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Trevi Fin Industriale

AGM Information Jul 12, 2022

4302_cgr_2022-07-12_2b2040af-70c6-4e30-87b8-7db664d51c69.pdf

AGM Information

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TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 97.475.554,00 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: www.trevifin.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'11 AGOSTO 2022 (1^ CONV.) E DEL 12 AGOSTO 2022 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

2. Proposte di modifica dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 proposta di modifica degli Articoli 25 e 26;

2.2 proposta di modifica dell'Articolo 28.

Signori Azionisti,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica dello Statuto di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Trevifin convocata presso lo Studio Legale Gianni&Origoni Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano per il giorno 11 agosto 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 12 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

È previsto che le proposte di modifica dello Statuto Sociale siano oggetto di due distinte votazioni in Assemblea, tenuto conto dei loro contenuti e della circostanza che le modifiche agli articoli 25 e 26 hanno lo stesso contenuto e la stessa proposta di aggiornamento.

2.1 Proposta di modifica degli Articoli 25 e 26 dello Statuto Sociale

L'articolo 25 dello Statuto Sociale prevede che almeno 4 amministratori debbano essere dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'articolo 26 dello Statuto Sociale, nel disciplinare le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, prevede che (i) ciascuna lista di candidati alla nomina di Amministratore deve contenere almeno un candidato dotato dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenerne almeno due e (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura dovranno tra l'altro attestare l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Codice di Autodisciplina è stato adattato e poi modificato nel tempo dal Comitato per la Corporate Governance che ha da ultimo approvato nel gennaio 2020 un nuovo codice denominato Codice di Corporate Governance che prevede ugualmente la presenza nel Consiglio di Amministrazione di amministratori indipendenti fornendo una casistica esemplificativa delle ipotesi in cui tale indipendenza si presume non sussista. La modifica proposta è quindi finalizzata a sostituire i riferimenti al Codice di Autodisciplina contenuti negli

articoli 25 e 25 con riferimenti al nuovo Codice di Corporate Governance.

Le modifica proposta non comporta l'insorgere del diritto di recesso.

