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Trevi Fin Industriale

AGM Information Mar 8, 2019

4302_def-14a_2019-03-08_7396e42e-eb30-4dc3-9a95-0baac82ea053.pdf

AGM Information

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MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (il "Promotore" o " TreviFin" o la "Società" o l'"Emittente"), tramite il soggetto incaricato Morrow Sodali S.p.A. intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti del prestito "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019" (ISIN IT0005038382), convocata presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari, 4/A, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2019 sul sito internet della Società: www.trevifin.com e sul quotidiano "La Repubblica" in pari data.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea, con una delle seguenti modalità:

  • via fax ad uno dei seguenti numeri : +39/0645212861, +39/0645212862, +39/06485747
  • via posta elettronica all'indirizzo: [email protected]
  • via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A. Via XXIV Maggio, 43 00187 - Roma c.a. signor Renato Di Vizia

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la sottoscritto/a
…………(denominazione/dati
anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a il ,
residente a ………….…………… (città) in
…………………………………………………………(indirizzo) C.F. ……………………….
Tel. ……………………… E-mail ……………………………….
titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)
intestatario
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società…………………………………….………………………… con sede
in……………………………C.F………………….…………………. Partita IVA
………………………………………….
creditore pignoratizio
riportatore
usufruttuario
custode
gestore
altro (specificare) …………………

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, TreviFin eserciterà il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;

VISTA la relazione del Consiglio di Amministrazione,

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF

  • Andrea Di Segni nato a Roma il 17/04/1966, Codice Fiscale DSGNDR66D17H501N
  • Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I
  • Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G
  • Guido Maniglio nato a Roma il 24/05/1986, Codice Fiscale MNGGDU86E24H501O

a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n.………………. di obbligazioni "TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019", corrispondenti a valore nominale di Euro ……………………………. registrate nel conto titoli n………………………………………………………..…………….. presso (intermediario depositario) ……………...………… ABI……………CAB…………………come risulta dalla comunicazione per l'intervento in assemblea n. …………………………. (riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario).

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe con esclusivo riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei portatori del Prestito: "Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti."

PROPOSTA DEL PROMOTORE:

Il Promotore Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

  • (i) concedere alla Società un waiver e pertanto rinunciare all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9, c. 1, romanini (ii), (iii), (iv), (v) lettere (d) e (f), (xii), (xiii) e all'articolo 12 del Regolamento con riferimento:
  • al mancato pagamento da parte dell'Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019;
  • alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
  • al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
  • al mancato adempimento da parte dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni;
  • all'intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l'attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievoli Significativi;
  • ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell'ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all'omologa e all'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione;
  • alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017,

alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;

  • alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
  • al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto di dismissione dei Beni ai sensi dell'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanini (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate;
  • all'obbligo di ripristinare il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, con riferimento alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell'ambito dell'Operazione;
  • all'obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2017;
  • (ii) modificare il Regolamento del Prestito nei termini riportati nell'allegato "A" al presente modulo, con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell'omologa in relazione all'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell'Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019, conferendo potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Chief Restructuring Officer pro tempore di integrare tale proposta di Regolamento con le informazioni e dati ad oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel testo del Regolamento del Prestito allegato sub lettera "A" al presente modulo;
  • (iii) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Chief Restructuring Officer pro tempore, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui ai punti (i) e (ii)sopra.

Rilascia la delega

□ FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera del Promotore le indicazioni di voto sono

  • □ CONTRARIO alla proposta di deliberazione
  • □ ASTENUTO alla proposta di deliberazione

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione (1 ):

  • □ CONFERMA LE ISTRUZIONI
  • □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
  • □ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE

( 1 ) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea (2 )

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI:

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

DATA ..............

FIRMA ...............................

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [obbligazioni] sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni [obbligazioni] non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

