OPC, comporterebbe un rapporto di correlazione tra l'esponente e ICAL2, unico rapporto esaminato nel parere ai fini delle valutazioni sulla situazione di correlazione.

A parere del Prof. Carbonetti, tuttavia, una interpretazione formale e letterale della procedura, non sarebbe in linea con la ratio della disciplina, in quanto il rischio di imparzialità, nonostante le cariche rivestite dall'esponente, sarebbe assente per una serie di ragioni e soprattutto perché il CdA della ICAL non ha mai assunto alcuna decisione in ordine all'operazione, né l'ha mai esaminata.

In concreto, dunque la decisione sull'operazione sarebbe stata assunta in totale autonomia dalla ICAL2, senza alcuna influenza della ICAL, con l'ulteriore conseguenza che l'Avv. Carlevaris non ha inciso sull'imparzialità delle decisioni assunte da ICAL2 in merito all'operazione.

Questa conclusione sarebbe sostenuta da un'interpretazione sostanzialistica e non meramente letterale o formale della fattispecie e della disciplina e in coerenza con il principio, contenuto sia nella Procedura OPC che nel Regolamento n. 17221/2010 della

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Consob, di una valutazione rimessa alle parti in relazione alle caratteristiche delle situazioni concrete e delle specifiche circostanze, con una prevalenza della sostanza del rapporto e non soltanto della sua forma giuridica.

Queste considerazioni conducono il legale alla conclusione dell'assenza di un rapporto di correlazione rilevante fra l'Avy. Carlevaris e la ICAL2.

6.2. Osservazioni del Presidente del Collegio sui pareri del Prof. Carbonetti

6.2.1. Esame della normativa regolamentare e interna

A parere del Presidente del Collegio Sindacale, mentre relativamente al possesso del requisito dell'indipendenza economico-finanziaria in capo alla Dott.ssa Mariani le conclusioni del Prof. Carbonetti paiono condivisibili, non altrettanto quelle relativamente alla posizione dell'Avv. Carlevaris e anzi per questo, a parere di Presidente del Collegio, non solo sussiste un rapporto di correlazione, ma tale amministratore, anche per effetto di ciò, non può qualificarsi indipendente.

In particolare è opportuno ripercorrere le normative regolamentari e interne e osservare che il Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 e s.m.i. del 12.03.2010, con riferimento alle procedure relative alle operazioni di maggiore rilevanza, per i fini che qui rilevano, specifica all'art. 8, che queste debbano prevedere, tra l'altro, "... b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera b) sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati; d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere b) e c) a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione."

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So Mbe

Secondo il dettato dell'art. 3 del Regolamento n. 17221 Parti correlate, adottato dalla Consob, per "amministratori indipendenti" si intendono "gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4" (e quindi le procedure OPC adottate dalle emittenti tra cui quella di Vianini).

In linea con quanto previsto nel predetto Regolamento Consob, Vianini ha infatti adottato il proprio regolamento per le operazioni con parti correlate ("Regolamento OPC"), stabilendo espressamente come le regole procedurali trovino applicazione a far data dal 1 gennaio 2011.

Importante osservare come, ai sensi dell'art. 1.2 del Regolamento OPC, la Società "oltre a quanto previsto dall'articolo 2391 bis del codice civile e dalle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali IAS/FRS (in particolare IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), è tenuta ad adempiere al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (cd. Regolamento Emittenti) e s.m.i., al Decreto Legislativo n. 58 del 28 febbraio 1998 (cd. Testo Unico della Finanza o TUF) e s.m.i., al D. Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 e s.m.i., al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. (cd. Regolamento Parti Correlate). Inoltre la presente procedura costituisce protocollo rilevante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001."

Fra i principi comportamentali (Sezione 3 Regolamento OPC) viene messo in evidenza che, con riferimento alle operazioni con Parti Correlate, "gli Amministratori e/o i Sindaci che hanno un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione informano tempestivamente ed esaurientemente il CdA, gli amministratori indipendenti e il collegio sindacale sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. ....... Qualora la correlazione sussista con il Presidente della Società o con una parte correlata per il suo tramite, egli si astiene dal compimento dell'operazione investendo della stessa il CdA, ai sensi dell'art. 2391 c.c. ...".

Il successivo art. 5.9 del Regolamento OPC disciplina le situazioni in cui un Amministratore e/o Sindaco è portatore di un interesse per conto proprio o di terzi ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., richiedendo che lo stesso informi "tempestivamente ed in modo esauriente gli Amministratori e Sindaci circa la natura, i termini, le origini e la portata

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del proprio interesse, ... omissis ..."; non pare al Presidente del Collegio che tale norma sia stata rispettata.

Osserva inoltre che il punto sub 4.1) del citato Regolamento OPC prevede che "Un soggetto è parte correlata a una società se [...] è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;" e tali si intendono senza eccezione alcuna ".... quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i componenti l'organo di controllo della società.".

Quanto sopra appare in linea con quanto stabilito e fissato dallo IAS 24, secondo cui, per "dirigenti con responsabilità strategica" si intendono "quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa".

Ne conseguirebbe dunque che gli amministratori di una parte correlata, indipendentemente dal fatto che siano o non siano esecutivi, sono parti correlate ai sensi del Regolamento OPC della Società.

Quanto poi alla definizione di amministratore indipendente si deve fare riferimento a quanto stabilito all'art. 4.3 del Regolamento OPC che definisce "amministratori indipendenti" gli "... amministratori non esecutivi e non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza". Da tale definizione ne deriverebbe come non possa considerarsi "indipendente" quell'amministratore che, non solo non possieda i requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, ma anche quello che si trovi in una posizione di "correlazione", anche temporanea, con una determinata operazione da deliberare.