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 25 Articolo 25
(Composizione dell'organo (Composizione dell'organo
amministrativo) amministrativo)
La Società è amministrata da un La Società è amministrata da un
consiglio
di
amministrazione,
consiglio
di
amministrazione,
composto da 11 (undici) membri, composto da 11 (undici) membri,
anche non soci, di cui almeno 4 anche non soci, di cui almeno 4
(quattro)
dotati
dei
requisiti
di
(quattro)
dotati
dei
requisiti
di
indipendenza
prescritti
dalla
indipendenza
prescritti
dalla
normativa applicabile pro tempore normativa applicabile pro tempore
vigente e dal Codice di Autodisciplina vigente
e
dal
Codice
di
delle
società
quotate.
Autodisciplina
Corporate
L'Amministratore indipendente che, Governance delle società quotate.
successivamente alla nomina perda i L'Amministratore indipendente che,
requisiti
di
indipendenza
dovrà
successivamente alla nomina perda i
darne immediata comunicazione al requisiti
di
indipendenza
dovrà
Consiglio di Amministrazione e, in darne immediata comunicazione al
ogni caso, decade dalla carica, salvo il Consiglio di Amministrazione e, in
caso in cui siano comunque presenti ogni caso, decade dalla carica, salvo il
nel Consiglio di Amministrazione, caso in cui siano comunque presenti
anche a seguito della perdita dei nel Consiglio di Amministrazione,
requisiti di uno o più amministratori anche a seguito della perdita dei
indipendenti,
almeno
4
requisiti di uno o più amministratori
amministratori indipendenti ai sensi indipendenti,
almeno
4
del
presente Statuto. Ai fini della
amministratori indipendenti ai sensi
sostituzione
dell'Amministratore
del
presente Statuto. Ai fini della
decaduto
si
provvederà
ai
sensi
dell'art.
2386
del
codice
civile
secondo
quanto
indicato
nel
successivo Articolo 26.
TESTO VIGENTE
sostituzione
dell'Amministratore
decaduto
si
provvederà
ai
sensi
dell'art.
2386
del
codice
civile
secondo
quanto
indicato
nel
successivo Articolo 26.
TESTO PROPOSTO
Articolo 26
(Nomina e sostituzione
dell'organo amministrativo)
Articolo 26
(Nomina e sostituzione
dell'organo amministrativo)
La
nomina
degli
amministratori
spetta
all'assemblea
ordinaria,
secondo
le
modalità
di
seguito
indicate.
La
nomina
avviene
nel
rispetto del criterio di riparto degli
amministratori da eleggere previsto
dalla
normativa
in
materia
di
equilibrio tra i generi di volta in volta
applicabile. L'assunzione della carica
di Amministratore è subordinata al
possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento
vigenti.
INVARIATO
Gli amministratori durano in carica
tre esercizi o per il minor tempo
stabilito
dall'Assemblea
e
sono
rieleggibili. Essi scadono alla data
dell'assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Qualora
allo
scadere
del
termine
indicato
l'assemblea
non
abbia
provveduto alle nuove nomine, gli
amministratori resteranno in carica
con
pienezza
di
poteri,
fino
al
momento
in
cui
l'organo
amministrativo non sarà ricostituito.
Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più amministratori, gli
altri provvedono a sostituirli, secondo
quanto
di
seguito
indicato
nel
INVARIATO
presente Articolo 26, in relazione a
quanto previsto dalla normativa pro
tempore
vigente
in
materia
di
amministratori
indipendenti
e
di
equilibrio tra i generi, fermo il rispetto
del
principio
di
necessaria
rappresentanza delle minoranze, con
deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purché la maggioranza sia
sempre costituita da amministratori
nominati
dall'assemblea,
quelli
rimasti in carica devono convocare
l'assemblea per la sostituzione degli
amministratori
mancanti.
Gli
amministratori
così
nominati
scadono insieme a quelli in carica
all'atto della loro nomina. Qualora
vengano
meno
tutti
gli
amministratori,
l'assemblea
per
la
nomina dell'organo amministrativo
deve essere convocata d'urgenza dal
collegio
sindacale,
il
quale
può
compiere nel frattempo gli atti di
ordinaria amministrazione.
L'elezione dei membri del Consiglio L'elezione dei membri del Consiglio
di Amministrazione avverrà sulla base di Amministrazione avverrà sulla base
di liste. In ciascuna lista i candidati di liste. In ciascuna lista i candidati
dovranno essere elencati mediante un dovranno essere elencati mediante un
numero progressivo. Ciascuna lista numero progressivo. Ciascuna lista
deve contenere almeno un candidato deve contenere almeno un candidato
dotato dei requisiti di indipendenza dotato dei requisiti di indipendenza
prescritti dalla normativa applicabile prescritti dalla normativa applicabile
pro tempore vigente e dal Codice di pro tempore vigente e dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate e Autodisciplina
Corporate
ciascuna lista che presenta un numero Governance delle società quotate e
di candidati pari o superiore a tre deve ciascuna lista che presenta un numero
contenerne
almeno
due.
Qualora,
di candidati pari o superiore a tre deve
sulla base della normativa in materia contenerne
almeno
due.
Qualora,
di equilibrio tra i generi di volta in sulla base della normativa in materia
volta
applicabile,
debbano
essere
di equilibrio tra i generi di volta in
osservati criteri inderogabili di riparto volta
applicabile,
debbano
essere
fra generi, ciascuna lista che presenta osservati criteri inderogabili di riparto
un
numero
di
candidati
pari
o
fra generi, ciascuna lista che presenta

superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Ogni Socio, i Soci aderenti ad un

un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio

1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere (i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di

1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere (i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di