( 2 ) Ove si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite

Allegato A

Regolamento del Prestito Nuovo testo proposto
Denominazione del Prestito Denominazione del Prestito
«TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 20192024»
Art. 1 Definizioni Art. 1 Definizioni
Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il
significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:
"Accordo di Standstill" indica l'accordo di standstill concluso in data
15 settembre 2018 tra, inter alia, alcune delle società del Gruppo (ivi
inclusa l'Emittente) e le relative principali banche creditrici, come
"Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito. reso noto al mercato dall'Emittente con comunicato stampa del 18
settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione
"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale
termine nell'Articolo 21.
"Comunicati Stampa".
"Accordo di Ristrutturazione" indica l'accordo di ristrutturazione dei
"Beni" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e
immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.
debiti ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare
sottoscritto in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del
CdA o del CRO successivamente alla data di sottoscrizione
"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano,
Piazza degli Affari n.6.
dell'accordo] tra, inter alia, la Società e le relative principali banche
creditrici.
"Cerved" indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via S. "Articolo" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.
Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.
"Assemblea degli Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale
termine nell'Articolo 21.
"Core Business" indica l'insieme delle attività principali che la Società e le
altre società del Gruppo attualmente svolgono per l'esecuzione di lavori
e produzione di macchine per l'ingegneria delle fondazioni e per
perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi.
"Attestazione" indica la relazione asseverata con giuramento in data
[•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO
successivamente alla data di rilascio dell'attestazione] innanzi al
Notaio [•], con la quale il Dott. Enrico Laghi, in qualità di
"Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo
5.
professionista avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini
dell'omologa ai sensi dell'articolo 182 bis della Legge Fallimentare, ha
attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano e
"Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 7.
l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione, con particolare
riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale
pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge
"Data di Rimborso Anticipato" indica la data di rimborso anticipato
obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato
inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore
degli Obbligazionisti); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato
"Beni" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e
immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti
finanziari.
non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla
data di ricezione della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.
"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in
Milano, Piazza degli Affari n.6.
"Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo
6.
"Cerved" indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via S.
Vigilio n.1, 20142 - Milanodell'Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 –
San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione nel Registro delle
"Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui
Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata
Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.
del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016.
"Data di Valutazione" fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di
ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione
"Core Business" indica l'insieme delle attività principali che la Società
e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l'esecuzione
di lavori e produzione di macchine per l'ingegneria delle fondazioni e
per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi.
all'anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016.
"Data di Valutazione Successiva" indica il 31 marzo di ogni anno a partire
dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016).
"Data di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 5.
"Deliberazione di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 16.
"Data di Esecuzione" indica la data in cui saranno perfezionate le
operazioni previste dell'Accordo di Ristrutturazione, ivi incluso
l'aumento di capitale della Società in conformità a quanto previsto
dall'Accordo stesso.
"Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal legale
rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato
rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte
"Data di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine
dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto nell'Articolo 7.
o mancato rispetto. "Data di Rimborso Anticipato" indica la data di rimborso anticipato
"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del
bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla
Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di
Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo
degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla
base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in
conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo
obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso
Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (Rimborso
anticipato a favore degli Obbligazionisti); restando inteso che la Data
di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del trentesimo Giorno
Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di
Rimborso Anticipato.
IASB (International Accounting Standards Board). "Data di Scadenza" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 6.
"Emittente" indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita
nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale
in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di
iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e
Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50
"Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione
sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale
consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016.
i.v
"Evento Drillmec" indica l'evento di cui al comunicato stampa rilasciato
al mercato dall'Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito
internet della stessa nella sezione "Comunicati Stampa".
"Data di Valutazione" fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre
di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in
relazione all'anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno
2016.
"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui
conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente
"Data di Valutazione Successiva" indica il 31 marzo di ogni anno a
partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016).
influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o
l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità
dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni
derivanti dal Prestito.
"Deliberazione di Emissione" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 16.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo
9.
"Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata dal
legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il
mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari
da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare
detto rispetto o mancato rispetto.
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System
(TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
"Dismissione Oil&Gas" indica l'insieme delle operazioni previste
nell'ambito dell'operazione di dismissione delle società Drillmec
S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di
"Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF.
Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato
stampa rilasciato al mercato dall'Emittente in data 4 dicembre 2018
e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati
"Indebitamento Finanziario Netto" indica, in relazione al Gruppo e sulla
base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione
Stampa".
consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione
trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del
caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi
equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli
disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non
correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle
altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito
nella
Raccomandazione
CESR
05-054/b
del
10
febbraio
2005
"Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della
Commissione Europea sui prospetti, predisposto in conformità ai principi
contabili internazionali IFRS".
"EBITDA" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze
del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata
semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale
consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso),
il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli
Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto
economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili
internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International
Accounting Standards Board).
"Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7. "Emittente" indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società
costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano,
con sede legale in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n.
"Interest Coverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle
risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata
semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale
201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì –
Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale
pari ad Euro 82.391.632,50 i.v
consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il
rapporto tra:
(i) l'EBITDA; e
"Evento Drillmec" indica l'evento di cui al comunicato stampa