Quanto ai requisiti d'indipendenza giova, inoltre, richiamare quanto stabilito al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana che all'art. 3.C.1. statuisce come di norma non sono amministratori indipendenti coloro i quali hanno rivestito la carica di una Emittente per 9 esercizi negli ultimi 12. Inoltre ai fini della valutazione d'indipendenza va rilevato come ai sensi dell'art. 3.C.4. del Codice di Autodisciplina, dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente, anche successivamente, "a ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza", il Consiglio di Amministrazione deve valutare, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione

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dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

6.2.2. La successione dei fatti e le verifiche effettuate

Viene di seguito riportata la cronistoria dei fatti salienti che hanno caratterizzato la vicenda.

Il CdA ha trattato, nella riunione del 3 novembre 2015, alla quale il Presidente del $\mathbf{1}$ . Collegio ha partecipato in audio conferenza, gli aspetti collegati alla nomina per cooptazione l'Avv. Carlevaris e alla verifica dei requisiti da parte del CdA; dal verbale risulta, fra l'altro, quanto segue:

"Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente osserva che il Consigliere Carlo Carlevaris ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma quattro e 148, comma tre del T.U.F., ricordando, altresì, che la Società non aderisce al codice di autodisciplina; ne consegue che la sua nomina comporta l'integrazione del Comitato degli Amministratori Indipendenti già composto dai Consiglieri Annalisa Mariani e Dario Trevisan. Il Consiglio, preso atto, con voto unanime ma con l'astensione del diretto interessato, delibera di integrare il Comitato degli Amministratori Indipendenti nominando quale componente il Consigliere Carlo Carlevaris. Il Consigliere Carlo Carlevaris viene indicato dal Comitato Amministratori Indipendenti quale presidente dello stesso. ... omissis ..."

A tal proposito il Presidente del Collegio ribadisce, come già espresso nella Relazione agli Azionisti del 28 giugno 2016, che lo stesso partecipò alla riunione in teleconferenza e che conseguentemente non ha potuto esaminare un eventuale elenco delle cariche ricoperte dall'Avv. Carlevaris; esso peraltro non risulta né a lui trasmesso né citato o allegato al verbale della riunione; ribadisce inoltre che le cariche ricoperte dai diversi Consiglieri potevano essere fatto notorio ad amministratori e sindaci nominati dalla maggioranza facente capo al Gruppo Caltagirone, ma non certamente per i consiglieri e sindaci nominati dalle minoranze.

Tali considerazioni valgono anche per il Presidente di Vianini S.p.A. (Rag. Mario Delfini) che ricopriva altri incarichi di amministrazione nelle società del Gruppo Caltagirone, il che poteva pure essere fatto notorio per amministratori e sindaci della Società nominati dalla maggioranza, ma anche in questo caso agli esponenti della

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minoranza non potevano essere certamente note le complesse articolazioni del Gruppo composto da innumerevoli società.

    1. Il CdA ha trattato, nella riunione del 12 febbraio 2016, gli aspetti collegati proposta di acquisizione della partecipazione in Domus Italia S.p.A.; dal verbale non risultano dichiarazioni dei citati né di altri Consiglieri, ma solo del Sindaco Effettivo Prof. Staffa.
  • Il CdA ha trattato, nella riunione del 11 marzo 2016, gli aspetti collegati alla verifica $3.$ requisiti di Amministratori e Sindaci; in particolare: "Relativamente al punto otto il Presidente informa che i Consiglieri Carlo Carlevaris, Annalisa Mariani e Dario Trevisan hanno attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma tre del D. Lgs. 58/98. Il Consiglio, effettuate le opportune verifiche, conferma la predetta sussistenza."
    1. Il Collegio Sindacale ha trattato, nella riunione dell'11 marzo 2016, successiva alla conclusione del citato CdA, gli aspetti collegati alla verifica requisiti di Amministratori e Sindaci; in particolare dal verbale risulta quanto segue:

"... omissis ... per procedere, sulla base di documentazione resa disponibile nel corso del CdA tenutosi in data odierna, alla verifica, in ottemperanza degli obblighi imposti al Collegio Sindacale, dei reguisiti di indipendenza degli amministratori, ai sensi del dettato di cui agli art. 147-ter, quarto comma, e art. 148, terzo comma, lett. c), del TUF, non avendo la società adottato formalmente il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Preliminarmente, si dà atto che nel corso del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2016 sono stati valutati e accertati i requisiti di indipendenza di alcuni membri del Consiglio medesimo, anche ai sensi dell'art. 147 ter del TUF che ha previsto, tra l'altro, che i requisiti di indipendenza debbano sussistere in capo ad almeno un consigliere di amministrazione delle società quotate, ove l'organo amministrativo sia composto da non più di 7 membri.

Nel corso della predetta riunione, il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ha accertato il requisito di indipendenza previsto dall'art. 147 ter, 4° comma, del T.U.F. dei seguenti Consiglieri non esecutivi: Avv. Carlo Carlevaris, Avv. Dario Trevisan e Dott.ssa Annalisa Mariani.

Pertanto, sono risultati qualificati come indipendenti, ai sensi del TUF, n. 3 amministratori rispetto ai 5 totali e ai 3 non esecutivi.

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Il Collegio ha inoltre verificato sulla base della Relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, l'inesistenza di compensi corrisposti agli amministratori indipendenti al di fuori di quelli previsti per la carica.

Sulla base delle dichiarazioni trasmesse e delle ulteriori verifiche effettuate, il Collegio dichiara quindi verificata la sussistenza del requisito di indipendenza, previsto dal TUF, in capo ai citati Consiglieri di amministrazione."

Alla data della verifica il Collegio disponeva delle dichiarazioni degli interessati, della relazione sul governo societario e della relazione sulla remunerazione; da detta ultima relazione non risultavano compensi attribuiti da controllate e collegate, né da parti correlate né dalla relazione sul governo societario risultava la carica ricoperta in ICAL $\overline{2}$ .

