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Banca Ifis

M&A Activity Mar 20, 2018

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M&A Activity

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BANCA IFIS

Progetto di fusione per incorporazione di IFIS LEASING Spa in Banca IFIS Spa

Marzo 2018

SOMMARIO

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO
2 1 LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
$\overline{3}$ MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE DERIVANTE DALLA
FUSIONE
4 DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELL'INCORPORATA SONO IMPUTATE
AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE
5 TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI
DIVERSI DALLE AZIONI
6 VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI
ALLA FUSIONE
7 AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Pau S.

BANCA IFIS

$\blacksquare$ Obiettivi e gestione del documento

Il presente progetto di fusione rappresenta il principale contributo informativo per i soci ed i terzi interessati all'operazione di fusione per incorporazione in Banca IFIS S.p.a. di IFIS Leasing Spa

Ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. detto progetto deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

    1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti:
    1. l'atto costitutivo della società incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione:
    1. il rapporto di cambio derivante dalle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
    1. le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;
    1. la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;
    1. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della incorporante:
    1. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni:
    1. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Ricorrendo la fattispecie ex art 2505 del codice civile, gli elementi informativi di cui ai punti 3, 4 e 5 non vengono descritti.

Inoltre, il progetto viene:

  • predisposto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione;
  • sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS nonché al Consiglio $\bullet$ di Amministrazione di IFIS Leasing (ricorrendo sia la fattispecie ex art 2505 bis del cc sia le relative previsioni nei relativi statuti).

$\overline{2}$ Le società partecipanti alla fusione per incorporazione

Le società rientranti nel perimetro di fusione per incorporazione sono:

DENOMINAZIONE RUOLO
OPERAZIONE DI
FUSIONE
SEDE LEGALE CAPITALE
SOCIALE
PATRIMONIO
NETTO AL
31.12.2017
CONTROLLO NUMERO
AZIONI/QUOTE
VALORE
NOMINALE
AZIONI/QUOTE
BANCA
IFIS
S.p.a.
INCORPORANTE Via Terraglio 63,
30174 Venezia -
Mestre, Italia
Euro
53.811.095.00
Euro
1.337.293.967,73
Non applicabile 53.811.095 Euro 1.00
IFIS Leasing Spa INCORPORATA Via
Vecchia di
Cuneo 136
Località Pogliola
12084 Mondovi -
Cuneo, Italia
Euro
41.000.000.00
Euro
256.784.987.28
Società
soggetta
attività
ad
di
direzione
coordinamento da
parte di Banca
IFIS che possiede
una quota pari al
100% del capitale
50.000 Euro 0.82

Banca IFIS Spa, la incorporante, è iscritta all'albo delle banche al n. 5508 ed aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Inoltre, in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, esercita la propria azione di direzione e coordinamento sulla società incorporanda.

IFIS Leasing Spa, incorporanda, è iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art 106 del TUB al n. 83.

$\mathbf{3}$ Modifiche dell'atto costitutivo della società incorporante derivante dalla fusione

Non sono previste modifiche dello Statuto di Banca IFIS.

4 Data a decorrere dalla quale le operazioni dell'incorporata sono imputate al bilancio della società incorporante

Per effetto della fusione, la incorporante assume i diritti e gli obblighi della incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione.

Le operazioni della incorporata saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal primo giorno (01/01/2018) dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'art 2504 bis del codice civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art 172 del TUIR.

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 172 commi 1 e 2 del TUIR.

Per )

5 Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci delle società partecipanti alla fusione con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della fusione.

6 Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non sono previsti particolari vantaggi in favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Autorizzazione delle autorità di vigilanza $\overline{7}$

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 57 del TUB, la fusione dovrà essere autorizzata dalla competente Autorità di Vigilanza: non essendo previste modifiche dello statuto della incorporante, la Banca d'Italia non dovrà rilasciare il provvedimento di cui all'art. 56 del TUB relativamente all'adozione del nuovo statuto.

Suite deux.

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