rilasciato al mercato dall'Emittente in data 30 luglio 2015 e
pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione "Comunicati
Stampa".
(ii) gli Oneri Finanziari Netti. "Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le
"Investitori Professionali" ha il significato attribuito a tale termine cui
conseguenze
dirette
o
indirette
influiscono
ovvero
ragionevolmente
influiranno
negativamente
sulle
condizioni
finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da
nell'Articolo 3. compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere
regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.
"Legge Fallimentare" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 9.
"Evento Rilevante" ha il significato attribuito a tale termine
"Leverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle
risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata
semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale
consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il
rapporto di leva finanziaria tra:
nell'Articolo 9.
"Giorno Lavorativo" indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System
(TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.
(i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e "Gruppo" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF
(ii) il Patrimonio Netto Totale. (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della
Dismissione Oil&Gas, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A.,
Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o
"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle
obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato
indirettamente controllate).
"Indebitamento Finanziario Netto" indica, in relazione al Gruppo e
"Extramot".
"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza
degli Affari n. 6.
sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della
relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della
relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva
(a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle
"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie
correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle
passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli
"Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2. strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non
correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione
"Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle
risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata
semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale
consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso),
l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei
CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per
l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea
sui prospetti, predisposto in conformità ai principi contabili
internazionali IFRS".
proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di
riferimento.
"Interessi" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.
"Operazioni Consentite" indica, in relazione all'Emittente:
(i)
operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti
parametri sia inferiore al 25%:
"Interest Coverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base
delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione
consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione
trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda
del caso), il rapporto tra:
a)
controvalore dell'operazione (i.e. l'ammontare
(i) l'EBITDA; e
pagato alla controparte in caso di componenti in
contanti, ovvero il fair value determinato alla data
dell'operazione in conformità ai principi contabili
(ii) gli Oneri Finanziari Netti.
internazionali in caso di componenti costituite da
strumenti
finanziari)
/
capitalizzazione
dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell'ultimo
"Investitori Professionali" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 3.
giorno di mercato aperto compreso nel periodo di
riferimento del più recente documento contabile
periodico pubblicato);
"Legge Fallimentare" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 9.
b)
totale attivo della società (o dell'azienda o del ramo
d'azienda) acquisita / totale attivo consolidato
dell'Emittente; restando inteso che ai fini del valore
del numeratore si farà riferimento a quanto
previsto in merito nell'Allegato 3B del Regolamento
adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
"Leverage Ratio" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle
risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione
consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione
trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda
del caso), il rapporto di leva finanziaria tra:
maggio 1999, come successivamente modificato,
concernente la disciplina degli emittenti;
(i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto; e
c)
totale patrimonio netto della società (o dell'azienda
o del ramo d'azienda) acquisita / totale patrimonio
netto consolidato dell'Emittente;
(ii) il Patrimonio Netto Totale.
"Mercato ExtraMOT" indica il sistema multilaterale di negoziazione
delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato
"Extramot".
ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico
parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);
"Obbligazioni" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo
2.
(ii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti
parametri sia inferiore al 25%:
"Obbligazionisti" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 2.
a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero
delle attività oggetto di scissione / totale attivo
consolidato dell'Emittente;
"Oneri Finanziari Netti" indica, in relazione al Gruppo e sulla base
delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione
consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione
trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda
b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e
dei risultati delle attività cessate della società
incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere
/ risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima
del caso), l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari,
al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del
relativo esercizio di riferimento.
c) delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente;
totale patrimonio netto della società incorporata
"Operazione di Rafforzamento Patrimoniale" indica l'operazione di
rafforzamento patrimoniale dell'Emittente di cui al comunicato
stampa rilasciato al mercato da quest'ultima in data 19 dicembre
(fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di
scissione/totale patrimonio netto consolidato
dell'Emittente;
2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione
"Comunicati Stampa", che dovrà essere perfezionata in attuazione
dell'Accordo di Ristrutturazione.
d) totale delle passività della società incorporata
(fusa)
ovvero
delle
passività
oggetto
di
"Operazioni Consentite" indica, in relazione all'Emittente:
scissione/totale attivo consolidato dell'Emittente; (i)
operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti
parametri sia inferiore al 25%:
(iii) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri
sia inferiore al 25%:
a)
controvalore dell'operazione (i.e. l'ammontare
pagato alla controparte in caso di componenti
a) controvalore dell'operazione (i.e. l'ammontare
pagato dalla controparte in caso di componenti in
contanti, ovvero il fair value determinato alla data
dell'operazione in conformità ai principi contabili
internazionali in caso di componenti costituite da
strumenti
finanziari)
/
capitalizzazione
dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell'ultimo
giorno di mercato aperto compreso nel periodo di
riferimento del più recente documento contabile
periodico pubblicato);
in contanti, ovvero il fair value determinato alla
data dell'operazione in conformità ai principi
contabili internazionali in caso di componenti
costituite
da
strumenti
finanziari)
/
capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla
chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto
compreso nel periodo di riferimento del più
recente
documento
contabile
periodico
pubblicato);
b) totale attivo della società (o dell'azienda o ramo
d'azienda) ceduta / totale attivo consolidato
dell'Emittente; restando inteso che ai fini del valore
del numeratore si farà riferimento a quanto
previsto in merito nell'Allegato 3B del Regolamento
adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato,
concernente la disciplina degli emittenti;
b)
totale attivo della società (o dell'azienda o del
ramo d'azienda) acquisita / totale attivo
consolidato dell'Emittente; restando inteso
che ai fini del valore del numeratore si farà
riferimento a quanto previsto in merito
nell'Allegato 3B del Regolamento adottato
dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio
1999,
come
successivamente
modificato, concernente la disciplina degli
emittenti;
c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e
dei risultati delle attività cessate della società (o
dell'azienda o dell'azienda o ramo d'azienda)
ceduta / risultato complessivo (IAS 1) consolidato
prima delle imposte e dei risultati delle attività
cessate dell'Emittente;
c)
totale patrimonio netto della società (o
dell'azienda o del ramo d'azienda) acquisita /
totale
patrimonio
netto
consolidato
dell'Emittente;
d) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda
o del ramo d'azienda) ceduta / totale patrimonio
netto consolidato dell'Emittente;
d)
totale passività dell'entità (o dell'azienda o del
ramo d'azienda) acquisita / totale attivo
consolidato dell'Emittente;
ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico
parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a); ovvero
ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite,
l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);
(iv) Operazioni di locazione, trasferimento, o altrimenti di (ii)
operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei
seguenti parametri sia inferiore al 25%:
ragionevolmente disposizione di alcuno dei propri Beni (i) ad alcuna società del
Gruppo, purché tale operazione non abbia, o possa
avere,
un
Evento
Pregiudizievole
Significativo; o (ii) rientranti nell'attività d'impresa ordinaria
a)
totale attivo della società incorporata (fusa)
ovvero delle attività oggetto di scissione /
totale attivo consolidato dell'Emittente;