    1. Il CdA, nella riunione del 13 aprile 2016, ha deliberato l'acquisto della partecipazione; il Presidente del Collegio Sindacale ha verbalizzato la propria posizione in relazione al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione.
    1. Il CdA, nella riunione del 24 maggio 2016, ha provveduto alla redazione della risposta alle richieste informative di Consob, verbalizzando, tra l'altro, quanto segue: "Il Consigliere Trevisan chiede se all'esito della nomina del Consigliere Carlevaris avvenuta in sede di Assemblea non sia opportuno verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza dello stesso.

Il Presidente osserva come la verifica dei requisiti di indipendenza sia stata opportunamente effettuata all'atto della cooptazione del Consigliere Carlevaris in data 11 marzo 2015. Da quel momento il Consigliere Carlevaris non ha segnalato alcuna variazione del predetto status di indipendente per cui non è necessario effettuare nuovamente la verifica.

Il Presidente del Collegio Sindacale si riserva, dal canto suo, di approfondire ulteriormente la questione e di riferire al Consiglio le sue eventuali osservazioni sul punto."

  1. Il CdA, nella riunione del 8 giugno 2016, ha deliberato in merito all'esame delle proposte per la elaborazione di un business plan consolidato triennale, verbalizzando, tra l'altro, quanto segue:

"Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale Ossola che chiede se siano stati fatti gli approfondimenti sulla posizione di indipendenza del Consigliere Carlevaris richiesti nella precedente riunione dal Consigliere Trevisan.

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Il Presidente Delfini dà a riquardo lettura della bozza di verbale della precedente riunione dalla quale si evince che l'argomento era stato trattato in modo esaustivo e concluso nel corso della riunione stessa.

Il Consigliere Trevisan ribadisce a riguardo come, a suo avviso, a seguito della conferma da parte dell'Assemblea della nomina del Consigliere Carlevaris, il Consiglio di Amministrazione debba procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza di detto Consigliere indipendentemente dal fatto che tale verifica sia stata fatta all'atto della cooptazione.

Il Presidente Delfini ritiene che, posto che il Consiglio ha provveduto ad eseguire tale verifica all'atto della cooptazione e successivamente nella seduta consiliare dell'11 marzo u.s. in occasione della verifica annuale dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori, non spetti a tale organo fare ulteriori verifiche in merito nel corso dell'anno essendo responsabilità del Consigliere interessato comunicare al Consiglio eventuali fatti nuovi in grado di incidere sulle condizioni di indipendenza.

Il Consigliere Trevisan ribadisce di dissentire da tale impostazione e ribadisce altresì come, a suo avviso, a seguito della nomina da parte dell'Assemblea della Società, il Consiglio di Amministrazione debba trattare e deliberare sulla permanenza dei requisiti di indipendenza del Consigliere Carlevaris.

Il Presidente del Collegio Sindacale Ossola, a titolo personale, si associa a quanto detto dal Consigliere Trevisan in merito."

    1. Il CdA, nella riunione del 27 giugno 2016, ha deliberato in merito alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria e alla richiesta di pubblicazione di informazioni formulata da CONSOB, verbalizzando, tra l'altro, la richiesta del Consigliere Trevisan per una ulteriore verifica dei requisiti di indipendenza e non correlazione.
    1. Il CdA, nella riunione del 27 luglio 2016, ha deliberato in merito all'allestimento della Relazione finanziaria semestrale, verbalizzando, tra l'altro, quanto segue: "Insiste pertanto nell'affermare che il Consigliere Carlevaris, a suo giudizio, è parte correlata nella operazione. A tal fine chiede al Consigliere Carlevaris di pronunciarsi in modo diretto su quale componente del suo reddito sia relativa ad incarichi e mandati riconducibili al Gruppo Caltagirone e/o parti ad esso correlate. Interviene il Presidente per rilevare che la questione sollevata dal Consigliere

Trevisan non è all'ordine del giorno, senza contare il fatto che sulla questione è già in corso un procedimento innescato dalla denunzia ex art. 2408 c.c.

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Interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a titolo personale, suggerisce di effettuare un nuovo controllo sul requisito di indipendenza del Consigliere Carlevaris.

Il Presidente ribadisce come la questione sia oggetto di un procedimento ex art. 2408 c.c., rileva peraltro come il Consigliere Carlevaris abbia rivestito il ruolo di consigliere indipendente per circa cinque anni senza che alcuna eccezione sia mai stata formulata sul punto in precedenza.

Chiede comunque al Consiglio se intenda procedere alla verifica dei requisiti.

Il Consiglio, con il solo voto contrario del Consigliere Trevisan, delibera di non procedere ad alcuna ulteriore verifica sui requisiti di indipendenza del Consigliere Carlevaris."

  1. Il Presidente del Collegio Sindacale ha inviato, in data 14 aprile 2016 (in relazione ad una precedente denuncia pervenuta dagli Azionisti su analoga problematica) e in data 22 giugno 2016, due segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ex L. 231/2001, richiedendo allo stesso i necessari approfondimenti di competenza in relazione alla corretta applicazione, sia dal punto di vista formale che sostanziale della procedura OPC adottata dalla società, e al dettato del punto 5.3) lettera c), ritenendo necessaria una complessiva valutazione da parte dell'OdV circa la completezza e la correttezza del processo attuato dal Comitato degli Amministratori Indipendenti che ha portato al rilascio del parere sull'OPC approvata dal CdA del 13 aprile 2016.

Con verbale del 18 maggio 2016 l'OdV ha rilevato conclusivamente, quanto alla corretta applicazione della procedura OPC da parte della Società, che ciascuno dei passaggi previsti dal paragrafo 5.3. del Protocollo fosse stato assolto con le modalità e i tempi in esso previsti e che fossero stati correttamente e tempestivamente assolti gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal paragrafo 5.3.1. del Protocollo OPC, nonché gli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 114 del TUF previsti dal paragrafo 5.8. del Protocollo OPC.