candidati
appartenenti
al
genere
candidati
appartenenti
al
genere
meno rappresentato almeno pari a meno rappresentato almeno pari a
quelli da eleggere al fine di consentire quelli da eleggere al fine di consentire
il rispetto della normativa in materia il rispetto della normativa in materia
di equilibrio tra i generi di volta in di equilibrio tra i generi di volta in
volta applicabile. La titolarità della volta applicabile. La titolarità della
quota
minima
di
partecipazione
quota
minima
di
partecipazione
richiesta per la presentazione delle richiesta per la presentazione delle
liste è determinata avendo riguardo liste è determinata avendo riguardo
alle azioni che risultano registrate a alle azioni che risultano registrate a
favore del/i socio/i nel giorno in cui favore del/i socio/i nel giorno in cui
le liste sono depositate presso la sede le liste sono depositate presso la sede
della Società. della Società.
Unitamente a ciascuna lista, entro i Unitamente a ciascuna lista, entro i
termini
sopra
indicati,
dovranno
termini
sopra
indicati,
dovranno
depositarsi (i) le dichiarazioni con le depositarsi (i) le dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano, sotto propria candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza la propria responsabilità, l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità
e
di
di
cause
di
ineleggibilità
e
di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti per l'assunzione requisiti prescritti per l'assunzione
delle rispettive cariche oltre che degli delle rispettive cariche oltre che degli
eventuali requisiti di indipendenza eventuali requisiti di indipendenza
prescritti dalla normativa applicabile prescritti dalla normativa applicabile
pro tempore vigente e dal Codice di pro tempore vigente e dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate e Autodisciplina
Corporate
(ii) un curriculum vitae di ciascun Governance delle società quotate e
candidato
ove
siano
riportate
le
(ii) un curriculum vitae di ciascun
caratteristiche
personali
e
candidato
ove
siano
riportate
le
professionali
dello
stesso
e
caratteristiche
personali
e
l'attestazione dell'eventuale idoneità a professionali
dello
stesso
e
qualificarsi
come
indipendente,
l'attestazione dell'eventuale idoneità a
nonché (iii) le ulteriori informazioni qualificarsi
come
indipendente,
richieste dalle disposizioni di legge e nonché (iii) le ulteriori informazioni
di regolamento, che verranno indicate richieste dalle disposizioni di legge e
nell'avviso
di
convocazione
di regolamento, che verranno indicate
dell'Assemblea.
La
certificazione
nell'avviso
di
convocazione
rilasciata da un intermediario abilitato dell'Assemblea.
La
certificazione
comprovante la titolarità del numero rilasciata da un intermediario abilitato
di azioni necessario alla presentazione comprovante la titolarità del numero
della lista dovrà essere prodotta al di azioni necessario alla presentazione
momento
del
deposito
della
lista
della lista dovrà essere prodotta al
stessa
oppure
anche
in
data
successiva, purché entro il termine
previsto per la pubblicazione delle
liste da parte della Società.
momento
del
deposito
della
lista
stessa
oppure
anche
in
data
successiva, purché entro il termine
previsto per la pubblicazione delle
liste da parte della Società.
Le liste presentate senza l'osservanza
delle
disposizioni
che
precedono
sono
considerate
come
non
presentate. Ogni avente diritto al voto
potrà
votare
una
sola
lista.
Alla
elezione
del
Consiglio
di
Amministrazione si procede come di
seguito precisato: a) dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti
espressi dagli aventi diritto (la "Lista
di
Maggioranza")
vengono
tratti,
nell'ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista medesima, 9
(nove) amministratori; b) i restanti 2
(due) amministratori saranno tratti
dalle altre liste che non siano collegate
in
alcun
modo,
neppure
indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata
prima per numero di voti (le "Liste di
Minoranza"); a tal fine i voti ottenuti
dalle
liste
stesse
saranno
divisi
successivamente per uno e per due. I
quozienti
così
ottenuti
saranno
assegnati
progressivamente
ai
candidati di ciascuna di tali liste,
secondo
l'ordine
dalle
stesse
rispettivamente previsto. I quozienti
così attribuiti ai candidati delle varie
liste verranno disposti in un'unica
graduatoria decrescente. Risulteranno
eletti coloro che avranno ottenuto i
quozienti più elevati. Nel caso in cui
più candidati abbiano ottenuto lo
stesso quoziente, risulterà eletto il
candidato della lista che non abbia
INVARIATO

ancora eletto alcun amministratore. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge. Fermo quanto sopra, nel solo caso in cui la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti complessivamente pari o superiore all'80% (ottanta per cento) dei voti espressi dagli aventi diritto, dalla Lista di Maggioranza verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, il quale sarà tratto dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza. Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:

(i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (e così dunque, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;