del soggetto che compie l'atto di disposizione;

(v) operazioni preventivamente approvate dall'assemblea degli obbligazionisti;

restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.

Qualora anche uno solo dei parametri indicati con riferimento alle operazioni previste ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le "Operazioni Significative"), l'Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell'Articolo 12. Qualora l'assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un'Operazione Consentita.

Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell'assemblea degli Obbligazionisti, qualora l'organo amministrativo competente dell'Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest'ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito.

"Operazioni Vietate" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 12.

"Patrimonio Netto Totale" indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva legale", "Riserva soprapprezzo azioni", "Riserva statutaria", "Riserva di traduzione", "Altre Riserve" e l'"Utile del Periodo" sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).

"Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

"Parametri Finanziari Iniziali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

"Parametri Finanziari 2017" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

"Prestito" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"Rappresentante Comune" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

"Rating" indica il rating solicited pubblico attribuito all'Emittente da Cerved Rating Agency S.p.A. in data 13 giugno ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

"Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del Prestito.

"Richiesta di Rimborso Anticipato" ha il significato attribuito a tale

  • b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente;
  • c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;
  • d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo consolidato dell'Emittente;
  • (iii) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%:
  • a) controvalore dell'operazione (i.e. l'ammontare pagato dalla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il fair value determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
  • b) totale attivo della società (o dell'azienda o ramo d'azienda) ceduta / totale attivo consolidato dell'Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell'Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti;
  • c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o dell'azienda o dell'azienda o ramo d'azienda) ceduta / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'Emittente;
  • d) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda o del ramo d'azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a); ovvero
  • (iv) Operazioni operazioni di locazione, trasferimento, o altrimenti di disposizione di alcuno dei propri Beni (i) ad alcuna società del Gruppo, purché tale operazione non abbia, o possa ragionevolmente avere, un Evento Pregiudizievole Significativo; o (ii) rientranti nell'attività d'impresa ordinaria del soggetto che compie l'atto di disposizione;
  • (v) operazioni preventivamente approvate dall'assemblea degli obbligazionisti; e, in ogni caso,
termine nell'Articolo 9. (vi)
l'Operazione
di
Rafforzamento
Patrimoniale,
la
Dismissione
Oil&Gas
e
le
ulteriori
operazioni
"Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale della eventualmente previste dall'Accordo di Ristrutturazione,
voce contabile "Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni" e della voce dal Piano e dall'Attestazione.
contabile "Altri ricavi operativi" e, dall'altra, il totale dei costi operativi,
sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in "Operazioni Vietate" ha il significato attribuito a tale termine
conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo all'Articolo 12.
IASB (International Accounting Standards Board).
"Patrimonio Netto Totale" indica la somma algebrica delle seguenti
"Seconda Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della voci: "Capitale sociale", "Riserva legale", "Riserva soprapprezzo
Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio azioni", "Riserva statutaria", "Riserva di traduzione", "Altre Riserve"
consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017. e l'"Utile del Periodo" sulla base della situazione patrimoniale -
finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative
componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili
"Società Rilevanti" indica Trevi S.p.A., Petreven S.p.A., Soilmec S.p.A., internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International
Drillmec S.p.A Accounting Standards Board).
"Segmento ExtraMOT PRO" indica il segmento del Mercato ExtraMOT
dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli "Parametri Finanziari" ha il significato attribuito a tale termine
di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel nell'Articolo 12.
Regolamento del Mercato ExtraMOT).
"Parametri Finanziari Iniziali" ha il significato attribuito a tale
termine nell'Articolo 12.
"Socio di Maggioranza" indica la famiglia Trevisani, riconducibile a Davide
Trevisani, Gianluigi Trevisani, Cesare Trevisani e familiari fino al secondo "Parametri Finanziari 2017Modificati" ha il significato attribuito a
grado di parentela.
tale termine nell'Articolo 12.
"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo
7. "Piano" indica il piano economico-finanziario approvato dal Consiglio
di Amministrazione dell'Emittente in data [•] [data da integrare a
cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente
"Tasso di Interesse Iniziale" ha il significato attribuito a tale termine all'approvazione del Piano da parte del CdA].
nell'Articolo 7.
"Prestito" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.
"Tasso di Interesse Maggiorato" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 7. "Rappresentante Comune" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 21.
"Terza Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della Dichiarazione
sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo
chiuso al 31 dicembre 2018. "Rating" indica il rating solicited pubblico attribuito all'Emittente da
Cerved Rating Agency S.p.A. in data 13 giugno ai sensi del
Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e
"TUF" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato.
successivamente modificato e integrato.
"Regolamento del Mercato ExtraMOT" indica il regolamento di
"Ulteriore Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione firmata gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa
dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto ovvero il Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta
mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri modificato e integrato).
Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a
dimostrare tale risultanza. "Regolamento del Prestito" indica il presente regolamento del
Prestito.
"Valore Nominale" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo
2. "Richiesta di Rimborso Anticipato" ha il significato attribuito a tale
termine nell'Articolo 9.
"Vincoli Ammessi" indica, in relazione all'Emittente o ad altra Società
Rilevante: "Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale
della voce contabile "Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni" e
(a)
i Vincoli Esistenti;
della voce contabile "Altri ricavi operativi" e, dall'altra, il totale dei
costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del
Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali
(b)
i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di
IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards
finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni Board).
economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali
di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali
e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei "Seconda Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della
suddetti
enti
od
organizzazioni,
a
condizione
che
tali
Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio
finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017.
della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
"Società Rilevanti" indica Trevi S.p.A., Petreven S.p.A., Soilmec S.p.A.
(c)
i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di
e, sino al perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, Drillmec S.p.A.
finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) e Petreven S.p.A.
ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di
durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l'intera
durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00);
"Segmento ExtraMOT PRO" indica il segmento del Mercato
ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le
obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori
(d)
i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti
dall'Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte
della relativa società;
professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).
"Socio di Maggioranza" indica la famiglia Trevisani, riconducibile a
(e)
ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in
conseguenza di una violazione di norme imperative;
Davide Trevisani, Gianluigi Trevisani, Cesare Trevisani e familiari fino
al secondo grado di parentela.
(f)
Vincoli
autorizzati
preventivamente
dall'Assemblea
degli
"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 7.
Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.
"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione
"Tasso di Interesse Iniziale" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 7.
relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di
seguito elencati:
"Tasso di Interesse Maggiorato" ha il significato attribuito a tale
termine nell'Articolo 7.
-
ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank
of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito
concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo
USD 3.280.001)
"Terza Data di Verifica" indica la data di pubblicazione della
Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio
consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018.Tasso di
"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale Interesse Modificato" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 7.
o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra Società Rilevante a
garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi.
"TUF" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato e integrato.
"Ulteriore Dichiarazione sui Parametri" indica la dichiarazione
firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto
ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei
Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli
necessari a dimostrare tale risultanza.
"Valore Nominale" ha il significato attribuito a tale termine
nell'Articolo 2.
"Vincoli Ammessi" indica, in relazione all'Emittente o ad altra Società
Rilevante:
(a)
i Vincoli Esistenti;
(b)
i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di
finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle
condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici,
enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo,
organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito
che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od
organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano
concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa
società quale risultante dal vigente statuto;
(c)
i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di
finanziamenti non agevolati, per un ammontare non
superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per
ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare
aggregato per l'intera durata del Prestito di Euro
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00);
(d)
i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti
dall'Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da
parte della relativa società;
(e)
ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli
costituiti in conseguenza di una violazione di norme
imperative;
(f)
Vincoli autorizzati preventivamente dall'Assemblea degli
Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.;
(g)
gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o
in conformità all'Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano.
"Vincoli Esistenti" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione
relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di
seguito elencati:
-
ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a
Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di
credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00
(importo residuo USD 3.280.001)
"Vincolo" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura
reale o privilegio sui Beni detenuti dall'Emittente o da altra Società
Rilevante a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi.
Art. 2 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Art. 2 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle
Obbligazioni
Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito
costituito da titoli obbligazionari (il "Prestito") da parte di TREVI
Finanziaria Industriale S.p.A
Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un
prestito costituito da titoli obbligazionari (il "Prestito") da parte di
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A
Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00
(cinquantamilioni/00) denominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.
5,25% 2014 – 2019», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli
obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00
(centomila/00) cadauno (il "Valore Nominale") in taglio non frazionabile
(le "Obbligazioni").
Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro
50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) originariamente denominato
«TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019» e
successivamente ridenominato «TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.
2014 – 2024», è costituito da n. 500 (cinquecento) titoli
obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00
(centomila/00) cadauno (il "Valore Nominale") in taglio non
frazionabile (le "Obbligazioni").
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di
dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"
adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22
febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento
congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in
conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le
Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché
l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati
esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e
seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") non
potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi
delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della
certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di
dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e
del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative
società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato
con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24
dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni
operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i
trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei
relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente
in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF.
I portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") non potranno
richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle
Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della
certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.
Art. 3 Limiti di sottoscrizione e circolazione Art. 3 Limiti di sottoscrizione e circolazione
Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di
soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o
su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera
Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "Investitori Professionali").
Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di
soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di
diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato
con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "Investitori
Professionali").
In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il
trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano
Investitori Professionali.
In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito
il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano
Investitori Professionali.
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di
un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del
TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente
modificato e integrato.
Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di
pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento
Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello
U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e
integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti
normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro
Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia
consentita dalle competenti autorità.
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o
rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o,
comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non
incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia
consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei
rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle
Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali
Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle
Obbligazioni medesime.
La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le
normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di
antiriciclaggio
di
cui
al
Decreto
Legislativo
231/2007,
come
successivamente modificato e integrato.
e successivamente modificato e integrato.
Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi
dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato
e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle
corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o
in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle
Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.
Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o
rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi
o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o
non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia
consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei
rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione
delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti
applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che
permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le
normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di
antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come
successivamente modificato e integrato.
Art. 4 Prezzo di emissione Art. 4 Prezzo di emissione
Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore
Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna,
senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.
Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del
Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00)
cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli
Obbligazionisti.
Art. 5 Data di Emissione e Godimento Art. 5 Data di Emissione e Godimento
Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la "Data di Emissione") e ha
godimento a partire dal 28 luglio 2014 (la "Data di Godimento").
Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la "Data di Emissione") e ha
godimento a partire dal 28 luglio 2014 (la "Data di Godimento").
Art. 6 Durata Art. 6 Durata
Il Prestito ha durata sino al 28 luglio 2019 (la "Data di Scadenza"), fatte
salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9
(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).
Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 28 luglio 201931
dicembre 2024 (la "Data di Scadenza"), fatte salve le ipotesi di
rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso
anticipato a favore degli Obbligazionisti).
Art. 7 Interessi Art. 7 Interessi
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") al relativo Tasso
di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento
(inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di
rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (Rimborso
anticipato a favore degli Obbligazionisti).
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "Interessi") al relativo
Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di
Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve
le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9
(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti).
"Tasso di Interesse" indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo
nominale lordo pari:
"Tasso di Interesse" indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo
nominale lordo pari:
(i)
in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data
di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà
il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il "Tasso di Interesse
Iniziale");
(i)
in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla
Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento
che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il "Tasso
di Interesse Iniziale");
(ii)
a seguito dell'Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di
interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà
il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento
(esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il "Tasso di
Interesse Maggiorato");
(ii)
a seguito dell'Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di
interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che
cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di
Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6%
(il "Tasso di Interesse Maggiorato");
(iii)
in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima
Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica
(iii)
in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla
prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di

sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale;