Con la seconda segnalazione, che trovava la sua origine nella seconda denuncia ex 2408 c.c., il Presidente del Collegio Sindacale, ha osservato che rientra tra i compiti dell'OdV la verifica della corretta applicazione dal punto di vista formale e sostanziale della procedura OPC adottata dalla società, richiedendo nuovamente l'attivazione dell'OdV.

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VIANINI S.p.A.

Ha conseguentemente segnalato che, alla luce del dettato della procedura e delle osservazioni contenute nelle denunce ex art. 2408 ricevute dal Collegio Sindacale, che riteneva necessaria una complessiva valutazione da parte dell'OdV, anche tenuto conto della precedente segnalazione già inoltrata, circa l'esistenza, con riferimento alla specifica OPC di cui trattasi, dei requisiti di indipendenza e di non correlazione in capo all'Avv. Carlevaris e alla Dott.ssa Mariani e circa la necessità o meno di applicare i presidi equivalenti previsti dal secondo comma del punto 4.3) della procedura OPC Vianini, dovendo l'OdV svolgere una completa e non formale analisi della problematica, da estendersi anche ai presupposti legati alla sostanziale indipendenza e non correlazione degli Amministratori dichiaratisi indipendenti.

L'OdV ha risposto in data 3 agosto 2016, ricordando che le attività dell'OdV sono esclusivamente finalizzate a verificare che il modello di organizzazione e gestione adottato dall'Organo dirigente della Società, e che gli strumenti posti in essere da quest'ultima al fine di impedire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2007, siano adeguati allo scopo e vengano correttamente applicati, rappresentando quindi che in nessun caso il raggio di azione dell'OdV può estendersi alla valutazione di comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello di organizzazione e controllo, che non siano direttamente riferibili all'osservanza, al funzionamento ed all'aggiornamento del Modello stesso.

  1. Il Collegio ha poi esaminato, nella riunione del 14 settembre 2016 e in quella del 13 dicembre 2016, la numerosa corrispondenza intercorsa con i soggetti interessati e le problematiche collegate; dette problematiche sono state ulteriormente approfondite nella riunione del 10 marzo 2017.

Le considerazioni del Presidente del Collegio Sindacale 6.3.

6.3.1. Il requisito dell'indipendenza

Relativamente al possesso del requisito dell'indipendenza dei due esponenti, Avv. Carlevaris e Dott.ssa Mariani, dopo attenta valutazione della situazione e delle argomentazioni svolte nei pareri rassegnati dal Prof. Carbonetti e alla luce della normativa appena riassunta, il Presidente del Collegio, in primo luogo con riferimento alla posizione dell'Avv. Carlevaris, Presidente del Comitato OPC e relativamente al tema dei compensi ritiene che non possa operarsi la distinzione tra compensi per attività riferibili ad esercizi precedenti e compensi per attività riferibili all'anno 2015, ma che gli stessi debbano essere

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trattati unitariamente anche alla luce della definizione "per cassa" dei redditi di lavoro autonomo; sottolinea inoltre che nel parere non sono stati presi in considerazione né i compensi percepiti nel 2016 né quelli degli esercizi precedenti e neppure sono stati esaminati gli eventuali rapporti professionali istauratisi nell'esercizio 2016.

In ogni caso osserva che si dovrebbero tenere in conto i seguenti importi:

  • compensi per le cariche sociali ricoperte (Vianini, Vianini Lavori e Cementir Holding) percepiti nel 2015;
  • compensi professionali maturati e percepiti nel 2015 provenienti dal Gruppo e riferiti $\bullet$ ad attività svolte nel 2015;
  • compensi professionali maturati e percepiti nel 2015 provenienti dal Gruppo per quanto riferiti ad attività svolte nell'esercizio 2014 e/o precedenti;

pari al 32,75% del reddito complessivo dichiarato nel 2015 a cui si devono aggiungere i compensi, pari al 2,82% del reddito complessivo corrisposti da Fabrica Immobiliare (posto che la natura di parte correlata di tale entità oltre che attestata in numerosi documenti ufficiali di società dello stesso Gruppo Caltagirone è espressamente statuita nello stesso Regolamento OPC sotto la definizione di controllo congiunto) per un totale complessivo di provenienza dal Gruppo pari al 35,57% del reddito complessivo lordo relativo al 2015, ben al di sopra della soglia del 15%.

Sotto un profilo qualitativo inoltre se poi si considerasse l'entità del reddito maturato dall'Avv. Carlevaris derivante dalla sua attività lavorativa e professionale da sempre svolta quale avvocato e consulente, e si paragonasse la quota maturata nell'ambito del Gruppo Caltagirone rispetto a quella viceversa derivante da prestazioni rese a terze parti il rapporto si attesterebbe al 76% del totale.

Con riferimento alle osservazioni relative a Fabrica Immobiliare, il Presidente del Collegio osserva che la stessa risulterebbe essere parte correlata come da segnalazione alla pag. 301 del prospetto informativo Domus Italia S.p.A. (depositato il 18 giugno 2015) nel quale "Si segnala che Fabrica Immobiliare costituisce parte correlata dell'Emittente, alla Data del Prospetto, in quanto FGC detiene il 49,99% del capitale sociale di Fabrica Immobiliare."; lo 0,02% faceva capo al Dott. Alessandro Caltagirone.

Dal Prospetto informativo del Fondo Socrate, datato 27 settembre 2013, gestito da Fabrica Immobiliare, risulta, con riferimento all'informativa circa la SGR di gestione, che "Il Dott. Alessandro Caltagirone si è impegnato ad esercitare tutti i diritti sociali inerenti alla propria partecipazione azionaria di concerto con la Fincal S.p.A. Tale impegno del

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VIANINI S.p.A.

