AGM Information • Jul 12, 2022
AGM Information
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Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201
Capitale Sociale Euro 97.475.554,00 int. vers.
Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401
R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena
Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401
Sito internet: www.trevifin.com
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELL'11 AGOSTO 2022 (1^ CONV.) E DEL 12 AGOSTO 2022 (2^ CONV.) PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.
2. Proposte di modifica dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.1 proposta di modifica degli Articoli 25 e 26;
2.2 proposta di modifica dell'Articolo 28.
la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica dello Statuto di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria di Trevifin convocata presso lo Studio Legale Gianni&Origoni Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano per il giorno 11 agosto 2022 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 12 agosto 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.
È previsto che le proposte di modifica dello Statuto Sociale siano oggetto di due distinte votazioni in Assemblea, tenuto conto dei loro contenuti e della circostanza che le modifiche agli articoli 25 e 26 hanno lo stesso contenuto e la stessa proposta di aggiornamento.
L'articolo 25 dello Statuto Sociale prevede che almeno 4 amministratori debbano essere dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'articolo 26 dello Statuto Sociale, nel disciplinare le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, prevede che (i) ciascuna lista di candidati alla nomina di Amministratore deve contenere almeno un candidato dotato dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenerne almeno due e (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura dovranno tra l'altro attestare l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Il Codice di Autodisciplina è stato adattato e poi modificato nel tempo dal Comitato per la Corporate Governance che ha da ultimo approvato nel gennaio 2020 un nuovo codice denominato Codice di Corporate Governance che prevede ugualmente la presenza nel Consiglio di Amministrazione di amministratori indipendenti fornendo una casistica esemplificativa delle ipotesi in cui tale indipendenza si presume non sussista. La modifica proposta è quindi finalizzata a sostituire i riferimenti al Codice di Autodisciplina contenuti negli
articoli 25 e 25 con riferimenti al nuovo Codice di Corporate Governance.
Le modifica proposta non comporta l'insorgere del diritto di recesso.
Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| Articolo 25 | Articolo 25 |
| (Composizione dell'organo | (Composizione dell'organo |
| amministrativo) | amministrativo) |
| La Società è amministrata da un | La Società è amministrata da un |
| consiglio di amministrazione, |
consiglio di amministrazione, |
| composto da 11 (undici) membri, | composto da 11 (undici) membri, |
| anche non soci, di cui almeno 4 | anche non soci, di cui almeno 4 |
| (quattro) dotati dei requisiti di |
(quattro) dotati dei requisiti di |
| indipendenza prescritti dalla |
indipendenza prescritti dalla |
| normativa applicabile pro tempore | normativa applicabile pro tempore |
| vigente e dal Codice di Autodisciplina | vigente e dal Codice di |
| delle società quotate. |
Autodisciplina Corporate |
| L'Amministratore indipendente che, | Governance delle società quotate. |
| successivamente alla nomina perda i | L'Amministratore indipendente che, |
| requisiti di indipendenza dovrà |
successivamente alla nomina perda i |
| darne immediata comunicazione al | requisiti di indipendenza dovrà |
| Consiglio di Amministrazione e, in | darne immediata comunicazione al |
| ogni caso, decade dalla carica, salvo il | Consiglio di Amministrazione e, in |
| caso in cui siano comunque presenti | ogni caso, decade dalla carica, salvo il |
| nel Consiglio di Amministrazione, | caso in cui siano comunque presenti |
| anche a seguito della perdita dei | nel Consiglio di Amministrazione, |
| requisiti di uno o più amministratori | anche a seguito della perdita dei |
| indipendenti, almeno 4 |
requisiti di uno o più amministratori |
| amministratori indipendenti ai sensi | indipendenti, almeno 4 |
| del presente Statuto. Ai fini della |
amministratori indipendenti ai sensi |
| sostituzione dell'Amministratore |
del presente Statuto. Ai fini della |
| decaduto si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto indicato nel successivo Articolo 26. TESTO VIGENTE |
sostituzione dell'Amministratore decaduto si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto indicato nel successivo Articolo 26. TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| Articolo 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) |
Articolo 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) |
| La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. La nomina avviene nel rispetto del criterio di riparto degli amministratori da eleggere previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. |
INVARIATO |
| Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora allo scadere del termine indicato l'assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine, gli amministratori resteranno in carica con pienezza di poteri, fino al momento in cui l'organo amministrativo non sarà ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, secondo quanto di seguito indicato nel |
INVARIATO |
| presente Articolo 26, in relazione a | |
|---|---|
| quanto previsto dalla normativa pro | |
| tempore vigente in materia di |
|
| amministratori indipendenti e di |
|
| equilibrio tra i generi, fermo il rispetto | |
| del principio di necessaria |
|
| rappresentanza delle minoranze, con | |
| deliberazione approvata dal collegio | |
| sindacale, purché la maggioranza sia | |
| sempre costituita da amministratori | |
| nominati dall'assemblea, quelli |
|
| rimasti in carica devono convocare | |
| l'assemblea per la sostituzione degli | |
| amministratori mancanti. Gli |
|
| amministratori così nominati |
|
| scadono insieme a quelli in carica | |
| all'atto della loro nomina. Qualora | |
| vengano meno tutti gli |
|
| amministratori, l'assemblea per la |
|
| nomina dell'organo amministrativo | |
| deve essere convocata d'urgenza dal | |
| collegio sindacale, il quale può |
|
| compiere nel frattempo gli atti di | |
| ordinaria amministrazione. | |
| L'elezione dei membri del Consiglio | L'elezione dei membri del Consiglio |
| di Amministrazione avverrà sulla base | di Amministrazione avverrà sulla base |
| di liste. In ciascuna lista i candidati | di liste. In ciascuna lista i candidati |
| dovranno essere elencati mediante un | dovranno essere elencati mediante un |
| numero progressivo. Ciascuna lista | numero progressivo. Ciascuna lista |
| deve contenere almeno un candidato | deve contenere almeno un candidato |
| dotato dei requisiti di indipendenza | dotato dei requisiti di indipendenza |
| prescritti dalla normativa applicabile | prescritti dalla normativa applicabile |
| pro tempore vigente e dal Codice di | pro tempore vigente e dal Codice di |
| Autodisciplina delle società quotate e | Autodisciplina Corporate |
| ciascuna lista che presenta un numero | Governance delle società quotate e |
| di candidati pari o superiore a tre deve | ciascuna lista che presenta un numero |
| contenerne almeno due. Qualora, |
di candidati pari o superiore a tre deve |
| sulla base della normativa in materia | contenerne almeno due. Qualora, |
| di equilibrio tra i generi di volta in | sulla base della normativa in materia |
| volta applicabile, debbano essere |
di equilibrio tra i generi di volta in |
| osservati criteri inderogabili di riparto | volta applicabile, debbano essere |
| fra generi, ciascuna lista che presenta | osservati criteri inderogabili di riparto |
| un numero di candidati pari o |
fra generi, ciascuna lista che presenta |
superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Ogni Socio, i Soci aderenti ad un
un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere (i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di
1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere (i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di
| candidati appartenenti al genere |
candidati appartenenti al genere |
|---|---|
| meno rappresentato almeno pari a | meno rappresentato almeno pari a |
| quelli da eleggere al fine di consentire | quelli da eleggere al fine di consentire |
| il rispetto della normativa in materia | il rispetto della normativa in materia |
| di equilibrio tra i generi di volta in | di equilibrio tra i generi di volta in |
| volta applicabile. La titolarità della | volta applicabile. La titolarità della |
| quota minima di partecipazione |
quota minima di partecipazione |
| richiesta per la presentazione delle | richiesta per la presentazione delle |
| liste è determinata avendo riguardo | liste è determinata avendo riguardo |
| alle azioni che risultano registrate a | alle azioni che risultano registrate a |
| favore del/i socio/i nel giorno in cui | favore del/i socio/i nel giorno in cui |
| le liste sono depositate presso la sede | le liste sono depositate presso la sede |
| della Società. | della Società. |
| Unitamente a ciascuna lista, entro i | Unitamente a ciascuna lista, entro i |
| termini sopra indicati, dovranno |
termini sopra indicati, dovranno |
| depositarsi (i) le dichiarazioni con le | depositarsi (i) le dichiarazioni con le |
| quali i singoli candidati accettano la | quali i singoli candidati accettano la |
| propria candidatura e attestano, sotto | propria candidatura e attestano, sotto |
| la propria responsabilità, l'inesistenza | la propria responsabilità, l'inesistenza |
| di cause di ineleggibilità e di |
di cause di ineleggibilità e di |
| incompatibilità, nonché l'esistenza dei | incompatibilità, nonché l'esistenza dei |
| requisiti prescritti per l'assunzione | requisiti prescritti per l'assunzione |
| delle rispettive cariche oltre che degli | delle rispettive cariche oltre che degli |
| eventuali requisiti di indipendenza | eventuali requisiti di indipendenza |
| prescritti dalla normativa applicabile | prescritti dalla normativa applicabile |
| pro tempore vigente e dal Codice di | pro tempore vigente e dal Codice di |
| Autodisciplina delle società quotate e | Autodisciplina Corporate |