  • (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 aprile 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica, al Tasso di Interesse Maggiorato;
  • (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 aprile 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica, al Tasso di Interesse Maggiorato;
  • (vi) solo qualora alla Seconda Data di Verifica (a) i Parametri Finanziari 2017 risultino violati ovvero (b) il valore dei parametri finanziari sia ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Terza Data di Verifica, al Tasso di Interesse Maggiorato;
  • (vii) solo qualora alla Seconda Data di Verifica il valore dei parametri finanziari rispetti i Parametri Finanziari Iniziali, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale; e
  • (viii) nell'ipotesi di cui al precedente punto (v), in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Terza Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno (ciascuna una "Data di Pagamento").

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le

(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso

Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti);

seguenti date: (i) la Data di Scadenza; e Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale;

  • (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà cade il 28 aprile 2017 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Seconda Data di Verificaesclusa) fino alla data del [•] (esclusa) [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento], al Tasso di Interesse Maggiorato;
  • (v) solo qualora alla Seconda Data di Verifica (a) i Parametri Finanziari 2017 risultino violati ovvero (b) il valore dei parametri finanziari sia ricompreso tra i Parametri Finanziari Iniziali e i Parametri Finanziari 2017, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Terza Data di Verifica, al data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento] (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il "Tasso di Interesse MaggioratoModificato");.
  • (vi) solo qualora alla Seconda Data di Verifica il valore dei parametri finanziari rispetti i Parametri Finanziari Iniziali, in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Seconda Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale; e
  • (vii) nell'ipotesi di cui al precedente punto (v), in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Terza Data di Verifica sino alla Data di Scadenza, al Tasso di Interesse Iniziale.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento"):

(i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno (ciascuna una "Data di Pagamento"); e

(ii) per il periodo compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento] (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale

Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in
conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai
sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare
interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso
pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.
L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse
e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo
di Euro superiore).
Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo
periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario
(365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione
Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una
Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa
sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo,
senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo
aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di
Pagamento.
Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di
Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa); fermo
restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno
diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno
Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento
comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli
Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento
(Following Business Day Convention – unadjusted).
L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di
agente per il calcolo.
del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito,
le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile,
continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla
quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse
applicabile.
L'importo
di
ciascuna
cedola
interessi
sarà
determinato
moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il
relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro
(0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del
relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno
di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la
convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.
Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno
Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo
immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la
spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo
spostamento delle successive Date di Pagamento.
Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una Data
di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa);
fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere
in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà
posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo,
senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo
aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle
successive Date di Pagamento (Following Business Day Convention –
unadjusted).
L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di
agente per il calcolo.
Art. 8 Rimborso Art. 8 Rimborso
Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9
(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il Prestito sarà
rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione
alla Data di Scadenza.
Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno
Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo
successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo
Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti), il
Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in
un'unica soluzione alla Data di Scadenza.
Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un
Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno
Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Art. 9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti Art. 9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti
Salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuno dei seguenti eventi
costituisce un "Evento Rilevante":
Salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascunoCiascuno dei
seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":
(i) Cambio di controllo: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza in
conseguenza del quale la partecipazione nel capitale sociale
dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 30%
(trenta per cento).
(i) Cambio di controllo: il verificarsi, a far data dalla Data di
Esecuzione, di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del
quale un soggetto acquisisca individualmente ovvero agendo di
concerto con altri soggetti (anche in forza di patti parasociali) il
controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF e/o
dell'articolo 2359 del Codice Civile.la partecipazione nel capitale
sociale dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti
inferiore al 30% (trenta per cento).
(ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei
Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo 12
(Impegni dell'Emittente), a condizione che tale violazione permanga per
un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla Data di
Valutazione Successiva o, esclusivamente con riferimento all'anno
2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 (a seconda del caso)
e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli
Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio
della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo
al rimborso anticipato.
(ii) Parametri Finanziari: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei
Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo
12 (Impegni dell'Emittente), a condizione che tale violazione
permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire
dalla Data di Valutazione Successiva o, esclusivamente con
riferimento all'anno 2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno
2016 (a seconda del caso) e entro detto periodo non sia stata
adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la
quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso
anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso
anticipato.
(iii) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte
dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo
Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) (diverso dal rispetto dell'obbligo
(iii) Mancato rispetto degli impegni: la violazione da parte
dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo

previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

(iv) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi;

(v) Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente: (a) presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l'istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa presentazione, non si verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Articolo 9 (v)(a); o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.

Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) (diverso dal rispetto dell'obbligo previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (Impegni dell'Emittente) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

(iv) Mancato pagamento: il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi;

(v) Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente: (a) presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l'istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa presentazione, non si verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Articolo 9 (v)(a); o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare (fatta eccezione per l'Accordo di Ristrutturazione); o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182 bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l'Accordo di Standstill e l'Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.

(vi) Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi: a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente. (vii) Protesti di assegni o cambiari: l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari o protesti di assegni. (viii) Iscrizioni e trascrizioni: l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o (vi) Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi: a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente (fatte salve, in ogni caso, le Operazioni Consentite). (vii) Protesti di assegni o cambiari: l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari o protesti di assegni. (viii) Iscrizioni e trascrizioni: l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia

trascrizioni sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), salvo il
caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o
opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo
sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della
trascrizione pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un
importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della
trascrizione pregiudizievole.
prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa
procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata
l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione
pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un importo
equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della
trascrizione pregiudizievole.
(ix) Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte
dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
(ix) Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte
dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
(x) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in
conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del
Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di
essere efficace o eseguibile, salvo che, laddove suscettibile di rimedio,
l'Emittente non vi ponga rimedio entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
(x) Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in
conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del
Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi
di essere efficace o eseguibile, salvo che, laddove suscettibile di
rimedio, l'Emittente non vi ponga rimedio entro 10 (dieci) Giorni
Lavorativi.
(xi) Delisting: l'adozione di un atto o un provvedimento la cui
conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul
Segmento ExtraMOT PRO.
(xi) Delisting: l'adozione di un atto o un provvedimento la cui
conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni
sul Segmento ExtraMOT PRO.
(xii) Cross default dell'Emittente: il verificarsi di un inadempimento da
parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento
(diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi
indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di
tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00).
(xii) Cross default dell'Emittente: il verificarsi di un inadempimento
da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di
pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da
qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione
che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
(xiii) Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento
Pregiudizievole Significativo non curato o rimediato entro 10 (dieci)
Giorni Lavorativi dall'avvenuta notifica all'Emittente di tal Evento
Pregiudizievole Significativo.
(xiii) Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un Evento
Pregiudizievole Significativo non curato o rimediato entro 10 (dieci)
Giorni Lavorativi dall'avvenuta notifica all'Emittente di tal Evento
Pregiudizievole Significativo.
(xiv) Autorizzazioni, Permessi, Licenze: le autorizzazioni, i permessi e/o
le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano
in via definitiva revocate, decadano o vengano comunque meno.
(xiv) Autorizzazioni, Permessi, Licenze: le autorizzazioni, i permessi
e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività
dell'Emittente siano in via definitiva revocate, decadano o vengano
comunque meno.
(xv) Mancata Certificazione: la società di revisione incaricata della
revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio
consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei
suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio,
ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità in relazione agli
stessi.
(xv) Mancata Certificazione: la società di revisione incaricata della
revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio
consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei
suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un
giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità in
relazione agli stessi.
Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la
facoltà di richiedere all'Emittente anche per il tramite il Rappresentante
Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli
Obbligazionisti) con la maggioranza prevista ai sensi del successivo
Articolo 21 (Assemblea degli Obbligazionisti) il rimborso anticipato delle
Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC
all'indirizzo [email protected] almeno 30 (trenta) Giorni
Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente
(i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di
rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione
della Data di Rimborso Anticipato (la "Richiesta di Rimborso
Anticipato").
Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la
facoltà di richiedere all'Emittente, anche per il tramite il
Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione
dell'Assemblea
degli
Obbligazionisti),
con
deliberazione
dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza
prevista ai sensi del successivo Articolo 21 (Assemblea degli
Obbligazionisti), il rimborso anticipato delle Obbligazioni con
richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo
[email protected] almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi
prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i)
l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di
rimborso
anticipato
obbligatorio
del
Prestito
nonché
(ii)
A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute
dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale
che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data
di Rimborso Anticipato.
l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "Richiesta di
Rimborso Anticipato").
A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme
dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti
qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in
caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della
sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente
esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.
Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da
considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
L'Emittente
si
impegna
a
comunicare
prontamente
agli
Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata,
restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte

dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a
Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero
tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il
Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della
Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del
relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso
Anticipato.
Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e
comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione
alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio
di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
tutti gli effetti.
L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a
Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante
Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte
Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica)
l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con
l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della
relativa Data di Rimborso Anticipato.
Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari
e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in
relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato,
senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.
Art. 10 Status delle Obbligazioni Art. 10 Status delle Obbligazioni
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non
subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in
ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre
obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future
dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni
dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali
inderogabili di legge.
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e
non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno
considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari
grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate,
presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le
obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a
disposizioni generali inderogabili di legge.
Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in
strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi
altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto
di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di
controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.
Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in
strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di
qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà
attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla
gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o
di qualsiasi altra società.
Art. 11 Garanzie Art. 11 Garanzie
Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale,
concessa dall'Emittente né da terzi.
Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o
personale, concessa dall'Emittente né da terzi.
Art. 12 Impegni dell'Emittente Art. 12 Impegni dell'Emittente
Per tutta la durata del Prestito l'Emittente, tenuto conto in ogni caso che
l'Emittente medesima è un soggetto quotato sul mercato MTA
organizzato e gestito da Borsa Italiana, si impegna nei confronti degli
Obbligazionisti a:
Per tutta la durata del Prestito l'Emittente, tenuto conto in ogni caso
che l'Emittente medesima è un soggetto quotato sul mercato MTA
organizzato e gestito da Borsa Italiana, si impegna nei confronti degli
Obbligazionisti a:
(i)
non cessare né modificare significativamente il proprio Core
Business ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi
natura che alterino in maniera significativa il proprio Core
Business;
(i)
non cessare né modificare significativamente il proprio
Core Business ed astenersi dal realizzare investimenti di
qualsiasi natura che alterino in maniera significativa il
proprio Core Business;
(ii)
senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (v),
ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non approvare
né compiere operazioni di acquisizione di Beni o di
partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti,
né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né
operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di
capitale mediante conferimento di beni in natura (le
"Operazioni Vietate"), e (b) fare quanto ragionevolmente
necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa
spettanti in relazione alla consistenza della propria
partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società
Rilevante approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in
ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo;
(iii)
non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni
(ii)
senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto
(v), ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non
approvare né compiere operazioni di acquisizione di Beni
o di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o
altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami
d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né
operazioni
di
aumento
di
capitale
mediante
conferimento di beni in natura (le "Operazioni Vietate"),
e (b) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti
dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla
consistenza della propria partecipazione, diretta o
indiretta, affinché nessuna Società Rilevante approvi né
compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le
operazioni effettuate fra società del Gruppo;
(iv) distribuire riserve disponibili o utili di esercizio fintanto che
non si sia verificato un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo
superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) ovvero
la distribuzione di riserve disponibili o utili di esercizio non
comporti
il
verificarsi
di
un
Evento
Pregiudizievole
Significativo;
(iv)
distribuire riserve disponibili o utili di esercizio fintanto
che non si sia verificato un Evento Rilevante ai sensi
dell'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli
Obbligazionisti) ovvero la distribuzione di riserve
(v) mantenere, rispetto alla Data di Emissione, la partecipazione disponibili o utili di esercizio non comporti il verificarsi di
un Evento Pregiudizievole Significativo;
di controllo, direttamente o indirettamente detenuta ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, nel
capitale sociale di ciascuna Società Rilevante;
(v)
mantenere,
rispetto
alla
Data
di
Emissione,
partecipazione
di
controllo,
direttamente
indirettamente detenuta ai sensi e per gli effetti di cui
la
o
(vi) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale,
salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in
cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite
all'articolo 2359 del Codice Civile, nel capitale sociale di
ciascuna Società Rilevante;
ai sensi di legge, a far sì che nel rispetto dei termini di legge
venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente
alla Data di Emissione;
(vi)
non effettuare operazioni di riduzione del capitale
sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga
(vii) far sì che, salvo quanto di seguito previsto in merito alla Data ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che nel
rispetto dei termini di legge venga ripristinato il capitale
di Valutazione del 31 dicembre 2017 e all'eventuale Data di
Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, i seguenti
parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di
sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione in
un
ammontare
ragionevolmente
sufficiente
consentire alla Società di continuare a svolgere la propria
per
Valutazione o a ciascuna Data di Valutazione Successiva
(qualora i Parametri Finanziari Iniziali non fossero stati
rispettati alla precedente Data di Valutazione) (i "Parametri
attività;
Finanziari Iniziali"): (vii)
far sì che, salvo quanto di seguito previsto in merito alla
Data di Valutazione del 31 dicembre 2017 e all'eventuale
Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, i
seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna
Data di Valutazione o a ciascuna Data di Valutazione
(a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 3,0;
(b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,5; e
Successiva (qualora i Parametri Finanziari Iniziali non
fossero stati rispettati alla precedente Data di Valutazione)
siano rispettati i seguenti parametri finanziari
(1) sino alla data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del
(c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA
relativo al Gruppo: inferiore a 5,0,
CRO con la data di approvazione delle modifiche a Regolamento]
(esclusa) (i "Parametri Finanziari Iniziali"):
e, esclusivamente in relazione alla Data di Valutazione del 31 dicembre
2017 e all'eventuale Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018 (i
"Parametri Finanziari 2017", e congiuntamente ai Parametri Finanziari
(a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 3,0;
rispettati: Iniziali, i "Parametri Finanziari"), i seguenti parametri finanziari siano (b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,5; e
(c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA
relativo al Gruppo: inferiore a 5,0,; e
(a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 2,5; e, esclusivamente in relazione alla Data di Valutazione del 31
dicembre 2017 e all'eventuale Data di Valutazione Successiva del 31
(b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,75; e marzo 2018a partire dalla data del [•] [integrare a cura del Presidente
del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al
Regolamento] (inclusa) (i "Parametri Finanziari 2017Modificati", e
(c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA
relativo al Gruppo: inferiore a 5,5,
congiuntamente ai Parametri Finanziari Iniziali, i "Parametri
Finanziari"), i seguenti parametri finanziari siano rispettati Iniziali, i
"Parametri Finanziari"):
restando inteso che, (i) in relazione alla Data di Valutazione del 30 giugno
2016 o (ii) qualora la verifica dei Parametri Finanziari venga effettuata alla
Data di Valutazione Successiva, l'EBITDA e gli Oneri Finanziari Netti
(a) Interest Coverage Ratio del Gruppo: superiore a 2,52,0;
verranno calcolati su base rolling a 12 mesi (b) Leverage Ratio del Gruppo: inferiore a 2,753,0; e
(viii) ai fini dell'obbligo di cui al punto (vii) che precede, (A)
pubblicare la Dichiarazione sui Parametri sul sito internet
dell'Emittente, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi
(c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA
relativo al Gruppo: inferiore a 5,5,6,0
dalla data di approvazione dei propri bilanci o della relazione
semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora
restando inteso che:
la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei
Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione
(vii)(viii) tali parametri saranno, ove necessario, modificati a cura
della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare
l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet
della Società, entro la Data di Esecuzione, senza necessità
di ulteriori consensi e approvazioni, al fine di: (a)
dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi
dalla data di approvazione della successiva relazione
uniformarli ai corrispondenti parametri concordati con le
banche nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione; e/o

trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno;

  • (ix) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante costituisca o permetta la creazione sui propri Beni di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
  • (x) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
  • (xi) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
  • (xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata;
  • (xiii) nel rispetto della normativa applicabile all'Emittente in quanto società quotata (in materia tra l'altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del Rating, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
  • (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
  • (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  • (xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  • (xvii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd delisting), né permettere o consentire tale

(b) consentire il rilascio dell'Attestazione e/o l'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione;

  • (ix) restando inteso che, (i) in relazione alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o (ii), qualora la verifica dei Parametri Finanziari venga effettuata alla Data di Valutazione Successiva, a tale Data di Valutazione Successiva, l'EBITDA e gli Oneri Finanziari Netti verranno calcolati su base rolling a 12 mesi;
  • (viii)(x) in relazione alla Data di Valutazione e alla Data di Valutazione Successiva che cadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020 non dovrà essere rispettato alcun Parametro Finanziario;
  • (ix)(xi) (viii)(xi) ai fini dell'obbligo di cui al punto (vii) che precede, (A) pubblicare la Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione dei propri bilanci o della relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno;
  • (x)(xii) (ix) (xii) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante costituisca o permetta la creazione sui propri Beni di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
  • (xi)(xiii) (x)(xiii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
  • (xii)(xiv) (xi)(xiv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;

(xiii)(xv) (xii)(xv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata;

(xiv)(xvi) (xiii)(xvi) nel rispetto della normativa applicabile all'Emittente in quanto società quotata (in materia tra l'altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184

esclusione;

  • (xviii) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
  • (xix) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
  • (xx) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
  • (xxi) rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all'Emittente stessa in virtù della quotazione delle azioni dell'Emittente sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana ovvero su altro mercato regolamentato sul quale dette azioni siano quotate;
  • (xxii) comunicare al pubblico, qualora la Società intenda effettuare una qualsiasi delle Operazioni Significative, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione della relativa Operazione Significativa da parte del competente organo della Società, l'intenzione di realizzare tale Operazione Significativa mediante la pubblicazione di un comunicato / nota informativa sul sito della Società (salvo quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti);
  • (xxiii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di rating rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima.

del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del Rating, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;