Dott. Alessandro Caltagirone ha trovato veste formale nel patto parasociale sottoscritto tra Fincal, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e lo stesso Alessandro Caltagirone." A partire dal 31 marzo 2016, il capitale di Fabrica Immobiliare risulta far capo per il 49,99% a Fincal (società del Gruppo Caltagirone), per il 49,99% a Azufin (società del Gruppo Caltagirone) e per lo 0,02% al Dott. Alessandro Caltagirone.

In base alle considerazioni precedenti, il Presidente del Collegio esprime il proprio dissenso in ordine al possesso del requisito di indipendenza da parte dell'Avv. Carlevaris; a maggior ragione ritiene che lo stesso non potrebbe essere qualificato come indipendente se si applicassero i principi delle best practices, invocati nel parere del prof. Carbonetti e illustrati all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

A tal riguardo basti osservare come ai sensi dell'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, a cui fa riferimento il Prof Carbonetti, l'Avv. Carlevaris non sarebbe indipendente non solo perché non ha attestato la propria indipendenza a tali fini, ma soprattutto in quanto non l'avrebbe comunque avuta essendo stato amministratore della Società per oltre 10 esercizi negli ultimi 12, come risulta dalle rilevazioni delle cariche sociali della Vianini pubblicata sul sito della Consob.

Il Presidente del Collegio Sindacale, per ovvie ragioni di non appartenenza al Gruppo Caltagirone in quanto nominato nella lista presentata dagli azionisti di minoranza, non ha elementi per valutare e quindi per condividere il parere degli altri componenti del Collegio i quali ritengono (vedi supra) che l'elevato standing del professionista consenta il permanere dell'autonomia di giudizio nello svolgimento delle sue funzioni e quindi ne garantisca in ogni caso l'indipendenza.

Non appaiono invece, con riferimento alla Dott.ssa Mariani e ai documenti dalla stessa presentati e disponibili al CdA e al Collegio, situazioni che ne possano compromettere l'indipendenza dal punto di vista dei rapporti di natura economico-patrimoniale.

6.3.2.Il requisito della non correlazione

Ad avviso del Presidente del Collegio, la posizione del Consigliere Avv. Carlevaris deve soprattutto essere esaminata alla luce di ulteriori e collegate considerazioni circa i rapporti di correlazione che riguardano la sua posizione all'interno del Gruppo che ne potrebbero pregiudicare l'indipendenza (ai sensi del Regolamento OPC art. 4.3) e comunque ne impedirebbero la partecipazione al Comitato OPC di Vianini.

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VIANINI S.p.A.

Risulta infatti che l'Avv. Carlevaris ricoprisse cariche nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo e quindi la posizione dello stesso rientrerebbe nella fattispecie delineata dal Regolamento OPC e dunque, tenuto conto che ICAL e Vianini Lavori erano parti correlate, avrebbe dovuto riferire tale circostanza.

A seguito delle segnalazioni pervenute e delle sollecitazioni emerse nel corso delle riunioni del CdA, il Collegio Sindacale, già precedentemente attivatosi, ha riesaminato la problematica sollevata, appurando che l'Avv. Carlevaris ricopriva le seguenti cariche in Società del Gruppo Caltagirone:

Consigliere di amministrazione di ICAL S.p.A., azienda posseduta al 99,97% da FGC S.p.A., interamente riconducibile al Cav. Francesco Gaetano Caltagirone e per il restante 0,03% dal Cav. Francesco Gaetano Caltagirone direttamente - consigliere nominato con atto del 12.06.2015 - la società deteneva il 75% di ICALFIN S.r.l., che a sua volta deteneva una partecipazione del 95,28% del capitale sociale di ICAL 2 e del 100% in Intermedia S.r.l. anch'essa appartenente al Gruppo Caltagirone.

ICAL 2 è la società che (i) ha formulato l'offerta di vendita di Domus e ha trattato i termini dell'operazione (rappresentando detta partecipazione la più importante partecipazione tra le società controllate), (ii) ha dato in locazione a Domus Italia una unità immobiliare adibita a sede operativa in data 24 marzo 2015 e (iii) ha fornito garanzie di canone in favore di Domus e Domus Roma 15 S.r.l.

Intermedia è la società a cui Domus Italia e Domus Roma 15 S.r.l. hanno conferito l'incarico in esclusiva per la locazione delle unità immobiliari e che tale conferimento è stato funzionale all'attivazione di una nuova garanzia sui canoni di locazione come da comunicato.

Consigliere di amministrazione di Vianini Lavori S.p.A., azienda controllata dalla holding Caltagirone S.p.A. - consigliere nominato con atto del 23.04.2014 - con detta società erano stati stipulati i contratti d'appalto per la realizzazione di tutti gli immobili in costruzione di Domus Italia e Domus Italia 15 e di manutenzione di tali immobili (peraltro nel Prospetto Informativo di Domus Italia del giugno 2015 in merito a tali rapporti si precisava che "Alla Data del Prospetto, l'Emittente risulta aver stipulato una serie di contratti con parti correlate e la sua attività potrebbe essere condizionata anche in modo significativo da tali rapporti." (pag. 36).

Sebbene Vianini Lavori S.p.A. non sia più quotata in mercati regolamentati dal 7 dicembre 2015 e quindi non sia tenuta ad accertare i requisiti di indipendenza dei

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componenti l'organo consiliare, sul sito internet della stessa, alla data del 18 marzo 2017, il Consigliere Avv. Carlevaris risulta indicato come indipendente.