| (ii) un curriculum vitae di ciascun | Governance delle società quotate e |
| candidato ove siano riportate le |
(ii) un curriculum vitae di ciascun |
| caratteristiche personali e |
candidato ove siano riportate le |
| professionali dello stesso e |
caratteristiche personali e |
| l'attestazione dell'eventuale idoneità a | professionali dello stesso e |
| qualificarsi come indipendente, |
l'attestazione dell'eventuale idoneità a |
| nonché (iii) le ulteriori informazioni | qualificarsi come indipendente, |
| richieste dalle disposizioni di legge e | nonché (iii) le ulteriori informazioni |
| di regolamento, che verranno indicate | richieste dalle disposizioni di legge e |
| nell'avviso di convocazione |
di regolamento, che verranno indicate |
| dell'Assemblea. La certificazione |
nell'avviso di convocazione |
| rilasciata da un intermediario abilitato | dell'Assemblea. La certificazione |
| comprovante la titolarità del numero | rilasciata da un intermediario abilitato |
| di azioni necessario alla presentazione | comprovante la titolarità del numero |
| della lista dovrà essere prodotta al | di azioni necessario alla presentazione |
| momento del deposito della lista |
della lista dovrà essere prodotta al |
| stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. |
momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. |
|---|---|
| Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, 9 (nove) amministratori; b) i restanti 2 (due) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia |
INVARIATO |
ancora eletto alcun amministratore. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge. Fermo quanto sopra, nel solo caso in cui la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti complessivamente pari o superiore all'80% (ottanta per cento) dei voti espressi dagli aventi diritto, dalla Lista di Maggioranza verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, il quale sarà tratto dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza. Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:
(i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (e così dunque, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;
(ii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il
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punto (i) che precede sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato del genere meno rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati del genere più rappresentato hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il soddisfacimento del requisito di genere. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere
| dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. |
|
|---|---|
| Per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di |
INVARIATO |
| equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. |
Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa
di approvare la modifica degli articoli 25 e 26 dello Statuto Sociale in modo tale che la loro formulazione corrisponda al testo proposto come indicato nella colonna di destra della tabella inclusa nella relazione illustrativa e, pertanto, sostituendo a "Codice di Autodisciplina" in tutte le parti in cui compare nei menzionati articoli le parole "Codice di Corporate Governance";
di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nella stessa qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica."
L'articolo 28 dello Statuto Sociale, in materia di organi delegati, prevede che il consiglio di amministrazione possa delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, comunque diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Si propone in merito di modificare la previsione statutaria in modo tale da consentire l'attribuzione di deleghe anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione in modo tale da consentire al consiglio di articolare le deleghe nel modo ritenuto più opportuno in ragione dei ruoli e delle caratteristiche di tutti i propri componenti e senza limitazioni, così come consentito sia dalla legge che dalla regolamentazione di settore che dal Codice di Corporate Governance. Le modifica proposta non comporta l'insorgere del diritto di recesso.
Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando come barrate in neretto le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| Articolo 28 | Articolo 28 |
| (Organi Delegati) | (Organi Delegati) |
| Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, comunque diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e |
Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, comunque diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e |
| propositive, anche ai fini di adeguare | propositive, anche ai fini di adeguare |
| la struttura di corporate governance | la struttura di corporate governance |
| alle raccomandazioni di tempo in | alle raccomandazioni di tempo in |
tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società. tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società.
Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa
"Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società."
Cesena, 29 giugno 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Luca d'Agnese
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