  • (xv)(xvii) (xiv) (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
  • (xvi)(xviii) (xv)(xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  • (xvii)(xix) (xvi)(xix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  • (xviii)(xx) (xvii)(xx) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
  • (xix)(xxi) (xviii)(xxi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
  • (xx)(xxii) (xix) (xxii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
  • (xxi)(xxiii)(xx) (xxiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
  • (xxii)(xxiv) (xxi) (xxiv) rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all'Emittente stessa in virtù della quotazione delle azioni dell'Emittente sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana ovvero su altro mercato regolamentato sul quale dette azioni siano quotate;
  • (xxiii)(xxv) (xxii) (xxv) comunicare al pubblico, qualora la Società intenda effettuare una qualsiasi delle Operazioni Significative, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione della relativa Operazione Significativa da parte del competente organo della Società, l'intenzione di realizzare tale Operazione Significativa mediante la pubblicazione di un comunicato / nota informativa sul sito della Società (salvo quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti);
  • (xxiv)(xxvi) (xxiii) (xxvi) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di rating
rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in
volta aggiornata da parte di Cerved medesima.
Art. 13 Parametri Finanziari Art. 13 Parametri Finanziari
Violazione dei Parametri Finanziari Violazione dei Parametri Finanziari
Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero
tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli
Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica,
ritengano:
Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero
tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli
Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in
carica, ritengano:
a)
sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno
qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa
Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del
30 giugno 2016), ne daranno pronta comunicazione
all'Emittente
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo
[email protected] e avranno diritto ad ottenere un
nuovo calcolo di tali Parametri Finanziari a meno che
l'Emittente,
entro
il
quindicesimo
Giorno
Lavorativo
successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non
contesti per iscritto detta violazione; resta inteso che qualora
gli Obbligazionisti ritengano errate le risultanze del nuovo
calcolo effettuato dall'Emittente avranno diritto di contestare
la violazione dei Parametri Finanziari di fronte al collegio
arbitrale come di seguito specificato; e/o
a)
sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che
uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla
relativa Data di Valutazione (ad eccezione della Data di
Valutazione del 30 giugno 2016), ne daranno pronta
comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente
indirizzo [email protected] e avranno diritto ad
ottenere un nuovo calcolo di tali Parametri Finanziari a
meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno
Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta
comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione;
resta inteso che qualora gli Obbligazionisti ritengano
errate le risultanze del nuovo calcolo effettuato
dall'Emittente avranno diritto di contestare la violazione
dei Parametri Finanziari di fronte al collegio arbitrale
come di seguito specificato; e/o
b)
sulla base delle risultanze della relazione semestrale del 30
giugno 2016 o di ciascuna relazione trimestrale consolidata,
che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla
Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o alla relativa Data di
Valutazione Successiva, ne daranno pronta comunicazione
all'Emittente
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo
[email protected] e avranno la facoltà di richiedere
il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità
di cui all'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli
Obbligazionisti) a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo
Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta
comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione di
fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.
b)
sulla base delle risultanze della relazione semestrale del
30 giugno 2016 o di ciascuna relazione trimestrale
consolidata, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia
stato violato alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o
alla relativa Data di Valutazione Successiva, ne daranno
pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al
seguente indirizzo [email protected] e avranno
la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle
Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9
(Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti) a
meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno
Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta
comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione
L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti
qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso
di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta
variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da
considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.
L'Emittente
si
impegna
a
comunicare
prontamente
agli
Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando
inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente
della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo
In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli Obbligazionisti (a
seconda del caso), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di
contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato
da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente,
uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato
dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune
non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori
nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del
Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo
quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato
rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta
saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che
l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la
stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro
sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.
In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli
Obbligazionisti (a seconda del caso), la determinazione dei Parametri
Finanziari
oggetto
di
contestazione
sarà
demandata
alla
determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di
revisione),
di
cui
uno
nominato
dall'Emittente,
uno
dal
Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato
dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante
Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi
due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal
Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato
deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in
materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.
I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta
50.000,00 (cinquantamila/00).
La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per
violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune
ovvero
il
soggetto
allo
scopo
designato
dall'Assemblea
degli
saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che
l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la
stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro
50.000,00 (cinquantamila/00).
La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per
Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica)
ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la
controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno
della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del
giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La
mancata
proposizione,
all'interno
della
comparsa
di
risposta,
dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla
controversia devoluta in quel giudizio.
violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune
ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli
Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in
carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione
ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza
esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare
l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della
presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione,
all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la
competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in
quel giudizio.
Art. 14 Servizio del prestito Art. 14 Servizio del prestito
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni
saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari
autorizzati aderenti a Monte Titoli.
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle
Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli
intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
Art. 15 Ammissione alla negoziazione Art. 15 Ammissione alla negoziazione
L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di
ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT
PRO.
L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di
ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento
ExtraMOT PRO.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle
Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni
funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con
apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel
Regolamento del Mercato ExtraMOT.
La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle
Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni
funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con
apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute
nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.
Art. 16 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni Art. 16 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni
L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse
alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal
Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 1 luglio 2014
(la "Deliberazione di Emissione"). In particolare, l'Emittente ha deciso di
procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale
complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).
L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle
stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata
deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con
delibera del 1 luglio 2014 (la "Deliberazione di Emissione"). In
particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di
Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad
Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).
Art. 17 Modifiche Art. 17 Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente
potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga
necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori
materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il
medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli
interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli
stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli
Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (Varie) che
segue.
Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti,
l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche
che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine
di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo
ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali
modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli
Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che
le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti
secondo le modalità previste all'Articolo 23 (Varie) che segue.
Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al
Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente
previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.
Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui
al
Regolamento
del
Prestito
potranno
essere
modificate
dall'Emittente
previo
consenso
scritto
dell'Assemblea
degli
Obbligazionisti.
Art. 18 Termine di prescrizione e decadenza Art. 18 Termine di prescrizione e decadenza
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per
quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque
anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne
il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le
Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per
quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque
anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto
concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla
data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Art. 19 Regime fiscale Art. 19 Regime fiscale
Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e
che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi
premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a
dell'Emittente. carico dell'Emittente.
Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali
merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto,
detenzione e della cessione delle Obbligazioni. della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.
Art. 20 Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente Art. 20 Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente
L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto
parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli
Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere
proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di
Obbligazioni riacquistate. cancellare le Obbligazioni riacquistate.
Art. 21 Assemblea degli Obbligazionisti Art. 21 Assemblea degli Obbligazionisti
Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi
un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti"). in un'assemblea (la "Assemblea degli Obbligazionisti").
Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e
relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui
convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la
una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi
Prestito. del Regolamento del Prestito.
L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera: L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:
(a) (a)
sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il
"Rappresentante Comune"); "Rappresentante Comune");
(b) (b)
sulle modifiche delle condizioni del Prestito; sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
(c)
sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;
(c)
sulla proposta di concordato e di amministrazione
controllata;
(d) (d)
sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
(e) (e)
sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; sulla Richiesta di Rimborso Anticipato;
(f)
sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
(f)
sugli
altri
oggetti
di
interesse
comune
degli
In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni Obbligazionisti.
dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle
convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche
almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che
Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate
Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico
dell'Emittente.
rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non
estinte.
Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall'Emittente per le Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate
riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico
mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti dell'Emittente.
sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di
mercato.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice
Resta intesto che tutti i costi che verranno sostenuti dall'Emittente
per le riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la
nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno
essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la
Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. prassi e gli standard di mercato.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del
Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.
Art. 22 Legge applicabile e giurisdizione Art. 22 Legge applicabile e giurisdizione
Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente
Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli
Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di
Vicenza.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente
Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli
Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del
Foro di Vicenza.
Art. 23 Varie Art. 23 Varie
Salvo
diversa
disposizione
applicabile,
tutte
le
comunicazioni
dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se
effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al
seguente indirizzo www.trevifin.com/investor relations, e nel rispetto dei
requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.
Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni
dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide
se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente
al seguente indirizzo www.trevifin.com/investor relations, e nel
rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.
Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta
ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni
agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.
Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo,
resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate
comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.
La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena
accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del
Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena
accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento
del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

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