Consigliere di amministrazione (con la carica di Vice Presidente) di Cementir Holding S.p.A., azienda facente parte del gruppo Caltagirone e quotata alla Borsa Italiana nel segmento STAR, la cui partecipazione è stata ceduta da Vianini alla medesima a ICAL 2 nell'ambito dell'Operazione Domus ad un prezzo che è stato negoziato (sempre tra parti correlate) e che aveva ad oggetto la valorizzazione di tale partecipazione;

già Consigliere di amministrazione di Caltagirone S.p.A. sino al 28 maggio 2015. $\bullet$

Con riguardo specificatamente alla posizione di ICAL S.p.A e in relazione a quanto sostenuto dal Prof. Carbonetti in ordine all'autonomia di giudizio degli amministratori nell'ambito dell'operazione Domus, il Presidente osserva che, a quanto gli risulta, il Consiglio di Amministrazione di detta società fosse composto, oltre che dal medesimo Avv. Carlevaris, da: Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo del Sanno (che ricoprirebbe, tra l'altro, la funzione di dirigente di Vianini Lavori), Mario Delfini (fino al 6 febbraio 2017 Presidente di Vianini e consigliere anche in Comitati Esecutivi di altre società del Gruppo), Azzurra Caltagirone. Gli altri amministratori dunque, vuoi per ruoli rivestiti all'interno del Gruppo Caltagirone vuoi per rapporti familiari, erano tutti non indipendenti e parti correlate ai sensi della definizione del Regolamento OPC della Società e di quello Consob. Peraltro si osservi che mentre l'organo amministrativo di ICALFIN è rappresentato dall'amministratore unico Anna Rita Cinca (che risulta essere Dirigente presso gruppo Caltagirone) mentre quello di ICAL 2 è formato da Capece Minutolo del Sanno Presidente (di cui si è detto), Anna Rita Cianca (di cui si è detto) e Marco Torosantucci (che tra l'altro era Presidente della FCC Finanziaria appartenente al Gruppo Caltagirone); anch'essi dunque per i ruoli rivestiti all'interno del Gruppo Caltagirone sono tutti, a parere di Presidente, non indipendenti e parti correlate con società del Gruppo.

Non può dunque dirsi che negli organi sociali di ICALFIN e ICAL 2 fossero presenti (a parte in ipotesi lo stesso Avv. Carlevaris come sembra supporre il Prof. Carbonetti nel proprio parere) amministratori indipendenti e/o non correlati al Gruppo Caltagirone.

Alla luce di ciò pertanto assumeva dunque rilievo la necessità di assicurare l'indipendenza degli amministratori di Vianini relativamente alla decisione circa l'operazione di acquisizione della Domus Italia.

A parere del Presidente del Collegio, infatti, poiché ai sensi del Regolamento OPC art. 4.3 di Vianini gli amministratori indipendenti vengono definiti come "amministratori non

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esecutivi e non correlati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3° del Testo Unico della Finanza", se ne deduce che, se un amministratore indipendente diviene parte correlata rispetto ad una determinata operazione, perde la propria indipendenza con tutte le conseguenze del caso.

In ordine al contenuto del parere legale in tema di correlazione, il Presidente osserva che le valutazioni e le conclusioni raggiunte nello stesso, con riferimento alla mancanza di correlazione rispetto all'OPC da parte dell'Avv. Carlevaris, non appaiano condivisibili5; il Presidente del Collegio non concorda sulla conclusione raggiunta dal Prof. Carbonetti, in quanto essa si fonda su un ragionamento che tende a disapplicare quanto inderogabilmente statuito nell'ambito del Regolamento OPC di Vianini in tema di definizioni di parti correlate e in tema dei principi IAS/IFRS ivi richiamati, oltre a non tenere in considerazione alcuni rilevanti elementi di fatto e rapporti che, se conosciuti, avrebbero forse potuto far giungere il redattore a conclusioni diverse (si pensi all'esistenza degli altri potenziali rapporti di correlazione non esaminati nel parere, oltre alla posizione di parte correlata di Fabrica Immobiliare).

D'altra parte parrebbe veramente arduo ipotizzare che, mentre tutte le società di cui l'Avv. Carlevaris è amministratore sono parti correlate (alcune di queste con interessi rilevanti) nell'operazione di acquisizione Domus Italia, egli, in quanto amministratore delle stesse, non lo sarebbe e ciò in contrasto non solo con le definizioni specifiche del Regolamento OPC della Società (che seguono e chiariscono il quadro generale e come si debba (e non si possa) valutare se "un soggetto possa essere considerato o meno come "Parte Correlata"), ma anche con quanto chiaramente statuito nello IAS 24 che si applica "tout court" al caso di specie.

Il Presidente dunque ritiene che l'esame della fattispecie dimostri indiscutibilmente la presenza di una correlazione, mentre, il parere conclude che la posizione dell'Avv. Carlevaris, nell'ambito delle altre società del Gruppo, non avrebbe, in fatto, inciso sulla decisione di realizzare l'acquisto della Domus Italia.

In particolare, il Presidente del Collegio richiama quanto espresso nel parere reso inizialmente alla Società dallo studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

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<sup>5 Peraltro nel parere del 12 ottobre 2016, il Prof. Carbonetti osserva "La meccanica applicazione delle predette definizioni indurrebbe a ritenere esistente, nel caso di specie un rapporto di correlazione rilevante tra l'avv. Carlevaris ed ICAL2", giungendo poi alla diversa conclusione descritta in questa parte della relazione.

VIANINI S.p.A.

secondo cui il regolamento parti correlate risponde all'...." esigenza di evitare interferenze degli esponenti di controllo nella gestione dell'impresa sociale a scapito delle minoranze e arginare il fenomeno della c.d. estrazione di benefici privati dal controllo delle quotate. Nel far propria la suddetta esigenza, il Regolamento OPC ha realizzato un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi, di tutela degli investitori e di efficienza dei meccanismi decisionali degli emittenti.". D'altra parte è lo stesso parere a sottolineare come il Comitato OPC debba essere composto "esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati".