(ii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il

12

punto (i) che precede sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato del genere meno rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati del genere più rappresentato hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il soddisfacimento del requisito di genere. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere

dei requisiti d'indipendenza prescritti
dal
presente
Statuto
e
dalle
disposizioni
legislative
e
regolamentari vigenti e (b) il rispetto
della
normativa
in
materia
di
equilibrio tra i generi di volta in volta
applicabile.
Per le deliberazioni di sostituzione
degli Amministratori ai sensi dell'art.
2386 del Codice Civile, l'Assemblea
delibererà secondo le maggioranze di
legge senza vincolo di lista, avendo
cura di garantire (a) la presenza nel
Consiglio
di
Amministrazione
del
numero di componenti in possesso
dei requisiti d'indipendenza prescritti
dal
presente
Statuto
e
dalle
disposizioni
legislative
e
regolamentari vigenti e (b) il rispetto
della
normativa
in
materia
di
INVARIATO
equilibrio tra i generi di volta in volta
applicabile.

Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa

delibera

  • di approvare la modifica degli articoli 25 e 26 dello Statuto Sociale in modo tale che la loro formulazione corrisponda al testo proposto come indicato nella colonna di destra della tabella inclusa nella relazione illustrativa e, pertanto, sostituendo a "Codice di Autodisciplina" in tutte le parti in cui compare nei menzionati articoli le parole "Codice di Corporate Governance";

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."

2.2 Proposta di modifica dell'Articolo 28 dello Statuto Sociale

L'articolo 28 dello Statuto Sociale, in materia di organi delegati, prevede che il consiglio di amministrazione possa delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, comunque diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Si propone in merito di modificare la previsione statutaria in modo tale da consentire l'attribuzione di deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione in modo tale da consentire al consiglio di articolare le deleghe nel modo ritenuto più opportuno in ragione dei ruoli e delle caratteristiche di tutti i propri componenti e senza limitazioni, così come consentito sia dalla legge che dalla regolamentazione di settore che dal Codice di Corporate Governance. Le modifica proposta non comporta l'insorgere del diritto di recesso.

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Articolo 28 Articolo 28
(Organi Delegati) (Organi Delegati)
Il consiglio di amministrazione può
delegare, nei limiti di cui agli artt.
2381 e 2391-bis del Codice Civile,
nonché della normativa pro-tempore
vigente in materia di operazioni con
parti correlate parte delle proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti, comunque diversi dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, determinandone i
poteri e la relativa remunerazione,
sentito il parere del collegio sindacale.
Il consiglio può altresì disporre che
venga
costituito
un
comitato
esecutivo composto da alcuni suoi
membri.
Nelle
ipotesi
di
cui
ai
precedenti periodi si applicano l'art.
2381 del Codice Civile e le altre
disposizioni di legge. La periodicità di
cui al comma 5 dell'art. 2381 del
Codice Civile è fissata in sei mesi. Il
consiglio
può
altresì
nominare
direttori
generali
e
procuratori
speciali, determinandone i poteri. Il
Consiglio può inoltre nominare, al
proprio
interno,
commissioni
e
comitati, con funzioni consultive e
Il consiglio di amministrazione può
delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381
e 2391-bis del Codice Civile, nonché
della normativa pro-tempore vigente
in materia di operazioni con parti
correlate
parte
delle
proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti, comunque diversi dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione, determinandone i
poteri e la relativa remunerazione,
sentito il parere del collegio sindacale.
Il consiglio può altresì disporre che
venga
costituito
un
comitato
esecutivo composto da alcuni suoi
membri.
Nelle
ipotesi
di
cui
ai
precedenti periodi si applicano l'art.
2381 del Codice Civile e le altre
disposizioni di legge. La periodicità di
cui al comma 5 dell'art. 2381 del
Codice Civile è fissata in sei mesi. Il
consiglio
può
altresì
nominare
direttori
generali
e
procuratori
speciali, determinandone i poteri. Il
Consiglio può inoltre nominare, al
proprio
interno,
commissioni
e
comitati, con funzioni consultive e
propositive, anche ai fini di adeguare propositive, anche ai fini di adeguare
la struttura di corporate governance la struttura di corporate governance
alle raccomandazioni di tempo in alle raccomandazioni di tempo in

tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società. tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società.

Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa

delibera

  • di modificare l'Articolo 28 come segue:

"Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di

categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società."

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."

Cesena, 29 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Luca d'Agnese

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