Tutta la disciplina è infatti diretta ad accrescere la tutela dei soci e dei terzi, piuttosto che ad attenuarla e pertanto, nel caso concreto, la presenza formale di una correlazione dell'Avv. Carlevaris non potrebbe essere superata da una valutazione diretta a travalicare il dato formale con considerazioni di carattere sostanziale.

Il Presidente del Collegio ritiene che l'avv. Carlevaris, con riferimento alla specifica relazione, debba dunque essere considerato parte correlata; in ordine alla non correlazione della dott.ssa Mariani il Presidente del Collegio non concorda con le conclusioni alle quali perviene il parere del Prof. Carbonetti, sulla base delle osservazioni che seguono.

Considerazioni di tipo sostanziale in relazione a eventuali rapporti di correlazione potrebbero infatti sorgere analizzando gli incarichi precedenti, dalla cui verifica emerge come la dott.ssa Mariani sia, oltre che Consigliere di Vianini S.p.A.:

  • · Sindaco supplente in carica di MK87 S.r.l.;
  • · Sindaco supplente in carica di Masuria S.r.l.;

pur non essendo formalmente tali cariche rilevanti ai fini del giudizio di correlazione e come la stessa sia stata e ancora:

  • Consigliere di Caltagirone S.p.A. (controllante di Vianini), cessando da tale ruolo in data 28.05.2015;
  • · Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A., cessando da tale ruolo in data 24.02.2016;
  • Consigliere di Amministrazione di DOMUS ITALIA S.p.A. sino al 26.06.2015;
  • Sindaco effettivo di Capitolium S.p.A. sino al 10.04.2013;
  • · Sindaco supplente di SO.CO.GE.IM. p.A., sino al 14.04.2015;
  • · Sindaco supplente di ICAL 2 sino al 14.04.2015;
  • Sindaco supplente di VIAFIN S.r.l. sino al 13.04.2015;

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  • · Sindaco supplente di SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Soc. Cons. a r.l. sino al 13.04.2015;
  • Sindaco effettivo di Istituto Finanziario 2012 VIAFIN S.r.l. sino all'8.04.2013;
  • Sindaco supplente di VIANCO S.p.A. sino al 10.04.2015.

Pur non sussistendo tali incarichi alla data delle delibere, il Presidente del Collegio sottolinea il fatto che sarebbe stato opportuno rendere tali informazioni in sede consigliare; più rilevante potrebbe apparire il fatto che la Dott.ssa Mariani abbia rassegnato le proprie dimissioni dal CdA di Vianini Lavori S.p.A. in data molto prossima a quella in cui venne esaminata l'OPC in questione; dalla visura presso il Registro delle Imprese risulta la cessazione da detta carica in data 24 febbraio 2016 (con prot. 23 febbraio 2016), laddove l'operazione, pur senza una deliberazione definitiva, venne presentata nel corso del CdA del 12 febbraio 2016 e la prima riunione del Comitato degli Amministratori Indipendenti avvenne proprio il 24 febbraio 2016.

Il Presidente del Collegio Sindacale osserva inoltre che l'incarico di Consigliere in Vianini Lavori, correttamente dichiarato nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società relativa all'esercizio 2014, non era ulteriormente presente nella medesima relazione riferita al 2015, fornendo in tal modo $-$ a giudizio del Presidente del Collegio Sindacale - un quadro informativo incompleto delle cariche ricoperte nel 20156.

Il quadro sostanziale che ne deriva, a parere del Presidente del Collegio Sindacale, è di tutta evidenza ai fini delle indagini qui trattate; pur ritenendo infatti che non vi siano elementi ostativi riferiti all'indipendenza economico-finanziaria della Dott.ssa Mariani, non appare dimostrata la sua indipendenza sostanziale ai sensi delle Raccomandazioni della Commissione Europea e delle Comunicazioni Consob.7

7. Ulteriori osservazioni del Presidente del Collegio Sindacale

I soci denuncianti hanno presentato le denunce ex art. 2408 c.c. di cui si tratta, sottolineando in particolare, "ma non in via esclusiva", la posizione dei Consiglieri Avv.

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<sup>6 La relazione in esame è stata approvata l'11 marzo 2016 successivamente alla cessazione dell'incarico in Vianini Lavori.

In particolare Comunicazione Consob n. DEM/10046789 del 20.05.2010, citando la Raccomandazione della Commissione europea 15 febbraio 2005, recita: "prevede che nel consiglio di una quotata vi sia un numero adeguato di amministratori non esecutivi indipendenti "in maniera da garantire che eventuali conflitti di interessi rilevanti che coinvolgano degli amministratori siano affrontati correttamente". Sempre secondo la Raccomandazione "un amministratore dovrebbe essere considerato indipendente solo se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio".

Carlevaris e del Consigliere Dott.ssa Mariani; con riferimento alle questioni relative alla sussistenza dei requisiti di indipendenza e parimenti l'assenza di correlazione, il Presidente ritiene di dover esaminare anche i profili e i comportamenti degli altri consiglieri, alla luce del citato Regolamento Consob e del Regolamento OPC Vianini.

In particolare, con riferimento alla posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società appare evidente l'esistenza di uno specifico interesse nell'Operazione Domus Italia stante le innumerevoli cariche ricoperte nelle società facenti parte del Gruppo Caltagirone, tra quelle direttamente o indirettamente collegate all'operazione; lo stesso risulta infatti ricoprire cariche in Caltagirone S.p.A., Cementir Holding S.p.A., Vianini Lavori S.p.A., Immobiliare Caltagirone S.p.A., ICAL, FGC S.p.A., Il Messaggero S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A., Capitolium S.p.A., Fabrica Immobiliare SGR, Cementir Italia S.p.A., Fincal S.p.A. e MK87 S.r.l.

A parere del Presidente del Collegio Sindacale, dalla documentazione resa disponibile e dai successivi approfondimenti, i conflitti di interesse legati alle cariche del Presidente Rag. Delfini, ma anche dell'Avv. Carlevaris e della dott.ssa Mariani, sono risultati particolarmente rilevanti.

Si è potuto infatti rilevare che durante la fase istruttoria dell'Operazione, Domus ha modificato diversi impegni contrattuali stipulati in precedenza con altre parti correlate, delle quali i consiglieri citati risultavano essere amministratori al momento in cui detti impegni sono stati modificati.

In particolare risulta che, in data 28 gennaio 2016, Domus Italia ha ricontrattato con Vianini Lavori (parte correlata dell'Emittente) le scadenze di diversi contratti in precedenza stipulati e relativi alla manutenzione straordinaria di tutti gli immobili del portafoglio di Domus; detti contratti erano stati stipulati nel 2015 con la parte correlata Vianini Lavori e, ancorché mancassero ancora quattro anni alla maturazione delle scadenze originariamente pattuite (luglio 2020), nel gennaio 2016, proprio nel corso delle attività istruttorie relative all'acquisizione in esame da parte di Vianini Industria, Domus ha provveduto a stipulare delle modifiche ai citati contratti al fine di estenderne la durata per altri tre anni (quindi fino al luglio 2023) e ridefinendone i relativi oneri.

In questo scenario risulta che il Presidente Rag. Delfini è stato amministratore di Domus Italia fino al 25 gennaio 2016, mentre la data dell'invio della proposta di cessione di Domus Italia da parte di ICAL 2 risale al 15 dicembre 2015.

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È inoltre opportuno mettere in evidenza che, in data 23 dicembre 2015 (sempre dopo l'invio della proposta di vendita di Domus), Domus Italia ha proposto alla propria controllante ICAL 2 - che l'ha accettata - una modifica a favore di quest'ultima dell'accordo precedentemente stipulato in merito alla garanzia di canone relativa agli immobili di proprietà di Domus Italia S.p.A.: nessuna informazione è stata data in proposito al CdA di Vianini da parte degli amministratori che versavano in conflitto di interessi.

Il Regolamento OPC Vianini statuisce che "L'Amministratore e/o il Sindaco della Società che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Società, informa tempestivamente ed in modo esauriente gli Amministratori e Sindaci circa la natura, i termini, le origini e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del quorum costitutivo ovvero il CdA non disponga altrimenti alla luce delle specifiche circostanze del caso. Qualora la correlazione sussista con il Presidente della Società o con una parte correlata per il suo tramite, egli si astiene dal compimento dell'operazione investendo della stessa il CdA, ai sensi dell'art.2391 cc. Si applica inoltre in tal caso quanto indicato nel periodo precedente".

A parere del Presidente del Collegio, in applicazione del Regolamento OPC, anche l'allora Presidente della Società Rag. Delfini, dunque, avrebbe dovuto rendere esplicita ogni sua posizione e correlazione in modo completo e esplicitare l'insieme dei complessi interessi di cui era portatore, rimettendosi alla decisione del Consiglio (o meglio degli amministratori indipendenti e non correlati) in ordine alla opportunità che egli assumesse il ruolo di propulsore e coordinatore dell'operazione e dei relativi lavori consiliari circa l'acquisizione della Domus Italia, astenendosi dal compimento dell'Operazione sino a tale decisione; osserva inoltre che lo stesso appare aver svolto l'attività di impostazione e coordinamento dell'OPC in questione.

A parere del Presidente del Collegio Sindacale appare quindi censurabile la mancata, completa ed esauriente rappresentazione da parte di tutti i Consiglieri dei rispettivi e complessi rapporti di correlazione che avrebbero dovuto essere esplicitati al Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni che hanno preso in esame l'operazione, tenuto conto che molti di essi, a diverso titolo, rappresentavano anche gli interessi di numerose parti coinvolte nell'operazione di acquisizione Domus Italia; in tal senso ritiene non condivisibile e incompleta, per la probabile mancanza di una completa informativa

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disponibile, l'analisi svolta dal legale incaricato, in quanto parrebbe non aver tenuto conto di tutti i rapporti di correlazione esistenti.

Alla luce delle osservazioni esposte appare evidente al Presidente del Collegio Sindacale, che il Rag. Delfini, ma anche l'Avv. Carlevaris e la Dott.ssa Mariani, potevano avere un interesse nell'OPC per conto di terzi e che avrebbero dovuto dare al Consiglio la dovuta informativa degli specifici interessi nell'Operazione di cui erano portatori per conto delle società in cui gli stessi rivestivano una carica.

8. Conclusioni

Alla luce degli accertamenti compiuti, della documentazione esaminata, delle ulteriori informazioni fornite dall'Avv. Carlevaris e dalla dott.ssa Mariani, nonché dell'approfondita valutazione dei pareri pro veritate, acquisiti dalla società e trasmessi al Collegio, il Collegio Sindacale medesimo ritiene assolta la propria attività in ordine alla valutazione delle denunce presentate dai soci sopra indicati e in conclusione ritiene:

  • · a maggioranza (con il dissenso del Presidente), sussistente il requisito dell'indipendenza e della non correlazione in capo all'Avv. Carlevaris e alla Dott.ssa Mariani
  • a maggioranza (con il dissenso del Presidente), che l'Avv. Carlevaris e la Dott.ssa Mariani non fossero tenuti a dichiarare ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. gli incarichi detenuti nelle altre società del Gruppo Caltagirone.

Il Collegio Sindacale Prof. Giovanni Ossola - Presidente Avv. Maria Assunta Coluccia - Sindaco Effettivo Prof. Antonio Staffa - Sindaco Effettivo

Roma, Torino, 30 marzo 2017

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